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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 2485/2006/MF contro il Parlamento europeo
Decisione
Caso 2485/2006/MF - Aperto(a) il Martedì | 12 settembre 2006 - Decisione del Giovedì | 19 giugno 2008
Strasburgo, 19 giugno 2008
Gentile sig.ra G.,
Il 10 luglio 2006 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro il Parlamento europeo in merito alla sua presunta mancata reiscrizione del Suo nome nell'elenco degli interpreti freelance accreditati per lavorare per il Parlamento. Lei ha inoltre affermato che il Parlamento non aveva risposto alle Sue e-mail del 18 luglio 2005 e del 21 febbraio 2006.
Il 12 settembre 2006 ho trasmesso la Sua denuncia al Presidente del Parlamento. Il Parlamento ha trasmesso il suo parere il 15 novembre 2006.
Il 27 novembre 2006 Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni entro il 31 dicembre 2006.
Con messaggio di posta elettronica del 18 dicembre 2006 Lei ha chiesto una proroga del termine per le Sue osservazioni.
Con e-mail del 20 dicembre 2006 Le ho comunicato che avevo deciso di accogliere la Sua richiesta e La ho invitata a presentare le Sue osservazioni sul parere del Parlamento entro il 31 gennaio 2007. Lei ha inviato le Sue osservazioni il 6 febbraio 2007.
Il 3 luglio e il 6 agosto 2007 Lei mi ha inviato ulteriori e-mail in merito alla Sua denuncia.
Il 5 febbraio 2008 ho chiesto al Parlamento ulteriori informazioni in merito alla Sua denuncia. Il Parlamento mi ha inviato la sua risposta il 10 marzo 2008.
Il 17 marzo 2008 Le ho trasmesso la risposta del Parlamento, invitandola a formulare osservazioni, da Lei inviata il 13 maggio 2008.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Contesto: denuncia 837/2006/MFIl 15 marzo 2006 la denunciante ha presentato una prima denuncia (837/2006/MF) al Mediatore europeo contro il Parlamento europeo in merito ai suoi rapporti di lavoro con quest'ultimo.
Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano, in sintesi, i seguenti:
Il denunciante ha lavorato per la Commissione europea dal 1975 al 1978 come interprete freelance, con un contratto di agente ausiliario.
Dal 1978 al 1995 il denunciante ha lavorato per il Parlamento come interprete freelance. Poi, per un certo periodo, il denunciante ha cessato di lavorare per il Parlamento e ha lavorato per organizzazioni internazionali negli Stati Uniti. Successivamente, ha nuovamente lavorato per il Parlamento.
Nel 1998, la denunciante ha contattato il Presidente del Parlamento, il suo Segretario generale e il suo Direttore generale della Direzione generale dell'Amministrazione per essere informata dei motivi per cui il numero delle sue ore di lavoro era stato ridotto in modo coerente. Viene informata che, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri, l'orario di lavoro degli interpreti freelance per alcune lingue è stato ridotto.
Il 6 febbraio 2004 il denunciante ha cercato di contattare il Servizio di interpretazione del Parlamento, utilizzando il programma informatico contenente l'elenco di tutti gli interpreti freelance accreditati per lavorare per il Parlamento. Al denunciante è stato negato l'accesso a tale programma. È stata informata che il suo nome era stato "cancellato" dall'elenco degli interpreti freelance. A suo avviso, ciò era ingiusto.
Successivamente, la denunciante ha ribadito la sua richiesta di essere inclusa nell'elenco degli interpreti freelance accreditati per lavorare per il Parlamento. La sua richiesta è stata respinta.
Nella sua denuncia al Mediatore, ha sostenuto di aver lavorato per oltre 20 anni per il Parlamento e la Commissione e che i loro servizi competenti erano sempre stati soddisfatti del suo lavoro. Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante ha affermato di essere stata vittima di discriminazione.
Dato che la denunciante non ha presentato alcun documento attestante che aveva presentato preventivamente un ricorso amministrativo al Parlamento in merito alla sua accusa di discriminazione, il 20 aprile 2006 il Mediatore l'ha informata che la sua denuncia era irricevibile sulla base dell'articolo 195 del trattato CE. La denunciante è stata informata che avrebbe potuto prendere in considerazione la possibilità di rinnovare la sua denuncia presso il Mediatore, a condizione che avesse presentato i documenti pertinenti attestanti che aveva contattato il Parlamento in merito alla sua accusa.
