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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 183/2006/MF contro Europol
Decisione
Caso 183/2006/MF - Aperto(a) il Lunedì | 06 marzo 2006 - Decisione del Mercoledì | 21 febbraio 2007
La denunciante ha chiesto alla Commissione francese per la protezione dei dati ("CNIL") di verificare se i dati che la riguardano fossero conservati da Europol. La CNIL ha trasmesso la lettera all’Europol, la quale ha informato la denunciante che presso l’Europol non erano conservati dati personali che la riguardavano, ai quali essa aveva diritto di accesso ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della convenzione Europol in combinato disposto con la legislazione francese applicabile. Il comitato per i ricorsi ha confermato la decisione di Europol.
Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante ha affermato che Europol si era erroneamente rifiutata di fornire informazioni sui dati che la riguardavano e di concederle l'accesso a tali dati. A suo avviso, ciò costituiva un abuso di potere. La denunciante ha inoltre affermato che Europol non aveva trattato con attenzione il suo ricorso dinanzi alla commissione d'appello, in quanto la traduzione francese della sua risposta era indirizzata a un'altra ricorrente.
Il direttore di Europol ha informato il Mediatore che la lettera del Mediatore che chiedeva a Europol un parere sulla denuncia era stata trasmessa all'autorità di controllo comune di Europol.
Nella sua lettera al Mediatore, l'autorità di controllo comune ha dichiarato che la decisione del comitato per i ricorsi era vincolante per tutte le parti interessate. L'articolo 195, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che il mediatore conduce indagini su possibili casi di cattiva amministrazione, a meno che i presunti fatti non siano o siano stati oggetto di procedimenti giudiziari. Poiché il comitato per i ricorsi doveva essere considerato come un comitato indipendente che offre ai singoli un mezzo di ricorso contro le decisioni dell'Europol, l'autorità di controllo comune ha ritenuto che tale eccezione fosse applicabile nel caso di specie. Per quanto riguarda la presunta mancanza di un'attenta trattazione del ricorso del denunciante, l'autorità di controllo comune ha dichiarato che due decisioni in due casi diversi erano state adottate dalla commissione per i ricorsi e che la prima pagina della traduzione francese della decisione sul ricorso del denunciante era stata inavvertitamente sostituita dalla prima pagina della traduzione francese dell'altra decisione. L'autorità di controllo comune ha sottolineato che tali errori non dovrebbero verificarsi e ha aggiunto che invierà le proprie scuse al denunciante per tale errore.
Nella sua decisione, il Mediatore ha sottolineato che l'eccezione pertinente di cui all'articolo 195, paragrafo 1, era applicabile solo se un caso era stato trattato o era pendente dinanzi a un tribunale e che tale interpretazione era confermata dall'articolo 1, paragrafo 3, del suo statuto. Il Mediatore ha osservato di non essere convinto che la commissione per i ricorsi debba essere considerata un organo giudiziario ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE e che il fatto che essa abbia esaminato un determinato caso dovrebbe pertanto impedirgli di svolgere un'indagine. Riteneva, tuttavia, che non fosse necessario che egli prendesse una posizione definitiva su tale questione nel caso di specie. La Mediatrice ha osservato in tale contesto che la denunciante non aveva fornito alcuna informazione concreta a sostegno della sua affermazione secondo cui la decisione di Europol era stata errata e abusiva. Né un attento esame della decisione della commissione per i ricorsi ha fornito informazioni tali da mettere in dubbio la decisione dell'Europol. Alla luce di tali circostanze, il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero motivi per proseguire la sua indagine sulla prima accusa del denunciante.
Per quanto riguarda la presunta incapacità di trattare con attenzione il ricorso del denunciante, il Mediatore ha osservato che l'autorità di controllo comune si era scusata con il denunciante per l'errore che si era verificato. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che non vi fossero motivi per proseguire la sua indagine su questo aspetto del caso.
Strasburgo, 21 febbraio 2007
Egregio signor X,
Il 12 dicembre 2005 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro Europol in merito a una richiesta di accesso ai dati che La riguardano. Il 21 gennaio 2006 Lei mi ha inviato ulteriori documenti relativi alla Sua denuncia.
Il 6 marzo 2006 ho trasmesso la denuncia al direttore dell’Europol. Il 20 marzo 2006 il direttore dell’Europol mi ha informato che la mia lettera del 6 marzo 2006 era stata trasmessa all’autorità di controllo comune dell’Europol. L'autorità di controllo comune mi ha trasmesso la versione inglese del suo parere il 3 maggio 2006 e la traduzione francese il 30 maggio 2006.
