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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1508/2004/IP contro la Commissione europea
Decisione
Caso 1508/2004/IP - Aperto(a) il Mercoledì | 16 giugno 2004 - Decisione del Martedì | 13 febbraio 2007
Strasburgo, 13 febbraio 2007
Egregio Signore,
Il 18 maggio 2004 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea, a nome del consorzio italiano "Consorzio per lo Sviluppo di Siracusa" ("CO.SVI.S."). La denuncia riguardava la decisione della Commissione del 2 giugno 2003 di non ammettere spese per un importo di 61 206,27 EUR sostenute da CO.SVI.S. nell'ambito della gestione della sovvenzione globale concessa dall'istituzione nel 1998 nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") per lo sviluppo della zona di Siracusa (Italia).
Il 16 giugno 2004 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione. La Commissione ha trasmesso la traduzione italiana del suo parere il 12 ottobre 2004. Le ho trasmesso la traduzione il 20 ottobre 2004 con l'invito a formulare osservazioni. Il 24 novembre 2004 ho ricevuto le Sue osservazioni.
Con lettera del 16 novembre 2005 Le ho comunicato che l'esame del Suo caso era in corso e che Le avrei comunicato quanto prima lo stato di avanzamento della Sua denuncia. Ho sottolineato che sarebbe stato fatto ogni sforzo per fornire tali informazioni entro il 31 gennaio 2006. Tuttavia, il 15 febbraio 2006, Le ho scritto un'ulteriore lettera in cui affermavo che sarebbe stato necessario più tempo per concludere l'esame del Suo caso e che La avrei informato della mia decisione entro la fine di marzo 2006.
Dopo aver esaminato attentamente il parere della Commissione e le Sue osservazioni, ho ritenuto necessario svolgere ulteriori indagini. Il 21 marzo 2006 ho scritto al Presidente della Commissione chiedendogli di commentare le sue osservazioni entro la fine di aprile 2006. Con lettera del 21 aprile 2006, la Commissione ha sottolineato che, a causa dell'ampia consultazione che i suoi servizi dovevano avviare, sarebbe stato necessario più tempo per completare la sua risposta. Il 3 maggio 2006 ho informato la Commissione che avevo deciso di accogliere la sua richiesta e che il nuovo termine per la risposta era il 31 maggio 2006. Il 12 maggio 2006 l'ho informata di conseguenza.
Il 9 giugno 2006 la Commissione ha inviato un'ulteriore lettera in cui informava il mio segretariato dei ritardi nella trasmissione del suo parere in 17 casi in cui il termine per la risposta era il 30 aprile 2006. Il suo caso era tra quei 17 casi.
Il 16 giugno 2006 ho risposto alla Commissione. Nella mia lettera ho espresso il mio rammarico per il fatto che le risposte della Commissione alle mie indagini siano state ritardate e che l'istituzione non abbia presentato una richiesta tempestiva e motivata di proroga. Il 22 giugno 2006 Le ho comunicato la mia corrispondenza con la Commissione.
L’11 luglio 2006 ho scritto un’ulteriore lettera alla Commissione nella quale precisavo di non aver ancora ricevuto risposta alla mia richiesta del 21 marzo 2006. Ho pertanto chiesto alla Commissione di fornirmi (i) la risposta pertinente o (ii) un calendario per tale risposta entro il 31 luglio 2006. Il 10 agosto 2006 ho ricevuto la traduzione in italiano della risposta della Commissione che Le ho trasmesso il 16 agosto 2006 con un invito a presentare osservazioni che mi ha inviato il 26 settembre 2006.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte. Mi scuso per il tempo impiegato per concludere la presente inchiesta.
IL RECLAMO
Secondo i denuncianti, che hanno presentato denuncia per conto del consorzio italiano "Consorzio per lo sviluppo di Siracusa"("CO.SVI.S."), i fatti pertinenti sono i seguenti.
Con decisione C(98) 114 del 22 gennaio 1998 (la "decisione"), la Commissione europea ha accettato di concedere una sovvenzione globale a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") per lo sviluppo economico della zona di Siracusa, Italia. Il 21 aprile 1998 è stata firmata una convenzione tra la Commissione e la CO.SVI.S., designata quale organismo nazionale intermedio per la gestione della sovvenzione globale. Secondo le disposizioni pertinenti, le spese dovevano essere effettuate entro il 31 dicembre 2001 e le dichiarazioni di spesa avrebbero potuto essere presentate alla Commissione fino al 30 giugno 2002 per essere ammissibili.
Il 28 maggio 2001 CO.SVI.S. ha chiesto alla Commissione: prorogare il termine del 31 dicembre 2001 (che era la data entro la quale dovevano essere sostenute le spese coperte dalla sovvenzione globale) al 31 dicembre 2002; e di prorogare il termine del 30 giugno 2002 (data entro la quale la totalità della contabilità relativa a tali spese doveva essere presentata alla Commissione) fino al 30 giugno 2003. CO.SVI.S. ha giustificato la sua richiesta sostenendo che la maggior parte dei beneficiari della sovvenzione globale aveva incontrato gravi difficoltà nello svolgimento dei propri compiti a causa del fatto che non avevano ricevuto le sovvenzioni pertinenti in tempo. Con lettera del 20 giugno 2001, la Commissione ha informato CO.SVI.S. di non poter accogliere la sua richiesta di rinvio dei termini, in quanto un rinvio poteva essere autorizzato solo in caso di forza maggiore.
Il 2 giugno 2003 la Commissione ha informato la CO.SVI.S., tramite il ministero italiano dell'Economia e delle finanze, della sua decisione secondo cui le spese per un importo di 61 206,27 EUR non potevano essere rimborsate in quanto erano state sostenute dopo il termine del 31 dicembre 2001. Il 23 febbraio 2004 la Commissione ha inviato un'ulteriore lettera al ministero italiano, in cui ha ribadito la sua posizione.
Il 22 marzo 2004 la CO.SVI.S. ha scritto alla Commissione e ha contestato la sua decisione di non considerare ammissibili le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2001. CO.SVI.S. ha ritenuto che tali spese fossero connesse alla chiusura della sovvenzione globale e che non avrebbero potuto essere sostenute prima del 31 dicembre 2001. CO.SVI.S. ha inoltre fatto riferimento all'esistenza di un precedente che avrebbe potuto essere invocato a favore di CO.SVI.S.
