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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1781/2004/OV contro la Commissione europea
Decisione
Caso 1781/2004/OV - Aperto(a) il Martedì | 13 luglio 2004 - Decisione del Venerdì | 24 marzo 2006
Strasburgo, 24 marzo 2006
Gentile signora O.,
Il 6 giugno 2004 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea e il Parlamento europeo, in merito alla loro mancata indagine su una violazione del diritto dell'UE da parte delle autorità irlandesi.
Nella mia lettera del 13 luglio 2004 Le ho comunicato che non avevo il potere di trattare la Sua denuncia contro il Parlamento perché non riguardava un caso di cattiva amministrazione, ma una decisione della commissione per le petizioni, che fa parte dell'attività politica del Parlamento. Nella stessa lettera Le ho comunicato che avevo trasmesso la Sua denuncia contro la Commissione al Presidente della Commissione. La Commissione ha trasmesso il suo parere l'8 settembre 2004. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 3 ottobre 2004.
L'11 dicembre 2004 Lei ha inviato un messaggio di posta elettronica relativo al Suo caso. Il mio ufficio Le ha risposto con e-mail del 15 dicembre 2004. Il 15, 21, 26 dicembre 2004 e il 22 e 31 gennaio 2005 Lei ha inviato ulteriori e-mail relative al Suo caso. Il mio ufficio Le ha risposto con e-mail del 7 febbraio 2005. Lei ha inviato ulteriori e-mail il 7 febbraio e il 29 marzo 2005, alle quali il mio ufficio ha risposto con e-mail del 1° aprile 2005. In tale e-mail, il mio ufficio Le ha comunicato che l'indagine riguardava solo le attività della Commissione, e non quelle della commissione per le petizioni, per i motivi illustrati nella mia lettera del 13 luglio 2004.
Il 30 giugno e il 1° luglio 2005 Lei ha inviato ulteriori e-mail relative al Suo caso, alle quali il mio ufficio ha risposto il 5 luglio 2005. Il 6 luglio e il 16 agosto 2005 Lei ha inviato ulteriori e-mail. Lei ha inoltre inviato un fax il 23 agosto 2005, con i numeri di riferimento 1426/2001/OV e 1987/2003/PMR. Il mio ufficio ha risposto per posta elettronica il 1° settembre 2005, sottolineando che il numero di riferimento della Sua denuncia non era più 1426/2001/OV o 1987/2003/PMR, ma 1781/2004/OV.
Il 2 e il 13 settembre 2005 Lei ha inviato ulteriori e-mail. In una lettera, pervenuta al mio ufficio il 10 ottobre 2005, Lei ha indicato che il Suo caso era all'esame del professor Kremalis ad Atene e ha chiesto al mio ufficio di telefonargli per informarlo dell'indagine. Il 19 ottobre 2005 Lei ha inviato un messaggio di posta elettronica contenente le stesse informazioni. Il 19 ottobre 2005 il mio ufficio ha telefonato al sig. Kremalis informandolo che il caso era ancora oggetto di indagine. L'onorevole Kremalis ha tuttavia informato il mio ufficio che, sebbene vi rappresentasse in una fase precedente, non vi rappresentava più.
Il 31 ottobre 2005 Lei ha inviato un'altra e-mail, alla quale il mio ufficio ha risposto il 16 novembre 2005. Il 25 novembre 2005 Lei ha inviato un'altra e-mail. Il 26 novembre 2005 Lei ha inviato un fax con copia di una lettera del Commissario irlandese per la protezione dei dati del 15 novembre 2005. Il 30 novembre 2005 Lei ha inviato un'altra e-mail, alla quale il mio ufficio ha risposto il 1° dicembre 2005. Il 12 febbraio 2006 Lei ha inviato un'ulteriore e-mail.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
Mi scuso per il tempo impiegato per trattare la Sua denuncia.
