# Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 3214/2005/BM contro la Commissione europea
- Autore: Mediatore Europeo
- Data: null
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/it/decision/it/3029)
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Strasburgo, 17 gennaio 2007
Egregio signor I.,
Il 6 ottobre 2005 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea, riguardante il trattamento della Sua corrispondenza e l'interpretazione della legislazione comunitaria da parte di tale istituzione.
Il 10 ottobre, il 17 novembre e il 13 dicembre 2005 Lei ha trasmesso ulteriori informazioni.
Il 15 dicembre 2005 ho informato il presidente della Commissione della Sua denuncia e gli ho chiesto di presentare un parere entro il 31 marzo 2006.
Il 6 aprile 2006 la Commissione ha inviato il suo parere in inglese.
Il 24 aprile 2006 Lei ha chiesto informazioni sul parere della Commissione. Alla stessa data Le è stato comunicato che la Commissione non aveva ancora inviato la traduzione del suo parere in spagnolo e che la traduzione Le sarebbe stata trasmessa non appena disponibile.
Il 6 giugno 2006 Lei ha chiesto il parere della Commissione sul Suo caso. L'8 giugno 2006 i miei servizi Le hanno comunicato di non aver ancora ricevuto la traduzione spagnola e di aver recentemente contattato la Commissione al riguardo.
L'8 giugno 2006 la Commissione ha inviato una traduzione del suo parere in spagnolo, che Le è stata trasmessa il 12 giugno 2006, invitandola a presentare osservazioni.
Il 12 giugno 2006 mi avete inviato le vostre osservazioni. Nella stessa data, Lei ha inviato ulteriori osservazioni, che i miei servizi hanno riconosciuto il 13 giugno 2006. Il 20 giugno 2006 Lei ha trasmesso un allegato alle Sue osservazioni.
L'11, il 18 e il 19 settembre 2006 Lei ha chiesto informazioni sul trattamento della Sua denuncia, che Le è stata fornita il 21 settembre 2006.
Il 20 ottobre 2006 Lei ha inviato ulteriori informazioni.
Il 5 dicembre 2006 Lei ha chiesto informazioni sulla gestione della Sua denuncia. Il 12 dicembre 2006 Lei è stato informato di conseguenza.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
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I fatti del caso secondo il denunciante sono, in sintesi, i seguenti:
Il 27 ottobre 2003 il denunciante ha inviato una lettera alla Commissione europea in merito a una presunta violazione del diritto comunitario da parte delle autorità spagnole. Egli ha spiegato che, secondo una decisione del 5 marzo 2003 adottata dalle autorità amministrative spagnole[(1)](#(1)){#Footnote1}, l'imposta sul valore aggiunto ("IVA") poteva essere detratta solo in relazione alla vendita di beni dietro presentazione i) di una fattura completa, che dovrebbe includere un numero di fattura, o ii) dei documenti specifici di cui all'articolo 97 della legislazione spagnola in materia di IVA[(2)](#(2)){#Footnote2}. Pertanto, nessun altro documento relativo all'operazione, come il contratto di vendita o un documento pubblico comprovante l'esistenza dell'operazione, era accettabile al momento della richiesta della detrazione dell'IVA.
Secondo il denunciante, una prova adeguata dell'atto giuridico, come quella fornita dal contratto stesso, o da un documento pubblico contenente tutti i requisiti di una fattura, ad eccezione del numero della fattura, dovrebbe essere sufficiente ai fini della detrazione dell'IVA. Ricorda che la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[(3)](#(3)){#Footnote3} (la "sesta direttiva IVA") ha lasciato agli Stati membri la facoltà di stabilire i requisiti necessari per le fatture per quanto riguarda la detrazione dell'IVA. Tuttavia, secondo la giurisprudenza del giudice comunitario, tali requisiti non dovrebbero rendere praticamente impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto a detrazione, per il loro numero o la loro natura tecnica.
Il denunciante ha ritenuto che la decisione delle autorità spagnole fosse contraria ai principi di neutralità fiscale e di proporzionalità e che si basasse su un'interpretazione eccessiva della libertà concessa dalla sesta direttiva IVA agli Stati membri di determinare le caratteristiche di una fattura. Egli ha fatto riferimento alla giurisprudenza spagnola, secondo la quale requisiti formali rigorosi non dovrebbero ostacolare o rendere impossibile il diritto alla detrazione dell'IVA[(4),](#(4)){#Footnote4} e a una relazione spagnola secondo la quale una fattura non dovrebbe essere considerata l'unico mezzo di prova. Sostiene che la Commissione dovrebbe avviare una procedura di infrazione nei confronti della Spagna.
