Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
- IT Italiano
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 789/2005/(GK)ID contro la Commissione europea
Decisione
Caso 789/2005/(TN)(GK)(ID)(STM)CK - Aperto(a) il Lunedì | 11 aprile 2005 - Decisione del Giovedì | 17 luglio 2008
Strasburgo, 17 luglio 2008
Egregio signor K.,
Con lettera del 25 febbraio 2005 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea. La Sua denuncia riguardava il trattamento da parte della Commissione di una denuncia di infrazione da Lei presentata nei confronti della Grecia, relativa alla costruzione di una tramvia ad Atene. L'11 aprile 2005 ho aperto un'inchiesta sulla Sua denuncia.
Il 30 giugno 2005 ho ricevuto il parere della Commissione sulla denuncia. Il 27 settembre 2005 ho ricevuto le Sue osservazioni in merito a tale parere. Il 7 dicembre 2006 ho presentato una proposta di soluzione amichevole per quanto riguarda un aspetto della Sua denuncia. Il 7 febbraio 2007 ho ricevuto la risposta della Commissione a questa proposta. Con lettera del 18 giugno 2007 Lei ha formulato osservazioni in merito alla risposta della Commissione. Mi ha anche inviato alcune lettere aggiuntive riguardanti il suo caso.
Le scrivo per informarLa dell'esito delle mie indagini sulla Sua denuncia. Mi scuso per il ritardo nella gestione del suo caso.
IL RECLAMO
Con lettera del 29 maggio 2002, il denunciante ha presentato alla Rappresentanza della Commissione europea in Grecia una denuncia ex articolo 226 contro le autorità greche per violazione del diritto ambientale comunitario. La denuncia riguardava un progetto previsto per la costruzione di una tranvia nella zona di Atene. Il progetto è stato cofinanziato dall'UE. Nella sua denuncia ai sensi dell'articolo 226 il denunciante ha sostenuto che la relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale ("VIA") del progetto era errata nel merito e ha allegato una nota che indicava le carenze e le carenze pertinenti. Sottolinea inoltre che non vi è stato alcuno studio sull'opportunità del progetto e che l'analisi costi-benefici è stata effettuata dopo la VIA. Infine, ha sostenuto che i cittadini non erano stati informati e che il progetto mancava dell'approvazione del pubblico interessato.
Come indicato nella lettera del denunciante del 22 febbraio 2005 alla Commissione e non contestato da quest'ultima, a) con lettera del 12 luglio 2002, la Commissione ha risposto che la denuncia a norma dell'articolo 226 del denunciante sarebbe stata esaminata ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata (1) ("la direttiva"), e che i servizi della Commissione lo avrebbero tenuto informato del seguito dato al suo caso; e b) il Segretariato generale della Commissione ha informato il denunciante, con lettera del 26 luglio 2002, che la Commissione avrebbe cercato di prendere una decisione sulla sua denuncia entro un anno.
Con lettera del 23 marzo 2004, indirizzata al denunciante, la direzione generale dell'Ambiente della Commissione ("DG Env") ha dichiarato di aver completato l'esame della sua denuncia e di non avere intenzione di proporre alla Commissione di avviare procedure di infrazione. Ha osservato che la direttiva non autorizza la Commissione a riesaminare l'opportunità di un progetto o il rispetto delle condizioni ambientali approvate per il progetto. Ha inoltre sottolineato che la valutazione della qualità di una VIA per un progetto e l'adeguatezza delle condizioni ambientali approvate sono di competenza degli Stati membri. La DG Env ha aggiunto che tali questioni non rientrano nell'ambito del riesame della Commissione, ma piuttosto delle autorità nazionali, amministrative e giudiziarie competenti.
La DG Env ha inoltre osservato che, ai sensi della legislazione greca, progetti come quello in questione sono soggetti a una VIA. Inoltre, dalla sua corrispondenza con le autorità elleniche risultava che, per quanto riguarda la costruzione e la gestione del progetto, erano soddisfatti i requisiti procedurali previsti dal diritto comunitario per l’esecuzione di una VIA. Più specificamente, il fascicolo dello studio VIA era stato presentato all'autorità competente e quindi trasmesso ai comitati prefettizi competenti e ad altri organismi competenti per il loro parere. L'11 giugno 2001, la Prefettura di Atene ha chiesto ai giornali "Avgi" e "Imerisia" di pubblicare un annuncio, invitando i cittadini e i loro organi rappresentativi a informarsi sullo studio VIA per il progetto. La Commissione ha pertanto concluso che al pubblico interessato è stata data la possibilità di essere informato della richiesta di "autorizzazione" per detto progetto e di qualsiasi informazione pertinente sul progetto, nonché di esprimere il proprio parere prima del rilascio di tale autorizzazione. Poi è stata emessa la decisione ministeriale comune che ha approvato le condizioni ambientali per il progetto. Il 6 novembre 2001, la Prefettura di Atene ha chiesto al quotidiano "Imerisia" di pubblicare un annuncio che informasse i cittadini e i loro organi rappresentativi di questa decisione. Pertanto, il pubblico interessato è stato debitamente informato. Alla luce di quanto precede, la DG Env ha concluso che, per quanto riguarda la procedura di VIA, le autorità greche avevano adempiuto agli obblighi loro incombenti ai sensi della direttiva. Pertanto, la direttiva non è stata violata. In tali circostanze, la DG Env ha indicato che avrebbe proposto alla Commissione di archiviare il caso. Tuttavia, nel caso in cui il denunciante fosse a conoscenza di altri elementi atti a dimostrare l'esistenza di un'infrazione, gli è stato chiesto di presentare osservazioni pertinenti alla DG Env entro quattro settimane dall'invio della sua lettera.
Con lettera del 19 ottobre 2004, la DG Env ha informato il denunciante che, a seguito della sua lettera del 23 marzo 2004, la Commissione aveva deciso, il 13 ottobre 2004, di archiviare il caso e che avrebbe potuto rivolgersi nuovamente alla Commissione in merito alla questione, nel caso in cui avesse riscontrato nuovi elementi comprovanti un’infrazione.
Con lettera del 19 novembre 2004, il denunciante ha chiesto alla DG Env di motivare la suddetta decisione della Commissione. Egli ha sottolineato di non essere a conoscenza della sua lettera del 23 marzo 2004, menzionata nella sua lettera del 19 ottobre 2004. Egli ha inoltre posto alcune domande, tra cui una relativa al tempo impiegato dalla Commissione per completare l'esame del caso.
La DG Env ha risposto con lettera del 10 dicembre 2004. Ha allegato alla sua lettera una copia della sua lettera del 23 marzo 2004 al denunciante, che conteneva la motivazione della decisione della Commissione di archiviare il caso. La DG Env ha inoltre precisato che, per quanto riguarda la durata del suo esame del caso, essa ha inviato una lettera pertinente, datata 15 settembre 2003, al sindaco di Palaio Faliro e ha altresì informato il denunciante in merito alla questione e al suo punto di vista durante la riunione del 2 febbraio 2004 e nella sua lettera del 23 marzo 2004.
