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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 353/2007/(BM)FOR contro la Commissione europea


Strasburgo, 22 luglio 2008

Egregio signor X,

Il 31 gennaio 2007 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea, sostenendo che quest'ultima non aveva registrato la Sua corrispondenza del 13 novembre 2006 come "denuncia relativa alla concorrenza". Il 30 marzo 2007 Lei mi ha trasmesso ulteriori informazioni.

Il 13 aprile 2007 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione e l’ho invitata a fornirmi il suo parere al riguardo entro il 31 luglio 2007.

Il 30 luglio 2007 la Commissione mi ha trasmesso il suo parere in lingua inglese. Il 3 settembre 2007 la Commissione mi ha trasmesso il suo parere in spagnolo, che le ho trasmesso il 6 settembre 2007 invitandola a formulare osservazioni.

Lei mi ha inviato le Sue osservazioni in merito al parere della Commissione del 10 settembre 2007.

L'11 ottobre 2007 Le ho comunicato che, per motivi di organizzazione interna, l'ufficiale giudiziario incaricato del Suo caso era stato modificato.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

I fatti pertinenti secondo il denunciante possono essere riassunti come segue:

Il denunciante è un farmacista spagnolo. Il 13 novembre 2006 ha presentato una denuncia alla direzione generale della Concorrenza (DG COMP). La sua denuncia alla DG COMP riguardava l'asserita esistenza di un cartello anticoncorrenziale nel settore farmaceutico spagnolo. In particolare, egli ha sostenuto che le autorità spagnole, vale a dire lo Stato spagnolo, la Comunità autonoma di Madrid e il Tribunale per la tutela della concorrenza, nonché il Collegio ufficiale dei farmacisti di Madrid e il Consiglio generale dei farmacisti di Spagna, avevano violato diversi articoli del trattato CE (tra cui gli articoli 10 CE, 43 CE, 81 CE e 82 CE) per non aver concesso ai farmacisti il diritto di aprire locali dove volevano. Sostiene che ciò è stato raggiunto attraverso la legislazione spagnola che vieta la libertà di stabilimento. Afferma che il settore farmaceutico spagnolo dovrebbe essere liberalizzato e che dovrebbe essere avviata una procedura di infrazione nei confronti delle autorità spagnole.

Il 23 novembre 2006 la DG COMP ha informato il denunciante che l'articolo 81 CE e l'articolo 82 CE erano rivolti a società private, piuttosto che agli Stati membri, e che, di conseguenza, la DG COMP non aveva alcun potere di agire in relazione alle asserzioni presentate dal denunciante. La DG COMP ha pertanto deciso di non registrare la lettera come "ricorso in materia di concorrenza".

La Commissione ha informato il denunciante che la sua denuncia era stata registrata come denuncia nel registro del mercato interno della Commissione e che la Commissione aveva recentemente avviato una procedura di infrazione nei confronti della Spagna ai sensi delle norme del mercato interno. A tale riguardo, gli è stato consigliato di contattare la direzione generale del Mercato interno della Commissione (DG MARKT) per ulteriori informazioni. La DG COMP ha individuato una persona di contatto specifica presso la DG MARKT.

Con lettera del 27 novembre 2006, il denunciante ha contestato il rifiuto della DG COMP di trattare la sua lettera come una "denuncia in materia di concorrenza". L'8 dicembre 2006 la DG COMP ha confermato la sua posizione e ha consigliato al denunciante, ancora una volta, di rivolgersi alla DG MARKT.

Il Mediatore ha inteso che il denunciante sosteneva che la Commissione non aveva registrato la sua corrispondenza del 13 novembre 2006 come "denuncia relativa alla concorrenza". Il Mediatore ha inteso che il denunciante sosteneva che la sua corrispondenza del 13 novembre 2006 doveva essere registrata e trattata come una "denuncia relativa alla concorrenza".

Il 17 aprile 2007 il denunciante ha inviato ulteriori informazioni al Mediatore (vale a dire una lettera dell'Associazione professionale farmaceutica spagnola). Lo stesso giorno, il Mediatore ha trasmesso le informazioni supplementari alla Commissione per consentirle di tenerne conto nel suo parere.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione

Il parere della Commissione può essere sintetizzato come segue:

Con e-mail del 23 novembre 2006 e dell'8 dicembre 2006, il denunciante è stato informato dei motivi per cui la Commissione non aveva registrato la sua denuncia come formale "denuncia relativa alla concorrenza". In tali messaggi di posta elettronica la Commissione ha affermato che le affermazioni del denunciante non suscitavano preoccupazioni ai sensi dell'articolo 81 CE e dell'articolo 82 CE.

