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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 956/2004/PB contro la Commissione europea
Decisione
Caso 956/2004/PB - Aperto(a) il Lunedì | 03 maggio 2004 - Raccomandazione su Venerdì | 18 marzo 2005 - Decisione del Venerdì | 12 maggio 2006
Nell'ambito dell'indagine del Mediatore su una precedente denuncia (caso 801/2001/PB), la Commissione si è impegnata ad adottare una decisione sulla denuncia di infrazione del denunciante (relativa alle violazioni del diritto comunitario da parte della Danimarca in materia di tassazione delle autovetture) entro l'ottobre 2001. Tuttavia non lo ha fatto e, nel corso dell'indagine del Mediatore sul caso 1237/2002/(PB)OV, ha spiegato tale omissione affermando di preferire un approccio globale ai problemi relativi alla tassazione delle autovetture e che il suo obiettivo era risolvere tali problemi contemporaneamente in tutti gli Stati membri. Il Mediatore ha accettato tale spiegazione. Il continuo ritardo della Commissione nell'adozione di una decisione ha portato alla presente denuncia al Mediatore.
Il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione, sottolineando che la Commissione non poteva effettivamente astenersi dall'adottare una decisione sulla denuncia di infrazione del denunciante fintanto che essa perseguiva il suo approccio globale. La mancata adozione di una decisione da parte della Commissione non poteva essere adeguatamente giustificata in quanto la Commissione non era stata in grado di ottenere le informazioni richieste agli Stati membri nel 2001 e nel 2003. La Commissione aveva avuto molto tempo per cercare di ottenere tali informazioni e non era chiaro perché la mancata risposta a tali richieste di informazioni avrebbe dovuto impedire alla Commissione di prendere una decisione sulle singole denunce di infrazione. A tale riguardo, il Mediatore ha ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri devono agevolare l'adempimento del ruolo della Commissione in quanto custode del trattato. Il rifiuto da parte di uno Stato membro di assistere la Commissione nelle sue indagini, ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, costituisce un inadempimento di un obbligo che incombe a ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 10 del trattato. In tal caso, la Commissione può adire la Corte di giustizia.
Il parere circostanziato della Commissione ha informato il Mediatore di aver adottato decisioni sulle questioni pertinenti e di aver informato il denunciante di tali decisioni. Il Mediatore ha pertanto concluso che la Commissione aveva accettato il suo progetto di raccomandazione.
Strasburgo, 12 maggio 2006
Egregio signor H.,
Il 29 marzo 2004 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito alla tassazione delle autovetture importate.
Il 3 maggio 2004 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 5 agosto 2004. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 5 ottobre 2004.
Il 18 marzo 2005 ho presentato un progetto di raccomandazione alla Commissione, informandola di conseguenza alla stessa data.
L'8 luglio 2005 la Commissione mi ha trasmesso il suo parere circostanziato sul mio progetto di raccomandazione. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 30 settembre 2005.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
Per evitare equivoci, è importante ricordare che il trattato CE conferisce al Mediatore il potere di indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione solo nell'ambito delle attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Lo statuto del Mediatore prevede specificamente che nessun'altra autorità o persona possa essere oggetto di una denuncia al Mediatore.
Le indagini del Mediatore sulla Sua denuncia sono state pertanto dirette a verificare se vi sia stata cattiva amministrazione nelle attività della Commissione.
IL RECLAMO
Il denunciante, un concessionario di automobili danese, aveva scritto più volte alla Commissione in merito a presunte violazioni del diritto comunitario da parte della Danimarca in materia di tassazione delle autovetture. La Commissione aveva registrato una denuncia di infrazione a nome del denunciante, che aveva chiuso nel 1997 in quanto infondata. Nel 1998 la Commissione aveva registrato una nuova denuncia di infrazione contro la Danimarca a suo nome. Da allora la Commissione e il denunciante avevano spesso risposto in merito alle presunte violazioni del diritto comunitario da parte delle autorità danesi.
Nel giugno 2000 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore (caso 801/2000/PB) in cui denunciava che la Commissione non lo aveva informato dell'esito delle sue comunicazioni con le autorità danesi. La Commissione ha dichiarato di essere in attesa dell'esito di due cause dinanzi alla Corte di giustizia e di non poter pertanto fornire al denunciante il suo punto di vista giuridico definitivo sulla sua denuncia contro la Danimarca. Il Mediatore ha accettato questa spiegazione e non ha riscontrato cattiva amministrazione, osservando che la Commissione si era impegnata a prendere una decisione sulla denuncia di infrazione del denunciante entro l'ottobre 2001.
La Commissione non ha tuttavia adempiuto al suo impegno di giungere a una conclusione sulla denuncia di infrazione presentata dal denunciante entro l'ottobre 2001. Il denunciante aveva pertanto presentato una nuova denuncia al Mediatore (caso 1237/2002/(PB)OV). In quel caso, la Commissione aveva riconosciuto il fatto che le questioni sollevate dal denunciante dovevano ancora essere risolte. Si tratta, in sintesi, dei seguenti elementi:
i) Tassazione relativa al leasing transfrontaliero a lungo termine di veicoli immatricolati in Germania ma destinati ad essere utilizzati in Danimarca. La Commissione aveva informato il denunciante che intendeva attendere la sentenza della Corte di giustizia nella causa Cura Anlagen (1) prima di prendere qualsiasi altra iniziativa per quanto riguarda le norme relative al leasing transfrontaliero a lungo termine di veicoli. La Corte di giustizia ha pronunciato la sua sentenza il 21 marzo 2002.
ii) Tassazione delle autovetture usate importate in Danimarca da un altro paese dell'Unione europea e valutazione del valore di tali autovetture. La Commissione aveva informato il denunciante della sua intenzione di attendere la sentenza della Corte nella causa Gomes Valente (2). La sentenza della Corte in tale causa è stata pronunciata il 22 febbraio 2001. La Commissione aveva inoltre deciso di attendere l'esito del caso Tulliasiamies e Siilin (3). La sentenza in tale causa è stata pronunciata il 19 settembre 2002. Inoltre, il 1° giugno 2001 la Commissione ha inviato una lettera a tutti gli Stati membri per informarli delle conseguenze della sentenza della Corte nella causa Gomes Valente. Nella sua risposta, la Danimarca ha assicurato alla Commissione che le sue norme erano conformi all'esito del caso Gomes Valente. Tuttavia, alcuni Stati membri non avevano ancora risposto alla lettera della Commissione del 1° giugno 2001.
