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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 2214/2006/IP contro l'Ufficio europeo di selezione del personale


Strasburgo, 19 giugno 2008

Gentile signora B.,

Il 28 giugno 2006 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro l'Ufficio europeo di selezione del personale ("EPSO") in merito alla Sua partecipazione ai test di preselezione del concorso generale EPSO/AD/29/05.

L’11 agosto 2006 ho trasmesso la denuncia al direttore dell’EPSO, chiedendogli di presentare un parere entro il 30 novembre 2006. L'ho informata di conseguenza. Il 25 ottobre 2006 l'EPSO ha trasmesso la traduzione in italiano del suo parere, che Le ho trasmesso il 27 novembre 2006 con l'invito a presentare osservazioni entro la fine di dicembre 2006. Lei ha inviato le Sue osservazioni il 29 dicembre 2006.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte. Mi scuso per il tempo impiegato per concludere la presente inchiesta.


IL RECLAMO

Secondo il denunciante, i fatti pertinenti sono, in sintesi, i seguenti.

Il 31 marzo 2006 il denunciante ha partecipato al concorso generale EPSO/AD/29/05, che mirava a costituire un elenco di riserva di amministratori nel settore dell'economia e delle statistiche. Le prove di preselezione si sono svolte a Roma, presso il centro d'esame "Ergife Palace Hotel" (di seguito "il centro d'esame di Roma"). A causa di un problema tecnico nel sistema audio durante l'esame un rumore assordante, della durata di circa 15 minuti, ha reso impossibile concentrarsi. Ai candidati è stato quindi impedito di continuare a rispondere alla prova a) in un ambiente adeguato.

Uno degli invigilatori ha suggerito che i candidati si prendessero una pausa e, presumibilmente, ha promesso loro che gli sarebbe stato concesso un tempo supplementare corrispondente al tempo impiegato per risolvere il problema. Tuttavia, solo due minuti supplementari sarebbero stati concessi ai candidati alla fine del tempo normale assegnato per le prove.

Il 5 aprile 2006 la denunciante ha scritto un messaggio all'EPSO, in cui chiedeva all'EPSO di informarla se il disagio subito dai candidati presso il centro d'esame di Roma sarebbe stato preso in considerazione durante la correzione delle relative prove. Il 6 aprile 2006 l'EPSO ha confermato di aver ricevuto il messaggio della denunciante e l'ha informata che avrebbe ricevuto una risposta entro la metà di maggio 2006. Lo stesso giorno, la denunciante ha scritto un ulteriore messaggio all'EPSO, in cui, in sostanza, ha ribadito il contenuto del suo messaggio del giorno precedente.

Il 7 aprile 2006 l'EPSO ha risposto al denunciante con il seguente messaggio:

"Caro candidato,

Infatti, durante i test di preselezione (a) e (b) del concorso generale EPSO/AD/26-27-28-29/05, svoltosi il 31 marzo di quest'anno nella sala Olimpia IV del centro esami di Roma-Ergife, si è verificato uno spiacevole incidente relativo al disturbo acustico. Purtroppo, il rumore intermittente emanato dal sistema audio è durato per circa quindici minuti. Ci scusiamo per il disturbo.

Desideriamo tuttavia sottolineare che il personale dell'EPSO ha intrapreso azioni immediate per cercare di individuare la fonte del rumore e risolvere la situazione. Una volta identificato, il problema è stato risolto dopo pochi minuti. Il resto della prova (a) e (b) e poi la prova (c) e la prova scritta (d) sono proseguite senza ulteriori problemi.

La natura delle prove a) (domande sul campo) e b) (domande sull'UE) e la durata proposta (1 ora e 10 minuti) non sembrano aver causato problemi in termini di tempo. La grande maggioranza dei candidati ha completato i test entro i 70 minuti consentiti. Sebbene l'EPSO abbia apprezzato il fatto che il rumore abbia distratto alcuni candidati, riteniamo che l'incidente acustico non abbia inciso negativamente sullo svolgimento dei test di preselezione.

Probabilmente sarete informati dei risultati dei test di preselezione nel corso del mese di maggio 2006, tramite il vostro profilo EPSO".

Lo stesso giorno, il denunciante ha inviato un ulteriore messaggio all'EPSO. Ringrazia l'EPSO per la sua risposta e sostiene che i) il rumore costituisce un fattore discriminatorio e che il principio delle pari opportunità tra tutti i candidati che hanno sostenuto le prove in luoghi diversi non è stato rispettato; e ii) contrariamente alle informazioni fornite ai candidati a Roma da uno degli invigilanti, ai candidati sono stati concessi solo due minuti supplementari per completare la relativa prova.