La Commissione ha inoltre affermato che le questioni relative al mercato interno sollevate dal denunciante erano già state comunicate alla DG MARKT dal denunciante stesso. La DG MARKT aveva informato il denunciante, nel corso di una telefonata, che era già stata avviata una procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 226 CE in relazione alla legislazione spagnola che disciplina le attività delle farmacie. La procedura d'infrazione riguardava il rispetto dell'articolo 43 del trattato CE (1).

La Commissione ha inoltre informato il denunciante che le varie comunicazioni tra il denunciante e la DG MARKT non erano state registrate dal Segretariato generale della Commissione come denuncia individuale formale. Esse sono state invece considerate come facenti parte della denuncia collettiva n. 2006/4712, fondata sull’art. 43 CE. Un avviso di ricevimento collettivo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 settembre 2006, conformemente alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario.

Osservazioni del denunciante

Le osservazioni del denunciante possono essere riassunte come segue:

Il denunciante ha affermato che il rifiuto della DG COMP di registrare la sua denuncia non era logico, dato che, a suo avviso, il ruolo della DG COMP è quello di combattere i cartelli e di applicare l'articolo 81 CE e l'articolo 82 CE.

LA DECISIONE

1 Sull’affermazione secondo cui la Commissione europea avrebbe omesso di trattare correttamente la lettera del 13 novembre 2006

1.1 Il denunciante sostiene che la Commissione europea ha rifiutato di registrare la lettera del denunciante del 13 novembre 2006 come "denuncia relativa alla concorrenza". La lettera del denunciante riguardava la presunta esistenza di un cartello anticoncorrenziale nel settore farmaceutico spagnolo. In particolare, egli ha sostenuto che le autorità spagnole, vale a dire lo Stato spagnolo, la Comunità autonoma di Madrid e il Tribunale per la tutela della concorrenza, nonché il Collegio ufficiale dei farmacisti di Madrid e il Consiglio generale dei farmacisti di Spagna, avevano violato diversi articoli del trattato CE (tra cui gli articoli 10 CE, 43 CE, 81 CE e 82 CE) per non aver concesso ai farmacisti il diritto di aprire locali dove volevano. Ciò è stato ottenuto attraverso una legislazione che vieta la libertà di stabilimento. Afferma che il settore farmaceutico spagnolo dovrebbe essere liberalizzato e che dovrebbe essere avviata una procedura di infrazione nei confronti delle autorità spagnole.

1.2 Con messaggio di posta elettronica del 23 novembre 2006, la DG COMP ha informato il denunciante che l'articolo 81 CE si applicava solo quando le imprese private coordinavano il loro comportamento al fine di limitare la libera concorrenza e che l'articolo 82 CE si applicava solo quando le imprese private abusavano della loro posizione dominante. La DG COMP ha chiarito che gli articoli 81 e 82 del trattato CE non erano applicabili alla legislazione nazionale che disciplina i mercati dei beni e dei servizi. In considerazione del fatto che il denunciante ha fatto riferimento alla normativa che disciplina la professione farmaceutica in Spagna, la Commissione ha ritenuto di non essere competente ad applicare l’art. 81 CE o l’art. 82 CE in quel caso. La Commissione ha pertanto deciso di non registrare la lettera come "denuncia di concorrenza". È stato incaricato di contattare una persona specifica (la sig.ra L) all'interno della direzione generale Mercato interno della Commissione (DG MARKT) per ulteriori informazioni sulle questioni relative al mercato interno.

1.3 Nel suo parere al Mediatore, la Commissione ha spiegato che le questioni relative al mercato interno sollevate dal denunciante nella sua lettera alla DG COMP erano già state da lui comunicate alla DG MARKT. La Commissione ha inoltre sottolineato che la DG MARKT ha informato oralmente il denunciante della procedura di infrazione avviata ai sensi dell'articolo 226 CE nei confronti della legislazione spagnola sulle farmacie e del fatto che la corrispondenza tra il denunciante e la DG MARKT non è stata registrata dal Segretariato generale della Commissione come denuncia individuale formale. Esse sono state invece considerate come parte di una denuncia collettiva fondata sull’art. 43 CE (ossia la denuncia n. 2006/4712).

