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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 350/2007/IP contro l'Ufficio europeo di selezione del personale


Strasburgo, 17 dicembre 2007

Egregio Signore B.,

Il 31 gennaio 2007 ha presentato denuncia al Mediatore europeo contro l'Ufficio europeo per la selezione del personale ("EPSO"), per il rifiuto opposto da quest'ultimo a trasmetterLe copia del Suo test di accesso al concorso generale EPSO/AST/33/06 insieme all'elenco delle risposte sbagliate.

Il 26 febbraio 2007 ho trasmesso la denuncia al direttore dell'EPSO, invitandolo a presentare un parere entro il 31 maggio 2007, informando la S.V. di conseguenza.

Il 1° marzo 2007 ha inviato un e-mail indirizzato al mio servizio giuridico, chiedendo se l'indagine in corso del Mediatore avrebbe interrotto i termini per avviare un'azione legale. Il 5 marzo 2007 i miei servizi Le hanno risposto per e-mail. Le è stato illustrato che le denunce presentate al Mediatore non interrompono i termini per ricorsi nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come sancito dall'articolo 2, paragrafo 6 dello statuto del Mediatore europeo. I miei servizi Le hanno inoltre comunicato che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7 dello stesso statuto, allorché il Mediatore, a causa di un procedimento giurisdizionale in corso o concluso sui fatti addotti, deve dichiarare inaccettabile una denuncia o porre fine al suo esame, i risultati delle indagini da lui eventualmente svolte in precedenza sono archiviati.

Nel Suo successivo messaggio del 10 marzo 2007, ha espresso l'opinione che, tenuto conto dei termini impartiti all'EPSO per presentare il proprio parere, se l'EPSO avesse accettato di consentirLe di consultare il suo test, poteva essere troppo tardi per avviare un'azione legale se avesse voluto farlo. Ha ritenuto quindi che avrebbe dovuto essere abbreviato il relativo termine. Nella mia lettera del 26 marzo 2007, Le ho comunicato che l'EPSO aveva ottenuto il termine normalmente concesso alle istituzioni per presentare un parere e che non vi erano motivi per riconsiderare tale termine nel caso in parola. Ho inoltre evidenziato che aveva esercitato il diritto di presentare denuncia al Mediatore, anziché avviare un'azione contro l'EPSO dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

L'11 giugno 2007, l'EPSO ha inviato la traduzione del proprio parere in italiano, che Le ho trasmesso il 15 giugno 2007 con l'invito a formulare osservazioni entro la fine di luglio 2007. Le Sue osservazioni mi sono pervenute il 6 luglio 2007.

Le scrivo ora per farLe conoscere i risultati dell'indagine che ho effettuato.


LA DENUNCIA

Secondo il denunciante, i fatti in oggetto sono i seguenti:

Il denunciante ha partecipato al concorso generale EPSO/AST/33/06 volto a costituire una riserva di assistenti con l'italiano come lingua principale (AST 1).

Il concorso generale consisteva in due test di accesso iniziali, vale a dire il test a) e il test b). Il test a) era costituito da una serie di domande a scelta multipla volte a valutare la conoscenza dell'Unione europea e delle sue istituzioni da parte del candidato. Il test b) era costituito da una serie di domande a scelta multipla intese a valutare le attitudini e le capacità generali dei candidati, segnatamente in materia di ragionamento verbale e numerico. I test sono stati effettuati utilizzando il computer come mezzo per rispondere alle domande (il cosiddetto computer-based testing o "CBT").

I candidati che hanno ottenuto i maggiori punteggi nei test di accesso ed un punteggio minimo per ciascun test sarebbero stati invitati a presentare una candidatura completa per essere ammessi al concorso. I 335 migliori candidati sono poi stati scelti per i test successivi.