Nel caso 1237/2002/(PB)OV, il Mediatore ha osservato che la Commissione ha spiegato il suo mancato rispetto del suo impegno affermando che preferiva adottare un approccio globale ai problemi relativi alla tassazione delle autovetture e che il suo obiettivo era risolvere tali problemi contemporaneamente in tutti gli Stati membri, in particolare attraverso la cooperazione e l'emissione di una comunicazione scritta in un linguaggio chiaro e semplice. La Commissione ha inoltre indicato che la questione in questione apparteneva a un settore del diritto non ancora armonizzato. Su tale base, il Mediatore ha ritenuto che "la spiegazione della Commissione dei motivi per cui non è pervenuta a una decisione entro l'ottobre 2001, nonostante il suo impegno in tal senso, non sia irragionevole" (punto 1.6). Il Mediatore ha tuttavia sottolineato che "il denunciante ha la possibilità di presentare una nuova denuncia al Mediatore in futuro in caso di ulteriore ritardo da parte della Commissione nel giungere a una decisione sulla denuncia di infrazione" (punto 1.7).
Sulla presente censuraNel caso di specie, il denunciante ha dichiarato di aver ricevuto una lettera della Commissione del 20 ottobre 2003, apparentemente invitandolo a presentare ulteriori informazioni in merito alle presunte violazioni del diritto comunitario da parte delle autorità danesi. Secondo il denunciante, egli ha risposto a tale invito con lettera del 2 febbraio 2004, fornendo alla Commissione esempi delle presunte violazioni e informandola in merito ai pagamenti delle imposte richiesti da tali autorità. Secondo il denunciante, la Commissione ha risposto che non avrebbe intrapreso alcuna azione prima della sentenza definitiva in una causa dinanzi alla Corte di giustizia.
Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva onorato il suo impegno di giungere a una conclusione sulla sua denuncia di infrazione relativa alla tassazione danese delle autovetture importate.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneLa denuncia è stata inviata alla Commissione, che ha presentato, in sintesi, le seguenti osservazioni.
Contesto giuridico - indagine sulle denunceNell'esaminare le denunce, la Commissione rispetta le disposizioni della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario (4). In particolare, vanno osservate le seguenti norme: articolo 3 (registrazione dei reclami); articolo 8 (termine per l'esame delle denunce - regola generale per giungere a una decisione entro un anno, con l'obbligo di informare il denunciante se tale termine non può essere rispettato); articolo 9 (esito dell'indagine sulla denuncia - la Commissione decide a sua discrezione mantenendo la denuncia informata); Articolo 10 (chiusura del caso - regola di preavviso al denunciante); Articolo 14 (denuncia al Mediatore europeo).
Osservazioni della CommissioneLa denuncia presentata al Mediatore non conteneva alcuna lamentela in merito alla procedura amministrativa stabilita nella comunicazione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in relazione a violazioni del diritto comunitario (5) o nel codice di buona condotta amministrativa per il personale della Commissione nelle relazioni con il pubblico (6). Al contrario, la denuncia criticava il trattamento sostanziale della denuncia da parte della Commissione, vale a dire il fatto che quest’ultima non aveva deciso se avviare una procedura d’infrazione nei confronti della Danimarca in merito alle norme fiscali applicabili al leasing di autovetture e a quelle applicabili alle autovetture usate importate in Danimarca. Questa critica non poteva essere accettata.
Per quanto riguarda la questione fiscale relativa al leasing transfrontaliero di automobili, la Commissione aveva informato il denunciante nella sua lettera del 20 ottobre 2003 che, a seguito della sentenza della Corte del 21 marzo 2002 nella causa Cura Anlagen (7), aveva chiesto a tutti gli Stati membri (e non solo alla Danimarca) di confermare se il loro ordinamento giuridico fosse in linea con la nuova giurisprudenza. Nella lettera si affermava inoltre che il settore relativo al leasing transfrontaliero "è molto complesso e attualmente non è armonizzato. La Commissione ha scelto di adottare un approccio globale che tenga conto della situazione nei vari Stati membri. [...] La Commissione prevede pertanto di attendere di ricevere le risposte degli Stati membri alla lettera appena inviata in merito alla compatibilità della loro legislazione con la sentenza nella causa Cura Anlagen prima di decidere se avviare una procedura di infrazione".
Dopo aver ricevuto la lettera della Commissione del 20 ottobre 2003, il denunciante aveva chiesto alla Commissione, con lettera del 10 novembre 2003, di intervenire immediatamente nei confronti della Danimarca. La Commissione ha risposto nuovamente al denunciante il 12 dicembre 2003, informandolo che avrebbe atteso le risposte di tutti gli Stati membri prima di decidere se avviare una procedura di infrazione e che avrebbe tenuto conto dei documenti presentati dal denunciante nell'esaminare la risposta della Danimarca.
La Commissione non aveva ancora ricevuto risposte da tutti gli Stati membri, nonostante avesse inviato solleciti. Essa ha tuttavia sottolineato che essa continuava a preferire un approccio globale e che si avvaleva legittimamente del suo potere discrezionale perseguendo tale approccio. Una volta esaminate tutte le risposte, la Commissione terrà conto di tutte le informazioni ricevute, comprese quelle fornite dal denunciante. Una volta che la Commissione avesse deciso se avviare una procedura di infrazione nei confronti della Danimarca, avrebbe naturalmente informato il denunciante della sua decisione.
