FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Lettura facilitata
  • Dimensioni del testo

Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Lingua attuale: 
  • Italiano
Lingua di partenza: 
Lingue disponibili: 
La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.

Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 3254/2004/(JMA)(OV)ID contro la Commissione europea

Nel novembre 2004 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore, sostenendo che la Commissione non aveva trattato correttamente la sua denuncia ai sensi dell'articolo 226 CE, relativa al fatto che le autorità greche non lo avevano riconosciuto come ingegnere chimico sulla base della sua qualifica professionale, ottenuta nel Regno Unito, come ingegnere dei materiali, e, in particolare, che la Commissione aveva erroneamente interpretato e applicato la direttiva 89/48/CEE e gli articoli 43 e 47 del trattato CE nel suo caso.

Il Mediatore, da un lato, ha osservato che, nel decidere, ai sensi dell’articolo 195 del Trattato CE e dell’articolo 3, paragrafo 1, dello Statuto del Mediatore europeo, se un’ulteriore indagine e l’esame di una denuncia siano giustificati, egli esamina, in particolare, se la valutazione del merito della denuncia implichi l’esame di questioni di diritto o di fatto sollevate nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi a un giudice comunitario o nazionale. Ciò è tanto più importante quando la denuncia riguarda questioni relative all'interpretazione e all'applicazione della legislazione nazionale, in quanto i tribunali nazionali si trovano in una posizione migliore rispetto al Mediatore europeo per trattare tali questioni.

Dopo aver esaminato attentamente la denuncia del denunciante, le sue osservazioni sul parere della Commissione e il ricorso per l'annullamento della pertinente decisione dell'autorità greca competente che il denunciante aveva presentato dinanzi al Consiglio di Stato (Corte suprema amministrativa) della Grecia nel settembre 2004, il Mediatore ha ritenuto che la valutazione del merito della suddetta affermazione del denunciante avrebbe comportato un esame approfondito delle questioni sollevate nel ricorso del denunciante dinanzi al Consiglio di Stato della Grecia, comprese, tra l'altro, le questioni relative all'interpretazione e all'applicazione della legislazione greca riguardante la regolamentazione in Grecia delle attività professionali di un "ingegnere dei materiali, specializzato in scienze e tecnologie dei polimeri" e il loro rapporto con le attività che rientrano nell'ambito della professione di ingegnere chimico, come regolamentata in tale Stato membro. In tali circostanze, il Mediatore ha concluso che un'ulteriore indagine e l'esame della suddetta affermazione non erano giustificati, in quanto ciò equivarrebbe, in sostanza, a una duplicazione dei procedimenti giudiziari avviati dal denunciante dinanzi al Consiglio di Stato greco.

Il Mediatore, tuttavia, ha anche osservato che il denunciante potrebbe rinnovare la sua denuncia al Mediatore, dopo il completamento del presente procedimento giudiziario, in particolare se la Commissione non riconsidera la sua risposta alla sua denuncia di infrazione, o mantiene le posizioni assunte nella presente risposta, nonostante il fatto che gli sia stata notificata una sentenza definitiva emessa dal Consiglio di Stato di Grecia nel suo caso, o una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia, che può essere emessa su richiesta del Consiglio di Stato greco nel contesto del suo caso, il che mette in dubbio la correttezza della sua risposta alla denuncia di infrazione del denunciante.


Strasburgo, 15 dicembre 2005

Egregio signor M.,

L'11 novembre 2004 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo, sostenendo che la Commissione non aveva trattato adeguatamente le Sue denunce relative al mancato riconoscimento da parte delle autorità greche della Sua qualifica di ingegnere chimico, sulla base della Sua qualifica professionale, ottenuta nel Regno Unito, come ingegnere dei materiali, e, in particolare, che l'interpretazione della direttiva 89/48/CEE da parte della Commissione in relazione al Suo caso era eccessivamente semplificata.

Il 20 dicembre 2004 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 5 aprile 2004. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 30 maggio 2005.

