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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 847/2006/(GK)BU contro la Commissione europea


Strasburgo, 3 ottobre 2007

Egregio signor B.,

Il 21 marzo 2006 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea in merito al trattamento della Sua lettera raccomandata del 6 luglio 2005 da parte della sua rappresentanza in Grecia. Lei ha trasmesso copia di tale lettera per posta elettronica del 29 marzo 2006, nonché per posta, pervenuta il 31 marzo 2006.

Il 24 aprile 2006 ho trasmesso la Sua denuncia al Presidente della Commissione e ho chiesto a quest'ultima di presentare un parere. Il 13 luglio 2006 la Commissione ha chiesto una proroga del termine per il parere.

Con lettera del 10 agosto 2006 ho accolto la richiesta di cui sopra e Le ho comunicato il cambiamento dell'ufficiale giudiziario incaricato di trattare il Suo caso.

Il 10 ottobre 2006 la Commissione ha trasmesso il suo parere sulla Sua denuncia. Il 19 ottobre 2006 Le ho trasmesso il parere invitandola a formulare osservazioni. Nessuna osservazione è stata ricevuta da voi.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte. Mi scuso per il tempo impiegato per trattare la Sua denuncia.


IL RECLAMO

La denuncia riguarda problemi connessi alla libera circolazione degli aeromobili privati immatricolati in Grecia e dei loro passeggeri in entrata e in uscita dagli aeroporti greci.

Nella denuncia, il denunciante fa riferimento al regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio (1), che vieta l'espletamento di controlli e altre formalità riguardanti, tra l'altro, il bagaglio a mano e il bagaglio da stiva delle persone che effettuano un volo intracomunitario, ad eccezione dei controlli di sicurezza. Il denunciante ha inoltre fatto riferimento alla convenzione Schengen che consente la libera circolazione dei passeggeri all'interno dello spazio Schengen senza controlli alle frontiere. Secondo il denunciante, in Grecia le norme di cui sopra si applicano solo ai passeggeri e ai veicoli che entrano in Grecia attraverso porti marittimi, ma agli aeromobili immatricolati in Grecia è vietato entrare o uscire dalla Grecia, indipendentemente dalla loro destinazione o origine, da aeroporti non internazionali, in virtù della legge greca n. 2960/2001 (il "codice doganale nazionale"). Il codice doganale nazionale stabilisce che l'ingresso e l'uscita dagli aeroporti greci, anche all'interno dell'UE e/o dello spazio Schengen, devono avvenire rigorosamente attraverso aeroporti che sono sotto la supervisione e il controllo del servizio doganale greco. Il denunciante aggiunge che gli aeromobili immatricolati in altri Stati membri dell'UE sono stati autorizzati in numerose occasioni ad entrare o uscire da aeroporti non internazionali.

Secondo il denunciante, la situazione di cui sopra impedisce ai cittadini greci che hanno aeromobili immatricolati in Grecia di esercitare i loro diritti di libera circolazione all'interno dello spazio Schengen. Pertanto, nella sua lettera del 6 luglio 2005 alla Rappresentanza della Commissione in Grecia ("la Rappresentanza"), ha sollevato la questione di cui sopra e ha chiesto alla Rappresentanza di i) informarlo se la suddetta legislazione greca è conforme al diritto comunitario; e ii) in caso contrario, chiedere che detta legislazione sia debitamente modificata. Fino alla data della sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante non aveva ricevuto alcuna risposta dalla Rappresentanza.

