# Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/1/99/IJH/COM
- Autore: Mediatore Europeo
- Data: 2000-09-12T00:00+02:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/it/decision/it/2388)
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Strasburgo, 12 settembre 2000

Signor Romano Prodi   
Presidente della Commissione europea   
200 rue de la Loi   
B-1049 Bruxelles   
Signor Presidente,   
il 15 gennaio 1999 ho scritto per informarla della decisione del Mediatore di avviare un'indagine di propria iniziativa, ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, su possibili casi di cattiva amministrazione da parte della Commissione in relazione alle quote latte in Italia.   
Il contesto dell'indagine di propria iniziativa è che, con lettera del 2 aprile 1998, il sig. Sandro FONTANA, allora presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, ha informato il Mediatore che la commissione aveva deciso di chiudere l'esame di talune petizioni e di trasmettere i fascicoli pertinenti al Mediatore. Tra le petizioni in questione figurano le petizioni nn. 562/97 e 91/98.   
L'8 dicembre 1998 il sig. BOARETTO della segreteria della commissione per le petizioni ha inviato al Mediatore una nota contenente i punti precedentemente formulati dal sig. FONTANA nel corso di una riunione con il Mediatore.   
Dopo un attento esame del materiale di cui sopra, comprese le risposte fornite dalla Commissione alla commissione per le petizioni il 19 dicembre 1997 e il 27 febbraio 1998 in relazione alla petizione n. 562/97, il Mediatore ha deciso di avviare l'indagine di propria iniziativa.   
Il 27 maggio 1999 la Commissione ha trasmesso il suo parere all'on. BOARETTO e ai firmatari, invitandoli a presentare osservazioni in merito. Non sono pervenute osservazioni.   
Le scrivo ora per comunicarle i risultati dell'indagine di propria iniziativa e la decisione del Mediatore sul caso.   

I MOTIVI DELL'INCHIESTA
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L'indagine di propria iniziativa del Mediatore fa seguito a una serie di accuse, apparentemente comprese le relazioni delle commissioni ufficiali d'inchiesta italiane, relative a frodi e irregolarità nell'applicazione del regime comunitario delle quote latte in Italia.   
In sintesi, come indicato in una nota inviata al Mediatore l'8 dicembre 1998 dal sig. BOARETTO della segreteria della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, il merito di tali accuse è il seguente:   
- I produttori italiani ritengono redditizio produrre (o dichiarare la produzione) di quantitativi di latte superiori alle quote assegnate all'Italia. Nel 1993, l'Italia ha ottenuto un aumento del 10% delle sue quote a fronte del pagamento di un'ammenda di 3,620 miliardi di lire, che è stata pagata dal governo italiano;   
- a partire dal 1995, i produttori e in particolare gli intermediari hanno utilizzato diversi sistemi per sfruttare le quote latte, in particolare dichiarando come "prodotti dell'Italia" i quantitativi di latte prodotti o importati da paesi terzi;   
- Inoltre, i produttori italiani utilizzano latte in polvere sovvenzionato destinato all'alimentazione animale come materia prima per la fabbricazione di altri prodotti lattiero-caseari, in violazione del diritto comunitario;   
- l'Italia non ha istituito un'autorità nazionale incaricata di vigilare efficacemente sulla sua politica in materia di latte; ha recepito in ritardo le pertinenti disposizioni comunitarie nel diritto interno e ha adottato misure legislative incoerenti;   
- Le associazioni professionali competenti hanno trattato l'intero sistema in modo inadeguato e improprio;   
- L'amministrazione italiana a livello nazionale e regionale è venuta meno all'obbligo di vigilare sulla produzione lattiera italiana.   
Tutte le questioni di cui sopra riguardano le attività di organismi che esulano dal mandato del Mediatore europeo, in quanto non sono istituzioni e organi comunitari.   
Sembra, tuttavia, che siano state formulate accuse anche in merito alla responsabilità della Commissione europea in relazione alla situazione sopra descritta.   