Come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni al Mediatore in merito al caso 1237/2002/PB, il denunciante, che sembrava essere coinvolto in diverse controversie con le autorità fiscali danesi, potrebbe prendere in considerazione la possibilità di adire i tribunali danesi. La causa potrebbe quindi essere sottoposta alla Corte di giustizia per una pronuncia pregiudiziale.
Per quanto riguarda la questione della tassazione delle autovetture usate importate, la Commissione ha inviato una lettera del 1° giugno 2001 a tutti gli Stati membri, informandoli delle conseguenze della sentenza Gomes Valente. Tuttavia, alcuni Stati membri non avevano ancora risposto, nonostante la Commissione avesse inviato loro numerosi solleciti. Di conseguenza, questa particolare questione non era ancora stata esaminata in modo completo. È importante sottolineare che, da un punto di vista operativo, la questione deve essere trattata nell'ambito di un approccio globale in coordinamento con gli Stati membri. La Danimarca, tuttavia, aveva risposto alle lettere della Commissione del 1° giugno 2001 e le autorità danesi ritenevano che la legislazione danese fosse coerente con la sentenza nella causa Gomes Valente. A seguito di un'ulteriore corrispondenza con il denunciante, nel febbraio 2004 la Commissione ha informato quest'ultimo che, per quanto riguarda la tassazione dei veicoli, aveva deciso di attendere la sentenza della Corte di giustizia nella causa Weigel (8). Tale sentenza è stata pronunciata il 29 aprile 2004 ed è stata esaminata dai servizi competenti della Commissione.
ConclusioneLa Commissione aveva debitamente risposto a tutte le lettere inviate dal denunciante a seguito della decisione del Mediatore sulla denuncia 1237/2002/(PB)OV. Ognuna delle risposte della Commissione ha fornito dichiarazioni dettagliate sul merito del caso. La Commissione naturalmente lo informerà personalmente dell'esito della sua denuncia.
La buona prassi amministrativa (come indicato dalla comunicazione COM/2002/14 e dal codice di buona condotta amministrativa della Commissione) richiede che la Commissione, nel decidere se portare uno Stato membro in tribunale per inosservanza del diritto comunitario, tenga conto di tutte le osservazioni presentate dal denunciante, cercando nel contempo di garantire che le misure adottate per indagare sul caso siano proporzionate all'obiettivo perseguito. Una volta completata l'indagine, la Commissione può esercitare il suo potere discrezionale nel decidere se avviare o meno una procedura di infrazione. Scegliendo di attendere che tutti gli Stati membri abbiano risposto prima di decidere se avviare una procedura di infrazione nei confronti di ciascuno di essi, adottando così un approccio globale, la Commissione non solo agisce in modo razionale, ma esercita anche legittimamente il suo potere discrezionale. In un caso di infrazione, il denunciante ha il diritto di aspettarsi che tutti gli argomenti pertinenti da lui addotti siano presi in considerazione dalla Commissione nell'istruttoria del caso e, qualora si proponga l'archiviazione del caso, di essere preventivamente informato in una lettera che ne illustri i motivi. Tuttavia, egli non ha il diritto di esigere che la Commissione avvii una procedura di infrazione, né di esigere che essa adotti la sua interpretazione del diritto comunitario applicabile. Alla luce delle argomentazioni di cui sopra e delle precedenti osservazioni inviate al Mediatore in merito alle denunce connesse allo stesso fascicolo, la Commissione non ha ritenuto di essere venuta meno al suo dovere di buona amministrazione nei confronti del denunciante.
Osservazioni del denuncianteIl parere della Commissione è stato trasmesso al denunciante. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia.
PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE DELL'OBBLIGATORE
Il progetto di raccomandazioneIl 18 marzo 2005 il Mediatore ha indirizzato alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione:
La Commissione dovrebbe adottare quanto prima una decisione sulla denuncia di infrazione presentata dal denunciante nei confronti della Danimarca e comunicare la sua decisione al denunciante.
Il presente progetto di raccomandazione si basava sulle considerazioni che seguono.
- Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva onorato il suo impegno di giungere a una conclusione sulla sua denuncia di infrazione relativa alla tassazione danese delle autovetture importate.
- Per quanto riguarda la tassazione delle autovetture usate importate, la Commissione ha dichiarato, nel suo parere del 5 agosto 2004, che, a seguito della sentenza Gomes Valente (9), il 1° giugno 2001 aveva inviato una lettera a tutti gli Stati membri informandoli delle conseguenze della sentenza. Tuttavia, alcuni Stati membri non avevano ancora risposto, nonostante la Commissione avesse inviato loro numerosi solleciti. Di conseguenza, questa particolare questione non era ancora stata esaminata in modo completo. La Commissione ha affermato che, da un punto di vista operativo, la questione deve essere trattata nell'ambito di un approccio globale in coordinamento con gli Stati membri. La Commissione ha tuttavia rilevato che la Danimarca aveva risposto alla sua lettera del 1° giugno 2001 e che le autorità danesi ritenevano che la legislazione danese fosse conforme alla sentenza Gomes Valente. A seguito di un'ulteriore corrispondenza con il denunciante, nel febbraio 2004 la Commissione ha informato quest'ultimo che, per quanto riguarda la tassazione dei veicoli, aveva deciso di attendere la sentenza della Corte di giustizia nella causa Weigel (10). La sentenza della Corte di giustizia nella causa Weigel è stata pronunciata il 29 aprile 2004 ed è stata esaminata dai servizi competenti della Commissione.