Il 29 gennaio 2007, l'Ufficio europeo per la selezione del personale ("EPSO") ha comunicato al denunciante che non era stato ammesso alla fase successiva del concorso generale. Il 30 gennaio 2007, il denunciante ha inviato un messaggio all'EPSO chiedendo di avere accesso alle domande alle quali aveva dato una risposta sbagliata.

Nella stessa data, l'EPSO ha risposto di non essere in grado di soddisfare la richiesta del denunciante precisando che

"tutte le domande cui ha risposto nel corso dei test di accesso facevano parte di una banca dati messa a punto dall'EPSO. Poiché tale banca dati (...) sarà utilizzata nell'ambito di altri concorsi, l'EPSO non può comunicare le domande senza compromettere gravemente l'opera della commissione esaminatrice(...)."

Inoltre, l'EPSO affermava che l'eventuale divulgazione del contenuto di tale banca dati avrebbe potuto avvantaggiare alcuni candidati che vi avessero avuto accesso. L'EPSO comunicava inoltre al denunciante che sul suo sito web erano disponibili test campione.

Nella sua denuncia al mediatore, il denunciante sostiene che l'EPSO dovrebbe inviargli copia dei suoi test di accesso insieme all'elenco delle risposte errate.

L'INDAGINE

Il parere dell'EPSO

Il parere dell'EPSO può essere sintetizzata nei termini seguenti:

Il denunciante era candidato al concorso generale EPSO/AST/33/06. Il relativo bando di concorso è stato pubblicato il 26 luglio 2006 nella Gazzetta ufficiale C 173A.

Il titolo B.1 del bando di concorso prevedeva l'organizzazione di due test di accesso (nella seconda lingua del candidato che doveva essere l'inglese, il francese o il tedesco), ciascuno dei quali comprendeva una serie di domande a scelta multipla. Il test a) era destinato a valutare la conoscenza dei candidati in merito all'Unione europea e le sue istituzioni ed era valutato da 0 a 20 punti, con un minimo richiesto di 10 punti. Il test b) era destinato a valutare le capacità generali dei candidati, segnatamente in materia di ragionamento verbale e numerico, ed era valutato da 0 a 40 punti, con un minimo richiesto di 20.

Il denunciante ha ottenuto il minimo in entrambi i test, ma senza arrivare ad un punteggio globale che gli consentisse di figurare tra i 335 candidati che avevano ottenuto i migliori punteggi. Il denunciante ha infatti ottenuto 45,334 punti, vale a dire 14,667 per il test a) e 30,667 punti per il test b), mentre il punteggio più basso fra i 335 migliori candidati era stato pari a 50,667 punti.

Il 29 gennaio 2007 l'EPSO ha comunicato al denunciante i suoi risultati, informandolo che non era stato ammesso alla fase successiva del concorso generale.

Il 30 gennaio 2007, il denunciante ha chiesto all'EPSO per e-mail di fornirgli copia delle domande a cui non aveva risposto correttamente.

Lo stesso giorno, l'EPSO ha risposto al denunciante di non poter fornire le informazioni richieste. L'EPSO ha dichiarato che le domande a cui aveva dovuto rispondere facevano parte di una grande banca dati di domande suddivise per argomento e per grado di difficoltà. Tali domande sono utilizzate anche in altri concorsi. L'EPSO non poteva quindi divulgare le domande facenti parte di tale banca dati senza compromettere il processo decisionale della commissione esaminatrice. Inoltre, l'eventuale divulgazione del contenuto della banca dati potrebbe avvantaggiare alcuni candidati, pregiudicandone altri.

L'EPSO ha sottolineato che i test di accesso al concorso generale in questione sono stati organizzati utilizzando un nuovo sistema che consente ai candidati di sostenere direttamente i test su computer (il cosiddetto sistema "CBT"). Il CBT consente ai candidati di sostenere, nel giorno prescelto dai candidati e nell'arco di un periodo stabilito dall'EPSO, un test individuale generato in modo aleatorio fra le domande contenute nella banca dati. Visto il ricorso permanente alle domande contenute nella banca dati, che vengono utilizzate sia per i concorsi in atto sia per quelli che saranno organizzati in futuro dall'EPSO, la divulgazione delle informazioni contenute nella banca dati è assolutamente preclusa. Dopo l'esame, i candidati non possono portar via i rispettivi questionari né chiedere la stampa dei questionari e delle loro risposte.