1.4 Il Mediatore prende innanzitutto atto delle argomentazioni addotte nella lettera del denunciante alla Commissione del 13 novembre 2006 in merito alle scelte legislative della Spagna relative alla regolamentazione del mercato farmaceutico spagnolo. Il Mediatore osserva inoltre che gli articoli 81 CE e 82 CE, come interpretati dai giudici comunitari, si applicano solo ai comportamenti anticoncorrenziali delle imprese di propria iniziativa (2). Se la legislazione nazionale impone alle imprese un comportamento o se la legislazione nazionale crea un quadro giuridico che di per sé elimina qualsiasi possibilità di attività concorrenziale da parte loro, l'articolo 81 CE e l'articolo 82 CE non si applicano (3).

1.5 Dopo aver esaminato attentamente tutti i documenti del fascicolo, il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione abbia fornito al denunciante una spiegazione sufficiente e coerente per quanto riguarda i motivi per cui ha rifiutato di registrare la denuncia come "denuncia relativa alla concorrenza".

1.6 Dato che la Commissione ha tuttavia ritenuto che la corrispondenza costituisse una "denuncia relativa al funzionamento del mercato interno", resta da stabilire se la Commissione fosse corretta per quanto riguarda il modo in cui ha trattato tale denuncia.

1.7 Il denunciante è stato informato dalla DG COMP che la Commissione aveva recentemente avviato una procedura di infrazione nei confronti della Spagna ai sensi delle disposizioni del mercato interno relative alla creazione di farmacie. Al denunciante è stato consigliato di contattare la DG MARKT per ottenere ulteriori informazioni in merito alla procedura di infrazione nei confronti della Spagna. Al denunciante è stato fornito il nome di una persona di contatto specifica presso la DG MARKT.

1.8 Il Mediatore sottolinea che i principi di buona amministrazione, e in particolare l'articolo 15 del codice europeo di buona condotta amministrativa, impongono che, nel caso in cui una lettera o un reclamo sia indirizzato a un servizio di un'istituzione che non è competente a trattarlo e un altro servizio all'interno della stessa istituzione sia competente a trattarlo, la lettera o il reclamo siano trasferiti senza indugio al servizio competente all'interno dell'istituzione.

1.9 La DG COMP non ha trasferito la lettera del denunciante alla DG MARKT, ma ha chiesto al denunciante di rivolgersi alla DG MARKT. Il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione non abbia agito, in senso stretto, conformemente all'articolo 15 del codice europeo di buona condotta amministrativa nel caso di specie. Tuttavia, il Mediatore tiene conto del fatto che, nel caso di specie, il denunciante aveva specificamente comunicato alla DG COMP la sua riluttanza a trattare la sua denuncia relativa a una (presunta) violazione dell'articolo 81 CE e dell'articolo 82 CE come qualcosa di diverso da una "denuncia relativa alla concorrenza". In tali circostanze, era ragionevole che la Commissione rispondesse al denunciante informandolo che poteva, se lo desiderava, indirizzare la sua denuncia alla DG MARKT. Il Mediatore osserva inoltre che la DG COMP ha agevolato tale contatto fornendo al denunciante il nome di una persona di contatto della DG COMP.

1.10 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini in relazione all'asserzione del denunciante.

1.11 Il Mediatore sottolinea che la presente indagine riguarda solo la questione del modo in cui la DG COMP ha agito in relazione alla corrispondenza del denunciante con essa. La presente indagine non riguarda il modo in cui la DG MARKT ha trattato la corrispondenza separata che il denunciante aveva con la DG MARKT.

2 La domanda del denunciante

2.1 Il denunciante sostiene che la Commissione dovrebbe registrare la sua corrispondenza come "denuncia di concorrenza" e trattarla come tale.

2.2 Alla luce delle conclusioni del Mediatore di cui ai precedenti punti 1.9 e 1.10, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini sulla richiesta del denunciante.

3 Conclusione

Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini in relazione alle accuse e alle richieste del denunciante. Pertanto, il Mediatore decide di archiviare il caso.

Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) L’art. 43 CE riguarda il divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento imposto dagli Stati membri.

(2) Cfr. Commissione e Francia contro Ladbroke Racing, cause riunite C-359/95 P e C-379/95 P, Racc. 1997, pag. I-6265, punti 33 e 34.

(3) Idem.

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