FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Lettura facilitata
  • Dimensioni del testo

Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Lingua attuale: 
  • Italiano
Lingua di partenza: 
Lingue disponibili: 
La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.

Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 760/2004/GG contro la Commissione europea


Strasburgo, 14 ottobre 2004

Gentile signora H.,

Il 26 giugno 2003 Lei ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro la Commissione europea in merito alla decisione della Commissione di escludere talune spese dal finanziamento comunitario. La denuncia è stata registrata con il riferimento 1219/2003/GG. Il 23 luglio 2003, e su mia richiesta, mi ha trasmesso una serie di documenti giustificativi.

Il 25 luglio 2003 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 17 novembre 2003. L'ho trasmessa a Lei il 26 novembre 2003 con l'invito a formulare osservazioni.

Con lettera del 28 novembre 2003, Lei mi ha comunicato che la questione doveva considerarsi trattata. Nella mia risposta del 12 dicembre 2003, ho rinnovato il mio invito a formulare osservazioni sul parere della Commissione e mi sono offerto di concederLe una proroga. Le ho chiesto di contattare il mio ufficio fino al 31 dicembre 2003 qualora volesse avvalersi di questa offerta. Tuttavia, tale contatto non è stato effettuato.

Il 2 febbraio 2004 ho chiuso la mia indagine sulla denuncia 1219/2003/GG con una decisione in cui ho rilevato che il caso era stato archiviato da Lei.

L'11 marzo 2004 il Suo addetto stampa si è recato a Strasburgo per discutere il caso con i miei servizi. Ha informato i miei servizi che desiderava che riprendessi la mia indagine sulla Sua denuncia.

Ho pertanto deciso di registrare nuovamente la denuncia con il riferimento summenzionato e di proseguire la mia indagine. Per ragioni di economia processuale, ho ritenuto che l’indagine dovesse riprendere nel punto in cui si era fermata la precedente, vale a dire dopo aver ottenuto il parere della Commissione e dopo avervi dato la possibilità di formulare osservazioni.

Per poter decidere in merito alla denuncia con piena conoscenza di tutti i fatti pertinenti, ho ritenuto necessario ottenere ulteriori informazioni sulla domanda che aveva dato luogo alla controversia e sulle discussioni relative a tale controversia tra la Commissione e le autorità tedesche. Dato che il Suo addetto stampa mi aveva informato che il ministero competente di Stoccarda era pronto a trasmettere tali documenti su richiesta, il 7 aprile 2004 ho scritto al ministero chiedendo una copia di tali documenti. Lei è stato informato di conseguenza lo stesso giorno.

Il 25 maggio 2004 il ministero mi ha trasmesso copia dei documenti pertinenti.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

Osservazioni introduttive

Il denunciante ha presentato per la prima volta una denuncia al Mediatore nel giugno 2003 (denuncia 1219/2003/GG). La denuncia è stata inviata alla Commissione per parere e il parere della Commissione è stato poi trasmesso alla denunciante per darle la possibilità di formulare osservazioni. La risposta del denunciante ha indotto il Mediatore a ritenere che il denunciante desiderasse ritirare la sua denuncia. Tuttavia, al fine di evitare qualsiasi malinteso, il Mediatore ha nuovamente scritto al denunciante, rinnovando il suo invito a formulare osservazioni. In assenza di risposta alla presente lettera, il Mediatore ha chiuso la sua indagine con decisione del 2 febbraio 2004 (1).

L'11 marzo 2004 il Mediatore è stato informato che il denunciante desiderava che riprendesse l'indagine sulla sua denuncia.

Il Mediatore ha pertanto deciso di registrare nuovamente la denuncia con un riferimento distinto (760/204/GG) e di proseguire la sua indagine. Per ragioni di economia procedurale, il Mediatore ha ritenuto che l’indagine dovesse riprendere nel punto in cui la precedente si era interrotta, vale a dire dopo aver ottenuto il parere della Commissione e dopo aver dato al denunciante la possibilità di formulare osservazioni.

Sulla censura

Il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2078, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di tutela dell’ambiente e di mantenimento dello spazio naturale (GU L 215, pag. 85), prevedeva un regime di aiuti destinato a promuovere, tra l’altro, l’estensivizzazione dell’agricoltura. Gli agricoltori potrebbero ad esempio ottenere una sovvenzione se le "unità di bestiame adulto" (UBA) per ettaro non superassero una determinata cifra (1,4). Ai fini del calcolo della cifra pertinente, il regolamento prevedeva che gli "equidi di età superiore a sei mesi" fossero presi in considerazione come 1,0 UBA. Le pecore e le capre sono state conteggiate come 0,15 UBA.