I denuncianti hanno inviato al Mediatore una copia della lettera scritta dalla presidenza della regione Sicilia (Italia) il 26 marzo 2004. Nella presente lettera si fa riferimento a una lettera dell'8 marzo 2001, in cui il ministero italiano del Tesoro e della programmazione economica, rispondendo a un quesito postogli dalla regione Liguria (Italia) in merito al periodo di ammissibilità delle spese connesse alla chiusura dei programmi, spiegava che tali spese potevano essere considerate "ammissibili" se le dichiarazioni di spesa fossero state presentate alla Commissione entro sei mesi dalla chiusura del programma in questione. Il ministero del Tesoro e della programmazione economica ha inoltre indirizzato la presente lettera alla direzione generale della Politica regionale della Commissione europea ("DG REGIO") chiedendo alla DG REGIO di esprimere un parere sulle questioni ivi sollevate. Con risposta del 15 marzo 2001, la DG REGIO ha dichiarato di non avere osservazioni al riguardo.
Con lettera del 7 aprile 2004, la Commissione ha confermato la sua posizione di non accettare la richiesta di spesa presentata da CO.SVI.S.
Nella loro denuncia al Mediatore, i denuncianti hanno sostenuto che la decisione della Commissione del 2 giugno 2003 di non accogliere la richiesta di 61 206,27 EUR per le spese sostenute da CO.SVI.S. tra gennaio e giugno 2002 era ingiusta.
I denuncianti hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe riconsiderare la sua decisione e accettare la richiesta di 61 206,27 EUR come richiesto da CO.SVI.S.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneIl parere della Commissione può essere sintetizzato come segue.
Nel periodo 1994-1999, il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento delle loro attività tra di loro e con le operazioni della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 (2), ha consentito l'intervento dei Fondi strutturali mediante sovvenzioni globali. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento, l'assistenza finanziaria può essere fornita mediante "la concessione di sovvenzioni globali, di norma, gestite da un intermediario designato dallo Stato membro d'intesa con la Commissione e assegnate dall'intermediario sotto forma di sovvenzioni individuali ai beneficiari finali."
L'intervento in questione doveva aver luogo durante il cosiddetto "periodo di ammissibilità". In altre parole, solo le spese sostenute dopo le date di inizio e prima delle date di chiusura di tali "periodi di ammissibilità" potrebbero essere considerate ammissibili al finanziamento comunitario.
Il 22 gennaio 1998 la Commissione ha adottato la decisione. La decisione ha concesso una sovvenzione globale a titolo del FESR di 25 milioni di EUR per lo sviluppo della zona di Siracusa (Italia). La gestione della sovvenzione globale doveva essere effettuata da CO.SVI.S., l'organismo nazionale intermediario designato. CO.SVI.S. ha firmato una convenzione con la Commissione il 21 aprile 1998.
L'articolo 5 della pertinente decisione stabiliva che il termine per l'ammissibilità delle spese relative a tali azioni era fissato al 31 dicembre 2001 (3). L’articolo 13, paragrafo 4, della convenzione stabiliva che i pagamenti effettuati dall’organismo intermediario per l’esecuzione della sovvenzione dovevano essere effettuati entro il 31 dicembre 2001. I conti definitivi relativi a tali spese dovevano essere presentati alla Commissione entro il 30 giugno 2002 (4).
Conformemente alla decisione 97/322/CE della Commissione, del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi d'iniziativa comunitaria per l'Italia (5) ("decisione 97/322/CE della Commissione"), i termini summenzionati avrebbero potuto essere modificati dalla Commissione solo sulla base di una richiesta motivata presentata dallo Stato membro interessato.
Con lettere del 20 giugno 2001 e del 4 settembre 2001, la Commissione ha rifiutato di accogliere la richiesta della CO.SVI.S. del 28 maggio 2001 di posticipare il termine del 31 dicembre 2001. In tali lettere la Commissione ha affermato che un rinvio del termine pertinente poteva essere preso in considerazione solo in caso di forza maggiore.
La Commissione ha osservato che il suo approccio alla questione era soggetto a determinate limitazioni. Ad esempio, in una successiva nota indirizzata agli Stati membri dalla DG REGIO il 5 ottobre 2001 relativa alla proroga del termine di pagamento per i programmi finanziati a titolo dei Fondi strutturali comunitari effettuati tra il 1994 e il 1999, la Commissione aveva spiegato che una proroga poteva essere autorizzata in linea di principio in caso di uno dei due casi seguenti: i) un errore chiaramente identificabile imputabile alla Commissione (compresi gli errori tecnici); e ii) la forza maggiore (interpretata come una catastrofe di grande impatto) e le cause assimilabili alla forza maggiore.
Nella lettera del 26 febbraio 2002 indirizzata al ministero italiano dell'Economia e delle finanze, la Commissione ha confermato l'impossibilità di accogliere la richiesta presentata da CO.SVI.S. Tale posizione è stata nuovamente confermata nel corso di una riunione tenutasi a Roma il 30 aprile 2002 in merito alla chiusura del periodo di programmazione 1994-1999. A tale riunione hanno partecipato tutte le autorità e gli organismi responsabili della gestione dei diversi programmi in Italia.
Con lettere del 2 giugno 2003 e del 23 febbraio 2004, le autorità italiane competenti sono state informate dai servizi della Commissione che le spese presentate da CO.SVI.S. per un importo di 61 206,27 EUR non erano ammissibili e che avrebbero pertanto dovuto essere detratte dalla dotazione totale concessa a favore della regione Sicilia nell'ambito dell'EDRF. La Commissione ha confermato la sua posizione con lettera del 7 aprile 2004 indirizzata al ministero dell'Economia e delle finanze.
Nel suo parere la Commissione ha osservato che i denuncianti hanno presentato tre argomentazioni a sostegno della loro denuncia al Mediatore.
