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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 2396/2006/ID contro la Commissione europea
Decisione
Caso 2396/2006/ID - Aperto(a) il Martedì | 10 ottobre 2006 - Decisione del Giovedì | 17 aprile 2008
Strasburgo, 17 aprile 2008
Egregio signor M.,
Il 17 luglio 2006 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea. La Sua denuncia riguardava il rigetto della Sua domanda di tirocinio presso la Commissione. Il 10 ottobre 2006 ho aperto un'inchiesta sulla Sua denuncia. Il 15 dicembre 2006 ho ricevuto il parere della Commissione su tale denuncia. L'ho inoltrato a voi con un invito a fare osservazioni. Non ho ricevuto alcuna osservazione da parte vostra.
Le scrivo ora per informarLa dei risultati delle indagini che sono state effettuate.
IL RECLAMO
Il denunciante ha presentato una domanda di tirocinio presso la Commissione europea (periodo di tirocinio che inizia nell'ottobre 2006). Con messaggio di posta elettronica del 23 marzo 2006 è stato informato che la sua domanda non era stata accolta a causa della mancanza di documenti giustificativi obbligatori: certificati e/o dichiarazioni per tutte le esperienze lavorative dichiarate nel modulo di domanda". Con messaggio di posta elettronica del 28 marzo 2006, il denunciante ha contestato il rigetto della sua domanda, sostenendo che a) l'unico documento che non aveva fornito riguardava un'esperienza lavorativa di tre mesi che aveva avuto quando era ancora studente e che tale esperienza non aveva un valore particolare; b) in base alle norme pertinenti, tutti i documenti giustificativi devono essere forniti insieme alla domanda, ma non era chiaro che l'assenza di documentazione relativa all'esperienza lavorativa dichiarata, come il lavoro summenzionato, potesse comportare il rigetto della domanda. Il denunciante ha ricevuto una risposta dal capo dell'Ufficio tirocini della Commissione, in cui si afferma che:
"Sul sito web è chiaramente indicato che il fascicolo di candidatura deve essere completo al momento del distacco e che l'Ufficio tirocini non accetta documenti inviati successivamente che non sono stati inclusi nel fascicolo originale (...) Inoltre, vi è stato detto sul sito web, nonché sulla lista di controllo alla fine del modulo di domanda, che la prova di qualsiasi esperienza lavorativa dichiarata è una parte obbligatoria della documentazione giustificativa."
Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante ha affermato che la sua domanda di tirocinio è stata erroneamente respinta dalla Commissione a causa dell'assenza di prove per determinate esperienze lavorative da lui dichiarate. Egli ha sostenuto che a) le pertinenti norme della Commissione non stabiliscono che l'assenza di tali documenti giustificativi comporti il rigetto di una domanda e b) che l'esperienza lavorativa non è un prerequisito per l'ammissibilità di una domanda. Il 10 ottobre 2006 il Mediatore ha avviato un'indagine sull'asserzione e sulle argomentazioni a sostegno di cui sopra (1).
L'INCHIESTA
Nel suo parere, la Commissione ha rilevato, in sintesi, quanto segue. Ai sensi dei punti 3.1 e 3.2 della regolamentazione relativa al programma di tirocini ufficiali della Commissione europea (decisione della Commissione del 2 marzo 2005 – C(2005)458), le domande di tirocinio sono state esaminate sulla base dei criteri di ammissibilità pubblicati sul sito web dell'Ufficio tirocini, prima dell'apertura del periodo di presentazione delle domande. Le pagine web pertinenti (2) prevedevano esplicitamente che a) qualsiasi domanda incompleta sarebbe stata automaticamente respinta; e b) per ogni esperienza lavorativa dichiarata nel modulo di domanda, il richiedente doveva fornire, come parte della documentazione giustificativa obbligatoria, un documento ufficiale indicante il nome del datore di lavoro, il tipo, nonché le date di inizio e fine del rapporto di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro o copia del contratto e dell'ultima busta paga). Quest'ultimo requisito era legato al fatto che l'esperienza professionale era uno dei tre criteri più importanti su cui i servizi della Commissione hanno operato la loro selezione. Le prove a sostegno erano quindi importanti. Nel modulo di candidatura i candidati sono stati invitati a elencare fino a tre esperienze lavorative pertinenti. Il denunciante non ha presentato i documenti giustificativi richiesti relativi a determinate esperienze lavorative da lui dichiarate. Di conseguenza, la sua domanda non soddisfaceva i criteri di ammissibilità menzionati sul sito web. Il denunciante non ha formulato osservazioni sul parere della Commissione.
