Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
- IT Italiano
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 743/2007(BM)MF contro la Commissione europea
Decisione
Caso 743/2007/(BM)MF - Aperto(a) il Martedì | 29 maggio 2007 - Decisione del Giovedì | 19 giugno 2008
Strasburgo, 19 giugno 2008
Gentile signora M.,
Il 6 marzo 2007 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea in merito al trasferimento al sistema nazionale belga dei diritti pensionistici maturati durante il Suo contratto di agente temporaneo presso la Commissione.
Il 29 maggio 2007 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione.
Con lettera dell'11 ottobre 2007 Le ho comunicato che, per motivi connessi all'organizzazione interna dei miei servizi, la Sua denuncia era stata riassegnata a un altro giurista.
Dopo aver ottenuto una proroga del termine per rispondere, la Commissione ha inviato il suo parere il 13 novembre 2007.
Il 20 novembre 2007 Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 20 dicembre 2007.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
I fatti pertinenti secondo il denunciante erano, in sintesi, i seguenti:
Dal 1o maggio 2004 al 1o maggio 2005, il denunciante ha lavorato per il Centro comune di ricerca della Commissione in qualità di assistente di ricerca, nell'ambito di un agente temporaneo di categoria B*(1). Il suo contratto è stato prorogato fino al 30 aprile 2006. Da tale data, il denunciante era disoccupato.
Nell'ottobre 2006 la denunciante ha chiesto il trasferimento all'Ufficio pensionistico belga dei diritti a pensione acquisiti nel corso del suo contratto con la Commissione (2). Tuttavia, è stata informata che il trasferimento non era possibile per i seguenti motivi: i) la categoria del suo ultimo contratto con la Commissione ("temporaneo B") non era stata inclusa in un accordo, per quanto riguarda il trasferimento dei diritti a pensione, concluso nel febbraio 2003 tra la Commissione e le autorità belghe; e ii) in base al diritto belga, il denunciante era tenuto a trovare un nuovo impiego prima che i diritti a pensione potessero essere trasferiti.
Il 3 ottobre 2006 la denunciante ha contattato la Commissione per spiegare le sue difficoltà per quanto riguarda il trasferimento dei suoi diritti a pensione. Ha inoltre affermato di non aver trovato alcuna compagnia di assicurazione privata che accettasse le condizioni previste dallo Statuto per quanto riguarda il trasferimento dei suoi diritti a pensione. Il denunciante ha chiesto alla Commissione di trovare una soluzione.
Il 27 ottobre 2006 la Commissione ha informato la denunciante che l'importo trasferibile ammontava a 22 821,01 EUR e che le erano aperte diverse possibilità. Si tratta di: i) un trasferimento totale verso un nuovo regime pensionistico, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato VIII dello statuto; o ii) un trasferimento totale a un fondo assicurativo o pensionistico privato, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VIII. La denunciante è stata invitata a presentare i documenti pertinenti al regime pensionistico di sua scelta ed è stata informata che avrebbe dovuto presentare la sua domanda entro i tre mesi successivi.
Lo stesso giorno e in risposta alla sua e-mail del 3 ottobre 2006, la Commissione ha riconosciuto le sue preoccupazioni e le ha assicurato che i suoi diritti sarebbero stati mantenuti, indipendentemente dalla durata dei suoi negoziati volti a risolvere la situazione. La Commissione ha riconosciuto che diversi altri agenti della CE si trovavano ad affrontare lo stesso problema. La Commissione si è impegnata a trovare quanto prima una soluzione e a informare di conseguenza il denunciante.
Il 31 gennaio 2007 la denunciante ha inviato un messaggio di posta elettronica alla Commissione in cui spiegava di aver presentato, il 7 dicembre 2006, una domanda all’Ufficio belga delle pensioni per il trasferimento dei suoi diritti a pensione al sistema belga. Tuttavia, era stata nuovamente informata che il trasferimento non era possibile. Il denunciante ha chiesto alla Commissione se avesse adottato misure per porre rimedio alla situazione e chi sarebbe stato responsabile di una modifica del regime attuale, vale a dire l'articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato VIII dello statuto. Sottolinea che per lei è di notevole importanza che i due anni di lavoro per la Commissione siano presi in considerazione dall'Ufficio belga delle pensioni.
Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante ha affermato che, prima della riforma amministrativa del maggio 2004, l'importo dei diritti a pensione CE maturati dagli agenti temporanei di grado B era stato loro direttamente concesso e che essi erano pertanto esclusi dall'accordo del 2003. Dopo tale data, la Commissione ha modificato le precedenti condizioni per il rimborso dei diritti a pensione degli agenti temporanei di grado B e le ha sostituite con un trasferimento alle autorità nazionali. Tuttavia, secondo il denunciante, la Commissione aveva dimenticato di aggiornare il contratto di trasferimento delle pensioni con il Belgio e di includervi agenti temporanei assunti con contratti di grado B. Pertanto, i diritti pensionistici CE della denunciante accumulati durante il suo lavoro per la Commissione non sono stati riconosciuti dal sistema belga.
La denunciante ha dichiarato che, di conseguenza, alle persone che, come lei, erano disoccupate dopo un periodo di lavoro per la Commissione sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione sulla base del reddito zero. Ciò ha consentito loro di beneficiare solo di un importo fisso in termini di indennità di disoccupazione per tutti gli anni successivi. La denunciante ha dichiarato che la Commissione avrebbe dovuto adottare le misure appropriate per trovare una soluzione in quanto, nei quattro anni successivi (prima di raggiungere l'età di 65 anni), avrebbe dovuto presentare una richiesta di pensione belga.
La denunciante ha affermato che la Commissione era consapevole delle sue difficoltà ma non aveva preso provvedimenti. Ha inoltre spiegato che il trasferimento della sua pensione a un regime assicurativo privato non era fattibile, a causa delle rigorose condizioni imposte e del fatto che, in ogni caso, avrebbe ricevuto un importo di diritti a pensione meno favorevole di quello che avrebbe ottenuto presso le autorità nazionali. La denunciante ha inoltre affermato di aver presentato una denuncia al difensore civico belga per quanto riguarda la condizione, ai sensi del diritto belga, in base alla quale era tenuta a trovare un nuovo datore di lavoro per avere diritto a un trasferimento pensionistico.
Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva istituito un meccanismo adeguato per trasferire al sistema belga i diritti a pensione acquisiti dagli ex agenti temporanei CE con contratti di grado B. Sostiene che la Commissione dovrebbe istituire un sistema adeguato per il trasferimento dei suoi diritti a pensione.
Ulteriori contatti tra il denunciante e i servizi del MediatoreIl 4 maggio 2007, in occasione di una conversazione telefonica con i servizi del Mediatore, la denunciante ha indicato che l'Ufficio delle pensioni belga l'aveva informata di aver chiesto informazioni alla Commissione al fine di regolarizzare la situazione della denunciante. Tuttavia, non aveva ricevuto alcun seguito da parte dell'Ufficio delle pensioni belga alla sua richiesta in merito a tale questione.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneIl parere della Commissione sulla denuncia era, in sintesi, il seguente:
La Commissione ha innanzitutto sottolineato che, nella sua denuncia, la denunciante ha riconosciuto che sia i servizi della Commissione (PMO) che l'ufficio nazionale delle pensioni (3) applicavano correttamente le pertinenti disposizioni del diritto comunitario e nazionale.
La Commissione ha inoltre affermato che le procedure relative all'attuazione dell'articolo 11 dell'allegato VIII dello statuto erano pronte per l'attuazione, sia a livello dell'UE che a livello belga. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, punto 4, i trasferimenti dei diritti a pensione potevano essere effettuati solo all'organismo pensionistico al quale il soggetto interessato sarebbe stato affiliato, nell'ambito di una nuova attività professionale.
La Commissione ha poi fatto riferimento all’art. 12, n. 1, lett. b), dell’allegato VIII dello Statuto (5), il quale prevedeva, a determinate condizioni, la possibilità di versare l’equivalente attuariale delle prestazioni a una compagnia di assicurazione privata o a un fondo pensione di propria scelta.
La Commissione ha affermato che l’attuazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VIII dello Statuto dovrebbe, in teoria, porre rimedio al problema sollevato dalla denunciante nella sua denuncia. Tuttavia, secondo la denunciante, l'offerta ricevuta dalla compagnia di assicurazione privata da lei contattata ("assicurazione integrale") comporterebbe una perdita del 50 % del suo reddito mensile.
La Commissione ha sottolineato che era essenziale sottolineare che il problema sollevato dalla denunciante non sarebbe mai sorto se avesse chiesto, in tempo utile, l'attuazione dell'articolo 42 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee ("RAA"). L'articolo 42 consentiva all'agente di " chiedere alle istituzioni di effettuare i pagamenti che egli è tenuto a effettuare per costituire o mantenere i diritti a pensione nel suo paese d'origine." In effetti, la denunciante non solo avrebbe integrato i suoi diritti nel suo sistema pensionistico nazionale, se avesse presentato in tempo utile tali richieste, ma avrebbe anche ricevuto, al termine del suo servizio, l'indennità una tantum di cui all'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello statuto (6).