Presente denuncia 2485/2006/MFIl 10 luglio 2006 il denunciante ha inviato un'ulteriore lettera al Mediatore. Alla luce dei documenti allegati, l'ulteriore lettera del denunciante è stata registrata come nuova denuncia il 17 luglio 2006 con il numero di riferimento 2485/2006/MF.
Nella sua denuncia, la denunciante ha ribadito la sua affermazione di essere stata vittima di discriminazione in quanto il numero delle sue ore di lavoro era stato ridotto in modo coerente dal 1995. Allega una lettera del 21 giugno 1999 inviata al Segretario generale del Parlamento, in cui lamenta quelle che considera "persecuzioni"da parte del direttore del servizio di interpretazione e del capo della divisione francese. Nella sua risposta, il segretario generale del Parlamento ha dichiarato che la sua affermazione non era fondata.
La denunciante ha inoltre allegato alla sua denuncia una lettera del 1998 inviata da diversi deputati al Parlamento europeo al Presidente del Parlamento in cui si sottolineava che la denunciante, che aveva lavorato per il Parlamento per più di 20 anni, non era più assunta dal Parlamento. I deputati hanno chiesto al Presidente del Parlamento di porre rimedio a questa situazione ingiusta.
Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante ha inoltre ribadito la sua affermazione secondo cui, nel dicembre 2003, il suo nome era stato ingiustamente rimosso dall'elenco degli interpreti freelance.
Ha dichiarato che, il 10 maggio 2005, il Parlamento ha proposto di reinserire il suo nome nell'elenco e, in tale contesto, l'ha invitata a compilare un modulo con informazioni personali, come il suo indirizzo professionale e personale, e i suoi numeri di telefono professionali e personali che sarebbero utili per contattarla, se necessario.
Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante ha sottolineato di aver trasmesso le sue informazioni personali via e-mail, ma non ha mai ricevuto alcuna risposta. Con e-mail del 18 luglio 2005, la denunciante ha informato il Parlamento di non aver ricevuto il modulo che era stata invitata a compilare il 10 maggio 2005. Con e-mail del 21 febbraio 2006, il denunciante ha nuovamente contattato il Parlamento. Esprime il suo disappunto, da un lato, per non aver mai ricevuto alcuna offerta di lavoro da parte del Parlamento, nonostante fosse stata informata che il suo nome sarebbe stato reinserito nell'elenco, e, dall'altro, per non avere ancora accesso al programma informatico contenente l'elenco di tutti gli interpreti freelance. Ha affermato di non aver mai ricevuto alcuna risposta a queste due e-mail.
Nella sua denuncia, la denunciante ha presentato le seguenti affermazioni:
- È stata vittima di discriminazione perché il numero delle sue ore di lavoro era stato costantemente ridotto dal 1995.
- Il Parlamento ha ingiustamente cancellato il suo nome dall'elenco degli interpreti freelance nel dicembre 2003 e non lo ha reinserito nell'elenco, nonostante un invito rivoltole a compilare un modulo con informazioni personali.
- Il Parlamento non ha risposto alle sue e-mail del 18 luglio 2005 e del 21 febbraio 2006.
L'INCHIESTA
L'approccio del MediatoreCon lettera del 12 settembre 2006, il Mediatore ha informato il denunciante di aver deciso di avviare un'indagine in merito alla seconda e alla terza affermazione sollevate nella sua denuncia.
Per quanto riguarda la prima affermazione del denunciante, dato che i fatti pertinenti all'origine di tale affermazione riguardavano un periodo compreso tra il 1995 e il 1999, il Mediatore ha informato il denunciante di aver deciso di chiudere questo aspetto del caso sulla base dell'articolo 2, paragrafo 4, del suo statuto.
Parere del ParlamentoNella sua risposta, il Parlamento ha fatto, in sintesi, le seguenti dichiarazioni:
Per quanto riguarda la presunta rimozione ingiusta, nel dicembre 2003, del nome del denunciante dall'elenco degli interpreti freelance, vale a dire prima dell'istituzione di un elenco interistituzionale di interpreti accreditati per lavorare per una o più istituzioni europee, il Parlamento ha dichiarato che il nome del denunciante era stato effettivamente rimosso dalla banca dati "GERI"(1).