Il denunciante ha risposto con lettera del 22 febbraio 2005, lamentando la motivazione della decisione della Commissione di archiviare il caso. Egli ha sostenuto che i requisiti della direttiva relativi alla necessità di informare e consultare il pubblico interessato (articoli 5, 6 e 9) non erano stati rispettati nel progetto in questione. Gli annunci relativi alla VIA, pubblicati sulle testate "Avgi" e "Imerisia" il 12 giugno 2001, erano viziati, considerando che (i) erano pubblicati sulle pagine di quelle testate che presentano i bilanci delle imprese e i bandi d'asta o le gare d'appalto; ii) "Imerisia" è un quotidiano finanziario e sia "Avgi" che "Imerisia" hanno una diffusione nazionale ma molto limitata (circa 1.750 copie ciascuna); iii) parte della tramvia sarebbe stata costruita a Neo Faliro, che fa parte dell'area del Pireo, e, di conseguenza, il nome del progetto, come annunciato, dovrebbe essere "tramvia nelle aree di Atene e del Pireo" (e non "tramvia nell'area di Atene"); iv) per questo motivo, simili annunci avrebbero dovuto essere fatti anche dalla Prefettura del Pireo; v) il pubblico è stato invitato semplicemente a prendere conoscenza della VIA, non a esprimersi al riguardo; (vi) nessun annuncio è stato pubblicato su nessuno degli otto giornali locali del Palaio Faliro, nessuna mostra con disegni, tabelle, modelli e così via è stata organizzata a Palaio Faliro e non è stata effettuata alcuna indagine di opinione pubblica. Nemmeno i suoi quasi 70 000 abitanti sono stati invitati a presentare suggerimenti scritti. Analogamente, il denunciante ha osservato che la decisione ministeriale congiunta 75308/5512/1990, che ha recepito la direttiva, non prevedeva la fornitura di informazioni al pubblico con mezzi diversi dalla pubblicazione sulla stampa locale. Il denunciante ha inoltre ritenuto inadeguato il secondo annuncio, pubblicato solo in "Imerisia" il 7 novembre 2001 e riguardante la decisione ministeriale comune che ha approvato le condizioni ambientali per il progetto.
Il denunciante ha inoltre osservato che, anche nel caso in cui uno dei cittadini interessati avesse visitato la prefettura per essere informato del progetto, sarebbe stato in grado di concludere molto poco da uno studio tecnico VIA di centinaia di pagine che non era accompagnato da una sintesi non tecnica del suo contenuto.
Inoltre, il Consiglio della Prefettura non ha presentato alla competente Direzione del Ministero dell'Ambiente, della Pianificazione e dei Lavori Pubblici, come richiesto dalla normativa greca pertinente, il parere del pubblico sul progetto, accompagnato dal proprio parere. Di conseguenza, la mancata risposta da parte dei Consigli delle Prefetture di Atene e del Pireo è stata arbitrariamente considerata, nella decisione ministeriale congiunta che ha approvato la VIA, un parere positivo del pubblico in merito alla costruzione del tram.
Inoltre, la tratta tranviaria specificata nello studio VIA approvato è stata successivamente modificata in una serie di punti. La valutazione avrebbe quindi dovuto essere nuovamente approvata, dopo che il pubblico interessato era stato debitamente informato. Il denunciante ha affermato che ciò non è stato fatto, perché le autorità greche avevano fretta di completare la costruzione del progetto a tutti i costi prima che si svolgessero i Giochi olimpici.
Il denunciante ha espresso il suo stupore per il fatto che la DG Env ritenga che le autorità greche abbiano rispettato gli obblighi loro imposti dalla direttiva. Ha inoltre contestato la fondatezza dell'argomento della Commissione, contenuto nella sua lettera del 23 marzo 2004, secondo cui il parere della commissione prefettizia non era vincolante, osservando che l'articolo 8 della direttiva richiede che "le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 debbano essere prese in considerazione nella procedura di autorizzazione".
Infine, il denunciante ha formulato una serie di osservazioni sulla questione della tempestività della decisione della Commissione sulla sua denuncia ai sensi dell'articolo 226 e su alcune questioni relative alla sua corrispondenza con la Commissione.
Successivamente, il denunciante ha presentato una denuncia in materia al Mediatore europeo.
Con lettera del 5 aprile 2005, la Commissione ha risposto alla lettera del denunciante del 22 febbraio 2005. La Commissione, in primo luogo, ha fatto riferimento alla questione della durata dell'esame del caso e ha risposto a una delle osservazioni del denunciante in merito ai riferimenti alle pagine web contenenti la normativa comunitaria in materia ambientale che gli aveva fornito. Per quanto riguarda il merito del caso, la Commissione ha osservato che la direttiva impone l'obbligo di informare e consultare il pubblico, ma lascia alla discrezionalità degli Stati membri le modalità specifiche che tale informazione e consultazione dovrebbero adottare. La direttiva incoraggia la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale, ma il parere espresso dal pubblico non è vincolante per l'amministrazione. Pertanto, il rigetto di un progetto da parte del pubblico interessato non può costituire una violazione del diritto comunitario. Tuttavia, la partecipazione del pubblico alla procedura di VIA consente ai cittadini di contestare la legittimità sostanziale o procedurale delle decisioni pertinenti mediante procedimenti giudiziari o di altro tipo. Infatti, i cittadini del Palaio Faliro, evidentemente informati dell’imminente costruzione del progetto di tram, hanno adito il giudice nazionale competente, vale a dire il Consiglio di Stato, che ha respinto la loro domanda in quanto priva di merito e ha dichiarato, in particolare, che i requisiti di pubblicità della normativa greca erano stati rispettati.
Con lettera del 27 maggio 2005, il denunciante ha formulato una serie di osservazioni sul contenuto della lettera della Commissione del 5 aprile 2005, contestandone la correttezza. La Commissione ha risposto con lettera dell'11 luglio 2005 e il denunciante con lettera del 27 luglio 2005.
Con lettera del 25 febbraio 2005, il denunciante ha presentato la presente denuncia. Egli ha affermato che la Commissione aveva erroneamente e tardivamente respinto la sua denuncia ai sensi dell'articolo 226 e ha allegato alla sua denuncia la corrispondenza pertinente con la Commissione. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulle seguenti accuse formulate dal denunciante:
- La Commissione non aveva trattato correttamente la sua denuncia ex articolo 226 del 29 maggio 2002 relativa a una possibile violazione della direttiva 85/337/CEE da parte delle autorità greche in relazione a un progetto di tramvia ad Atene.
- La Commissione si è resa colpevole di un ritardo evitabile nel trattamento della sua denuncia ai sensi dell'articolo 226.
Per quanto riguarda la prima affermazione, il denunciante ha sostenuto, in particolare, che la Commissione non ha tenuto in debita considerazione i requisiti della direttiva riguardanti: a) la possibilità per il pubblico interessato di esprimere un parere prima dell'avvio del progetto; e b) la VIA, che il denunciante ritiene inadeguata. Il denunciante ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha fornito una giustificazione adeguata per la sua decisione di archiviare il caso.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneNel suo parere, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni in merito alla prima affermazione del denunciante.
L'oggetto della denuncia ai sensi dell'articolo 226 del denunciante, vale a dire l'autorizzazione del progetto per la costruzione di una tranvia ad Atene, era già stato oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi al Consiglio di Stato greco in sessione plenaria. La Commissione ha precisato che il giudice nazionale, competente anche per l'applicazione del diritto comunitario, ha respinto in quanto infondata la domanda di annullamento della decisione di approvazione del progetto.