Per quanto riguarda la specifica richiesta del denunciante, l'EPSO ha evidenziato che, se la richiesta di accesso ai documenti del denunciante fosse stata esaminata in base al regolamento 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(1) ("regolamento 1049/2001"), la richiesta avrebbe dovuto essere trattata tenendo conto dei principi, dei requisiti e dei limiti del diritto d'accesso ai documenti stabiliti dal regolamento. Tuttavia, nel caso in parola, il denunciante non ha seguito le procedure previste dal regolamento 1049/2001.

L'EPSO ha fatto riferimento alle cause congiunte T-110/03, T-150/03 e T-405/03 Sison/Consiglio(2). In tali cause, la Corte ha sentenziato che, in base all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento 1049/2001, i beneficiari del diritto di accesso ai documenti delle istituzioni sono:

"qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro." Ne discende che questo regolamento mira a garantire la consultazione di tutti i documenti pubblici e non solo a consentire al richiedente la consultazione dei documenti che lo riguardino.

Dall'altro, le eccezioni alla consultazione dei documenti di cui all'articolo 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001, sono formulate in termini categorici. Ne discende che le istituzioni sono obbligate a negare la consultazione dei documenti rientranti nell'ambito di queste eccezioni, qualora sia provata la sussistenza delle circostanze indicate (...).

Di conseguenza, l'interesse individuale che può invocare un soggetto che chieda la consultazione di un documento che lo riguardi personalmente non può essere preso in considerazione in sede di applicazione delle eccezioni obbligatorie di cui all'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001."(3)

Il diritto di consultare i documenti non può quindi essere limitato per motivi di interesse pubblico al fine di garantire la migliore scelta del personale delle istituzioni europee in base al regolamento 1049/2001. Inoltre, l'EPSO ha sostenuto che il diritto di accesso ai documenti è limitato o escluso, in base al principio lex specialis derogat legi generali, vale a dire la norma speciale deroga alla norma generale, quando esistono norme speciali che disciplinano argomenti specifici. Al riguardo, l'EPSO ha fatto riferimento alla causa T-371/03 Le Voci/Consiglio(4) ritenendo che, nella fattispecie, le disposizioni statutarie abbiano una finalità specifica, giustificata da considerazioni di pubblico interesse.

Inoltre, l'EPSO ha rinviato alla causa T-376/03 Hendrickx/Consiglio(5) e alla giurisprudenza ivi citata e, in particolare, alla causa T-53/00 Angioli/Commissione(6). In quest'ultima causa, la Corte ha sentenziato che il candidato non può richiamarsi all'articolo 255, paragrafo 1 del trattato CE o al regolamento 1049/2001 per contestare l'applicabilità dell'articolo 6 o dell'allegato III dello statuto, il quale sancisce il principio che le procedure della commissione esaminatrice sono segrete.

L'EPSO ha quindi ritenuto che il rifiuto di concedere l'accesso alle domande/risposte e all'elenco delle risposte corrette fosse pienamente giustificato. L'EPSO ha sostenuto che l'accesso "generalizzato, sistematico e formale" alle domande dei test contenute nella banca dati per il candidato che lo richieda arrecherebbe un grave pregiudizio a questo nuovi tipo di test. L'EPSO ha inoltre ritenuto che un accesso ad hoc ai test nell'ambito di una procedura specifica di reclamo nuocerebbe questo sistema di valutazione. L'EPSO ha inoltre affermato che la divulgazione di domande/risposte potrebbe violare il principio della parità di trattamento se alcuni candidati dovessero avere accesso alle rispettive domande/risposte.