Tuttavia, il denunciante figurava ancora nell'elenco degli interpreti freelance, con un nome criptato preceduto dal riferimento "ZZ" ("ZZGALBR"). Il Parlamento afferma che tale elenco si applica nei casi in cui il servizio di assunzione non abbia più contatti con l'interprete pertinente o nel caso in cui quest'ultimo abbia espresso il desiderio di non essere più assunto, su base temporanea o permanente.
L'8 aprile 2005 il capo unità del Parlamento per l'interpretazione francese ("il capo unità") ha informato il denunciante dell'elenco summenzionato. Ha inoltre informato la denunciante di aver incontrato gravi difficoltà nel contattarla per diversi anni.
Per quanto riguarda la sua presunta mancata reinserimento del nome del denunciante nell'elenco degli interpreti inclusi nella banca dati GERI, il Parlamento ha dichiarato che tutti gli interpreti accreditati per lavorare per le istituzioni europee erano stati invitati a compilare un modulo che specificava i loro recapiti. Anche il denunciante, che sembrava essere assunto regolarmente dal servizio di interpretazione della Commissione, SCIC, ha compilato il presente modulo.
Tuttavia, il Parlamento sottolinea che, nel redigere l'elenco degli interpreti accreditati a lavorare per le istituzioni europee, i capi unità competenti non hanno concesso l'accreditamento a tutti gli interpreti. Nel caso della denunciante, il capo unità per l'interpretazione francese non desiderava più collaborare con la denunciante, per motivi che le sono stati menzionati in diverse e-mail, vale a dire la sua assenza ingiustificata quando era sotto contratto; l'impossibilità di contattarla per lunghi periodi di tempo; e i suoi commenti diffamatori sui suoi superiori.
Il Parlamento ha inoltre affermato che, anche se al denunciante fosse stato concesso il relativo accreditamento, il fatto di avere il proprio nome inserito in tale elenco non implicava, come stabilito dal Tribunale di primo grado, il diritto a un certo numero di giorni di lavoro.
Per quanto riguarda la sua presunta mancata risposta all'e-mail del denunciante del 18 luglio 2005, il Parlamento ha dichiarato di aver effettivamente risposto al denunciante per e-mail dello stesso giorno e ha allegato una copia di tale risposta.
Per quanto riguarda la sua presunta mancata risposta all'e-mail del denunciante del 21 febbraio 2006, il Parlamento ha allegato una copia della risposta che doveva essere inviata al denunciante dal capo unità il 21 febbraio 2006. Il Parlamento ha dichiarato che, nel caso altamente improbabile in cui il capo unità avesse dimenticato di inviare tale e-mail alla denunciante il 21 febbraio 2006, il capo unità si è scusato con lei per tale inadempienza. In ogni caso, le numerose risposte che il Parlamento ha inviato in risposta alle e-mail del denunciante, prima e dopo il 21 febbraio 2006, hanno dimostrato che non vi era stata negligenza da parte del Parlamento in merito a tale questione.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni, la denunciante ha ribadito l'affermazione formulata nella sua prima denuncia 837/2006/MF, in base alla quale sarebbe stata vittima di discriminazione in quanto, sebbene il suo nome fosse stato inserito nell'elenco degli interpreti free lance accreditati per lavorare per il Parlamento, quest'ultimo non le ha mai offerto ulteriori contratti.
Il denunciante ha inoltre affermato che vi era una mancanza di trasparenza in quanto gli interpreti non erano stati informati della decisione dei capi unità di concedere loro l'accreditamento o di rifiutarlo. Infine si chiede perché, nel caso in cui il Parlamento non volesse più assumerla, abbia tardato a informarla di conseguenza. A suo avviso, ciò costituiva una mancanza di informazioni.
La denunciante ha contestato il fatto che per un lungo periodo di tempo non era disponibile a rispondere ai contatti del Parlamento. Sottolinea di non aver mai dichiarato di non voler più lavorare per il Parlamento. Ha inoltre confutato l'opinione del Parlamento secondo cui era in congedo senza giustificazione e che aveva formulato osservazioni diffamatorie nei confronti dei suoi superiori. A suo avviso, il Parlamento non ha presentato prove a sostegno delle sue argomentazioni.
La denunciante ha riconosciuto che il capo unità "ha accusato ricevuta" della sua e-mail del 18 luglio 2005. La denunciante ha inoltre osservato che la risposta del Parlamento alla sua e-mail del 21 febbraio 2006 "stranamente" non conteneva alcuna data.