- Per quanto riguarda il leasing transfrontaliero di automobili, nel suo parere la Commissione ha fatto riferimento alla sua lettera del 20 ottobre 2003 al denunciante, nella quale lo informava che il settore relativo al leasing di veicoli transfrontalieri "è molto complesso e attualmente non è armonizzato. La Commissione ha scelto di adottare un approccio globale che tenga conto della situazione nei vari Stati membri. [...] La Commissione prevede pertanto di attendere di ricevere le risposte degli Stati membri alla lettera appena inviata in merito alla compatibilità della loro legislazione con la sentenza nella causa Cura Anlagen prima di decidere se avviare una procedura di infrazione". Nel suo parere la Commissione ha dichiarato di non aver ancora ricevuto risposte da tutti gli Stati membri, nonostante l'invio di solleciti. Essa ha tuttavia sottolineato che essa continuava a preferire un approccio globale e, così facendo, si avvaleva legittimamente del suo potere discrezionale. Dopo aver esaminato tutte le risposte, la Commissione avrebbe tenuto conto di tutte le informazioni ricevute, comprese quelle fornite dal denunciante. Una volta che la Commissione avrà deciso se avviare una procedura di infrazione nei confronti della Danimarca, informerà il denunciante della sua decisione.
- Il denunciante ha mantenuto la sua denuncia.
- Come rilevato nella decisione del Mediatore relativa all ' "indagine di propria iniziativa sulle procedure amministrative della Commissione in relazione alle denunce dei cittadini nei confronti delle autorità nazionali" , adottata il 13 ottobre 1997, dalle osservazioni della Commissione in quel caso risulta che "ai sensi delle norme interne della Commissione, la decisione di archiviare il fascicolo senza intraprendere alcuna azione o la decisione di avviare una procedura ufficiale di infrazione devono essere adottate entro un periodo massimo di un anno dalla data di registrazione della denuncia, tranne in casi particolari, i cui motivi devono essere indicati" (il corsivo è mio).
- L'articolo 8 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario (11) dispone ora quanto segue:
"Di norma, i servizi della Commissione esaminano le denunce al fine di giungere a una decisione di costituzione in mora o di archiviare il caso entro un anno dalla data di registrazione della denuncia da parte del Segretariato generale.
In caso di superamento di tale termine, il servizio della Commissione responsabile del caso ne informa per iscritto il denunciante." - Il Mediatore ha ritenuto che, quando la Commissione informa un denunciante che il termine sarà superato, il ritardo debba essere giustificato da validi motivi.
- Nel caso di specie, sembrava pacifico che il termine di un anno fosse stato superato. La questione era quindi se la Commissione avesse motivato validamente il ritardo nel prendere una decisione sulla denuncia di infrazione del denunciante.
- Nel suo parere sul caso di specie, la Commissione aveva sostanzialmente affermato che essa perseguiva un approccio globale in cooperazione con tutti gli Stati membri. Ha fatto riferimento alle richieste di informazioni che aveva inviato a tutti gli Stati membri il 1° giugno 2001 e nel 2002 e ha dichiarato che era ancora in attesa di risposte da parte di alcuni Stati membri. La Commissione ha dichiarato che non intendeva prendere una decisione sulla denuncia di infrazione presentata dal denunciante nei confronti della Danimarca senza aver ricevuto e analizzato le risposte a tali richieste di informazioni.
- Nella sua decisione sulla denuncia 1237/2002/(PB)OV, adottata il 19 maggio 2003, il Mediatore ha concluso che la decisione della Commissione di adottare un approccio globale poteva ragionevolmente spiegare perché vi era stato un ritardo nell'adozione di una decisione sulla denuncia di infrazione del denunciante entro l'ottobre 2001, precedentemente indicata come la data in cui la Commissione intendeva adottare la sua decisione. Tuttavia, nel caso di specie, il Mediatore ha sottolineato di non aver ritenuto che la Commissione potesse effettivamente astenersi dall'adottare una decisione sulla denuncia di infrazione del denunciante per tutto il tempo in cui essa perseguiva il suo approccio globale. Secondo il Mediatore, non sembrava coerente con la procedura applicabile al trattamento delle denunce di infrazione da parte della Commissione che non fosse stata adottata alcuna decisione sulla denuncia di infrazione del denunciante in quanto la Commissione non era stata in grado di ottenere le informazioni richieste agli Stati membri nel 2001 e nel 2003 (12). Sembrava che la Commissione avesse avuto molto tempo per cercare di ottenere tali informazioni e non era chiaro perché la mancata risposta a tali richieste di informazioni dovesse ancora impedire alla Commissione di prendere una decisione sulle singole denunce di infrazione. A tale riguardo, il Mediatore ha sottolineato che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri devono agevolare l'adempimento del ruolo della Commissione di "custode del trattato", ai sensi dell'articolo 211, paragrafo 13, del trattato. Gli Stati membri sono tenuti a cooperare in buona fede in un'indagine condotta dalla Commissione a norma dell'articolo 226 del trattato e a fornire alla Commissione tutte le informazioni richieste a tal fine (14). Il rifiuto da parte di uno Stato membro di assistere la Commissione nelle sue indagini costituisce un inadempimento di un obbligo incombente a ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 10 di agevolare l'adempimento dei compiti della Commissione (15). In tal caso la Commissione può adire la Corte di giustizia.
Tuttavia, qualora la Commissione ritenesse che le difficoltà nell’ottenere informazioni dagli Stati membri nell’ambito del suo approccio globale le impedissero di trarre conclusioni sulle singole denunce di infrazione, essa dovrebbe valutare seriamente se tale approccio globale non debba essere riesaminato. - Alla luce di tali considerazioni, il Mediatore ha ritenuto che vi fosse cattiva amministrazione da parte della Commissione e ha presentato il progetto di raccomandazione di cui sopra.
Nel suo parere circostanziato sul progetto di raccomandazione del Mediatore, la Commissione ha formulato, in sintesi, le seguenti osservazioni.
