FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Lettura facilitata
  • Dimensioni del testo

Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Lingua attuale: 
  • Italiano
Lingua di partenza: 
Lingue disponibili: 
La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.

Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 614/2005/BB contro il Parlamento europeo


Strasburgo, 11 febbraio 2008

Egregio signor V.,

Il 16 febbraio 2005 il sig. H., vicepresidente del Comitato del personale del Parlamento europeo, ha trasmesso la Sua denuncia al Mediatore europeo in merito all'esclusione della Sua domanda per il concorso interno del Parlamento C/348, a causa di uno storno interistituzionale.

Il 15 marzo 2005 ho trasmesso la denuncia al Presidente del Parlamento. Il Parlamento ha trasmesso il suo parere il 7 luglio 2005 (1). Il 21 settembre 2005 vi ho trasmesso il parere del Parlamento invitandovi a formulare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni scritte da parte Sua.

Il 18 settembre 2007 i servizi del Mediatore Le hanno contattato telefonicamente in merito alla Sua denuncia. Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.

Mi scuso per il tempo impiegato per concludere le mie indagini.


IL RECLAMO

Entro il 15 aprile 2004 il denunciante, funzionario del Parlamento europeo, ha presentato la sua candidatura a partecipare al concorso interno C/348 organizzato per l'assunzione di assistenti d'ufficio (ex carriera C5-4). Prima di essere trasferito al Parlamento europeo il 1° aprile 2002, dal 1° gennaio 1998 lavorava come agente presso la Commissione europea (categoria D3). Il bando di concorso richiedeva che i candidati fossero stati assunti come funzionari o agenti temporanei del Parlamento ininterrottamente per almeno tre anni. Secondo il denunciante, ciò significava che, pur essendo stato impiegato da diverse istituzioni comunitarie per un periodo di cinque anni, egli era escluso da questo concorso interno.

Nella sua denuncia ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il denunciante ha fatto riferimento alla causa T-167/97 Skrikas/Parlamento e ha sostenuto che, sebbene la presente causa riguardasse promozioni, gli stessi principi dovrebbero applicarsi nella presente causa, al fine di garantire il regolare proseguimento delle carriere all’interno dell’Unione europea (2). Il Parlamento ha respinto questo reclamo ai sensi dell'articolo 90 con una decisione esplicita.

Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante sosteneva che il Parlamento applicava un requisito di ammissibilità al concorso interno C/348 che non era coerente con i principi dell'unità della funzione pubblica comunitaria e della mobilità interistituzionale stabiliti nello statuto dei funzionari.

Il denunciante ha chiesto di essere ammesso al concorso interno C/348.

L'INCHIESTA

Parere del Parlamento

Il Parlamento ha fatto riferimento alla sua decisione sulla denuncia ai sensi dell'articolo 90 del denunciante e ha formulato, in sintesi, le seguenti osservazioni:

Le condizioni di ammissibilità del bando di concorso interno C/348 richiedevano ai candidati un'esperienza minima di quattro anni in qualità di funzionario e/o agente, conformemente al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee ("RAA"), e un'esperienza minima di tre anni consecutivi in seno al Parlamento in qualità di funzionario e/o agente, conformemente al RAA.

Dopo aver presentato la sua denuncia ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, relativa al bando di concorso di cui sopra, il denunciante ha presentato la sua candidatura a questo concorso interno. La sua candidatura è stata respinta dalla commissione giudicatrice in quanto non era stato assunto dal Parlamento per un minimo di tre anni consecutivi, entro il termine per la presentazione delle candidature, vale a dire il 15 aprile 2004. Secondo il Parlamento, la situazione del denunciante era la seguente: il 1° gennaio 1998 è diventato funzionario tirocinante presso la Commissione, il 1° luglio 1998 è stato nominato funzionario e, il 1° aprile 2002, è stato trasferito al Parlamento (non il 15 marzo 2002, come indicato dal denunciante).

Il Parlamento ha inoltre fatto riferimento all'articolo 3 della sua regolamentazione interna sull'assunzione dei funzionari e degli altri agenti e sul cambio di grado o di servizio, adottata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento l'8 ottobre 2003 (3) e modificata il 3 maggio 2004. Tale regolamentazione prevedeva che, per cambiare grado, i funzionari e gli altri agenti fossero tenuti ad avere un'anzianità di almeno quattro anni all'interno delle istituzioni comunitarie, di cui almeno tre anni al servizio del Parlamento.

