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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 712/2006/MF contro la Commissione europea


Strasburgo, 22 novembre 2007

Egregio signor X,

Il 5 marzo 2006, a nome degli altri membri del consiglio di amministrazione della Fondazione "Paul Finet", Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea. La Sua denuncia riguardava la richiesta dei direttori di convocare la riunione statutaria del consiglio di amministrazione della Fondazione.

L'11 aprile 2006 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea.

Il 5 luglio 2006 la Commissione ha chiesto una proroga del termine per la presentazione del parere fino al 30 settembre 2006.

Con lettera del 10 luglio 2006 ho deciso di accogliere la richiesta della Commissione. L'ho informata con lettera dello stesso giorno.

La Commissione ha trasmesso il suo parere il 9 novembre 2006. Il 14 novembre 2006 Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 21 dicembre 2006.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano, in sintesi, i seguenti:

Contesto: denuncia 1231/2004/MF

Il denunciante è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione "Paul Finet"(di seguito la "Fondazione") con sede a Lussemburgo. Egli afferma di aver presentato il reclamo a nome degli altri membri del consiglio di amministrazione della Fondazione.

L'obiettivo della Fondazione è sovvenzionare l'istruzione superiore per gli orfani dei lavoratori della società della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ("CECA"), vittime di incidenti sul lavoro o deceduti a causa di una malattia professionale.

Ai sensi dello statuto della Fondazione, il commissario per gli affari sociali (all'epoca dei fatti descritti nella denuncia, la sig.ra Diamantopoulou) è il presidente della Fondazione e presiede il consiglio di amministrazione della Fondazione, composto da funzionari della Commissione.

L'11 aprile 2002 la denunciante ha scritto al commissario Diamantopoulou chiedendo il suo punto di vista sul futuro della Fondazione.

Il 5 aprile 2004 i membri del consiglio di amministrazione sono stati informati della decisione della Commissione di eliminare un posto di segretario presso la Fondazione. Secondo il denunciante, questa misura ha impedito alla Fondazione di operare in modo efficiente.

Il 27 aprile 2004 il denunciante ha presentato al Mediatore una prima denuncia (rif. 1231/2004/MF) in cui sosteneva che la Commissione aveva ingiustamente deciso di eliminare un posto di segretario presso la Fondazione.

Il 9 giugno 2004, dato che il denunciante non sembrava aver adottato gli opportuni approcci amministrativi preliminari con la Commissione per quanto riguarda l'oggetto della sua denuncia, il Mediatore lo ha informato che la sua denuncia era irricevibile sulla base dell'articolo 2, paragrafo 4, del suo statuto. Il Mediatore ha consigliato al denunciante di contattare la direzione generale ("DG") "Occupazione e affari sociali" della Commissione e di rinnovare la sua denuncia al Mediatore qualora non dovesse ricevere una risposta soddisfacente dalla Commissione entro un termine ragionevole.

Presente denuncia 712/2006/MF

Il 5 marzo 2006 il denunciante ha inviato un'ulteriore lettera al Mediatore, che, in considerazione del suo contenuto, è stata registrata come nuova denuncia con il riferimento 712/2006/MF.

Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano, in sintesi, i seguenti:

Il 16 giugno 2004 ha scritto alla DG Occupazione e affari sociali della Commissione per chiederle di chiarire la situazione relativa alla Fondazione e di adottare le misure necessarie per consentirle di continuare a operare.

Il 30 giugno 2004 la Commissione ha informato il denunciante che la gestione del segretariato della Fondazione rientrava nelle competenze dell'Ufficio per la gestione e la liquidazione dei diritti delle persone, in quanto all'epoca il commissario responsabile era il sig. Kinnock.

L'8 agosto 2004 il denunciante ha scritto al sig. Kinnock per chiedergli di convocare la riunione statutaria del consiglio di amministrazione della Fondazione. Lo stesso giorno ha inviato una lettera identica al segretario generale aggiunto della Commissione e al commissario per l'Occupazione e gli affari sociali, all'epoca sig. Dimas.

Il 23 novembre 2004 il denunciante ha scritto al commissario per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, sig. Spidla, per chiedergli di convocare la riunione statutaria del consiglio di amministrazione della Fondazione.

Il 12 dicembre 2004 il commissario in carica per l'Occupazione e gli affari sociali ha risposto che i servizi competenti avevano iniziato a riflettere sulle questioni sollevate dal denunciante in merito al funzionamento amministrativo e al finanziamento della Fondazione. Il commissario ha inoltre informato il denunciante che sarebbe stata trovata una soluzione per il futuro della Fondazione.

Il 1o settembre 2005 è stato organizzato un colloquio tra il denunciante e uno dei membri del gabinetto del commissario Spidla.