Il 9 giugno 2006 mi ha inviato un'ulteriore lettera relativa alla Sua denuncia. Il 19 giugno 2006 Le ho trasmesso il parere dell’autorità di controllo comune di Europol con l’invito a formulare osservazioni, da Lei trasmesso il 7 luglio 2006. Il 17 settembre 2006 mi ha inviato un'ulteriore lettera relativa alla Sua denuncia.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Secondo il denunciante, i fatti pertinenti sono, in sintesi, i seguenti:
Il 10 gennaio 2004 il denunciante ha inviato una lettera alla Commissione francese per la protezione dei dati ("CNIL") chiedendole di verificare se i dati che lo riguardano fossero conservati da Europol. Il 26 febbraio 2004 la CNIL ha trasmesso la lettera all’Europol.
Con lettera del 14 giugno 2004, l’Europol ha informato il denunciante di aver controllato i suoi fascicoli e che l’Europol non deteneva dati che lo riguardavano, ai quali egli aveva il diritto di accedere, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, della convenzione Europol in combinato disposto con la legislazione francese applicabile.
Il 4 luglio 2004 il denunciante ha presentato ricorso contro la decisione dell'Europol del 14 giugno 2004.
Con decisione del 12 dicembre 2005, il comitato per i ricorsi dell’autorità di controllo comune di Europol (in prosieguo: l’«autorità di controllo comune») ha confermato la decisione di Europol del 14 giugno 2004. Il comitato per i ricorsi ha fatto riferimento, in particolare, all’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, che prevede tre eccezioni al diritto di accesso. Essa ha inoltre precisato che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, della convenzione Europol, il diritto di accesso dovrebbe essere esercitato conformemente al diritto dello Stato membro in cui il diritto è stato rivendicato, nella fattispecie la Francia. Il comitato per i ricorsi ha ritenuto che, tenuto conto del diritto e della prassi in Francia in materia di diritto di accesso ai dati trattati dall’Europol, la decisione del 14 giugno 2004 fosse stata adottata conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, della convenzione Europol.
Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante ha sostenuto che nessuna delle tre eccezioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2, della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981, su cui Europol aveva basato la sua decisione, si applicava al suo caso. Afferma che l'interpretazione di questo articolo da parte di Europol costituisce un abuso di potere. Il denunciante ha inoltre dichiarato di aver già contattato la CNIL e altre autorità francesi competenti e di essersi rifiutato di fornire informazioni relative ai dati che lo riguardano.
Il 21 gennaio 2006 il denunciante ha inviato al Mediatore un'ulteriore lettera relativa alla sua denuncia. In tale lettera, egli affermava inoltre che l’Europol aveva omesso di trattare correttamente il suo ricorso dinanzi alla commissione d’appello del 4 luglio 2004, in quanto la traduzione francese della sua risposta riguardava un altro ricorrente.
Sulla base della denuncia e dell'ulteriore lettera del denunciante del 21 gennaio 2006, è emerso che il denunciante ha presentato le seguenti affermazioni:
- Europol ha erroneamente rifiutato di fornire informazioni sui dati relativi al denunciante e di concedergli l'accesso a tali dati. Questo costituiva un abuso di potere.
- L'Europol non ha esaminato con attenzione il ricorso del denunciante del 4 luglio 2004 dinanzi alla commissione d'appello, in quanto la traduzione francese della sua risposta era indirizzata a un altro ricorrente.
Il denunciante ha chiesto che gli fosse concesso l'accesso ai dati che lo riguardano e che sono in possesso di Europol e delle autorità nazionali.
L'INCHIESTA
L'approccio del MediatoreIl Mediatore ha deciso di avviare un'indagine sul caso del denunciante. Tuttavia, il Mediatore ha informato il denunciante che aveva deciso di considerare irricevibile e, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del suo statuto, ha archiviato la sua domanda di accesso alla data relativa a lui che era in possesso delle autorità nazionali, poiché questo aspetto del caso non era diretto a un'istituzione o a un organo comunitario.
Dato che il denunciante aveva sottolineato nella sua denuncia di aver già contattato la CNIL e altre autorità francesi competenti in merito a tale questione, al denunciante è stato consigliato di deferire la questione al difensore civico nazionale francese.