La prima riguardava il contenuto della convenzione firmata tra la Commissione e CO.SVI.S. I denuncianti hanno dichiarato che: i) la convenzione ha stabilito che i pagamenti a CO.SVI.S. avrebbero potuto essere effettuati fino al 31 dicembre 2001 e che le dichiarazioni relative a tali spese avrebbero potuto essere presentate alla Commissione fino al 30 giugno 2002; ii) nella convenzione non vi era alcuna indicazione che le spese relative alla chiusura del programma dovessero essere sostenute da CO.SVI.S. I denuncianti hanno inoltre osservato che era logico che CO.SVI.S. dovesse sostenere alcune spese relative alla chiusura del programma. Hanno inoltre sottolineato che CO.SVI.S. ha dovuto riorganizzarsi, in termini di personale, al fine di adempiere agli obblighi relativi alla chiusura del programma.
Per quanto riguarda tale argomento, la Commissione ha osservato che il termine del 31 dicembre 2001 era, conformemente alla convenzione, il termine entro il quale tutte le spese dovevano essere effettuate. Nella convenzione non vi era alcuna indicazione che fosse possibile fissare un termine diverso.
Il secondo argomento riguardava il ritardo nella ricezione dei pagamenti pari a 5 milioni di EUR (ricevuti il 21 novembre 2001) e a 7,5 milioni di EUR (ricevuti il 4 gennaio 2002).
Per quanto riguarda questo secondo argomento, la Commissione ha osservato che i servizi della Commissione avevano trattato tempestivamente la richiesta di pagamento di 7,5 milioni di EUR e di 5 milioni di EUR. Le richieste sono pervenute l'8 e il 28 agosto 2001 e i relativi bonifici bancari sono stati effettuati rispettivamente il 5 e il 18 settembre 2001. Eventuali ritardi nei pagamenti, asseriti dai denuncianti, non avrebbero giustificato una proroga del termine per la presentazione delle spese pertinenti, in quanto tali ritardi non erano stati la conseguenza di un errore della Commissione. Inoltre, tali ritardi non costituivano un caso di forza maggiore.
Il terzo argomento riguardava un «precedente» derivante dalla lettera inviata dalla DG REGIO al ministero del Tesoro e della programmazione economica il 15 marzo 2001.
Per quanto riguarda tale argomento, la Commissione ha sottolineato nel suo parere che era difficile individuare un precedente a favore di CO.SVI.S. nella lettera in questione, dato che la Commissione non aveva preso posizione in tale lettera per quanto riguarda la proroga del termine.
La Commissione ha poi osservato che le spese sostenute dall'organismo intermediario durante la procedura di chiusura si sono verificate dopo la scadenza del termine per la presentazione delle spese. Ha osservato che i servizi della Commissione sono soggetti a rigorose limitazioni quando trattano le richieste di proroga dei termini pertinenti, in considerazione del fatto che tali proroghe potrebbero comportare una situazione incontrollabile al momento della chiusura di diversi programmi. La Commissione non ha contestato il fatto che CO.SVI.S avesse sostenuto spese connesse alla chiusura del programma, ma ha piuttosto contestato l'ammissibilità delle spese pertinenti. In ogni caso, le spese relative alla procedura di chiusura avrebbero potuto essere coperte con fondi nazionali, come indicato nella scheda tecnica n. 16 ("Finanziamento alternativo di progetti cofinanziati") allegata alla decisione 97/322/CE della Commissione.
La Commissione ha inoltre osservato che il termine del 31 dicembre 2001 per sostenere le spese era un termine generale e non era stato fissato solo in relazione alla sovvenzione globale gestita da CO.SVI.S.
Le autorità italiane e CO.SVI.S., in qualità di organismo intermediario, erano state informate tempestivamente e in diverse occasioni della posizione della Commissione in merito al termine ultimo per l'ammissibilità delle spese pertinenti. La richiesta di proroga di tale termine aveva ricevuto una risposta negativa dai servizi della Commissione, che hanno informato CO.SVI.S. che una proroga avrebbe potuto essere concessa solo in presenza di forza maggiore. Quest’ultimo non aveva presentato alcun elemento di prova al riguardo.
La Commissione ha concluso affermando che i servizi della Commissione avevano agito conformemente al contenuto della decisione del 22 gennaio 1998 e della convenzione firmata tra la Commissione e l'organismo intermediario.
Osservazioni dei denunciantiLe osservazioni formulate dai denuncianti in risposta al parere della Commissione possono essere sintetizzate come segue.
Tutte le spese sostenute da CO.SVI.S. sono state sostenute per fornire un servizio alla Commissione. Inoltre, poiché l'importo totale delle spese non aveva superato i fondi assegnati a CO.SVI.S. per lo svolgimento dei suoi compiti, e questo compito era stato correttamente completato, il fatto che la Commissione avesse infine accettato solo alcune di queste spese costituiva un caso di arricchimento senza causa da parte della Commissione.
Per quanto riguarda il punto della Commissione secondo cui le spese relative alla procedura di chiusura avrebbero potuto essere sostenute con fondi nazionali, tale possibilità non era stata presa in considerazione in quanto, secondo i denuncianti, le attività di CO.SVI.S. avrebbero dovuto essere interamente finanziate con fondi comunitari.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, secondo cui i suoi servizi avevano sempre evaso i pagamenti in tempo, in realtà si era verificato un ritardo rispetto al pagamento effettuato dalla Commissione nel settembre 2001 e l’accredito dei fondi era avvenuto solo il 4 gennaio 2002. Pertanto, secondo il denunciante, era stato impossibile rispettare il termine del 31 dicembre 2001.
Per quanto riguarda l'osservazione della Commissione secondo cui la lettera della DG REGIO al ministero del Tesoro e della programmazione economica del 15 marzo 2001 non poteva essere considerata pertinente in quanto la Commissione si era limitata a dichiarare di non avere osservazioni sulla questione sottopostale, l'assenza di tali osservazioni dovrebbe, al contrario, essere considerata come un tacito accordo con la posizione espressa dal ministero italiano del Tesoro e della programmazione economica nella sua lettera dell'8 marzo 2001 (6).
Infine, la CO.SVI.S. non aveva mai contestato il fatto che il termine del 31 dicembre 2001 fosse un termine generale. Tuttavia, il fatto che altre amministrazioni coinvolte nella gestione delle sovvenzioni globali avessero espresso alcune preoccupazioni ha dimostrato che esistevano difficoltà oggettive in relazione a tale gestione.