Ulteriore lettera del denunciante del 6 agosto 2007Il 6 agosto 2007 la denunciante ha inviato al Mediatore un'ulteriore lettera in cui ripeteva l'accusa di essere stata vittima di discriminazione da parte del Parlamento. Affermava che, anche se i fatti da lei descritti nella presente lettera riguardavano il periodo precedente a quello che il Mediatore aveva il diritto di prendere in considerazione, tali fatti erano, a suo avviso, essenziali.
La denunciante ha inoltre dichiarato che il Parlamento l'aveva assunta ufficialmente per due giorni e che aveva ricevuto lo stipendio corrispondente. Tuttavia, in seguito, ha scoperto che, nel programma pertinente, sembrava essere stata reclutata per 4 giorni. Quando la denunciante ha chiesto informazioni su questa situazione, è stata informata che sarebbe stata pagata solo per i 4 giorni, se avesse ricevuto conferma scritta dell'offerta di lavoro. Secondo il denunciante, ciò costituiva una disparità di trattamento da parte del Parlamento.
Ulteriori richieste di informazioniLa richiesta di informazioni rivolta al Parlamento
Dopo un attento esame del parere del Parlamento e delle osservazioni del denunciante, il Mediatore ha ritenuto necessario chiedere al Parlamento ulteriori informazioni.
Il Mediatore ha pertanto chiesto al Parlamento di fornirgli informazioni sul seguente punto:
Il Mediatore ha osservato che, in un messaggio di posta elettronica del 18 luglio 2005, il capo unità ha dichiarato che il denunciante era "accreditato presso lo SCIC". In un'ulteriore e-mail del 21 febbraio 2006 indirizzata alla denunciante, il capo unità ha inoltre affermato che il nome della denunciante figurava "nell'elenco comune degli interpreti francesi ", ma che non era stata contattata perché la sua "combinazione linguistica era coperta da altri interpreti i cui servizi erano effettivamente soddisfacenti".
Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha chiesto al Parlamento di commentare le apparenti contraddizioni nelle dichiarazioni del capo unità.
Risposta del ParlamentoNella sua replica, il Parlamento, in primo luogo, ha affermato che occorre distinguere tra gli interpreti che ricevono l’accreditamento per lavorare per tutti e tre i servizi di interpretazione, vale a dire la Commissione, il Parlamento e la Corte di giustizia, e quelli che sono stati accreditati per lavorare solo per una o due delle tre istituzioni. Il denunciante faceva parte della seconda categoria.
Al momento della redazione dell’elenco comune, tutti gli interpreti che [a] lavoravano regolarmente per tutte le istituzioni, [b] non erano stati oggetto di alcun reclamo e [c] avevano un’esperienza ininterrotta di cooperazione con le istituzioni, ricevevano automaticamente l’accreditamento congiunto nell’elenco comune. Gli interpreti che non soddisfacevano tali condizioni hanno mantenuto l'accreditamento per l'istituzione o le istituzioni per le quali hanno continuato a lavorare.
Poiché la denunciante non ha onorato diversi contratti nel 2001 ed è rimasta irraggiungibile per lunghi periodi, il Parlamento non ha scelto di raccomandarle un accreditamento più ampio nell'elenco comune. Rimase, tuttavia, nella lista con l'accreditamento JICS (2). Il denunciante è stato informato di conseguenza dal capo unità con un messaggio di posta elettronica del 18 luglio 2005.
Nella sua e-mail del 21 febbraio 2006, il capo unità ha confermato lo status del denunciante, vale a dire un accreditamento solo per il JICS. Ha inoltre informato la denunciante di non volerla raccomandare per l'assunzione in vista di un potenziale accreditamento per il Parlamento perché i) non vi è carenza della sua combinazione linguistica e ii) tale combinazione linguistica è stata molto ben coperta da altri ACI che hanno lavorato regolarmente con il Parlamento con la sua piena soddisfazione.
Il Parlamento ha inoltre affermato che la mancanza di un accreditamento congiunto non ha in alcun modo impedito alle altre istituzioni di impiegare interpreti ausiliari (ACI) con questo status quando necessario. Nel caso in cui i servizi resi dagli ACI fossero soddisfacenti, l'Istituzione potrebbe quindi chiedere una proroga dell'accreditamento dell'interprete.
Il Parlamento ritiene pertanto che non vi sia contraddizione tra le due e-mail inviate dal capo unità al denunciante.
Il Parlamento ha concluso che, alla luce dei chiarimenti forniti nelle sue precedenti risposte per quanto riguarda i servizi e il comportamento del denunciante, il capo unità non aveva motivo di raccomandare al servizio di assunzione dell'ACI di assumere il denunciante.