In sintesi, come indicato nella summenzionata nota dell'on. BOARETTO, tali affermazioni comprendono quanto segue:   
i) la Commissione non ha effettuato un inventario della produzione lattiera in Italia e non è infatti a conoscenza della quantità di latte in polvere utilizzata fraudolentemente per la produzione di latte e di altri prodotti derivati;   
ii) la Commissione non ha adottato misure tecniche per impedire l'uso del latte in polvere per prodotti diversi dagli alimenti di origine animale;   
iii) la Commissione non ha esercitato il controllo necessario, che rientra nel suo dovere ai sensi del trattato, in relazione alla situazione delle quote latte in Italia, di cui era tuttavia ben a conoscenza;   
iv) La Commissione, dopo aver incassato un'ammenda pagata dall'Italia e averla iscritta nel bilancio della CE, ha chiuso gli occhi di fronte alla disastrosa situazione delle quote latte in Italia, di cui era tuttavia ben consapevole.   
Per quanto riguarda il punto iv), il Mediatore ritiene che il termine "ammenda" si riferisca al prelievo pagato dall'Italia per le consegne di latte in eccesso rispetto alla quota totale disponibile.   

L'INCHIESTA
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**Il parere della Commissione**   
In considerazione della sua natura dettagliata, il parere della Commissione sulle accuse è citato integralmente qui:   
"La Commissione può indicare che una commissione d'inchiesta italiana sul regime delle quote latte ha presentato due relazioni rispettivamente il 26 aprile e il 31 agosto 1997. Tali relazioni, debitamente notificate alla Commissione, indicavano una serie di irregolarità nella gestione del regime. Alla luce dei dubbi espressi, in particolare per quanto riguarda la giustificazione del livello delle quote individuali e l'affidabilità dei dati sul livello di produzione, le autorità italiane hanno adottato una normativa che rinvia la chiusura definitiva dei periodi 1995-96 e 1996-97[(1)](#(1)){#Footnote1} e prevede un riesame completo, a livello di singolo produttore, a) della produzione effettiva durante i periodi 1995-96, 1996-97 e 1997-98 e b) del livello dei quantitativi di riferimento individuali. Le modalità sono previste dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5 e dal decreto ministeriale 17 febbraio 1998. È stata istituita una commissione di garanzia incaricata di controllare e riferire in merito alla corretta esecuzione delle verifiche e dei controlli. La relazione è stata pubblicata il 4 febbraio 1999. Nel corso del 1998 le autorità italiane hanno informato la Commissione sullo stato di avanzamento delle procedure. Anche le procedure sono state oggetto di una missione di controllo della Commissione nell'ottobre 1998.   
La Commissione è soddisfatta della conclusione della commissione per le garanzie secondo cui le summenzionate procedure di controllo hanno portato a una rigorosa determinazione della produzione reale in Italia. Come dimostrano i dati comunicati alla Commissione dalle autorità italiane, i livelli di produzione inizialmente notificati e successivamente messi in discussione dalla Commissione d'inchiesta sono stati effettivamente confermati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 e hanno persino dovuto essere notevolmente rivisti al rialzo per il periodo 1997-1998[(2).](#(2)){#Footnote2} Non vi può quindi più essere alcun dubbio sulla realtà delle consegne in eccesso da parte dei produttori italiani. Di conseguenza, l'affermazione secondo cui il prelievo versato non era effettivamente dovuto non è suffragata dai fatti. Questa situazione è inoltre illustrata dalla recente decisione di aumentare di 600.000 tonnellate la quantità globale che sarà disponibile per l'Italia a partire dall'anno 2000.   
(2) Quanto alle critiche mosse alla Commissione per non aver effettuato un inventario della produzione lattiera in Italia, essa osserva che non si tratta di un compito che essa è tenuta o competente a svolgere.   
Nell'ambito del sistema delle disposizioni relative alle quote latte, i venditori diretti e, in caso di consegne, gli acquirenti sono tenuti a registrare tutti i quantitativi di latte venduti o consegnati nel corso di ciascun periodo annuale compreso tra il 1° aprile e il 31 marzo. Il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevede gli obblighi specifici dei venditori diretti e degli acquirenti, da un lato, e gli obblighi di controllo degli Stati membri, dall'altro. L'allegato di tale regolamento contiene un questionario annuale che lo Stato membro deve notificare alla Commissione entro il 1° settembre successivo alla chiusura di un periodo e con il quale informa la Commissione, in particolare, dei volumi esatti delle vendite dirette e delle consegne.   