Quanto ai motivi della decisione di escludere un candidato da un concorso generale, l'EPSO ha sottolineato che, in base alla giurisprudenza costante, la comunicazione del punteggio ottenuto da un candidato che abbia fallito costituisce una motivazione sufficiente della decisione della commissione esaminatrice. L'EPSO ha affermato altresì che la comunicazione del punteggio consente ai candidati di stabilire se la decisione pertinente sia fondata o se sia inficiata da un vizio che permetta quindi, eventualmente, di contestarne la legittimità.

Nella fattispecie, il denunciante è stato informato dei propri risultati e del motivo per cui non è stato ammesso alla fase successiva del concorso generale in questione.

L'EPSO ha infine ricordato che il punto E.4 del bando di concorso delineava quali erano le informazioni che i candidati potevano ottenere e che li riguardassero direttamente e individualmente. Inoltre, secondo la guida destinata ai candidati, è possibile chiedere copia della o delle prove scritte sostenute e della scheda di valutazione individuale compilata dalla commissione esaminatrice. A questo proposito, l'EPSO ha sottolineato che la guida non menzionava invece la possibilità per i candidati di avere accesso alle domande dei test CBT.

Le osservazioni del denunciante

Nelle proprie osservazioni sul parere presentato dall'EPSO, il denunciante ha ribadito la posizione già espressa nella sua denuncia e ha ribadito la sua richiesta.

Egli ha inoltre affermato che, nella lettera inviata all'EPSO il 30 gennaio 2007, aveva chiesto all'EPSO non solo di avere accesso alle domande cui non aveva risposto correttamente, ma di essere altresì informato sul numero di domande che erano state annullate.

LA DECISIONE

1 Osservazioni preliminari

1.1 Per evitare ogni possibile malinteso per quanto riguarda l'ambito della presente indagine, il Mediatore ritiene importante sottolineare che tale ambito si limita a quanto stabilito nella lettera di avvio dell'indagine in data 31 gennaio 2006, vale a dire la richiesta indirizzata all'EPSO dal denunciante di inviargli copia dei suoi test di accesso unitamente all'elenco delle proprie risposte erronee.

Il Mediatore non esaminerà quindi la nuova richiesta di essere informato sul numero di domande che erano state annullate dall'EPSO nei testi di accesso CBT, che è stata presentata dal denunciante solo nelle sue osservazioni.

2 Accesso alle domande/risposte CBT

2.1 Il denunciante ha partecipato ai test di accesso su computer ("CBT") nel concorso generale EPSO/AST/33/06. Non essendo il punteggio globale ottenuto in entrambi i test sufficiente per figurare fra i 335 candidati con i migliori punteggi, non è stato ammesso alla fase successiva del concorso generale.

Nella denuncia al Mediatore il denunciante chiede che l'EPSO gli invii copia dei test di accesso unitamente all'elenco delle risposte sbagliate.

2.2 Il Mediatore rileva che, nel suo parere, l'EPSO ha sostenuto in sintesi di non essere in grado di inviare l'informazione al denunciante in quanto le domande a cui aveva dovuto rispondere facevano parte di una banca dati comprendente un gran numero di domande utilizzate anche in altri concorsi e di non poter quindi divulgare le domande appartenenti a questa banca dati, senza compromettere il processo decisionale delle commissioni esaminatrici.

L'EPSO ha inoltre ritenuto che le richieste di consultazione delle domande/risposte dei test di accesso CBT dovrebbero essere sempre respinte, vale a dire occorrerebbe rifiutare sia l'accesso "generalizzato, sistematico e formale" che l'accesso ad hoc. L'EPSO ha basato la sua decisione di rifiutare tale accesso sul regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(7) ("regolamento n.1049/2001") e sulla giurisprudenza costante dei tribunali comunitari. In particolare, l'EPSO ha sostenuto che le domande/risposte dei test di accesso CBT non possono essere divulgate ai candidati in quanto ciò pregiudicherebbe il processo di selezione.