Ulteriori osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni, la denunciante ha dichiarato che il Parlamento non aveva sostenuto la sua opinione secondo cui era stata oggetto di denunce. Sottolinea inoltre di essere sempre stata raggiungibile tramite il suo telefono cellulare e che il Parlamento è a conoscenza del suo indirizzo e-mail nel caso in cui desideri contattarla.
La denunciante ha inoltre affermato che dall'ulteriore parere del Parlamento è emerso che il capo unità non era soddisfatto del suo lavoro. Secondo la denunciante, se fosse stata informata prima di tale situazione, avrebbe potuto reagire e presentare le sue argomentazioni. Sottolinea che ciò costituisce una mancanza di trasparenza.
LA DECISIONE
1 Ambito d'indagine del Mediatore1.1 Il denunciante ha lavorato come interprete freelance sia per la Commissione europea che per il Parlamento europeo dal 1975 al 1995. Dopo un periodo durante il quale non ha lavorato per il Parlamento, la denunciante ha tentato, senza successo, di lavorare nuovamente per l'istituzione. Secondo la denunciante, nel dicembre 2003 il Parlamento aveva ingiustamente cancellato il suo nome dall'elenco degli interpreti freelance accreditati per lavorare per le istituzioni europee. Ha dichiarato che, il 10 maggio 2005, il Parlamento ha proposto di reinserire il suo nome nell'elenco. In tale contesto, il Parlamento l'ha invitata a compilare un modulo con i suoi dati di contatto. Sebbene la denunciante abbia fornito i suoi dati di contatto via e-mail, ha dichiarato di non aver mai ricevuto una risposta. Nella sua denuncia al Mediatore europeo, la denunciante ha sostenuto che, nel dicembre 2003, il Parlamento aveva ingiustamente rimosso il suo nome dall'elenco degli interpreti freelance e non aveva reinserito il suo nome nell'elenco, nonostante il suo invito a compilare un modulo con i suoi dati personali.
1.2 Il Mediatore osserva che, nelle sue osservazioni, la denunciante ha ribadito l'affermazione formulata nella sua prima denuncia 837/2006/MF, in base alla quale era stata vittima di discriminazione perché, sebbene il suo nome fosse stato inserito nell'elenco, il Parlamento non le aveva mai offerto ulteriori contratti. Il denunciante ha inoltre affermato che vi era una mancanza di trasparenza in quanto gli interpreti non erano stati informati della decisione dei capi unità pertinenti di concedere loro l'accreditamento che autorizzava loro a lavorare per le istituzioni europee o, in alternativa, di rifiutarlo. Infine si chiede perché, nel caso in cui il Parlamento non volesse più assumerla, abbia ritardato nell'informarla di conseguenza. A suo avviso, ciò costituiva una mancanza di informazioni. Il Mediatore osserva inoltre che, nella sua ulteriore lettera del 6 agosto 2007, la denunciante ha ribadito la sua affermazione di essere stata vittima di discriminazione da parte del Parlamento.
1.3 Per quanto riguarda l'asserzione della denunciante di essere stata vittima di discriminazione, il Mediatore desidera sottolineare che, come già indicato nella sua lettera del 12 settembre 2006 alla denunciante, dato che i fatti pertinenti all'origine di tale accusa riguardano un periodo compreso tra il 1995 e il 1999, questo aspetto del caso è irricevibile sulla base dell'articolo 2, paragrafo 4, del suo statuto (3).
1.4 Per quanto riguarda le affermazioni del denunciante secondo cui vi sarebbe stata una mancanza di trasparenza e di informazioni, il Mediatore desidera sottolineare che tali questioni costituiscono nuove accuse che non sono state sollevate nella denuncia iniziale del denunciante. Esse esulano pertanto dall’ambito della presente inchiesta. Il denunciante potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rinnovare tali accuse dopo aver presentato gli opportuni approcci amministrativi preliminari al Parlamento, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del suo statuto.
2 Presunta iniqua rimozione del nome della denunciante dall'elenco degli interpreti freelance da parte del Parlamento e presunta mancata reiscrizione del suo nome nell'elenco2.1 Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante ha sostenuto che, nel dicembre 2003, il Parlamento aveva ingiustamente rimosso il suo nome dall'elenco degli interpreti freelance e non aveva reinserito il suo nome nell'elenco, nonostante l'invito rivoltole a compilare un modulo con i suoi dati personali.