Il 15 novembre 2005 Le è stato gentilmente chiesto, via e-mail, di chiarire al Mediatore se avesse presentato un ricorso dinanzi a un tribunale greco in merito al rifiuto delle autorità greche di riconoscerLa come ingegnere chimico. Con messaggio di posta elettronica del 23 novembre 2005, Lei mi ha informato di aver presentato al Consiglio di Stato della Grecia un ricorso di annullamento della decisione 64/2003 del Consiglio per il riconoscimento dell'equivalenza professionale dei diplomi di istruzione superiore, che riguardava il Suo caso. Su richiesta, ho ricevuto dal Consiglio di Stato della Grecia una copia di questa azione.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte. Per evitare equivoci, è importante ricordare che il trattato CE conferisce al Mediatore il potere di indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione solo nell'ambito delle attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Lo statuto del Mediatore europeo prevede specificamente che nessun'altra autorità o persona possa essere oggetto di una denuncia al Mediatore. Le indagini del Mediatore sulla Sua denuncia sono state pertanto dirette a verificare se vi sia stata cattiva amministrazione nelle attività della Commissione.


IL RECLAMO

Il 6 dicembre 2001 il denunciante ha presentato all'autorità greca competente, il Council for the Recognition of Professional Equivalence of Higher-Education Diplomas ("SAEI"), una domanda per ottenere il riconoscimento del suo diritto di esercitare in Grecia la professione di ingegnere chimico, sulla base dei diplomi di istruzione superiore e delle qualifiche professionali che aveva ottenuto nel Regno Unito ("UK"). Con decisione 64/2003, il SAEI ha respinto la summenzionata domanda del denunciante, in quanto quest'ultimo non aveva ottenuto le qualifiche professionali necessarie per esercitare la professione di ingegnere chimico nel Regno Unito. Con lettere del 12 luglio 2002 e del 18 settembre 2002, il denunciante ha denunciato alla Commissione europea il fatto che la Grecia ha violato i suoi diritti, ai sensi del trattato CE e della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (1) (direttiva 89/48/CEE), di esercitare in Grecia la professione di ingegnere chimico, sulla base dei diplomi di istruzione superiore e delle qualifiche professionali da lui conseguiti nel Regno Unito. A seguito di un'ampia corrispondenza tra il denunciante e la Commissione, quest'ultima ha informato il denunciante, con lettera del 10 luglio 2003, che il fascicolo del suo caso non sembrava contenere prove della presunta violazione del diritto comunitario, in quanto, sebbene da un documento inviato dal "Engineering Council" del Regno Unito risultasse che il denunciante possedeva le qualifiche necessarie per l'esercizio nel Regno Unito della professione di "Materials Engineer", con specializzazione in Polymer Science and Technology, lo stesso documento non indicava a) che la portata delle attività rientranti nella professione di "Materials Engineer" fosse equivalente a quella corrispondente alla professione di "Chemical Engineer" nel Regno Unito; o b) che il denunciante possedeva le qualifiche necessarie per l'esercizio della professione di "ingegnere chimico" nel Regno Unito. A tale riguardo, nella lettera del 19 febbraio 2003 indirizzata al denunciante, la Commissione aveva indicato che, sulla base delle informazioni fornite dall'"Institution of Chemical Engineers" del Regno Unito e dalle autorità greche, l'iscrizione del denunciante come "Chartered Chemical Engineer" nel Regno Unito avrebbe probabilmente facilitato il riconoscimento delle sue qualifiche professionali in Grecia.

Con lettere del 13 settembre 2004 e del 12 ottobre 2004, il denunciante ha contestato il modo in cui la Commissione aveva interpretato e applicato il diritto comunitario nel suo caso, sostenendo, in sostanza, che a) tenuto conto del fatto che il "Engineering Council" del Regno Unito, che regolamenta la professione di ingegnere nel Regno Unito, aveva confermato di avere "il diritto di intraprendere la professione regolamentata di ingegnere dei materiali con specializzazione in scienza e tecnologia dei polimeri"e che "il suddetto riconoscimento professionale è a un livello pari a quello di ingegnere chimico", la sua professione dovrebbe essere considerata equivalente/uguale alla professione di "ingegnere chimico"; e b) aveva il diritto di essere riconosciuto in Grecia come "ingegnere chimico specializzato in scienza e tecnologia dei materiali". Il denunciante ha sottolineato che un suo compagno di studi, avente esattamente le stesse qualifiche accademiche e gli stessi diritti professionali nel Regno Unito, era stato riconosciuto in tal modo.