2.3 Il Mediatore ricorda che i principi di buona amministrazione richiedono che le informazioni fornite ai cittadini siano quanto più accurate e complete possibili e che, ragionevolmente, il miglior modo per mostrare ai candidati i loro errori sarebbe quello di consentire loro di consultare le proprie prove.

2.4 Il Mediatore rileva che l'EPSO ha ritenuto che, per quanto riguarda i documenti dei test CBT, i candidati non possono ottenere copia delle loro prove. L'EPSO ha spiegato la sua posizione alla luce delle attuali norme sull'accesso ai documenti, vale dire il regolamento 1049/2001, riferendosi ad una situazione ipotetica(8), e la giurisprudenza costante dei tribunali comunitari.

2.5 L'EPSO ha sostenuto che esistono limitazioni al diritto di accesso e, a titolo di esempio, ha fatto riferimento a "considerazioni di pubblico interesse" (sottolineatura di chi scrive) che si possono invocare al fine di salvaguardare l'obiettivo della scelta del migliore personale per le istituzioni europee. A sostegno della propria tesi, ha altresì citato le cause congiunte T-110/03, T-150/03 e T-405/03 Sison/Consiglio(9):

  1. "le eccezioni alla consultazione dei documenti di cui all'art. 4, n. 1, lett. a) del regolamento n. 1049/2001 sono formulate in termini categorici"; e
  2. "l'interesse individuale che può invocare un soggetto che chieda la consultazione di un documento che lo riguardi personalmente non può essere preso in considerazione in sede di applicazione delle eccezioni obbligatorie di cui all'art. 4, n. 1, lett. a) del regolamento 1049/2001."(10)

Il Mediatore evidenzia però che l'EPSO non ha fatto alcun riferimento specifico ad una delle eccezioni ispirate alla tutela del pubblico interesse contenuta all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a)(11). L'EPSO si riferisce solo all'obiettivo di "garantire la migliore scelta del personale delle Istituzioni europee" che, secondo l'EPSO, dovrebbe rientrare nella nozione di "pubblico interesse" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 1049/2001.

Il Mediatore ricorda che, sulla base della giurisprudenza consolidata, le eccezioni stabilite all'articolo 4 del regolamento 1049/2001 devono essere costruite e applicate in modo restrittivo in modo da non ledere il principio generale sancito da tale regolamento(12).

Il Mediatore conclude pertanto che, se l'EPSO stesse tentando di assimilare l'interesse della "migliore scelta del personale delle Istituzioni europee" alle eccezioni di pubblico interesse stabilite dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (come sembrerebbe, visto che il parere dell'EPSO cita le cause congiunte T-110/03, T-150/30 e T-405/03, Sison/Consiglio), si tratterrebbe di un approccio chiaramente scorretto alla luce della copiosa e consolidata giurisprudenza dei tribunali comunitari.

2.6 Il Mediatore rileva tuttavia che l'EPSO ha inoltre inteso far riferimento e affidarsi all'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento 1049/2001, la quale consente all'istituzione interessata di rifiutare la divulgazione di un documento elaborato "per uso interno da un'istituzione o da essa ricevuto, relativo a una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione".

In effetti, il parere dell'EPSO afferma che esso non può divulgare le domande/risposte senza compromettere il processo di selezione. Esso prosegue poi affermando che le domande/risposte fanno parte di una banca dati che viene utilizzata costantemente per gli attuali concorsi e per quelli che saranno organizzati dall'EPSO in futuro. Secondo l'EPSO, qualsiasi divulgazione, ai sensi del regolamento 1049/2001, del contenuto della banca dati o di una sua parte potrebbe avvantaggiare i futuri candidati che vi abbiano accesso. Tale accesso potrebbe quindi avere conseguenze negative per le future procedure di concorso, compromettendo la parità di trattamento dei candidati, potendo alcuni appropriarsi delle domande/risposte ed altri no. Inoltre, l'EPSO ha precisato che è nel pubblico interesse garantire in toto la natura oggettiva delle procedure di selezione delle Istituzioni europee e la parità di trattamento dei candidati.