In seguito alla sua denuncia al Mediatore, presentata il 29 marzo 2004, il denunciante ha nuovamente scritto alla Commissione il 14 giugno 2004 in merito all'organizzazione della procedura di valutazione dei veicoli in Danimarca.
Il 27 giugno 2004 il denunciante ha nuovamente scritto alla Commissione, presentando essenzialmente una nuova denuncia sulla tassazione dei veicoli usati in Danimarca.
La direzione generale interessata, direzione generale Fiscalità e unione doganale, ha trasmesso la lettera del 14 giugno 2004 alla direzione generale Giustizia e affari interni per un parere sul tema dell'organizzazione della procedura di valutazione dei veicoli in Danimarca. Ne ha informato il denunciante con lettera del 30 giugno 2004. Nella sua lettera del 13 luglio 2004, la Commissione ha chiesto al denunciante informazioni relative alla nuova denuncia presentata nella sua lettera del 27 giugno 2004.
Con lettera del 26 luglio 2004, il denunciante ha trasmesso le informazioni richieste, aggiungendo un'ulteriore denuncia, sempre in merito alla tassazione dei veicoli usati in Danimarca. Il 4 agosto 2004 la Commissione ha risposto alle lettere di cui sopra, informando il denunciante di ritenere infondata la nuova denuncia.
Il 20 agosto 2004, dopo aver ricevuto le osservazioni della DG Giustizia e affari interni sulla lettera del denunciante del 14 giugno 2004, la Commissione ha risposto a tale lettera. La Commissione ha informato il denunciante di ritenere la sua denuncia infondata.
L'unità della Commissione responsabile di tali questioni era già stata costretta ad abbandonare il suo obiettivo di effettuare una valutazione globale per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il seguito dato alla sentenza Gomes Valente, a causa delle enormi difficoltà incontrate nell'ottenere risposte da alcuni di essi. Essa aveva pertanto effettuato una valutazione globale della compatibilità della normativa danese in materia di tassa di immatricolazione con l'articolo 90 del trattato CE. A seguito di tale valutazione, ha inviato alle autorità danesi una lettera del 13 settembre 2004, contenente osservazioni e quesiti. Il 31 gennaio 2005 è stato inviato un sollecito. Le autorità danesi hanno informato la Commissione che una risposta sarebbe stata probabilmente inviata entro la fine di aprile 2005.
Con lettera del 7 ottobre 2004, la Commissione ha informato il denunciante che era stata effettuata una valutazione alla luce della sentenza Gomes Valente e che la suddetta lettera era stata inviata alle autorità danesi. Essa lo informava inoltre di non ritenere che la normativa danese contenesse norme che implicassero che il valore imponibile di un autoveicolo usato proveniente da un altro Stato membro sarebbe stato generalmente superiore all’imposta residua sul valore di un veicolo simile già immatricolato in Danimarca e di non aver trovato prove del fatto che le autorità fiscali danesi avessero sistematicamente effettuato valutazioni errate.
Dopo aver ricevuto il progetto di raccomandazione del Mediatore nel caso di specie, il 12 aprile 2005 la Commissione ha inviato al denunciante una lettera complementare in cui suggeriva che il denunciante non aveva compreso che la sua lettera del 7 ottobre 2004 conteneva il suo parere secondo cui l'aspetto della sua denuncia relativo alla tassazione dei veicoli usati era infondato. In tale lettera del 12 aprile 2005, la Commissione ha specificamente dichiarato che la denuncia al riguardo era infondata, facendo riferimento a precedenti lettere e spiegazioni. Ha sottolineato che la lettera alle autorità danesi riguardava domande e denunce che non erano state sollevate nelle denunce del denunciante stesso. Essa lo informava inoltre che il secondo aspetto della sua denuncia (relativa al leasing), al quale la Commissione non aveva ancora risposto, doveva essere considerato come trattato nel caso in cui la Commissione avesse deferito la Danimarca alla Corte di giustizia su tale questione (16). La Commissione si è impegnata a informare il denunciante in merito alla sentenza della Corte in tale causa e all'eventuale seguito dato dalla Commissione (17). Il motivo per cui il denunciante non era stato informato in precedenza della procedura di infrazione era che l'azione era stata intrapresa da una direzione generale diversa dalla DG Fiscalità e unione doganale. La Commissione ha riconosciuto che era deplorevole che, a seguito di un notevole avvicendamento del personale, i funzionari che si occupavano della questione negli ultimi anni non fossero stati informati dell’esistenza del procedimento per inadempimento.
Con lettera del 10 maggio 2005, il denunciante ha chiesto una nuova valutazione della questione se le autorità danesi valutassero sistematicamente in modo errato le autovetture usate importate. La Commissione ha accettato la richiesta del denunciante e ha riesaminato tutti i documenti presentati dal denunciante. Essa ha risposto con lettera del 15 giugno 2005, confermando la sua precedente conclusione e spiegando dettagliatamente perché non disponeva di alcun elemento di prova che dimostrasse dinanzi alla Corte di giustizia che le autorità danesi avevano sistematicamente effettuato valutazioni errate nella valutazione delle autovetture usate importate.
Osservazioni del denuncianteIl 3 ottobre 2005 il Mediatore ha ricevuto le osservazioni del denunciante sul parere circostanziato della Commissione.
Il denunciante "ha contestato l'affermazione [della Commissione] di aver effettuato un'indagine approfondita sulle questioni in questione e di aver valutato la piccola montagna di prove presentate loro". Ha presentato "3 di molti casi a sostegno della nostra accusa":
1. La valutazione in Danimarca è fatta a condizione che l'auto venga restaurata e resa pronta per la vendita. [La Danimarca] lo afferma nelle proprie pubblicazioni. La Commissione ha più volte dichiarato di essere a conoscenza di questo fatto. Le sentenze C-47/88 e C-393/98 della Corte di giustizia dell'Unione europea stabiliscono che la valutazione deve essere effettuata a condizione che l'auto entri nel paese alla frontiera. Va da sé che la tassazione del ripristino non si applica ai veicoli nazionali.