Per quanto riguarda il suo controllo dell'adempimento soddisfacente da parte dello Stato membro dei suoi obblighi al riguardo, la Commissione fa riferimento al punto 5 che segue e all'ultima delle relazioni al Consiglio ivi elencate, che è allegata alla presente risposta.   
La Commissione può inoltre indicare che nel 1993-1994, prima di assegnare quote individuali, le autorità italiane hanno effettuato un inventario della produzione lattiera negli anni 1988-1989 e 1991-1992. I quantitativi di riferimento sono stati poi assegnati in base alla produzione di quegli anni. La relazione della commissione di garanzia cui si è fatto riferimento al punto 1 contiene dettagli sulle procedure applicate in seguito. Tali procedure sono state riesaminate e nuovamente verificate nel corso della rideterminazione del livello dei quantitativi di riferimento individuali effettuata nel 1998.   
(3) Nell'ambito dell'inventario della produzione viene sollevata anche la questione dell'uso fraudolento del latte in polvere. La questione presenta diversi aspetti distinti.   
++1. Il latte scremato in polvere (SW) utilizzato nell'alimentazione degli animali e, in quanto tale, che beneficia dell'aiuto++   
1.1 Sono possibili due situazioni:   
- Nell'ambito del \<\<regime normale\>\>, l'aiuto è versato dopo il controllo della quantità e della qualità dei SW incorporati nell'alimentazione animale.- Tali controlli sono effettuati nell'impianto di produzione di mangimi e riguardano il controllo del processo di produzione, il campionamento e l'analisi delle materie prime (ad esempio SW) e dei prodotti finiti e i controlli amministrativi sui registri dello stabilimento. La procedura dettagliata di controllo è stabilita all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1725/79. Il rischio che le SNT sovvenzionate siano rimosse dai mangimi dopo il controllo è estremamente limitato perché tale rimozione è tecnicamente molto difficile e quindi troppo costosa per essere redditizia.   
- Nell'ambito del \<\<regime speciale\>\> (applicato dall'Italia), l'aiuto è versato nello Stato membro in cui la SNT è stata fabbricata, a condizione che sia depositata una cauzione. La polvere viene quindi trasportata sotto controllo amministrativo nello Stato membro in cui il SW deve essere incorporato nell'alimentazione animale. I controlli nella fabbrica di mangimi sono identici a quelli indicati sopra per il "regime normale". I risultati di tali controlli sono indicati sui documenti che hanno accompagnato l'SMP e sono quindi rispediti allo Stato membro di origine al fine di consentire lo svincolo del deposito costituito. Le norme relative a questa procedura amministrativa specifica sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1624/76. Tale procedura comporta un maggior rischio di uso fraudolento legato alla possibilità di frode con i documenti amministrativi che vengono utilizzati ai fini dello svincolo dei depositi.   
1.2. Alla luce, tra l'altro, di alcune possibilità di frode nell'ambito di questo regime speciale, la Commissione ne ha proposto l'abolizione al Consiglio nel 1989. Il Consiglio, tuttavia, non ha adottato tale proposta. La Commissione l'ha formalmente ritirata solo quando nel 1998 ha presentato le proposte dell'Agenda 2000 che prevedevano l'abrogazione di una serie di regolamenti del Consiglio sul latte, tra cui il regolamento n. 986/68 del Consiglio che prevede la base giuridica del regime speciale. Poiché quest'ultima proposta è stata accolta, il regolamento sarà abrogato a tempo debito il 1° gennaio 2000.   