Richiesta di ulterioriinformazioni
Dopo aver esaminato il parere della Commissione e le osservazioni dei denuncianti, il Mediatore ha ritenuto necessario condurre ulteriori indagini. Il 21 marzo 2006 egli ha quindi scritto alla Commissione.
Nella sua lettera, il Mediatore ha osservato che, nelle loro osservazioni, i denuncianti avevano fatto riferimento a una lettera inviata dal ministero italiano del Tesoro e della programmazione economica alla regione Liguria l'8 marzo 2001 in risposta a una lettera che la regione aveva inviato al ministero italiano il 22 febbraio 2001. Dal contenuto della lettera dell’8 marzo 2001 risultava che il Ministero italiano era stato invitato dalla Regione Liguria a pronunciarsi sulla possibilità di considerare ammissibili le spese relative alle attività di chiusura di un programma pertinente, anche se esse erano state sostenute oltre la scadenza. Il ministero italiano ha ritenuto che tali spese potessero essere considerate ammissibili e ha invitato la Commissione a formulare osservazioni qualora lo desiderasse. Nella sua risposta del 15 marzo 2001, la Commissione ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare. Il Mediatore ha ritenuto necessario verificare il significato preciso della lettera della Commissione del 15 marzo 2001. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di formulare osservazioni su questo punto.
Il Mediatore ha inoltre fatto riferimento al contenuto di una nota indirizzata dalla Commissione agli Stati membri il 5 ottobre 2001. Nella presente nota, l'istituzione ha elencato due casi in cui, in linea di principio, sarebbe stata concessa una proroga del termine pertinente: un errore chiaramente identificabile imputabile alla Commissione (compreso un errore tecnico) e una forza maggiore (interpretata come una catastrofe di grande impatto) e cause assimilabili alla forza maggiore. Tuttavia, è emerso che, nella sua lettera alla CO.SVI.S. del 20 giugno 2001, l’istituzione ha dichiarato che una proroga del termine poteva essere concessa solo in caso di forza maggiore. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di commentare tale apparente discrepanza.
Richiesta di un ulteriore parereNelle loro osservazioni, i denuncianti hanno sostenuto che, poiché l'importo totale delle spese sostenute da CO.SVI.S. non aveva superato i fondi assegnati a CO.SVI.S. per lo svolgimento dei suoi compiti e poiché tali compiti erano stati debitamente completati da CO.SVI.S., la decisione della Commissione di accettare infine solo una parte di tali spese costituiva un caso di arricchimento senza causa da parte sua. Si trattava di una nuova affermazione che non era stata formulata nella denuncia iniziale. Poiché sembrava necessario condurre ulteriori indagini nel caso in esame, il Mediatore ha ritenuto opportuno chiedere alla Commissione di esprimere un parere su tale ulteriore affermazione.
Risposta della CommissioneNella sua risposta, la Commissione ha rilevato quanto segue.
Per quanto riguarda il contenuto della lettera del 15 marzo 2001, in cui la Commissione affermava di non avere osservazioni da formulare sulla posizione espressa dal ministero italiano del Tesoro e della programmazione economica secondo cui le spese relative alle attività di chiusura di un programma pertinente potevano essere rimborsate, sebbene fossero state sostenute oltre il termine pertinente, la Commissione ha riconosciuto che il contenuto di tale lettera non era chiaro. La Commissione si è rammaricata di questa mancanza di chiarezza. Tuttavia, ha sottolineato che le norme che disciplinano il FESR per il periodo 1994-1999, applicabili alla sovvenzione globale in questione, erano effettivamente chiare. Il termine ultimo per i pagamenti era il 31 dicembre 2001 e tale termine avrebbe potuto essere modificato solo mediante una decisione esplicita della Commissione. Orbene, la Commissione non avrebbe adottato una siffatta decisione nel caso di specie. La posizione adottata dalle autorità italiane di considerare ammissibili le spese relative alle attività di chiusura di un programma pertinente, anche se sostenute dopo il termine previsto, sembrava contraria alle norme vigenti. La Commissione non avrebbe potuto adottare una posizione che si discostasse da tali norme.
Per quanto riguarda l'apparente discrepanza tra il contenuto della sua nota indirizzata agli Stati membri il 5 ottobre 2001 e quello della lettera indirizzata a CO.SVI.S. il 20 giugno 2001, la Commissione ha sottolineato che l'apparente discrepanza era dovuta al fatto che, nel trattare la richiesta presentata da CO.SVI.S. per una proroga del termine pertinente, non sembrava necessario esaminare se fossero soddisfatte le condizioni relative a un errore chiaramente identificabile imputabile alla Commissione. L’unico aspetto da prendere in considerazione era l’esistenza di un caso di forza maggiore. Inoltre, la Commissione ha spiegato che la nota del 5 ottobre 2001 era una nota informativa generale e, pertanto, tutti i casi in base ai quali sarebbe stata concessa, in linea di principio, una proroga del termine pertinente sono stati presi in considerazione in tale lettera.
Per quanto riguarda il presunto arricchimento senza causa da parte della Commissione a causa del fatto che CO.SVI.S. non ha utilizzato tutti i fondi ad essa assegnati, la Commissione ha sottolineato che avrebbe potuto essere presa in considerazione solo la spesa ammissibile relativa alle singole misure della pertinente decisione di concessione della sovvenzione. La Commissione non ha potuto cofinanziare spese diverse da quelle assegnate per ciascuna misura e che sono state effettuate entro il termine previsto. Se, come nel caso di specie, alcuni fondi non fossero stati utilizzati durante il periodo di ammissibilità in questione, essi dovrebbero essere restituiti al bilancio comunitario. Un'interpretazione alternativa che implicherebbe che i fondi inutilizzati sarebbero rimasti nelle mani dei beneficiari, costituirebbe un arricchimento senza causa per i beneficiari e sarebbe stata contraria al principio della sana gestione finanziaria previsto dall'articolo 274 del trattato CE.
La Commissione ha infine fatto riferimento a una riunione tenutasi tra i suoi servizi e CO.SVI.S. il 17 ottobre 2005 nell'ambito della procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 (7) concernente la riduzione, la sospensione e l'annullamento dell'assistenza. Poiché le argomentazioni presentate da CO.SVI.S. nel corso di tale riunione non sono state accettate dalla Commissione, l'11 maggio 2006 l'istituzione aveva adottato la decisione C(2006) 1983 relativa all'annullamento parziale dell'importo della sovvenzione globale inizialmente concessa a CO.SVI.S.
