FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Lettura facilitata
  • Dimensioni del testo

Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Lingua attuale: 
  • Italiano
Lingua di partenza: 
Lingue disponibili: 
La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.

Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 3874/2005/MHZ contro la Commissione europea


Strasburgo, 8 settembre 2006

Egregio signor S.,

Il 15 dicembre 2005 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea.

Il 17 gennaio 2006 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione.

Il 12 maggio 2006 la Commissione mi ha informato che la sua risposta alla Sua denuncia era stata ritardata a causa di difficoltà durante la procedura di consultazione interna.

Il 1° giugno 2006 la Commissione ha inviato un parere sulla Sua denuncia, dichiarando di aver avviato un procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica il 2 marzo 2006.

Il 19 giugno 2006 i miei servizi l'hanno contattata telefonicamente.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

Secondo il denunciante, i fatti pertinenti sono i seguenti:

Il denunciante, che all'epoca era a capo dell'unità presso la Commissione, ha partecipato con successo alla procedura di selezione COM/R/8003/03 per il posto di direttore presso la DG Società dell'informazione e media (pubblicata nella Gazzetta ufficiale C268 A del 7 novembre 2003). La procedura di selezione è iniziata nel novembre 2004 e si è conclusa nel luglio 2004 ed è quindi iniziata prima dell'entrata in vigore del nuovo statuto (1o maggio 2004). Il bando di concorso indicava che le condizioni di impiego, compresa la retribuzione, per tale posto corrispondevano al grado A2 dello Statuto in vigore all'epoca (in prosieguo: il «Vecchio Statuto»). Il bando di concorso non menzionava eventuali modifiche delle condizioni di impiego, compresa la retribuzione, dopo l'entrata in vigore del nuovo statuto.

Tuttavia, il 18 maggio 2005, al denunciante è stato offerto il grado A14 ai sensi del nuovo Statuto che, secondo il denunciante, non corrispondeva al grado A2 per il quale aveva presentato domanda. Di conseguenza, lo stipendio del denunciante nel suo nuovo posto di direttore sembrava essere inferiore a quello del suo precedente posto di capo unità. Secondo il denunciante, la Commissione avrebbe dovuto offrirgli il grado A15 ai sensi del nuovo statuto, che corrisponde al grado A2 ai sensi del vecchio statuto. In tale contesto, il denunciante ha sottolineato che i suoi colleghi, che sono anche direttori della DG Società dell'informazione e media e sono stati assunti a seguito dei concorsi per i posti A2 ai sensi del vecchio statuto, hanno ricevuto il grado A15 ai sensi del nuovo statuto.

Il 14 luglio 2005 il denunciante ha presentato un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto.

Il 21 novembre 2005 la Commissione ha informato il denunciante della sua decisione per posta elettronica. La Commissione ha respinto le argomentazioni del denunciante e ha mantenuto la sua decisione iniziale relativa allo stipendio offerto al denunciante nel suo posto di direttore (ossia il grado A14). L'argomento principale della Commissione a sostegno della sua decisione sembra essere, in sintesi, che la procedura di selezione in questione riguardava candidati esterni, cosicché il denunciante non poteva confrontare le sue nuove condizioni di impiego con quelle precedenti in quanto aveva partecipato a tale procedura di selezione in qualità di candidato esterno. Inoltre, egli non poteva partecipare alle procedure di selezione dei candidati interni in quanto non aveva due anni di anzianità di funzionario comunitario. Inoltre, secondo la Commissione, ai sensi del nuovo Statuto, il grado A14 è ora equivalente al grado A2 per i candidati esterni, mentre il grado A 15 è equivalente al grado A2 per i candidati interni.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha affermato che, offrendogli il grado A14 anziché il grado A15 ai sensi del "nuovo" statuto, la Commissione ha violato (1) il principio di non discriminazione (i colleghi del denunciante assunti alle stesse condizioni dei direttori che hanno ricevuto il grado A15); (2) il principio dei diritti acquisiti (il denunciante ha fatto domanda per il posto A2 che, ai sensi del nuovo statuto, corrisponde al grado A15); e 3) il principio di equità (la retribuzione offerta al denunciante nel suo nuovo posto di direttore è inferiore a quella del suo precedente posto di capo unità, gerarchicamente inferiore).