Nella sua risposta del 20 ottobre 2004, la Commissione ha confermato di non essere in grado di intraprendere ulteriori azioni relative al caso del denunciante, osservando che a) ai fini della direttiva 89/48/CEE, la "professione di ingegnere" non deve essere considerata come un'unica professione, in quanto comprende numerose specializzazioni diverse che variano da uno Stato membro all'altro; b) le autorità britanniche non avevano confermato che il denunciante fosse pienamente qualificato come ingegnere chimico nel Regno Unito; c) la lettera dell'Engineering Council del Regno Unito del 23 maggio 2003 si limitava a confermare che il denunciante aveva il diritto di esercitare la professione di ingegnere dei materiali nel Regno Unito e che il suo riconoscimento professionale era "a un livello pari a" quello di un ingegnere chimico, il che non significava che il settore di attività di entrambe le professioni fosse lo stesso o che il denunciante avesse il diritto di esercitare la professione di ingegnere chimico nel Regno Unito; d) per quanto riguarda l'argomentazione avanzata dal denunciante secondo cui altri ingegneri dei materiali erano stati riconosciuti in Grecia come ingegneri chimici con specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali, non è stato possibile stabilire alcuna discriminazione su tale base, senza ulteriori informazioni, tenendo conto del fatto che i) il fatto che tali persone avevano ottenuto il riconoscimento accademico delle loro qualifiche da parte delle autorità greche esulava dall'ambito di applicazione della direttiva 89/48 e non poteva incidere sull'interpretazione della presente direttiva; e ii) nella lettera del denunciante del 22 luglio 2002 è stato indicato che tali persone esercitavano anche altre professioni connesse a quella di ingegnere dei materiali.

Successivamente, l'11 novembre 2004, il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo (2), sostenendo che la Commissione non aveva trattato correttamente le sue suddette denunce riguardanti il mancato riconoscimento da parte delle autorità greche della qualifica di ingegnere chimico sulla base della sua qualifica professionale, ottenuta nel Regno Unito, come ingegnere dei materiali e, in particolare, che l'interpretazione della direttiva 89/48/CEE da parte della Commissione in relazione al suo caso era eccessivamente semplificata.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione

Nel suo parere del 18 marzo 2005, la Commissione ha formulato, in sintesi, le seguenti osservazioni in merito al caso del denunciante. Scopo della direttiva 89/48/CEE è consentire a una persona pienamente qualificata in uno Stato membro per l'esercizio di una professione di esercitare la stessa professione in un altro Stato membro. In Grecia, la professione di Ingegnere Polimero non esiste, ma c'è la più ampia professione di Ingegnere Chimico. Nel Regno Unito esistono entrambe le professioni. Il denunciante ha chiesto alle autorità greche il riconoscimento del suo diritto di esercitare in Grecia la professione di ingegnere chimico. Stabilire la corrispondenza tra le professioni negli Stati membri è un compito particolarmente complesso nel settore dell'ingegneria, in quanto vi sono numerosi settori organizzati in modi diversi dagli Stati membri e che possono essere considerati professioni diverse. In casi così complessi, i servizi della Commissione non possiedono la competenza tecnica necessaria per determinare quale sia, in uno Stato membro A, la professione corrispondente a quella che un professionista vorrebbe esercitare in uno Stato membro B. Poiché la competenza ad organizzare le professioni appartiene agli Stati membri, tale analisi può basarsi solo sulle informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.

Per quanto riguarda il caso del denunciante, in una e-mail datata 7 febbraio 2003, l'Institute of Chemical Engineers del Regno Unito ha indicato che "[l]o standard del titolo accademico e la competenza, la formazione e l'esperienza richieste per la registrazione come membro professionale dell'Institute of Materials è paragonabile allo standard richiesto per la registrazione come ingegnere chimico noleggiato presso l'IChemE. Tuttavia, la registrazione come ingegnere chimico Chartered può richiedere una qualifica da acquisire in una materia diversa e per la competenza, la formazione e l'esperienza da acquisire in un campo diverso. Ingegneria Chimica è una professione diversificata e Chartered Ingegneri Chimici si trovano a lavorare in molte aree diverse ed è possibile che qualcuno che sta lavorando come un "polimero ingegnere" potrebbe qualificarsi come un Chartered Ingegnere Chimico. Sulla base di tali chiarimenti, le autorità greche hanno ritenuto che il denunciante non fosse qualificato come "ingegnere chimico" nel Regno Unito e, pertanto, non aveva diritto al riconoscimento delle sue qualifiche, ai fini dell'esercizio della professione di ingegnere chimico in Grecia, sulla base della direttiva 89/48/CEE. Tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità britanniche, la Commissione ha constatato che nel caso di specie non era stata accertata alcuna violazione del diritto comunitario. Per quanto riguarda l'argomentazione del denunciante secondo cui egli sarebbe stato discriminato, in quanto altri ingegneri dei materiali aventi esattamente le stesse qualifiche accademiche e gli stessi diritti professionali nel Regno Unito sarebbero stati riconosciuti in Grecia come ingegneri chimici con specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali, la Commissione ha ribadito quanto aveva osservato nella sua lettera del 20 ottobre 2004 [cfr. lettera d)].