IL RECLAMO
ContestoLa presente denuncia è il seguito dato a sei precedenti denunce presentate dal denunciante nel 2001, 2003 e 2004 contro la Commissione europea, il Parlamento europeo e SOLVIT (1), relative a una presunta violazione della legislazione dell'UE da parte delle autorità irlandesi in relazione al riconoscimento della laurea specialistica in medicina greca del denunciante in Irlanda. Il Mediatore ha informato il denunciante che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dello statuto del Mediatore, non poteva trattare cinque di queste denunce perché non era possibile individuare l'oggetto delle denunce (numero di riferimento 1426/2001/OV; 1717/2001/OV; 1752/2003/OV; 1987/2003/PMR; 519/2004/OV). In relazione alla sesta denuncia, il caso 1179/2004/OV, il Mediatore ha informato la denunciante che, sulla base dell'articolo 195 del trattato CE, non vi erano motivi sufficienti per avviare un'indagine sulla sua denuncia.
Sulla presente censuraIl 6 giugno 2004 il denunciante ha presentato una nuova denuncia al Mediatore. I fatti pertinenti della denuncia possono essere riassunti come segue:
Il denunciante, di nazionalità greca e di origine irlandese, ha esercitato la professione di chirurgo ortopedico a Santorini (Grecia) dal 1992 al 1995. Nel 1995, la Cyclades Medical Society ha rifiutato di rinnovare la sua registrazione, perché, secondo il denunciante, un altro chirurgo desiderava avere una pratica esclusiva sull'isola. La denunciante ha portato la questione dinanzi al procuratore distrettuale, dopo di che è diventata oggetto di molestie e intimidazioni.
Nel 1995 la denunciante si è rivolta anche all'Irish Medical Council per ottenere la qualifica medica greca di chirurgo registrata in Irlanda.
Nel 1997 la denunciante ha presentato alla Commissione una denuncia contro le autorità greche (rif. 97/4608) in merito alla sua domanda di accesso alla professione di chirurgo ortopedico in Grecia. Il caso è stato chiuso dalla Commissione il 24 giugno 1998. Il denunciante si è rivolto anche al difensore civico greco per quanto riguarda la questione, ma ha dichiarato di non aver fatto nulla per proteggere i suoi diritti.
Poiché l'Irish Medical Council non ha riconosciuto la sua qualifica greca, la denunciante ha scritto più volte alla direzione generale del Mercato interno e dei servizi della Commissione europea ("DG Mercato interno e servizi") per denunciare il mancato riconoscimento della sua qualifica greca da parte delle autorità irlandesi. Il denunciante ha inoltre presentato una petizione (rif. 642/99) al Parlamento europeo, archiviata il 5 marzo 2001, e una denuncia al Centro SOLVIT irlandese. Il denunciante ha dichiarato che un funzionario dell'unità Professioni regolamentate della DG Mercato interno e servizi era "corrotto e cospira[va] per proteggere i comportamenti negativi dal [suo] disprezzo personale per un informatore" e che era "un primo esempio di tali interessi cospirati e conflittuali". A tale riguardo, il denunciante ha fatto riferimento a due lettere, del 10 giugno e del 2 marzo 2003, inviate dalla DG Mercato interno e servizi all'Irish Medical Council e a una lettera, del 26 agosto 2002, inviata dalla stessa direzione generale al denunciante.
Non soddisfatto della risposta della Commissione, il denunciante ha continuato, negli anni 2002-2004, a scrivere in merito a vari servizi della Commissione, tra cui l'unità Professioni regolamentate della DG Mercato interno e servizi.
Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante ha formulato le seguenti affermazioni:
- La Commissione non ha adeguatamente indagato sulla denuncia della denunciante, che lamentava una violazione della legislazione dell'UE da parte delle autorità irlandesi per quanto riguarda il mancato riconoscimento della sua qualifica medica greca da parte dell'Irish Medical Council.
- Il Parlamento ha chiuso l'indagine sulla petizione 642/99 del denunciante senza consentire al denunciante di presentare ricorso o di avere accesso al fascicolo.