Con lettera del 2 dicembre 2003, la Commissione ha spiegato che la situazione descritta nella lettera del denunciante non rivelava una violazione del diritto comunitario. La Commissione ha innanzitutto chiarito che, prima dell'entrata in vigore della direttiva 2001/115/CE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le condizioni di fatturazione dell'imposta sul valore aggiunto[(5)](#(5)){#Footnote5} ("direttiva 2001/115/CE"), gli Stati membri avevano la facoltà di stabilire i requisiti da includere in un documento ai fini della detrazione dell'IVA. Secondo la giurisprudenza dei giudici comunitari, la mancata presentazione di una fattura contenente taluni requisiti da parte del soggetto passivo ha consentito agli Stati membri, a determinate condizioni, di negare il diritto alla detrazione dell'IVA[(6).](#(6)){#Footnote6} La Commissione ha sottolineato che la direttiva 2001/115/CE armonizzerebbe gli obblighi di fatturazione IVA a decorrere dal 1o gennaio 2004. A norma della direttiva 2001/115/CE, ai fini della detrazione dell'IVA sarebbe necessario il possesso di una fattura standard con un numero di fattura. In altre parole, una fattura standard con un numero progressivo di fattura basato su una o più serie non costituirebbe semplicemente uno dei requisiti supplementari che gli Stati membri *potrebbero* chiedere, ma costituirebbe un requisito essenziale ai fini della detrazione dell'IVA. In ogni caso, la Commissione ha concluso che il numero di fattura non rendeva affatto impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA.
Ulteriori lettere sullo stesso argomento sono state inviate dal denunciante il 18 dicembre 2003 e il 19 aprile 2004, cui la Commissione ha risposto rispettivamente il 3 febbraio e il 6 maggio 2004.
Nella sua lettera del 18 dicembre 2003, il denunciante ha chiesto alla Commissione di riconsiderare la sua decisione o, in alternativa, di modificare la sesta direttiva IVA. Egli ha ritenuto che la mancata inclusione di uno dei requisiti stabiliti dalla sesta direttiva IVA in una fattura non dovrebbe rendere impossibile la detrazione dell'IVA, in quanto ciò sarebbe contrario al principio di proporzionalità. Ritiene che dovrebbero essere previste sanzioni alternative meno onerose in caso di mancato rispetto di tali requisiti formali. Il 3 febbraio 2004 la Commissione ha informato il denunciante che la possibilità di accettare altri documenti era già stata oggetto di un dibattito tra gli Stati membri in occasione dell'approvazione della direttiva 2001/115/CE e che era troppo presto per sollevare nuovamente la questione con loro.
Nella sua lettera del 19 aprile 2004, il denunciante ha sostenuto che la posizione della Commissione era incompatibile con la sentenza della Corte di giustizia europea (la "CGUE") nella causa C-90/02 *Finanzamt Gummersbach* [(7),](#(7)){#Footnote7} secondo la quale altri documenti dovrebbero essere accettati ai fini della detrazione dell'IVA. Tuttavia, nella sua lettera del 6 maggio 2004, la Commissione ha sottolineato che l'ambito di applicazione della causa C-90/02 *Finanzamt Gummersbach* era limitato alla situazione specifica in cui si applicava la "procedura di inversione contabile"[(8).](#(8)){#Footnote8} Il denunciante, al contrario, non ha fatto riferimento alla situazione specifica del "procedimento di inversione contabile", ma piuttosto alla situazione generale della detrazione dell'IVA[(9).](#(9)){#Footnote9} La Commissione ha sottolineato che la sesta direttiva IVA richiedeva una fattura standard per la situazione generale della detrazione dell'IVA. Pertanto, ha confermato la sua posizione precedente e ha ribadito la sua intenzione di non avviare una procedura di infrazione nei confronti della Spagna.
Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha sostenuto che la presentazione di una fattura era un mero obbligo formale e che rifiutare una detrazione dell'IVA in assenza di tale fattura era contrario al principio di proporzionalità. Egli ha fatto riferimento a un'ampia giurisprudenza dei giudici comunitari sul principio di proporzionalità[(10).](#(10)){#Footnote10} Egli ha inoltre fatto riferimento a diverse decisioni dei giudici spagnoli relative alla flessibilità nell'interpretazione dei requisiti formali per la detrazione dell'IVA[(11).](#(11)){#Footnote11} Ha inoltre espresso il suo parere in merito alle eventuali misure legislative che la Commissione dovrebbe adottare, come la modifica della sesta direttiva IVA.
Il denunciante ha successivamente informato il Mediatore di varie argomentazioni contenute in una relazione adottata dal Comitato economico e sociale europeo il 28 settembre 2005 in relazione al miglioramento dell'applicazione del diritto dell'UE e di due recenti sentenze della Corte di giustizia in relazione al principio di proporzionalità[(12).](#(12)){#Footnote12} Il denunciante ha inoltre inviato una relazione da lui redatta in merito a procedimenti extragiudiziali volti a controllare l'applicazione del diritto dell'UE.
