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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 3254/2006/ID contro la Commissione europea

Il denunciante aveva presentato alla Commissione una denuncia ai sensi dell'articolo 226 relativa a una presunta violazione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [1] in relazione a un progetto autostradale ("il progetto"). Il denunciante aveva sostenuto, in particolare, i) che non era stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale ("VIA") prima della pubblicazione del bando di gara relativo alla costruzione del progetto; e ii) che era stata effettuata solo una VIA per una strada provinciale che riguardava un progetto del tutto diverso da quello in questione.

Nella sua risposta alla denuncia, la Commissione ha accolto l'argomentazione di cui sopra. Essa ha tuttavia concluso che le autorità greche avevano adottato le misure necessarie per porre fine alla violazione, dato che il progetto è stato sottoposto a una nuova procedura VIA. Pertanto, una procedura di infrazione non avrebbe avuto un oggetto e il suo avvio non sarebbe stato utile. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha contestato la valutazione di cui sopra effettuata dalla Commissione.

Nella sua decisione sulla denuncia, il Mediatore ha rilevato quanto segue. La questione se uno Stato membro sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti deve essere risolta in funzione della situazione esistente in tale Stato membro alla scadenza del termine fissato nel parere motivato [2]. Nel caso in cui l'infrazione non esista più in quel momento, un ricorso contro lo Stato membro sarebbe irricevibile [3]. A sostegno della sua affermazione, il denunciante ha sostenuto che vi era un'infrazione in corso, in quanto le autorità nazionali non avevano revocato o annullato gli atti nazionali da cui derivava la violazione, vale a dire la procedura di gara e la successiva aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori per la realizzazione del progetto. A tale riguardo, sembra che non esista alcuna giurisprudenza che confermi che le autorità nazionali fossero tenute ad agire nel modo indicato dal denunciante, al fine di porre fine alla violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337 constatata dalla Commissione. Inoltre, è ragionevole ritenere che, in una situazione come quella di cui trattasi, l’infrazione sia cessata quando i) le autorità nazionali competenti richiedono, prima dell’esecuzione dei lavori previsti per il progetto, che quest’ultimo sia oggetto di una VIA, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario, e ii) tali autorità adottano una (nuova) decisione di rilascio o di rifiuto dell’autorizzazione, a seguito della procedura VIA e dopo averne tenuto conto dei risultati. Questo è ciò che sembra essere accaduto nel caso in questione. Alla luce di quanto precede, il Mediatore non ha riscontrato cattiva amministrazione da parte della Commissione.


[1] Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175, pag. 40.

[2] Cfr., ad esempio, causa C-209/02, Commissione/Austria, Racc. [2004] I-1211, punto 16.

[3] Cfr., ad esempio, causa C-362/90, Commissione/Italia, Racc. [1992] I-2353, punto 13.


Strasburgo, 21 aprile 2008

Egregio signor V.,

Il 5 ottobre 2006 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea. La Sua denuncia, che è stata integrata dalla Sua lettera del 9 dicembre 2006, riguardava la risposta della Commissione a una denuncia ai sensi dell'articolo 226 nei confronti della Grecia da Lei presentata alla Commissione. Il 20 dicembre 2006 ho aperto un'inchiesta su questo caso. Il 27 marzo 2006 la Commissione mi ha trasmesso il suo parere sulla Sua denuncia. Le ho trasmesso l'invito a presentare osservazioni. Nella Sua successiva corrispondenza, Lei ha mantenuto la Sua denuncia.

Le scrivo ora per informarLa dei risultati delle indagini che sono state effettuate.


IL RECLAMO

L'8 agosto 2006 il denunciante, insieme a molti altri cittadini, ha presentato alla Commissione una denuncia ai sensi dell'articolo 226 nei confronti della Grecia. La denuncia riguardava una presunta violazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 (2), in relazione a un progetto autostradale ("il progetto"). Il denunciante ha sostenuto che i) non era stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale ("VIA") prima della pubblicazione (nel settembre 2005) del bando di gara relativo alla costruzione del progetto (una VIA era stata effettuata solo per una strada provinciale che riguardava un progetto chiaramente diverso da quello in questione); ii) a seguito di denunce pertinenti, è stato preparato uno studio VIA del progetto che è stato presentato alla prefettura di Calcidica (Grecia) nel febbraio 2006; iii) la popolazione locale, il comune di N. Moudania (Grecia) e il consiglio prefettizio di Calcidica hanno espresso la loro opposizione al progetto. Il denunciante ha presentato una serie di documenti unitamente alla sua denuncia e anche una fotografia di un cartello indicante che i lavori relativi al progetto sarebbero costati 25 000 000 EUR e sarebbero stati eseguiti dal costruttore X. Con lettera del 15 settembre 2006, la Commissione ha risposto al denunciante, sottolineando che il semplice fatto che la popolazione locale e il consiglio prefettizio di Calcidica avessero espresso un parere negativo in merito al progetto non dimostrava una violazione della direttiva 85/337. La Commissione ha pertanto dichiarato che non era possibile "registrare una denuncia".