Il Mediatore ha trasmesso la denuncia all'Europol, chiedendo a quest'ultimo il suo parere.
Lettera del direttore dell'Europol del 20 marzo 2006 al MediatoreIl 20 marzo 2006 il direttore di Europol ha informato il Mediatore che, dato che "il denunciante ha messo in discussione le conclusioni e il trattamento da parte dell'autorità di controllo comune di Europol del suo ricorso contro una decisione di Europol relativa al suo diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed eventualmente conservati da Europol" e che "l'autorità di controllo comune, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della convenzione Europol, era indipendente da Europol ", la lettera del Mediatore del 6 marzo 2006 in cui si chiedeva un parere sulla denuncia era stata trasmessa all'autorità di controllo comune.
Il parere del JSBIl parere dell'autorità di controllo comune sulla denuncia era, in sintesi, il seguente:
Osservazioni generali sulla trasmissione della lettera del Mediatore del 6 marzo 2006 all'autorità di controllo comune e sullo status della commissione per i ricorsiCon la creazione di Europol è stata istituita una piattaforma europea per lo scambio e il trattamento dei dati personali. In considerazione di ciò, uno dei considerando della convenzione Europol menziona la necessità di prestare particolare attenzione alla tutela dei diritti delle persone e, in particolare, alla protezione dei loro dati personali. Per questo motivo, l'articolo 14 della convenzione Europol fa riferimento a un livello di protezione dei dati corrispondente ai principi della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale ("convenzione 108") e alla raccomandazione n. R (87) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1985 ("raccomandazione 87"), che disciplina l'uso dei dati di carattere personale nel settore della polizia. Tenendo conto di tali principi, nella convenzione Europol è stato istituito un regime specifico di protezione dei dati per Europol.
Sulla base di tali principi di protezione dei dati, l'articolo 24 della convenzione Europol ha istituito l'autorità di controllo comune quale organo di controllo indipendente, con il compito di riesaminare le attività di Europol al fine di garantire che il trattamento dei dati personali in suo possesso non violi i diritti della persona. Tali diritti sono specificati nella convenzione Europol e più specificamente nell'articolo 19, che riguarda il diritto di accesso e di controllo dei dati da parte di Europol, e nell'articolo 20, paragrafo 4, che riguarda il diritto di rettifica o cancellazione dei dati.
Nel salvaguardare i diritti delle persone, la convenzione Europol ha inoltre conferito alle persone il diritto di chiedere all'autorità di controllo comune di garantire che le modalità di trattamento dei dati personali da parte di Europol siano lecite ed esatte.
L'autorità di controllo comune aveva adottato un regolamento interno che, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, della convenzione Europol, era stato approvato all'unanimità dal Consiglio.
Sia la Convenzione 108 che la Raccomandazione 87 prevedevano un rimedio nel caso in cui la richiesta di un individuo non fosse stata rispettata. Il principio 6.6 della raccomandazione 87 menziona specificamente il diritto di ricorrere a un'autorità di controllo. Poiché la convenzione Europol non prevede la possibilità per i singoli di sottoporre il loro caso alla Corte di giustizia delle Comunità europee e al fine di fornire ai singoli una procedura giuridica per impugnare le decisioni dell'Europol, l'articolo 24, paragrafo 7, della convenzione Europol incarica l'autorità di controllo comune di istituire un comitato speciale. Questo è il Comitato di Appello del JSB.
Le persone possono presentare ricorso dinanzi al comitato per i ricorsi dell'autorità di controllo comune avverso una decisione di Europol su una richiesta a) di accesso ai dati, b) di controllo di tali dati o c) di rettifica o cancellazione. Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 7, della convenzione Europol, le decisioni del comitato per i ricorsi sono definitive per tutte le parti interessate.
La convenzione Europol e le disposizioni specifiche del regolamento interno creano quindi chiaramente una disposizione giuridica indipendente e specifica che consente alla persona di presentare ricorso contro le decisioni dell'Europol.
Al fine di sottolineare lo status indipendente del comitato per i ricorsi, il Consiglio, approvando all'unanimità il regolamento interno, aveva adottato una dichiarazione relativa alla composizione del comitato per i ricorsi.