La denuncia su cui il Mediatore ha chiesto alla Commissione di presentare un parere è la seguente:
Il denunciante ha sostenuto, in sintesi, che la Commissione non aveva trattato in modo adeguato la sua corrispondenza del 27 ottobre e del 18 dicembre 2003 e del 19 aprile 2004.
A sostegno della sua affermazione, il denunciante ha sostenuto che l'interpretazione della sesta direttiva IVA da parte della Commissione, secondo cui, ai fini della detrazione dell'IVA, gli Stati membri devono richiedere la fattura specifica relativa all'operazione (che deve includere un numero di fattura) ad esclusione di qualsiasi altro tipo di prova (come il contratto di vendita), non era conforme alla giurisprudenza dei giudici comunitari ed era incompatibile con il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato CE.
Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di includere, nel suo parere, una spiegazione dei motivi per cui la corrispondenza del denunciante non sembrava essere stata registrata come denuncia, conformemente alla comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2002 al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario ("comunicazione del 2002")[(13).](#(13)){#Footnote13}
L'INCHIESTA
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**Il parere della Commissione**
Nel suo parere presentato al Mediatore, la Commissione ha descritto brevemente il contesto del caso e ha affrontato in primo luogo l'affermazione del denunciante secondo cui non aveva trattato in modo adeguato la sua corrispondenza. In seguito la Commissione ha fatto riferimento alla richiesta del Mediatore di fornire spiegazioni in merito alla mancata registrazione della corrispondenza del denunciante come denuncia, conformemente alla comunicazione del 2002.
Per quanto riguarda la prima comunicazione del denunciante del 27 ottobre 2003, in cui chiedeva alla Commissione di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Spagna, la Commissione ha spiegato di aver risposto con lettera del 2 dicembre 2003. In tale lettera la Commissione si è scusata per il ritardo nella risposta e ha spiegato che, prima della direttiva 2001/115/CE[(14),](#(14)){#Footnote14} gli Stati membri avevano il potere di stabilire gli obblighi di informazione da includere in un documento ai fini della detrazione dell'IVA e che tale potere doveva rispettare i principi generali dell'IVA, come chiarito dalla Corte di giustizia nelle cause riunite 123/1987 e 330/1987[(15).](#(15)){#Footnote15}
La Commissione ha poi sottolineato che, a partire dal 1o gennaio 2004, la normativa comunitaria stabilirà direttamente le informazioni specifiche da includere nelle fatture ai fini della detrazione dell'IVA. Essa ha altresì osservato di ritenere che la menzione del numero di fattura basato su una o più serie non rendesse praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che la lettera del denunciante non rivelava una violazione del diritto comunitario.
Per quanto riguarda l'e-mail del denunciante del 18 dicembre 2003, in cui insisteva sui punti contenuti nella sua precedente lettera, ribadiva la sua richiesta che la Commissione avviasse una procedura di infrazione nei confronti della Spagna e suggeriva di modificare la sesta direttiva IVA, la Commissione spiegava di aver risposto all'e-mail in due lettere diverse.
Il denunciante è stato informato, con lettera del 21 gennaio 2004, che, non avendo sollevato nuovi argomenti, la Commissione ha mantenuto la sua posizione secondo cui non avrebbe dovuto avviare una procedura di infrazione nei confronti della Spagna. Il denunciante è stato inoltre informato che la sua corrispondenza era stata trasferita ai servizi competenti della direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale ("DG TAXUD"), affinché potessero valutare se fosse necessaria una modifica legislativa della sesta direttiva IVA.
La DG TAXUD ha scritto al denunciante il 3 febbraio 2004. Nella lettera si osservava che, per il momento, non vi era alcuna possibilità di modificare la sesta direttiva IVA. La DG TAXUD ha spiegato che la possibilità di accettare altri documenti ai fini della detrazione dell'IVA è stata oggetto di dibattito tra gli Stati membri in occasione dell'approvazione della direttiva 2001/115/CE. Gli Stati membri, in tale occasione, si erano accordati su taluni requisiti in materia di IVA che devono essere inclusi nelle fatture. Nel corso di tali discussioni, gli Stati membri avevano ritenuto che il numero di fattura basato su una o più serie fosse un requisito essenziale ai fini del controllo fiscale. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che fosse troppo presto per sollevare nuovamente la questione con gli Stati membri. Essa ha spiegato che, in ogni caso, era prevista una revisione della sesta direttiva IVA entro la fine del 2008.
Nel parere trasmesso al Mediatore, la Commissione ha espresso rammarico per i ritardi nella risposta al denunciante.
La Commissione ha successivamente spiegato che il denunciante ha inviato alla Commissione un'ulteriore comunicazione il 19 aprile 2004, nella quale chiedeva alla Commissione di rivedere la sua posizione alla luce di una recente sentenza della Corte[di giustizia dell'Unione europea (16).](#(16)){#Footnote16} Nella sua risposta del 6 maggio 2004, la Commissione ha chiarito che il caso si riferiva a una situazione molto specifica[(17)](#(17)){#Footnote17} e ha concluso che i criteri stabiliti in quel caso non erano di alcun aiuto in relazione al caso del denunciante. La Commissione ha allegato al suo parere una copia della corrispondenza del denunciante e delle sue risposte a tale corrispondenza.