Con lettera del 5 ottobre 2006, il denunciante ha informato la Commissione di non aver tenuto conto della sua argomentazione i) di cui sopra e ha chiesto, su tale base, la registrazione della sua denuncia di infrazione. La lettera è stata inviata (ed esplicitamente indirizzata) anche al Mediatore europeo, che l'ha registrata come denuncia contro la Commissione. Il 1o dicembre 2006 il Mediatore ha ricevuto una copia della risposta della Commissione (del 23 novembre 2006) alla lettera del denunciante del 5 ottobre 2006. In primo luogo, la Commissione ha espresso rammarico per il fatto che l'argomentazione del denunciante i) non fosse stata trattata in modo adeguato nella sua lettera del 15 settembre 2006. La Commissione ha inoltre affermato che:

a) la procedura di gara per il progetto riguardava, infatti, la costruzione di un’autostrada con barriere su entrambi i lati e non semplicemente il miglioramento di una strada provinciale esistente, il che costituiva una violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337;

b) successivamente il promotore del Progetto ha effettuato una nuova VIA, che è stata presentata al Ministero competente in data 29 dicembre 2005;

c) la nuova VIA è stata sottoposta a una procedura di consultazione/valutazione;

d) tale procedura è stata completata con l'adozione della decisione ministeriale congiunta 1000838 del 16 ottobre 2006, che ha approvato le condizioni ambientali del progetto;

e) alla luce di quanto precede, vi era stata una violazione del diritto comunitario, che aveva già prodotto ed "esaurito" i suoi effetti;

f) le autorità greche hanno adottato le misure necessarie per porre fine alla violazione, dato che il progetto è stato sottoposto a una nuova procedura VIA;

g) pertanto, una procedura di infrazione non avrebbe avuto un oggetto e il suo avvio non sarebbe stato utile;

h) lo scopo di una procedura di infrazione era quello di ottenere un cambiamento nel comportamento dello Stato membro non conforme e non di accertare, in generale, se un'infrazione si fosse verificata in passato.

Il 9 dicembre 2006 il denunciante ha inviato un fax al Mediatore, sottolineando che la risposta della Commissione del 23 novembre 2006 era un caso di cattiva amministrazione. Sostiene che la Commissione non ha trattato correttamente la sua denuncia ai sensi dell'articolo 226. Più specificamente, ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui le autorità nazionali avevano adottato misure adeguate per porre fine alla violazione della direttiva 85/337. Sostiene che la Commissione dovrebbe ritenere che vi sia stata un'infrazione in corso, in quanto le autorità nazionali non hanno revocato o annullato gli atti nazionali all'origine della suddetta violazione, vale a dire la procedura di gara e la successiva aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori per la costruzione del progetto. Il Mediatore ha avviato un'indagine sull'asserzione di cui sopra e sulle argomentazioni a sostegno avanzate dal denunciante.

L'INCHIESTA

Nel suo parere, la Commissione, in primo luogo, ha fatto riferimento alla summenzionata corrispondenza con il denunciante. La Commissione ha confermato la sua posizione secondo cui vi era stata una violazione dell ' articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337/CEE, che aveva prodotto ed esaurito i suoi effetti ("infrazione commessa" ), dal momento che il progetto contestato era stato oggetto ex post di una VIA. La Commissione ha aggiunto che le accuse del denunciante contro tale VIA erano state registrate come una denuncia ai sensi dell'articolo 226 e avrebbe informato il denunciante della sua decisione al riguardo a tempo debito. Nelle sue osservazioni, il denunciante, in sostanza, ha mantenuto la sua affermazione.

LA DECISIONE

1 Asserzione secondo cui la Commissione avrebbe omesso di trattare correttamente la denuncia ex art. 226 del denunciante, ritenendo che la violazione della direttiva 85/337 avesse prodotto ed esaurito i suoi effetti

1.1 L'8 agosto 2006 il denunciante, insieme a molti altri cittadini, ha presentato alla Commissione europea una denuncia ai sensi dell'articolo 226 nei confronti della Grecia. La denuncia riguardava una presunta violazione della direttiva 85/337 del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (3), modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 (4), in relazione a un progetto autostradale ("il progetto"). Il denunciante ha sostenuto, in particolare, che non era stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale ("VIA") prima della pubblicazione (nel settembre 2005) del bando di gara relativo alla costruzione del progetto. Egli ha inoltre sostenuto che era stata effettuata una VIA solo per una strada provinciale che riguardava un progetto molto diverso da quello in questione. La Commissione si è rifiutata di esaminare la denuncia. In risposta all'argomentazione di cui sopra, la Commissione ha dichiarato che:

a) la procedura di gara per il progetto riguardava, infatti, la costruzione di un'autostrada con barriere su entrambi i lati e non semplicemente il miglioramento di una strada provinciale esistente, il che costituiva una violazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337 (5);

b) successivamente, il promotore del Progetto ha effettuato una nuova VIA, che è stata presentata al Ministero competente in data 29 dicembre 2005;

c) la nuova VIA è stata sottoposta a una procedura di consultazione/valutazione;

d) tale procedura è stata completata con l'adozione della decisione ministeriale congiunta 1000838 del 16 ottobre 2006, che ha approvato le condizioni ambientali del progetto;

e) alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che vi era stata una violazione del diritto comunitario, che aveva già prodotto ed "esaurito" i suoi effetti;

f) le autorità greche hanno adottato le misure necessarie per porre fine alla violazione, dato che il progetto è stato sottoposto a una nuova procedura VIA;

g) pertanto, una procedura di infrazione non avrebbe avuto un oggetto e il suo avvio non sarebbe stato utile;

h) lo scopo di una procedura di infrazione era quello di ottenere un cambiamento nel comportamento dello Stato membro non conforme e non di accertare, in generale, se un'infrazione si fosse verificata in passato.

Nel suo parere sulla denuncia, la Commissione ha confermato la sua precedente posizione in merito a una " infrazione commessa", rilevando che il progetto contestato era soggetto ex post a una VIA. Ha aggiunto che le accuse del denunciante contro tale VIA erano state ora registrate come denuncia ai sensi dell'articolo 226 e che la Commissione avrebbe informato il denunciante della sua decisione al riguardo a tempo debito.

1.2 Il Mediatore europeo, in primo luogo, ricorda che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in funzione della situazione esistente nello Stato membro al termine del termine fissato nel parere motivato (6). Nel caso in cui l'infrazione non esistesse più in quel momento, il ricorso contro lo Stato membro sarebbe irricevibile (7). Per quanto riguarda la presente denuncia e a sostegno della sua affermazione, il denunciante ha sostenuto che vi era un'infrazione in corso, in quanto le autorità nazionali non avevano revocato o annullato gli atti nazionali da cui era originata la violazione. Più specificamente, il denunciante ha sostenuto che l'autorità greca competente non aveva revocato la procedura di gara e la successiva aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori per la realizzazione del progetto. A tal riguardo, sembra che non esista alcuna giurisprudenza che confermi che le autorità nazionali fossero tenute ad agire nel modo indicato dal denunciante, al fine di porre fine all’infrazione (dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337) constatata dalla Commissione, in una situazione come quella di cui trattasi. Inoltre, è ragionevole ritenere che, in una situazione del genere, l'infrazione sia cessata quando i) le autorità nazionali competenti richiedono, prima dell'esecuzione dei lavori previsti per il progetto, che il progetto sia soggetto a una VIA, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario, e ii) tali autorità adottano una (nuova) decisione di rilascio o di rifiuto dell'autorizzazione, a seguito della procedura VIA e alla luce dei suoi risultati. Questo è ciò che sembra essere accaduto nel caso in questione. Alla luce di quanto precede, l'affermazione del denunciante non è stata suffragata da elementi di prova. Pertanto, il Mediatore non riscontra alcun corrispondente caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione.

1.3 Il Mediatore osserva inoltre che il denunciante ha presentato una serie di argomentazioni riguardanti, in sostanza, la (nuova) VIA. Tali argomentazioni non hanno alcuna incidenza sulla presente indagine, ma sono piuttosto pertinenti per il rigetto, da parte della Commissione, della denuncia presentata dal denunciante a norma dell'articolo 226 contro la presente VIA e per la successiva autorizzazione del progetto. Tale rigetto è oggetto di un'altra denuncia presentata dal denunciante al Mediatore (denuncia 629/2008/ID) e sarà esaminata in tale contesto.

2 Conclusione

Sulla base delle sue indagini su tale denuncia, il Mediatore non riscontra cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore, pertanto, archivia il caso.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) GU L 175, pag. 40.

(2) GU 1997, L 73, pag. 5.

(3) GU L 175, pag. 40.

(4) GU 1997, L 73, pag. 5.

(5) L’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, così recita: "Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente in virtù, tra l'altro, della loro natura, delle loro dimensioni o della loro ubicazione siano soggetti all'obbligo di autorizzazione e di valutazione dei loro effetti. Tali progetti sono definiti all ' articolo 4." Pertanto, la Commissione ha ritenuto, in sostanza, che il bando di gara in questione, che sembra aver portato a una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori pertinente, comportasse "l ' autorizzazione (...) rilasciata" in relazione alla realizzazione del progetto.

(6) Cfr., ad esempio, causa C-209/02, Commissione/Austria (Raccolta 2004, pag. I-1211, punto 16).

(7) Cfr., ad esempio, causa C-362/90, Commissione/Italia (Raccolta 1992, pag. I-2353, punto 13).

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