Osservazioni dei denunciantiNelle loro osservazioni, i denuncianti hanno ribadito il loro disaccordo con la decisione della Commissione di dichiarare irricevibili le spese di 61 206,27 EUR sostenute da CO.SVI.S.
I denuncianti hanno fatto nuovamente riferimento alla lettera inviata dalla Commissione il 15 marzo 2001 al ministero del Tesoro e della programmazione economica. A loro parere, la presente lettera dovrebbe essere considerata una prova del fatto che la Commissione ha tacitamente concordato con la posizione espressa dal ministero italiano, secondo cui le spese relative alla chiusura dei programmi potrebbero essere considerate ammissibili, a condizione che siano state sostenute e presentate entro sei mesi dalla chiusura del programma in questione. Il fatto che la Commissione abbia riconosciuto che la formulazione della lettera in questione non era chiara e si sia rammaricata di non aver offerto alcun rimedio per quanto riguarda le conseguenze derivanti dalle informazioni fuorvianti contenute in tale lettera.
I denuncianti hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui vi era stato un certo ritardo nell'assegnazione dei fondi a CO.SVI.S. In particolare, CO.SVI.S aveva ricevuto 7,5 milioni di EUR solo all'inizio di gennaio 2002. Ciò ha rappresentato un'irregolarità nel comportamento della Commissione.
Infine, i denuncianti hanno ribadito la loro posizione secondo cui vi era stato un arricchimento senza causa da parte della Commissione.
LA DECISIONE
1 La decisione asseritamente iniqua della Commissione di non ammettere spese per un importo di EUR 61 206,271.1 Con decisione C(98) 114 del 22 gennaio 1998 (la "decisione"), la Commissione europea ha accettato di concedere una sovvenzione globale nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") per lo sviluppo economico della zona di Siracusa, Italia. Il 21 aprile 1998 è stata firmata una convenzione (la "convenzione") tra la Commissione e CO.SVI.S., designata quale organismo nazionale intermedio per la gestione della sovvenzione globale, e per conto della quale i denuncianti hanno presentato la loro denuncia.
Il 28 maggio 2001 CO.SVI.S. ha chiesto alla Commissione: prorogare il termine del 31 dicembre 2001 (che era la data entro la quale dovevano essere sostenute le spese coperte dalla sovvenzione globale) al 31 dicembre 2002; e di prorogare il termine del 30 giugno 2002 (che era la data entro la quale tutte le contabilizzazioni relative a tali spese dovevano essere presentate alla Commissione) fino al 30 giugno 2003. CO.SVI.S. ha giustificato la sua richiesta sostenendo che la maggior parte dei beneficiari della sovvenzione globale aveva incontrato gravi difficoltà nello svolgimento dei propri compiti, a causa del fatto che non avevano ricevuto le sovvenzioni pertinenti in tempo. La Commissione ha informato CO.SVI.S. di non poter accogliere la sua richiesta di rinvio dei termini, in quanto un rinvio poteva essere autorizzato solo in caso di forza maggiore.
Il 2 giugno 2003 la Commissione ha informato la CO.SVI.S., tramite il ministero italiano dell'Economia e delle finanze, della sua decisione secondo cui le spese per un importo di 61 206,27 EUR non potevano essere rimborsate in quanto erano state sostenute dopo il termine del 31 dicembre 2001.
Nella loro denuncia al Mediatore, i denuncianti hanno affermato che la decisione della Commissione era ingiusta.
1.2 Nel suo parere, la Commissione ha affermato che solo le spese sostenute dopo la data di inizio e prima della data di chiusura (ossia durante il "periodo di ammissibilità") potevano essere considerate ammissibili al finanziamento comunitario. L'articolo 5 della pertinente decisione stabiliva che il termine per l'ammissibilità delle spese relative a tali azioni era il 31 dicembre 2001. L’articolo 13, paragrafo 4, della convenzione stabiliva che i pagamenti effettuati dall’organismo intermediario per l’esecuzione della sovvenzione dovevano essere effettuati entro il 31 dicembre 2001 e che i suoi conti definitivi dovevano essere presentati alla Commissione entro il 30 giugno 2002.
La Commissione ha osservato che il suo approccio alla questione era soggetto a determinate limitazioni. Ad esempio, in una successiva nota indirizzata agli Stati membri dalla DG REGIO relativa alla proroga del termine di pagamento per i programmi finanziati a titolo dei Fondi strutturali comunitari effettuati tra il 1994 e il 1999, la Commissione aveva spiegato che una proroga poteva essere autorizzata in linea di principio in caso di uno dei due casi seguenti: i) un errore chiaramente identificabile imputabile alla Commissione (compreso un errore tecnico); e ii) la forza maggiore (interpretata come una catastrofe di grande impatto) e le cause assimilabili alla forza maggiore.
La Commissione ha fatto riferimento alle tre argomentazioni presentate dai denuncianti.
La prima argomentazione riguardava il contenuto della convenzione firmata tra la Commissione e CO.SVI.S. I denuncianti hanno affermato che: i) la convenzione ha stabilito che i pagamenti a CO.SVI.S. avrebbero potuto essere effettuati fino al 31 dicembre 2001 e che le dichiarazioni relative a tali spese avrebbero potuto essere presentate alla Commissione fino al 30 giugno 2002; e ii) nella convenzione non vi è alcuna indicazione che le spese relative alla chiusura del programma dovessero essere sostenute da CO.SVI.S. I denuncianti hanno inoltre osservato che era logico che CO.SVI.S. dovesse sostenere alcune spese relative alla chiusura del programma. CO.SVI.S. Hanno inoltre sottolineato che CO.SVI.S. ha dovuto riorganizzarsi, in termini di personale, al fine di adempiere agli obblighi relativi alla chiusura del Programma.
Per quanto riguarda tale argomento, la Commissione ha osservato che, conformemente alla convenzione, il termine del 31 dicembre 2001 era il termine entro il quale tutte le spese dovevano essere effettuate. Nella Convenzione non vi era alcuna indicazione che fosse possibile fissare un termine diverso.