Osservazioni in merito alle asserzioni e alle argomentazioni del denunciantePer quanto riguarda la prima affermazione del denunciante, dopo aver ricevuto la decisione dell'Europol sulla sua richiesta di verificare se i dati che lo riguardano fossero conservati da quest'ultimo, il denunciante ha proposto ricorso avverso tale decisione. Con decisione 12 dicembre 2005, il comitato per i ricorsi ha concluso che la decisione dell'Europol era stata adottata conformemente all'art. 19, n. 3, della convenzione Europol. Tale decisione era vincolante per tutte le parti interessate.
Poiché il comitato per i ricorsi doveva essere considerato come un comitato indipendente che offre ai singoli un ricorso giurisdizionale contro le decisioni dell'Europol, l'autorità di controllo comune dell'Europol ha ritenuto che l'eccezione di cui all'articolo 195, seconda frase, paragrafo 1, del trattato CE si applicasse ai procedimenti giudiziari in seno al comitato per i ricorsi nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.
Per quanto riguarda la seconda affermazione del denunciante, il 12 dicembre 2005 la commissione per i ricorsi aveva adottato due decisioni in due casi diversi. Dagli allegati alla denuncia è emerso che la prima pagina della traduzione francese della decisione sul ricorso del denunciante era stata accidentalmente sostituita dalla prima pagina della traduzione francese dell'altra decisione. Sebbene le procedure di lavoro in seno al segretariato mirassero a trattare con molta attenzione i procedimenti giudiziari e le decisioni della commissione per i ricorsi, a quanto pare era stato commesso un errore. Una consultazione con il segretariato per la protezione dei dati responsabile delle procedure amministrative non ha fornito altre spiegazioni per questo deplorevole errore umano. Era chiaro che tale errore non avrebbe dovuto verificarsi e l'autorità di controllo comune avrebbe inviato le proprie scuse al denunciante per tale errore.
Lettera del denunciante del 9 giugno 2006Con lettera del 9 giugno 2006, il denunciante ha informato il Mediatore di aver ricevuto, a seguito del suo intervento, le scuse dell'autorità di controllo comune per quanto riguarda l'errore relativo al suo nome nella decisione della commissione per i ricorsi. Egli allegava la relativa lettera del JSB del 29 maggio 2006.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni sul parere dell'autorità di controllo comune, presentate il 7 luglio 2006, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia. Egli ha inoltre sostenuto che sussisteva una violazione dei diritti fondamentali in quanto le decisioni del comitato per i ricorsi erano vincolanti per tutte le parti interessate. Il denunciante ha inoltre sottolineato che il parere dell'autorità di controllo comune era irregolare dal punto di vista giuridico perché le sue pagine non erano numerate e perché l'ultima pagina non era stata firmata.
LA DECISIONE
1 La portata dell'indagine del Mediatore1.1 Il 10 gennaio 2004 il denunciante ha inviato una lettera alla Commissione francese per la protezione dei dati ("CNIL") chiedendole di verificare se i dati che lo riguardano fossero conservati dall'Europol. Il 26 febbraio 2004 la CNIL ha trasmesso la lettera all’Europol. Con lettera del 14 giugno 2004, Europol ha informato il denunciante di aver controllato i suoi fascicoli e che nessun dato che lo riguardava, al quale, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, della convenzione Europol in combinato disposto con la legislazione francese applicabile, egli aveva diritto di accesso, era trattato presso Europol. Il 4 luglio 2004 il denunciante ha presentato ricorso contro la decisione dell'Europol del 14 giugno 2004. Con decisione 12 dicembre 2005, il comitato per i ricorsi ha confermato la decisione dell’Europol 14 giugno 2004. Nella sua successiva denuncia al Mediatore e nella sua ulteriore lettera del 21 gennaio 2006, il denunciante sosteneva che Europol si era erroneamente rifiutato di fornire informazioni sui dati che lo riguardavano e di concedergli l'accesso a tali dati. Secondo il denunciante, ciò costituiva un abuso di potere. Il denunciante ha inoltre affermato che Europol non aveva trattato con attenzione il suo ricorso del 4 luglio 2004 dinanzi alla commissione d'appello, in quanto la traduzione francese della sua risposta era indirizzata a un altro ricorrente. Il denunciante ha chiesto che gli fosse concesso l'accesso ai dati che lo riguardano in possesso di Europol e delle autorità nazionali.
1.2 Nella sua risposta del 6 marzo 2006, il Mediatore ha informato il denunciante che aveva deciso di considerare irricevibile e, sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, del suo statuto, ha archiviato la sua richiesta di accesso ai dati che lo riguardavano in possesso delle autorità nazionali, in quanto questo aspetto del caso non era diretto a un'istituzione o a un organo europeo.