Il 28 giugno 2006 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo. Il Mediatore ha compreso dalla denuncia che il denunciante sosteneva che i candidati che avevano sostenuto le prove di preselezione nella sala IV dell'Olimpia del centro d'esame di Roma non avevano avuto le stesse opportunità dei candidati che avevano sostenuto le prove altrove. In sintesi, il rumore costituiva un fattore discriminatorio e il principio delle pari opportunità tra tutti i candidati che hanno sostenuto le prove in luoghi diversi non era stato quindi rispettato. Pur riconoscendo che l'EPSO potrebbe non essere responsabile del problema che si è verificato con il sistema audio presso il centro d'esame di Roma, la denunciante ritiene che, come promesso da uno dei sorveglianti, ai candidati dovrebbe essere concesso un tempo supplementare di 15 minuti dopo il tempo assegnato per completare le prove. Il fatto che ai candidati fossero stati concessi solo due minuti supplementari era ingiusto e non coerente con le informazioni loro fornite.

Il Mediatore ha compreso che il denunciante ha sostenuto che i candidati che hanno sostenuto i test di preselezione a Roma dovrebbero avere la possibilità di ripetere la prova a) o di far correggere la loro prova scritta indipendentemente dai risultati ottenuti nei test di preselezione.

L'INCHIESTA

Parere dell'EPSO

Il parere dell'EPSO può essere sintetizzato come segue:

Contesto fattuale

Il denunciante ha presentato una richiesta di partecipazione al concorso generale EPSO/AD/29/05, destinato a costituire un elenco di riserva di amministratori nel settore dell'economia e delle statistiche.

Il 6 marzo 2006 il denunciante ha ricevuto un invito formale a sostenere le prove il 31 marzo 2006 a Roma.

Dopo aver sostenuto le prove di preselezione, il 5 aprile 2005 la denunciante ha inviato un messaggio di posta elettronica all'EPSO in cui faceva riferimento ai disagi subiti dai candidati che hanno sostenuto le prove di preselezione nella sala IV dell'Olimpia del centro d'esame di Roma, a causa di un sistema audio difettoso. Il 6 aprile 2006 il denunciante ha inviato all'EPSO un secondo messaggio di posta elettronica avente lo stesso oggetto.

Il 6 aprile 2006 l’EPSO ha inviato un avviso di ricevimento alla denunciante e, il 7 aprile 2006, ha risposto ai suoi messaggi. Nella sua risposta, l'EPSO ha confermato che, durante i test di preselezione (a) e (b), si era effettivamente verificato un problema tecnico nel sistema audio che causava rumore. L'EPSO si è scusato per questi problemi e ha fornito alcune spiegazioni sulle azioni intraprese. L'EPSO ha spiegato che il rumore intermittente proveniva dal sistema audio ed era durato circa 15 minuti. Il personale ESPO presente nella sala Olimpia IV del centro esami ha subito cercato di individuare il problema e di risolverlo. Una volta che il problema è stato identificato, è stato risolto in pochi minuti. Il resto delle prove di preselezione (a) e (b) e, successivamente, la prova (c) e la prova scritta (d) si sono svolte quindi senza ulteriori difficoltà. Nella sua risposta, l'EPSO ha inoltre informato il denunciante che la natura e la durata delle prove a) e b) (le prove sono durate 1 ora e 10 minuti) non sembravano aver creato problemi in termini di tempo assegnato. La maggior parte dei candidati, infatti, aveva completato bene i test nei tempi previsti. L'EPSO ha ritenuto che il rumore non sembra aver avuto ripercussioni negative sul modo in cui l'esame è stato somministrato, nonostante il fatto che avrebbe potuto disturbare alcuni candidati.

Il 7 aprile 2006 il denunciante ha risposto all'EPSO sostenendo che il problema tecnico del sistema audio, verificatosi durante i test di preselezione, costituiva un caso di discriminazione e una violazione delle pari opportunità. Il denunciante ha sottolineato che uno degli invigilanti aveva detto due volte ai candidati di prendersi una pausa durante il disturbo perché gli sarebbe stato concesso un tempo supplementare dopo la scadenza del tempo assegnato. Tuttavia, contrariamente a queste assicurazioni, sono stati concessi solo altri due minuti.