Osservazioni del denunciante

Il denunciante ha presentato osservazioni approfondite ed elaborate (del 30 maggio 2005) sul parere della Commissione, invocando da parte sua la violazione e l'errata applicazione della direttiva 89/48, sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) La direttiva 89/48 non è stata correttamente attuata dalla Grecia;

b) La risposta della Commissione alla summenzionata argomentazione secondo cui egli sarebbe stato discriminato dalle autorità greche si basava su una lettura errata della sua lettera del 22 luglio 2002;

c) La professione di ingegnere specializzato in scienza e tecnologia dei materiali polimerici esiste in Grecia, in quanto professione regolamentata, ai sensi della direttiva 89/48/CEE, e la Commissione avrebbe dovuto ritenere che il SAEI fosse tenuto ad esaminare quale delle nove specializzazioni di ingegnere previste dalla legislazione greca fosse la più vicina alle sue qualifiche professionali complessive e a classificarlo come ingegnere con tale specializzazione;

d) Una licenza per esercitare la professione regolamentata di ingegnere chimico nel Regno Unito non è un prerequisito per il riconoscimento da parte delle autorità greche delle sue qualifiche professionali, come ingegnere polimerico (chimico);

e) La summenzionata e-mail dell'Institute of Chemical Engineers del Regno Unito del 7 febbraio 2003 è stata interpretata erroneamente dalla Commissione e gli è stata comunicata solo nell'ottobre 2004, in violazione dei suoi diritti di difesa;

f) Ingegnere Chimico e Ingegnere Polimero non sono due professioni completamente diverse nel Regno Unito e, come l'Institution of Chemical Engineers del Regno Unito aveva chiaramente suggerito, un Ingegnere Polimero può essere registrato come Ingegnere Chimico Chartered se soddisfa i requisiti dell'Istituzione;

g) La Commissione ha indirettamente approvato la richiesta delle autorità greche di un'equivalenza accademica dei suoi diplomi quale prerequisito per il riconoscimento dell'equivalenza professionale delle sue qualifiche; e

h) La Commissione avrebbe erroneamente ignorato il fatto che il SAEI non aveva tenuto conto della sua esperienza professionale in Grecia come fattore di controbilanciamento.

Inoltre, nelle sue osservazioni, il denunciante sostiene che, supponendo che il suo caso non rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 89/48, la Commissione avrebbe dovuto accettare che il SAEI avrebbe dovuto riconoscere le sue qualifiche professionali, sulla base degli articoli 43 e 47 del trattato CE, come interpretati dalla Corte di giustizia nelle cause 340/89 Vlassopoulou (3), C-319/92 Haim (4) e C-238/98 Hocsman (5). In conclusione, il denunciante sottolinea che si dovrebbe ritenere che la Commissione si sia deliberatamente lasciata ingannare dal SAEI, in quanto la Commissione stessa ha ammesso di essersi basata esclusivamente sulle informazioni fornitele dalle autorità competenti, a seguito di un'interpretazione "supersemplificata" dei principi e delle disposizioni della direttiva che ha adottato nel suo caso e, di conseguenza, per la professione di ingegnere, e a seguito di una flagrante violazione del principio di non discriminazione.

