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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1771/2004/GG contro il Parlamento europeo


Strasburgo, 14 ottobre 2004

Egregio signor X.,

L'8 giugno 2004 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro il Parlamento europeo in merito alla concorrenza PE/98/A.

Il 16 giugno 2004 ho trasmesso la denuncia al Presidente del Parlamento europeo. Il Parlamento ha trasmesso il suo parere il 13 settembre 2004. Le ho trasmesso il 22 settembre 2004 con un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 28 settembre 2004.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

Il denunciante ha superato con successo il concorso CC/A/12/02 (Tecnologie dell'informazione – grado A7/A6). Dopo la pubblicazione del relativo elenco di riserva nell'agosto 2002, si è rivolto a diverse istituzioni, tra cui il Parlamento europeo, senza tuttavia trovare un posto adeguato.

Nel febbraio 2004 il Parlamento europeo ha pubblicato il bando di concorso PE/98/A (Ingegneri esperti in telecomunicazioni – grado A5/A4). In base a tale bando di concorso, la commissione giudicatrice doveva valutare le candidature al fine di individuare i 15 migliori candidati da invitare agli esami orali.

Il denunciante ha presentato domanda di partecipazione al concorso PE/98/A ed è stato successivamente informato dal Parlamento di non essere tra questi 15 candidati. Il 6 aprile 2004 ha chiesto al PE di riesaminare la sua domanda. Il 25 maggio 2004 il denunciante ha ricevuto una lettera dettagliata che illustrava i motivi della decisione in questione.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha osservato di aver ricevuto solo 9,88 punti su un massimo di 20 punti, collocandolo in 24a posizione tra 38 candidati. Il denunciante ha sostenuto che la valutazione dei suoi studi universitari (4,4 punti su 6) era errata, dato che era laureato in matematica e aveva frequentato un corso post-universitario di ingegneria informatica. Sottolinea inoltre di aver ricevuto 0,2 punti (su 0,4) nella sezione "posta elettronica", sebbene tale attività sia sempre stata parte delle sue responsabilità. Secondo il denunciante, anche la sezione "sicurezza della rete" era stata valutata ingiustamente a 0,2. (su 0,4) punti. Il denunciante ha inoltre sostenuto che la sezione "integrazione dei servizi su una postazione di lavoro" in cui aveva ricevuto solo 0,2 punti (su 0,4) era un settore in cui aveva raccolto una grande esperienza.

Sulla base di quanto precede, il denunciante ha concluso che avrebbe dovuto ricevere almeno 12,08 punti.

Il denunciante si chiedeva inoltre perché la sua esperienza professionale fosse stata valutata solo a 1,08 (su 6) punti.

Il denunciante ha quindi sostanzialmente sostenuto che il Parlamento europeo non aveva valutato correttamente la sua domanda di partecipazione al concorso PE/98/A e ha chiesto di essere ammesso all'esame orale del concorso.

L'INCHIESTA

Il parere del Parlamento europeo

Nel suo parere, il Parlamento europeo ha formulato le seguenti osservazioni:

La commissione giudicatrice aveva valutato la candidatura del denunciante e gli aveva attribuito 9,88 punti su 20, il che lo collocava al 24° posto tra i 38 candidati ammessi al concorso. Il denunciante era stato informato di tale risultato e del fatto che non figurava tra i 15 migliori candidati con lettera del 29 marzo 2004.

Con lettera del 6 aprile 2004, il denunciante aveva contestato tale valutazione, richiamando l'attenzione sulla sua formazione ed esperienza, e aveva chiesto che la sua domanda fosse riesaminata. Tuttavia, a causa di problemi tecnici, l'unità Concorsi non aveva ricevuto tale lettera fino al 24 maggio 2004. La lettera è stata quindi immediatamente trasmessa alla commissione giudicatrice.

Nella riunione del 24 maggio 2004, la commissione giudicatrice aveva esaminato la domanda del denunciante e confermato la sua decisione di non ammetterlo alle prove orali. Il denunciante era stato informato di tale decisione e delle relative motivazioni con lettera del 25 maggio 2004.