LA DECISIONE
1 Asserzione secondo cui la domanda di tirocinio del denunciante sarebbe stata erroneamente respinta dalla Commissione a causa dell'assenza di prova di una determinata esperienza lavorativa da lui dichiarata1.1 Il denunciante ha presentato una domanda di tirocinio presso la Commissione europea (periodo di tirocinio che inizia nell'ottobre 2006). La sua domanda non è stata accolta a causa della mancanza di documenti giustificativi obbligatori: certificati e/o dichiarazioni per tutte le esperienze lavorative dichiarate nel modulo di domanda". Nella sua denuncia al Mediatore europeo, ha affermato che la sua domanda è stata erroneamente respinta per il motivo summenzionato. Egli ha sostenuto che a) le pertinenti norme della Commissione non stabiliscono che l'assenza di tali documenti giustificativi comporti il rigetto di una domanda e b) l'esperienza lavorativa non è un prerequisito per l'ammissibilità di una domanda. Il 10 ottobre 2006 il Mediatore ha avviato un'indagine sull'asserzione e sulle argomentazioni a sostegno di cui sopra.
1.2 Nel suo parere, la Commissione ha rilevato, in sintesi, quanto segue. Ai sensi dei punti 3.1 e 3.2 delle norme che disciplinano il programma di tirocini ufficiali della Commissione europea (decisione della Commissione del 2 marzo 2005 – C(2005)458), le domande di tirocinio sono esaminate sulla base dei criteri di ammissibilità pubblicati sul sito web dell'Ufficio tirocini, prima dell'apertura del periodo di presentazione delle domande. Le pagine web pertinenti (3) prevedevano esplicitamente che a) qualsiasi domanda incompleta sarebbe stata automaticamente respinta; e b) per ogni esperienza lavorativa dichiarata nel modulo di domanda, il richiedente doveva fornire, come parte della documentazione giustificativa obbligatoria, un documento ufficiale indicante il nome del datore di lavoro, il tipo, nonché le date di inizio e fine del rapporto di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro o copia del contratto e dell'ultima busta paga). Quest'ultimo requisito è legato al fatto che l'esperienza professionale è uno dei tre criteri più importanti in base ai quali i servizi della Commissione effettuano la selezione. È quindi importante fornire elementi di prova a sostegno. Nel modulo di candidatura, i candidati sono invitati a elencare fino a tre esperienze lavorative pertinenti. Il denunciante non ha presentato i documenti giustificativi richiesti in relazione a determinate esperienze lavorative dichiarate. Di conseguenza, la sua domanda non soddisfaceva i criteri di ammissibilità menzionati sul sito web. Il denunciante non ha formulato osservazioni sul parere della Commissione.
1.3 Alla luce delle spiegazioni di cui sopra e dei documenti giustificativi forniti dalla Commissione, il Mediatore ritiene che l'affermazione del denunciante non sia stata motivata. Egli non ravvisa quindi alcun corrispondente caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione.
2 ConclusioneSulla base delle sue indagini su tale denuncia, il Mediatore non riscontra cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore, pertanto, archivia il caso.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Per contro, il Mediatore ha deciso di non avviare un'indagine sull'affermazione del denunciante secondo cui le domande per il periodo di tirocinio in questione dovrebbero essere riesaminate, poiché tale periodo era già iniziato. Il 26 luglio 2006 il denunciante è stato informato che il Mediatore non ha il potere di ordinare misure provvisorie e che le sue decisioni non sono vincolanti per l'istituzione interessata.
(2) Nel parere della Commissione è stata inclusa una schermata di stampa di tali pagine web.
(3) Nel parere della Commissione è stata inclusa una schermata di stampa di tali pagine web.