Ulteriori indagini

Nella sua lettera del 12 luglio 2002 alla Commissione, il denunciante ha dichiarato, tra l'altro, che se il SAEI avesse deciso di respingere la sua domanda del 6 dicembre 2001 relativa al riconoscimento del suo diritto di esercitare in Grecia la professione di ingegnere chimico, avrebbe contestato la legittimità di tale decisione dinanzi ai tribunali greci. Il 15 novembre 2005 il denunciante è stato quindi invitato, via e-mail, a chiarire al Mediatore se avesse presentato un ricorso dinanzi a un tribunale greco in merito al rigetto della sua domanda di cui sopra. Successivamente, con e-mail inviata il 23 novembre 2005, il denunciante ha informato il Mediatore di aver presentato al Consiglio di Stato di Grecia un ricorso di annullamento della decisione 64/2003 del SAEI (con numero di registrazione 6348/2.9.2003). Nella stessa e-mail, il denunciante ha osservato che il Consiglio di Stato greco, nelle sue decisioni 4753/1997 e 2070/1999, aveva già trattato il suo caso, suggerendo che la direttiva 89/48/CEE fosse applicabile. Il denunciante ha inoltre dichiarato di ritenere che l'intervento della Commissione possa essere un mezzo efficace per eliminare l'arbitrarietà delle autorità greche nel suo caso e che il Consiglio di Stato non esaminerà se la Commissione abbia assolto le sue responsabilità di custode del trattato CE.

Su sua richiesta, il Mediatore ha ricevuto dal Consiglio di Stato greco una copia dell'azione in oggetto presentata dal denunciante. Nel presente ricorso, il denunciante contesta la legittimità della decisione 64/2003 del SAEI, invocando la violazione e l'errata applicazione della direttiva 89/48, sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) La direttiva 89/48 non è stata correttamente attuata dalla Grecia;

b) La professione di ingegnere specializzato in scienza e tecnologia dei materiali polimerici esiste in Grecia, in quanto professione regolamentata, ai sensi della direttiva 89/48/CEE, e il SAEI avrebbe dovuto esaminare quale delle nove specializzazioni di ingegnere previste dalla legislazione greca fosse la più vicina alle sue qualifiche professionali complessive e classificarlo come ingegnere di tale specializzazione;

c) Una licenza per esercitare la professione regolamentata di ingegnere chimico nel Regno Unito non è un prerequisito per il riconoscimento da parte delle autorità greche delle sue qualifiche professionali, come ingegnere polimerico (chimico);

d) La decisione impugnata si basa su un documento dell'Institution of Chemical Engineers del Regno Unito che non gli è stato comunicato, in violazione dei suoi diritti della difesa;

e) Ingegnere chimico e ingegnere polimerico non sono due professioni completamente diverse nel Regno Unito;

f) La decisione impugnata non poteva esigere un’equivalenza accademica dei suoi diplomi quale condizione preliminare per il riconoscimento dell’equivalenza professionale delle sue qualifiche; e

g) Il SAEI non ha tenuto conto della sua esperienza professionale in Grecia come fattore di controbilanciamento.

Inoltre, il denunciante sostiene che, supponendo che il suo caso non rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 89/48, il SAEI avrebbe dovuto riconoscere le sue qualifiche professionali, sulla base degli articoli 43 e 47 del trattato CE, come interpretati dalla Corte di giustizia nelle cause 340/89 Vlassopoulou (6), C-319/92 Haim (7) e C-238/98 Hocsman (8).