Il 27 gennaio 2006 il denunciante è stato informato dal gabinetto del commissario Spidla che, in occasione di un incontro tra il commissario Spidla e il commissario Kallas, era stata sollevata la necessità di trovare misure transitorie per la Fondazione. Secondo il denunciante, la questione è pendente dinanzi alla Commissione da due anni.

Alla luce degli allegati presentati dal denunciante con la sua denuncia, il Mediatore ha compreso che il denunciante ha presentato la seguente affermazione:

Il denunciante ha affermato che la Commissione aveva rifiutato di dare seguito alla richiesta dei direttori della Fondazione di convocare la riunione statutaria del suo consiglio di amministrazione. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire che la Fondazione possa continuare a operare.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione

Il parere della Commissione europea sulla denuncia era, in sintesi, il seguente:

Contesto storico

La Fondazione "Paul Finet"è stata creata dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ("CECA") nel 1965. Gli statuti della Fondazione sono stati redatti il 30 giugno 1965 e sono stati modificati rispettivamente il 25 maggio 1967, il 16 marzo 1972, il 6 febbraio 1975 e il 17 marzo 1988.

La Fondazione è riconosciuta come "istituzione di pubblica utilità" ed è disciplinata dalla legge lussemburghese del 21 aprile 1928 relativa alle associazioni e alle fondazioni senza scopo di lucro e, più in particolare, dal titolo II della legge sulle fondazioni.

Ai sensi del suo statuto, la Fondazione ha un consiglio di amministrazione composto da ventidue membri, di cui almeno undici devono essere funzionari o ex funzionari della Commissione europea. La presidenza è assegnata automaticamente al commissario responsabile degli affari sociali. Il ruolo del Consiglio di Amministrazione è quello di gestire l'attività della Fondazione e di eseguire tutti gli atti amministrativi. Al fine di agevolare il suo ruolo, il consiglio è assistito da un comitato esecutivo al quale è stata delegata la gestione ordinaria dell'amministrazione ("amministrazione courante") della Fondazione. Il Comitato Esecutivo è composto da tredici membri eletti dal Consiglio Direttivo.

Le entrate della Fondazione sono costituite da donazioni e sovvenzioni volontarie, in particolare da parte della Commissione, e da entrate provenienti dalle risorse proprie della Fondazione. Fino al 2003 la Commissione ha concesso alla Fondazione un aiuto, pari a 220 000 EUR all'anno, a titolo della linea di bilancio intitolata " Aiuto alle vittime delle catastrofi del settore del carbone e dell'acciaio e aiuto agli orfani ". Un ulteriore importo di circa 10 000 EUR è stato concesso dalla linea di bilancio "Altre commissioni operanti nell ' ambito della CECA" . L'aiuto era destinato a coprire le spese relative alle riunioni statutarie.

Fino alla fine del 2003 la gestione amministrativa della Fondazione era assicurata da una serie di servizi della Commissione. Dato che la Fondazione non disponeva di personale o locali propri, sono stati messi a disposizione della Fondazione fino a due membri del personale della Commissione.

La scadenza del trattato CECA nel luglio 2002 e l'entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario hanno indotto la Commissione a riconsiderare l'opportunità della sua partecipazione alla Fondazione. Va sottolineato che tali considerazioni si sono svolte in un contesto più ampio, che ha portato a una decisione della Commissione (1) relativa alla sua partecipazione, in generale, a organismi di diritto privato.

Dopo aver consultato i servizi competenti, la Commissione ha deciso di cessare di mettere alcuni membri del suo personale a disposizione della Fondazione e di riesaminare l'assegnazione di una linea di bilancio alla Fondazione.

La Commissione ha inoltre affermato che la mancanza di una base giuridica per l'assistenza alla Fondazione, derivante dalla scadenza del trattato CECA nel luglio 2002, ha indotto i suoi servizi a concludere che, al momento dell'elaborazione del bilancio 2004, non era necessario prevedere il rinnovo della linea di bilancio summenzionata. Tali decisioni sono state comunicate in tempo utile alla Fondazione nel contesto delle riunioni statutarie. In particolare, tali decisioni erano dovute, da un lato, alla diminuzione del quantitativo di aiuti concessi ogni anno e, dall’altro, all’aumento delle risorse proprie della Fondazione, che nel 2003 ammontavano a EUR 972 668,15. Si è calcolato che tali risorse permetterebbero di coprire sei anni di attività senza ricorrere a nuove sovvenzioni comunitarie.

