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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1015/2007/MHZ contro la Commissione europea
Decisione
Caso 1015/2007/MHZ - Aperto(a) il Mercoledì | 16 maggio 2007 - Decisione del Venerdì | 14 dicembre 2007
Strasburgo, 14 dicembre 2007
Gentile signora S.,
L'11 aprile 2007 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea.
Il 16 maggio 2007 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione.
Il 23 luglio 2007 la Commissione ha inviato un parere sulla Sua denuncia e, il giorno successivo, mi ha informato che il parere da essa inviato rappresentava una versione errata e che una versione rettificata sarebbe stata inviata nei primi giorni del settembre 2007.
L'8 agosto 2007 Lei ha chiamato i miei servizi e il 5 settembre 2007 mi ha inviato una lettera con la quale mi informava che il 23 maggio 2007 aveva avviato un procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.
Il 15 ottobre 2007 la Commissione ha informato i miei servizi, con lettera, di aver appreso che Lei aveva avviato il procedimento di cui sopra e ha pertanto deciso di non inviare il suo parere rettificato.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano in sintesi i seguenti:
Il denunciante è un funzionario della Commissione europea. Dal 7 luglio 2005 lavora presso la direzione generale della Società dell'informazione e dei media ("DG INFSO") della Commissione.
La denuncia faceva riferimento al suo periodo di prova presso la DG Imprese ("DG ENTR") (dal 1o ottobre 2003 al 28 febbraio 2005). Il denunciante ha lavorato presso la DG ENTR come consulente legale, in un posto temporaneo. La sua prima relazione intermedia è stata positiva.
Successivamente, a causa della riorganizzazione della sua unità, che è stata trasferita da Lussemburgo a Bruxelles, il suo superiore è cambiato. La denunciante ha constatato che le nuove condizioni di lavoro non le consentivano di svolgere correttamente le sue funzioni a causa i) degli ordini contraddittori impartitile; ii) modifiche al suo profilo di lavoro senza il suo consenso (nell'ambito del nuovo profilo non ha potuto sviluppare le sue capacità professionali); iii) la mancata informazione in merito a questioni commerciali; e iv) difficoltà generali di comunicazione con il suo nuovo superiore o i suoi nuovi superiori e colleghi. Chiede pertanto un trasferimento a un'altra unità della stessa DG. I suoi superiori non hanno accettato questa richiesta.
Nell'agosto 2004 la denunciante ha ricevuto la sua seconda relazione intermedia, che era negativa. Successivamente, le sue condizioni di lavoro si sono deteriorate. Il capo unità ha informato tutto il personale della seconda relazione intermedia del denunciante nel corso di una riunione. Inoltre, non era d'accordo con la proposta della denunciante di date per il suo congedo estivo e con la sua richiesta di formazione o di invio in missione all'estero. Inoltre, ha inviato e-mail ai suoi colleghi, che contenevano commenti negativi sulla sua performance. I compiti della denunciante sono stati ridistribuiti tra gli altri dipendenti e il suo accesso al disco comune "S" è stato limitato. Infine, il capo unità ha avviato la procedura di valutazione delle sue prestazioni sulla base dell’articolo 34, paragrafo 2, dello Statuto, che può comportare un licenziamento prima della fine del periodo di prova.
La denunciante ha ritenuto che il comportamento di cui sopra da parte del suo capo unità costituisse molestie psicologiche. A questo proposito, ha allegato alla sua denuncia il parere di un avvocato e il parere di uno psicologo.
Il denunciante si è rivolto al comitato del personale, ai sindacati e al direttore delle risorse umane della DG ENTR.
Ha inoltre avviato la procedura informale istituita dalla Commissione per le vittime di molestie. Ha contattato due consulenti di fiducia e il mediatore della Commissione, che l'hanno consigliata e assistita durante le riunioni con i superiori del denunciante.
Il 26 ottobre 2004 il denunciante ha presentato una richiesta formale di assistenza ai sensi dell'articolo 24 dello statuto, prevista per chiunque si senta vittima di molestie. La denunciante ha dichiarato di essere stata "molestia" e ha chiesto la sospensione della valutazione delle sue prestazioni sulla base dell'articolo 34, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari e, ancora una volta, il trasferimento a un'altra DG.