Per quanto riguarda la richiesta di spiegazioni del Mediatore in merito alla mancata registrazione della corrispondenza del denunciante come denuncia[(18),](#(18)){#Footnote18} la Commissione ha sostenuto che l'articolo 3 della comunicazione del 2002[(19)](#(19)){#Footnote19} prevedeva diverse eccezioni all'obbligo di registrare la corrispondenza come denuncia. In particolare, la Commissione ha sottolineato che, ai sensi di tale articolo, la corrispondenza che espone un reclamo rispetto al quale la Commissione ha adottato una posizione chiara, pubblica e coerente non può essere oggetto di indagine come denuncia e, pertanto, non deve essere registrata nel registro centrale delle denunce[(20).](#(20)){#Footnote20} Tale posizione deve essere comunicata al denunciante.
Sulla base di tale eccezione, la Commissione ha ritenuto di aver assunto una posizione chiara, pubblica e coerente riguardo al fatto che, per esercitare il diritto a detrazione dell'IVA, un soggetto passivo deve necessariamente essere in possesso di una fattura che soddisfi tutti i requisiti previsti dalla sesta direttiva IVA, e in particolare quelli relativi agli elementi di informazione che devono figurare in un documento per essere considerati una fattura ai fini dell'IVA. La Commissione ha pertanto ritenuto che la corrispondenza ricevuta dal denunciante potesse essere trattata informandolo dettagliatamente di tale posizione e che non fosse necessario registrarla come denuncia.
La Commissione ha inoltre spiegato che il suo parere coerente sull'argomento del denunciante era stato espresso, *tra l'altro,* nella relazione della sesta direttiva IVA, in una serie di procedimenti di infrazione avviati contro gli Stati membri sulla questione e sul sito web della DG TAXUD, che fornisce informazioni sulla fatturazione a disposizione del pubblico e contiene una nota sulle*" domande più frequenti*" per quanto riguarda le norme di fatturazione. La Commissione ha incluso, nel suo parere, il link Internet agli ultimi due documenti.
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha sostenuto di aver comunicato al denunciante, con lettera del 2 dicembre 2003, la sua posizione chiara, pubblica e coerente sui requisiti per la detrazione dell'IVA e di aver confermato la sua posizione nelle successive lettere del 21 gennaio e del 6 maggio 2004.
La Commissione ha concluso di aver trattato correttamente la corrispondenza del denunciante.
**Osservazioni del denunciante**
Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sottolineato che lo scopo principale della sua denuncia al Mediatore era quello di sottolineare che la Commissione non aveva applicato il principio di proporzionalità nella formulazione delle sue proposte legislative sull'IVA, nella gestione delle procedure di infrazione e nelle sue risposte alle richieste di informazioni.
Quanto all'affermazione della Commissione secondo cui essa aveva assunto una posizione chiara, pubblica e coerente per quanto riguarda le prescrizioni relative alle fatture stabilite dalla sesta direttiva IVA, in particolare quelle che figurano in una fattura ai fini della detrazione dell'IVA, il denunciante ha ritenuto che tale posizione fosse essa stessa contraria al principio di proporzionalità e alla giurisprudenza dei giudici comunitari. Pertanto, a suo avviso, la posizione della Commissione era un caso di cattiva amministrazione, in quanto implicava un'interpretazione inappropriata della legislazione in materia di IVA[(21).](#(21)){#Footnote21} Ha ribadito le sue osservazioni sul valore dei documenti pubblici come strumenti di prova e sull'importanza fondamentale del principio di proporzionalità nelle iniziative legislative della Commissione.
Il denunciante ha ritenuto che un'interpretazione della sesta direttiva IVA in modo tale da autorizzare gli Stati membri a negare il diritto alla detrazione dell'IVA ai soggetti passivi che non sono in possesso di una fattura standard non fosse conforme alle norme di proporzionalità. Sottolinea che dovrebbero essere applicate sanzioni più proporzionate in caso di mancato rispetto di tale requisito formale.
Il denunciante ha sostenuto che, a suo parere, la Commissione aveva evitato di prendere posizione sulla questione se la legislazione comunitaria dovesse rispettare il principio di proporzionalità e ha fatto riferimento alla giurisprudenza dei tribunali comunitari secondo cui tale principio è uno dei principi generali del diritto comunitario[(22).](#(22)){#Footnote22}
LA DECISIONE
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**1 Osservazione preliminare**
1.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha trattato adeguatamente la sua corrispondenza del 27 ottobre 2003, del 18 dicembre 2003 e del 19 aprile 2004. A sostegno di tale affermazione, egli ha sostenuto che l'interpretazione data dalla Commissione alla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: la base imponibile uniforme (la "sesta direttiva IVA")[(23)](#(23)){#Footnote23} non era conforme alla giurisprudenza dei giudici comunitari e al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato CE.