1.3 La presente decisione riguarda pertanto solo le accuse e le rivendicazioni del denunciante nei confronti di Europol.
1.4 Dato che la denuncia era inizialmente diretta contro l'Europol, il Mediatore l'ha trasmessa al direttore dell'Europol e ha chiesto a quest'ultimo di presentare un parere in merito. Tuttavia, il 20 marzo 2006, il direttore di Europol ha informato il Mediatore che, dato che "il denunciante ha messo in discussione le conclusioni e il trattamento da parte dell'autorità di controllo comune di Europol del suo ricorso contro una decisione di Europol relativa al suo diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed eventualmente conservati da Europol" e che "l'autorità di controllo comune, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della convenzione Europol, era indipendente da Europol ", la lettera del Mediatore del 6 marzo 2006 in cui si chiedeva un parere sulla denuncia era stata trasmessa all'autorità di controllo comune di Europol.
1.5 Da quanto precede emerge che l'Europol sostiene che sia l'autorità di controllo comune che il comitato per i ricorsi sono indipendenti da essa. Il Mediatore ritiene che tale valutazione appaia corretta, dato che l'articolo 24, paragrafo 1, della convenzione Europol prevede quanto segue: "È istituita un'autorità di controllo comune indipendente, incaricata di esaminare, conformemente alla presente convenzione, le attività dell'Europol al fine di garantire che i diritti della persona non siano violati dalla conservazione, dal trattamento e dall'utilizzo dei dati detenuti dall'Europol. (...) Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri dell'autorità di controllo comune non ricevono istruzioni da nessun altro organismo". Dato che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 7, della convenzione Europol, il comitato per i ricorsi è istituito dall'autorità di controllo comune, anche tale comitato deve essere considerato indipendente da Europol.
1.6 Il Mediatore ritiene tuttavia che il fatto che un organismo sia indipendente nei confronti di un altro organismo non significa necessariamente che debba essere considerato un organismo comunitario distinto ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE. Ad esempio, il Mediatore deve spesso trattare le denunce relative alle procedure di assunzione gestite dall'Ufficio europeo di selezione del personale ("EPSO"). Sebbene le commissioni giudicatrici svolgano un ruolo importante in tali procedure di assunzione e sebbene tali commissioni siano, nell'ambito delle loro responsabilità, indipendenti dall'EPSO, il Mediatore ha sempre ritenuto che il denunciante in tali casi sia l'EPSO, e non la commissione giudicatrice interessata. Tuttavia, il Mediatore ritiene che nel caso di specie non sia necessario decidere se, ai fini dell'articolo 195 del trattato CE, l'autorità di controllo comune (o il comitato per i ricorsi) debba essere considerata un organismo comunitario da distinguere da Europol.
1.7 Il Mediatore osserva che la prima affermazione del denunciante riguarda una decisione adottata da Europol. Sebbene la decisione pertinente sia stata confermata dal comitato per i ricorsi, appare chiaro che la prima censura riguarda la decisione dell'Europol e non la decisione del comitato per i ricorsi. Il Mediatore ritiene pertanto opportuno ritenere che l'indagine relativa a tale accusa riguardi Europol e che la presente decisione debba essere indirizzata a quest'ultimo. La potenziale pertinenza della decisione della commissione per i ricorsi in tale contesto sarà discussa al successivo punto 2.
1.8 Il Mediatore osserva che la seconda accusa del denunciante è rivolta anche a Europol. Va tuttavia osservato che tale affermazione riguarda il modo in cui una decisione del comitato per i ricorsi è stata portata a conoscenza del denunciante. In realtà, tale censura deve quindi essere intesa come rivolta al comitato per i ricorsi.
1.9 Il Mediatore osserva tuttavia che, nel suo parere, l'autorità di controllo comune ha spiegato che, il 12 dicembre 2005, il comitato per i ricorsi ha adottato due decisioni in due casi diversi e che la prima pagina della traduzione francese della decisione sul ricorso dei denuncianti era stata accidentalmente sostituita dalla prima pagina della traduzione francese dell'altra decisione. L'autorità di controllo comune ha concluso che, sebbene le procedure di lavoro in seno al suo segretariato mirassero a trattare con molta attenzione i procedimenti giudiziari e le decisioni della commissione per i ricorsi, apparentemente era stato commesso un errore. Ha aggiunto che una consultazione con il segretariato per la protezione dei dati responsabile delle procedure amministrative non ha fornito altre spiegazioni per questo deplorevole errore umano. L'autorità di controllo comune ha sottolineato che tali errori non dovrebbero verificarsi e ha aggiunto che invierà le proprie scuse al denunciante per tale errore. Il Mediatore osserva che nella sua lettera al denunciante del 29 maggio 2006 l'autorità di controllo comune si è effettivamente scusata per l'errore commesso.
