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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 65/2008/PB contro la Commissione europea
Decisione
Caso 65/2008/PB - Aperto(a) il Martedì | 19 febbraio 2008 - Decisione del Giovedì | 20 novembre 2008
IL CONTESTO DEL RECLAMO
1. Il 15 dicembre 2005 "Dansk Magisterforening" (un'associazione danese, di seguito "DM") ha inviato una denuncia alla Commissione in merito alle presunte violazioni da parte della Danimarca delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Il 7 febbraio 2006 la Commissione ha inviato un avviso di ricevimento in cui dichiarava che avrebbe svolto le indagini necessarie in relazione alle informazioni fornite dal denunciante e che avrebbe informato quanto prima DM dei risultati di tali indagini.
2. Da allora il denunciante non aveva più sentito la Commissione, nonostante diversi solleciti. Ultimo sollecito del 22 maggio 2007.
OGGETTO DELL'INCHIESTA
3. Il Mediatore ha individuato e avviato un'indagine sulle seguenti accuse e affermazioni.
Accuse:
1. La Commissione non ha informato il denunciante del trattamento della sua denuncia in materia di aiuti di Stato.
2. Si è verificato un ritardo irragionevole nel trattamento da parte della Commissione della denuncia del denunciante in materia di aiuti di Stato.
Crediti
1. La Commissione dovrebbe adottare quanto prima una decisione sulla sua denuncia in materia di aiuti di Stato.
2. La Commissione dovrebbe inviare al denunciante un resoconto scritto che illustri in dettaglio il trattamento della denuncia relativa agli aiuti di Stato.
L'INCHIESTA
4. La denuncia è stata inviata alla Commissione, che ha presentato il suo parere il 24 giugno 2008. Il parere è stato trasmesso al denunciante, dal quale il Mediatore non ha ricevuto osservazioni.
ANALISI E CONCLUSIONI DELL'OMBUDSMAN
A. Presunta mancata informazione del denunciante e ritardo irragionevole nel trattamento della sua denuncia e delle relative richieste
Argomenti presentati al Mediatore
5. Nel suo parere, la Commissione ha sottolineato che, in seguito all'avvio della presente indagine, aveva inviato al denunciante una lettera per fornire informazioni e spiegazioni pertinenti alla sua denuncia in materia di aiuti di Stato. La lettera forniva un resoconto scritto del trattamento di tale denuncia da parte della Commissione. La Commissione si è scusata con il denunciante per non aver fornito informazioni sulla gestione della denuncia relativa agli aiuti di Stato e si è rammaricata del fatto che il sollecito del denunciante del 22 maggio 2007 fosse rimasto senza risposta. La lettera spiegava che tali omissioni erano dovute a un carico di lavoro eccezionalmente elevato e alla mancanza di risorse durante il periodo in questione. La lettera ha inoltre chiesto ulteriori informazioni al denunciante al fine di consentire alla Commissione di compiere ulteriori progressi nell'esame del caso.
6. Nel suo parere la Commissione ha riconosciuto che le suddette deplorevoli omissioni costituivano una violazione del codice di buona condotta amministrativa della Commissione (1).
7. Il Mediatore non ha ricevuto osservazioni dal denunciante.
Valutazione del Mediatore
8. Il Mediatore ha esaminato attentamente la lettera e il parere della Commissione sopra riassunti. Sembra che la Commissione abbia adottato le misure appropriate in risposta alla denuncia. Il Mediatore non ha ricevuto informazioni o osservazioni dal denunciante che contraddicano tale risultanza.
9. La Commissione ha inoltre riconosciuto e chiesto scusa al denunciante per non aver rispettato il suo codice di buona condotta amministrativa in questo caso.
10. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che non siano necessarie ulteriori indagini sulla presente denuncia.
B. Conclusioni
Sulla base delle sue indagini, il Mediatore archivia il caso.
La Commissione europea sarà informata di tale decisione.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fatto a Strasburgo, addì 20 novembre 2008
(1) Il codice è allegato alla decisione della Commissione 17 ottobre 2000, che modifica il suo regolamento interno (2000/633/CE, CECA, Euratom) (GU L 267, pag. 63).