La Commissione ha affermato che gli agenti della CE avrebbero dovuto conoscere le disposizioni del RAA. Di conseguenza, la denunciante doveva essere a conoscenza della possibilità offertale dall’articolo 42 del RAA.
La Commissione ha infine dichiarato che, al fine di evitare il verificarsi di situazioni analoghe in futuro, intendeva richiamare sistematicamente l’attenzione degli agenti interessati sulla possibilità loro offerta dall’articolo 42 del RAA.
Inoltre, la Commissione ha precisato che, nel caso del denunciante, intendeva contattare nuovamente le autorità belghe per invitarle a concludere un accordo volto a porre rimedio ai problemi incontrati nell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni, la denunciante ha dichiarato di aver incontrato grandi difficoltà nel reperire una compagnia di assicurazione privata per il pagamento dell’equivalente attuariale, in quanto la grande maggioranza di esse ha rifiutato di accettare la prima condizione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VIII dello Statuto, secondo la quale non può essere effettuato alcun trasferimento a meno che la compagnia di assicurazione non garantisca che il capitale non sarà rimborsato.
Essa ha inoltre affermato che solo una compagnia di assicurazione privata accettava le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VIII dello Statuto. Tuttavia, l'offerta della compagnia di assicurazione comporterebbe una perdita di circa il 50 % del suo reddito mensile, rispetto alla pensione che avrebbe ricevuto dal regime pensionistico nazionale.
La denunciante ha inoltre affermato che i) la Commissione non aveva fornito informazioni in quanto non l'aveva informata dell'esistenza dell'articolo 42 dello statuto dei funzionari, con conseguente iniquità. Sostiene inoltre di essere stata vittima di una discriminazione fondata sull'età, in quanto le risultava molto difficile trovare un nuovo datore di lavoro alla sua età; e iii) vi è stato un ritardo evitabile da parte della Commissione per quanto riguarda le condizioni per il trasferimento a una compagnia di assicurazione privata dal 2004 al 2007.
La denunciante ha inoltre sollevato una serie di questioni relative al trasferimento dei suoi diritti a pensione all'Ufficio belga delle pensioni.
LA DECISIONE
1 Fatti rilevanti1.1 Dal 1° maggio 2004 al 1° maggio 2005 il denunciante ha lavorato per il Centro comune di ricerca della Commissione con un agente temporaneo di categoria "B". Il suo contratto è stato prorogato fino al 30 aprile 2006. Da quella data era disoccupata. Nell'ottobre 2006 la denunciante ha chiesto il trasferimento all'Ufficio pensionistico belga dei diritti a pensione acquisiti nel corso del suo contratto con la Commissione (7). Tuttavia, è stata informata che il trasferimento non era possibile.
Nella sua denuncia, la denunciante sosteneva che la Commissione non aveva istituito un meccanismo adeguato per trasferire al sistema belga i diritti a pensione acquisiti dagli ex agenti temporanei CE con contratti di grado B.
1.2 Nel suo parere, la Commissione ha sottolineato che era essenziale sottolineare che il problema sollevato dalla denunciante non sarebbe mai sorto se avesse chiesto, in tempo utile, l'attuazione dell'articolo 42 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee ("RAA"). La Commissione ha affermato che gli agenti della CE dovevano essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel RAA e che, di conseguenza, la denunciante doveva essere a conoscenza della possibilità offertale dall’articolo 42 del RAA. La Commissione ha inoltre affermato che, al fine di evitare situazioni analoghe in futuro, intendeva richiamare sistematicamente l’attenzione degli agenti interessati sulla possibilità loro offerta dall’articolo 42 del RAA. La Commissione ha inoltre affermato che, nel caso del denunciante, intendeva contattare nuovamente le autorità belghe al fine di invitarle a concludere un accordo per porre rimedio ai problemi incontrati nell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto.
1.3 Nelle sue osservazioni, la denunciante ha dichiarato di aver incontrato grandi difficoltà nel trovare una compagnia di assicurazione privata, in quanto la grande maggioranza di esse ha rifiutato la prima condizione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VIII dello statuto, in base alla quale il capitale non può essere rimborsato.
2 La portata dell’indagine del Mediatore2.1 Il Mediatore europeo osserva che, nelle sue osservazioni, la denunciante ha sollevato nuove accuse secondo cui i) la Commissione non aveva fornito informazioni, il che ha portato a un'ingiustizia; ii) è stata vittima di una discriminazione fondata sull'età; e iii) vi è stato un ritardo evitabile da parte della Commissione per quanto riguarda le condizioni di trasferimento a una compagnia di assicurazione privata dal 2004 al 2007. La denunciante ha inoltre sollevato una serie di questioni relative al trasferimento dei suoi diritti a pensione all'Ufficio belga delle pensioni.