Il Parlamento ha inoltre fatto riferimento all'art. 29, n. 1, lett. b), dello Statuto (4) e all'ampio potere discrezionale che esso riconosce alle istituzioni comunitarie per quanto riguarda l'organizzazione di concorsi, compresi i concorsi interni. Conformemente a detto articolo e alla giurisprudenza consolidata dei giudici comunitari, quando un'istituzione decide di coprire un posto vacante, l'autorità che ha il potere di nomina ha, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, la possibilità di indire concorsi interni. Il Parlamento sottolinea che la sfera lasciata all'autorità che ha il potere di nomina, al di là di questo ampio potere discrezionale riconosciuto, deve essere esercitata in base alle esigenze del posto vacante e, più in generale, nell'interesse del servizio.

Secondo il Parlamento, il suo obiettivo era quello di favorire la promozione professionale dei funzionari e degli agenti che avevano dimostrato un livello di conoscenze e qualifiche necessario per accedere a una categoria superiore. Alla luce di tale obiettivo, l'elenco di riserva è stato concepito per facilitare la copertura dei posti di impiegato junior. La scelta doveva essere fatta tra persone già impiegate al servizio del Parlamento. Pertanto, l'autorità che ha il potere di nomina potrebbe, legittimamente e conformemente al bando di concorso e ai limiti del ragionevole esercizio dei suoi poteri discrezionali riconosciuti, decidere di definire l'ammissibilità a tale concorso in termini di un periodo minimo di anzianità nei servizi del Parlamento anziché sulla base dell'esperienza professionale acquisita esclusivamente come funzionario o agente ai sensi del RAA.

Il Parlamento sottolinea che prevede di organizzare un nuovo concorso a livello di C*/AST che, in via eccezionale, sarà aperto alle persone che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui al bando di concorso C/348, con un requisito di anzianità di almeno quattro anni al servizio delle istituzioni comunitarie. Tali condizioni consentirebbero al denunciante di presentare la propria candidatura.

Osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha inviato osservazioni scritte in merito al parere del Parlamento. Tuttavia, il 18 settembre 2007, nel corso di una conversazione telefonica con i servizi del Mediatore, ha confermato la sua volontà di mantenere la sua denuncia.

LA DECISIONE

1 Requisito di anzianità nel concorso interno C/348

1.1 Il denunciante, funzionario del Parlamento europeo, ha presentato la sua candidatura al concorso interno C/348, organizzato per l'assunzione di assistenti d'ufficio (fascia di carriera C5-4). Il punto II.A.2 del bando di concorso richiedeva ai candidati un impiego continuativo di almeno tre anni in qualità di funzionari o agenti temporanei del Parlamento. Sebbene il denunciante avesse prestato servizio in seno alle istituzioni comunitarie consecutivamente dal 1° gennaio 1998, egli aveva lavorato in Parlamento solo dal 1° aprile 2002. Per questo motivo, non ha avuto tre anni di anzianità in seno al Parlamento e, pertanto, la sua candidatura è stata esclusa.

Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante ha affermato che il Parlamento ha applicato un requisito di ammissibilità al concorso interno C/348 incompatibile con i principi dell'unità della funzione pubblica comunitaria e della mobilità interistituzionale stabiliti dallo statuto dei funzionari.

Egli ha chiesto di essere ammesso al concorso interno.

1.2 Nel suo parere, il Parlamento ha affermato che il requisito di ammissibilità è fondato, in quanto è in linea con la sua regolamentazione interna sull'assunzione dei funzionari e degli altri agenti, che prevede i seguenti requisiti minimi per i candidati che desiderano avere accesso ai concorsi interni: almeno quattro anni di anzianità al servizio delle istituzioni comunitarie e tre anni consecutivi di anzianità al servizio del Parlamento. Il Parlamento ha inoltre fatto riferimento all'ampio potere discrezionale delle istituzioni comunitarie in materia di organizzazione dei concorsi, compresi i concorsi interni, e ha fatto riferimento, a tale riguardo, all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto (5). Il Parlamento sottolinea che il concorso interno in questione è stato organizzato al fine di consentire la promozione dei suoi funzionari e agenti temporanei che erano già al servizio del Parlamento e che avevano dimostrato di possedere le conoscenze e le qualifiche necessarie per passare a una categoria superiore.

1.3 Il Mediatore sottolinea che la presente denuncia si riferisce, in sostanza, a due questioni, vale a dire se il requisito di anzianità di tre anni in questione i) rientrasse nei margini di discrezionalità del Parlamento e rispettasse l'interesse del servizio e ii) non arrecasse pregiudizio ai membri del personale del Parlamento che vi erano stati trasferiti da altre istituzioni.