Nella sua lettera del 13 luglio 2004, il Mediatore ha informato il denunciante di non avere il potere di trattare la seconda accusa, in quanto le denunce contro le decisioni della commissione per le petizioni del Parlamento non riguardano casi di cattiva amministrazione, in quanto tali decisioni fanno parte dell'attività politica del Parlamento. Il Mediatore ha pertanto inviato la denuncia alla Commissione per un parere solo sulla prima accusa.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneNel suo parere, la Commissione ha formulato, in sintesi, le seguenti osservazioni:
La Commissione, in via preliminare, ha sottolineato che molte delle questioni sollevate dal denunciante non riguardavano questioni di diritto comunitario. La risposta della Commissione si è pertanto concentrata solo sugli elementi legati al riconoscimento delle qualifiche professionali.
La denunciante ha presentato una denuncia contro la Grecia (n. 97/4608), secondo la quale ha incontrato gravi difficoltà nell'ottenere un'autorizzazione per esercitare la sua specializzazione medica in Grecia (chirurgia ortopedica). Sembrava, tuttavia, che la normativa greca fosse stata correttamente applicata e che ella avesse ricevuto un’autorizzazione all’esercizio della sua specializzazione con decisione 30 aprile 1996, n. 99. La Commissione ha pertanto deciso di archiviare il caso. La Commissione ha sottolineato che le procedure standard sono state seguite per tutta la corrispondenza in questione. In particolare, il denunciante è stato informato con lettera del 3 aprile 1998 dell'intenzione della DG Mercato interno e servizi di proporre al collegio l'archiviazione del caso.
Successivamente, e parallelamente a una petizione dinanzi al Parlamento (rif. 642/99), la denunciante ha sollevato accuse nei confronti delle autorità irlandesi in merito al riconoscimento della sua qualifica in chirurgia ortopedica in Irlanda. La petizione 642/99 è stata archiviata dal Parlamento. Anche quest'ultima denuncia è stata trattata da SOLVIT. Sulla base delle informazioni presentate, la Commissione ha concluso che la denunciante aveva ritirato due volte la sua domanda di riconoscimento professionale della sua specializzazione greca in chirurgia ortopedica in Irlanda. Divenne inoltre evidente che, se la denunciante avesse reintrodotto la sua domanda, sarebbe stata automaticamente riconosciuta (verbale della riunione del 16 aprile 2004 con il coordinatore irlandese SOLVIT). Anche la procedura SOLVIT, come le altre, è stata chiusa.
La Commissione ha sottolineato che il denunciante ha presentato anche un'altra petizione (rif. 974/2003) nel 2003, alla quale è stata ripetuta la risposta alla petizione 642/99 nel febbraio 2004.
Sulla base di questa chiara situazione giuridica, era difficile comprendere le accuse infondate formulate dalla denunciante nella sua denuncia al Mediatore. È stato particolarmente difficile collegare le affermazioni del denunciante a quanto stabilito nel codice di buona condotta amministrativa (2), o alla comunicazione della Commissione sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario.
L'affermazione del denunciante secondo cui un funzionario dell'unità Professioni regolamentate della Commissione era corrotto era ingiustificata e infondata. A sostegno della sua affermazione, la denunciante ha fatto particolare riferimento a tre lettere, due del suddetto funzionario al Medical Council of Ireland, datate 10 giugno 2002 e 2 marzo 2003, e una lettera inviata alla denunciante, datata 26 agosto 2002. Tuttavia, altre lettere inviate alla denunciante l'11 dicembre 2002 e il 25 febbraio 2003 hanno dimostrato la particolare diligenza della Commissione nel trattamento del suo fascicolo, nella misura in cui i suoi servizi hanno capito che la denunciante non era stata al suo indirizzo francese tra dicembre 2002 e febbraio 2003. La Commissione ha quindi inviato una copia della lettera del dicembre 2002 direttamente al suo indirizzo greco. Tali lettere, unitamente al relativo allegato, hanno confermato le conclusioni di cui sopra. Hanno inoltre confermato che la DG Mercato interno e servizi ha esaminato attentamente il fascicolo del denunciante.