1.3. Per quanto riguarda le critiche mosse alla Commissione per non aver adottato misure tecniche volte a impedire l'uso del latte in polvere per prodotti diversi dagli alimenti di origine animale, occorre formulare due osservazioni in merito alla possibilità di utilizzare rivelatori per SW utilizzati come mangimi per animali:   
L'uso finale di SW non è normalmente noto quando il prodotto è fabbricato. Inoltre, poiché nell'ambito del regime normale l'aiuto è richiesto e versato dopo il controllo dell'uso della polvere, è difficile giustificare la necessità di un rivelatore nel caso di specie.   
· L'SMP è essenzialmente utilizzato nella produzione di mangimi per vitelli. Sarebbe estremamente difficile trovare un tracciante adatto che escluda l'uso del SW per il consumo umano pur essendo accettabile per l'alimentazione dei vitelli.   
++2. Il++   
regolamento (CE) n. 2597/97 vieta l'impiego di latte scremato in polvere per la produzione di latte alimentare. I controlli sulla produzione di latte alimentare devono essere decisi dagli Stati membri e non sono specificati nel regolamento. Ciò è dovuto in particolare al fatto che finora non è stato possibile adottare un metodo di controllo analitico affidabile come metodo di riferimento dell'Unione europea.   
Nell'ambito di un gruppo di esperti che lavora per il comitato di gestione del latte, si stanno esaminando metodi analitici che consentirebbero di individuare il latte in polvere nei formaggi o nel latte alimentare. Se tali metodi risultano affidabili, gli Stati membri potrebbero utilizzarli a fini di controllo. Per quanto riguarda il latte alimentare, tali metodi di controllo analitico potrebbero quindi essere resi obbligatori.   
A questo proposito va sottolineato che l'impiego di latte in polvere per la produzione di latte alimentare non presenta alcun chiaro vantaggio finanziario. Al contrario, esiste un elemento di costo aggiuntivo legato ai costi di essiccazione del latte in polvere. Solo l'uso di latte in polvere sovvenzionato ne renderebbe l'uso finanziariamente attraente; da qui la volontà della Commissione di abolire il \<\<regime speciale\>\> a partire dal 1989.   
++3. Misure per l'individuazione++   
delle frodi La Commissione indica a questo proposito che, come risulta dall'articolo 5 e più specificamente dall'articolo 209 A del trattato CE, spetta in primo luogo alle autorità degli Stati membri combattere le frodi[(3).](#(3)){#Footnote3} La seconda relazione della commissione d'inchiesta chiarisce che le autorità italiane stavano perseguendo attivamente casi di questo tipo e precisa i quantitativi effettivi di prodotti irregolari sequestrati tra il 1993 e il 1997.   
Inoltre, nel dicembre 1997, la Commissione ha ricevuto dalla Guardia di Finanza italiana una richiesta formale di assistenza per le sue indagini su presunte irregolarità e frodi relative alle quote latte. È stato convenuto con la Guardia di Finanza che gli agenti della Commissione avrebbero indagato sulle attività di alcune società di alcuni Stati membri che commerciano latte con l'Italia. Durante l'esecuzione di tali controlli, gli agenti della Commissione erano accompagnati da rappresentanti della Guardia di Finanza che agivano in qualità di osservatori.   
La Commissione ha quindi disposto, in applicazione delle disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, di effettuare indagini in loco sulle operazioni di commercializzazione del latte di determinate società in Germania, Austria e Francia. Gli obiettivi concordati di tali controlli erano duplici:   
i) determinare se tali società abbiano effettuato scambi di latte fuori quota con l'Italia; ovvero consegne in Italia di latte che non è stato dichiarato ai fini delle quote nel paese di origine.   
ii) quantificare, per le società selezionate, l'entità degli scambi con l'Italia nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari su un certo numero di anni.   
È stato inoltre concordato in anticipo con l'Italia che, per quanto riguarda il secondo obiettivo, la Commissione avrebbe trasmesso le risultanze comunicate negli Stati membri alla Guardia di Finanza, che avrebbe successivamente effettuato controlli di follow-up in Italia per determinare se uno di questi latte e prodotti lattiero-caseari provenienti dagli altri Stati membri fosse stato dichiarato di origine italiana al momento dell'arrivo in Italia.   