1.10 Alla luce di tali circostanze, il Mediatore ritiene che, anche se l'autorità di controllo comune o il comitato per i ricorsi dovessero essere considerati un organo comunitario e distinti da Europol ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, non vi sarebbe in ogni caso alcun motivo per proseguire la sua indagine su questo aspetto del caso.
1.11 Il Mediatore osserva inoltre che, nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che il parere dell'autorità di controllo comune era irregolare dal punto di vista giuridico perché le sue pagine non erano numerate e perché l'ultima pagina non era stata firmata.
1.12 In tale contesto, va osservato che l'autorità di controllo comune ha inviato il suo parere al Mediatore prima in inglese e successivamente ha fornito una traduzione in francese (la lingua del caso). Questa traduzione è stata trasmessa al denunciante dal Mediatore. Dato che il testo in questione costituiva una traduzione dell'originale inglese, non era necessario firmarlo. L'originale inglese del parere dell'autorità di controllo comune era stato debitamente firmato. Una copia di questo originale è allegata per le informazioni del denunciante. Per quanto riguarda la presentazione del parere dell'autorità di controllo comune, il Mediatore ritiene che sarebbe stato utile aggiungere numeri di pagina. Tuttavia, il Mediatore ritiene evidente che la loro assenza non rende il parere invalido.
2 Per quanto riguarda il trattamento da parte di Europol della richiesta del denunciante di fornirgli informazioni sui dati che lo riguardano e di concedergli l'accesso a tali dati2.1 Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante sosteneva che Europol si era erroneamente rifiutato di fornire informazioni sui dati che lo riguardavano e di concedergli l'accesso a tali dati. Secondo il denunciante, ciò costituiva un abuso di potere.
2.2 Nel suo parere, l'autorità di controllo comune ha affermato che, dopo aver ricevuto la decisione dell'Europol sulla sua richiesta di verificare se i dati che lo riguardano fossero conservati da quest'ultima, il denunciante ha presentato ricorso contro tale decisione. Con decisione 12 dicembre 2005, il comitato per i ricorsi ha concluso che la decisione dell'Europol era stata adottata conformemente all'art. 19, n. 3, della convenzione Europol. Secondo l’autorità di controllo comune, la decisione del comitato per i ricorsi era vincolante per tutte le parti interessate. Poiché il comitato per i ricorsi doveva essere considerato come un comitato indipendente che offre ai singoli un ricorso giurisdizionale contro le decisioni di Europol, l'autorità di controllo comune ha ritenuto che l'eccezione di cui all'articolo 195, seconda frase, punto 2, del trattato CE si applicasse ai procedimenti giudiziari in seno al comitato per i ricorsi nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.
2.3 Nelle sue osservazioni sul parere dell'autorità di controllo comune, il denunciante ha inoltre sostenuto che vi era stata una violazione dei diritti fondamentali in quanto le decisioni del comitato di ricorso erano vincolanti per tutte le parti interessate.
2.4 Il Mediatore ricorda che l'articolo 195, paragrafo 1, del trattato CE è così formulato:
"1. Il Parlamento europeo nomina un mediatore abilitato a ricevere denunce (...) riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni o degli organi comunitari, ad eccezione della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il mediatore svolge le indagini per le quali ha fondati motivi, di propria iniziativa o sulla base di denunce che gli sono state presentate direttamente o per il tramite di un deputato al Parlamento europeo, salvo nel caso in cui i fatti contestati siano o siano stati oggetto di un procedimento giudiziario. (…)".
2.5 Il Mediatore ritiene che l'eccezione di cui all'articolo 195, paragrafo 1, primo comma, secondo cui al Mediatore è impedito di esaminare un caso in cui i fatti pertinenti sono o sono stati oggetto di un "procedimento giudiziario", sia applicabile solo se un caso era o è pendente dinanzi a un tribunale. Tale interpretazione è confermata dall'articolo 1, paragrafo 3, dello statuto del mediatore, che stabilisce che "[i]l mediatore non può intervenire nelle cause dinanzi ai tribunali o mettere in discussione la fondatezza della sentenza di un tribunale".