La denunciante non aveva fornito prove chiare a sostegno delle sue accuse. Al contrario, essa ha in genere esposto, per un lungo periodo, lamentele che esulano manifestamente dall’ambito di applicazione del diritto comunitario. Pertanto, dato il trattamento pubblico del caso nel quadro di una petizione, non è stato ritenuto opportuno registrare formalmente le accuse formulate dal denunciante in relazione ai numerosi problemi incontrati in Irlanda. Si è deciso di appurare la questione in questione prima di avviare un procedimento formale. Tale trattamento non ha avuto conseguenze negative per il denunciante e un trattamento diverso non sarebbe stato il risultato di una valutazione diversa.
La Commissione ha concluso che tutte le lettere del denunciante sono state analizzate e hanno ricevuto risposta conformemente al codice di buona condotta amministrativa. L'istituzione ha consigliato il Mediatore, qualora ritenga che il trattamento del caso possa essere interpretato come una violazione degli obblighi di cui al punto 3 (registrazione delle denunce) ai sensi della comunicazione della Commissione sulle relazioni con il denunciante in materia di violazione del diritto comunitario, di tenere presente che il denunciante i) ha presentato rimostranze che esulano chiaramente dal campo di applicazione del diritto comunitario; ii) non ha presentato un reclamo suffragato da elementi; e iii) ha presentato un reclamo in merito al quale la Commissione aveva adottato una posizione chiara, pubblica e coerente nel contesto di una petizione. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che le accuse fossero del tutto ingiustificate e talvolta fuorvianti nel modo in cui sono state presentate. La Commissione ha pertanto concluso che non vi era stato alcun caso di cattiva amministrazione.
Osservazioni del denuncianteIl denunciante ha formulato, in sintesi, le seguenti osservazioni:
La denunciante ha dichiarato che, in quanto cittadina di uno Stato membro, essa ha il diritto, in quanto medico in uno Stato membro, di esercitare la sua professione in un altro Stato membro e che le autorità competenti di tale Stato sono tenute a riconoscere automaticamente e incondizionatamente la sua qualifica. Tuttavia, l’autorità competente in Irlanda, l’Irish Medical Council, non ha riconosciuto automaticamente e incondizionatamente le sue qualifiche, nonostante i suoi ripetuti sforzi, nell’arco di circa sette anni, per registrarle.
La denunciante ha fornito una panoramica del quadro giuridico applicabile al suo caso. Afferma che il principio fondamentale della libera circolazione delle persone, sancito dal trattato di Roma, è stato rafforzato nella direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (3) ("la direttiva"). Il denunciante ha fatto riferimento extenso agli articoli 2, 3, 4, 5 e 22 della direttiva e ha anche fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-232/99, Commissione/Spagna (4), e causa C-110/01, Tennah-Durez (5)).
La denunciante ha dichiarato di essere cittadina greca e di essere un chirurgo ortopedico. Ha sottolineato che, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva, il "Ptychio Iatrikis" (laurea in medicina), di cui è titolare, è equivalente a un titolo primario rilasciato in Irlanda dopo aver superato un esame di abilitazione tenuto da un organismo esaminatore competente e un certificato di esperienza rilasciato da tale organismo che dà diritto all'iscrizione come medico pienamente registrato. Inoltre, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, il "Titlos Iatrikis Eidikotitas" (certificato di specializzazione medica), di cui il denunciante è anche titolare, è equivalente a un certificato di medico specialista rilasciato dall'autorità competente riconosciuta a tal fine dal ministro della Salute in Irlanda.