Questa serie di controlli in loco è stata condotta nel maggio e nel giugno 1998 nei confronti della Germania, nel luglio 1998 nei confronti dell'Austria e nel settembre 1998 nei confronti della Francia.   
- Per quanto riguarda il primo obiettivo di controllo, la Commissione non ha riscontrato elementi di prova che suggerissero che le società selezionate negli altri Stati membri avessero scambiato latte fuori quota con società italiane.   
- Per quanto riguarda il secondo obiettivo di controllo e tenuto conto dei dati trasmessile dalla Commissione nel 1998, la Guardia di Finanza ha avviato una serie parallela di indagini nazionali in Italia sulla possibile errata descrizione di tali prodotti lattiero-caseari. I risultati di questa seconda serie di controlli nazionali sono ancora in attesa della Commissione.   
(4) Per quanto riguarda le relative affermazioni secondo cui la Commissione avrebbe chiuso gli occhi sulla situazione in cui versava il prelievo e non avrebbe esercitato il controllo che le incombe in forza del trattato, la Commissione indica che, ai sensi dell'articolo 169 CE, essa ha condotto non meno di cinque diverse procedure di infrazione nei confronti della gestione italiana del regime delle quote latte.   
La sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1987 che condannava l'Italia per la mancata adozione delle misure necessarie per l'attuazione del regime è stata resa nell'articolo 169 del procedimento CE avviato dalla Commissione. La lettera ex articolo 169 è stata inviata il 27 novembre 1984; il parere motivato è stato emesso il 18 marzo 1985. Inoltre, solo dopo ripetuti interventi della Commissione con le autorità italiane e una decisione formale della Commissione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 171 CE per inosservanza della sentenza della Corte di giustizia, le autorità italiane hanno adottato una serie di disposizioni di attuazione tra il marzo e l'ottobre del 1989.   
Le procedure di infrazione sono state nuovamente avviate il 14 novembre 1989 (parere motivato del 13 marzo 1991) e il 13 agosto 1991 per il mancato pagamento da parte dell'Italia dell'importo del prelievo dovuto rispettivamente per i periodi 1988-1989 e 1989-1990. Tale procedimento, nonché i procedimenti paralleli avviati nei confronti di altri Stati membri con pagamenti di prelievi in sospeso, sono stati sospesi in una fase successiva. Ciò è stato reso possibile dalla Corte di giustizia, che ha confermato la legittimità dell'azione della Commissione volta a recuperare gli importi non versati riducendo gli anticipi versati agli Stati membri.   
Nel 1992 e nel 1993 le autorità italiane hanno elaborato, di concerto con la Commissione, le misure adottate con la legge n. 468192 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 569193. Dall'inizio del periodo 1993-1994, vale a dire dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che, contrariamente alle disposizioni precedentemente applicabili[(4),](#(4)){#Footnote4} non prevedeva un ruolo per le associazioni di produttori e le loro unioni riconosciute nel regime delle quote latte, la Commissione ha ripetutamente contestato il mantenimento da parte dell'Italia di un ruolo centrale per tali associazioni, in particolare nella perequazione delle consegne eccedenti e inferiori[(5).](#(5)){#Footnote5} Le osservazioni della Commissione sono state parzialmente prese in considerazione in quanto nel dicembre 1994 le autorità italiane hanno introdotto un regime di perequazione delle consegne per i produttori che non erano membri di associazioni di produttori, in modo che non persistesse alcuna discriminazione formale. La Commissione ha avviato una procedura d'infrazione sugli altri punti nel marzo 1995. La causa non doveva essere sottoposta alla Corte di giustizia in quanto le disposizioni incriminate erano state abrogate, con effetto retroattivo, dopo l'emissione del parere motivato il 20 maggio 1996.   
Nel gennaio 1998 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione per quanto riguarda il rinvio, alla fine del 1997, della chiusura definitiva dei periodi 1995-1996 e 1996-1997 cui si è fatto riferimento al precedente paragrafo 1. Il presente procedimento riguarda anche gli inadempimenti degli obblighi di controllo evidenziati dalle relazioni della commissione d'inchiesta. Il parere motivato è stato emesso nel maggio 1998. Il procedimento è ancora pendente. Il 1° marzo 1999 è stato adottato un decreto che prevedeva la chiusura dei periodi in questione sulla base dei risultati delle operazioni di controllo di cui al punto 1.   