Il Mediatore rileva che l'argomentazione dell'EPSO si riferisce sia all'attuale concorso che ad altri concorsi in sospeso o futuri.

Il Mediatore rileva che divulgare ai candidati bocciati l'elenco delle domande cui hanno risposto e delle loro risposte non significa necessariamente che, di conseguenza, le domande/risposte della banca dati diventino di pubblico dominio.

Tuttavia, anche se un numero considerevole di domande o addirittura tutte le domande dovessero nel tempo essere note ai candidati di futuri concorsi, i candidati ricevono le domande scelte in modo aleatorio dal sistema a partire da un'enorme banca dati. Pertanto, la possibilità che ricevano esattamente le stesse domande di cui sono a conoscenza risulta minima e la possibilità che essi memorizzino tutte le domande/risposte di un'enorme banca dati andrebbe anzi esclusa. Inoltre, il tipo di domande/risposte utilizzate nei test CBT (come le domande volte a valutare la conoscenza della realtà europea e quelle relative al ragionamento verbale e numerico) possono e normalmente dovrebbero essere costantemente riviste e aggiornate per verificare se siano ancora accurate e se rispondano al loro obiettivo di scegliere i candidati più preparati e meritevoli.

Sulla base della spiegazione dell'EPSO, il Mediatore non ravvisa pertanto il motivo per il quale la divulgazione delle domande ai candidati nello stesso concorso o in futuri concorsi comprometterebbe necessariamente il processo di selezione, vale a dire come potrebbe mettere a rischio l'obiettivo dell'EPSO di verificare la conoscenza e le capacità dei candidati e garantire alle istituzioni i servizi di funzionari con i massimi criteri di capacità, efficienza e integrità.

L'argomentazione sopra descritta dell'EPSO non è stata quindi suffragata.

2.7 Inoltre, a giustificazione del proprio rifiuto, l'EPSO ha ricordato che il Tribunale di primo grado ha sentenziato che il segreto delle procedure delle commissioni esaminatrici, stabilito all'articolo 6 dell'allegato III dello Statuto, deve essere considerato come lex specialis che deroga alla norma generale sull'accesso ai documenti. Al riguardo, l'EPSO cita la causa T-376/03 Hendrickx/Consiglio(13) e la causa T-371/03 Le Voci/Consiglio(14).

Il Mediatore fa presente, in primo luogo, che la giurisprudenza citata non riguarda l'accesso alle domande dei test.

In secondo luogo, il Mediatore rileva che tale argomentazione malamente si può conciliare con la pratica dell'EPSO stesso di dare accesso alle domande e alle risposte di test di preselezione effettuati su carta e, addirittura, alle domande di tutti gli altri esami scritti.

In terzo luogo, il Mediatore sottolinea che la citata giurisprudenza dei Tribunali comunitari si riferisce all'articolo 6 dell'allegato III dello Statuto e alla segretezza del lavoro delle commissioni esaminatrici nei concorsi. Il Mediatore rileva altresì che, nel caso in parola, i "test di accesso" sono stati organizzati sulla base del sistema di test CBT, e che l'EPSO non è riuscito a dimostrare che la concezione, la formulazione, la correzione e il punteggio delle domande e delle risposte archiviate nel suo sistema, presentate ai candidati, fossero in qualche modo connessi con il lavoro o effettuati sotto la responsabilità della commissione esaminatrice nominata.