1.2 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sottolineato che lo scopo principale della sua denuncia era quello di sottolineare che la Commissione non aveva applicato il principio di proporzionalità. In tale contesto, il denunciante ha menzionato la formulazione delle proposte legislative della Commissione in materia di IVA e ha sostenuto che la Commissione aveva evitato di prendere posizione sulla questione se la legislazione comunitaria dovesse rispettare il principio di proporzionalità.
Il Mediatore non intende le osservazioni del denunciante come una nuova allegazione, ma come un'enfasi sull'aspetto sostanziale della sua allegazione originaria.
1.3 Nella sua decisione, il Mediatore tratterà, in primo luogo, gli aspetti procedurali dell'asserzione del denunciante, vale a dire la mancata registrazione da parte della Commissione della corrispondenza del denunciante come denuncia e il suo trattamento della corrispondenza del denunciante. Il Mediatore esaminerà successivamente l'aspetto sostanziale dell'asserzione, che riguarda l'interpretazione della sesta direttiva IVA da parte della Commissione.
**2 Aspetti procedurali dell'accusa**
2.1 Nelle sue comunicazioni alla Commissione del 27 ottobre 2003, del 18 dicembre 2003 e del 19 aprile 2004, il denunciante ha sostenuto che le autorità spagnole avevano violato la sesta direttiva IVA e ha chiesto alla Commissione di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Spagna.
Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di includere, nel suo parere, una spiegazione dei motivi per cui la corrispondenza del denunciante non sembrava essere stata registrata come denuncia, conformemente alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario ("la comunicazione del 2002")[(24).](#(24)){#Footnote24}
2.2 Nel suo parere, la Commissione sostiene di aver risposto alla corrispondenza del denunciante con lettere del 2 dicembre 2003, del 21 gennaio, del 3 febbraio e del 6 maggio 2004, e di essersi scusata per la risposta tardiva di parte di tale corrispondenza. La Commissione spiega di aver trasmesso la comunicazione del denunciante del 18 dicembre 2003, chiedendo la modifica della sesta direttiva IVA, alla direzione generale Fiscalità e unione doganale (\<\<DG TAXUD\>\>), responsabile della questione, in modo da poter valutare adeguatamente gli argomenti sollevati dal denunciante.
A proposito della mancata registrazione della corrispondenza del denunciante come denuncia ,, la Commissione sostiene, in sintesi, che si applicava una delle eccezioni all'obbligo generale di registrazione, in quanto la Commissione aveva adottato una posizione chiara, pubblica e coerente per quanto riguarda l'obbligo di presentare una fattura. La Commissione ha fatto riferimento, in particolare, alla relazione della sesta direttiva IVA, a una serie di procedure di infrazione avviate nei confronti degli Stati membri e al sito Internet della DG TAXUD. La Commissione ha inoltre sostenuto che la sua corrispondenza aveva comunicato tale posizione al denunciante.
La Commissione ha fornito una copia della sua corrispondenza con il denunciante.
2.3 Per quanto riguarda la questione della mancata registrazione della corrispondenza come denuncia, il Mediatore osserva che il sito web della DG TAXUD contiene informazioni dettagliate sulle norme comunitarie in materia di fatturazione dell'IVA. In particolare, osserva che nella sua sezione \<\<*IVA: "Commercianti",* include il documento "Norme*di fatturazione dell'IVA",* che fornisce un'ampia spiegazione delle modifiche introdotte dalla direttiva 2001/115/CE relativa al sistema di fatturazione e alla creazione di un insieme semplificato di norme valide in tutta l'UE (che sostituirebbe diverse legislazioni nazionali). Tale documento stabilisce espressamente che la direttiva 2001/115/CE stabilisce \<\<*un elenco di dieci informazioni generali obbligatorie che devono figurare su ogni fattura (...) \>\>.* Inoltre, la sezione 1, punto 1, del documento intitolato \<\<*Frequently Asked Questions for Traders*\>\>, disponibile anche sul sito web della DG TAXUD, definisce fattura qualsiasi documento in formato cartaceo o elettronico che possa servire a ottenere una detrazione dell'IVA per un soggetto passivo, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla sesta direttiva IVA. La sezione 1, paragrafo 4, punto 1, del presente documento elenca le informazioni obbligatorie per tutte le fatture, che comprendono un numero progressivo che identifica in modo univoco la fattura. Tali informazioni sono menzionate anche nella nota della Commissione del 27 gennaio 2004 (MEMO/04/15), disponibile anche sul sito web della DG TAXUD. Infine, il Mediatore osserva anche che il considerando 4 della direttiva 2001/115/CE menziona che, affinché il mercato interno funzioni correttamente, è necessario redigere un elenco armonizzato, a livello comunitario, delle informazioni che devono figurare sulle fatture ai fini dell'IVA.
Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene ragionevole la spiegazione della Commissione dei motivi per cui non ha registrato la corrispondenza del denunciante.
2.4 Per quanto riguarda il trattamento della corrispondenza del denunciante, il Mediatore osserva che l'articolo 14 del codice europeo di buona condotta amministrativa ("il codice europeo") prevede quanto segue:
> "\[o\]gni*lettera o reclamo all'Istituzione riceve un avviso di ricevimento entro un termine di due settimane, a meno che non sia possibile inviare una risposta nel merito entro tale termine."*
Inoltre, il codice di buona condotta amministrativa della Commissione, nella sezione 4 ("Gestione delle indagini"), stabilisce che:
> "*\[una\] risposta a una lettera indirizzata alla Commissione deve essere inviata entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera da parte del servizio competente della Commissione."*
2.5 Il Mediatore rileva inoltre che, dalle informazioni disponibili, risulta che, rispettivamente il 2 dicembre 2003 e il 21 gennaio 2004, la Commissione ha risposto alla corrispondenza del denunciante del 27 ottobre e del 18 dicembre 2003 e che gli ha fornito spiegazioni dettagliate in merito alle sue preoccupazioni. Il Mediatore osserva inoltre che la Commissione ha trasferito la corrispondenza del denunciante del 18 dicembre 2003 ai servizi competenti della DG TAXUD, affinché le sue considerazioni potessero essere adeguatamente valutate e che tali servizi gli hanno fornito una spiegazione dettagliata il 3 febbraio 2004. Il Mediatore osserva inoltre che, il 6 maggio 2004, la Commissione ha risposto dettagliatamente alla comunicazione del denunciante del 19 aprile 2004.
2.6 Alla luce di quanto precede e tenuto conto del fatto che la Commissione si è scusata per eventuali ritardi nella risposta alla corrispondenza del denunciante, il Mediatore ritiene che non sia necessario effettuare ulteriori indagini su questo aspetto del caso.
**3 Sull'aspetto sostanziale dell'addebito**
3.1 A sostegno della sua affermazione secondo cui la Commissione non avrebbe trattato adeguatamente la sua corrispondenza, il denunciante sostiene che l'interpretazione data dalla Commissione alla sesta direttiva IVA, secondo cui, per la detrazione dell'IVA, gli Stati membri devono richiedere la fattura specifica dell'operazione (con un numero di fattura) e non qualsiasi altro tipo di prova (come un contratto di vendita), non è conforme alla giurisprudenza dei giudici comunitari ed è incompatibile con il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato CE. A suo avviso, una prova adeguata dell'operazione, come quella fornita da un contratto o da un documento pubblico, dovrebbe essere sufficiente ai fini della detrazione dell'IVA. Egli afferma che, sebbene la sesta direttiva IVA lasci agli Stati membri la facoltà di stabilire i requisiti necessari per le fatture in materia di detrazioni dell'IVA, tali requisiti non dovrebbero, secondo la giurisprudenza dei giudici comunitari, rendere praticamente impossibile o estremamente difficile, per il loro numero o per la loro natura tecnica, l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA. Il denunciante esprime il suo parere in merito a una potenziale modifica della sesta direttiva IVA.
3.2 A suo parere, la Commissione non affronta espressamente la questione dell'interpretazione della sesta direttiva IVA. Tuttavia, nella sua corrispondenza con il denunciante, ha chiarito che, prima dell'effettiva applicazione della direttiva 2001/115/CE[(25),](#(25)){#Footnote25} gli Stati membri erano liberi di stabilire gli obblighi di informazione da includere in un documento ai fini della detrazione dell'IVA e che tale potere doveva rispettare i principi generali dell'IVA, come chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ("CGUE") nelle cause riunite 123/87 e 330/87 *Jeunehomme* [(26).](#(26)){#Footnote26} Tuttavia, la Commissione ha spiegato che, a partire dal 1o gennaio 2004, data entro la quale la direttiva 2001/115/CE doveva essere recepita, le informazioni da includere nelle fatture ai fini della detrazione dell'IVA erano armonizzate.
La Commissione ha ritenuto che menzionare il numero di fattura basato su una o più serie non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA. Spiega che la possibilità di accettare altri documenti è stata discussa in occasione dell'approvazione della direttiva 2001/115/CE e che gli Stati membri hanno ritenuto che il numero di fattura fosse un requisito essenziale ai fini del controllo fiscale. La Commissione ha concluso che, dato che la questione era stata recentemente oggetto di dibattito con gli Stati membri, era troppo presto per sollevare nuovamente la questione con loro.