Per quanto riguarda le varie argomentazioni presentate dal denunciante, la Commissione ha ricordato le osservazioni formulate nella sua corrispondenza con lui. La Commissione ha osservato che la direttiva stabilisce una serie di procedure che devono essere rispettate nel contesto della VIA di determinati progetti che possono avere un notevole impatto sull'ambiente. Tuttavia, la direttiva non conferisce alla Commissione la competenza ad intervenire per quanto riguarda l'opportunità di un progetto o a riesaminare la qualità di uno studio VIA e l'adeguatezza delle condizioni imposte per il progetto.
Nel caso in questione, il progetto è stato sottoposto a una VIA, ai sensi della direttiva, e le procedure previste dalla direttiva sono state rispettate. Al termine della procedura VIA è stata adottata la decisione ministeriale congiunta 105061/29.8.2001, che approva le condizioni ambientali del progetto. Il pubblico è stato informato e ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere prima dell'approvazione finale del progetto. Inoltre, in seguito all'approvazione del progetto, le autorità competenti hanno informato il pubblico e hanno messo a sua disposizione tutte le informazioni necessarie.
La Commissione ha pertanto concluso di aver debitamente tenuto conto delle prescrizioni della direttiva e di aver fornito una motivazione adeguata per la sua decisione di archiviare il caso.
La Commissione ha inoltre formulato osservazioni sulla seconda affermazione del denunciante, che ha respinto.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni sul parere della Commissione sul merito del caso e sulla sua decisione di archiviarlo, il denunciante ha formulato, in sintesi, le seguenti osservazioni. Per quanto riguarda l'argomentazione della Commissione relativa alla sentenza del Consiglio di Stato greco, il denunciante ha osservato che la Commissione aveva presentato tale argomentazione per la prima volta nella sua lettera del 5 aprile 2005, ossia sei mesi dopo il rigetto della sua denuncia ai sensi dell'articolo 226, il che dimostra che la sua denuncia non è stata respinta sulla base di tale argomentazione. In relazione a ciò, ha fatto riferimento alla sua lettera del 27 maggio 2005, nella quale si è occupato di tale argomento. Ha ricordato che il Consiglio di Stato greco non ha autorizzato la costruzione del progetto di tram e che ha respinto solo una domanda di annullamento della decisione ministeriale di approvazione dello studio VIA, sulla base della quale è stata concessa l'autorizzazione per il progetto. Il denunciante ha inoltre osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, il Consiglio di Stato ha accettato che il pubblico interessato non fosse informato dello studio VIA.
Il denunciante ha riconosciuto che la Commissione non ha il potere di decidere in merito all'opportunità di un progetto di lavori pubblici o di rivedere la qualità di uno studio VIA. Tuttavia, non gli ha chiesto di farlo. Per contro, la Commissione è tenuta a verificare se siano stati rispettati i requisiti procedurali previsti dalla direttiva.
Per quanto riguarda l'argomentazione della Commissione secondo cui il pubblico è stato informato e ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva del progetto, il denunciante ha osservato che la Commissione ha ripetuto tale affermazione senza fornire alcun elemento di prova, il che implica che il pubblico non si è opposto al progetto. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione ha ignorato gli elementi di prova contrari forniti nelle sue lettere del 22 febbraio, del 27 maggio 2005 e del 27 luglio 2005.
Il denunciante ha inoltre formulato osservazioni sulla parte del parere della Commissione relativa alla sua seconda affermazione.
Gli sforzi del Mediatore per giungere a una soluzione amichevoleDopo un attento esame del parere e delle osservazioni, il Mediatore non era convinto che la Commissione avesse risposto adeguatamente alla prima affermazione del denunciante. Sulla base di un'analisi motivata delle questioni pertinenti (cfr. punti 1.2 e seguenti della presente decisione), egli ha pertanto proposto alla Commissione una soluzione amichevole, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto del Mediatore. Più specificamente, il Mediatore ha suggerito alla Commissione di a) esaminare le argomentazioni del denunciante in merito all'adeguatezza e all'adeguatezza della VIA del progetto in questione; b) riconsiderare, alla luce degli annunci fatti sui giornali "Avgi" e "Imerisia", la sua posizione secondo cui non vi è stata alcuna violazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi da 2 a 3, e dell'articolo 9 della direttiva.
Nella sua risposta alla proposta di soluzione amichevole del Mediatore, la Commissione ha presentato il suo parere sulle questioni summenzionate. Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione, il denunciante ha espresso il suo disaccordo con le posizioni della Commissione e ha mantenuto la sua denuncia.
LA DECISIONE
1 Asserzione secondo cui la Commissione non avrebbe trattato correttamente il merito della denuncia ex articolo 226 del denunciante1.1 Per quanto riguarda la sua prima affermazione, il denunciante ha sostenuto, in particolare, che la Commissione non ha tenuto debitamente conto delle prescrizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata (2) (in prosieguo: la «direttiva»), concernente: a) la possibilità per il pubblico interessato di esprimere un parere prima dell'avvio del progetto; e b) la VIA, che il denunciante ritiene inadeguata. Il denunciante ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha fornito una giustificazione adeguata per la sua decisione di archiviare il caso. La Commissione, ritenendo che la direttiva fosse applicabile al caso (3), ha respinto sia tali argomentazioni sia l'affermazione del denunciante.
1.2 Nella parte pertinente della sua analisi contenuta nella sua proposta di soluzione amichevole in questo caso, il Mediatore, in primo luogo, ha ricordato che la direttiva prevede nella parte pertinente:
"Articolo 3
La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta in modo adeguato, alla luce di ogni singolo caso e conformemente agli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
- esseri umani, fauna e flora;
Articolo 5
- suolo, acqua, aria, clima e paesaggio;
- beni materiali e patrimonio culturale;
- l'interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino.
1. Nel caso di progetti che, a norma dell'articolo 4, devono essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il committente fornisca in forma adeguata le informazioni specificate nell'allegato IV, nella misura in cui:
a) gli Stati membri ritengono che le informazioni siano pertinenti per una determinata fase della procedura di autorizzazione e per le caratteristiche specifiche di un particolare progetto o tipo di progetto e delle caratteristiche ambientali che potrebbero essere interessate;
b) gli Stati membri ritengono che un committente possa ragionevolmente essere tenuto a raccogliere tali informazioni tenendo conto, tra l'altro, delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali.
2. (...)
3. Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:
- una descrizione del progetto comprendente informazioni sul sito, sulla progettazione e sulle dimensioni del progetto,
- una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, porre rimedio a effetti negativi significativi,
- i dati necessari per identificare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente,
- una descrizione delle principali alternative studiate dal committente e un'indicazione dei principali motivi della sua scelta, tenendo conto degli effetti ambientali,
- una sintesi non tecnica delle informazioni menzionate nei trattini precedenti.4. (...)