2. [Il denunciante] nel periodo 1999-2003 ha importato e venduto a [D]anes oltre 500 autovetture usate di VW Lupo 3L. Anche se ogni auto era un'auto usata dalla Germania - non una sola auto [è stata] valutata ad un valore inferiore al prezzo di una nuova auto in Danimarca della stessa identica configurazione.
3. Contrariamente a quanto sostiene [la Danimarca] - che il tempo di valutazione è di alcune settimane - abbiamo presentato alla Commissione ampie prove del fatto che normalmente dura circa un anno, rendendo praticamente impossibile la vendita del veicolo, dal momento che non conosciamo l'importo totale delle tasse prima di allora. Nel suo messaggio 88/C 281/08 del 04/11-1998, la Commissione afferma che un "termine ragionevole" per il controllo, la valutazione e l'immatricolazione di un'autovettura è di 3 settimane. La valutazione da sola richiede spesso da 6 mesi a 1 anno o più - il che non è assolutamente accettabile, e un enorme ostacolo alla nostra importazione".
Il denunciante ha aggiunto che "[s]e onestamente non ritiene che la Commissione - conoscendo questi fatti - possa sostenere che "la tassa di immatricolazione sui veicoli usati provenienti da un altro Stato membro generalmente non supera sistematicamente l'imposta residua nel valore di un veicolo simile già immatricolato in Danimarca".
LA DECISIONE
1 Presunta mancata conclusione sulla denuncia di infrazione1.1 Nel 1998 il denunciante, un concessionario di automobili danese, ha denunciato alla Commissione presunte violazioni del diritto comunitario da parte della Danimarca in materia di tassazione delle autovetture. La denuncia di infrazione del denunciante riguardava la tassazione delle autovetture usate importate e il leasing transfrontaliero a lungo termine. Il denunciante aveva presentato altre due denunce al Mediatore: caso 801/2000/PB e caso 1237/2002/(PB)OV. Nella causa 801/2000/PB, la Commissione ha dichiarato di essere in attesa dell'esito di due cause dinanzi alla Corte di giustizia e di non poter pertanto fornire al denunciante il suo parere giuridico definitivo sulla sua denuncia contro la Danimarca. Il Mediatore ha accettato questa spiegazione, osservando che la Commissione si era impegnata a prendere una decisione sulla sua denuncia di infrazione entro l'ottobre 2001. La Commissione non ha tuttavia adempiuto a tale impegno. Nel caso 1237/2002/(PB)OV, la Commissione ha spiegato di non aver rispettato il suo impegno affermando di preferire un approccio globale ai problemi relativi alla tassazione delle autovetture e che il suo obiettivo era risolvere tali problemi contemporaneamente in tutti gli Stati membri, in particolare attraverso la cooperazione e la pubblicazione di una comunicazione scritta in un linguaggio chiaro e semplice. La Commissione ha inoltre indicato che la questione in questione apparteneva a un settore del diritto non ancora armonizzato. Il Mediatore ha ritenuto che questi fossero motivi ragionevoli per cui la Commissione non aveva preso una decisione entro l'ottobre 2001 e ha pertanto chiuso la sua indagine su tale denuncia il 19 maggio 2003. Il Mediatore ha tuttavia sottolineato che "il denunciante ha la possibilità di presentare una nuova denuncia al Mediatore in futuro in caso di ulteriore ritardo da parte della Commissione nel giungere a una decisione sulla denuncia di infrazione" (punto 1.7).
1.2 Nella presente denuncia al Mediatore, presentata il 29 marzo 2004, il denunciante ha dichiarato di aver ricevuto una lettera della Commissione, datata 20 ottobre 2003, che apparentemente lo invitava a presentare ulteriori informazioni in merito alle presunte violazioni del diritto comunitario. Secondo il denunciante, egli ha risposto a tale invito con lettera del 2 febbraio 2004, fornendo alla Commissione esempi delle presunte violazioni da parte delle autorità danesi e informandola in merito ai pagamenti delle imposte richiesti da tali autorità. Secondo il denunciante, la Commissione ha risposto che non avrebbe intrapreso alcuna azione prima della sentenza definitiva in una causa dinanzi alla Corte di giustizia. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha affermato che la Commissione non aveva onorato il suo impegno di giungere a una conclusione sulle sue denunce di infrazione relative alla tassazione danese delle autovetture importate.
1.3 Per quanto riguarda la tassazione delle autovetture usate importate, nel parere del 5 agosto 2004 la Commissione ha dichiarato che, a seguito della sentenza Gomes Valente (18), il 1° giugno 2001 aveva inviato una lettera a tutti gli Stati membri informandoli delle conseguenze della sentenza. Tuttavia, alcuni Stati membri non avevano ancora risposto, nonostante la Commissione avesse inviato loro numerosi solleciti. Di conseguenza, questa particolare questione non era ancora stata esaminata in modo completo. La Commissione ha affermato che, da un punto di vista operativo, la questione deve essere trattata nell'ambito di un approccio globale in coordinamento con gli Stati membri. La Commissione ha tuttavia rilevato che la Danimarca aveva risposto alla sua lettera del 1° giugno 2001 e che le autorità danesi ritenevano che la legislazione danese fosse conforme alla sentenza Gomes Valente. A seguito di un'ulteriore corrispondenza con il denunciante, nel febbraio 2004 la Commissione ha informato quest'ultimo che, per quanto riguarda la tassazione dei veicoli, aveva deciso di attendere la sentenza della Corte di giustizia nella causa Weigel (19). La sentenza in tale causa è stata pronunciata il 29 aprile 2004 ed è stata esaminata dai servizi competenti della Commissione.
