FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Lettura facilitata
  • Dimensioni del testo

Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Lingua attuale: 
  • Italiano
Lingua di partenza: 
Lingue disponibili: 
La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.

Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 2674/2005/MF contro la Corte dei conti europea


Strasburgo, 11 giugno 2007

Egregio signor P.,

Il 5 agosto 2005 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Corte dei conti europea ("la Corte") in merito alle condizioni del Suo pensionamento, vale a dire il trasferimento dei Suoi diritti pensionistici.

Il 22 settembre 2005 ho trasmesso la denuncia al presidente della Corte dei conti europea. Il termine per la presentazione del parere era il 31 dicembre 2005.

Con lettera del 16 dicembre 2005, il presidente della Corte dei conti europea ha chiesto una proroga del termine per la presentazione del suo parere.

Con lettera del 10 gennaio 2006, ho informato il presidente della Corte dei conti europea di aver accolto la sua richiesta. Lo stesso giorno Lei è stato informato per lettera.

La Corte ha trasmesso il proprio parere il 27 gennaio 2006. Il 31 gennaio 2006 Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 22 febbraio 2006. Il 27 febbraio 2006 Lei mi ha inviato un'ulteriore lettera relativa alla Sua denuncia.

Il 23 maggio 2006 ho chiesto alla Corte ulteriori informazioni in merito alla Sua denuncia. La Corte ha inviato la sua risposta il 27 giugno 2006. La risposta della Corte Le è stata trasmessa con un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 10 luglio 2006.

L’11 maggio 2007 Lei ha telefonato ai miei servizi e li ha informati che, il 23 febbraio 2007, aveva sottoposto la questione al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte. Mi scuso per il ritardo nella gestione della Sua denuncia.


IL RECLAMO

Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano, in sintesi, i seguenti:

Il denunciante è un funzionario in pensione della Corte dei conti europea. Prima di lavorare presso la Corte dei conti europea ("la Corte"), ha lavorato nel settore bancario in Francia, dal 1974 al 1982.

Il 10 novembre 1994 il denunciante ha chiesto alla Corte dei conti europea di trasferire al regime pensionistico comunitario i suoi diritti a pensione derivanti dal periodo di attività nel settore bancario in Francia precedentemente concluso. Il 13 novembre 1996 la Corte ha risposto che il trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti nel settore bancario non era possibile. Ha inoltre risposto che spettava alla Commissione europea stabilire un regolamento con l'Associazione dei regimi pensionistici complementari ("ARRCO"(1)) al fine di consentire il trasferimento della totalità dei diritti a pensione acquisiti in Francia.

Il 25 agosto 2004 il denunciante ha presentato alla Corte una richiesta di prepensionamento. Sulla base dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, egli ha inoltre chiesto all’autorità che ha il potere di nomina della Corte di stabilire i suoi diritti a pensione. Lo stesso giorno, egli ha scritto una lettera alla Commissione in cui sosteneva che quest’ultima non aveva adottato alcuna misura per garantire che le autorità francesi rispettassero le disposizioni statutarie relative al trasferimento dei diritti a pensione. Il denunciante ha inoltre inviato alla Commissione una copia di tale lettera del 25 agosto 2004 alla Corte dei conti europea.

Il 6 marzo 2005 il denunciante ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro la decisione della Corte di non stabilire i suoi diritti a pensione, in considerazione della possibilità di un suo futuro pensionamento.

Il 21 giugno 2005 il denunciante ha scritto una lettera al Segretario generale della Corte dei conti europea in cui chiedeva il pensionamento anticipato a decorrere dal 31 dicembre 2005 e la determinazione dei suoi diritti a pensione sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello statuto (2).

Il 28 giugno 2005 l'autorità che ha il potere di nomina della Corte dei conti europea ha respinto il ricorso del denunciante del 6 marzo 2005. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello statuto, "[i]l funzionario che entra al servizio delle Comunità dopo (…) che esercita un'attività subordinata o autonoma (...) ha il diritto (…) di aver versato alle Comunità il valore in capitale, aggiornato alla data del trasferimento effettivo, dei diritti a pensione maturati in virtù di tale servizio o di tali attività."

Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina ha dichiarato che, fintantoché ARRCO e il denunciante non riuscissero a concordare l'importo della pensione da trasferire, la Corte non sarebbe stata in grado di stabilire i diritti pensionistici del denunciante. L'autorità che ha il potere di nomina ha infine informato il denunciante che, il 31 maggio 2005, la Commissione aveva informato la Corte che il fascicolo del denunciante era pendente e che avrebbe informato la Corte al più presto di una nuova proposta di trasferimento dei diritti pensionistici di quest'ultimo.

Il 25 luglio 2005 la Corte ha informato il denunciante di aver deciso di ritirarlo a decorrere dal 1o settembre 2005. Il 5 agosto 2005 il denunciante ha scritto all'autorità che ha il potere di nomina della Corte dei conti europea. Egli ha sostenuto che la decisione del 25 luglio 2005 di collocarlo a riposo a partire dal 1° settembre 2005 non corrispondeva alla sua domanda del 21 giugno 2005 di prepensionamento a partire dal 31 dicembre 2005 e che, di conseguenza, l’importo della sua pensione era stato ridotto.

Il 5 agosto 2005 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Corte dei conti europea. Egli ha presentato le seguenti accuse:

  1. La Corte non aveva dato seguito alla sua richiesta di trasferimento dei suoi diritti a pensione presentata il 10 novembre 1994 e reiterata il 25 agosto 2004.
  2. La Corte aveva erroneamente deciso di collocarlo a riposo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dello Statuto, a decorrere dal 1° settembre 2005, vale a dire prima della fissazione dei suoi diritti a pensione.

Il denunciante ha chiesto che gli fosse concesso un premio supplementare negli anni di servizio pensionabile, pari a 10 anni, 3 mesi e 24 giorni, per poter andare in pensione al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2006 (3).

L'INCHIESTA

L'approccio del Mediatore

Il Mediatore ha deciso di avviare un'indagine sulla prima accusa del denunciante e ne ha informato il denunciante con lettera del 5 luglio 2005.

Tuttavia, in tale lettera, il Mediatore ha ulteriormente informato il denunciante che, poiché i mezzi di ricorso interni previsti dall'articolo 90 dello statuto non sembravano esauriti per quanto riguarda la sua seconda affermazione e la sua affermazione, aveva deciso di considerare tali aspetti della denuncia irricevibili sulla base dell'articolo 2, paragrafo 8, del suo statuto. Il denunciante è stato informato che questi aspetti della denuncia non sarebbero stati pertanto oggetto dell'indagine del Mediatore.

Parere della Corte dei conti
europea

Il parere della Corte sulla denuncia era, in sintesi, il seguente:

La Corte ha in primo luogo contestato la ricevibilità della denuncia e ha sottolineato che, dato che la denuncia era stata presentata il 5 agosto 2005, essa era ricevibile solo nella misura in cui riguardava fatti noti al denunciante a partire dal 5 agosto 2003. Tuttavia, nonostante tale affermazione, la Corte ha risposto all'affermazione del denunciante nella sua interezza, compresi i riferimenti ai fatti a partire dal 10 novembre 1994.

La Corte ha ritenuto di aver adempiuto ai propri obblighi amministrativi. Ha aggiunto che la questione in esame era il rifiuto dell'ARRCO di trasferire la totalità dei diritti a pensione acquisiti in Francia dal denunciante e che solo la Commissione era competente a trattare con le autorità nazionali in questo settore.