Il 20 marzo 2001, in seguito alla risposta del 2 febbraio 2001 delle autorità greche "confermando che il certificato presentato dal Dr. Flavin [sic] O. è stato rilasciato dall'autorità competente in Grecia ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 93/16/CEE", l'Irish Medical Council ha effettuato un'ulteriore indagine presso le autorità greche chiedendo "quanta formazione al di fuori della Grecia è stata presa in considerazione ai sensi dell'articolo 8 e anche gli Stati membri in cui tale formazione è stata intrapresa". Il denunciante ha dichiarato che tale indagine era del tutto irrilevante. Le autorità greche, giustamente, hanno ignorato tale indagine per molto tempo. Dopo che il denunciante ha esercitato pressioni sul ministro greco della Sanità, il 14 marzo 2002 è stata infine fornita una risposta. La risposta, che riprendeva quanto affermato dal 1995, forniva un'assicurazione inequivocabile che la denunciante era un chirurgo ortopedico pienamente qualificato e che tutte le sue qualifiche soddisfacevano i requisiti della direttiva. Ma anche con questa assicurazione, l'Irish Medical Council non ha registrato il denunciante come chirurgo ortopedico.
Dai suoi scritti emergeva chiaramente che l'Irish Medical Council aveva sempre ritenuto che il suo dovere e la sua "normale prassi" in quanto autorità competente dello Stato membro ospitante consistesse nel verificare, mediante un'indagine diretta allo Stato membro emittente, se tale Stato membro fosse convinto che le credenziali da esso rilasciate fossero conformi agli standard di competenza medica stabiliti dalla direttiva. Questa pratica era inappropriata nel caso del denunciante perché l'Irish Medical Council possedeva, dal giorno in cui il denunciante vi si è rivolto per la prima volta, un documento notarile, emesso con ordinanza del ministro di Stato greco, che dichiarava esplicitamente che le qualifiche del denunciante soddisfacevano le norme stabilite dalla direttiva. Spettava allo Stato membro emittente, e non allo Stato membro ospitante, garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva. Con la sua inchiesta, l'Irish Medical Council ha usurpato la giurisdizione delle autorità greche.
Dopo aver presentato le sue osservazioni, la denunciante ha inviato numerose e-mail in cui faceva riferimento, tra l'altro, al funzionario dell'ufficio SOLVIT irlandese che avrebbe fornito false dichiarazioni sul suo caso (vale a dire che aveva ritirato la sua domanda). Sostiene che la sua petizione al Parlamento è stata archiviata nel giugno 2005 a seguito delle dichiarazioni del funzionario SOLVIT e sulla base di false dichiarazioni della Commissione e dell'Irish Medical Council. Il denunciante ha fatto riferimento a un'importante copertura da parte di tutte queste "istituzioni fraudolente". La denunciante ha inoltre fatto riferimento alla recente corrispondenza che aveva avuto con l'Irish Medical Council in merito al suo caso. Il denunciante ha chiesto al Mediatore di giudicare l'Irish Medical Council per il suo comportamento.
In un fax del 23 agosto 2005, la denunciante ha indicato che le decisioni dell'Irish Medical Council di non registrare il suo titolo specialistico non erano conoscibili dinanzi ai giudici irlandesi. La denunciante ha dichiarato che le era stato negato l'accesso al controllo giurisdizionale da parte dell'Equality Tribunal (ottobre 2003), del Labour Court (giugno 2004), della High Court (settembre 2004) e della Supreme Court (agosto 2005). Il 22 luglio 1995 la Corte suprema ha stabilito che doveva presentare nuovamente domanda all'Irish Medical Council per essere registrata sia come medico generico che come specialista. Quando il denunciante ha presentato nuovamente domanda all'Irish Medical Council, la registrazione è stata nuovamente rifiutata. Ha dichiarato che l'Irish Medical Council gode dell'immunità dall'azione penale e continua a violare le direttive europee sul riconoscimento delle qualifiche e sul diritto all'iscrizione.
Il 26 novembre 2005 la denunciante ha anche inviato una copia di una lettera dell'Irish Data Protection Commissioner relativa al suo caso, in particolare una richiesta di accesso ai dati detenuti dall'Irish Medical Council. Il denunciante ha dichiarato che l'Irish Medical Council non ha rispettato la legislazione in materia di protezione dei dati.