Articolo 6
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che potrebbero essere interessate dal progetto in ragione delle loro specifiche responsabilità ambientali abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla richiesta di autorizzazione. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in termini generali o caso per caso. Le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 sono trasmesse a tali autorità. Le modalità della consultazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le richieste di autorizzazione e le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 siano messe a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole al fine di dare al pubblico interessato la possibilità di esprimere un parere prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. Le modalità di tale informazione e consultazione sono stabilite dagli Stati membri, che possono in particolare, a seconda delle caratteristiche particolari dei progetti o dei siti interessati:
- determinare il pubblico interessato,
Articolo 8
- specificare i luoghi in cui le informazioni possono essere consultate,
- specificare il modo in cui il pubblico può essere informato, ad esempio mediante affissione entro un certo raggio, pubblicazione su giornali locali, organizzazione di mostre con piani, disegni, tabelle, grafici, modelli,
- determinare il modo in cui il pubblico deve essere consultato, ad esempio, mediante comunicazioni scritte, mediante indagine pubblica,
- fissare termini adeguati per le varie fasi della procedura al fine di garantire che una decisione sia presa entro un termine ragionevole.
I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 devono essere presi in considerazione nella procedura di autorizzazione.
Articolo 9
1. Quando è stata adottata una decisione di rilascio o di rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico secondo le procedure appropriate e mettono a disposizione del pubblico le seguenti informazioni:
- il contenuto della decisione e le eventuali condizioni ad essa collegate,
- i motivi e le considerazioni principali su cui si basa la decisione,
- una descrizione, se necessario, delle principali misure per evitare, ridurre e, se possibile, compensare i principali effetti negativi. (...)".
Il Mediatore ha poi preso atto di quanto segue. La Commissione aveva sottolineato che la direttiva non le attribuisce la competenza a riesaminare la qualità di uno studio VIA. Questo è vero. Tuttavia, la questione non è se la presente direttiva conferisca alla Commissione la suddetta competenza, ma se la Commissione, nell'adempiere correttamente alle sue responsabilità ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, abbia il potere di esaminare se uno Stato membro abbia rispettato gli obblighi che la direttiva gli impone per quanto riguarda l'adeguatezza e l'adeguatezza della VIA per il progetto in questione. La Commissione stessa ha chiaramente ritenuto di disporre di tale potere, in quanto ha avviato, dinanzi alla Corte di giustizia, un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro proprio in un caso in cui ha ritenuto che la VIA di un progetto specifico non soddisfacesse tali requisiti (4). In questo caso, la Corte ha esaminato gli argomenti della Commissione, alla luce degli articoli 2, 3, 5 e 8 della direttiva, e ha concluso che il ricorso della Commissione era infondato, in quanto la Commissione "avrebbe dovuto specificare su quali punti specifici i requisiti della direttiva non sono stati rispettati durante la procedura di autorizzazione del progetto in questione e avrebbe dovuto fornire prove adeguate di non conformità "(5).
Inoltre, il Mediatore ha osservato che gli obiettivi della direttiva sono meglio perseguiti quando le argomentazioni relative all'adeguatezza e all'onorabilità di una VIA, formulate alla luce delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della direttiva, sono presentate alle autorità nazionali competenti e da queste esaminate nell'ambito della procedura di autorizzazione, ai sensi degli articoli 6 e 8 della direttiva. Il Mediatore osserva che, in qualità di custode del trattato, la Commissione deve garantire il rispetto dell'articolo 8 della direttiva. Alla luce dell'obbligo di cui sopra, la Commissione dovrebbe trattare con diligenza un'asserzione formulata in una denuncia ai sensi dell'articolo 226 secondo cui uno Stato membro ha concesso l'autorizzazione in violazione dell'articolo 8, vale a dire che lo Stato membro non ha tenuto conto dei risultati di determinate consultazioni e delle informazioni specifiche raccolte a norma degli articoli da 5 a 7, e in particolare delle informazioni e dei pareri presentati dal pubblico in merito all'adeguatezza e all'onorabilità della VIA forniti dal committente.
Tuttavia, qualora le accuse di non conformità alle disposizioni degli articoli 3 e 5 della direttiva siano presentate direttamente alla Commissione, mediante una denuncia di infrazione ai sensi dell'articolo 226, il controllo della Commissione sull'adeguatezza e sull'adeguatezza di una VIA può di norma limitarsi, alla luce della natura scientifica e tecnica del suo contenuto, a verificare se lo Stato membro abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la VIA soddisfacesse i requisiti di cui agli articoli 3 e 5 della direttiva. Ad esempio, un tale errore può essere riscontrato quando la VIA non include, come sostenuto dal denunciante in relazione alla VIA del progetto in questione, una sintesi non tecnica delle informazioni menzionate nei primi quattro trattini dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva, sebbene tale sintesi sia richiesta dall'articolo 5, paragrafo 3, quinto trattino.
Il Mediatore ha inoltre ricordato che la direttiva riguarda le "modifiche a progetti di sviluppo" come i tram, poiché la sua finalità sarebbe compromessa se le "modifiche a progetti di sviluppo" fossero interpretate in modo da consentire a determinate opere di sottrarsi al requisito di una VIA quando, a causa della loro natura, delle loro dimensioni o della loro ubicazione, possono avere effetti significativi sull'ambiente (6). Nel caso di specie, il denunciante ha sostenuto che la linea tranviaria specificata nello studio VIA approvato è stata successivamente modificata in una serie di punti e, pertanto, avrebbe dovuto essere effettuata una nuova VIA. Tuttavia, la Commissione non ha affrontato la questione.
Alla luce di quanto precede, il Mediatore, nell'analisi contenuta nella sua proposta di soluzione amichevole, ha concluso che la Commissione non aveva dimostrato di aver adeguatamente esaminato le argomentazioni del denunciante in merito all'adeguatezza e alla correttezza della VIA del progetto in questione e che ciò poteva costituire un caso di cattiva amministrazione. Di conseguenza, il Mediatore ha suggerito alla Commissione di prendere in considerazione l'esame delle argomentazioni del denunciante in merito all'adeguatezza e alla correttezza della VIA del progetto in questione.
1.3 Nella parte pertinente della sua risposta alla proposta di soluzione amichevole del Mediatore, la Commissione ha rilevato, in particolare, quanto segue. Sulla base delle proprie valutazioni tecniche e scientifiche del progetto, il denunciante ha presentato una serie di argomenti contro la VIA del progetto in questione. La VIA conteneva una sintesi non tecnica del progetto. Non si trattava di un caso in cui l'autorità nazionale competente aveva commesso un errore manifesto di valutazione in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dagli articoli 3 e 5 della direttiva, ma di un caso in cui la Commissione avrebbe dovuto effettuare una valutazione della qualità scientifica e tecnica dello studio VIA (7).
Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione, il denunciante ha fatto varie osservazioni esprimendo il suo disaccordo con l'argomentazione della Commissione. Tuttavia, egli non ha dedotto alcun argomento specifico e debitamente motivato che mettesse in discussione, in modo convincente, la posizione della Commissione secondo cui non si trattava di un caso in cui l'autorità nazionale competente avesse commesso un errore manifesto di valutazione in relazione all'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 3 e 5 della direttiva.
1.4 Nella sua risposta alla proposta di soluzione amichevole del Mediatore, la Commissione ha formulato, in particolare, le seguenti osservazioni in merito all'argomentazione del denunciante secondo cui la linea tranviaria specificata nello studio VIA approvato era stata successivamente modificata in diversi punti e, pertanto, avrebbe dovuto essere effettuata una nuova VIA. Secondo l'allegato II, punto 13, della direttiva, le modifiche di un progetto già approvato richiederebbero una VIA pertinente nel caso in cui potessero avere effetti negativi significativi sull'ambiente. A tale riguardo, le autorità nazionali competenti dispongono di un certo margine di discrezionalità. Al fine di dimostrare che le autorità nazionali hanno commesso un errore manifesto di valutazione in tale contesto, la Commissione deve presentare prove specifiche per stabilire gli effetti negativi significativi sull'ambiente dovuti alle modifiche. A tale riguardo, le argomentazioni generali del denunciante in merito alla modifica della linea tranviaria non erano sufficienti.
Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione, il denunciante non era soddisfatto dell'approccio della Commissione e ha sollevato una serie di punti a sostegno della sua argomentazione di cui sopra.
Il Mediatore osserva che il denunciante non sembra aver prima presentato la sua argomentazione di cui sopra alle autorità nazionali competenti, che avrebbero potuto esaminare la questione e fornire spiegazioni pertinenti. Sembra piuttosto che l’abbia presentata direttamente alla Commissione. E l'argomento è stato formulato in termini generali. Tuttavia, la valutazione se le modifiche di un progetto già autorizzato, come quelle in questione, "possano avere effetti negativi significativi sull'ambiente", ai sensi dell'allegato II, punto 13, della direttiva, dipende in gran parte dal contenuto preciso di tali modifiche e comporta di norma valutazioni basate su dati ambientali pertinenti.
In quest'ultimo contesto, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato quanto segue. In primo luogo, la Corte ha spiegato ciò che è necessario per dimostrare che le autorità nazionali hanno ecceduto i limiti del loro potere discrezionale omettendo di esigere l’esecuzione di una VIA prima di dare l’autorizzazione per un progetto specifico. A tale riguardo, la Commissione non può limitarsi ad affermazioni generali, senza presentare elementi concreti atti a dimostrare che le autorità nazionali interessate hanno commesso un errore manifesto di valutazione quando hanno dato il loro assenso a un progetto. In secondo luogo, la Commissione deve fornire almeno alcune prove degli effetti che il progetto potrebbe avere sull'ambiente (8). Ciò implica che la Commissione poteva ragionevolmente decidere di non intraprendere ulteriori azioni in relazione alla suddetta argomentazione generale del denunciante, che non era accompagnata da dati sufficienti e pertinenti sulla natura dei cambiamenti in questione e, in particolare, sui loro probabili effetti sull'ambiente (9). In tali circostanze, l'approccio di cui sopra adottato dalla Commissione nella sua risposta alla proposta di soluzione amichevole del Mediatore è ragionevole.
1.5 Inoltre, nell'analisi contenuta nella sua proposta di soluzione amichevole, il Mediatore ha osservato che, ai sensi della direttiva, gli Stati membri devono garantire che qualsiasi richiesta di sviluppo e qualsiasi informazione raccolta a norma dell'articolo 5 siano messe a disposizione del pubblico, al fine di dare al pubblico interessato la possibilità di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione (articolo 6, paragrafo 2, della direttiva). Inoltre, tali opinioni devono essere prese in considerazione nella procedura di autorizzazione (articolo 8 della direttiva). Sebbene le modalità di tale informazione e consultazione del pubblico siano determinate dagli Stati membri (articolo 6, paragrafo 3, della direttiva), la discrezionalità di cui godono gli Stati membri in tale contesto deve essere esercitata in modo conforme alla finalità delle disposizioni degli articoli 6, paragrafo 2, e 8 della direttiva e alla necessità di garantirne l'"effetto utile" ( effet utile). Ciò implica che uno Stato membro eccede i limiti della sua discrezionalità pertinente quando le sue disposizioni relative alle modalità di informazione del pubblico interessato non sono ragionevolmente idonee a conseguire l'obiettivo di a) informare il pubblico interessato del progetto e delle sue implicazioni ambientali, sulla base di informazioni specifiche, e b) dargli la possibilità di prepararsi adeguatamente ed esprimere il proprio parere, prima del rilascio dell'autorizzazione.
Analogamente, l'articolo 9 della direttiva lascia agli Stati membri il compito di specificare le "procedure appropriate" per informare il pubblico della decisione di concedere un'autorizzazione. Tuttavia, le procedure che non sono ragionevolmente idonee allo scopo previsto di informare il pubblico interessato di tale decisione non possono essere considerate "adeguate", ai sensi dell'articolo 9.
Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto, in sostanza, che, alla luce degli annunci pubblicati sui giornali "Avgi" e "Imerisia", che invitavano i cittadini e i loro organi rappresentativi a informarsi in merito allo studio VIA per il progetto, non vi fosse alcuna violazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi da 2 a 3, della direttiva. Il denunciante ha sostenuto, in sostanza, che tali annunci non erano ragionevolmente idonei a raggiungere l'obiettivo summenzionato, rilevando, in particolare, che i) "Imerisia" è un giornale finanziario e sia "Avgi" che "Imerisia", hanno una diffusione nazionale ma molto limitata (circa 1.750 copie ciascuna); ii) nessun annuncio è stato pubblicato su nessuno degli otto giornali locali del Palaio Faliro; (iii) anche se parte della tramvia sarebbe stata costruita a Neo Faliro, che fa parte della zona (prefettura) del Pireo, il nome del progetto, come annunciato, era semplicemente "tramvia nella zona di Atene" e gli annunci sono stati fatti solo dalla prefettura di Atene. Tuttavia, la Commissione non ha affrontato specificamente tali argomentazioni. In quanto tali, tali argomentazioni non sembravano prive di fondamento. La Commissione non ha neppure affrontato in modo specifico l'argomento del denunciante secondo cui l'articolo 9 della direttiva non è stato rispettato, nella misura in cui l'annuncio relativo alla decisione ministeriale comune che ha approvato le condizioni ambientali per il progetto è stato pubblicato solo in "Imerisia".
In tali circostanze (10), il Mediatore ha ritenuto che la mancata risposta specifica da parte della Commissione alle argomentazioni del denunciante secondo cui le suddette comunicazioni pubblicate sui giornali "Avgi" e "Imerisia" non soddisfacevano i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafi da 2 a 3, e all'articolo 9 della direttiva potesse costituire un caso di cattiva amministrazione. Di conseguenza, il Mediatore ha suggerito che, alla luce dei suddetti annunci fatti sui giornali "Avgi" e "Imerisia", la Commissione potesse riconsiderare la sua posizione secondo cui non vi era alcuna violazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi da 2 a 3, e dell'articolo 9 della direttiva.
1.6 Nella parte pertinente della sua risposta alla proposta di soluzione amichevole del Mediatore, la Commissione ha rilevato, in particolare, quanto segue. Il "diritto" del pubblico di beneficiare della procedura di informazione e consultazione di cui all'articolo 6, paragrafi da 2 a 3, della direttiva è limitato, in quanto gli Stati membri hanno il potere di stabilire il contenuto specifico di tale procedura. Lo stesso vale, per analogia, per quanto riguarda l'art. 9 della direttiva. L'ampio margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri in questo contesto è tuttavia limitato dalla necessità di garantire l'effetto utile della direttiva.