Facendo seguito alla richiesta del denunciante del 1994 di trasferire i suoi diritti, la Corte aveva contattato i fondi pensione francesi competenti. Dal 1995 al 2004 la Corte ha chiesto più volte alla Commissione di adottare le misure necessarie per risolvere la questione. Nel novembre 2004 la Corte aveva chiesto alla Commissione di proporre un ricorso contro la Francia per inadempimento. Dalla metà del 1995 alla metà del 2005, la Commissione aveva indotto la Corte a comprendere che la questione relativa al rifiuto dell'ARRCO di tener conto dei contributi versati ai fondi pensione francesi dal denunciante sarebbe stata risolta nel prossimo futuro.

La Corte ha inoltre affermato che, a seguito della richiesta del denunciante del 10 novembre 1994 di trasferire i suoi diritti a pensione, più della metà di essi era stata trasferita nel settembre 1997, ossia più di otto anni fa. L'11 luglio 2005 l'ARRCO, nella sua nuova proposta di trasferimento dei diritti a pensione del denunciante, ha accettato di tener conto di tutti i diritti a pensione di quest'ultimo. La Corte ha dichiarato che tali diritti non erano ancora stati trasferiti al regime comunitario in quanto diversi punti, tra cui la rivalutazione dell'importo da trasferire, dovevano ancora essere trattati. Tuttavia, alla data della denuncia del denunciante, ossia il 5 agosto 2005, la questione era già stata risolta.

Osservazioni del denunciante

Il denunciante ha dichiarato, in sintesi, che i fatti descritti dalla Corte nel suo parere non corrispondevano alla realtà. Secondo il denunciante, la denuncia riguardava in realtà due organismi nazionali, l'ARRCO e l'Associazione generale degli enti pensionistici per il personale dirigente ("AGIRC"(4)).

Il denunciante ha dichiarato che il trasferimento dei suoi diritti a pensione dipendeva da un accordo concluso tra la Commissione e le autorità francesi competenti. Secondo il denunciante, la Corte non gli aveva ancora comunicato se si sentisse obbligata ad applicare tale accordo.

Il denunciante ha inoltre affermato che, fino alla data delle sue osservazioni, non aveva ancora ricevuto alcuna proposta di trasferimento dei suoi diritti a pensione.

Ulteriore lettera del denunciante del 27 febbraio 2006

Il 27 febbraio 2006 il denunciante ha inviato un'ulteriore lettera al Mediatore. Ha dichiarato di aver presentato alla Corte, il 7 dicembre 2005, una denuncia ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, in merito a "due note contenenti una proposta per il calcolo dei suoi diritti a pensione". Il 17 febbraio 2006 il denunciante ha ricevuto la risposta del Segretario generale della Corte dei conti europea alla sua denuncia ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2.

Nella sua lettera al Mediatore, il denunciante ha contestato la risposta della Corte e ha attirato l'attenzione del Mediatore su due punti di tale risposta:

  1. Secondo il denunciante, dopo tutte le sue rassicuranti dichiarazioni, la Corte aveva improvvisamente fatto riferimento nella sua risposta a una sentenza della Corte di giustizia europea del 1989, in base alla quale la Corte non sarebbe stata responsabile dell'attuazione del diritto comunitario da parte delle autorità nazionali.
  2. Il denunciante ha sostenuto che le dichiarazioni che la Corte aveva ribadito nella sua risposta non corrispondevano alla realtà.
Ulteriori indagini

Alla luce delle osservazioni del denunciante e della sua ulteriore lettera summenzionata, il Mediatore ha ritenuto che il denunciante desiderasse sollevare anche la questione sostanziale relativa al trasferimento dei suoi diritti a pensione. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Corte di fornire un parere sulla questione sostanziale, vale a dire la liquidazione dei diritti pensionistici del denunciante.

La richiesta di ulteriori informazioni

Il Mediatore ha inoltre chiesto alla Corte dei conti europea di affrontare la seguente questione:

"Nel suo parere, la Corte dei conti ha dichiarato che i diritti pensionistici del denunciante non erano ancora stati trasferiti al regime comunitario in quanto diversi punti (tra cui la rivalutazione dell'importo da trasferire) dovevano ancora essere trattati. Nelle sue osservazioni, tuttavia, il denunciante ha dichiarato che, alla data delle sue osservazioni, non aveva ancora ricevuto alcuna proposta di trasferimento dei suoi diritti a pensione. Può la Corte dei conti, in tali circostanze, informare il Mediatore della situazione attuale per quanto riguarda il trasferimento dei diritti pensionistici del denunciante?"