Dopo aver corretto i test di preselezione, il 15 maggio 2006 l'EPSO ha informato la denunciante dei suoi risultati, che erano inferiori al minimo necessario per essere ammessi alla fase successiva del concorso. Su sua richiesta, alla denunciante è stato fornito l'elenco delle risposte corrette e delle risposte da lei fornite.

Sulla censura

Per quanto riguarda il merito della denuncia presentata dal denunciante al Mediatore, l'EPSO ha precisato che, per motivi organizzativi, i test di preselezione (a), (b) e (c), nonché la prova scritta (d), si sono svolti lo stesso giorno, ossia il 31 marzo 2006. I test (a) e (b) sono iniziati alle 10:00 e terminati alle 11:10. Dopo una pausa di 30 minuti, i candidati hanno sostenuto la prova c), della durata di 1 ora, come indicato nel bando di concorso generale. La prova scritta (d) si è svolta nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:00.

Il rumore causato da un problema tecnico nel sistema audio è iniziato circa mezz'ora dopo l'inizio delle prove a) e b), ossia alle 10:30. Non appena è iniziato il rumore, tutti i collegamenti a filo audio nel centro d'esame sono stati controllati dal personale dell'EPSO. Tuttavia, non è stato possibile immediatamente fermare completamente il rumore.

Inoltre, a causa di un problema con il microfono, il segnale per segnare la fine dei test (a) e (b) è stato dato senza amplificazione, mentre il livello del rumore era meno intenso. Dal momento in cui il portavoce ha dato il segnale, i sorveglianti sono stati autorizzati a raccogliere i relativi fogli di risposta. Poiché il sistema audio era fuori uso, non è stato escluso che gli invigilanti abbiano iniziato a raccogliere i fogli di risposta poco dopo il segnale.

Durante la pausa di 30 minuti che ha seguito i test (a) e (b), un tecnico ha risolto il problema tecnico e sostituito e sostituito i cavi difettosi. Non sono sorti ulteriori problemi.

L'EPSO ha inoltre chiarito che, non appena si è verificato il problema tecnico, il capo invigilante a Roma ha contattato il personale responsabile dell'organizzazione del concorso generale, che si trovava a Bruxelles, al fine di spiegare ciò che stava accadendo. Il personale responsabile del concorso ha deciso che le circostanze non giustificavano la concessione di tempo supplementare. Quando alcuni candidati hanno chiesto se sarebbe stato concesso un tempo supplementare, i sorveglianti hanno comunicato la decisione appena adottata dal personale responsabile. Contrariamente a quanto indicato dalla denunciante nella sua denuncia, non sembrava possibile che i sorveglianti di Roma avessero fatto promesse ai candidati in merito alla concessione di tempo supplementare, in quanto tale decisione avrebbe potuto essere presa solo dal personale responsabile dell'organizzazione del concorso generale, che aveva sede a Bruxelles.

L'EPSO ha ammesso che l'incidente è stato un evento "deplorevole" e se ne è rammaricato. Si è inoltre scusata con la denunciante per l'inconveniente che avrebbe potuto subire.

L'EPSO ha tuttavia sottolineato che, nonostante il rumore, la grande maggioranza dei candidati non ha avuto particolari problemi nel rispondere alle prove e nel completarle entro il tempo assegnato. L'EPSO ha pertanto ritenuto che l'incidente non abbia avuto ripercussioni negative sullo svolgimento del concorso generale.

Osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni sul parere dell'EPSO, la denunciante ha presentato, in sintesi, tre argomentazioni.

In primo luogo, la denunciante ha sostenuto che il problema tecnico del sistema audio, anche se poteva non essere imputabile all’EPSO, creava effettivamente una disparità di trattamento tra, da un lato, i candidati che hanno sostenuto le prove di preselezione nella sala IV dell’Olimpia del centro d’esame di Roma e, dall’altro, i candidati che hanno sostenuto le prove altrove. La denunciante ha espresso la sua sorpresa per il fatto che il personale responsabile dell'organizzazione del concorso generale non abbia accettato di concedere tempi supplementari al termine delle prove a) e b), poiché, per 15 minuti durante la prova a), era praticamente impossibile concentrarsi. Ha sottolineato che la prova a) comprendeva domande che richiedevano ai candidati di impegnarsi in un ragionamento verbale e numerico, a cui doveva essere data risposta in mezzo al rumore costante causato dal sistema audio.