2.2 Come osservazione preliminare, il Mediatore ricorda che il suo ruolo consiste nell'esaminare le denunce relative a presunti casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea. Il suo mandato non gli consente di indagare sul comportamento di alcuna istituzione o organismo nazionale.
2.3 L'attuazione della pertinente legge belga da parte delle autorità belghe, vale a dire l'Ufficio belga delle pensioni, sembra rientrare nella competenza del difensore civico belga. A tale riguardo, il Mediatore osserva che la denunciante ha indicato di aver presentato una denuncia al Mediatore belga per quanto riguarda la condizione, prevista dal diritto belga, secondo cui, per avere diritto al trasferimento dei diritti a pensione, un disoccupato deve prima trovare un nuovo datore di lavoro. Il Mediatore osserva inoltre che la denunciante ha affermato che l'Ufficio delle pensioni belga aveva chiesto informazioni alla Commissione al fine di risolvere la sua situazione.
2.4 La Mediatrice desidera sottolineare che le questioni sollevate nelle osservazioni della denunciante costituiscono nuove accuse che non sono state sollevate nella sua denuncia iniziale. Essi esulano pertanto dall'ambito della presente inchiesta e non saranno trattati in questa sede. Il denunciante è libero di presentare una nuova denuncia al Mediatore europeo in merito a tali questioni, dopo aver presentato i precedenti approcci amministrativi alla Commissione al riguardo.
3 Sull’asserita mancata istituzione, da parte della Commissione, di un meccanismo adeguato per trasferire al sistema belga i diritti a pensione maturati dagli ex agenti temporanei CE di grado B3.1 Il Mediatore desidera innanzitutto ricordare che l'articolo 42 del RAA recita come segue:
"Alle condizioni che l'istituzione stabilisce, l'agente può chiedere alle istituzioni di effettuare i pagamenti che è tenuto ad effettuare per costituire o mantenere i diritti a pensione nel suo paese d'origine. (…)".
Il Mediatore osserva inoltre che un funzionario che lascia il servizio delle Comunità ha diritto al trasferimento dei suoi diritti a pensione a i) un nuovo regime pensionistico, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato VIII dello statuto, o ii) un'assicurazione privata o un fondo pensione, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VIII, purché siano soddisfatte quattro condizioni (8).
3.2 Il Mediatore desidera sottolineare che il suo mandato non gli consente di mettere in discussione le disposizioni esistenti dello statuto dei funzionari di cui sopra. Il Mediatore esaminerà pertanto solo se vi siano stati casi di cattiva amministrazione da parte della Commissione nell'affrontare il trasferimento dei diritti a pensione da parte del denunciante.
3.3 Il Mediatore osserva che, nel caso di specie, la denunciante non ha chiesto l'attuazione dell'articolo 42 del RAA perché sostiene di non esserne a conoscenza.
3.4 In primo luogo, il Mediatore desidera sottolineare che si deve presumere che, da un punto di vista giuridico, qualsiasi funzionario o agente debba essere a conoscenza delle disposizioni dello statuto e che sia sua responsabilità adottare le misure appropriate per prenderne piena conoscenza. Il Mediatore ritiene che la Commissione non possa essere ritenuta giuridicamente responsabile del fatto che la denunciante non fosse a conoscenza delle possibilità offertele, per quanto riguarda i suoi diritti pensionistici, ai sensi dell'articolo 42 del RAA.
Tuttavia, il Mediatore accoglie con particolare favore la dichiarazione della Commissione secondo cui, al fine di evitare che si verifichino casi simili in futuro, intende richiamare sistematicamente l’attenzione degli agenti interessati sulla possibilità offerta loro dall’articolo 42 del RAA. Al fine di sostenere le intenzioni della Commissione, il Mediatore farà un'ulteriore osservazione al riguardo.
3.5 In secondo luogo, il Mediatore osserva che i diritti a pensione acquisiti dagli ex agenti temporanei possono essere trasferiti al sistema pensionistico belga solo con la cooperazione delle autorità belghe. Il Mediatore osserva che la Commissione ha contattato le autorità belghe per chiedere loro di concludere un accordo con essa, al fine di porre rimedio ai problemi incontrati dal denunciante per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari. In quanto tale, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia adottato tutte le misure di cui disponeva per assistere il denunciante. Il Mediatore ritiene che la Commissione non possa essere ritenuta responsabile del fatto che le autorità belghe non abbiano ancora adottato le misure necessarie per rendere possibili tali trasferimenti.
