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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 128/2004/OV contro la Commissione europea


Strasburgo, 2 giugno 2004

Egregio Signore,

Il 23 dicembre 2003 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo a nome di X, riguardante il modo in cui la Commissione gestisce la valutazione in dogana.

Il 23 gennaio 2004 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione. Il 18 maggio 2004 mi ha comunicato che non intendeva più dare seguito alla Sua denuncia. Il 1° giugno 2004 ha avuto una conversazione telefonica con il mio ufficio.

Come richiesto nella Sua lettera del 19 gennaio 2004, la Sua denuncia è stata trattata in via riservata.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

La presente denuncia è presentata da uno studio di consulenti che agisce per conto della società X, con sede nei Paesi Bassi (di seguito "il denunciante").

La denuncia riguarda il modo in cui la valutazione in dogana è gestita dalla Commissione europea. La valutazione in dogana è una procedura applicata per determinare il valore delle merci importate ai fini del calcolo dei dazi doganali "ad valorem".

Nella sua relazione speciale n. 23/2000 (1), la Corte dei conti europea ha indicato che la Commissione non aveva adottato misure adeguate per ovviare a diverse carenze nella gestione del valore in dogana e nel controllo delle autorità degli Stati membri che compongono l'unione doganale.

Secondo il denunciante, i fatti rilevanti del presente caso sono i seguenti:

L'esperienza del denunciante è che la legislazione comunitaria non è interpretata allo stesso modo in diversi Stati membri, come i Paesi Bassi e la Spagna. Gli importi significativi dei dazi doganali, dell'IVA all'importazione e degli interessi per un importo totale di 1 646 454 EUR relativi agli anni dal 1997 al 2001 sono stati valutati retroattivamente dalle autorità doganali spagnole. Tali valutazioni retroattive si basano su un'errata interpretazione, da parte delle autorità doganali spagnole, delle norme comunitarie in materia di valutazione in dogana. Tutti i casi (audit doganale per gli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001) sono stati oggetto di controversie dinanzi ai tribunali spagnoli e, a seguito di ricorsi presentati, sono ancora pendenti con sentenze previste per gli anni 2006/2007.

Il 15 settembre 2000 il denunciante ha scritto alla Commissione chiedendole di fornire la sua interpretazione del diritto doganale comunitario, in quanto risultava che le autorità spagnole non interpretavano correttamente vari punti del codice doganale comunitario (CDC). Nella sua risposta del 20 dicembre 2000, la Commissione ha affermato che le questioni di interpretazione sollevate dal denunciante erano di competenza delle autorità doganali nazionali e che essa non ha alcuna responsabilità di effettuare un esame dettagliato di casi individuali molto specifici, compito che spetta alle amministrazioni nazionali. Il denunciante ha successivamente inviato diverse e-mail alla Commissione, chiedendole di chiarire la sua posizione. Insoddisfatto della risposta della Commissione, il denunciante ha risposto sottolineando che la situazione attuale comporta un'applicazione e un'interpretazione diverse delle norme applicabili nei vari Stati membri. In una lettera del 12 dicembre 2001, il denunciante ha inoltre suggerito che la questione fosse discussa quanto prima in sede di comitato del codice doganale (sezione valutazione in dogana). Nella sua risposta del 21 dicembre 2001, la Commissione ha respinto tale idea.

Il 22 gennaio 2002 il denunciante ha sottolineato che è inaccettabile che il codice doganale sia interpretato in modo diverso in due Stati membri ed è compito della Commissione chiarire la legislazione e gli orientamenti. Il denunciante ha ribadito la sua richiesta di discutere la questione in sede di comitato del codice doganale. Tuttavia, finora la Commissione non ha risposto alla lettera del 22 gennaio 2002.

Il 23 dicembre 2003 il denunciante ha presentato la presente denuncia al Mediatore, formulando le seguenti asserzioni (elenco delle asserzioni alle pagine da 8 a 10 della denuncia) e asserzioni (a pagina 12 della denuncia):

1. Contrariamente a quanto affermato nella sua lettera del 21 dicembre 2001, la Commissione non ha ancora pubblicato ulteriori esempi come orientamenti sia per i servizi doganali che per gli operatori economici;

2. La Commissione non ha risposto alla lettera del denunciante del 22 gennaio 2002 e non ha risposto alla richiesta del denunciante di iscrivere il suo caso all'ordine del giorno del comitato del codice doganale (punti 2 e 4 dell'elenco delle accuse del denunciante);

3. La Commissione non ha informato il denunciante se ha chiesto informazioni agli Stati membri in merito all'applicazione pratica della disposizione sulle commissioni di acquisto (come indicato nella sua lettera del 21 dicembre 2001);

4. La Commissione ha informato la Corte dei conti che agirà per superare la disparità di trattamento degli operatori che operano in più Stati membri, ma non ha intrapreso alcuna azione e non attua la legislazione comunitaria necessaria per garantire condizioni di scambio equivalenti negli Stati membri. A tale riguardo, dalla risposta della Commissione alla Corte dei conti risulta che essa sembra presentarsi come un organismo privo di risorse e poteri sufficienti (punti 5 e 7 dell'elenco delle accuse del denunciante);

5. Manca una "banca dati delle decisioni vincolanti in materia di valutazione", il che spiega perché questo caso non sia stato trattato in modo adeguato;

6. La Commissione dovrebbe adottare varie misure per migliorare la gestione del valore in dogana, in modo che sia applicato in modo uniforme in tutti gli Stati membri.