In secondo luogo, la denunciante ha sottolineato che, almeno nella sua stanza, il cattivo umore generale causato dai problemi del sistema audio è stato temporaneamente alleviato dalle parole di un invigilante che ha invitato i candidati a mettere giù le loro penne mentre il rumore durava e ha aggiunto che gli sarebbe stato concesso un tempo supplementare al termine della prova. La denunciante ha osservato di ritenere che, in quel momento, l'invigilante in questione non conoscesse l'esito della decisione presa dal personale responsabile dell'organizzazione del concorso generale a Bruxelles da quando il rumore era appena iniziato. Quando i fogli di risposta sono stati raccolti alla fine del tempo assegnato per le prove (a) e (b), alcuni candidati hanno protestato. A quel punto, ai candidati veniva comunicato che il personale responsabile dell’organizzazione del concorso generale a Bruxelles aveva deciso di non concedere una proroga del termine. La denunciante ha chiarito di ritenere che l'invigilante abbia agito in buona fede. Tuttavia, a suo avviso, il personale responsabile del concorso generale di Bruxelles non ha apprezzato la gravità della perturbazione. Alla luce di quanto precede, il denunciante ha dichiarato che sarebbe stato giusto ripetere il test a). Tuttavia, consapevole delle difficoltà organizzative connesse all'annullamento dei risultati delle prove a) e b), il denunciante ha sostenuto che, quanto meno, i bandi di futuri concorsi generali dovrebbero contenere una norma sulle pari opportunità e sulla parità di trattamento dei candidati, che sarebbe applicabile in casi analoghi a quello oggetto della presente denuncia. Il denunciante ha ritenuto che, anche se il problema fosse stato causato da cause di forza maggiore, avrebbe comunque potuto essere risolto rapidamente mediante un certo grado di flessibilità organizzativa.

In terzo luogo, il denunciante ha ritenuto che l'affermazione dell'EPSO secondo cui la grande maggioranza dei candidati non aveva particolari problemi nel rispondere alle domande delle prove a) e b) e nel completarle entro il termine assegnato avrebbe dovuto essere suffragata da prove statistiche. Ad esempio, sarebbe importante sapere quanti candidati di Roma hanno superato i test di preselezione (a) e (b) e se vi sono state discrepanze significative rispetto ai risultati ottenuti dai candidati in altri centri di esame.

LA DECISIONE

1 Asserzione che il rumore costituiva un fattore di discriminazione e che il principio delle pari opportunità tra i candidati che hanno sostenuto la prova in luoghi diversi non era stato rispettato

1.1 Il denunciante ha partecipato al concorso generale EPSO/AD/29/05, concepito per costituire un elenco di riserva di amministratori nel settore dell'economia e della statistica. Il 31 marzo 2006 ha sostenuto le prove di preselezione e la prova scritta a Roma presso il centro d'esame "Ergife Palace Hotel" (di seguito "il centro d'esame di Roma"). Dopo la prima mezz'ora di test di preselezione (a) e (b), un problema tecnico nel sistema audio ha causato un rumore assordante che è durato per circa 15 minuti.

Nella sua denuncia al Mediatore europeo, la denunciante ha affermato che i candidati che avevano sostenuto i test di preselezione a Roma non avevano avuto le stesse opportunità dei candidati che avevano sostenuto i test altrove. Il rumore costituiva un fattore di discriminazione e il principio delle pari opportunità tra tutti i candidati che hanno sostenuto le prove in luoghi diversi non era stato rispettato.

1.2 Nel suo parere, l'EPSO ha ammesso che durante i test di preselezione (a) e (b) si era verificato un problema tecnico con il sistema audio. Si è scusata con la denunciante per l'inconveniente che avrebbe potuto subire.

L'EPSO ha inoltre spiegato che, non appena è iniziato il problema con il sistema audio, tutto il sistema audio è stato controllato dal personale dell'EPSO. Tuttavia, non è stato possibile risolvere immediatamente il problema. È stato risolto durante la pausa di 30 minuti che ha seguito i test (a) e (b). L'EPSO ha inoltre chiarito che, non appena è sorto il problema del sistema audio, il capo vigile a Roma ha contattato il personale di Bruxelles responsabile dell'organizzazione del concorso generale, al fine di spiegare cosa stava accadendo. Il personale responsabile del concorso generale ha deciso che le circostanze non giustificavano la concessione di tempo supplementare.

In considerazione del fatto che, nonostante il suono, la maggior parte dei candidati non ha avuto particolari problemi nel rispondere alle prove e nel completarle entro il tempo assegnato, l’EPSO ha ritenuto che l’incidente non avesse avuto ripercussioni negative sullo svolgimento del concorso generale.

