Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
- IT Italiano
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1200/2008/BU contro la Commissione europea
Decisione
Caso 1200/2008/BU - Aperto(a) il Lunedì | 09 giugno 2008 - Decisione del Giovedì | 20 novembre 2008
IL CONTESTO DEL RECLAMO
1. Il denunciante, un avvocato che rappresenta un'associazione («associazione»), ha presentato una denuncia alla Commissione europea a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (1) in merito a presunti aiuti di Stato illegali concessi da uno Stato membro a un birrificio. Egli ha utilizzato il modulo di denuncia della Commissione per presentare la sua denuncia (la «denuncia in materia di aiuti di Stato»).
2. Alla denuncia in materia di aiuti di Stato era allegata una procura per il denunciante (la "procura"), con la quale l'Associazione gli aveva conferito il potere di rappresentarlo in tutti gli atti giuridici relativi alla presentazione della denuncia in materia di aiuti di Stato, nonché di "accettare tutti i documenti consegnati".
3. Con lettera del 17 agosto 2007, indirizzata al presidente dell'associazione (in prosieguo: la «lettera 1»), la Commissione (direzione generale della Concorrenza) ha informato l'associazione che non avrebbe indagato sul presunto aiuto di Stato per quanto riguarda la birra. Tuttavia, la sua direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale indagherebbe sui presunti aiuti di Stato per quanto riguarda il malto. La Commissione ha aggiunto che, se l'Associazione non avesse contestato la sua conclusione entro 20 giorni lavorativi, avrebbe considerato la denuncia relativa agli aiuti di Stato come ritirata per quanto riguarda la birra. La Commissione non ha inviato al denunciante l'originale della lettera n. 1, né gli ha inviato una copia di tale lettera.
4. Con lettera del 27 agosto 2007, il denunciante ha informato la Commissione di essere il rappresentante legale autorizzato dell'Associazione e l'ha invitata a fornirgli, in futuro, gli originali o le copie di tutte le comunicazioni inviate all'Associazione in merito alla denuncia in materia di aiuti di Stato.
5. Con lettera del 6 settembre 2007, il denunciante ha presentato ulteriori argomentazioni alla Commissione sul motivo per cui avrebbe dovuto indagare anche sul presunto aiuto di Stato relativo alla birra.
6. Nella sua e-mail del 19 settembre 2007, la Commissione ha chiesto al denunciante se la dichiarazione inclusa nella denuncia sugli aiuti di Stato, secondo cui non era riservata, si applicasse anche alle informazioni supplementari di cui sopra da lui fornite nel frattempo.
7. Successivamente, l'8 aprile 2008, la Commissione ha inviato un'ulteriore lettera all'Associazione ("lettera 2"), informandola che l'aiuto in questione non comporta aiuti di Stato illegali per quanto riguarda la birra e spiegando il ragionamento alla base di tale constatazione. La Commissione ha aggiunto che, se l'Associazione non avesse contestato tale conclusione entro 20 giorni lavorativi, avrebbe considerato ritirata la denuncia relativa agli aiuti di Stato per quanto riguarda la birra.
8. Nemmeno la Commissione ha inviato la lettera 2 al denunciante.
OGGETTO DELL'INCHIESTA
9. Nella sua denuncia al Mediatore del 23 aprile 2008, il denunciante sosteneva che la Commissione non gli aveva trasmesso comunicazioni ufficiali relative al trattamento della denuncia in materia di aiuti di Stato che aveva presentato a nome dell'Associazione, in qualità di rappresentante legale di quest'ultima.
Pertanto, ha chiesto al Mediatore di esaminare la sua denuncia, formulare adeguate raccomandazioni di ricorso e informarlo dell'esito.
L'INCHIESTA
10. Il 1o settembre 2008 la Commissione ha presentato un parere sull'indagine del Mediatore. Il denunciante ha inviato le sue osservazioni il 22 settembre 2008.