Un agricoltore della zona di Karlsruhe ha presentato una domanda di sovvenzione ai sensi del regolamento. La sua terra copriva 3 ettari, e possedeva 4 cavalli e un asino nano. Il contadino riteneva che l'asino avesse all'incirca le dimensioni di una pecora. Ha quindi calcolato un totale di 4,15 UBA e quindi una UBA media per ettaro leggermente inferiore alla soglia pertinente di 1,4 UBA/ettaro. L'autorità competente della zona (il Landwirtschaftsamt Wildberg) ha esaminato la questione ed è giunta alla conclusione che un LSU di 0,16 era appropriato per l'asino nano. Ciò significava che la soglia pertinente era ancora rispettata.

Un successivo controllo da parte della Commissione europea ha portato alla conclusione che tale approccio non era corretto, dato che l'asino apparteneva agli "Equidi" per i quali era necessario calcolare una LSU di 1,0. Di conseguenza, è stata richiesta la restituzione della sovvenzione versata all’agricoltore interessato. Secondo il denunciante, l'importo in questione ammontava a 240 DM.

Secondo il denunciante, il presidente del Regierungspräsidium Karlsruhe, la Commissione effettua controlli a campione sulle sovvenzioni agricole concesse dagli Stati membri. Ad esempio, su 100 000 domande, ne vengono controllate circa 400. Se risulta che 40 delle 400 domande controllate sono state accolte in modo errato, la Commissione ritiene che il 10 % (40/400) della sovvenzione totale sia stato versato in modo errato.

Secondo il denunciante, la Commissione ha effettuato un solo controllo nel contesto attuale, ossia quello sull'agricoltore summenzionato. Di tutte le domande controllate (vale a dire una), il 100 % ha quindi dimostrato di essere stato trattato in modo errato. Il denunciante sostiene che la Commissione ha pertanto concluso che l'intera sovvenzione concessa al Land Baden-Württemberg (927 401 EUR) dovrebbe essere revocata a decorrere dall'anno successivo. Secondo il denunciante, vari ricorsi si sono rivelati infruttuosi.

Nella sua denuncia, la denunciante ha sostanzialmente ritenuto che fosse ingiusto e sproporzionato punire il Land con quasi 1 milione di EUR a causa di un unico errore relativo a un'unica domanda.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione

Nel suo parere la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

La denuncia riguardava l'esclusione dal finanziamento comunitario delle spese sostenute dalla Germania per un importo di 927 401 EUR con decisione 2003/364/CE della Commissione, del 15 maggio 2003, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (2). La decisione di escludere tale importo dal finanziamento comunitario era nel frattempo divenuta definitiva, in quanto la Germania, unica parte legittimata a impugnare la decisione, non aveva ritenuto necessario proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

Quanto al merito, la Commissione ha fatto riferimento alla relazione finale adottata dall’organo di conciliazione il 22 ottobre 2002 e trasmessa alle autorità tedesche il 24 ottobre 2002. L'organo di conciliazione è stato istituito con decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, che istituisce una procedura di conciliazione nell'ambito della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (3). La sua missione consisteva nel cercare di conciliare le posizioni divergenti della Commissione e dello Stato membro interessato per quanto riguarda le decisioni di rifiuto del finanziamento comunitario a titolo del FEAOG, sezione garanzia.

Da tale relazione emerge che le autorità tedesche hanno considerato “sistematico” l’errore commesso nel singolo caso menzionato nella presente denuncia, mentre la Commissione ha ritenuto che si trattasse di un errore “casuale”. Nel caso di un errore casuale riscontrato in un campione si presume che l'errore si riproduca proporzionalmente in tutte le operazioni di cui è stato prelevato il campione. Al contrario, un errore sistematico, le cui ragioni possono essere determinate, può essere valutato isolatamente in quanto si presume che incida solo sulle operazioni interessate da tale errore.

La relazione dell’organo di conciliazione rileva che, durante l’udienza, le autorità tedesche hanno ammesso che, contrariamente alle loro dichiarazioni iniziali, l’errore non era stato isolato, ma che erano stati individuati alcuni casi analoghi. Secondo la Commissione, ciò ha confermato la natura "casuale" dell'errore.

L'organo di conciliazione ha concluso di non essere in grado di raggiungere un compromesso tra le opinioni delle due parti.

La Commissione ha mantenuto la sua posizione nella sua relazione di sintesi del 28 febbraio 2003 sui risultati dei controlli effettuati.

Secondo la Commissione, il suo approccio era stato corretto, conforme ai principi che disciplinano l’audit e debitamente motivato. Sottolinea che l'organo di conciliazione non ha riscontrato alcuna irregolarità in relazione a tale approccio.