Risposta della Corte dei conti
europea

Nella sua risposta, la Corte ha ribadito di ritenere di aver adempiuto ai propri obblighi amministrativi nel caso del denunciante. Dopo aver ricevuto, il 4 e il 24 novembre 2005, le proposte relative ai diritti di trasferimento del denunciante dall’AGIRC e dall’ARRCO, la Corte aveva stabilito gli anni di servizio pensionabile da prendere in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione del denunciante, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. Con nota del 6 dicembre 2005, la Corte aveva trasmesso una proposta al denunciante sulla base di tale calcolo. Il 7 dicembre 2005 il denunciante aveva presentato alla Corte una denuncia ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, alla quale il Segretario generale della Corte ha risposto il 17 febbraio 2006.

La Corte ha inoltre affermato che, come indicato nel suo primo parere, a seguito della richiesta del denunciante del 10 novembre 1994 di trasferire i suoi diritti a pensione, più della metà dei diritti a pensione del denunciante era già stata trasferita al regime comunitario nel settembre 1997.

La Corte ha infine dichiarato che, contrariamente a quanto dichiarato nelle sue osservazioni, il denunciante aveva ricevuto una proposta di trasferimento dei suoi diritti a pensione, sulla base dei contributi versati al fondo pensionistico della Société Générale ("CRSG"(5)). Tale proposta era stata allegata alle note indirizzate dal capo del dipartimento Risorse umane al denunciante il 6 dicembre 2005, che contenevano una proposta per il calcolo dei suoi diritti a pensione.

Ulteriori osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni sulla risposta della Corte, il denunciante ha mantenuto la sua affermazione. Egli ha affermato che sussisteva una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. A suo avviso, l’argomento sollevato dalla Corte in base al quale la Commissione era l’istituzione dell’Unione competente a trattare con le autorità nazionali nel settore del trasferimento dei diritti a pensione non poteva giustificare la posizione della Corte. Il denunciante ha inoltre affermato che vi è stata una violazione del dovere di sollecitudine e del dovere di assistenza.

Conversazione telefonica tra il denunciante e i servizi del Mediatore

In occasione di una conversazione telefonica dell’11 maggio 2007, il denunciante ha informato i servizi del Mediatore di aver presentato, il 23 febbraio 2007, una domanda presso il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea contro la Corte dei conti europea in merito all’asserzione sollevata nella sua denuncia al Mediatore.

LA DECISIONE

1 Affermazione del denunciante

1.1 Il denunciante è un funzionario in pensione della Corte dei conti europea. Prima di lavorare presso la Corte dei conti europea, ha lavorato nel settore bancario in Francia, dal 1974 al 1982. Il 10 novembre 1994 il denunciante ha chiesto alla Corte dei conti europea di trasferire al regime pensionistico comunitario i suoi diritti a pensione derivanti dal periodo di attività nel settore bancario in Francia precedentemente concluso. Il 13 novembre 1996 la Corte ha risposto che il trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti nel settore bancario non era possibile. Ha inoltre risposto che spettava alla Commissione europea stabilire un regolamento con l'Associazione dei regimi pensionistici integrativi ("ARRCO"(6)), al fine di trasferire la totalità dei diritti a pensione acquisiti in Francia. Il 25 agosto 2004 il denunciante ha presentato una richiesta di prepensionamento e ha chiesto la determinazione dei suoi diritti a pensione. Il 6 marzo 2005 il denunciante ha presentato, sulla base dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto, un reclamo contro la decisione della Corte sulla sua richiesta, che non ha ritenuto soddisfacente. Il 28 giugno 2005 la Corte ha respinto il ricorso del denunciante. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha affermato che la Corte non aveva dato seguito alla sua richiesta di trasferimento dei suoi diritti a pensione presentata il 10 novembre 1994 e ribadita il 25 agosto 2004 (7).