Il 20 luglio 2005 la DG Amministrazione e personale ("DG ADMIN") ha risposto alla richiesta di assistenza del denunciante ai sensi dell'articolo 24 dello statuto dei funzionari. Essa ha precisato che, sulla base degli elementi di prova disponibili, l’unità della DG ADMIN responsabile delle denunce di molestie non ha ritenuto che le circostanze pertinenti costituissero un caso di molestie e, pertanto, non è stata avviata l’indagine amministrativa speciale.
Nel frattempo, il 15 gennaio 2005, la relazione di valutazione della denunciante ("la relazione") redatta ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, dello statuto è stata completata e il suo licenziamento è stato raccomandato. Tuttavia, il comitato per la relazione non concordava con tale raccomandazione e proponeva alla DG ADMIN che la denunciante completasse il suo periodo di prova in un'altra DG per un ulteriore periodo di sei mesi. Pertanto, la DG ADMIN ha trasferito la denunciante alla DG INFSO, che ha iniziato questo periodo di sei mesi nel marzo 2005.
La denunciante non era soddisfatta del suo nuovo incarico e ha presentato domanda per posti della Commissione all'estero (a New York). La sua domanda non ha avuto successo. Ha chiesto l'intervento del mediatore della Commissione al riguardo. Ha rilevato che la decisione negativa sul suo distacco all'estero era dovuta alla relazione e al fatto che ha presentato denunce contro i suoi superiori gerarchici.
Pertanto, il 17 agosto 2005, la denunciante ha presentato, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, una domanda di risarcimento dei danni da risarcirle in quanto vittima di molestie.
Essa ha inoltre proposto, ai sensi dell'art. 90, n. 2, un ricorso contro le conclusioni della relazione (rigetto senza fine del periodo di prova) e ne ha chiesto l'annullamento. Il 19 dicembre 2005 la DG ADMIN ha constatato che, poiché la denunciante era stata nel frattempo riconosciuta come funzionario, non vi erano motivi per proseguire il suo ricorso contro le conclusioni di cui sopra della relazione.
Il 20 gennaio 2006 la denunciante si è rivolta al presidente della Commissione e ha denunciato il comportamento dei suoi superiori gerarchici presso la DG ENTR. È stata ricevuta anche dal commissario Kallas. Il sig. Kallas ha inoltre inviato una lettera alla denunciante, in risposta alla sua lettera al presidente della Commissione, in cui il sig. Kallas ha respinto la sua denuncia.
Il 13 marzo 2006 la denunciante ha presentato un altro ricorso ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro la decisione del 19 dicembre 2005 relativa alla sua domanda di risarcimento danni. Ha anche chiesto l'accesso ad alcuni documenti del suo fascicolo personale.
Il 17 maggio 2006 il suo ricorso è stato respinto e un solo documento è stato divulgato.
Successivamente si è rivolta al Garante europeo della protezione dei dati ("GEPD") che l'ha aiutata nella sua richiesta di accesso ai documenti. Quando è venuta a conoscenza di nuovi documenti, ha ritenuto che alcuni altri documenti del suo fascicolo fossero stati rimossi o modificati a sua insaputa.
Successivamente, l'8 novembre 2006, il denunciante ha presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, e una richiesta di risarcimento ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1. Ha sostenuto che nel suo caso esisteva un fascicolo personale "parallelo" e che la relazione era stata redatta senza darle la possibilità di difendersi.
La DG ADMIN ha risposto il 13 febbraio 2007 e ha respinto il suo ricorso e la sua richiesta. Essa ha constatato che gli elementi del suo fascicolo che la denunciante considerava nuovi non fornivano motivi sufficienti per riesaminare la sua relazione e che non esisteva alcun fascicolo personale "parallelo". Ha inoltre affermato che l'appello del denunciante era "ripetitivo".
Inoltre, il 19 dicembre 2006 il denunciante si è rivolto all'OLAF. Nel febbraio 2007 l’OLAF ha dichiarato di non essere competente a trattare il suo caso.
L'11 aprile 2007 la denuncia ha presentato una denuncia al Mediatore europeo.
Sostiene che la Commissione non ha affrontato adeguatamente le sue accuse di molestie.
Sostiene che la Commissione dovrebbe i) fornirle le informazioni su tutte le indagini svolte in seno alla DG ENTR in relazione al suo caso e ii) stabilire misure efficaci e preventive contro le molestie, nonché mezzi di ricorso efficaci in caso di molestie.