ANALISI E CONCLUSIONI DELL'OMBUDSMAN
A. Presunta mancata trasmissione da parte della Commissione al denunciante di comunicazioni ufficiali relative alla gestione della denuncia in materia di aiuti di Stato da lui presentata a nome dell'associazione
Argomenti presentati al Mediatore
11. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non gli ha trasmesso le comunicazioni ufficiali, che riguardavano il trattamento della denuncia in materia di aiuti di Stato che aveva presentato a nome dell'Associazione, in qualità di rappresentante legale di quest'ultima. Ha sottolineato che, insieme al suo reclamo, aveva presentato la procura che l'Associazione gli aveva fornito e secondo la quale era il rappresentante legale debitamente autorizzato dell'Associazione. Ciò gli ha consentito, tra l'altro, di accettare tutti i documenti consegnati relativi alla denuncia in materia di aiuti di Stato. Concedendo la procura al denunciante, l'Associazione aveva espresso il desiderio che gli fossero consegnati tutti i documenti relativi al trattamento della denuncia in materia di aiuti di Stato.
12. Sottolinea inoltre l'importanza delle lettere 1 e 2, che fissano i termini entro i quali l'Associazione può contestare le conclusioni della Commissione in materia di birra. Secondo il denunciante, non avendogli inviato le lettere di cui sopra, la Commissione aveva creato il rischio che l'Associazione non fosse in grado di reagirvi adeguatamente.
13. La Commissione ha citato l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (2) e ha fatto riferimento alle procedure interne della sua direzione generale della Concorrenza in materia di esame delle denunce in materia di aiuti di Stato. In base a tali procedure, la risposta dello Stato membro alla denuncia può, previo accordo di tale Stato membro, essere trasmessa al denunciante per osservazioni. Se il denunciante non reagisce entro 20 giorni lavorativi, la denuncia si considera ritirata.
14. La Commissione ha sottolineato che la denuncia di aiuti di Stato presentata dall'Associazione utilizzata la identificava chiaramente come denunciante. Tale modulo non conteneva alcuna richiesta di mantenere riservata l'identità dell'Associazione o di indirizzare la corrispondenza esclusivamente all'avvocato dell'Associazione.
15. Secondo la Commissione, è prassi normale indirizzare la corrispondenza relativa alla sostanza delle denunce in materia di aiuti di Stato direttamente al denunciante indicato nel relativo modulo di denuncia. Informando direttamente l'Associazione, la Commissione ha garantito che la denuncia in materia di aiuti di Stato fosse trattata tempestivamente e che il denunciante fosse pienamente informato della sua valutazione del caso.
16. La Commissione ha ammesso di aver inviato al presidente dell'associazione solo le importanti lettere 1 e 2, che spiegavano la sua valutazione del merito del caso. Tuttavia, aveva anche sempre informato telefonicamente il denunciante nell'indagine del Mediatore in merito al suo trattamento del caso.
Valutazione del Mediatore
17. La presente causa solleva una questione procedurale relativa al trattamento delle denunce in materia di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999. Qualora una parte interessata conferisca una procura a un avvocato e la presenti unitamente alla denuncia in materia di aiuti di Stato, la Commissione è tenuta a inviare tutta la relativa corrispondenza esclusivamente alla parte interessata, unicamente al suo avvocato o ad entrambi?
18. In via preliminare, il Mediatore desidera sottolineare che lo scopo stesso di una procura è quello di fornire la prova che un preponente ha autorizzato il suo avvocato a trattare con terzi per suo conto.
19. Inoltre, come giustamente sostenuto dal denunciante, la presentazione della procura unitamente alla denuncia in materia di aiuti di Stato costituisce di per sé l'espressione della volontà/desiderio dell'interessato di essere rappresentato da un avvocato in un procedimento in materia di aiuti di Stato.