1.3 Nelle sue osservazioni, la denunciante ha sostenuto che, sebbene il problema tecnico del sistema audio non fosse imputabile all'EPSO, esso creava di fatto una disparità di trattamento tra, da un lato, i candidati che hanno sostenuto la prova di preselezione nella sala Olimpia IV del centro d'esame di Roma e, dall'altro, i candidati che hanno sostenuto la prova di preselezione altrove.

1.4 Sulla base delle prove disponibili, il Mediatore rileva inoltre che il fatto che si sia verificato un problema tecnico durante le prove a) e b) del concorso generale, tenutosi il 31 marzo 2006, non è contestato dall'EPSO.

1.5 Il Mediatore osserva che è responsabilità dell'EPSO adottare tutte le misure necessarie per garantire la corretta organizzazione dei concorsi generali. A tale riguardo, il Tribunale di primo grado ha statuito, in diverse sentenze, che:

"(...) in base ai principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, le istituzioni comunitarie hanno il dovere, nei confronti di tutti i candidati a un concorso, di garantire che le prove si svolgano nel modo più agevole e corretto possibile. A tal fine, l'amministrazione è tenuta a garantire che il concorso sia adeguatamente organizzato (...)"(1).

In tale contesto, il Mediatore ritiene che i principi di buona amministrazione richiedano l'adozione di ragionevoli precauzioni per evitare problemi prevedibili. Inoltre, se nel corso di un esame si verifica effettivamente un problema, occorre adottare misure adeguate per correggere le eventuali conseguenze negative derivanti da tale problema.

1.6 Il Mediatore osserva che, quando è sorto il problema del sistema audio, i vigilanti presenti hanno agito prontamente per individuare la fonte del problema, per minimizzarlo e, in ultima analisi, per risolverlo. Il Mediatore ritiene che l'EPSO abbia agito correttamente.

1.7 Tuttavia, anche se l'EPSO ha adottato tutte le misure possibili per ridurre e quindi eliminare il problema del sistema audio, la questione rimane: il problema del sistema audio ha avuto un impatto rilevante sui candidati?

1.8 Il Mediatore ricorda che, come statuito dal Tribunale di primo grado "(...) un'irregolarità durante lo svolgimento dei test di un concorso non incide sulla legittimità dei test, a meno che non sia di natura sostanziale e tale da falsare i risultati dei test."(2) Nell'ambito della presente affermazione, la questione specifica della legittimità riguarda il principio di non discriminazione. In quanto tale, il problema serio potrebbe essere considerato rilevante ai fini di un'eventuale constatazione di cattiva amministrazione solo se fosse "di natura sostanziale e in grado di falsare i risultati delle prove"(enfasi del difensore civico).

1.9 Al fine di stabilire gli effetti del suono e, di conseguenza, di accertare se il suono in questione costituisse o meno una "irregolarità sostanziale idonea a falsare i risultati delle prove", sarebbe necessario valutare l'intensità del suono che ha colpito i candidati in tale sala.

1.10 Il Mediatore comprende che la posizione assunta dall'EPSO implica che il suono non era così intenso da aver avuto ripercussioni negative sullo svolgimento del concorso generale (3).

A tale riguardo, il Mediatore osserva innanzitutto che l'EPSO sembra aver basato la sua conclusione secondo cui l'incidente verificatosi durante i test di preselezione a Roma non ha avuto ripercussioni negative sullo svolgimento del concorso in questione, sul fatto che la "grande maggioranza dei candidati"non ha avuto particolari problemi nel rispondere alle prove e nel completarle entro il termine assegnato. Il Mediatore non è convinto di questo approccio. Come indicato al precedente punto 1.5, le istituzioni hanno il dovere, nei confronti di tutti i candidati a un concorso, di garantire che le prove si svolgano nel modo più agevole e corretto possibile. Il Mediatore ritiene pertanto che il fatto che la "maggioranza" dei candidati possa aver completato la prova pertinente entro il termine assegnato non dimostri, di per sé, che il denunciante non abbia subito conseguenze negative a causa del problema del sistema audio della sala Olympia IV presso il centro d'esame di Roma.