L'INCHIESTA
La portata dell'indagine del MediatoreNella sua lettera di inchiesta di apertura, il Mediatore ha informato il denunciante che le sue indagini sulle denunce di molestie sul luogo di lavoro si limitano a determinare se le pertinenti procedure interne siano state correttamente applicate dall'istituzione interessata.
Parere della Commissione sulle lettere della Commissione del 23 e 24 luglio 2007Il 23 luglio 2007 la Commissione ha inviato un parere sulla denuncia e, il giorno successivo, ha informato i servizi del Mediatore che il parere inviato rifletteva una versione errata e che una versione rettificata sarebbe stata inviata nei primi giorni del settembre 2007.
Osservazioni del denunciante (telefonata del denunciante dell'8 agosto 2007 e lettera del denunciante del 5 settembre 2007)L'8 agosto 2007 la denunciante ha informato i servizi del Mediatore di aver avviato, il 23 maggio 2007, un procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale della funzione pubblica (causa F-49/07 R/Commissione) sulla base dei fatti denunciati nella sua denuncia al Mediatore.
Nella sua successiva lettera del 5 settembre 2007, la denunciante ha in primo luogo sostenuto che la sua denuncia al Tribunale riguarda l’annullamento degli atti che, a suo avviso, hanno effetti dannosi su di lei. Tali atti comprendono la decisione della DG ADMIN del 20 luglio 2005 che respinge la sua richiesta di assistenza del 26 ottobre 2004 ai sensi dell'articolo 24 dello statuto e sono menzionati nel suo fascicolo personale. Nella sua denuncia, ha chiesto al Tribunale di "stabilire la responsabilità della Comunità per tutte le decisioni, gli atti e i comportamenti illeciti della Commissione"e di ottenere un risarcimento pari a 2 500 000 EUR per i danni subiti a causa delle molestie morali.
In secondo luogo, la denunciante sembrava ritenere, in sostanza, che il Mediatore dovesse i) proseguire l’indagine sulla sua denuncia, parallelamente al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica o ii) avviare un’indagine di propria iniziativa sulle questioni relative alle molestie all’interno della Commissione sulla base dei fatti da lei addotti. Ha inoltre chiesto al Mediatore di concordare con la Commissione che, prima che il Tribunale decida sul suo caso, sia trasferita a un'altra istituzione.
Ha chiesto al Mediatore di cercare con la Commissione una soluzione amichevole al fine di "eliminare il caso di cattiva amministrazione"o di incoraggiare la Commissione a partecipare a una procedura di conciliazione dinanzi al Tribunale.
Infine, essa ha dichiarato che, nel frattempo, il 1° maggio 2007, era stata trasferita ad un’altra unità («Relazioni internazionali») all’interno della stessa DG e ha ritenuto che tale trasferimento fosse abusivo e che la motivazione della decisione relativa a tale trasferimento fosse inadeguata.
Lettera della Commissione del 15 ottobre 2007La Commissione ha dichiarato di aver promesso di inviare una rettifica del suo parere del 23 luglio 2007 sulla denuncia, ma quando il suo parere rettificato è stato completato nel settembre 2007, ha appreso che, nel frattempo, il denunciante aveva presentato un ricorso al Tribunale di primo grado (1) sulla base dei fatti oggetto dell'indagine del Mediatore. La Commissione ha pertanto deciso di non inviare al Mediatore il parere rettificato.
LA DECISIONE
1 Osservazioni preliminari1.1 Il Mediatore osserva che, nella sua lettera del 5 settembre 2007, la denunciante lo ha informato che, il 1° maggio 2007, era stata trasferita a un'altra unità ("Relazioni internazionali") all'interno della stessa direzione generale ("DG") e ha ritenuto che tale trasferimento fosse abusivo e che la motivazione della decisione su tale trasferimento fosse inadeguata.
Nella misura in cui l'opinione del denunciante potrebbe costituire una nuova accusa, se debitamente motivata, non sembra che il denunciante abbia rispettato l'articolo 2, paragrafo 8, dello statuto del Mediatore (2) per quanto riguarda tale questione specifica e abbia esaurito a tale riguardo la procedura di cui all'articolo 90 dello statuto dei funzionari. Il Mediatore non tratta pertanto la questione nel quadro della presente indagine. Tuttavia, il denunciante può presentare una nuova denuncia al riguardo dopo aver esaurito la procedura di cui all'articolo 90.