Per quanto riguarda il merito dell'asserzione e dell'argomentazione del denunciante

Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui la Commissione aveva rifiutato di dare seguito alla richiesta dei direttori della Fondazione di convocare la riunione statutaria del consiglio di amministrazione, la Commissione ha dichiarato che il regolamento interno del consiglio di amministrazione della Fondazione ha stabilito che il consiglio di amministrazione "è convocato dal suo presidente o, qualora non sia disponibile, dall'amministratore incaricato di presiedere la riunione a norma del successivo articolo 3".

Tuttavia, l'articolo 1 del regolamento interno (2) stabilisce inoltre che il consiglio di amministrazione può essere convocato anche su richiesta di almeno sette amministratori.

La Commissione ha affermato che le dimissioni di tre dei membri del consiglio di amministrazione, tutti funzionari in carica presso la Commissione nel marzo 2004, non hanno impedito agli amministratori di convocare, di propria iniziativa, una riunione del consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire che la Fondazione possa continuare a operare, la Commissione ha dichiarato che, ai sensi dello statuto della Fondazione, non era tenuta a farlo.

Per quanto riguarda il distacco di personale, il fatto che diversi membri del personale della Commissione fossero, in passato, messi a disposizione della Fondazione, al fine di garantire la gestione quotidiana ("administration courante") della Fondazione, la Commissione ha sottolineato che tale pratica derivava solo dalla sua buona volontà.

In conclusione, la Commissione ha sottolineato di essere consapevole del fatto che lo statuto di questa Fondazione, rimasto invariato dal 1988, non era più adeguato. La Commissione ha già informato la Fondazione della sua intenzione di trovare una soluzione definitiva e globale. Ciò doveva ancora essere definito dai membri ancora in carica del Consiglio di amministrazione. In tale contesto, la Commissione ha avviato le misure necessarie per porre rimedio a tale situazione con soddisfazione di tutte le parti interessate.

Osservazioni del denunciante

Nella sua risposta, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia e ha formulato, in sintesi, le seguenti ulteriori osservazioni:

La decisione della Commissione 4 agosto 2004 non era stata trasmessa ai membri del consiglio di amministrazione della Fondazione.

Per quanto riguarda la questione della base giuridica per la partecipazione della Commissione alla gestione della Fondazione, il denunciante ha affermato che la decisione della Commissione del 4 agosto 2004 consentiva alla Commissione di porre fine alla sua partecipazione alla Fondazione. Ciò non implicava che la Commissione fosse obbligata a farlo.

LA DECISIONE

1 Presunto rifiuto della Commissione di dare seguito alla richiesta dei direttori della Fondazione "Paul Finet" di convocare la riunione statutaria del suo consiglio di amministrazione

1.1 Il denunciante è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione "Paul Finet"(la "Fondazione"). L'obiettivo della Fondazione è sovvenzionare l'istruzione superiore per gli orfani dei lavoratori dell'impresa della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ("CECA") vittime di incidenti sul lavoro o deceduti a causa di una malattia professionale. Ai sensi dello statuto della Fondazione, il commissario per gli affari sociali è il presidente della Fondazione e ne presiede il consiglio di amministrazione. Il 5 aprile 2004 i membri del consiglio di amministrazione sono stati informati della decisione della Commissione di cessare di distaccare un segretario della Fondazione. Secondo il denunciante, ciò ha impedito alla Fondazione di lavorare in modo efficiente. Il denunciante ha chiesto alla Commissione di adottare le misure necessarie per consentire alla Fondazione di continuare a operare, vale a dire di convocare la riunione statutaria del suo consiglio di amministrazione. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha affermato che la Commissione si era rifiutata di dare seguito alla richiesta dei direttori della Fondazione di convocare la riunione statutaria del suo consiglio di amministrazione.

1.2 Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato di non essere obbligata a convocare una riunione del consiglio di amministrazione. In ogni caso, nulla impedisce agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, purché soddisfino i requisiti per un quorum necessario, di convocare la riunione del Consiglio di Amministrazione.

1.3 In via preliminare, il Mediatore desidera sottolineare che lo statuto della Fondazione, nonché il regolamento interno del consiglio di amministrazione della Fondazione, sono disposizioni di diritto privato e non di diritto pubblico. Tuttavia, il Mediatore è del parere che la Commissione dovrebbe comunque agire conformemente ai principi di buona amministrazione in tutti i suoi settori di attività, compreso il suo ruolo all'interno della Fondazione.

1.4 Il Mediatore osserva che l'articolo 1 del regolamento interno del consiglio di amministrazione della Fondazione stabilisce quanto segue:

"[i]l consiglio di amministrazione è convocato dal suo presidente o, in caso di indisponibilità, dall'amministratore incaricato di presiedere la riunione (…).