Nel caso di specie, il pubblico è stato informato e ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere prima dell'approvazione del progetto. La Prefettura di Atene ha messo lo studio VIA a disposizione del pubblico, nel suo edificio. Ha anche informato i comuni di Atene, Nea Smyrni, Palaio Faliro e Glyfada e ha fatto un annuncio rilevante sui giornali "Avgi" e "Imerisia". La decisione di approvazione del progetto è stata pubblicata su "Imerisia". Pertanto, la Commissione non disponeva di elementi sufficienti per avviare una procedura di infrazione. Inoltre, i giornali di cui sopra hanno una buona reputazione e una circolazione nazionale. Sono spesso utilizzati per questo tipo di annuncio. E non è evidente che i giornali locali avrebbero promosso meglio gli obiettivi della direttiva, dal momento che non sono sempre quotidiani e hanno una diffusione e un significato limitati. Inoltre, poiché il progetto non riguardava un solo comune, ma alcuni di essi e, in sostanza, l’intera area di Atene, la scelta di un giornale di diffusione nazionale sembrava giustificata.
Inoltre, si trattava di un progetto riguardante le infrastrutture ed era, inoltre, di grande importanza, in quanto collegato all'organizzazione dei Giochi olimpici. Gli studi pertinenti erano già iniziati nel 1995 e, nel 2000, il progetto è stato discusso in seno al parlamento greco, che ha emanato una legge relativa alla creazione di un'entità responsabile dello studio, della costruzione e della gestione del tram. È quindi difficile accettare che le autorità greche abbiano voluto ostacolare l'informazione del pubblico sul progetto. Al contrario, un pubblico attivo e interessato ha avuto la possibilità di essere informato e ascoltato.
Infine, dal punto 12 della sentenza 2173/2002 del Consiglio di Stato greco, relativa alla decisione ministeriale congiunta che approva la costruzione del progetto, risulta chiaramente che la procedura di pubblicità di tale decisione era stata rispettata.
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non era stata accertata una violazione dell'articolo 6, paragrafi da 2 a 3, e dell'articolo 9 della direttiva.
1.7 Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione, il denunciante ha contestato, in modo motivato, le sue conclusioni di cui sopra. Egli ha osservato, in particolare, che, sebbene gli Stati membri godano di un ampio potere discrezionale in relazione alle modalità di informazione e consultazione del pubblico, essi devono applicare almeno uno dei metodi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, il che non è avvenuto nel caso di specie.
1.8 Per quanto riguarda quest'ultimo punto sollevato dal denunciante, il Mediatore prende atto di quanto segue. Ai sensi dell'art. 6, nn. 2-3, della direttiva, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la determinazione delle modalità di informazione e consultazione del pubblico. In particolare, gli Stati membri semplicemente "possono" specificare il modo in cui il pubblico è informato, "ad esempio" secondo uno dei modi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante, gli Stati membri non sono tenuti a seguire almeno una di queste vie.
D'altro canto, occorre anche osservare che il denunciante aveva specificamente attirato l'attenzione della Commissione sul fatto che la decisione ministeriale congiunta greca 75308/5512/1990 ("la direttiva sui marchi"), emanata nel contesto dell'attuazione della direttiva, prevedeva la pubblicazione sulla stampa locale dell'annuncio relativo allo studio VIA (11). Infatti, l’articolo 1 della direttiva JMD precisa esplicitamente che quest’ultima mira ad armonizzare il diritto greco, tra l’altro, con le disposizioni degli articoli 6 e 9 della direttiva. Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva JMD stabilisce che il Consiglio della prefettura che ha ricevuto uno studio VIA (dal competente dipartimento del ministero dell'Ambiente, della pianificazione e dei lavori pubblici) è responsabile della "pubblicazione sulla stampa locale" ("δημοσίευση στον τοπικό τύπο") di un annuncio relativo allo studio VIA. È inoltre responsabile della pubblicazione sulla stampa di un invito ai cittadini e alle entità che li rappresentano a essere informati del presente studio e a presentare le loro opinioni sul suo contenuto entro un periodo di tempo non superiore a 15 giorni dalla pubblicazione. Pertanto, la Grecia ha esercitato il suddetto potere discrezionale di cui disponeva ai sensi dell’articolo 6, paragrafi da 2 a 3, della direttiva imponendo, tra l’altro, che fosse effettuata una pubblicazione pertinente sulla stampa locale. Analogamente, vale anche la pena notare che il Consiglio di Stato greco ritiene che tale requisito costituisca un elemento essenziale della procedura di approvazione del progetto in questione e che l'inosservanza di tale requisito vizi la decisione di approvazione (le condizioni ambientali) del progetto (12). Nel caso di specie, sembra che la pubblicazione relativa allo studio VIA sia stata effettuata solo su giornali di diffusione nazionale. Si potrebbe quindi ragionevolmente concludere che il suddetto requisito della legislazione nazionale non è stato rispettato.
1.9 Tuttavia, tale conclusione non implica necessariamente che la Commissione abbia commesso una cattiva amministrazione decidendo di non avviare una procedura di infrazione in materia. A tale riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che la Commissione dispone di un potere discrezionale nel decidere se avviare un procedimento per inadempimento, ai sensi dell’articolo 226 del trattato CE (13). Il Mediatore ritiene che, quando la Commissione adotta tale decisione in un caso, come quello in esame, che riguarda il rispetto delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi da 2 a 3, della direttiva, essa non eccederebbe il suo potere discrezionale di cui sopra se, invece di concentrarsi sul rispetto o meno di un requisito specifico pertinente della legislazione nazionale applicabile, esaminasse se lo Stato membro interessato abbia agito in modo tale da offrire sufficienti garanzie di rispetto delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi da 2 a 3, della direttiva e della necessità di garantirne l'effetto utile. Questo è quanto sembra aver fatto la Commissione nel caso di specie.
1.10 Nel caso di specie, la Commissione è giunta, in sostanza, alla conclusione che non era stato dimostrato che lo Stato membro fosse venuto meno all'obbligo ad esso incombente, in forza dell'art. 6, n. 2, della direttiva, di garantire che il pubblico interessato avesse la possibilità di esprimere un parere prima dell'adozione della decisione di autorizzazione. La Commissione ha basato tale conclusione sui seguenti punti, illustrati al precedente punto 1.6: a) la prefettura di Atene ha messo lo studio VIA a disposizione del pubblico, nel suo edificio; b) la prefettura di Atene ha inoltre informato i comuni di Atene, Nea Smyrni, Palaio Faliro e Glyfada; c) la prefettura di Atene ha fatto un annuncio pertinente sui giornali "Avgi" e "Imerisia", che hanno una buona reputazione e una circolazione nazionale e sono spesso utilizzati per questo tipo di annuncio; d) non è evidente che i giornali locali avrebbero promosso meglio gli obiettivi della direttiva, in quanto non sono sempre quotidiani e hanno una diffusione e un significato limitati; e e) la VIA riguardava un progetto di infrastrutture di grande importanza, relativo all'organizzazione dei Giochi olimpici; gli studi pertinenti erano già iniziati nel 1995 e, nel 2000, il progetto è stato discusso in seno al parlamento greco.