1.11 Il Mediatore osserva che, nelle sue osservazioni, la denunciante ha affermato che l'EPSO, al fine di sostenere il suo punto di vista, dovrebbe fornire dati statistici che confrontino i risultati dei candidati che hanno sostenuto l'esame nella sala IV dell'Olimpia presso il centro d'esame di Roma con i risultati dei candidati che hanno sostenuto le prove altrove. Il Mediatore osserva che è nell'ambito delle sue competenze richiedere dati statistici all'EPSO. Tuttavia, il Mediatore osserva che l'argomentazione, presentata dall'EPSO, secondo cui la "maggioranza" dei candidati aveva terminato le prove a tempo debito, è stata giudicata, al punto 1.10 di cui sopra, non pertinente per difendere la posizione assunta dall'EPSO. In sintesi, il fatto che la maggior parte dei candidati possa aver terminato le prove entro 70 minuti non dimostra che i candidati in questa particolare sala siano stati trattati allo stesso modo rispetto a tutti gli altri. In tale contesto, il Mediatore non ritiene necessario richiedere tali informazioni all'EPSO ai fini della presente indagine.

1.12 Il Mediatore ritiene che rientri nelle competenze del capo vigile effettuare una valutazione fattuale di qualsiasi anomalia che si verifica durante i test, comprese le anomalie relative all'eccessivo suono. L ' impegno di valutazione fattuale da parte del capo vigile dovrebbe mirare specificamente a determinare se l ' anomalia dia luogo ad una "irregolarità sostanziale tale da falsare i risultati dei test"(4).

Il Mediatore ritiene inoltre opportuno che un capo vigile chieda istruzioni al personale dell'EPSO, con sede a Bruxelles, il cui compito è coordinare gli esami che si svolgono contemporaneamente in tutta l'UE.

Il Mediatore ritiene di fondamentale importanza che la valutazione fattuale effettuata dal capo vigile fornisca al personale incaricato del coordinamento tutte le informazioni possibili, in particolare se l'evento in questione abbia costituito un'anomalia che ha dato luogo a un'"irregolarità sostanziale in grado di falsare i risultati dei test". In tal caso, spetta al personale incaricato del coordinamento fornire istruzioni sulle misure da adottare, come l'assegnazione di tempo supplementare ai candidati.

1.13 Il Mediatore rileva, dal parere dell'EPSO, che, quando ha contattato il personale incaricato del coordinamento a Bruxelles, il capo dei servizi di vigilanza a Roma ha spiegato cosa stava" accadendo" nel centro d'esame. Tuttavia, secondo l'EPSO, non vi è alcuna dichiarazione specifica secondo cui il capo vigile di Roma avrebbe fornito un resoconto specifico dell'intensità del problema del suono al personale di coordinamento a Bruxelles o, più precisamente, se il capo vigile abbia specificamente informato il personale di coordinamento a Bruxelles che il problema del suono non ha dato luogo a una "irregolarità sostanziale in grado di falsare i risultati dei test". A tale riguardo, il Mediatore farà un'ulteriore osservazione. Il Mediatore auspica che questa ulteriore osservazione aiuti, in futuro, l'EPSO a far sì che tutte le autorità di vigilanza siano a conoscenza delle procedure corrette, garantendo in tal modo il corretto funzionamento dei test e l'adozione di misure correttive adeguate in caso di incidenti.

1.14 Il Mediatore, tuttavia, ritiene che, in assenza di prove specifiche relative all'intensità del rumore e al probabile impatto di tale intensità sulla capacità di concentrazione dei candidati, o di prove relative alla natura precisa della comunicazione tra il capo vigile e il personale di coordinamento a Bruxelles, non sembra possibile stabilire se vi sia stata cattiva amministrazione da parte dell'EPSO riguardo a questo aspetto del caso.

Il Mediatore conclude pertanto che non sembrano giustificate ulteriori indagini su questo aspetto del caso.

2 Sull'affermazione secondo cui, nonostante le informazioni fornite ai candidati da uno dei sorveglianti, alla fine del tempo assegnato per le prove a) e b), ai candidati sono stati concessi solo due minuti supplementari per completare le prove pertinenti

2.1 Nella sua denuncia, la denunciante ha affermato che quando si è verificato il problema tecnico con l'impianto audio nella sala IV dell'Olimpia, un sorvegliante ha invitato i candidati a mettere giù le loro penne e ha indicato che sarebbe stato loro concesso un tempo supplementare al termine della prova per recuperare il tempo perso a causa del disturbo.

Il denunciante ha affermato che, nonostante le informazioni fornite dall'invigilante, ai candidati sono stati concessi solo due minuti supplementari per completare le prove a) e b) alla fine dell'orario normale previsto per le prove. Secondo il denunciante, ciò era ingiusto e non coerente con le informazioni fornite ai candidati.

