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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1180/2006/ID contro il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale


Strasburgo, 21 aprile 2008

Egregio signor X,

Il 14 aprile 2006 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ("CEDEFOP"). Nella Sua denuncia Lei ha affermato, tra l'altro, che il CEDEFOP non aveva risposto alla Sua richiesta di sospensione della decisione del suo direttore di riassegnarLa a un altro posto.

Il 31 maggio 2006 ho deciso di avviare un'indagine sulla Sua denuncia in oggetto e ho trasmesso la Sua denuncia al direttore del CEDEFOP, invitandolo a presentare un parere. Il CEDEFOP ha trasmesso il suo parere il 25 settembre 2006. L'ho inoltrato a voi con un invito a fare osservazioni. Lei ha presentato le Sue osservazioni il 28 novembre 2006.

Le scrivo ora per informarLa dei risultati delle indagini che sono state effettuate.


IL RECLAMO

Il denunciante era un agente del CEDEFOP. Il suo contratto è stato risolto con decisione del nuovo direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), datata 30 novembre 2005. Il termine di preavviso è stato fissato a tre mesi a decorrere dal 12 dicembre 2005.

Con decisione del 9 dicembre 2005, il denunciante è stato assegnato a un posto diverso per la durata del periodo di preavviso, vale a dire a un posto di consulente presso lo stesso dipartimento del CEDEFOP.

Il 28 febbraio 2006 il denunciante ha presentato ricorso dinanzi alla commissione d'appello del CEDEFOP chiedendo l'annullamento delle due decisioni summenzionate. In tale occasione ha inoltre chiesto la sospensione dell'esecuzione di tali decisioni, sulla base dell'articolo 8 del regolamento interno modificato del comitato per i ricorsi. Sosteneva che la risoluzione ingiustificata e inaspettata del suo contratto poneva la sua famiglia e se stesso in una situazione difficile e incideva negativamente sulla sua integrità professionale e sulle sue possibilità di trovare un nuovo lavoro.

In seguito alla presentazione di un parere pertinente da parte della commissione per i ricorsi, il direttore del CEDEFOP, con decisione del 10 marzo 2006, ha respinto la richiesta del denunciante di sospendere la decisione relativa alla risoluzione del suo contratto.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante lamentava, tra l'altro, la mancata risposta della commissione per i ricorsi e del direttore del CEDEFOP alla sua richiesta di sospensione della decisione del direttore del 9 dicembre 2005 di riassegnarlo a un altro posto.

Il 31 maggio 2006 il Mediatore ha avviato un'indagine sull'asserzione del denunciante.

L'INCHIESTA

Parere del CEDEFOP

Nel suo parere del 25 settembre 2006, il CEDEFOP ha sottolineato che il ricorso presentato dal denunciante il 28 febbraio 2006 riguardava sia la decisione di risolvere il suo contratto sia la decisione di assegnargli un posto diverso all'interno del CEDEFOP. Essa ha inoltre affermato che, nonostante quanto precede, il punto 3 delle domande del suo ricorso, in cui è stata formulata la domanda di sospensione, poteva riferirsi principalmente alla sospensione della decisione di risolvere il suo contratto temporaneo, in particolare alla luce degli argomenti presentati dal denunciante. Sebbene nella sua conclusione il denunciante abbia chiesto, con il semplice uso del plurale, la sospensione delle misure contestate, egli non ha presentato argomenti specifici contro la sua riassegnazione in una funzione diversa dal suo lavoro originario. In ogni caso, la sua riassegnazione come consigliere aveva già avuto luogo, ed era già in vigore da tre mesi quando la richiesta di sospensione è stata presentata alla commissione per i ricorsi.

Essa ha inoltre rilevato che, nell’impugnazione che il ricorrente aveva presentato al Tribunale della funzione pubblica nel giugno 2006 chiedendo l’annullamento di tutta una serie di decisioni amministrative del CEDEFOP che lo riguardavano, egli ha concluso chiedendo l’annullamento della decisione del 10 marzo 2006 del direttore del CEDEFOP che respingeva la sua domanda di sospensione della decisione di cui al punto 1 del suo ricorso, e che era stata identificata come la decisione di risoluzione del suo contratto temporaneo.

Il CEDEFOP ha inoltre osservato che la decisione di riassegnazione era successiva e subordinata alla decisione di risoluzione del contratto temporaneo del denunciante, in quanto la riassegnazione non era altro che una conseguenza diretta della posizione amministrativa assunta dal denunciante durante il periodo precedente la sua uscita dal CEDEFOP.

Essa ha inoltre rilevato che la commissione per i ricorsi, conformemente al disposto dell’articolo 8 del regolamento interno, aveva notificato il suo parere al direttore del CEDEFOP, il quale era chiamato ad agire, come nel caso di specie, in qualità di autorità che ha il potere di nomina e di autorità abilitata a concludere contratti di assunzione. Alla luce di tale parere, il direttore, dopo aver adottato la posizione della commissione per i ricorsi, ha informato la denunciante della sua decisione negativa.