La Commissione può inoltre indicare che le obiezioni da essa sollevate in merito a una riduzione del 15% delle quote trasferite senza l'azienda ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 3950192 sono state accolte dalle autorità italiane senza che fosse necessario avviare una procedura di infrazione. Parimenti, il suo intervento volto ad evitare l'allentamento delle restrizioni al trasferimento di quote senza l'azienda è andato a buon fine. Le autorità italiane hanno inoltre fornito garanzie in merito all'adeguata tutela degli interessi dei proprietari terrieri le cui aziende sono state affittate con quote.   
(5) Per quanto riguarda le condizioni alle quali il Consiglio ha subordinato l'aumento del quantitativo totale disponibile per l'Italia nel periodo 1993-1994, la Commissione può indicare che esso è stato subordinato all'effettiva applicazione del regime da allora in poi. In tale contesto, i servizi della Commissione hanno effettuato numerose missioni di controllo in Italia. Sono state visitate 18 regioni, che rappresentano il 75% della produzione lattiera italiana. A seguito di tali missioni, la Commissione ha presentato al Consiglio cinque relazioni sulla situazione dell'applicazione in Italia (COM (93) 109 def., COM (93) 169 def., COM (94) 64 def., COM (94) 150 def. e COM (95) 147 def.). Proponendo di rendere definitivo l'aumento provvisorio nel 1995, la Commissione ha riesaminato l'applicazione del regime da parte dell'Italia per quanto riguarda sei parametri oggettivi:   
· adozione delle disposizioni di applicazione;   
Calcolo dei quantitativi di riferimento individuali sulla base delle consegne agli acquirenti nel periodo 1991-1992 e dei riferimenti relativi al tenore individuale di materie grasse;   
· istituzione di un organismo centrale incaricato di verificare la registrazione della produzione e la riscossione del prelievo;   
· Registrazione adeguata della produzione;   
· Riscossione del prelievo;   
· Somma dei quantitativi di riferimento assegnati entro il livello del quantitativo nazionale globale a partire dal periodo 1995-1996.   
Sulla base delle risultanze emerse nel corso delle suddette missioni di controllo, esposte nelle relazioni successive, la Commissione ha concluso che, ad eccezione del ruolo delle associazioni di produttori, all'epoca oggetto di una procedura di infrazione, l'Italia aveva globalmente rispettato l'applicazione del regime."   
La Commissione ha inoltre allegato al suo parere una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione del regime delle quote latte in Italia e in Grecia (COM (95) 147 def.).   
Il parere della Commissione è stato trasmesso all'on. BOARETTO della segreteria della commissione per le petizioni del Parlamento europeo e alle persone che hanno presentato una petizione al Parlamento europeo in merito alle quote latte in Italia, unitamente a un invito a presentare osservazioni sul parere. Non sono pervenute osservazioni.   

LA DECISIONE
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L'indagine di propria iniziativa del Mediatore ha esaminato quattro accuse mosse contro la Commissione europea in relazione al sistema delle quote latte in Italia:   
**1 L'affermazione secondo cui la Commissione avrebbe omesso di effettuare un inventario della produzione lattiera in Italia**   
1.1 La Commissione avrebbe omesso di effettuare un inventario della produzione lattiera in Italia e, di fatto, non sarebbe a conoscenza della quantità di latte in polvere utilizzata fraudolentemente per la produzione di latte e di altri prodotti derivati.   
1.2 La Commissione ha osservato di non essere né tenuta né competente a svolgere tale compito. Ha fatto riferimento agli obblighi a tale riguardo dei produttori, dei venditori e degli Stati membri e alle missioni di controllo svolte dai servizi della Commissione.   