Il 21 marzo 2006 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore. Egli ha sostenuto che la Rappresentanza non ha gestito correttamente la sua lettera raccomandata del 6 luglio 2005.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha espresso rammarico per il ritardo con cui ha risposto alla lettera del denunciante e ha presentato le sue scuse al denunciante. La Commissione ha sottolineato di aver inviato una risposta sostanziale al denunciante il 15 giugno 2006 e di aver fornito una copia della versione in lingua inglese della risposta. Nella risposta la Commissione si è nuovamente scusata per il ritardo con cui è stata inviata la risposta e ha informato il denunciante che non vi erano motivi per avviare una procedura di infrazione nei confronti della Grecia. La Commissione ha spiegato principalmente che, sebbene la sostanza del diritto doganale comunitario fosse ampiamente armonizzata a livello europeo, le procedure di controllo rimanevano prevalentemente di competenza degli Stati membri. Ha poi aggiunto che le amministrazioni doganali degli Stati membri applicavano non solo il diritto comunitario, ma anche le leggi nazionali, in particolare nei settori in cui gli Stati membri erano i principali responsabili. Secondo la Commissione, il diritto comunitario tiene conto della necessità di organizzare in modo efficiente i controlli doganali su tutto il territorio della Grecia.

Nel suo parere, la Commissione ha inoltre fornito la seguente panoramica delle azioni intraprese in relazione alla lettera del denunciante e ha fornito le seguenti spiegazioni dei motivi del ritardo nella risposta:

  • La Rappresentanza ha ricevuto la lettera del denunciante l'8 luglio 2005. Il 12 luglio 2005 ha inviato una prima richiesta di informazioni ai servizi della Commissione a Bruxelles e ne ha informato il denunciante.
  • A seguito delle indagini telefoniche del denunciante, nell'ottobre 2005 la Rappresentanza ha concluso che vi erano stati problemi nella trasmissione della lettera del denunciante e l'ha ritrasmessa alla Commissione il 7 ottobre 2005.
  • Una volta che il denunciante ha contattato la Rappresentanza nel dicembre 2005 e nel gennaio 2006, quest'ultima ha effettuato indagini presso i servizi della Commissione in merito ai progressi compiuti nella preparazione di una risposta alla lettera del denunciante. Nel corso di una conversazione telefonica del 27 gennaio 2006, la Rappresentanza ha assicurato al denunciante che il suo caso era in fase di esame da parte dei servizi competenti della Commissione e gli ha spiegato che, data la complessità del caso, ci sarebbe voluto ancora del tempo prima che ricevesse una risposta.
  • La questione sollevata dal denunciante era tecnicamente molto difficile e diverse questioni dovevano essere riconciliate, vale a dire: i) il principio della libera circolazione delle persone; ii) l'unità del diritto doganale; e iii) la necessità di garantire la sicurezza del traffico aereo. Era pertanto necessaria una consultazione interservizi tra diversi servizi della Commissione, che doveva indagare e analizzare attentamente la questione. Questa procedura richiedeva molto tempo. Inoltre, la questione era in parte disciplinata dal diritto comunitario e in parte dal diritto nazionale.
  • Il 20 marzo 2006, nel corso di una conversazione telefonica con il denunciante, la Rappresentanza lo ha informato dei suoi diritti nel caso in cui non fosse soddisfatto dei servizi resi, compreso il diritto di presentare denuncia al Mediatore europeo. Lo stesso giorno è stata inviata al denunciante una lettera contenente le informazioni di cui sopra.
  • Il 15 giugno 2006 la Commissione ha inviato una risposta sostanziale al denunciante, indicando che la pertinente legislazione greca era conforme al diritto comunitario.
Osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha presentato osservazioni.

LA DECISIONE

1.1 Con lettera del 6 luglio 2005 indirizzata alla Rappresentanza della Commissione in Grecia ("la Rappresentanza"), il denunciante ha sollevato questioni relative ai problemi della libera circolazione degli aeromobili privati immatricolati in Grecia e dei loro passeggeri in entrata e in uscita dagli aeroporti greci. Egli ha chiesto alla Rappresentanza i) di comunicargli se la normativa greca in materia è conforme al diritto comunitario; e ii) in caso contrario, chiedere che detta normativa sia debitamente modificata.

Fino alla data della sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante non ha ricevuto alcuna risposta dalla Rappresentanza. Pertanto, nella sua denuncia al Mediatore, ha sostenuto che la Rappresentanza non ha gestito correttamente la sua lettera raccomandata del 6 luglio 2005.