Il CEDEFOP ha osservato che il rigetto della domanda di sospensione era fondato (alla luce dei principi che disciplinano la giurisprudenza in materia di provvedimenti provvisori) sull’assenza, nel caso di specie, di elementi idonei a causare un danno irreversibile al denunciante, come un danno grave e immediato che nemmeno l’annullamento delle decisioni impugnate poteva più rettificare.

Il CEDEFOP ha inoltre sostenuto che il rigetto della richiesta presentata dal denunciante di sospensione della decisione di risoluzione del suo contratto faceva chiaramente riferimento anche alla relativa decisione di riassegnazione.

Il CEDEFOP ha concluso affermando che non vi era alcun caso di cattiva amministrazione corrispondente all'asserzione del denunciante.

Osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha respinto le argomentazioni presentate dal CEDEFOP nel suo parere. Egli ha osservato, in particolare, che la sua domanda di sospensione contenuta nel suo ricorso del 28 febbraio 2006 non poteva essere considerata come riguardante esclusivamente la risoluzione del suo contratto, tenuto conto dei punti 8, 9, 13, 14 e 15 del presente ricorso. Inoltre, il parere del comitato per i ricorsi e la pertinente decisione del direttore (del 10 marzo 2006) esaminavano esclusivamente la domanda di sospensione della decisione di risoluzione del suo contratto e non vi era alcun riferimento diretto o indiretto alla sua domanda di sospensione della decisione relativa alla sua riassegnazione. L'argomentazione proposta dalla commissione d'appello ha inoltre confermato la sua affermazione secondo cui la commissione non avrebbe esaminato la sua richiesta di sospensione della sua riassegnazione. Il denunciante ha sottolineato che, ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto, il CEDEFOP era tenuto a notificargli la sua decisione motivata sulla sua richiesta di sospensione della decisione relativa alla sua riassegnazione. Tale obbligo di risposta era indipendente dalla ricevibilità o dalla fondatezza della sua domanda. Infine, il denunciante ha sottolineato di aver impugnato due atti/decisioni amministrativi distinti e di aver presentato due richieste distinte di sospensione di tali atti. Pertanto, il CEDEFOP ha dovuto rispondere a entrambe le richieste.

LA DECISIONE

1 Asserzione secondo cui il comitato per i ricorsi e il direttore del CEDEFOP avrebbero erroneamente omesso di rispondere alla richiesta del denunciante di sospendere la decisione del direttore (del 9 dicembre 2005) di riassegnarlo ad un altro posto

1.1 Il denunciante era un agente del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ("CEDEFOP"). Il 30 novembre 2005 il direttore del CEDEFOP ha deciso di risolvere il contratto del denunciante. Con decisione del 9 dicembre 2005, il denunciante è stato ufficialmente assegnato a un altro posto per il resto del periodo di preavviso, vale a dire a un posto di consulente presso lo stesso dipartimento del CEDEFOP. Il 28 febbraio 2006 il denunciante ha proposto, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, un ricorso contro le due decisioni summenzionate, chiedendone l’annullamento. Con la presente impugnazione, egli ha altresì chiesto, per i motivi ivi esposti, la sospensione dell’applicazione delle decisioni impugnate, sulla base dell’articolo 8 del regolamento interno modificato del comitato per i ricorsi.

Tale articolo dispone quanto segue: "La presentazione di un ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia, quando la persona che presenta il ricorso rischia di subire un danno grave e irreparabile a causa dell'atto impugnato, il comitato per i ricorsi può proporre al direttore di sospendere l'atto fino all'adozione della decisione da parte del comitato per i ricorsi. In tali casi, la decisione di sospensione è a esclusiva discrezione del direttore. (...)".

1.2 Il Mediatore prende atto delle disposizioni dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, in combinato disposto con quelle dell'articolo 8 del regolamento interno modificato del comitato per i ricorsi del CEDEFOP. Alla luce di tali disposizioni, il Mediatore ritiene che il direttore del CEDEFOP fosse tenuto a prendere una decisione motivata sulla richiesta del denunciante di sospendere la sua decisione di riassegnarlo a un altro posto. A tale riguardo, il Mediatore ricorda che la regola secondo cui la mancata risposta costituisce una decisione negativa è intesa a stabilire la possibilità di un ricorso giurisdizionale per il funzionario/agente interessato, ma non conferisce all'autorità che ha il potere di nomina il diritto di trascurare l'obbligo di fornire una risposta motivata in tempo utile (1).