La Commissione ha aggiunto che la liquidazione dei conti si riferiva necessariamente a un esercizio finanziario precedente chiuso. Nel caso di specie, essa riguardava spese effettuate nel 2000. La rettifica finanziaria riguardava quindi il passato, anche se è stata effettuata in una fase successiva. La liquidazione dei conti non ha avuto ripercussioni automatiche sul finanziamento comunitario negli esercizi successivi. Le spese sostenute in questi anni successivi sono state, a loro volta, controllate ex post.

Osservazioni del denunciante

Il parere della Commissione è stato trasmesso alla denunciante per le sue osservazioni. Nella sua lettera del 28 novembre 2003, la denunciante ha osservato di non contestare il fatto che la Commissione avesse agito correttamente in termini formali, ma di non aver formulato ulteriori osservazioni in merito alla sostanza del parere della Commissione.

Ulteriori indagini

Dopo aver ripreso la sua indagine, il Mediatore ha ritenuto di aver bisogno di ulteriori informazioni sulla domanda che aveva dato luogo alla controversia e sulle discussioni relative a tale controversia tra la Commissione e le autorità tedesche. Dato che l'addetto stampa del denunciante aveva informato il Mediatore che il ministero tedesco competente, il Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum del Land Baden-Württemberg, era pronto a trasmettere tali documenti su richiesta, il Mediatore ha scritto al ministero il 7 aprile 2004, chiedendo una copia di tali documenti.

Il 25 maggio 2004 il ministero ha trasmesso copia dei documenti pertinenti al mediatore.

I documenti presentati al Mediatore comprendono una copia di una lettera del 26 febbraio 2004 in cui il ministero ha risposto a un cittadino che aveva espresso la sua insoddisfazione per la decisione della Commissione nel caso dell'asino nano. In tale lettera, il ministero ha spiegato che la detrazione direttamente causata dall'errore commesso nei confronti del suddetto animale era pari a 858 646 DM. Oltre ad altri piccoli errori (che altrimenti non avrebbero comportato una detrazione), la spesa totale non ammessa dalla Commissione era stata pari a 927 401 EUR o 1 813 839 DM. Il ministero ha osservato che era stata presa in considerazione la possibilità di impugnare la decisione della Commissione dinanzi alla Corte di giustizia. Essa ha tuttavia sottolineato che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione doveva soltanto dimostrare l’esistenza di ragionevoli dubbi quanto all’esattezza dei controlli effettuati dalle autorità nazionali. Lo Stato membro interessato avrebbe quindi dovuto presentare prove dettagliate al fine di confutare le carenze evidenziate dalla Commissione. Il Ministero ha sottolineato che ciò sarebbe stato quasi impossibile nel caso di specie, dato che le autorità del Land avevano dovuto trattare 54 000 domande relative al programma in questione. Essa ha aggiunto che era stato pertanto deciso di non proporre ricorso contro la decisione della Commissione. Il ministero ha tuttavia sottolineato di aver presentato al Bundesrat tedesco un'iniziativa in base alla quale il governo federale dovrebbe cercare di convincere la Commissione che le sanzioni imposte dovrebbero essere proporzionate agli errori o ai pagamenti inesatti effettuati.

LA DECISIONE

1 Presunta decisione sleale in materia di liquidazione dei conti

1.1 Con la decisione 2003/364/CE, del 15 maggio 2003, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (4), la Commissione europea ha deciso di escludere dal finanziamento comunitario le spese sostenute dalla Germania nel 2000 per un importo di 927 401 EUR. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante, il presidente del Regierungspräsidium Karlsruhe, ha affermato che tale decisione era ingiusta e sproporzionata in quanto si basava su un unico caso in cui l'importo in questione era stato di 240 DM.

1.2 Nel suo parere, la Commissione ha spiegato i motivi della sua decisione e ha ritenuto che il suo approccio fosse corretto, conforme ai principi che disciplinano l'audit e debitamente motivato.