L'INCHIESTA

Il 23 gennaio 2004 il Mediatore ha inviato la denuncia per parere alla Commissione entro il 30 aprile 2004. Con lettera del 4 maggio 2004, la Commissione ha informato il Mediatore che i suoi servizi stavano ultimando la loro risposta alla denuncia. Tuttavia, il 18 maggio 2004, il denunciante ha informato il Mediatore che, tenuto conto dell'esito di una riunione tenutasi il 14 maggio 2004 con funzionari della direzione Fiscalità e unione doganale (TAXUD B1) della Commissione, non intendeva più dare seguito alla denuncia. Il denunciante ha inoltre indicato che la Commissione ne era stata informata nel corso della suddetta riunione.

Il 25 maggio 2004 i servizi della Commissione hanno informato telefonicamente i servizi del Mediatore che il denunciante aveva informato la Commissione che la denuncia non sarebbe stata portata avanti. Entrambi i servizi hanno convenuto che, in tali circostanze, non servirà più a nulla inviare il parere.

In una conversazione telefonica del 1° giugno 2004, il denunciante ha informato l'ufficio del Mediatore di essere soddisfatto della posizione che la Commissione aveva adottato in materia e della sua proposta di esaminare le questioni problematiche in sospeso. Il denunciante ha pertanto ritenuto che il caso fosse stato risolto.

LA DECISIONE

1 Le accuse contro la Commissione

1.1 Il reclamo è presentato da una società di consulenti che agisce per conto di una società con sede nei Paesi Bassi (di seguito "il denunciante"). La denuncia riguarda il modo in cui la valutazione in dogana è gestita dalla Commissione europea. La valutazione in dogana è una procedura applicata per determinare il valore delle merci importate ai fini del calcolo dei dazi doganali "ad valorem". Il denunciante ha sostanzialmente asserito che la Commissione non aveva adeguatamente assolto le proprie responsabilità in materia di valutazione in dogana, non garantendo in tal modo condizioni di scambio equivalenti negli Stati membri. Il denunciante ha presentato una serie di asserzioni e argomentazioni più precise nei confronti della Commissione a tale riguardo (2).

1.2 Il 18 maggio 2004 il denunciante ha informato il Mediatore che, considerati i risultati di una riunione tenutasi il 14 maggio 2004 con funzionari della direzione Fiscalità e unione doganale (TAXUD B1) della Commissione, non intendeva più dare seguito alla denuncia e che la Commissione ne era stata informata nel corso della suddetta riunione. In una conversazione telefonica del 1° giugno 2004, il denunciante ha inoltre informato l'ufficio del Mediatore di essere soddisfatto della posizione che la Commissione aveva adottato in materia e della sua proposta di esaminare le questioni problematiche in sospeso. Il denunciante ha pertanto ritenuto che il caso fosse stato risolto.

2 Conclusione

Dalla lettera del denunciante del 18 maggio 2004 e dalla conversazione telefonica del 1o giugno 2004 risulta che la Commissione ha adottato misure per risolvere la questione e ha quindi soddisfatto il denunciante. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) GU C 84 del 14 marzo 2001, pag. 1.

(2) Le accuse e le rivendicazioni sono: 1) Contrariamente a quanto affermato nella sua lettera del 21 dicembre 2001, la Commissione non ha ancora pubblicato ulteriori esempi come orientamenti sia per i servizi doganali che per gli operatori economici; 2) La Commissione non ha risposto alla lettera del denunciante del 22 gennaio 2002 e non ha risposto alla richiesta del denunciante di iscrivere il suo caso all'ordine del giorno del comitato del codice doganale (punti 2 e 4 dell'elenco delle accuse del denunciante); 3) La Commissione non ha informato il denunciante se ha chiesto informazioni agli Stati membri in merito all'applicazione pratica della disposizione sulle commissioni di acquisto (come indicato nella sua lettera del 21 dicembre 2001); 4) La Commissione ha informato la Corte dei conti che agirà per superare la disparità di trattamento degli operatori che operano in più Stati membri, ma non ha intrapreso alcuna azione e non attua la legislazione comunitaria necessaria per garantire condizioni di scambio equivalenti negli Stati membri. A tale riguardo, dalla risposta della Commissione alla Corte dei conti risulta che essa sembra presentarsi come un organismo privo di risorse e poteri sufficienti (punti 5 e 7 dell'elenco delle accuse del denunciante); 5) Manca una "banca dati delle decisioni vincolanti di valutazione", il che spiega perché questo caso non è stato trattato in modo adeguato; e 6) La Commissione dovrebbe adottare varie misure per migliorare la sua gestione del valore in dogana, in modo che sia applicato in modo uniforme in tutti gli Stati membri.

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