1.3 La Commissione ha inoltre fatto riferimento all'istituzione, da parte delle autorità italiane, di una commissione di garanzia incaricata di controllare e riferire in merito alla corretta esecuzione dei controlli e dei controlli nel regime delle quote latte, il che ha confermato la realtà delle consegne in eccesso da parte dei produttori italiani.   
1.4 Il Mediatore osserva che, a norma del regolamento applicabile, gli Stati membri adottano tutte le misure di verifica necessarie per garantire il pagamento del prelievo sui quantitativi in eccesso di latte e di equivalente latte. Inoltre, lo stesso regolamento prevede che gli Stati membri verifichino fisicamente l'esattezza della contabilizzazione per quanto riguarda i quantitativi di latte e di equivalente latte commercializzati[(6).](#(6)){#Footnote6} Il regolamento non prevede che la Commissione effettui un inventario della produzione. Sembra pertanto che la Commissione abbia la responsabilità di controllare le attività di verifica degli Stati membri. L'esecuzione di quest'ultimo ruolo da parte della Commissione è esaminata nella sezione 4.   
1.5 Questo aspetto dell'indagine del Mediatore non ha pertanto rivelato alcuna prova di cattiva amministrazione da parte della Commissione.   
**2 L'affermazione secondo cui la Commissione non avrebbe adottato misure tecniche per prevenire l'uso fraudolento del latte in polvere**   
2.1 La Commissione avrebbe omesso di adottare misure tecniche per impedire l'uso del latte in polvere per prodotti diversi dagli alimenti di origine animale.   
2.2 In primo luogo, la Commissione ha spiegato che esistono due regimi distinti per il pagamento delle sovvenzioni; i regimi "normali" e "speciali". In Italia opera il regime speciale. Considerando che il regime speciale comporta un maggior rischio di frode, la Commissione ne ha proposto l'abolizione al Consiglio nel 1989. Il Consiglio, tuttavia, non ha adottato la proposta, che è stata infine sostituita da un'altra proposta nell'ambito del programma Agenda 2000. La Commissione prevedeva che il regime speciale sarebbe stato definitivamente abolito dal Consiglio a decorrere dal 1° gennaio 2000.   
2.3 Per quanto riguarda le misure tecniche, la Commissione le ha ritenute superflue rispetto al regime normale. Inoltre, sarebbe estremamente difficile trovare una soluzione che escluda l'uso del latte in polvere per il consumo umano pur essendo accettabile per l'alimentazione animale.   
2.4 Il Mediatore osserva che il regime speciale è stato abolito dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio con effetto dal 1° gennaio 2000[(7).](#(7)){#Footnote7} Per quanto riguarda il regime normale e le difficoltà di una soluzione tecnica, il Mediatore non ha ricevuto prove contrarie alle opinioni espresse dalla Commissione.   
2.5 Questo aspetto dell'indagine del Mediatore non ha pertanto rivelato alcuna prova di cattiva amministrazione da parte della Commissione.   
**3 L'affermazione secondo cui la Commissione avrebbe omesso di esercitare il controllo necessario**   
3.1 La Commissione avrebbe omesso di esercitare il controllo necessario, che rientra nell'obbligo ad essa incombente in forza del Trattato, in relazione alla situazione delle quote latte in Italia, di cui era tuttavia a conoscenza.   
3.2 La Commissione ha fornito al Mediatore informazioni dettagliate sui controlli in loco da essa effettuati nel corso del 1998 sulle operazioni di commercializzazione del latte di determinate imprese in Germania, Austria e Francia, a seguito di una richiesta di assistenza presentata dalla Guardia di Finanza italiana. La Commissione ha inoltre fatto riferimento alle missioni di controllo effettuate dai servizi della Commissione in 18 regioni italiane, che rappresentano il 75% della produzione lattiera italiana, e alle relazioni che aveva presentato al Consiglio.   
3.3 Alla luce di quanto precede, sembra che la Commissione sia stata attiva nell'esecuzione dei controlli. Il Mediatore osserva che spetta alla Commissione determinare il livello delle risorse assegnate ai controlli e i dettagli operativi. Al Mediatore non è stata presentata alcuna prova che possa indicare che la Commissione abbia agito al di fuori dei confini della sua autorità giuridica. L'indagine del Mediatore non ha pertanto rivelato alcuna prova di cattiva amministrazione da parte della Commissione.   