3.3 Il Mediatore osserva che, secondo il preambolo della direttiva 2001/115/CEE, le condizioni precedentemente in vigore per la fatturazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, della sesta direttiva IVA[(27)](#(27)){#Footnote27} erano relativamente poche e che gli Stati membri erano autorizzati a definire le condizioni più importanti. Tuttavia, nella relazione sulla seconda fase dell' esercizio SLIM (\<\<*legislazione più semplice per il mercato interno* \>\>), la Commissione ha raccomandato di effettuare uno studio per determinare quali dettagli debbano essere richiesti ai fini dell' IVA al momento dell' elaborazione di una fattura. Pertanto, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, gli Stati membri hanno deciso di redigere un elenco delle informazioni che dovrebbero figurare sulle fatture ai fini dell'IVA[(28).](#(28)){#Footnote28}
Il Mediatore osserva che l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva IVA comprende le norme che disciplinano l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA nel caso generale. Il paragrafo 1, lettera a), stabilisce quanto segue:
> "*Per esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve:*
> > *a) per le detrazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), essere in possesso di una fattura redatta conformemente all'articolo 22, paragrafo 3".*
Il Mediatore osserva che, prima di essere modificato dalla direttiva 2001/115/CE, l'articolo 22, paragrafo 3, della sesta direttiva IVA prevedeva che gli Stati membri determinassero i criteri per valutare se un documento notificato o meno come fattura per i beni ceduti o i servizi prestati da un soggetto passivo a un altro. Tuttavia, l'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 77/388/CEE, modificata dalla direttiva 2001/115/CE, stabilisce quanto segue:
> "\[f\]atto*salvo il regime specifico stabilito dalla presente direttiva, sulle fatture emesse a norma della lettera a), primo, secondo e terzo comma, sono richieste solo le seguenti indicazioni ai fini dell'IVA:*
>
> *(...)*
>
> *-un numero sequenziale, basato su una o più serie, che identifica in modo univoco la fattura,*
>
> *(...)."*
3.4 Il Mediatore osserva che la Commissione ha giustificato la sua posizione di non proseguire le indagini sulle affermazioni del denunciante sulla base del fatto che le autorità spagnole non sembravano aver violato le pertinenti disposizioni comunitarie in materia di IVA. Dalle informazioni disponibili risulta che, prima del 1o gennaio 2004, gli Stati membri erano liberi di richiedere, se lo desideravano, un numero di fattura ai fini della detrazione dell'IVA. Il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione fosse legittimata a concludere che la decisione amministrativa spagnola del 5 marzo 2003, secondo la quale la presentazione di una fattura completa con un numero di fattura era richiesta ai fini della detrazione dell'IVA, era conforme alla legislazione comunitaria dell'epoca.
Il Mediatore osserva inoltre che, a partire dal 1o gennaio 2004, la direttiva 2001/115/CE ha armonizzato, a livello comunitario, le informazioni che devono figurare sulle fatture ai fini dell'IVA. Un numero sequenziale, basato su una o più serie, è una di queste informazioni.
Il Mediatore è consapevole del fatto che nel corso della sua indagine non sono state fornite informazioni che possano indurlo a mettere in discussione l'interpretazione della direttiva 77/388/CEE da parte della Commissione e la sua conclusione secondo cui le autorità spagnole hanno agito conformemente al diritto comunitario. In particolare, il Mediatore osserva che la giurisprudenza dei giudici comunitari ha indicato che, anche prima della modifica della sesta direttiva IVA, gli Stati membri potevano subordinare il diritto a detrazione dell'IVA alla presentazione di una fattura contenente determinate informazioni, a condizione che, così facendo, non rendessero impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA[(29).](#(29)){#Footnote29} Il Mediatore osserva che la Commissione ritiene che il numero di fattura, basato su una o più serie, non renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA, ma piuttosto funga da elemento di controllo fiscale.
Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che l'interpretazione della sesta direttiva IVA da parte della Commissione appaia ragionevole e conforme alla giurisprudenza dei giudici comunitari e al principio di proporzionalità. Il Mediatore ricorda, tuttavia, che la Corte di giustizia è la massima autorità per quanto riguarda l'interpretazione del diritto comunitario.
**Conclusione**
Sulla base delle indagini del Mediatore in questo caso, il Mediatore non riscontra alcuna cattiva amministrazione per quanto riguarda l'accusa del denunciante.
Il Mediatore non riscontra cattiva amministrazione per quanto riguarda la mancata registrazione da parte della Commissione della corrispondenza del denunciante.
Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
*** ** * ** ***
[(1)](#Footnote1){#(1)} Decisione del 5 marzo 2003 del Tribunale economico e amministrativo centrale spagnolo ("Tribunal Económico-Administrativo Central"), pubblicata nella *Gaceta Fiscal*, n. 224, nell'ottobre 2003.
[(2)](#Footnote2){#(2)} Legislazione*spagnola in materia di IVA ( Ley 37/1992 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido*).
[(3)](#Footnote3){#(3)} GU L 145, pag. 1.
[(4)](#Footnote4){#(4)} *Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de marzo de 2003* , pubblicato su *Impuestos*, n. 20, ottobre 2003.