20. Secondo il Mediatore, le norme giuridiche applicabili e le procedure interne cui fa riferimento la Commissione non le impediscono di tenere conto di tale volontà inviando la corrispondenza sostanziale relativa alle denunce in materia di aiuti di Stato all'avvocato al quale l'interessato concede la procura. Idealmente, se la procura è presentata insieme alla denuncia in materia di aiuti di Stato, la Commissione potrebbe inviare la relativa corrispondenza sia alla parte interessata che al suo avvocato, a meno che la procura non preveda diversamente.
21. Nel caso di specie, la Commissione ha inviato la corrispondenza di merito unicamente alla parte interessata (l’Associazione). La Commissione sembra sostenere che avrebbe inviato tale corrispondenza sostanziale all'avvocato solo se la procura avesse contenuto i) una richiesta di invio della corrispondenza esclusivamente all'avvocato e/o ii) se il denunciante avesse chiesto la riservatezza.
22. Per quanto riguarda l’argomento i), il Mediatore sottolinea che, nella procura in questione, non vi era neppure alcuna richiesta di inviare la corrispondenza unicamente all’Associazione. Per quanto riguarda l'argomento ii), e come giustamente sottolineato dal denunciante, se egli avesse chiesto la riservatezza, ciò non avrebbe creato un obbligo per la Commissione di inviargli la corrispondenza.
23. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia ragionevolmente spiegato i motivi per cui non ha inviato le lettere 1 e 2 al denunciante. Tale inosservanza si è verificata nonostante il denunciante avesse presentato la denuncia in materia di aiuti di Stato per conto dell'Associazione e le avesse annesso la procura. Inoltre, il Mediatore non vede perché la Commissione non abbia inviato la lettera 2 al denunciante, nonostante il fatto che, nella sua lettera del 27 agosto 2007 indirizzata alla Commissione, il denunciante abbia ribadito di essere il rappresentante legale dell'Associazione e abbia specificamente chiesto all'Istituzione di inviare anche a lui future comunicazioni relative alla denuncia in materia di aiuti di Stato.
24. Ne consegue che sarebbe stata buona amministrazione per la Commissione inviare copie delle lettere 1 e 2 anche al denunciante. Il fatto che la Commissione non abbia provveduto in tal senso costituisce un caso di cattiva amministrazione.
25. Dato che il presidente dell'associazione ha presentato le lettere 1 e 2 al denunciante, che potrebbe successivamente intraprendere l'azione pertinente per conto dell'associazione nell'ambito della procedura in materia di aiuti di Stato in questione, il Mediatore non ritiene che una soluzione amichevole o un progetto di raccomandazione sia giustificato alla luce della suddetta constatazione di cattiva amministrazione. Pertanto, farà un'osservazione critica di seguito.
B. Conclusioni
Sulla base delle sue indagini su tale denuncia, il Mediatore formula la seguente osservazione critica:
Nel caso di specie, il denunciante ha presentato la denuncia in materia di aiuti di Stato per conto dell'Associazione, unitamente alla procura con la quale l'Associazione lo ha autorizzato a rappresentarla in tutti gli atti giuridici connessi, nonché"ad accettare tutti i documenti consegnati".
Tuttavia, la Commissione ha inviato all’Associazione soltanto le sue importanti lettere del 17 agosto 2007 e dell’8 aprile 2008, contenenti la sua valutazione del merito della denuncia relativa agli aiuti di Stato. Si è trattato di un caso di cattiva amministrazione.
Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fatto a Strasburgo, addì 20 novembre 2008
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 [ora articolo 88] del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).
L'art. 20, n. 2, del regolamento recita: "Qualsiasi parte interessata può informare la Commissione di presunti aiuti illegali e di presunti abusi degli aiuti. Se ritiene che, sulla base delle informazioni in suo possesso, non vi siano motivi sufficienti per pronunciarsi sul caso, la Commissione ne informa l'interessato. Quando prende una decisione su un caso riguardante l'oggetto delle informazioni fornite, la Commissione ne trasmette copia all'interessato."
(2) Cfr. nota 1.