1.3 Nel caso di specie, il comitato per i ricorsi del CEDEFOP ha preparato una nota (datata 10 marzo 2006) per il direttore del CEDEFOP solo in relazione alla richiesta del denunciante di sospendere l'applicazione della decisione di risoluzione del suo contratto. Anche la decisione del direttore del 10 marzo 2006 riguardava esclusivamente la stessa domanda di sospensione. Pertanto, il direttore non avrebbe apparentemente preso una decisione esplicita e motivata sulla richiesta del denunciante di sospendere la sua decisione di riassegnarlo a un altro posto.

1.4 Nel suo parere sulla denuncia, il CEDEFOP ha addotto i seguenti argomenti per spiegare l'omissione del direttore di adottare tale decisione: a) il punto 3 delle richieste formulate nel ricorso del denunciante potrebbe riferirsi principalmente alla sospensione della decisione di risolvere il suo contratto temporaneo, in particolare alla luce delle argomentazioni a sostegno presentate dal denunciante, che non riguardavano la sua riassegnazione; b) la riassegnazione del denunciante come consulente aveva già avuto luogo ed era già in vigore da tre mesi quando la richiesta di sospensione è stata presentata al comitato per i ricorsi; c) la decisione di riassegnazione era successiva e subordinata alla decisione di risoluzione del contratto temporaneo del denunciante; d) il rigetto della richiesta presentata dal denunciante per la sospensione della decisione di risoluzione del suo contratto faceva chiaramente riferimento anche alla relativa decisione relativa alla sua riassegnazione (2).

Il Mediatore non accetta tali argomentazioni. Per quanto riguarda l'argomento a), è sufficiente rilevare che il denunciante ha formulato espressamente e chiaramente nel suo ricorso una richiesta di sospensione della decisione sulla sua riassegnazione e non ha subordinato l'esame di tale richiesta all'accettazione della sua richiesta di sospensione della decisione di risoluzione del suo contratto. Inoltre, si può anche osservare che, indipendentemente dal fatto che il denunciante abbia fatto nel suo ricorso punti specifici a sostegno della sua precedente richiesta, l'argomentazione del CEDEFOP secondo cui il denunciante non ha presentato tali punti riguarda il merito della richiesta e non giustifica la sua mancata adozione di una decisione motivata su tale richiesta. Questa osservazione si applica anche all'argomento b). Inoltre, per quanto riguarda le argomentazioni di cui alle lettere c) e d), non è chiaro e non è stato spiegato il motivo per cui la mancata sospensione della decisione di risoluzione del contratto del denunciante comporterebbe necessariamente e giustificherebbe la mancata sospensione della decisione di riassegnazione. Infatti, come ha giustamente osservato il denunciante, queste due decisioni sono distinte e il CEDEFOP non ha addotto alcuna argomentazione specifica e debitamente motivata che dimostri che l'una era un risultato automatico dell'altra o, più in generale, che l'una non era separabile dall'altra. Infine, si osserva che, sebbene la prima decisione possa essere in qualche modo collegata alla seconda, la decisione motivata del direttore sulla richiesta del denunciante di non sospendere la decisione di risoluzione del suo contratto non può essere considerata una decisione motivata sulla richiesta di sospensione della decisione relativa alla riassegnazione del denunciante.

1.5 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che il CEDEFOP abbia erroneamente omesso di prendere una decisione esplicita e motivata in merito alla richiesta del denunciante di sospendere la decisione relativa alla sua riassegnazione. Si è trattato di un caso di cattiva amministrazione. Tenendo conto del fatto che il servizio del denunciante presso il CEDEFOP è terminato, il Mediatore chiuderà il caso con un'osservazione critica.

2 Conclusione

Sulla base delle sue indagini su tale denuncia, il Mediatore formula la seguente osservazione critica:

Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, in combinato disposto con quelle dell'articolo 8 del regolamento interno modificato del comitato per i ricorsi del CEDEFOP, il direttore del CEDEFOP era tenuto a prendere una decisione motivata sulla richiesta del denunciante di sospendere la sua decisione di riassegnarlo a un altro posto. Tuttavia, il CEDEFOP non si è pronunciato esplicitamente e non ha adottato una decisione motivata in merito a tale richiesta. Si è trattato di un caso di cattiva amministrazione.

Anche il direttore del CEDEFOP sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Cfr., ad esempio, la decisione del Mediatore sulla denuncia 75/2004/BB, punto 7.8.

(2) Nel suo parere, il CEDEFOP ha inoltre affermato che il denunciante aveva presentato, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, un ricorso diretto all'annullamento della decisione del 10 marzo 2006 del direttore del CEDEFOP che respingeva la richiesta del denunciante di sospendere la risoluzione del suo contratto temporaneo. A tale riguardo, occorre rilevare che il presente ricorso non riguarda l'oggetto della presente denuncia, che si riferisce alla mancata risposta del direttore del CEDEFOP alla richiesta del denunciante di sospendere la sua decisione di riassegnarlo a un altro posto.

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