Per quanto riguarda la seconda argomentazione, che riguardava i presunti ritardi nella ricezione dei pagamenti pari a 5 milioni di EUR e a 7,5 milioni di EUR, la Commissione ha osservato che i ritardi asseriti dai denuncianti non avrebbero giustificato una proroga del termine per la presentazione delle spese pertinenti, in quanto non erano stati il risultato di un errore o di un caso di forza maggiore. Inoltre, i servizi della Commissione avevano trattato tempestivamente la richiesta di pagamento di 7,5 milioni di EUR e di 5 milioni di EUR. Le richieste sono pervenute l'8 e il 28 agosto 2001 e i relativi bonifici bancari sono stati effettuati rispettivamente il 5 e il 18 settembre 2001.
Il terzo argomento riguardava la lettera inviata dalla DG REGIO al ministero del Tesoro e della programmazione economica il 15 marzo 2001. Nel suo parere, la Commissione ha sottolineato che era difficile individuare un precedente a favore di CO.SVI.S. nella lettera in questione, dato che la Commissione non aveva preso posizione in tale lettera per quanto riguarda la proroga del termine.
Infine, la Commissione non ha contestato il fatto che CO.SVI.S avesse sostenuto spese connesse alla chiusura del programma, ma ha piuttosto contestato l'ammissibilità delle spese pertinenti. La Commissione ha inoltre sottolineato che, come indicato nella scheda tecnica n. 16 ("Finanziamento alternativo di progetti cofinanziati") allegata alla decisione 97/322/CE, le spese relative alla procedura di chiusura avrebbero comunque potuto essere sostenute con fondi nazionali.
1.3 Nelle loro osservazioni sul parere della Commissione, i denuncianti hanno sostanzialmente mantenuto la loro posizione sulla presunta iniquità della decisione dell'istituzione di non ammettere le spese per un importo di 61 206,27 EUR.
Il denunciante ha osservato che la possibilità, suggerita dalla Commissione, che le spese relative alla procedura di chiusura avrebbero potuto essere sostenute utilizzando fondi nazionali non era stata presa in considerazione in quanto, secondo i denuncianti, le attività di CO.SVI.S. avrebbero dovuto essere interamente finanziate mediante fondi comunitari.
I denuncianti hanno sottolineato che tutte le spese sostenute da CO.SVI.S. avevano lo scopo di fornire un servizio alla Commissione. Inoltre, poiché l'importo totale delle spese non aveva superato i fondi assegnati a CO.SVI.S. per lo svolgimento dei suoi compiti, e poiché questi compiti erano stati correttamente completati, il fatto che la Commissione avesse accettato solo parzialmente tali spese costituiva un caso di arricchimento senza causa da parte sua.
Per quanto riguarda l'osservazione della Commissione secondo cui i suoi servizi avevano sempre trattato i pagamenti in tempo, i denuncianti hanno sostenuto che, al contrario, si era verificato un ritardo tra l'esecuzione del pagamento effettuato dalla Commissione nel settembre 2001 e l'accredito dei fondi a CO.SVI.S., avvenuto solo il 2 gennaio 2002. Era stato quindi impossibile rispettare il termine del 31 dicembre 2001.
La lettera della DG REGIO al ministero del Tesoro e della programmazione economica del 15 marzo 2001 dovrebbe essere considerata una prova del tacito accordo della Commissione con la posizione precedentemente espressa dal ministero italiano (8).
1.4 Nella sua richiesta di ulteriori informazioni del 21 marzo 2006, il Mediatore ha osservato che, nelle sue osservazioni, i denuncianti avevano fatto riferimento a una lettera inviata dal ministero italiano del Tesoro e della programmazione economica alla regione Liguria l'8 marzo 2001. Nella sua lettera, il Ministero ha ritenuto che alcune spese relative alle attività di chiusura di un programma pertinente potessero essere considerate ammissibili, anche se erano state sostenute dopo la scadenza del 31 dicembre 2001. Il ministero ha invitato la Commissione a formulare, se lo desidera, osservazioni sulla posizione assunta dal ministero. Nella sua risposta del 15 marzo 2001, la Commissione ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare. Poiché l'esatta portata della lettera della Commissione del 15 marzo 2001 non era chiara, il Mediatore ha chiesto all'istituzione di pronunciarsi su questo punto.
Il Mediatore ha inoltre fatto riferimento al contenuto di una nota indirizzata dalla Commissione agli Stati membri il 5 ottobre 2001. Nella presente nota, l'istituzione ha elencato due casi in cui, in linea di principio, sarebbe stata concessa una proroga del termine pertinente: un errore chiaramente identificabile imputabile alla Commissione (compreso un errore tecnico) e una forza maggiore (interpretata come una catastrofe di grande impatto) e cause assimilabili alla forza maggiore. Tuttavia, è emerso che nella sua lettera al CO.SVI.S. del 20 giugno 2001 l'istituzione ha dichiarato che una proroga del termine poteva essere concessa solo in caso di forza maggiore. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di commentare tale apparente discrepanza.
Inoltre, nelle loro osservazioni, i denuncianti hanno sollevato una nuova asserzione, vale a dire che, poiché l'importo totale delle spese sostenute da CO.SVI.S. non aveva superato i fondi assegnati a CO.SVI.S. per lo svolgimento dei compiti che era stato correttamente completato, la decisione della Commissione di accettare definitivamente solo una parte di tali spese costituiva un caso di arricchimento ingiustificato da parte sua. Si trattava di una nuova accusa e il Mediatore ha ritenuto opportuno chiedere alla Commissione di esprimere un parere al riguardo.
1.5 Nella sua risposta, la Commissione ha riconosciuto che il contenuto della lettera del 15 marzo 2001 non era chiaro e si è rammaricata. Tuttavia, ha sottolineato che le norme applicabili alla sovvenzione globale in questione erano effettivamente chiare. Il termine ultimo per i pagamenti era il 31 dicembre 2001 e tale termine avrebbe potuto essere modificato solo mediante una decisione esplicita della Commissione. Orbene, la Commissione non avrebbe adottato una siffatta decisione nel caso di specie.