2.2 Nel suo parere, il Parlamento ha affermato che il nome del denunciante era stato effettivamente rimosso dalla banca dati "GERI". Tuttavia, il denunciante figurava ancora nell'elenco degli interpreti freelance, con un nome criptato preceduto dal riferimento "ZZ" ("ZZGALBR"). Il Parlamento afferma che quest'ultimo elenco si applica nei casi in cui il servizio di assunzione non ha più contatti con l'interprete pertinente o quando l'interprete pertinente ha espresso il desiderio di non essere assunto in futuro, su base temporanea o permanente. L'8 aprile 2005 il capo unità del Parlamento ha informato il denunciante dell'elenco summenzionato. Il capo unità ha inoltre informato la denunciante di aver incontrato gravi difficoltà nel contattarla negli ultimi anni.
Per quanto riguarda la sua presunta omissione di non reinserire il nome del denunciante nell'elenco pubblicato dalla banca dati GERI, il Parlamento ha dichiarato che, a seguito dell'istituzione di un elenco interistituzionale di interpreti accreditati per lavorare per una o più istituzioni europee, tutti gli interpreti interessati sono stati invitati a compilare un modulo specificando i loro recapiti. Anche il denunciante, che sembrava essere stato regolarmente assunto dallo "SCIC", ha compilato il presente modulo. Va tuttavia sottolineato che, nel redigere l'elenco degli interpreti accreditati a lavorare per le istituzioni europee, i capi unità competenti non hanno concesso l'accreditamento pertinente a tutti gli interpreti. Nel caso della denunciante, il capo unità non desiderava più collaborare con lei, per motivi che sono stati menzionati alla denunciante in diverse e-mail, vale a dire la sua assenza ingiustificata quando era sotto contratto; l'impossibilità di contattarla per lunghi periodi di tempo; e i commenti diffamatori che aveva fatto sui suoi superiori.
2.3 Nelle sue osservazioni, la denunciante ha contestato l'opinione del Parlamento secondo cui non era disponibile e che il Parlamento non l'aveva contattata per un lungo periodo di tempo. Ha inoltre confutato l'opinione del Parlamento secondo cui era assente senza alcuna giustificazione e che aveva formulato osservazioni diffamatorie nei confronti dei suoi superiori.
2.4 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha ritenuto opportuno chiedere ulteriori informazioni al Parlamento. Chiede pertanto al Parlamento di commentare le apparenti contraddizioni nelle dichiarazioni del capo unità rese nelle sue e-mail del 18 luglio 2005 e del 21 febbraio 2006.
2.5 Nella sua risposta complementare, il Parlamento ha spiegato che, poiché la denunciante non ha onorato diversi contratti nel 2001 ed è rimasta irraggiungibile per lunghi periodi, non ha scelto di raccomandarle un accreditamento più ampio nell'elenco comune. Rimase, tuttavia, nella lista con l'accreditamento JICS. Il denunciante è stato informato di conseguenza dal capo unità con un messaggio di posta elettronica del 18 luglio 2005. Nella sua e-mail del 21 febbraio 2006, il capo unità ha informato la denunciante di non volerla raccomandare per l'assunzione in vista di un potenziale accreditamento per il Parlamento in quanto (i) la sua combinazione linguistica non era carente e (ii) tale combinazione linguistica era molto ben coperta da altri ACI che lavoravano regolarmente con il Parlamento con la sua piena soddisfazione. Il Parlamento ritiene pertanto che non vi sia contraddizione tra le due e-mail inviate dal capo unità al denunciante. Il Parlamento sottolinea inoltre che l'inserimento del nome di un interprete nell'elenco comune, con accreditamento congiunto o accreditamento limitato a una delle istituzioni, implica solo che l'interprete in questione sia ammissibile all'assunzione, senza dare alcun diritto all'assunzione.
2.6 Nelle sue ulteriori osservazioni, la denunciante ha affermato che il Parlamento non aveva sostenuto la sua opinione di essere stata oggetto di denunce. Sottolinea inoltre di essere sempre stata raggiungibile tramite il suo telefono cellulare e che il Parlamento è a conoscenza del suo indirizzo e-mail. La denunciante ha inoltre affermato che dall'ulteriore parere del Parlamento è emerso che il capo unità non era soddisfatto del suo lavoro. Secondo la denunciante, se fosse stata informata prima di tale situazione, avrebbe potuto reagire e presentare le sue argomentazioni.