1.4 Per quanto riguarda la tassazione del leasing transfrontaliero di autovetture, nel suo parere la Commissione ha fatto riferimento alla sua lettera del 20 ottobre 2003 al denunciante, nella quale lo informava che il settore relativo al leasing di veicoli transfrontalieri "è molto complesso e non è attualmente armonizzato. La Commissione ha scelto di adottare un approccio globale che tenga conto della situazione nei vari Stati membri. [...] La Commissione prevede pertanto di attendere di ricevere le risposte degli Stati membri alla lettera appena inviata in merito alla compatibilità della loro legislazione con la sentenza nella causa Cura Anlagen prima di decidere se avviare una procedura di infrazione". Nel suo parere la Commissione ha dichiarato di non aver ancora ricevuto risposte da tutti gli Stati membri, nonostante l'invio di solleciti. Essa ha tuttavia sottolineato che essa continuava a preferire un approccio globale e, così facendo, si avvaleva legittimamente del suo potere discrezionale. Dopo aver esaminato tutte le risposte, la Commissione avrebbe tenuto conto di tutte le informazioni ricevute, comprese quelle fornite dal denunciante. Una volta che la Commissione avrà deciso se avviare una procedura di infrazione nei confronti della Danimarca, informerà il denunciante della sua decisione.
1.5 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia.
1.6 Il 18 marzo 2005 il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione in cui raccomandava alla Commissione di adottare quanto prima una decisione sulla denuncia di infrazione presentata dal denunciante nei confronti della Danimarca e di comunicarne la decisione al denunciante.
1.7 Nel suo parere circostanziato sul progetto di raccomandazione del Mediatore, la Commissione ha osservato che, a causa delle enormi difficoltà incontrate nell'ottenere risposte da alcuni di essi, è stata costretta ad abbandonare l'obiettivo di effettuare una valutazione globale per tutti gli Stati membri in merito al seguito dato alla sentenza Gomes Valente. Essa aveva pertanto effettuato una valutazione globale della compatibilità della normativa danese in materia di tassa di immatricolazione con l'articolo 90 del trattato CE. A seguito di tale valutazione, ha inviato alle autorità danesi una lettera del 13 settembre 2004 contenente osservazioni e quesiti. Il 31 gennaio 2005 è stato inviato un sollecito. Le autorità danesi hanno informato la Commissione che una risposta sarebbe stata probabilmente inviata entro la fine di aprile 2005. Con lettera del 7 ottobre 2004, la Commissione ha informato il denunciante che era stata effettuata una valutazione alla luce della sentenza Gomes Valente e che la suddetta lettera era stata inviata alle autorità danesi. Essa lo informava inoltre di non ritenere che la normativa danese contenesse norme che implicassero che il valore imponibile di un’autovettura usata proveniente da un altro Stato membro sarebbe stato generalmente superiore all’imposta residua sul valore di un veicolo simile già immatricolato in Danimarca e di non aver trovato prove del fatto che le autorità fiscali danesi avessero sistematicamente effettuato valutazioni errate di autovetture usate. Dopo aver ricevuto il progetto di raccomandazione del Mediatore nel presente caso, il 12 aprile 2005 la Commissione ha inviato una lettera complementare al denunciante. In tale lettera, la Commissione ha dichiarato espressamente che la denuncia relativa alle autovetture usate importate era infondata, facendo riferimento a lettere e spiegazioni precedenti. Essa lo informava altresì che l’altro aspetto della sua denuncia (imposizione relativa al leasing), al quale la Commissione non aveva ancora risposto, doveva essere considerato trattato dalla Commissione dopo aver portato la Danimarca dinanzi alla Corte di giustizia su tale questione (20). La Commissione si è impegnata a informare il denunciante in merito alla sentenza della Corte in tale causa e all'eventuale seguito dato dalla Commissione. Il motivo per cui il denunciante non era stato informato in precedenza della procedura di infrazione era che l'azione era stata intrapresa da una direzione generale diversa dalla DG Fiscalità e unione doganale. La Commissione ha riconosciuto che era deplorevole che, a seguito di un notevole avvicendamento del personale, i funzionari che si occupavano della questione negli ultimi anni non fossero stati informati dell’esistenza del procedimento per inadempimento. Con lettera del 10 maggio 2005, il denunciante ha chiesto una nuova valutazione della questione se le autorità danesi avessero sistematicamente effettuato una valutazione errata delle autovetture usate importate. La Commissione ha accettato la richiesta del denunciante e ha riesaminato tutti i documenti presentati dal denunciante. Essa ha risposto con lettera del 15 giugno 2005, confermando la sua precedente conclusione e spiegando dettagliatamente perché non disponeva di alcun elemento di prova che dimostrasse dinanzi alla Corte di giustizia che le autorità danesi effettuano sistematicamente una valutazione errata delle autovetture usate importate.
1.8 Dal parere circostanziato della Commissione sul progetto di raccomandazione del Mediatore risulta che quest'ultimo ha adottato decisioni in materia di tassazione relativa al leasing di autovetture nonché alla questione dell'importazione di autovetture usate e che ha informato il denunciante delle sue decisioni. Il Mediatore conclude pertanto che la Commissione ha accettato il progetto di raccomandazione.
1.9 Nelle sue osservazioni sul parere circostanziato della Commissione sul progetto di raccomandazione, il denunciante ha formulato i tre punti seguenti:
- "La valutazione in Danimarca è effettuata a condizione che l'auto sia restaurata e pronta per la vendita. [La Danimarca] lo afferma nelle proprie pubblicazioni. La Commissione ha più volte dichiarato di essere a conoscenza di questo fatto. Le sentenze C-47/88 e C-393/98 della Corte di giustizia dell'Unione europea stabiliscono che la valutazione deve essere effettuata a condizione che l'auto entri nel paese alla frontiera. Va da sé che la tassazione del ripristino non si applica ai veicoli nazionali.