È anche convocato su richiesta di almeno sette amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta all'anno (…)(3)

1.5 Risulta pertanto che, per rispettare il regolamento interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno una volta all'anno. Il presidente del consiglio dei governatori, vale a dire il commissario per gli affari sociali, dovrebbe convocare la riunione quando lo ritenga opportuno. Tuttavia, il Mediatore osserva che non vi è alcun obbligo rigoroso che il presidente convochi il consiglio di amministrazione in un momento preciso, dato che anche un certo numero di altri membri del consiglio di amministrazione può convocare la riunione.

1.6 Il Mediatore osserva che, sebbene il regolamento interno non preveda alcun obbligo rigoroso per la Commissione di convocare il consiglio di amministrazione in un determinato momento, resta da esaminare se i principi di buona amministrazione avrebbero richiesto alla Commissione di esercitare la sua prerogativa di convocare il consiglio di amministrazione come richiesto dal denunciante.

1.7 Il Mediatore osserva che la Commissione ha dichiarato nel suo parere di aver riconsiderato l'opportunità della sua partecipazione alla Fondazione nel più ampio contesto di un riesame della sua partecipazione a organismi di diritto privato. Il Mediatore osserva inoltre che la Commissione ha osservato che il suo contributo finanziario alla Fondazione non è più giustificato alla luce della scadenza del trattato CECA nel luglio 2002, della diminuzione del ruolo della Fondazione e del fatto che la Fondazione dispone di risorse proprie significative. Alla luce di questi sviluppi, che sembrano mettere in discussione l'uso continuato di risorse pubbliche per gestire e finanziare la Fondazione, sembrerebbe conforme ai principi di buona amministrazione che la Commissione si avvalga della sua prerogativa di convocare il consiglio di amministrazione per affrontare il futuro della Fondazione e, in particolare, per affrontare la futura partecipazione della Commissione alla Fondazione.

1.8 Il Mediatore osserva tuttavia che la Commissione ha già informato la Fondazione della sua intenzione di trovare una soluzione definitiva e globale. Ciò doveva ancora essere definito dai membri ancora in carica del Consiglio di amministrazione. In tale contesto, la Commissione ha avviato le misure necessarie per porre rimedio a tale situazione. Il Mediatore presume che tali iniziative implicheranno necessariamente la convocazione del consiglio di amministrazione una volta decisa la soluzione globale per la partecipazione della Commissione.

1.9 Alla luce di tale evoluzione, il Mediatore conclude che non sono necessarie ulteriori indagini per quanto riguarda l'asserzione del denunciante.

2 La domanda del denunciante

2.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire che la Fondazione possa continuare a operare.

2.2 Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato di non essere tenuta a garantire il corretto funzionamento della Fondazione.

2.3 Il Mediatore osserva che dall'articolo 4 dello statuto della Fondazione risulta che "[l]'amministrazione della Fondazione è attribuita a un consiglio di amministrazione composto da ventidue membri, di cui almeno undici devono essere funzionari o ex funzionari della Commissione europea. La presidenza è assegnata automaticamente al membro della Commissione incaricato in particolare, in seno al collegio, degli affari sociali."(4).

Il Mediatore osserva inoltre che l'articolo 5 di detto statuto stabilisce che "[i]l consiglio di amministrazione dispone dei più ampi poteri per gestire le attività della Fondazione e per eseguire tutti gli atti amministrativi riguardanti il suo oggetto".

Il Mediatore osserva che da quanto precede emerge che la Commissione ha ovviamente un ruolo importante da svolgere nella Fondazione, dato che presiede la Fondazione e che la metà dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione deve essere costituita da funzionari o ex funzionari della Commissione. Tuttavia, il Mediatore non ha trovato alcuna disposizione nello statuto della Fondazione o nel suo regolamento interno che obblighi la Commissione, in quanto istituzione, a garantire che la Fondazione continui a operare.

In particolare, il Mediatore osserva che nessuna disposizione dello statuto della Fondazione o del regolamento interno obbligava la Commissione a mettere a disposizione della Fondazione un membro del suo personale, in questo caso un segretario.

2.4 Alla luce di quanto precede, il Mediatore conclude che l'argomentazione del denunciante non può essere accolta.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore su tale denuncia, non sono necessarie ulteriori indagini per quanto riguarda l'asserzione del denunciante e l'argomentazione del denunciante non può essere accolta. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Decisione C (2004) del 4 agosto 2004 della Commissione europea sulle nuove linee di condotta della sua partecipazione a organismi di diritto privato.

(2) In francese, nel testo originale: « Règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Administration de la Fondation Paul Finet arrêté par le Conseil d’Administration du 14 novembre 1966, modifié le 30 juin 1972, le 4 janvier 1975 et le 19 janvier 1989».

(3) Traduzione dalla versione originale francese.

(4) Traduzione dalla versione originale francese.

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