1.4 Per quanto riguarda la prima questione, il Mediatore ricorda che, secondo una giurisprudenza costante dei giudici comunitari, nella scelta dei criteri di copertura dei posti vacanti, l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un potere discrezionale che deve essere compatibile con i requisiti imperativi di cui i) all'articolo 27, paragrafo 1, dello Statuto, secondo cui l'obiettivo della procedura di assunzione è quello di garantire all'istituzione i servizi di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, e ii) all'articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto, il quale prevede che, prima di coprire un posto vacante in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina esamini in primo luogo l'opportunità di organizzare concorsi interni (6). I giudici hanno inoltre dichiarato che le istituzioni dispongono di poteri discrezionali per stabilire i requisiti per i concorsi e che la durata del requisito di preesistenza per ciascun bando di concorso è stabilita conformemente all'interesse del servizio (7).

1.5 Il Mediatore sottolinea pertanto che, sulla base delle spiegazioni fornite nel suo parere, il Parlamento sembrava indicare il seguente interesse del servizio per giustificare il requisito dei tre anni di anzianità: favorire la promozione professionale dei funzionari e agenti già impiegati al servizio del Parlamento che hanno dimostrato di possedere un livello di conoscenze e qualifiche necessario per accedere a una categoria superiore. Il bando di concorso in questione ha chiarito quanto sopra nella sua introduzione, che prevede che:

"AIPN favorise la promotion professionnelle des fonctionnaires et agents ayant démontrés le niveau de connaissances et les qualifications nécessaires pour accéder à la catégorie supérieure. Dans ce but un concours interne est organisé afin de constituer une liste de réserve destinée à servir au pourvoi d´emplois de commis adjoints.

1.6 Inoltre, il Mediatore osserva che sembra che il requisito in questione fosse conforme alle pertinenti norme interne del Parlamento e all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello statuto dei funzionari di cui al precedente punto 1.4.

1.7 Infine, il Mediatore comprende che tale requisito ha consentito al Parlamento di garantire che l'esperienza professionale e le capacità dei candidati fossero adeguate alle esigenze dei posti da coprire e, di conseguenza, ha consentito all'istituzione di garantire un elevato livello di servizi in linea con l'interesse del servizio, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, di cui al punto 1.4.

1.8 Per quanto riguarda la seconda questione, il Mediatore prende atto della dichiarazione del Parlamento secondo cui intendeva organizzare un nuovo (successivo) concorso a livello di C*/AST che sarebbe stato eccezionalmente aperto alle persone che soddisfacevano i criteri di ammissibilità di cui al bando di concorso C/348 e che avevano un requisito di anzianità di almeno quattro anni al servizio delle istituzioni comunitarie. Il Mediatore comprende che i membri del personale che erano stati trasferiti al Parlamento e non avevano ancora tre anni di anzianità in seno al Parlamento al momento del concorso in questione potevano partecipare a tale concorso successivo.

1.9 Alla luce di quanto precede, il Mediatore non riscontra alcun caso di cattiva amministrazione per quanto riguarda l'asserzione del denunciante. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che l'argomentazione del denunciante non possa essere accolta.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi cattiva amministrazione da parte del Parlamento. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il Presidente del Parlamento sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Poiché il Parlamento aveva definito il parere "riservato", il Mediatore ha deciso di chiedere ulteriori chiarimenti prima di trasmettere il parere al denunciante per osservazioni. Il 29 agosto 2005 il Parlamento ha chiarito che il parere era contrassegnato come "riservato" ai fini puramente procedurali interni, al fine di proteggere i dati personali.

(2) Cfr. causa T-167/97 Skrikas/Parlamento [1998] Racc. PI pagg. I-A-287 e II-857, punti 38 e 43. Cfr. causa T-167/97 Skrikas/Parlamento [1998] Racc. PI pagg. I-A-287 e II-857, punti 38 e 43.

(3) Modifica del regolamento adottato dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo il 15 marzo 1989.

(4) L'articolo 29 dello statuto dei funzionari in vigore al momento dell'avvio del concorso interno C/348 prevedeva che "[b]prima di coprire un posto vacante in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina esamina in primo luogo (...) l'opportunità di organizzare concorsi interni all'istituzione (...)".

(5) Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento n. 2182/2003 dell'8 dicembre 2003. [NOTA che lo statuto è stato modificato anche il 22 marzo 2004].

(6) Cfr. causa T-56/89, Bataille e a./Parlamento, Racc. 1990, pag. II-597, punto 42; causa T-55/96, De Kerros e Kohn-Bergé/Commissione, Racc. FP pagg. I-A-47 e II-135, punto 39; e causa T-294/97, Carrasco Benítez/Commissione (Raccolta 1998, pag. SC-I-A-601 e II-1819, punti 41 e 43, e giurisprudenza ivi citata).

(7) Cfr. causa T-294/97, Carrasco Benítez/Commissione, citata, punto 53.

Cosa ne pensa di questa traduzione automatica? Ci faccia sapere il Suo parere!