1.2 Inoltre, il Mediatore comprende che la lettera del denunciante del 5 settembre 2007 suggerisce che il Mediatore potrebbe condurre un'indagine di propria iniziativa sulla questione generale del trattamento dei casi di molestie da parte della Commissione. Il Mediatore non dispone di elementi che potrebbero indicare una cattiva amministrazione sistemica al riguardo e pertanto l'avvio di un'indagine di propria iniziativa non sembra attualmente utile. Se il Mediatore dovesse considerare in futuro che potrebbe esserci una cattiva amministrazione sistemica in relazione a tali questioni, valuterebbe quindi se sarebbe opportuno avviare tale indagine.
2 Le affermazioni e le rivendicazioni iniziali del denunciante2.1 Nella sua denuncia al Mediatore in data 11 aprile 2007, la denunciante ha affermato che la Commissione non ha trattato adeguatamente le sue accuse di molestie.
La denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe i) informarla in merito a tutte le indagini svolte in seno alla DG Imprese in relazione al suo caso e ii) stabilire misure efficaci e preventive contro le molestie, nonché un mezzo di ricorso efficace in caso di molestie.
2.2 Successivamente, in una conversazione telefonica dell'8 agosto 2007 e in una lettera separata del 5 settembre 2007, la denunciante ha informato il Mediatore di aver avviato, il 23 maggio 2007, un procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.
2.3 La Commissione ha confermato le informazioni di cui sopra nella sua lettera al Mediatore del 15 ottobre 2007 e ha affermato che il ricorso del denunciante dinanzi al Tribunale si basa sugli stessi fatti oggetto dell'indagine del Mediatore.
2.4 Il Mediatore ricorda che l'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea conferisce al Mediatore europeo il potere di ricevere denunce "(...) relative a casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni o degli organi comunitari (...) salvo nel caso in cui i fatti contestati siano o siano stati oggetto di un procedimento giudiziario."Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore europeo stabilisce che "(...) quando il Mediatore, a causa di procedimenti giudiziari in corso o conclusi in relazione ai fatti addotti, deve dichiarare una denuncia irricevibile o porre fine all'esame della stessa, l'esito delle indagini da lui svolte fino a quel momento è archiviato senza ulteriori azioni".
2.5 Il Mediatore osserva che il denunciante lo ha informato di aver avviato un procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea in merito ai fatti sui quali ha basato le sue accuse e le sue affermazioni nella sua denuncia iniziale al Mediatore. La Commissione ha inoltre confermato che un siffatto ricorso è stato proposto nei suoi confronti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Alla luce del summenzionato articolo 195 del trattato CE e dell'articolo 2, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore, quest'ultimo pone fine all'esame della denuncia e archivia l'esito delle indagini svolte finora senza ulteriori azioni.
2.6 Dato che il Mediatore chiude la sua indagine senza ulteriori azioni, non può soddisfare la richiesta del denunciante di cercare una soluzione amichevole al fine di eliminare il caso di cattiva amministrazione o di incoraggiare la Commissione a partecipare a una procedura di conciliazione sotto l'egida del Tribunale. Il Mediatore non è neppure competente a intervenire dinanzi alla Commissione per quanto riguarda la richiesta della denunciante di un trasferimento ad un'altra istituzione comunitaria prima che il Tribunale si pronunci sul suo caso. Qualora la richiesta del denunciante sia una richiesta di misure provvisorie, il Mediatore ricorda che tali misure, se ritenute giustificate, possono essere ordinate dal Tribunale stesso.
3 ConclusioneIl Mediatore pone fine all'esame della denuncia e archivia l'esito delle indagini svolte finora senza ulteriori azioni.
Il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Il Mediatore comprende il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.
(2) L'articolo 2, paragrafo 8, dello statuto del Mediatore prevede quanto segue: "Nessuna denuncia può essere presentata al mediatore riguardante un rapporto di lavoro tra le istituzioni e gli organi comunitari e i loro funzionari e altri agenti, a meno che l'interessato non abbia esaurito tutte le possibilità di presentare richieste e reclami amministrativi interni, in particolare le procedure di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello statuto, e i termini per la risposta da parte dell'autorità così richiesta siano scaduti."