1.3 Il Mediatore rileva che il caso all'origine della decisione della Commissione riguardava una domanda di sovvenzione ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2078, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e di mantenimento dello spazio naturale (GU L 215, pag. 85). Tale regolamento prevedeva un regime di aiuti per promuovere, tra l'altro, l'estensivizzazione dell'agricoltura. Gli agricoltori potrebbero ad esempio ottenere una sovvenzione se le "unità di bestiame adulto" (UBA) per ettaro non superassero una determinata cifra (1,4). Ai fini del calcolo della cifra pertinente, il regolamento prevedeva che gli "equidi di età superiore a sei mesi" fossero presi in considerazione come 1,0 UBA. È indiscusso che all'epoca dei fatti questa categoria comprendeva anche gli asini. Le pecore e le capre sono state conteggiate come 0,15 UBA. Un agricoltore della zona di Karlsruhe, i cui terreni coprivano 3 ettari e che aveva chiesto una sovvenzione ai sensi del regolamento, possedeva 4 cavalli e un asino nano. Considerando che l'asino aveva circa le dimensioni di una pecora, ha calcolato un totale di 4,15 UBA e quindi una UBA media per ettaro leggermente inferiore alla soglia pertinente di 1,4 UBA/ettaro. L'autorità competente della zona (il Landwirtschaftsamt Wildberg) ha esaminato la questione ed è giunta alla conclusione che un LSU di 0,16 era appropriato per l'asino nano. Ciò significava che la soglia pertinente era ancora rispettata. L'errore è stato scoperto in occasione di un controllo successivo e all'agricoltore è stato chiesto di restituire l'importo indebitamente versato (240 DM). Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che l’errore pertinente fosse un errore casuale riscontrato in un campione e che si dovesse presumere che esso si riproducesse proporzionalmente in tutte le operazioni di cui il campione era stato prelevato.

1.4 Il Mediatore ritiene che a prima vista la decisione della Commissione sembri effettivamente difficile da conciliare con il buon senso. Il fatto che un errore riguardante una somma relativamente banale debba comportare il disconoscimento di una somma di denaro sostanziale (indipendentemente dal fatto che ci si basi sull'importo totale di EUR 927 401 o sull'importo di 858 646 DM che sembra essere direttamente dovuto a tale errore) è sorprendente, tanto più che è lecito presumere che l'errore relativo all'asino nano sia molto probabile che sia stato l'unico del suo genere.

1.5 Il Mediatore osserva tuttavia che la Commissione ha spiegato di aver esaminato la questione da un punto di vista diverso. Da questo punto di vista, le autorità nazionali avevano commesso un errore. Questo errore era stato scoperto esaminando un campione delle applicazioni pertinenti. La Commissione era quindi legittimata a ritenere che fossero stati commessi anche altri errori. Dal punto di vista della Commissione, il fatto rilevante non era che l'errore nel caso di specie riguardasse un asino nano, ma che era stato commesso un errore.

1.6 Il Mediatore osserva che, secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la Commissione, al fine di dimostrare una violazione delle norme relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, non è tenuta a dimostrare in modo esaustivo che i controlli effettuati dalle autorità nazionali sono inadeguati o che i dati da esse presentati sono inesatti, ma a fornire la prova di un dubbio serio e ragionevole da parte sua in merito ai controlli o ai dati. Tale attenuazione dell'onere della prova a carico della Commissione è dovuta al fatto che è lo Stato membro che si trova nella posizione migliore per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti del FEAOG e, di conseguenza, spetta a tale Stato fornire la prova più dettagliata ed esaustiva dell'esattezza dei suoi controlli o dei suoi dati e, se del caso, dell'erroneità delle dichiarazioni della Commissione (v., in particolare, sentenze della Corte del 12 dicembre 2001, Paesi Bassi/Commissione, C-278/98, Racc. pag. I-1501, punti 39-41, e del 13 dicembre 2003, Spagna/Commissione, C-329/00, Racc. pag. I-6103, punto 68).

1.7 Il Mediatore osserva che le autorità tedesche hanno ammesso, nel corso delle loro discussioni con la Commissione (durante l'audizione del cosiddetto organo di conciliazione), che, contrariamente alle loro dichiarazioni iniziali, l'errore non era stato isolato, ma che erano stati individuati alcuni casi simili (anche se non riguardanti altri asini nani). Nelle sue osservazioni sul parere, la denunciante ha ammesso che la Commissione aveva agito correttamente in termini formali.

1.8 In tali circostanze, il Mediatore ritiene che l'approccio della Commissione nel caso di specie non costituisca un caso di cattiva amministrazione.

1.9 Il Mediatore ritiene utile sottolineare che il problema che ha dato origine alla presente causa avrebbe potuto con ogni probabilità essere evitato se il regolamento pertinente avesse tenuto conto della possibilità che i richiedenti una sovvenzione possedessero asini nani. Confida che la Commissione ne terrà conto nelle future proposte legislative in questo settore.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore in merito a tale denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) La decisione è disponibile sul sito web del Mediatore (http://www.ombudsman.europa.eu/).

(2) GU 2003, L 124, pag. 45.

(3) GU 1994, L 182, pag. 45.

(4) GU 2003, L 124, pag. 45.

Cosa ne pensa di questa traduzione automatica? Ci faccia sapere il Suo parere!