3.6 Alla luce di quanto precede, il Mediatore conclude che non sembrano sussistere motivi per ulteriori indagini sull'asserzione del denunciante.
4 La domanda del denunciante4.1 La denunciante ha chiesto che la Commissione istituisca un sistema adeguato per il trasferimento dei suoi diritti a pensione.
4.2 Alla luce delle sue conclusioni di cui al precedente punto 3.6, il Mediatore conclude che non sembrano sussistere motivi per ulteriori indagini sull'argomentazione del denunciante.
5 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore in merito a tale denuncia, non sembrano sussistere motivi per ulteriori indagini in merito all'asserzione e all'argomentazione del denunciante. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Inoltre, il Mediatore formula la seguente ulteriore osservazione:
La Commissione dovrebbe richiamare sistematicamente l'attenzione degli agenti sulla possibilità loro offerta dall'articolo 42 del RAA.
Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Il Mediatore osserva che la denominazione "categoria B*", utilizzata durante il periodo provvisorio di attuazione del nuovo statuto, entrato in vigore il 1o maggio 2004, corrisponde agli attuali contratti di categoria AST.
(2) "Office national des Pensions" nella versione originale francese.
(3) Cfr. nota 2.
(4) L’art. 11, n. 1, dell’allegato VIII dello Statuto così recita:
"1. Un funzionario che lascia il servizio delle Comunità per:
– entrare al servizio di un'amministrazione pubblica o di un'organizzazione nazionale o internazionale che abbia concluso un accordo con le Comunità;
– esercita un'attività subordinata o autonoma, in virtù della quale acquisisce diritti a pensione nell'ambito di un regime i cui organi amministrativi hanno concluso un accordo con le Comunità,
ha diritto al trasferimento dell'equivalente attuariale dei suoi diritti a pensione di anzianità, attualizzati alla data effettiva del trasferimento, nelle Comunità al fondo pensione di tale amministrazione o organizzazione o al fondo pensione in virtù del quale acquisisce diritti a pensione di anzianità in virtù dell'attività esercitata in qualità di lavoratore subordinato o autonomo."
(5) L’art. 12 dell’allegato VIII dello Statuto così recita:
"1. Il funzionario di età inferiore a 63 anni il cui servizio cessa per cause diverse dal decesso o dall'invalidità e che non ha diritto a una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, al momento della cessazione dal servizio:
b) negli altri casi, alle prestazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, o al pagamento dell'equivalente attuariale di tali prestazioni a una compagnia di assicurazione privata o a un fondo pensione di loro scelta, a condizione che tale società o fondo garantisca che: i) il capitale non sarà rimborsato; ii) un reddito mensile sarà versato al più presto a partire dai 60 anni di età e al più tardi dai 65 anni di età; iii) sono previste disposizioni per le pensioni di reversibilità o di reversibilità; iv) il trasferimento a un'altra compagnia di assicurazione o a un altro fondo sarà autorizzato solo se tale fondo soddisfa le condizioni di cui ai punti i), ii) e iii).";
(6) L’art. 12, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto così recita: "In deroga al paragrafo 1, lettera b), i funzionari di età inferiore a 63 anni che, dall'entrata in servizio, hanno versato, per l'accertamento o il mantenimento dei diritti a pensione, a un regime pensionistico nazionale, a un regime assicurativo privato o a un fondo pensione di loro scelta che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, e il cui servizio cessa per motivi diversi dal decesso o dall'invalidità senza che abbiano diritto a una pensione di anzianità immediata o differita, hanno diritto, al momento della cessazione dal servizio, a un'indennità una tantum pari al valore attuariale dei loro diritti a pensione maturati durante il servizio presso le istituzioni. In questi casi, i pagamenti effettuati per stabilire o mantenere i loro diritti a pensione nell'ambito del regime pensionistico nazionale in applicazione degli articoli 42 o 112 del regime applicabile agli altri agenti sono detratti dall'indennità una tantum."
(7) Cfr. nota 2.
(8) Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VIII dello Statuto, queste quattro condizioni sono le seguenti:
"(…) a condizione che tale società o fondo garantisca che:
i) il capitale non sarà rimborsato;
ii) un reddito mensile sarà versato al più presto a partire dai 60 anni di età e al più tardi dai 65 anni di età;
iii) sono previste disposizioni per le pensioni di reversibilità o di reversibilità;
iv) il trasferimento a un'altra compagnia di assicurazione o a un altro fondo sarà autorizzato solo se tale fondo soddisfa le condizioni di cui ai punti i), ii) e iii).";