2.7 In via preliminare, il Mediatore osserva che dal parere del Parlamento e dall'ulteriore risposta emerge che, per poter essere assunto come interprete, il candidato interessato deve soddisfare le due condizioni seguenti: i) il nome del richiedente deve essere inserito nell'elenco comune e ii) il richiedente deve ricevere dal capo unità competente della sua sezione linguistica l'accreditamento congiunto per lavorare presso la Commissione, il Parlamento e la Corte di giustizia o l'accreditamento limitato per lavorare solo in una di queste istituzioni europee.
2.8 Secondo la giurisprudenza dei giudici comunitari, i candidati i cui nomi figurano nell'elenco dei candidati idonei non hanno acquisito il diritto di essere nominati al posto vacante pertinente. Il Tribunale di primo grado ha dichiarato che essi "(…) sono semplicemente ammissibili, e non hanno diritto, ad essere nominati"(4). Tale giurisprudenza dovrebbe applicarsi, per analogia, anche agli elenchi di riserva istituiti per l'assunzione di interpreti dalla Commissione, dal Parlamento e dalla Corte di giustizia.
2.9 Inoltre, dall'ulteriore risposta del Parlamento emerge chiaramente che il nome del denunciante è rimasto nell'elenco con l'accreditamento JICS, ma non con l'accreditamento per i servizi di interpretazione del Parlamento. Ne consegue che il denunciante non può essere considerato iscritto in un elenco di candidati idonei per essere assunto come interprete freelance dal Parlamento europeo.
2.10 È inoltre evidente che il capo unità ha deciso di non collaborare più con la denunciante e di non raccomandarle un accreditamento più ampio nell'elenco comune per un certo numero di motivi che sono stati spiegati nel corso dell'indagine del Mediatore. In tale contesto, il Mediatore osserva che, nella sua lettera dell'8 aprile 2005, il capo unità ha fatto riferimento a un periodo di quattro anni durante il quale il denunciante non ha lavorato per le istituzioni. Il capo unità ha poi dichiarato che il Parlamento aveva offerto al denunciante due contratti, rispettivamente per le sessioni di maggio e giugno 2001, che il denunciante aveva esplicitamente accettato. Sembra tuttavia che il denunciante non abbia rispettato tali contratti di lavoro. Il capo unità ha poi dichiarato che, a partire dal giugno 2001, la direzione generale dell'Interpretazione del Parlamento non aveva potuto contattare la denunciante e non era stata contattata da quest'ultima. Il nome del denunciante è stato pertanto inserito nella categoria "Interprete non disponibile" in GERI.
2.11 Il Mediatore osserva che tre motivi sembrano essere all'origine del desiderio del Parlamento di non collaborare più con il denunciante: i) la sua assenza ingiustificata quando era sotto contratto; ii) l'impossibilità di contattarla per lunghi periodi di tempo; e iii) i commenti diffamatori da lei formulati nei confronti dei suoi superiori gerarchici, che hanno dato luogo a denunce nei suoi confronti.
Per quanto riguarda l'assenza ingiustificata della denunciante quando era sotto contratto, il Mediatore osserva che il capo unità ha inviato alla denunciante una nota del 21 giugno 2001 alla quale la denunciante non ha reagito. Il Mediatore è pertanto del parere che il denunciante fosse ben consapevole di questo primo motivo.
Per quanto riguarda il secondo motivo, il Mediatore osserva che la denunciante stessa ha dichiarato di aver effettivamente lavorato per organizzazioni internazionali negli Stati Uniti. Dal contesto fattuale della denuncia emerge che il denunciante è tornato al "marchio di lavoro europeo" dopo un'assenza.
Per quanto riguarda il terzo motivo, il Mediatore osserva che gli allegati della denuncia contengono uno scambio di corrispondenza tra il denunciante e il Parlamento anche in relazione a tale questione.
La Mediatrice conclude pertanto che la denunciante era a conoscenza della posizione del Parlamento per quanto riguarda tutte e tre le questioni e ha avuto l'opportunità di contestare la decisione del Parlamento di rifiutare la sua certificazione o di contestare i motivi addotti.