2.2 Nel suo parere, l'EPSO ha chiarito che, non appena è sorto il problema tecnico, il capo vigile a Roma ha spiegato la situazione al personale di coordinamento a Bruxelles. Il personale incaricato del coordinamento a Bruxelles ha deciso che le circostanze non giustificavano la concessione di tempo supplementare. L'EPSO ha osservato che, contrariamente a quanto indicato dal denunciante, non era possibile per i sorveglianti fare alcuna promessa ai candidati in merito ai tempi supplementari, in quanto tale decisione avrebbe potuto essere presa solo dal personale di coordinamento a Bruxelles.

2.3 Nelle sue osservazioni, la denunciante ha insistito sul fatto che, almeno nella sala IV dell'Olimpia del centro d'esame di Roma, un sorvegliante ha invitato i candidati a mettere giù le loro penne quando si fosse verificato il problema tecnico con l'impianto audio nella sala IV dell'Olimpia e ha informato i candidati che sarebbe stato loro concesso un tempo supplementare al termine della prova per recuperare il tempo perso a causa del disturbo.

2.4 Il Mediatore osserva che vi è un'indubbia discrepanza tra le opinioni espresse dal denunciante e dall'EPSO sul fatto che un sorvegliante abbia effettivamente promesso che sarebbe stato concesso un tempo supplementare al termine delle prove a) e b).

Il Mediatore osserva che procedure adeguate richiedono che la decisione di concedere un tempo supplementare a un gruppo di candidati possa essere decisa solo dal personale il cui compito è coordinare gli esami che si svolgono contemporaneamente in tutta l'UE. In tali circostanze, se un singolo sorvegliante avesse indicato che sarebbe stato concesso un tempo supplementare al termine delle prove a) e b), ciò sarebbe stato un evento deplorevole. In tale scenario, il Mediatore riscontrerebbe una cattiva amministrazione da parte dell'EPSO.

Al fine di svolgere la sua indagine su una denuncia, il Mediatore ha la possibilità di condurre ulteriori indagini. Nel caso di specie, tuttavia, il Mediatore è del parere che, alla luce della posizione espressa già adottata dall'EPSO nel suo parere, vale a dire che non era possibile per i sorveglianti avere una simile promessa ai candidati, ulteriori indagini non fornirebbero ulteriori chiarimenti su questo aspetto del caso.

2.5 Alla luce delle informazioni di cui dispone il Mediatore, non sembra possibile accertare i fatti relativi a questo aspetto della denuncia.

Il Mediatore conclude pertanto che non sembrano giustificate ulteriori indagini su questo aspetto del caso.

3 Sull'affermazione secondo cui la prova scritta del denunciante dovrebbe essere corretta

3.1 Il Mediatore comprende che, nella sua denuncia, la denunciante ha sostenuto che i candidati che hanno sostenuto le prove di preselezione a Roma dovrebbero far correggere la loro prova scritta indipendentemente dai risultati ottenuti nelle prove di preselezione.

3.2 Sembra che nel suo parere l'EPSO non abbia formulato osservazioni specifiche in merito a tale affermazione. Sembra inoltre che la denunciante non abbia ripetuto tale argomentazione nelle sue osservazioni.

3.3 Il Mediatore ricorda che il bando di concorso afferma inequivocabilmente che:

"Per motivi organizzativi, la prova scritta d) si svolgerà lo stesso giorno delle prove di preselezione a), b) e c). La commissione giudicatrice segnerà la tua prova scritta d) se, dopo aver esaminato la tua candidatura, stabilisce che soddisfi tutti i criteri di ammissibilità. Il fatto che tu sia stato invitato a sostenere la prova scritta d) contemporaneamente alle prove di preselezione a), b) e c) non significa che tu sia stato ammesso al concorso."(5)

Il Mediatore ricorda inoltre che il bando di concorso stabilisce che:

"Per tutte le prove di preselezione i candidati (...) che ottengono i migliori punteggi e il punteggio minimo richiesto in ciascuna di queste prove saranno invitati a presentare una candidatura completa ai fini dell'ammissione al concorso."(sottolineatura aggiunta).

3.4 Alla luce di quanto precede, emerge che la commissione giudicatrice avrebbe potuto contrassegnare solo le prove scritte dei candidati che avevano ottenuto non solo il punteggio minimo richiesto nelle prove di preselezione, ma anche i migliori punteggi.

Il denunciante non ha ottenuto il punteggio minimo richiesto in ciascuno dei test di preselezione. Nella prova a), contrassegnata su una scala da 0 a 60 punti, con un punteggio minimo di 30, il denunciante ha ottenuto 24 324 punti, ossia un punteggio inferiore al minimo richiesto.