[(5)](#Footnote5){#(5)} GU 2002, L 15, pag. 24.
[(6)](#Footnote6){#(6)} Cause riunite 123/87 e 330/87, *Jeunehomme e a./Belgio (Raccolta 1988,* pag. 4517).
[(7)](#Footnote7){#(7)} Causa C-90/02 *Finanzamt Gummersbach contro Gerhard Bockemühl,* Racc. 2004, pag. I-3303.
[(8)](#Footnote8){#(8)} Nell'ambito del cosiddetto "regime dell'inversione contabile", l'acquirente dei beni o dei servizi, anziché il venditore dei beni o il prestatore di servizi, sarà tenuto a versare l'IVA sulla vendita dei beni o sulla prestazione dei servizi.
[(9)](#Footnote9){#(9)} In base al regime generale, il venditore dei beni o il prestatore di servizi sono tenuti a versare l'IVA sulla vendita dei beni o sulla prestazione dei servizi.
[(10)](#Footnote10){#(10)} Causa C-262/99, *Paraskevas Louloudakis/Grecia,* Racc. 2001, pag. I-5547; Causa C-36/94, *Siesse* (Raccolta 1995, pag. I-03573); Causa C-123/99, *Andrade* (Raccolta 2000, pag. I-11083).
[(11)](#Footnote11){#(11)} Sentenza della Corte suprema spagnola del 16 luglio 2003; Sentenza dell'Audiencia *Nacional* dell'11 marzo 2003; Sentenza dell'Alta Corte di Castiglia e León del 29 aprile 2005; Sentenza della High Court of Asturias del 22 marzo 2005; Sentenza dell'Alta Corte di Madrid del 27 maggio 2004, tra l'altro.
[(12)](#Footnote12){#(12)} Causa C-320/03, *Commissione/Austria* (Raccolta 2005, pag. I-9871); Causa C-446/03, *Marks \& Spencer* (Raccolta 2005, pag. I-10837).
[(13)](#Footnote13){#(13)} GU C 244, pag. 5.
[(14)](#Footnote14){#(14)} GU 2002, L 15, pag. 24.
[(15)](#Footnote15){#(15)} Cause riunite 123/1987 e 330/1987, *Jeunehomme e a./Belgio* (Raccolta 1988, pag. 4517).
[(16)](#Footnote16){#(16)} Causa C-90/02 *Finanzamt Gummersbach contro Gerhard Bockemühl* (Raccolta 2004, pag. I-3303).
[(17)](#Footnote17){#(17)} La sentenza si riferiva alla "procedura di inversione contabile" piuttosto che al regime generale dell'IVA.
[(18)](#Footnote18){#(18)} La Commissione ha spiegato che, ai sensi dell'articolo 3 della comunicazione del 2002: "*ogni corrispondenza che possa essere oggetto di indagine come denuncia deve essere iscritta nel registro centrale delle denunce tenuto dal Segretariato generale della Commissione."*
[(19)](#Footnote19){#(19)} GU C 244, pag. 5.
[(20)](#Footnote20){#(20)} Ai sensi dell'articolo 3 della comunicazione del 2002: "La*risposta non è oggetto di indagine come denuncia da parte della Commissione e non è pertanto registrata nel registro centrale delle denunce se: (. . .) presenta un reclamo in merito al quale la Commissione ha adottato una posizione chiara, pubblica e coerente, che dovrà essere comunicata al denunciante."*
[(21)](#Footnote21){#(21)} Il denunciante ha fatto riferimento al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e alle conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006. Il denunciante ha ritenuto che, sulla base di tali documenti, la Commissione dovrebbe applicare sia il principio di sussidiarietà che il principio di proporzionalità nelle nuove proposte legislative, nonché nella legislazione dell'UE in vigore.
[(22)](#Footnote22){#(22)} Cause riunite C-177/99 e C-181/99, *Ampafrance S.A.* (Raccolta 2000, pag. I-7013).
[(23)](#Footnote23){#(23)} GU L 145, pag. 1.
[(24)](#Footnote24){#(24)} GU 2002, C 244, pag. 5.
[(25)](#Footnote25){#(25)} GU 2002, L 15, pag. 24.
[(26)](#Footnote26){#(26)} Cause riunite 123/87 e 330/87, *Jeunehomme e a./Belgio* (Raccolta 1998, pag. 4517).
[(27)](#Footnote27){#(27)} Nella versione di cui all'articolo 28 nonies della sesta direttiva IVA, come modificata da ultimo dalla direttiva 2001/4/CE (GU 2001, L 22, pag. 17).
[(28)](#Footnote28){#(28)} Quarto paragrafo del preambolo della direttiva 2001/115/CE.
[(29)](#Footnote29){#(29)} Cause riunite 123/87 e 330/87, *Jeunehomme e a./Belgio* (Raccolta 1988, pag. 4517).