1.2 Nel suo parere, la Commissione ha osservato di aver inviato una risposta sostanziale al denunciante il 15 giugno 2006, dichiarando di deplorare il ritardo con cui ha risposto alla lettera del denunciante, e ha presentato le sue scuse per tale ritardo.

Nella sua risposta sostanziale del 15 giugno 2006 al denunciante, la Commissione i) si è scusata per il ritardo nell'invio della sua risposta; ii) ha informato il denunciante che non vi erano motivi per avviare una procedura di infrazione nei confronti della Grecia; e iii) ha spiegato al denunciante i motivi della conclusione di cui sopra.

Nel suo parere sulla denuncia, la Commissione ha inoltre spiegato i motivi per i quali non è stata in grado di inviare la sua risposta in un’occasione precedente. A tale riguardo, la Commissione ha invocato: i) la problematica trasmissione interna della richiesta del denunciante dalla Rappresentanza ai servizi competenti della Commissione a Bruxelles; e ii) la complessità della questione sollevata dal denunciante, che ha reso necessaria una consultazione interservizi di vari servizi della Commissione.

1.3 Il Mediatore si rammarica che la Commissione abbia fornito una risposta sostanziale alla lettera del denunciante del 6 luglio 2005 solo il 15 giugno 2006, ossia più di 11 mesi dopo che la Rappresentanza l'aveva ricevuta. Tuttavia, il Mediatore prende atto e si compiace del fatto che, sia nel suo parere sulla presente denuncia, sia nella sua risposta sostanziale del 15 giugno 2006 al denunciante, la Commissione abbia offerto le sue scuse al denunciante per il ritardo intervenuto nel fornirgli la risposta.

1.4 Inoltre, il Mediatore osserva che la Commissione ha fornito una serie di spiegazioni sui motivi per cui non è stata in grado di fornire prima al denunciante una risposta sostanziale.

1.5 Il Mediatore prende inoltre atto delle argomentazioni della Commissione relative alla complessità della questione sollevata dal denunciante, che è in parte disciplinata dal diritto comunitario e in parte dal diritto nazionale. La questione ha richiesto una consultazione interservizi di vari servizi della Commissione, nonché un'attenta indagine e analisi. Inoltre, varie questioni hanno dovuto essere riconciliate: i) il principio della libera circolazione delle persone; ii) l'unità del diritto doganale; e iii) la necessità di garantire la sicurezza del traffico aereo. Il Mediatore ritiene che le argomentazioni di cui sopra siano, di per sé, sufficienti a spiegare la posizione della Commissione.

1.6 Inoltre, il Mediatore osserva che la Rappresentanza aveva mantenuto contatti telefonici con il denunciante, assicurandogli che il suo caso veniva trattato e attirando la sua attenzione sulla sua complessità.

1.7 Il Mediatore non ravvisa pertanto alcun caso di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.

1.8 Tuttavia, il Mediatore osserva anche che la Rappresentanza ha trasferito per la prima volta la lettera del denunciante ai servizi della Commissione a Bruxelles il 12 luglio 2005. Tuttavia, le difficoltà nella trasmissione interna sono state rilevate e la lettera è stata rinviata a Bruxelles solo il 7 ottobre 2005, a seguito delle indagini telefoniche del denunciante. A tale riguardo, il Mediatore farà un'ulteriore osservazione in appresso.

2 Conclusione

Il Mediatore conclude che la sua indagine su questa denuncia non ha rivelato un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.

Ulteriore osservazione

La Commissione potrebbe prendere in considerazione l'introduzione di opportune modifiche nel sistema di trasmissione interna dei fascicoli tra la sua sede centrale e le sue rappresentanze/delegazioni, al fine di garantire che tale trasmissione sia sempre rapida ed efficiente.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1991, n. 3925, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili al bagaglio a mano e al bagaglio da stiva delle persone che effettuano un volo intracomunitario e al bagaglio delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (GU L 374, pag. 4).

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