LA DECISIONE
1 La portata dell'indagine del Mediatore1.1 La denunciante, di nazionalità greca e di origine irlandese, si è rivolta nel 1995 all'Irish Medical Council per ottenere la qualifica medica greca di chirurgo registrata in Irlanda. Poiché l'Irish Medical Council non ha riconosciuto la sua qualifica, il 28 maggio 1996 la denunciante ha scritto alla direzione generale del Mercato interno e dei servizi della Commissione europea ("DG Mercato interno e servizi") per denunciare il mancato riconoscimento della sua qualifica greca da parte delle autorità irlandesi. La Commissione ha chiuso l'indagine il 24 giugno 1998. Non soddisfatto della risposta della Commissione, il denunciante ha continuato, negli anni 2002-2004, a scrivere in merito a vari servizi della Commissione, tra cui l'unità Professioni regolamentate della DG Mercato interno e servizi. Nella sua denuncia al Mediatore europeo, la denunciante ha affermato che la Commissione non aveva adeguatamente indagato sulla denuncia della denunciante, che lamentava una violazione della legislazione dell'UE da parte delle autorità irlandesi per quanto riguarda il mancato riconoscimento della sua qualifica medica greca da parte dell'Irish Medical Council.
1.2 Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, nonché nella sua ulteriore corrispondenza con l'ufficio del Mediatore, la denunciante ha fatto diverse dichiarazioni in merito alla presunta posizione ingiustificata adottata dall'Irish Medical Council nel suo caso, chiedendo al Mediatore di decidere su questa presunta irregolarità. Il denunciante ha inoltre fatto riferimento a dichiarazioni asseritamente false rese dal funzionario dell'ufficio SOLVIT irlandese.
1.3 A questo proposito, è importante ricordare che il Trattato CE conferisce al Mediatore il potere di indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione solo nell'ambito delle attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Lo Statuto del Mediatore prevede specificamente che nessun'altra autorità o persona, come l'Irish Medical Council nel caso di specie, possa essere oggetto di una denuncia al Mediatore. Le indagini del Mediatore sulla denuncia sono state pertanto dirette esclusivamente ad esaminare se vi sia stata cattiva amministrazione nelle attività della Commissione.
1.4 Per quanto riguarda i centri SOLVIT nazionali, il Mediatore desidera sottolineare che, sebbene la rete SOLVIT sia stata creata dalla Commissione e dagli Stati membri per risolvere i problemi cui sono confrontati i cittadini e le imprese dell'UE a causa dell'errata applicazione del diritto del mercato interno (6), i centri SOLVIT stessi non sono istituzioni o organismi comunitari, ma fanno parte dei ministeri nazionali, nella maggior parte dei casi il ministero degli Affari esteri o economico. Per i motivi sopra esposti, il Mediatore non ha quindi il potere di indagare su presunti casi di cattiva amministrazione in un centro nazionale SOLVIT. Il denunciante ha tuttavia la possibilità di presentare una denuncia al Mediatore irlandese al riguardo.
1.5 Il Mediatore desidera inoltre chiarire che la denuncia presentatagli riguarda la sostanza del trattamento della denuncia di infrazione da parte della Commissione e la sua conclusione, e non gli aspetti procedurali del trattamento della denuncia di infrazione da parte della Commissione. Per tale motivo, il Mediatore non ritiene necessario prendere posizione sulle osservazioni formulate dalla Commissione nel suo parere in merito agli aspetti procedurali della denuncia di infrazione.
2 Sull’asserita carenza della Commissione nell’istruttoria della denuncia di infrazione2.1 La denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha adeguatamente indagato sulla sua denuncia, che denunciava una violazione della legislazione dell'UE da parte delle autorità irlandesi per quanto riguarda il mancato riconoscimento della sua qualifica medica greca da parte dell'Irish Medical Council. Il denunciante ha sostenuto, in particolare, che un funzionario dell'unità Professioni regolamentate della DG Mercato interno e servizi era "corrotto e cospira[va] per proteggere i comportamenti negativi dal [suo] disprezzo personale nei confronti di un informatore" e che era "un primo esempio di tali interessi cospirati e conflittuali". A tale riguardo, il denunciante ha fatto riferimento a tre lettere inviate dalla DG Mercato interno e servizi al denunciante e all'Irish Medical Council.