1.2 Nel suo parere, la Corte ha dichiarato di ritenere di aver adempiuto ai propri obblighi amministrativi. Ha aggiunto che la questione in esame era il rifiuto dell'ARRCO di trasferire la totalità dei diritti a pensione acquisiti in Francia dal denunciante e che solo la Commissione era competente a trattare con le autorità nazionali in questo settore. Facendo seguito alla richiesta del denunciante del 1994 di trasferire i suoi diritti, la Corte aveva contattato i fondi pensione francesi competenti. Dal 1995 al 2004 la Corte aveva chiesto più volte alla Commissione di adottare le misure necessarie per risolvere la questione. Nel novembre 2004 la Corte aveva chiesto alla Commissione di avviare un procedimento nei confronti della Francia per inadempimento. Dalla metà del 1995 alla metà del 2005, la Commissione aveva indotto la Corte a comprendere che la questione relativa al rifiuto dell'ARRCO di tener conto dei contributi versati dal denunciante ai fondi pensione francesi sarebbe stata presto risolta. La Corte ha inoltre affermato che, a seguito della richiesta del denunciante del 10 novembre 1994 di trasferire i suoi diritti a pensione, più della metà di essi era stata trasferita nel settembre 1997, ossia più di otto anni fa. L'11 luglio 2005 l'ARRCO, nella sua nuova proposta di trasferimento dei diritti a pensione del denunciante, aveva accettato di tener conto di tutti i diritti a pensione di quest'ultimo. La Corte ha dichiarato che tali diritti non erano ancora stati trasferiti al regime comunitario in quanto diversi punti, tra cui la rivalutazione dell'importo da trasferire, dovevano ancora essere trattati. Secondo la Corte, tuttavia, la questione era già stata risolta alla data in cui il denunciante ha presentato la sua denuncia al Mediatore europeo.

1.3 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha affermato che i fatti descritti dalla Corte nel suo parere non corrispondevano alla realtà. Il denunciante ha inoltre affermato che il trasferimento dei suoi diritti a pensione dipendeva da un accordo concluso tra la Commissione e le autorità francesi competenti. Secondo il denunciante, la Corte non gli aveva ancora comunicato se si riteneva obbligata ad applicare tale accordo. Il denunciante ha inoltre affermato che, fino alla data delle sue osservazioni, non aveva ancora ricevuto alcuna proposta di trasferimento dei suoi diritti a pensione.

1.4 Alla luce delle osservazioni del denunciante e della sua ulteriore lettera del 27 febbraio 2006, il Mediatore ha chiesto alla Corte di fornire un parere complementare sulla questione sostanziale, vale a dire la liquidazione dei diritti pensionistici del denunciante.

1.5 Nella sua risposta, la Corte ha ribadito di ritenere di aver adempiuto ai propri obblighi amministrativi nel fascicolo del denunciante. La Corte ha inoltre affermato che, contrariamente a quanto dichiarato nelle sue osservazioni, il denunciante aveva ricevuto una proposta di trasferimento dei suoi diritti a pensione, sulla base dei contributi versati al fondo pensione della "Société Générale"("CRSG"(8)).

1.6 Nelle sue ulteriori osservazioni, il denunciante ha affermato che vi era stata una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e del dovere di sollecitudine e di assistenza.

1.7 In occasione di una conversazione telefonica dell'11 maggio 2007, il denunciante ha informato i servizi del Mediatore di aver presentato, il 23 febbraio 2007, una domanda al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea contro la Corte dei conti europea in merito all'asserzione sollevata nella sua denuncia al Mediatore (9).