1.11 Il Mediatore ritiene che le precedenti lettere da a) a e) siano chiaramente insufficienti a dimostrare che, per quanto riguarda il progetto in questione, la Grecia ha rispettato l'obbligo positivo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva. L'effetto utile di questa disposizione implica che il modo in cui il pubblico interessato è informato dovrebbe essere ragionevolmente idoneo a conseguire il duplice obiettivo di rendere il pubblico interessato consapevole dell'esistenza e della disponibilità dello studio VIA e di dargli un'equa possibilità di prepararsi adeguatamente ed esprimere il proprio parere, prima del rilascio dell'autorizzazione. Per quanto riguarda la lettera a) dell'argomentazione della Commissione, è sufficiente rilevare che il semplice fatto che la prefettura di Atene abbia messo lo studio VIA a disposizione del pubblico non era sufficiente, se non era accompagnato da misure adeguate volte ad avvertire il pubblico interessato dell'esistenza e della disponibilità dello studio VIA e della possibilità di esprimersi su di esso. Per quanto riguarda la lettera b), è evidente che la comunicazione di informazioni pertinenti ai comuni interessati dal progetto potrebbe essere rilevante ai fini dell’adempimento dell’obbligo imposto dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva. Tuttavia, essa non è pertinente, di per sé, per quanto riguarda l’art. 6, n. 2, della direttiva, in quanto non fa riferimento alla fornitura di informazioni al pubblico interessato. Analogamente, la lettera c) non è convincente. Il fatto, invocato dalla Commissione senza alcuna informazione specifica a sostegno, che questi due giornali siano stati spesso utilizzati per annunci riguardanti studi VIA non costituisce una conoscenza comune ed è stato contestato dal denunciante, che ha correttamente indicato che "l'Imerisia" si concentra principalmente su questioni finanziarie. Ancora più importante, non è in discussione che i giornali "Avgi" e "Imerisia" abbiano una diffusione nazionale e piuttosto limitata. È improbabile che questo tipo di circolazione offra sufficienti garanzie del raggiungimento del duplice obiettivo summenzionato. Inoltre, la pubblicazione dell'annuncio su questi giornali ha avuto luogo solo una volta. Per quanto riguarda la lettera d), la Commissione non ha confutato l'argomentazione del denunciante secondo cui esisteva un numero significativo di giornali locali che avrebbero potuto essere utilizzati per informare il pubblico interessato dal progetto. Inoltre, anche supponendo che sia improbabile che la stampa locale promuova gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tale punto non giustificherebbe l'uso di altri mezzi di pubblicità che non sarebbero ragionevolmente idonei a raggiungere tali obiettivi. Infine, per quanto riguarda la lettera e), il semplice fatto che il progetto in questione fosse importante e avrebbe potuto ricevere pubblicità attraverso discussioni parlamentari o i media non può creare una presunzione che gli stessi obiettivi siano stati raggiunti.
1.12 Alla luce di quanto precede, il Mediatore conclude che la Commissione ha omesso di trattare correttamente l'argomentazione del denunciante relativa a una violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva e che tale omissione, che costituisce cattiva amministrazione, non è stata sanata nel corso della presente indagine, nonostante i suoi sforzi al riguardo. Tuttavia, tenuto conto della natura di questo caso di cattiva amministrazione, del fatto che la costruzione del grande progetto in questione è stata completata molto tempo fa e del potere discrezionale della Commissione indicato al precedente punto 1.9, il Mediatore non ritiene giustificato proseguire la questione. Di conseguenza, chiuderà questo aspetto del caso con un'osservazione critica pertinente.
1.13 Per quanto riguarda l'argomentazione del denunciante relativa alla violazione dell'articolo 9 della direttiva, la Commissione, nella sua risposta alla parte pertinente della proposta di soluzione amichevole del Mediatore, ha osservato che dal punto 12 della sentenza 2173/2002 del Consiglio di Stato greco, relativa alla decisione di approvazione della costruzione del progetto, risulta chiaramente che le norme procedurali per la pubblicità di tale decisione sono state rispettate. Il Mediatore rileva che il Consiglio di Stato ha effettivamente affermato che era stata rispettata la procedura prevista all’articolo 3 del JMD per quanto riguarda, tra l’altro, la pubblicazione sulla stampa della decisione di approvazione delle condizioni ambientali del progetto. L’articolo 3 del JMD prevede, tra l’altro, che un annuncio pertinente debba essere pubblicato sulla stampa locale. Il Consiglio di Stato greco è giunto alla conclusione di cui sopra, pur affermando, allo stesso tempo, che gli era stata fornita una copia del giornale pertinente "dove il nome del giornale [era] non visibile". In realtà, sembra che questo giornale fosse "Imerisia", che ha una diffusione nazionale e piuttosto limitata (cfr. anche il precedente punto 1.11). La Commissione sembra quindi essersi basata sulla suddetta conclusione cui è giunto il Consiglio di Stato, senza tuttavia tenere debitamente conto dell’osservazione pertinente formulata dalla Corte. In ogni caso, il Consiglio di Stato non ha esaminato la questione se il requisito di cui all’art. 9 della direttiva fosse stato rispettato.
1.14 Alla luce di quanto precede e della sua analisi pertinente al punto 1.5 della presente decisione, il Mediatore conclude che la Commissione non ha trattato correttamente l'argomentazione del denunciante relativa a una violazione dell'articolo 9 della direttiva e che tale inadempienza, che costituisce cattiva amministrazione, non è stata sanata nel corso della presente indagine, nonostante i suoi sforzi contrari. Tuttavia, tenendo conto i) della natura di questo caso di cattiva amministrazione; ii) che la costruzione del grande progetto in questione è stata completata molto tempo fa; e iii) del potere discrezionale della Commissione di cui al precedente punto 1.9, il Mediatore non ritiene giustificato approfondire la questione. Di conseguenza, chiuderà questo aspetto del caso con un'osservazione critica pertinente.
2 Accusa di ritardo evitabile nel trattamento da parte della Commissione della denuncia di infrazione presentata dal denunciante2.1 L'allegato alla "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario"(14) prevede, tra l'altro, che "[i]n linea generale, i servizi della Commissione esamineranno le denunce al fine di giungere a una decisione di costituzione in mora o di archiviare il caso entro un anno dalla data di registrazione della denuncia da parte del Segretariato generale."(punto 8).
2.2 Nel caso in esame, la denuncia di infrazione del denunciante sembra essere stata registrata dal Segretariato generale della Commissione alla fine di giugno o all'inizio di luglio 2002. La Commissione sembra aver inviato la sua valutazione al denunciante con lettera del 23 marzo 2004 (15). Nel suo parere sulla denuncia, la Commissione ha ammesso di non aver contattato le autorità greche immediatamente dopo la registrazione della denuncia di infrazione in questione. In effetti, la Commissione sembra aver chiesto alle autorità greche informazioni su tale denuncia solo nel marzo 2003, ossia circa nove mesi dopo la sua registrazione. La Commissione ha spiegato questo ritardo facendo riferimento al carico di lavoro della DG Ambiente e osservando che questa DG si occupa di quasi il 50% delle denunce di infrazione trattate dalla Commissione. Tuttavia, questa non è una spiegazione soddisfacente. Oltre al fatto che è formulato in termini generali, va osservato che la Commissione avrebbe dovuto adottare misure adeguate per quanto riguarda l'organizzazione e il funzionamento della DG Ambiente, al fine di garantire che questa DG fosse in grado di trattare correttamente e in modo tempestivo il numero considerevole dei suoi casi di infrazione. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene pertanto che vi sia stato un ritardo ingiustificato nel trattamento del caso del denunciante da parte della Commissione (16). Si è trattato di un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore farà un'osservazione critica pertinente di seguito (17).