3.5 Tenuto conto del fatto che la commissione giudicatrice è giuridicamente vincolata dai termini del bando di concorso, il Mediatore ritiene che la richiesta del denunciante non possa essere accolta.

4. L'affermazione secondo cui la prova di preselezione a) dovrebbe essere ripetuta

4.1 Nella sua denunciante, la denunciante ha presentato una seconda affermazione che doveva essere intesa come un'alternativa alla sua prima affermazione secondo cui i candidati che hanno superato le prove di preselezione a Roma avrebbero dovuto correggere la loro prova scritta indipendentemente dai risultati ottenuti nelle prove di preselezione. Nella sua seconda argomentazione, la denunciante ha sostenuto che ai candidati che hanno sostenuto la prova a) nella sala IV dell'Olimpia del centro d'esame di Roma e che, pertanto, hanno sofferto del rumore, dovrebbe essere data la possibilità di ripetere la prova.

4.2 Sembra che nel suo parere l'EPSO non abbia formulato osservazioni specifiche in merito a tale affermazione.

4.3 Il Mediatore osserva che, nelle sue osservazioni, la denunciante ha ritenuto che sarebbe stato giusto consentire ai candidati interessati dal solido problema di ripetere il test (a). Tuttavia, ha anche indicato di aver compreso le difficoltà organizzative derivanti dalla decisione di invalidare i risultati del test e di organizzarne uno nuovo.

4.4 Alla luce delle conclusioni di cui al precedente punto 1.14, il Mediatore conclude che tale affermazione non può essere accolta.

5 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembrano essere giustificate ulteriori indagini in merito alle accuse del denunciante. Per quanto riguarda le affermazioni del denunciante, il Mediatore ritiene che non possano essere accolte.

Anche il direttore dell'EPSO sarà informato di tale decisione.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Spetta al capo invigilatore di ciascun centro d'esame effettuare una valutazione fattuale di qualsiasi anomalia che si verifica durante le prove e informare in modo approfondito e preciso il personale di coordinamento pertinente. La valutazione fattuale del capo vigile da trasmettere al personale incaricato del coordinamento dovrebbe mirare specificamente a stabilire se l'anomalia dia luogo a una "irregolarità sostanziale tale da falsare i risultati dei test". Qualora l'evento di cui trattasi dia luogo ad una "irregolarità sostanziale tale da falsare i risultati delle prove", spetta al personale di coordinamento competente impartire istruzioni al capo vigile in merito alle misure da adottare. Va da sé che l'invigilatore capo dovrebbe assicurarsi che tutti gli invigilanti presenti trasmettano lo stesso messaggio concordato a tutti i candidati.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Causa T-371/03, Le Voci/Consiglio, Racc. FP pagg. I-A-209 e II-957, punto 78. Cfr. anche causa T-193/00, Felix/Commissione (Raccolta 2002, PI pagg. I-A-23 e II-101, punto 45); Causa T-159/98 Torre e a./Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II 395, punto 46; e causa T-102/98 Papadeas/Comitato delle regioni, Racc. PI pagg. I-A-211 e II-1091, punto 68; Causa T-5/04, Scano/Commissione, Racc. FP pagg. I-A-205 e II-931, punto 43.

(2) Causa T-371/03, Le Voci/Consiglio, Racc. 2005, pag. FP-I-A-209 e II-957, punto 79. Cfr. anche causa T-159/98 Torre e a./Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II 395, punto 47; Causa T-193/00, Felix/Commissione, Racc. FP pagg. I-A-23 e II-101, punto 45.

(3) Tuttavia, il Mediatore osserva che nella sua lettera del 6 aprile 2006 al denunciante, "[E]PSO ha apprezzato il fatto che il rumore abbia distratto alcuni candidati".

(4) Il Mediatore concorda sul fatto che tale valutazione sarà di norma di natura soggettiva, data l'indisponibilità di mezzi tecnici che consentano al capo sorvegliante di misurare l'intensità del problema sonoro (ad esempio, in decibel) e/o il probabile impatto di tale intensità del problema sonoro sulla capacità di concentrazione dei candidati. Il Mediatore concorda sul fatto che il capo invigilante dispone di un ampio margine di discrezionalità nell'effettuare tali valutazioni.

(5) Bando di concorso generale EPSO AD/25/26/27/28/29/05 pubblicato in GU C 178 A/01 del 2005.

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