Per quanto riguarda l'apparente discrepanza tra il contenuto della sua nota indirizzata agli Stati membri il 5 ottobre 2001 e quello della lettera indirizzata a CO.SVI.S. il 20 giugno 2001, la Commissione ha sottolineato che, nel trattare la richiesta presentata da CO.SVI.S. per una proroga del termine pertinente, non sembrava necessario esaminare se fossero soddisfatte le condizioni relative a un errore chiaramente identificabile imputabile alla Commissione. L’unica questione che doveva essere esaminata nell’ambito di tale lettera era quella della forza maggiore. Per contro, la nota del 5 ottobre 2001 era una nota informativa generale e pertanto tutti i casi in cui una proroga del termine pertinente poteva, in linea di principio, essere concessa sono stati presi in considerazione in tale lettera.
Per quanto riguarda il presunto arricchimento senza causa da parte della Commissione, quest'ultima ha osservato che non poteva cofinanziare spese diverse da quelle coperte dalla sovvenzione ed effettuate entro il termine pertinente. Se, come nel caso di specie, alcuni fondi non fossero stati utilizzati durante il periodo di ammissibilità in questione, essi dovrebbero essere restituiti al bilancio comunitario. Un'interpretazione alternativa, che implicherebbe che i fondi inutilizzati potrebbero rimanere nelle mani dei beneficiari, darebbe luogo a un arricchimento senza causa da parte dei beneficiari. Tale interpretazione alternativa sarebbe stata quindi contraria al principio della sana gestione finanziaria, come previsto dall'articolo 274 del trattato CE.
1.6 Nelle loro osservazioni sulla risposta della Commissione, i denuncianti hanno sostanzialmente mantenuto la posizione già espressa nella loro denuncia e nelle loro osservazioni.
1.7 Il Mediatore osserva che l'articolo 5 della decisione C(98) 114 della Commissione stabiliva chiaramente che il termine per l'ammissibilità delle spese sostenute per l'attuazione della sovvenzione era fissato al 31 dicembre 2001. Tutti i conti relativi a tali spese dovevano essere presentati entro il 30 giugno 2002. Inoltre, egli osserva che l'articolo 13, paragrafo 4, della convenzione firmata il 21 aprile 1998 tra la Commissione e la CO.SVI.S. stabiliva chiaramente che i pagamenti da parte dell'organismo intermediario, vale a dire la CO.SVI.S., per l'attuazione della sovvenzione dovevano essere effettuati entro il 31 dicembre 2001 e i conti definitivi alla Commissione dovevano essere presentati entro il 30 giugno 2002.
Il fatto che alcune spese possano essere state necessariamente sostenute dopo il 31 dicembre 2001 (ad esempio, le spese sostenute per la presentazione dei conti entro il 30 giugno 2002) non implica che tali spese debbano necessariamente essere pagate con fondi comunitari. Infatti, contrariamente alla posizione assunta dai denuncianti, non vi è alcuna indicazione che tutte le spese sostenute da CO.SVI.S. avrebbero dovuto essere interamente finanziate con fondi comunitari. Il Mediatore rileva, a tale riguardo, che la decisione stessa fa riferimento al cofinanziamento e che la scheda tecnica n. 16 allegata alla decisione 97/322/CE fa riferimento al finanziamento alternativo di progetti cofinanziati. Il Mediatore osserva inoltre che l'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione fa riferimento anche a una sovvenzione globale cofinanziata dall'EDRF.
Inoltre, la decisione, precisando chiaramente che solo le spese sostenute entro il 31 dicembre 2001 costituiranno spese ammissibili, pur precisando che la documentazione relativa a tali spese può essere presentata entro il 30 giugno 2002, implica chiaramente che almeno un certo importo della preparazione dei conti potrebbe aver luogo dopo il 31 dicembre 2001 e che le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2001 al fine di preparare tali conti non costituirebbero spese ammissibili.
1.9 Sebbene la decisione sia chiara per quanto riguarda le spese che sarebbero coperte dai fondi comunitari, occorre esaminare se la Commissione sia responsabile di aver indotto in errore il beneficiario per quanto riguarda il significato corretto della decisione.
I denuncianti sostengono che la lettera della DG REGIO del 15 marzo 2001 al ministero del Tesoro e della programmazione economica li ha indotti a ritenere che le spese sostenute da CO.SVI.S. dopo il 31 dicembre 2001 costituissero spese ammissibili e sarebbero state pagate a titolo della sovvenzione.
Nella lettera del 15 marzo 2001, i servizi della Commissione hanno dichiarato di non avere osservazioni da formulare in merito alla lettera inviata dalle autorità italiane l'8 marzo 2001, nella quale le autorità italiane implicavano che le spese necessarie per preparare la presentazione dei conti potevano essere considerate spese ammissibili.
Il Mediatore osserva che la lettera delle autorità italiane dell'8 marzo 2001 non specifica specificamente se tali spese in questione sarebbero rimborsate dalla Commissione mediante la sovvenzione o dalle autorità italiane nell'ambito del loro ruolo di autorità di cofinanziamento. Come osservato al precedente punto 1.8, le autorità italiane potrebbero scegliere, nell'ambito del cofinanziamento, di coprire eventuali spese supplementari sostenute che potrebbero non essere coperte dalla sovvenzione. Pertanto, il Mediatore ritiene ragionevole che la Commissione interpretasse la lettera 8 marzo 2001 come un riconoscimento da parte delle autorità italiane del fatto che le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2001 sarebbero state pagate con fondi nazionali.
Inoltre, se le autorità italiane avessero inteso insinuare nella lettera dell'8 marzo 2001 che, nonostante le chiare regole stabilite nella decisione stessa, i fondi comunitari avrebbero coperto talune spese sostenute dopo il 31 dicembre 2001, avrebbero dovuto indicarlo espressamente nella lettera e invitare la Commissione a presentare osservazioni al riguardo. Tuttavia, la lettera dell’8 marzo 2001 non conteneva una dichiarazione così chiara.
A tale riguardo, il Mediatore ritiene che la lettera della DG REGIO del 15 marzo 2001 non costituisca una prova del fatto che la Commissione abbia accettato di coprire le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2001.