2.12 Alla luce delle spiegazioni fornite dal Parlamento nella sua ulteriore risposta, il Mediatore ritiene che la denunciante non abbia suffragato la sua affermazione secondo cui il Parlamento avrebbe ingiustamente cancellato il suo nome dall'elenco degli interpreti freelance e non l'avrebbe reinserito nell'elenco. I motivi addotti dal Parlamento per giustificare la cancellazione della denunciante dall'elenco nel 2005 e per non includerla nuovamente in seguito non sembrano irragionevoli. Inoltre, alla luce dei punti 2.8 e 2.9, il denunciante non può pretendere di avere un diritto specifico di essere incluso nell'elenco in questione o di essere successivamente offerto in appalto dal Parlamento.
2.13 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che non vi sia stata alcuna cattiva amministrazione da parte del Parlamento per quanto riguarda l'asserzione del denunciante.
3 Presunta mancata risposta del Parlamento alle e-mail del denunciante del 18 luglio 2005 e del 21 febbraio 20063.1 Nella sua denuncia, la denunciante sosteneva che il Parlamento non aveva risposto alle sue e-mail del 18 luglio 2005 e del 21 febbraio 2006.
3.2 Nel suo parere, il Parlamento ha dichiarato che, per quanto riguarda l'e-mail del denunciante del 18 luglio 2005, ha effettivamente risposto al denunciante per e-mail dello stesso giorno e ha allegato una copia di tale risposta.
Per quanto riguarda la sua presunta mancata risposta all'e-mail del denunciante del 21 febbraio 2006, il Parlamento ha allegato una copia della risposta che doveva essere inviata al denunciante dal capo unità il 21 febbraio 2006. Il Parlamento ha dichiarato che, nell'improbabile eventualità che il capo unità per l'interpretazione francese avesse dimenticato di inviare tale e-mail alla denunciante, il capo unità per l'interpretazione francese si è scusato con lei per questo. In ogni caso, le numerose risposte inviate in risposta alle e-mail del denunciante, prima e dopo il 21 febbraio 2006, hanno dimostrato che il Parlamento non era stato negligente in merito a tale questione.
3.3 Nelle sue osservazioni, la denunciante ha riconosciuto che il capo unità "ha accusato ricevuta" della sua e-mail del 18 luglio 2005. La denunciante ha inoltre osservato che le e-mail del Parlamento inviate in risposta alla sua e-mail del 21 febbraio 2006, "stranamente" non contenevano alcuna data.
3.4 Per quanto riguarda la presunta mancata risposta del Parlamento all'e-mail del denunciante del 18 luglio 2005, il Mediatore osserva che il Parlamento ha allegato al suo parere la risposta inviata al denunciante lo stesso giorno. Il Mediatore ritiene pertanto che non vi siano motivi per ulteriori indagini su questo aspetto dell'asserzione del denunciante.
3.5 Per quanto riguarda la presunta mancata risposta del Parlamento all'e-mail del denunciante del 21 febbraio 2006, il Mediatore osserva che, nel suo parere, il Parlamento ha allegato l'e-mail che avrebbe dovuto essere inviata al denunciante in risposta. Il Mediatore ritiene che il fatto che tale e-mail non contenga alcuna indicazione di una data pertinente non possa dimostrare che non sia mai stata inviata al denunciante. Il Mediatore prende atto, tuttavia, delle scuse del capo unità per l'interpretazione francese interessato nel caso in cui tale e-mail non sia stata, inavvertitamente, inviata.
3.6 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che non vi siano motivi per ulteriori indagini su questo aspetto dell'asserzione del denunciante.
4 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore su tale denuncia, non sembra esservi cattiva amministrazione da parte del Parlamento per quanto riguarda la prima accusa del denunciante.
Per quanto riguarda la seconda affermazione del denunciante, non sembrano sussistere motivi per ulteriori indagini. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il Presidente del Parlamento sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Il Mediatore comprende che GERI è l'acronimo di "Gestion des Réunions et des Interprètes" banca dati che, all'epoca dei fatti, era utilizzata dal Parlamento per gestire le sue esigenze di traduzione.
(2) Il Mediatore comprende che "JICS" sta per "Joint Interpreting and Conference Service".
(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dello statuto del mediatore "La denuncia deve essere presentata entro due anni dalla data in cui i fatti su cui si basa sono stati portati a conoscenza della persona che ha presentato la denuncia (…)".
(4) Cfr. causa T-1/90 Pérez-Mínguez Casariego/Commissione, Racc. 1991, pag. II-143. Cfr. anche l'articolo 30, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, che stabilisce che "[l]'autorità che ha il potere di nomina decide quale di questi candidati [idonei] nominare per i posti vacanti".