LA DECISIONE

1 Presunta incapacità di trattare correttamente la denuncia di infrazione presentata dal denunciante alla Commissione

1.1 Il 6 dicembre 2001 il denunciante ha presentato all'autorità greca competente, il Council for the Recognition of Professional Equivalence of Higher-Education Diplomas ("SAEI"), una domanda per ottenere il riconoscimento del suo diritto di esercitare in Grecia la professione di ingegnere chimico, sulla base dei diplomi di istruzione superiore e delle qualifiche professionali che aveva ottenuto nel Regno Unito ("UK"). Con decisione 64/2003, il SAEI ha respinto la summenzionata domanda del denunciante, in quanto quest'ultimo non aveva ottenuto le qualifiche professionali necessarie per esercitare la professione di ingegnere chimico nel Regno Unito. Con lettere del 12 luglio 2002 e del 18 settembre 2002, il denunciante ha denunciato alla Commissione europea il fatto che la Grecia ha violato i suoi diritti, ai sensi del trattato CE e della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (9) ("direttiva 89/48/CEE"), di esercitare in Grecia la professione di ingegnere chimico, sulla base dei diplomi di istruzione superiore e delle qualifiche professionali da lui conseguiti nel Regno Unito. A seguito di un'ampia corrispondenza tra il denunciante e la Commissione, quest'ultima ha informato il denunciante, con lettera del 10 luglio 2003, che il fascicolo del suo caso non sembrava contenere elementi di prova della presunta violazione del diritto comunitario. Con lettere del 13 settembre 2004 e del 12 ottobre 2004, il denunciante ha contestato il modo in cui la Commissione aveva interpretato e applicato il diritto comunitario nel suo caso. Nella sua risposta del 20 ottobre 2004, la Commissione ha confermato di non essere in grado di intraprendere ulteriori azioni relative al caso del denunciante. Successivamente, l'11 novembre 2004, il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo, sostenendo che la Commissione non aveva trattato adeguatamente le sue suddette denunce relative al fatto che le autorità greche non lo avevano riconosciuto come ingegnere chimico sulla base della sua qualifica professionale, ottenuta nel Regno Unito, come ingegnere dei materiali e, in particolare, che l'interpretazione della direttiva 89/48/CEE da parte della Commissione in relazione al suo caso era eccessivamente semplificata.

1.2 Nel suo parere del 18 marzo 2005, la Commissione ha spiegato e difeso le proprie azioni nel trattamento della denuncia di infrazione presentata dal denunciante.

1.3 Il denunciante ha presentato osservazioni ampie ed elaborate (del 30 maggio 2005) sul parere della Commissione, invocando la violazione e l'errata applicazione della direttiva 89/48 da parte sua, sulla base di diversi argomenti. Inoltre, nelle sue osservazioni, il denunciante sostiene che, supponendo che il suo caso non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 89/48, la Commissione avrebbe dovuto accettare che il SAEI avrebbe dovuto riconoscere le sue qualifiche professionali, sulla base degli articoli 43 e 47 del trattato CE, come interpretati dalla Corte comunitaria nelle cause 340/89 Vlassopoulou (10), C-319/92 Haim (11) e C-238/98 Hocsman (12). In conclusione, il denunciante sottolinea che si dovrebbe ritenere che la Commissione si sia deliberatamente lasciata ingannare dal SAEI, in quanto la Commissione stessa ha ammesso di essersi basata esclusivamente sulle informazioni fornitele dalle autorità competenti, a seguito di un'interpretazione "supersemplificata" dei principi e delle disposizioni della direttiva che ha adottato nel suo caso e, di conseguenza, per la professione di ingegnere, e a seguito di una flagrante violazione del principio di non discriminazione.

1.4 Nella sua lettera del 12 luglio 2002 alla Commissione, il denunciante ha dichiarato, tra l'altro, che se il SAEI avesse deciso di respingere la sua domanda del 6 dicembre 2001 relativa al riconoscimento del suo diritto di esercitare in Grecia la professione di ingegnere chimico, avrebbe contestato la legittimità di tale decisione dinanzi ai tribunali greci. Il 15 novembre 2005 il denunciante è stato quindi invitato, via e-mail, a chiarire al Mediatore se avesse presentato un ricorso dinanzi a un tribunale greco in merito al rigetto della sua domanda di cui sopra. Successivamente, con e-mail inviata il 23 novembre 2005, il denunciante ha informato il Mediatore di aver presentato al Consiglio di Stato di Grecia un ricorso di annullamento della decisione 64/2003 del SAEI (con numero di registrazione 6348/2.9.2003). Nella stessa e-mail, il denunciante ha osservato che il Consiglio di Stato greco, nelle sue decisioni 4753/1997 e 2070/1999, aveva già trattato il suo caso, suggerendo che la direttiva 89/48/CEE fosse applicabile. Il denunciante ha inoltre dichiarato di ritenere che l'intervento della Commissione possa essere un mezzo efficace per eliminare l'arbitrarietà delle autorità greche nel suo caso e che il Consiglio di Stato non esaminerà se la Commissione abbia assolto le sue responsabilità di custode del trattato CE.