- [Il denunciante] nel periodo 1999-2003 ha importato e venduto a [D]anes oltre 500 autovetture usate di VW Lupo 3L. Anche se ogni auto era un'auto usata dalla Germania - non una sola auto [è stata] valutata ad un valore inferiore al prezzo di una nuova auto in Danimarca della stessa identica configurazione.
- Contrariamente a quanto sostiene [la Danimarca] - che il tempo di valutazione è di alcune settimane - abbiamo presentato alla Commissione ampie prove del fatto che normalmente dura circa un anno, rendendo praticamente impossibile la vendita del veicolo, dal momento che non conosciamo l'importo totale delle tasse prima di allora. Nel suo messaggio 88/C 281/08 del 04/11-1998, la Commissione afferma che un "termine ragionevole" per il controllo, la valutazione e l'immatricolazione di un'autovettura è di 3 settimane. La valutazione da sola richiede spesso da 6 mesi a 1 anno o più - il che non è assolutamente accettabile, e un enorme ostacolo alla nostra importazione".
Il denunciante ha concluso affermando che "(...) onestamente non ritiene che la Commissione - conoscendo questi fatti - possa sostenere che "la tassa di immatricolazione sui veicoli usati provenienti da un altro Stato membro generalmente non supera sistematicamente l'imposta residua nel valore di un veicolo simile già immatricolato in Danimarca".
1.10 Il Mediatore sottolinea che l'accusa sollevata per l'indagine in esame era che la Commissione non aveva onorato il suo impegno di giungere a una conclusione sulla denuncia di infrazione del denunciante relativa alla tassazione delle autovetture importate da parte della Danimarca. Tale affermazione è stata menzionata nella lettera del Mediatore nella quale il denunciante è stato informato dell'avvio dell'indagine. L'asserzione è stata trattata attraverso il progetto di raccomandazione e l'accettazione di tale raccomandazione da parte della Commissione (cfr. sopra). I tre punti sollevati dal denunciante nelle sue ultime osservazioni, sopra citate, riguardano la sostanza delle conclusioni della Commissione su un aspetto della sua denuncia di infrazione. Essi non rientrano nell’ambito della presente inchiesta, come sopra descritto. Alla luce dello stato avanzato della presente indagine, il Mediatore non ritiene opportuno indagare sui tre punti di cui sopra sollevati dal denunciante. Il denunciante potrebbe tuttavia prendere in considerazione la possibilità di presentare una nuova denuncia al Mediatore a tale riguardo, dopo aver invitato la Commissione ad affrontare specificamente tali punti (21).
2 ConclusioneAlla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia accettato il suo progetto di raccomandazione e che le misure adottate per attuarlo siano soddisfacenti.
Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Causa C-451/99 Cura Anlagen, Racc. 2002, pag. I-3193.
(2) Causa C-393/98, Gomes Valente (Raccolta 2001, pag. I-1327).
(3) Causa C-101/00, Tulliasiamies e Siilin (Raccolta 2001, pag. I-7487).
(4) GU C 244, pag. 5.
(5) GU C 244, pag. 5.
(6) GU 2000, L 308, pag. 26, allegato, pag. 32.
(7) Causa C-451/99 Cura Anlagen, Racc. 2002, pag. I-3193.
(8) Causa C-387/01, Weigel (Raccolta 2004, pag. I-4981).
(9) Causa C-393/98, Gomes Valente (Raccolta 2001, pag. I-1327).
(10) Causa C-387/01, Weigel (Raccolta 2004, pag. I-4981).
(11) GU C 244, pag. 5.
(12) Nel suo parere sul progetto di raccomandazione, la Commissione ha osservato che la data corretta era il 2003 (settembre) e non il 2002, come indicato nel progetto di raccomandazione.
(13) "[...] la Commissione: - vigilare sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle misure adottate dalle istituzioni in applicazione dello stesso".
(14) Causa C-192/84, Commissione/Grecia, Racc. 1985, pag. 3967, punto 19.
(15) Causa C-240/86, Commissione/Grecia, Racc. 1988, pag. 1835, punto 28.
(16) C-464/02, Commissione/Danimarca, sentenza del 15 settembre 2005, non ancora pubblicata.
(17) Nella citata sentenza Commissione/Danimarca, subentrando al parere della Commissione, la Corte ha condannato la Danimarca, concludendo quanto segue:
"nella misura in cui
– la sua legislazione e la sua prassi amministrativa non consentono ai lavoratori residenti in Danimarca e occupati in un altro Stato membro in un lavoro che non sia la loro occupazione principale di utilizzare a fini professionali o privati un veicolo aziendale immatricolato in tale altro Stato membro in cui è stabilita l'impresa del loro datore di lavoro, e
– la sua legislazione e la sua prassi amministrativa consentono ai dipendenti residenti in Danimarca e occupati in un altro Stato membro di utilizzare a fini professionali o professionali e privati un veicolo aziendale immatricolato in tale altro Stato membro in cui il loro datore di lavoro ha la sede sociale o lo stabilimento principale, senza che il veicolo sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato in Danimarca su base permanente né sia effettivamente utilizzato in tal senso, solo a condizione che l'impiego presso tale datore di lavoro sia la loro occupazione principale e che a tal fine sia versata un'imposta,
il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 39 CE".
(18) Causa C-393/98, Gomes Valente (Raccolta 2001, pag. I-1327).
(19) Causa C-387/01, Weigel (Raccolta 2004, pag. I-4981).
(20) C-464/02, Commissione/Danimarca, sentenza del 15 settembre 2005, non ancora pubblicata; cfr. nota 17).
(21) L'articolo 2, paragrafo 4, dello statuto del mediatore stabilisce che "[l]a denuncia deve essere presentata entro due anni dalla data in cui i fatti su cui si basa sono stati portati a conoscenza della persona che ha presentato la denuncia e deve essere preceduta dagli opportuni procedimenti amministrativi presso le istituzioni e gli organi interessati."