2.2 Nel suo parere, la Commissione ha osservato che molte delle questioni sollevate dal denunciante non riguardavano questioni di diritto comunitario. Parallelamente a una petizione (rif. 642/99) presentata dinanzi al Parlamento, la denunciante aveva sollevato accuse nei confronti delle autorità irlandesi in merito al riconoscimento in Irlanda della sua qualifica in chirurgia ortopedica. La petizione è stata archiviata dal Parlamento. Il problema è stato affrontato anche da SOLVIT. Sulla base delle informazioni presentate, la Commissione ha concluso che la denunciante aveva ritirato due volte la sua domanda di riconoscimento professionale della sua specializzazione greca in chirurgia ortopedica in Irlanda. Divenne inoltre evidente che, se la denunciante avesse reintrodotto la sua domanda, sarebbe stata automaticamente riconosciuta (verbale della riunione del 16 aprile 2004 con il coordinatore irlandese SOLVIT). La procedura SOLVIT, come le altre, è stata chiusa. La Commissione ha inoltre sottolineato che il denunciante ha presentato un'altra petizione (rif. 974/2003) nel 2003, alla quale è stata ripetuta la risposta alla petizione 642/99 nel febbraio 2004. La Commissione ha affermato che, sulla base di questa chiara situazione giuridica, era difficile comprendere le asserzioni infondate formulate dalla denunciante nella sua denuncia al Mediatore e collegare le asserzioni al codice di buona condotta amministrativa o alla comunicazione della Commissione sulle relazioni con la denunciante in merito alle violazioni del diritto comunitario. La Commissione ha inoltre affermato che l'affermazione del denunciante secondo cui un determinato funzionario della Commissione era corrotto era ingiustificata e infondata. La Commissione ha pertanto concluso che non vi era stato alcun caso di cattiva amministrazione.
2.3 Il Mediatore osserva che la denunciante ha presentato in totale tre petizioni al Parlamento in merito alla sua denuncia (rif. 97/4608, 642/99 e 974/2003).
2.4 L'articolo 195 del trattato CE stabilisce che "[i]n conformità delle sue funzioni, il Mediatore europeo conduce le indagini per le quali ha fondati motivi (...)". Il Mediatore ritiene che non vi siano motivi per condurre indagini su una denuncia se il denunciante ha presentato una petizione al Parlamento sullo stesso argomento.
2.5 Il Mediatore osserva che l'ultima petizione (974/2003) al Parlamento riguardava il merito della denuncia di infrazione contro l'Irlanda. Alla voce "Oggetto della Sua petizione" il denunciante ha indicato: "[f]ailure da parte del mercato interno della CE di invocare poteri di indagine e di applicazione della legislazione in materia di monopoli e di un cartello fondamentale di licenze mediche in Irlanda. Mancato recepimento da parte degli organi statutari irlandesi della legislazione in materia di uguaglianza, concorrenza, protezione dei dati, libera circolazione, diritto alla difesa giuridica e riconoscimento dei titoli accademici". Nel quadro della sua petizione, la denunciante ha dichiarato che un funzionario dell'unità Professioni regolamentate della DG Mercato interno e servizi (7) "ha ostacolato un'indagine sulle violazioni da parte dell'Irish Medical Council e ha ignorato le prove documentali sufficienti per invocare poteri di procedura di infrazione nei confronti dell'Irlanda per abuso di potere statale e discriminazione in base alla mia nazionalità greca" e che lo ha ritenuto "esclusivamente responsabile di negligenza, violazione dei doveri statutari e ostruzione alla giustizia". Nel suo parere del 19 maggio 2004 sulla petizione, la Commissione ha affermato che il caso della firmataria era stato oggetto di una procedura SOLVIT e che, sulla base delle informazioni presentate, si è concluso che la firmataria aveva ritirato due volte la sua domanda di riconoscimento professionale della sua specializzazione greca in chirurgia ortopedica in Irlanda. La Commissione ha sottolineato che l'Irish Medical Council aveva confermato che se la firmataria avesse reintrodotto la sua domanda, sarebbe stata automaticamente riconosciuta e che, di conseguenza, il centro SOLVIT di origine in Grecia ha accettato la chiusura del caso SOLVIT. Il Mediatore osserva che, sulla base del parere della Commissione sulla petizione, il presidente della commissione per le petizioni, Marcin Libicki, ha informato il denunciante, con lettera del 17 giugno 2005, che l'esame della petizione era stato chiuso.