**4 L'affermazione secondo cui la Commissione avrebbe chiuso gli occhi sulla situazione in Italia**   
4.1 La Commissione, dopo aver incassato un'ammenda pagata dall'Italia e averla iscritta nel bilancio della CE, avrebbe chiuso gli occhi sulla disastrosa situazione delle quote latte in Italia, di cui era tuttavia a conoscenza.   
4.2 La Commissione ha segnalato di aver avviato cinque procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 169 (ora articolo 226) del trattato CE in relazione alla gestione del regime delle quote latte da parte dell'Italia. Il primo procedimento è stato avviato nel novembre 1984 e ha portato a una sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1987 che condanna l'Italia. Ulteriori procedure di infrazione sono state avviate nel 1989, 1991, 1995 e 1998.   
4.3 Il Mediatore ricorda che l'articolo 211 del trattato CE stabilisce il dovere della Commissione di garantire l'applicazione delle disposizioni del trattato e delle misure adottate dalle istituzioni a norma dello stesso. Per quanto riguarda gli Stati membri, i poteri e i doveri della Commissione in quanto "custode del trattato" sono specificati all'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE.   
4.4 Il Mediatore ritiene che, in considerazione dell'uso che la Commissione ha fatto della procedura di cui all'articolo 169 (ora articolo 226) del trattato CE, l'accusa di aver chiuso gli occhi sulla situazione relativa alla gestione del regime delle quote latte da parte dell'Italia sia ingiustificata.   
4.5 Questo aspetto dell'indagine del Mediatore non ha pertanto rivelato alcuna prova di cattiva amministrazione da parte della Commissione.   
**5 Conclusione**   
L'indagine di propria iniziativa del Mediatore non ha rivelato alcuna prova di cattiva amministrazione da parte della Commissione europea in relazione alle accuse relative alle quote latte in Italia. Il Mediatore archivia pertanto il caso.   
Anche il presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, l'on. GEMELLI, sarà informato di tale decisione.   
Cordiali saluti   
Jacob SÖDERMAN   

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[(1)](#Footnote1){#(1)} Gli anticipi sul prelievo dovuto erano stati trattenuti dagli acquirenti dai produttori oltre la quota, conformemente alle disposizioni nazionali. Le misure di rinvio hanno assunto la forma di un congelamento dei fondi a livello di acquirente anziché di un obbligo di consegna all'autorità competente. È stato rimborsato un importo ritenuto superiore al prelievo dovuto alla Comunità. Cfr. infra punto 4 sulle procedure di infrazione al riguardo.

[(2)](#Footnote2){#(2)} Secondo gli ultimi dati a disposizione della Commissione, la produzione era dell'ordine di 10. 190.813 t. nel 1995-96, 10.303.365 t. nel 1996-97 e 10.325.326 t. nel 1997-98. La notifica iniziale per il periodo 1997-1998 era di 9.433.912 t.

[(3)](#Footnote3){#(3)} Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam il 1° maggio 1999, la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità è diventata una responsabilità comune degli Stati membri e della Comunità.

[(4)](#Footnote4){#(4)} Il regolamento (CEE) n. 857184 del Consiglio è stato modificato dal regolamento n. 1305/85 per prevedere tale ruolo. La Commissione sottolinea di non aver proposto tale modifica.

[(5)](#Footnote5){#(5)} La Commissione fa riferimento alle sue comunicazioni con le autorità italiane del 1° aprile 1993, del 23 agosto 1993, del 3 novembre 1993, del 18 febbraio 1994 e del 4 agosto 1994 e ad una riunione bilaterale con le autorità italiane del 26 marzo 1993.

[(6)](#Footnote6){#(6)} Articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, recante modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nel 1993 GU L 57/12.

[(7)](#Footnote7){#(7)} Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari GU L 160/48, che abroga il regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali GU L 169/4.