2.6 Il Mediatore ha esaminato attentamente la convenzione Europol e il regolamento interno dell'autorità di controllo comune (3), in particolare quelli che disciplinano il comitato per i ricorsi. Da tali norme sembra emergere che la commissione per i ricorsi è stata concepita come un meccanismo di controllo indipendente al fine di fornire ai cittadini un mezzo di ricorso contro Europol nella zona interessata. Risulta inoltre che le disposizioni che disciplinano il comitato per i ricorsi sono, in una certa misura, simili a quelle che si trovano di solito nelle norme applicabili a un organo giudiziario. Tuttavia, il Mediatore non è convinto che la commissione per i ricorsi debba essere considerata un organo giudiziario ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE e che il fatto di aver esaminato un determinato caso debba pertanto impedire al Mediatore di svolgere un'indagine. In tale contesto, il Mediatore rileva in particolare che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento interno dell'autorità di controllo comune stabilisce che una riunione del comitato per i ricorsi ha effetto solo se partecipano quattro quinti dei suoi membri o dei loro supplenti. Sembra quindi che le decisioni della commissione per i ricorsi possano essere adottate anche se alcuni dei suoi membri sono assenti. Inoltre, l'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento stabilisce che un membro del comitato per i ricorsi impossibilitato a partecipare a una riunione può essere rappresentato dal suo supplente. Sembra quindi che la composizione effettiva dell’organo che si occupa di un determinato ricorso non sia chiaramente stabilita fin dall’inizio.
In tali circostanze, il Mediatore ritiene che il fatto che la commissione per i ricorsi abbia già esaminato la pertinente decisione di Europol non lo obblighi a chiudere la sua indagine a causa dell'eccezione relativa ai procedimenti giudiziari di cui all'articolo 195, paragrafo 1, secondo comma, del trattato CE.
2.7 Il Mediatore osserva che, nel suo parere, l'autorità di controllo comune ha sottolineato il fatto che le decisioni del comitato di ricorso sono vincolanti per tutte le parti interessate. Tale argomentazione si basa sull ' articolo 24, paragrafo 7, della convenzione Europol (4), in base al quale l ' organismo comune di coordinamento (…) istituisce al suo interno un comitato composto da un rappresentante qualificato di ciascuno Stato membro con diritto di voto. Il comitato ha il compito di esaminare i ricorsi di cui all'articolo 19, paragrafo 7, e all'articolo 20, paragrafo 4, con tutti i mezzi appropriati. Qualora lo richiedano, le parti, assistite dai loro consiglieri se lo desiderano, sono ascoltate dal comitato. Le decisioni adottate in tale contesto sono definitive per quanto riguarda tutte le parti interessate"(il corsivo è mio).
2.8 Il Mediatore ritiene che quest'ultima frase sembri destinata a garantire che una decisione della commissione per i ricorsi su un ricorso contro una decisione di Europol relativa all'accesso ai dati o alle informazioni relative a tali dati sia definitiva e non possa essere rimessa in discussione da nessun'altra autorità. Si potrebbe pertanto sostenere che ciò vale anche per il Mediatore e che quest'ultimo non dovrebbe avere il diritto di avviare o procedere a un'indagine su una denuncia rivolta a Europol, una volta che la commissione per i ricorsi abbia trattato la questione in questione. A sostegno di tale interpretazione, si potrebbe in particolare far riferimento al fatto che la convenzione Europol costituisce un trattato internazionale concluso dagli Stati membri dell’Unione europea nel 1995, vale a dire le stesse parti contraenti che hanno anch’esse istituito il trattato CE. D'altro canto, l'adozione (e la ratifica) di tale convenzione era prevista dall'articolo 34, paragrafo 2, lettera d), del trattato sull'Unione europea ("TUE"). Tale disposizione fa parte del titolo VI del TUE. Tuttavia, l'articolo 41 del TUE stabilisce che l'articolo 195 del trattato CE "si applica alle disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo". Alla luce di tale disposizione, appare alquanto dubbio che l'articolo 24, paragrafo 7, della convenzione Europol possa effettivamente limitare il mandato del mediatore nel modo sopra descritto.