Se la posizione assunta dalla Commissione nella sua lettera del 15 marzo 2001 poteva legittimamente essere intesa nel senso che essa si limitava a prendere atto della posizione adottata dalle autorità italiane secondo cui esse avrebbero coperto le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2001, sarebbe stato preferibile, al fine di evitare ogni possibile malinteso, se la Commissione avesse espressamente dichiarato che tale era effettivamente la sua interpretazione. Il Mediatore osserva che la Commissione stessa ha riconosciuto che il contenuto della sua lettera non era chiaro e si è rammaricata di questa mancanza di chiarezza.
1.10 Il Mediatore ritiene che, come indicato dalla Commissione, sembra che CO.SVI.S. non abbia accertato né invocato alcun caso di forza maggiore a sostegno della sua richiesta del 28 maggio 2001.
1.11 Per quanto riguarda l'argomento dei denuncianti secondo cui si è verificato un ritardo significativo tra l'esecuzione del pagamento effettuato dalla Commissione nel settembre 2001 e l'accredito dei fondi (e per questo motivo, secondo i denuncianti, era stato quindi impossibile rispettare il termine del 31 dicembre 2001), il Mediatore osserva che, dai documenti trasmessigli dai denuncianti, emerge che due bonifici bancari sono stati effettivamente effettuati a favore di CO.SVI.S., rispettivamente il 21 novembre 2001 (per 5 milioni di EUR) e il 27 dicembre 2001 (per 7,5 milioni di EUR). È emerso, tuttavia, che l'ente che effettua tali bonifici bancari era il Ministero del Tesoro italiano.
La procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione firmata dalla Commissione e da CO.SVI.S. il 21 aprile 1998 prevede che tutti i pagamenti relativi alla sovvenzione globale e effettuati dalla Commissione siano accreditati al ministero del Tesoro e successivamente trasferiti all'organismo intermediario. Sembra quindi che la Commissione abbia effettuato i bonifici bancari al ministero del Tesoro nel settembre 2001. Successivamente, il ministero del Tesoro ha rinviato l’esecuzione dei trasferimenti, rispettivamente, al 21 novembre 2001 e al 27 dicembre 2001.
Il periodo di tempo che intercorre tra l'esecuzione del pagamento effettuato dalla Commissione e l'accredito dei fondi pertinenti sul conto bancario di CO.SVI.S. non sembra pertanto imputabile alla Commissione.
1.12 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che la decisione della Commissione di respingere la richiesta del CO.SVI.S. di prorogare il termine del 31 dicembre 2001 sia stata adottata sulla base delle pertinenti norme applicabili.
Di conseguenza, la decisione della Commissione secondo cui le spese per un importo di 61 206,27 EUR non erano ammissibili perché non erano state presentate entro il termine pertinente è stata adottata anche sulla base delle pertinenti norme applicabili.
1.13 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che non vi sia stata cattiva amministrazione da parte della Commissione per quanto riguarda questo aspetto del caso.
2 Sul presunto arricchimento senza causa da parte della Commissione2.1 I denuncianti hanno sostenuto che, poiché l'importo totale delle spese sostenute da CO.SVI.S. non aveva superato i fondi assegnati a CO.SVI.S. per lo svolgimento dei compiti che aveva correttamente completato, la decisione della Commissione di accettare definitivamente solo una parte di tali spese costituiva un caso di arricchimento senza causa da parte sua.
2.2 Nel suo parere, la Commissione ha sottolineato che avrebbero potuto essere prese in considerazione solo le spese ammissibili relative alle singole misure della pertinente decisione di concessione della sovvenzione. La Commissione non ha potuto cofinanziare spese diverse da quelle coperte dalla sovvenzione ed effettuate entro il termine pertinente. Se, come nel caso di specie, alcuni fondi non fossero stati utilizzati durante il periodo di ammissibilità, questi ultimi dovrebbero essere restituiti al bilancio comunitario.
La Commissione ha inoltre sottolineato che qualsiasi interpretazione alternativa, secondo cui i fondi inutilizzati sarebbero rimasti nelle mani dei beneficiari, costituirebbe un arricchimento senza causa da parte dei beneficiari e sarebbe contraria al principio della sana gestione finanziaria previsto dall'articolo 274 del trattato CE.
2.3 Il Mediatore osserva che l'articolo 4 della decisione C(98) 114 della Commissione ha stabilito che le modalità di concessione delle sovvenzioni potevano essere modificate sulla base di eventuali adeguamenti da apportare alla disponibilità di fondi e alle norme di bilancio secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 4253/88 (9). L'articolo 25, paragrafo 5, del suddetto regolamento prevede che "(...) la Commissione, in cooperazione con lo Stato membro, apporta gli adeguamenti necessari al volume o alle condizioni dell'assistenza inizialmente approvati e al calendario dei pagamenti previsti".
2.4 Alla luce delle conclusioni di cui ai precedenti punti 1.12 e 1.13, il Mediatore ritiene che la decisione della Commissione di ridurre l'assistenza finanziaria in considerazione del fatto che CO.SVI.S non ha rispettato l'obbligo relativo al termine per la contabilizzazione delle spese pertinenti non possa essere considerata un caso di arricchimento senza causa da parte della Commissione.
2.5 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che non vi sia stata cattiva amministrazione da parte della Commissione per quanto riguarda questo aspetto del caso.
3 Affermazione dei denuncianti3.1 Nella loro denuncia al Mediatore, i denuncianti hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe riconsiderare la sua decisione e ammettere spese per 61 206,27 EUR, come richiesto da CO.SVI.S.
3.2 Sulla base delle conclusioni raggiunte al precedente punto 1.13, il Mediatore ritiene che la richiesta dei denuncianti debba essere respinta.
4 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) GU L 185, pag. 9.
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento delle loro attività tra di loro e con le operazioni della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 193, pag. 5).
(3) Il testo pertinente è il seguente: "(...) Il contributo comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dalla sovvenzione globale che saranno state oggetto, nello stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificatamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001."
(4) I pagamenti effettuati dall'intermediario in esecuzione della sovvenzione globale dovranno avere luogo entro il 31.12.2001 e la rendicontazione alla Commissione delle spese sostenute dall'intermediario per l'esecuzione della suddetta sovvenzione dovrà avvenire non oltre il 30.6.2002.
(5) GU 1997, L 146, pag. 11.
(6) Cfr. nota 1.
(7) Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1).
(8) Cfr. nota 1.
(9) Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali e tra questi e il funzionamento della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 374, pag. 1).