1.5 Per quanto riguarda i riferimenti del denunciante alle decisioni 4753/1997 e 2070/1999 del Consiglio di Stato greco, il Mediatore osserva che il Consiglio di Stato greco, nella sua decisione 4753/1997, si è limitato a dichiarare che, tenuto conto dei diplomi che il denunciante aveva ottenuto nel Regno Unito, il denunciante era legittimato a proporre un ricorso per l'annullamento del mancato recepimento della direttiva 89/48/CEE nell'ordinamento giuridico greco da parte del governo, al fine di perseguire, sulla base di tale direttiva, il riconoscimento in Grecia delle sue qualifiche professionali di ingegnere chimico. Tuttavia, il Consiglio di Stato, nelle sue decisioni 4753/1997 e 2070/1999, non ha dichiarato esplicitamente né suggerito che la direttiva 89/48/CEE si applicasse effettivamente al caso del denunciante.

1.6 Inoltre, su sua richiesta, il Mediatore ha ricevuto dal Consiglio di Stato greco una copia dell'azione in oggetto presentata dal denunciante. Nel presente ricorso, il denunciante contesta la legittimità della decisione 64/2003 del SAEI, invocando la violazione e l'errata applicazione della direttiva 89/48, sulla base di diversi argomenti, che sono identici, nella sostanza, a quelli presentati nella denuncia del denunciante al Mediatore e nelle sue osservazioni sul parere della Commissione. Inoltre, nella stessa azione, il denunciante sostiene che, supponendo che il suo caso non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 89/48, il SAEI avrebbe dovuto riconoscere le sue qualifiche professionali, sulla base degli articoli 43 e 47 del trattato CE, come interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause 340/89 Vlassopoulou (13), C-319/92 Haim (14) e C-238/98 Hocsman (15).

1.7 Ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, "[i]n conformità delle sue funzioni, il Mediatore europeo svolge indagini per le quali ha fondati motivi (...). ." Inoltre, l ' articolo 3, paragrafo 1, dello statuto del mediatore europeo stabilisce che "il mediatore, di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, conduce tutte le indagini che ritiene giustificate per chiarire eventuali presunti casi di cattiva amministrazione nell ' attività delle istituzioni e degli organi comunitari." Nel decidere se sia giustificata un ' ulteriore indagine e l ' esame di una denuncia, il mediatore esamina, in particolare, se la valutazione del merito della denuncia implichi l ' esame di questioni di diritto o di fatto sollevate in un ricorso presentato dinanzi a un tribunale comunitario o nazionale (16). Ciò è tanto più importante quando la denuncia riguarda questioni relative all'interpretazione e all'applicazione della legislazione nazionale, in quanto i tribunali nazionali si trovano in una posizione migliore rispetto al Mediatore europeo per trattare tali questioni.

1.8 Dopo aver esaminato attentamente la denuncia del denunciante, le sue osservazioni sul parere della Commissione e il ricorso per l'annullamento della decisione 64/2003 del SAEI che il denunciante aveva presentato dinanzi al Consiglio di Stato della Grecia il 2 settembre 2004, il Mediatore ritiene che la valutazione del merito dell'affermazione del denunciante secondo cui la Commissione non avrebbe trattato correttamente le sue denunce, in quanto non avrebbe interpretato e applicato correttamente la direttiva 89/48/CEE e gli articoli 43 e 47 del trattato CE nel suo caso, comporterebbe un esame approfondito delle questioni sollevate nel ricorso del denunciante dinanzi al Consiglio di Stato della Grecia, comprese, tra l'altro, le questioni relative all'interpretazione e all'applicazione della legislazione greca riguardante la regolamentazione in Grecia delle attività professionali di un "ingegnere dei materiali, specializzato in scienze e tecnologie dei polimeri" e il loro rapporto con le attività che rientrano nell'ambito della professione di ingegnere chimico, come regolamentata in tale Stato membro. In tali circostanze, e sebbene i "fatti asseriti" dal denunciante non siano oggetto del procedimento giudiziario di cui sopra (17), poiché la Commissione non è parte di tale procedimento, il Mediatore conclude che ulteriori indagini e l'esame della suddetta affermazione non sono giustificati, in quanto ciò equivarrebbe, in sostanza, a una duplicazione del procedimento giudiziario avviato dal denunciante dinanzi al Consiglio di Stato greco. Il Mediatore, tuttavia, osserva che il denunciante può rinnovare la sua denuncia al Mediatore, dopo il completamento del presente procedimento giudiziario, in particolare se la Commissione non riconsidera la sua risposta alla sua denuncia di infrazione, o mantiene le posizioni adottate nelle sue risposte considerate nella presente decisione, nonostante il fatto che le sia stata notificata una sentenza definitiva emessa dal Consiglio di Stato della Grecia nel suo caso, o una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia, che può essere emessa su richiesta del Consiglio di Stato greco nel contesto del suo caso, il che mette in dubbio la correttezza della sua risposta alla denuncia di infrazione del denunciante.