2.6 Il Mediatore rileva da quanto precede che il Parlamento ha trattato una petizione che riguarda la sostanza del trattamento della denuncia di infrazione da parte della Commissione. Non sono pertanto giustificate ulteriori indagini da parte del Mediatore sull'aspetto sostanziale del trattamento della denuncia di infrazione da parte della Commissione.
2.7 Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante ha tuttavia sollevato un'altra accusa che non rientrava nell'esame della petizione da parte della commissione per le petizioni, vale a dire l'accusa di corruzione riguardante un funzionario dell'unità Professioni regolamentate della DG Mercato interno e servizi. Il fatto che un denunciante abbia anche presentato una petizione alla commissione per le petizioni del Parlamento non impedisce necessariamente al Mediatore di esaminare una denuncia nella misura in cui riguarda aspetti della stessa che non sono stati presentati o esaminati dalla commissione per le petizioni. Il Mediatore esaminerà pertanto di seguito l'asserzione che non è stata trattata durante l'esame della petizione.
2.8 A tale proposito, il Mediatore osserva che l'unica prova fornita dal denunciante per dimostrare la corruzione di detto funzionario era costituita da tre lettere della DG Mercato interno e servizi. Il Mediatore ha analizzato attentamente tali lettere, vale a dire le lettere del 10 giugno 2002 e del 2 marzo 2003 di detto funzionario all'Irish Medical Council e la lettera del 26 agosto 2002 di detto funzionario al denunciante. Nulla in tali lettere corrobora l'affermazione del denunciante, che pertanto non è stata suffragata da elementi di prova. Non si riscontra pertanto alcun caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione.
3 ConclusioneConsiderando che il Parlamento ha trattato una petizione che riguardava il merito della denuncia di infrazione del denunciante, non sono giustificate ulteriori indagini da parte del Mediatore sulla presente denuncia.
Per quanto riguarda l'aspetto della denuncia non contemplato dalla petizione, non si riscontrano casi di cattiva amministrazione.
Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) "SOLVIT" è una rete online creata nel 2001 dalla Commissione insieme agli Stati membri con l'obiettivo di risolvere i problemi che sorgono per i singoli cittadini e le imprese a causa dell'errata applicazione del diritto del mercato interno. Tutti gli Stati membri dell'UE dispongono di un centro SOLVIT nazionale (http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm).
(2) La Commissione ha fatto riferimento al proprio codice (decisione 2000/633/CE, CECA, Euratom della Commissione, GU 2000, L 267/63).
(3) GU L 165, pag. 1.
(4) Causa C-232/99, Commissione/Spagna, Racc. 2002, pag. I-4235.
(5) Causa C-110/01, Tennah-Durez (Raccolta 2003, pag. I-6239).
(6) Raccomandazione C(2001)3901 della Commissione, del 7 dicembre 2001, sui principi per l'utilizzo di "SOLVIT" - la rete per la risoluzione dei problemi del mercato interno (GU 2001, L 331, pag. 79).
(7) Riguarda lo stesso funzionario menzionato nella presente denuncia al Mediatore.