3 ConclusioneSulla base delle sue indagini in questo caso, il Mediatore formula le seguenti osservazioni critiche:
Per i motivi illustrati ai precedenti punti 1.5 e 1.11-1.14, la Commissione non ha trattato adeguatamente le argomentazioni del denunciante relative a una violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 9 della direttiva 85/337. Questo fallimento equivale a cattiva amministrazione.
Per i motivi illustrati al precedente punto 2.2, la Commissione ha impiegato un periodo di tempo ingiustificato per trattare la denuncia di infrazione del denunciante. Si è trattato di un caso di cattiva amministrazione.
Anche il presidente della Commissione sarà informato della presente decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) GU L 175, pag. 40, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5).
(2) Cfr. nota 1.
(3) L'indagine del Mediatore non riguarda la questione se e in quale misura la direttiva fosse applicabile al progetto in questione. Tuttavia, il Mediatore rileva, a tale riguardo, che il Consiglio di Stato greco, nella sua sentenza 2173/2002, ha affermato, tra l'altro (punto 15), che la parte del progetto relativa alla tratta Neo Faliro-Palaio Faliro-Glifada era stata prevista dalla legge 1515/1985 ("Piano di regolamentazione di Atene"), che ha stabilito che questa parte della tranvia sarebbe stata interpretata lungo la costa della baia di Faliro. Tale sentenza, che ha respinto un ricorso di annullamento della decisione ministeriale congiunta di approvazione delle condizioni ambientali per il progetto in questione, non ha affrontato la questione di cui sopra dell'applicabilità della direttiva.
(4) Cfr. causa C-431/92, Commissione/Germania, Racc. 1995, pag. I-2189, punti 1 e 42. Come osservato al punto 42 della sentenza, la Commissione ha ritenuto che la "valutazione degli effetti sull'ambiente del progetto in questione (...) non rispettasse l'obbligo di tener conto dell'interazione tra i fattori di cui all'articolo 3, primo e secondo trattino, della direttiva (esseri umani, flora e fauna, suolo, acqua, aria, clima e paesaggio), obbligo che richiede una valutazione globale di tali fattori".
(5) Cfr. causa C-431/92, Commissione/Germania, citata, punti 39, 43-45.
(6) Cfr. causa C-72/95 Kraaijeveld, Racc. 1996, pag. I-5403, punto 39; Causa C-435/97 WWF, Racc. 1999, pag. I-5613, punto 40.
(7) La Commissione ha altresì fatto riferimento, in particolare, al suo precedente argomento secondo cui, nella sentenza 2173/2002, il Consiglio di Stato greco aveva respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione ministeriale di approvazione delle condizioni ambientali del progetto. A tale riguardo, il Mediatore osserva che il Consiglio di Stato greco non ha ritenuto, nella presente sentenza, che i requisiti della direttiva 85/337 (o della normativa nazionale di attuazione) fossero stati, in generale, rispettati. Il Consiglio di Stato ha invece esaminato e respinto in quanto infondati i motivi specifici dedotti dalle ricorrenti, che non sembrano rispondere alle preoccupazioni espresse dal denunciante in relazione al progetto controverso.
(8) Cfr. causa C-508/03, Commissione/Regno Unito (Raccolta 2006, pag. I-5517, punto 91), che cita la causa C-117/02, Commissione/Portogallo (Raccolta 2004, pag. I-5517, punti 85, 87.
(9) Cfr. la decisione del Mediatore sulla denuncia 3660/2004/PB, punti 2.6 e 2.7.
(10) Analogamente, il Mediatore ha ribadito che il Consiglio di Stato greco, nella sua sentenza 2173/2002, non ha affrontato la questione del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 6 e 9 della direttiva nel caso di specie. La Corte ha semplicemente considerato (punto 12) che il semplice fatto che i requisiti di pubblicità della legislazione nazionale per la decisione impugnata (approvazione delle condizioni ambientali per il progetto) fossero stati soddisfatti non implicava che i firmatari fossero diventati pienamente consapevoli di tale decisione, al fine di esaminare se il ricorso di annullamento fosse stato presentato in modo tempestivo.
(11) Il JMD (più specificamente il suo articolo 3, relativo alla pubblicità della decisione di approvazione delle condizioni ambientali di un progetto) è stato anche indicato come applicabile nella sentenza 2173/2002 del Consiglio di Stato greco (punto 12).
(12) Cfr. sentenza 970/2007, punto 12.
(13) V., in particolare, sentenza 12 luglio 1989, causa 247/87, Star Fruit/Commissione (Racc. pag. 291, punto 11).
(14) COM(2002) 141 def., GU C 244, pag. 5.
(15) Il denunciante ha dichiarato di non aver ricevuto la presente lettera in quel momento. A quanto pare, l'ha ricevuta solo nel dicembre 2004, dopo che la Commissione lo aveva informato dell'archiviazione del caso. Nel contesto della presente indagine, il denunciante ha espresso dubbi sul fatto che la Commissione gli avesse effettivamente inviato la sua lettera del 23 marzo 2004, al momento della sua emissione. Suggerisce che sia condotta un'indagine amministrativa interna e che il Mediatore possa indagare sulla questione. Il Mediatore ricorda che l'affermazione fattuale della Commissione di aver inviato la presente lettera al denunciante comporta una presunzione (confutabile) di veridicità (cfr. causa T-311/00 British American Tobacco/Commissione, Racc. 2002, pag. II-2781, punto 35) e che la Commissione gode, in generale, di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda le indagini amministrative interne. Egli osserva inoltre che nel fascicolo del caso non vi è nulla che suggerisca che la Commissione avrebbe deliberatamente omesso di inviare al denunciante la sua lettera del 23 marzo 2004. Il Mediatore, pertanto, ritiene che non sarebbe giustificato estendere la portata della sua presente indagine sulla questione di cui sopra sollevata dal denunciante.
(16) Il Mediatore non ritiene necessario valutare se vi sia stato un ritardo ingiustificato anche in una delle fasi successive del trattamento del caso da parte della Commissione.
(17) Nel corso dell'indagine, il denunciante ha chiesto al Mediatore di valutare se i membri del personale della Commissione che avevano commesso una cattiva amministrazione nel suo caso potessero essere colpevoli di reati penali o disciplinari. A tale riguardo, il Mediatore ricorda che, ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, il suo ruolo consiste nell'esaminare potenziali casi di cattiva amministrazione nelle attività delle istituzioni o degli organi comunitari. Pertanto, egli non conduce indagini penali o disciplinari nei confronti del personale delle istituzioni o degli organi comunitari, le cui attività possono essere da lui esaminate per cattiva amministrazione. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del suo statuto, il mediatore notifica alle autorità nazionali competenti fatti che possono riguardare il diritto penale. Nel caso in esame, tali fatti non sono stati portati all'attenzione del Mediatore. Inoltre, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del suo statuto, il mediatore può informare l'istituzione o l'organo comunitario interessato dei fatti che mettono in discussione il comportamento di un membro del suo personale da un punto di vista disciplinare. Nella sua presente decisione, che è comunicata sia al denunciante che alla Commissione, il Mediatore ha presentato gli elementi in base ai quali ha concluso che vi è stata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Spetta quindi alla Commissione, e non al Mediatore, valutare se il caso implichi anche reati disciplinari.