La valutazione delle qualifiche e dell'esperienza è stata, per sua stessa natura, un esercizio comparativo in cui sono stati confrontati i meriti dei candidati. Al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i candidati, la commissione giudicatrice aveva basato la propria valutazione su una griglia di valutazione che era stata predisposta sulla base del testo del bando di concorso.

Conformemente alla giurisprudenza consolidata in materia, la commissione giudicatrice disponeva di un ampio potere discrezionale nella valutazione dei meriti dei candidati e l'amministrazione non è stata in grado di annullare la decisione della commissione giudicatrice di non invitare il denunciante alle prove orali.

Osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sottolineato di aver inviato candidature spontanee al Parlamento cinque mesi prima dell'annuncio del concorso e di aver pertanto ritenuto debole la giustificazione del concorso in questione (stabilire un elenco di candidati idonei per coprire posti che non potevano essere coperti mediante trasferimento interno, concorso interno o trasferimento di personale da altre istituzioni dell'UE). Il denunciante ha dichiarato di volere che un esperto indipendente esamini la sua domanda e affronti le questioni sollevate nella sua denuncia.

LA DECISIONE

1 Osservazione introduttiva

1.1 Nella denuncia presentata nel giugno 2004, il denunciante ha contestato l'esito della valutazione della sua domanda di concorso PE/98/A, organizzata dal Parlamento europeo al fine di assumere ingegneri esperti in telecomunicazioni (grado A5/A4).

1.2 Nelle sue osservazioni sul parere del Parlamento, il denunciante ha messo in dubbio la giustificazione dell'organizzazione di questo concorso. Il denunciante ha sottolineato di aver superato un altro concorso (concorso CC/A/12/02 - informatica - grado A7/A6), di essere stato iscritto nell'elenco di riserva per tale concorso e di aver inviato candidature spontanee al Parlamento cinque mesi prima dell'annuncio del concorso PE/98/A.

1.3 Il Mediatore europeo ritiene che il denunciante non abbia formulato una chiara affermazione in merito alla giustificazione dell'organizzazione del concorso PE/98/A e che pertanto non sia opportuno affrontare la questione nella presente indagine. Il denunciante è libero di presentare al Mediatore un'ulteriore denuncia in merito a tale questione, dopo aver presentato gli opportuni approcci preliminari al Parlamento.

2 Valutazione della domanda asseritamente errata

2.1 Il denunciante ha osservato di aver ricevuto solo 9,88 punti su un massimo di 20 punti per quanto riguarda la sua domanda. Egli ha sostenuto che la valutazione dei suoi studi universitari (4,4 punti su 6), della sezione «posta elettronica» (0,2 punti su 0,4), della sezione «sicurezza della rete» (0,2 punti su 0,4) e della sezione «integrazione dei servizi su una postazione di lavoro» (0,2 punti su 0,4) era errata e che avrebbe dovuto ricevere almeno 12,08 punti.

2.2 Nel suo parere, il Parlamento ha ritenuto che la commissione giudicatrice disponesse di un ampio potere discrezionale nella valutazione dei meriti dei candidati e che l'amministrazione non fosse in grado di annullare la decisione della commissione giudicatrice di non invitare il denunciante alle prove orali.

2.3 Il Mediatore osserva che, secondo la giurisprudenza consolidata dei tribunali comunitari, la commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione dei meriti dei candidati e che i tribunali possono intervenire solo in caso di errore manifesto in relazione a tale valutazione (1). Il Mediatore ritiene opportuno, in un caso come quello in esame, applicare lo stesso livello di controllo del giudice per quanto riguarda il merito della decisione adottata dalla commissione giudicatrice. Secondo il Mediatore, il denunciante non ha dimostrato l'esistenza di un errore manifesto nel caso in esame per quanto riguarda la valutazione della sua domanda. In tali circostanze, non vi è motivo di prendere in considerazione la richiesta del denunciante di un esperto indipendente di esaminare la sua domanda.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore su tale denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte del Parlamento europeo. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il Presidente del Parlamento europeo sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Cfr., ad esempio, la causa T-139/00 Bal contro Commissione, Racc. 2002, parte II, pag. 139, punto 55.

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