Il denunciante ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha risposto a tutte le argomentazioni contenute nella sua denuncia a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, e in particolare che l'analisi giuridica della Commissione delle argomentazioni del denunciante era errata, in quanto non ha riconosciuto che i principi di cui sopra dovevano essere rispettati.

Egli ha sostenuto (i) che il posto dovrebbe essere retribuito al livello A15 e (ii) che in ogni caso non gli dovrebbe essere offerto uno stipendio inferiore a quello che percepisce attualmente.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione

Il 1o giugno 2006 la Commissione ha informato il Mediatore che, il 2 marzo 2006, il denunciante aveva avviato un procedimento presso il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea in relazione alle stesse accuse e richieste che aveva presentato al Mediatore.

Osservazioni del denunciante

In una conversazione telefonica del 19 giugno 2006 con i servizi del Mediatore, il denunciante ha confermato di aver avviato un procedimento presso il Tribunale della funzione pubblica in merito alle accuse e alle affermazioni sollevate nella sua denuncia al Mediatore.

LA DECISIONE

1 Le affermazioni e le affermazioni del denunciante

1.1 Il denunciante lavorava, al momento della sua denuncia al Mediatore europeo, presso la Commissione.

Nella sua denuncia al Mediatore, ha sostenuto che, offrendogli il grado A14 anziché il grado A15 ai sensi del nuovo statuto, la Commissione ha violato (1) il principio di non discriminazione (i colleghi del denunciante assunti alle stesse condizioni dei direttori che hanno ricevuto il grado A15); (2) il principio dei diritti acquisiti (il denunciante ha fatto domanda per il posto A 2 che corrisponde, ai sensi del "nuovo" statuto, al grado A15); e 3) e principio di equità (la retribuzione offerta al denunciante nel suo nuovo posto di direttore è inferiore a quella del suo precedente posto di capo unità, gerarchicamente inferiore).

Il denunciante ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha risposto a tutte le argomentazioni contenute nella sua denuncia a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, e in particolare che l'analisi giuridica della Commissione delle argomentazioni del denunciante era errata, in quanto non ha riconosciuto che i principi di cui sopra dovevano essere rispettati.

Egli ha sostenuto (i) che il posto dovrebbe essere retribuito al livello A15 e (ii) che in ogni caso non gli dovrebbe essere offerto uno stipendio inferiore a quello che percepisce attualmente.

1.2. Nel suo parere, la Commissione ha informato il Mediatore che il denunciante aveva avviato un procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica il 2 marzo 2006 e che il procedimento riguardava le stesse accuse e affermazioni della sua denuncia al Mediatore.

1.3. Il denunciante ha confermato tali informazioni in una conversazione telefonica del 19 giugno 2006 con i servizi del Mediatore.

1.4. Il Mediatore ricorda che l'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea conferisce al Mediatore europeo il potere di ricevere denunce "... riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni o degli organi comunitari... tranne nel caso in cui i fatti contestati siano o siano stati oggetto di un procedimento giudiziario." Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore europeo stabilisce che "quando il Mediatore, a causa di procedimenti giudiziari in corso o conclusi in relazione ai fatti addotti, deve dichiarare una denuncia irricevibile o porre fine all'esame della stessa, l'esito delle indagini da lui svolte fino a quel momento è depositato senza ulteriori azioni".

1.5. Poiché il denunciante ha avviato un procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica in relazione alle stesse accuse e alle stesse affermazioni contenute nella sua denuncia, il Mediatore ritiene che i presunti fatti della denuncia siano ora oggetto di un procedimento giudiziario. Il Mediatore conclude pertanto l'esame della denuncia e archivia l'esito delle indagini svolte finora senza ulteriori azioni.

2 Conclusione

Il Mediatore pone fine all'esame della denuncia e archivia l'esito delle indagini svolte finora senza ulteriori azioni.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Cosa ne pensa di questa traduzione automatica? Ci faccia sapere il Suo parere!