1.9 Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante ha sostenuto, per la prima volta, che a) la Commissione aveva frainteso la sua lettera del 22 luglio 2002; e b) la summenzionata e-mail dell'Institute of Chemical Engineers del Regno Unito del 7 febbraio 2003, invocata dalla Commissione, gli è stata comunicata solo nell'ottobre 2004, in violazione dei suoi diritti della difesa. Il Mediatore sottolinea che tali accuse, che sono pertinenti per le posizioni assunte dalla Commissione rispettivamente nelle sue lettere del 20 ottobre 2004 e del 10 luglio 2003, sollevano ulteriori questioni relative alla correttezza del trattamento della denuncia di infrazione del denunciante e non sembrano essere state precedute da approcci amministrativi adeguati, come richiesto dall'articolo 2, paragrafo 4, dello statuto del Mediatore europeo. In tali circostanze, il Mediatore non avvierà indagini sulle nuove accuse di cui sopra. Il Mediatore osserva che il denunciante ha la possibilità di presentare una nuova denuncia se desidera dare seguito a tali accuse.

2 Conclusione

Sulla base di quanto precede, il Mediatore ritiene che ulteriori indagini e l'esame della denuncia non siano giustificati. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Il denunciante può rinnovare la sua denuncia al Mediatore, dopo il completamento del procedimento giudiziario avviato dinanzi al Consiglio di Stato della Grecia, in particolare se la Commissione non riconsidera la sua risposta alla sua denuncia di infrazione, o mantiene le posizioni assunte nella presente risposta, nonostante il fatto che gli sia stata notificata una sentenza definitiva pronunciata dal Consiglio di Stato della Grecia nel suo caso, o una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia, che può essere emessa su richiesta del Consiglio di Stato greco nel contesto del suo caso, il che mette in dubbio la correttezza della sua risposta alla denuncia di infrazione del denunciante.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

(2) Il 19 settembre 2005 il denunciante aveva presentato al Mediatore una denuncia analoga (2822/2004/JMA), che era stata respinta in quanto irricevibile, in quanto non vi era alcuna indicazione che la denuncia fosse stata preceduta da adeguati approcci amministrativi alla Commissione.

(3) Causa 340/89, Vlassopoulou (Raccolta 1991, pag. 2357).

(4) Causa C-319/92, Haim (Raccolta 1994, pag. I-425; in prosieguo: la «sentenza Haim I»).

(5) Causa C-238/98, Hocsman (Raccolta 2000, pag. I-6623).

(6) Causa 340/89, Vlassopoulou (Raccolta 1991, pag. 2357).

(7) Causa C-319/92, Haim (Raccolta 1994, pag. I-425; in prosieguo: la «sentenza Haim I»).

(8) Causa C-238/98, Hocsman (Raccolta 2000, pag. I-6623).

(9) GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

(10) Causa 340/89, Vlassopoulou (Raccolta 1991, pag. 2357).

(11) Causa C-319/92, Haim (Raccolta 1994, pag. I-425; in prosieguo: la «sentenza Haim I»).

(12) Causa C-238/98, Hocsman (Raccolta 2000, pag. I-6623).

(13) Causa 340/89, Vlassopoulou (Raccolta 1991, pag. 2357).

(14) Causa C-319/92, Haim (Raccolta 1994, pag. I-425; in prosieguo: la «sentenza Haim I»).

(15) Causa C-238/98, Hocsman (Raccolta 2000, pag. I-6623).

(16) Cfr., ad esempio, la decisione sulla denuncia 803/2004/JMA, punto 1.8 (ricorso dinanzi al giudice comunitario).

(17) L'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea conferisce al Mediatore europeo il potere di ricevere denunce "… relative a casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni o degli organi comunitari …, tranne nel caso in cui i presunti fatti siano o siano stati oggetto di procedimenti giudiziari."

Cosa ne pensa di questa traduzione automatica? Ci faccia sapere il Suo parere!