2.9 Il Mediatore ritiene, tuttavia, che non sia necessario che egli prenda una posizione definitiva su tale questione nel caso di specie. Secondo il Mediatore, la questione dovrebbe essere risolta solo se vi fossero indicazioni tangibili che indichino la possibilità di una cattiva amministrazione nel caso in esame.
2.10 Va osservato che la decisione dell'Europol stabilisce che "[i]n conformità della procedura prevista dalla convenzione Europol e della legislazione nazionale francese applicabile, desidero informarLa che, a seguito della Sua richiesta, sono stati effettuati controlli dei fascicoli dell'Europol. A norma dell'articolo 19 della convenzione Europol, in combinato disposto con la legislazione francese applicabile, desidero informarLa che presso Europol non sono trattati dati che La riguardano ai quali Lei ha il diritto di accedere a norma dell'articolo 19 della convenzione Europol". Nella sua decisione, il comitato per i ricorsi ha dichiarato che "[i]n considerazione del diritto e della prassi in Francia per quanto riguarda il diritto di accesso in relazione ai dati trattati dall'Europol e in considerazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della convenzione Europol, la decisione dell'Europol su richiesta [del denunciante] è conforme all'articolo 19, paragrafo 3, della convenzione Europol." Il ragionamento utilizzato sia dall'Europol stesso che dal comitato per i ricorsi è quindi abbastanza succinto. Il Mediatore ritiene, tuttavia, che questo fatto in quanto tale non sia sorprendente, dal momento che Europol e la commissione per i ricorsi avrebbero altrimenti dovuto rivelare fatti che, a loro avviso, non potevano essere divulgati.
2.11 Tuttavia, il Mediatore osserva che il denunciante non ha fornito, né nella sua denuncia né nelle sue osservazioni, alcun elemento concreto a sostegno della sua affermazione secondo cui Europol avrebbe agito in modo errato o abusivo quando, dopo aver controllato i suoi fascicoli, ha deciso che non vi erano dati che lo riguardassero ai quali egli avesse diritto di accedere ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della convenzione Europol in combinato disposto con la legislazione francese applicabile. Inoltre, un attento esame della decisione della commissione per i ricorsi del 12 dicembre 2005 non ha prodotto alcun elemento che possa mettere in dubbio la decisione dell'Europol. Alla luce di tali circostanze, il Mediatore ritiene che non vi siano motivi per proseguire la sua indagine sull'asserzione del denunciante.
2.12 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che vi era stata una violazione dei diritti fondamentali in quanto le decisioni del comitato di ricorso erano vincolanti per tutte le parti interessate. Non è chiaro se il denunciante intendesse quindi presentare un'ulteriore affermazione. Il Mediatore osserva che qualsiasi accusa di questo tipo metterebbe effettivamente in discussione una disposizione contenuta nella convenzione Europol, vale a dire l'articolo 24, paragrafo 7, di quest'ultima, che prevede che le decisioni del comitato per i ricorsi siano definitive per quanto riguarda tutte le parti interessate. In tale contesto è opportuno ricordare che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del suo statuto, il mediatore può trattare solo denunce relative a casi di cattiva amministrazione. Non è quindi in grado di esaminare le denunce che riguardano il merito della legislazione o dei trattati internazionali. Il Mediatore non sarebbe pertanto in grado di trattare le accuse che il denunciante potrebbe voler sollevare in tale contesto.
3 La domanda del denunciante3.1 Il denunciante ha chiesto che gli fosse concesso l'accesso ai dati che lo riguardano in possesso di Europol.
3.2 Alla luce di quanto precede e delle sue conclusioni al punto 2.11, il Mediatore conclude che non sembrano necessarie ulteriori indagini sull'argomentazione del denunciante.
4 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi alcun motivo per ulteriori indagini sul caso. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Il direttore dell'Europol sarà informato di tale decisione. Una copia della presente decisione sarà inoltre inviata al direttore dell'autorità di controllo comune per informazione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Il Mediatore comprende che Europol fa riferimento all'articolo 195, paragrafo 1, secondo comma, del trattato CE.
(2) Il Mediatore comprende che Europol fa riferimento all'articolo 195, paragrafo 1, secondo comma, del trattato CE.
(3) Atto n. 1/99 dell'autorità di controllo comune dell'Europol, del 22 aprile 1999, che stabilisce il suo regolamento interno (GU 1999, C 149, pag. 1).
(4) La convenzione Europol è disponibile sul sito web di Europol (http://www.europol.eu.int/index.asp?page=legalconv).