Alla luce di quanto poc'anzi espresso, il Mediatore conclude che l'EPSO non è riuscito a giustificare adeguatamente il suo rifiuto di consentire al denunciante l'accesso alle informazioni richieste. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione.

2.8 Il Mediatore fa presente di aver ricevuto un cospicuo numero di denunce(15) in cui l'EPSO ha rifiutato l'accesso a domande/risposte CBT. In una di queste, vale a dire la denuncia 370/2007/MHZ, ha archiviato il caso con un'osservazione critica(16) e ha fatto presente che avrebbe seriamente preso in considerazione l'opportunità di avviare un'indagine di iniziativa in relazione al sistema CBT dell'EPSO. Egli ha ritenuto che un'indagine di propria iniziativa in merito alla struttura globale del sistema CBT utilizzato nei concorsi utilizzati dall'EPSO avrebbe probabilmente contribuito ad una maggiore trasparenza delle procedure di selezione dell'EPSO. Egli ha inoltre ritenuto che tale trasparenza sarebbe stata in sé vantaggiosa per i candidati che cercassero di ottenere maggiori informazioni in merito a tali questioni.

Il Mediatore ha avviato detta indagine d'iniziativa il 22 novembre 2007 (OI/4/2007/ID).

2.9 Alla luce di quanto sopra espresso, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini nella presente denuncia.

3 Conclusione

Per i motivi indicati al punto 1.8 supra, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini nella presente denuncia. Il Mediatore archivia quindi il caso.

Il denunciante sarà ulteriormente informato dei risultati dell'indagine d'iniziativa del Mediatore OI/4/2007/ID.

Il direttore dell'EPSO sarà informato della presente decisione.

Distinti saluti,

 

Prof. P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) GU 2001 L 145, pag. 43.

(2) Cause congiunte T-110/03, T-150/03 e T-405/03 Sison/Consiglio [2005] Racc. II-1429.

(3) Cause congiunte T-110/03, T-150/03 e T-405/03 Sison/Consiglio, già citate, punti 50-52.

(4) Causa T-371/03 Le Voci/Consiglio [2005] Racc.- SC I-A-209 e II-957, punto 122.

(5) Causa T-376/03 Hendrickx/Consiglio [2005] Racc. -SC I-A-83 e II-379.

(6) Causa T-53/00 Angioli/Commissione [2003] Racc. -SC I-A-13 e II-73, punto 84.

(7) GU 2001 L 145, pag. 43.

(8) "Se si considera che la denuncia del sig. B. relativa ... deve essere esaminata alla luce del regolamento 1049/2001", (parere EPSO).

(9) Cause congiunte T-110/03, T-150/03 e T-405/03 Sison/Consiglio, già citate.

(10) Cause congiunte T-110/03, T-150/03 e T-405/03 Sison/Consiglio, già citate, punti 50-52.

(11) Il Mediatore ricorda perciò che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 1049/2001 sancisce che le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico, in ordine alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro.

(12) Cfr. causa C-189/98 P Paesi Bassi e van der Wal/Commissione [2000] Racc. I-1 , punto 27, e causa T-211/00 Kuijer/Consiglio [2002] Racc. II-485, punto 55, e la giurisprudenza in esse citata.

(13) Causa T-376/03 Hendrickx/Consiglio [2005] Racc. -SC I-A-83 e II-379.

(14) Causa T-371/03 Le Voci/Consiglio [2005] Racc.-SC I-A-209 e II-957.

(15) 7/2007/PB; 419/2007/IP; 421/2007/IP; 1312/207/IP; 3819/2006/DK; 50/2007/DK; 1282/2007/DK; 370/2006/MHZ, 2626/2006/MHZ e 3746/2006/MHZ.

(16) "L'EPSO non è riuscito a giustificare adeguatamente il suo rifiuto di consentire al denunciante l'accesso alle domande/risposte CBT. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione." La decisione può essere consultata nel sito web del Mediatore (http://www.ombudsman.europa.eu).

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