1.8 L'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea conferisce al mediatore il potere di ricevere denunce "(...) riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni o degli organi comunitari (…) tranne nel caso in cui i fatti denunciati siano o siano stati oggetto di un procedimento giudiziario."Se vengono avviati procedimenti giudiziari riguardanti gli stessi fatti della denuncia al mediatore, il mediatore deve pertanto chiudere la sua indagine. In tal caso, l'esito delle indagini svolte fino a tale data deve essere archiviato senza ulteriori azioni, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, dello statuto del mediatore.

1.9 Alla luce delle informazioni fornite dal denunciante in occasione della conversazione telefonica dell'11 maggio 2007 con i servizi del Mediatore, quest'ultimo ritiene che l'oggetto della presente denuncia e quello della domanda presentata dal denunciante al Tribunale della funzione pubblica (causa F-17/07)(10) sembrino riguardare gli stessi fatti.

2 Conclusione

Sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore, quest'ultimo pone fine all'esame della denuncia e archivia il caso senza ulteriori azioni.

Anche il presidente della Corte dei conti europea sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Questo acronimo sta per "Association des régimes de retraites complémentaires".

(2) Ai sensi del presente articolo, "il funzionario che lascia il servizio prima di aver raggiunto l'età di 63 anni può chiedere che la sua pensione di anzianità: a) essere differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello in cui raggiunge l'età di 63 anni; o b) essere pagato immediatamente, a condizione che non abbia meno di 55 anni. In tal caso, la pensione di anzianità è ridotta di un importo calcolato in funzione dell'età del funzionario al momento in cui inizia a percepire la pensione. (…) L'autorità che ha il potere di nomina può decidere, nell'interesse del servizio, sulla base di criteri oggettivi e di procedure trasparenti introdotte mediante disposizioni generali di esecuzione, di non applicare la suddetta riduzione ai funzionari interessati."

(3) Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha inoltre affermato che la Commissione non aveva garantito che le autorità francesi rispettassero le disposizioni dello statuto relative al trasferimento dei suoi diritti a pensione. Dato che questo aspetto del caso era diretto contro un'altra istituzione europea, i servizi del Mediatore hanno registrato la denuncia contro la Commissione con un nuovo riferimento 3001/2005/MF.

(4) Questo acronimo sta per "Association générale des institutions de retraite des cadres".

(5) Questo acronimo sta per "Caisse de retraite de la Société Générale".

(6) Questo acronimo sta per "Association des régimes de retraites complémentaires".

(7) Nella sua denuncia, il denunciante sosteneva inoltre che la Corte aveva erroneamente deciso di collocarlo a riposo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dello Statuto, a decorrere dal 1o settembre 2005, vale a dire prima della fissazione dei suoi diritti a pensione. Il denunciante ha chiesto che gli fosse concesso un premio supplementare per gli anni di servizio pensionabile, pari a 10 anni, 3 mesi e 24 giorni, al fine di poter andare in pensione al più tardi a partire dal 1o gennaio 2006. Nella sua lettera del 5 luglio 2005, il Mediatore ha informato il denunciante che, sulla base dell'articolo 2, paragrafo 8, del suo statuto, questi aspetti della denuncia non sarebbero stati oggetto della sua indagine.

(8) Questo acronimo sta per "Caisse de retraite de la Société Générale".

(9) Causa F-17/07 P./Corte dei conti, ricorso proposto il 23 febbraio 2007.

(10) In tale contesto, il Mediatore rileva che il secondo comma della parte relativa ai motivi e agli argomenti principali del ricorso è così redatto: "A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, rispettivamente: i) la violazione di una serie di disposizioni dello Statuto dei funzionari e del suo allegato VIII (in particolare, dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 26 di tale allegato); ii) violazione del dovere di sollecitudine e del dovere di assistenza di cui all'articolo 24 dello statuto dei funzionari; iii) violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione; iv) violazione del principio della tutela del legittimo affidamento."

Cosa ne pensa di questa traduzione automatica? Ci faccia sapere il Suo parere!