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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 2088/2003/MHZ contro la Commissione europea


Strasburgo, 19 gennaio 2005

Egregio signor X.,

Il 23 ottobre 2003 ho ricevuto la Sua denuncia contro la Commissione europea in merito alla sua presunta mancata risposta alle lettere e al trattamento di un fascicolo.

Il 17 novembre 2003 ho trasmesso la Sua denuncia alla Commissione. Il 19 febbraio 2004 la Commissione ha inviato il suo parere, che le ho trasmesso con una richiesta di osservazioni.

Il 18 marzo 2004 Lei ha trasmesso le Sue osservazioni, compresi gli allegati.

Il 2 maggio 2004 Lei ha inviato copie di documenti relativi alla situazione della Sua società nel procedimento dinanzi a un giudice nazionale, che non sembravano essere collegati alla Sua denuncia.

Su Sua richiesta, la Sua denuncia è stata trattata in modo riservato.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.

Mi scuso per il tempo impiegato per trattare la Sua denuncia.


IL RECLAMO

Il denunciante sembra essere il consulente contabile di Y, una società privata di telecomunicazioni in Lussemburgo.

Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano i seguenti.

Nel 2001 il gestore di Y ha presentato una denuncia alla direzione generale della Concorrenza della Commissione contro EPT, l’operatore di rete pubblica lussemburghese, in merito al suo rifiuto di concedere alla sua società l’accesso alla sua rete locale. La direzione generale della Concorrenza della Commissione è stata interpellata al riguardo il dicembre 2001 e il 15 gennaio 2002 dal direttore Y e il 25 gennaio 2002 dall'avvocato di quest'ultimo.

Il denunciante si è rivolto per la prima volta alla Commissione il 4 febbraio 2003. Egli ha inviato altre lettere alla Commissione il 9 e 17 febbraio 2003 e il 14 aprile 2003. La Commissione non ha risposto alle sue lettere e non ha inviato alcun avviso di ricevimento delle stesse.

Nelle sue lettere alla Commissione del 9 e 17 febbraio 2003, il denunciante ha fatto riferimento a quelle che considerava pratiche commerciali sleali nel settore delle telecomunicazioni in Lussemburgo. Nella sua lettera del 14 aprile 2003, egli ha informato la Commissione che, nel marzo 2003, l’EPT aveva interrotto l’accesso alla sua rete locale per Y.

Secondo il denunciante, il direttore di Y e l’avvocato di quest’ultimo corrispondevano alla Commissione. In un messaggio di posta elettronica inviato al direttore Y il 13 dicembre 2002, la Commissione ha dichiarato che per un anno il funzionario responsabile della Commissione non aveva avuto il tempo di occuparsi del caso di Y e che un segretario aveva perso un documento relativo al caso.

Il 1o giugno 2003 il denunciante ha scritto al presidente della Commissione in merito ai problemi di Y e ha ricevuto una risposta il 23 giugno 2003, firmata a nome del presidente da un capo unità. Nella sua lettera, la Commissione ha informato il denunciante che le sue indagini sulla denuncia di Y erano in corso, ma che non riteneva che il denunciante fosse il suo interlocutore in questo caso, dato che la denuncia era stata presentata alla Commissione da qualcun altro (il gestore di Y). Il denunciante ha risposto a tale lettera il 30 giugno 2003, ma non ha ricevuto risposta.

Il 19 ottobre 2003 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore e ha allegato una serie di allegati alla sua denuncia (copie della corrispondenza con la Commissione e documenti relativi alla situazione finanziaria e giuridica di Y).

Egli ha sostenuto che la Commissione non ha risposto né ha confermato di aver ricevuto una serie di lettere relative al caso di Y (segnatamente la lettera del direttore Y del 15 gennaio 2002, la lettera dell'avvocato del direttore Y del 25 gennaio 2002 e le lettere del denunciante del 4, 9 e 17 febbraio 2003, del 14 aprile 2003 e del 30 giugno 2003).

Egli ha inoltre sostenuto che la Commissione ha ammesso, nel suo messaggio di posta elettronica del 13 dicembre 2002, di non aver condotto un'indagine sulla denuncia di Y per un anno e ha giustificato tale ritardo sostenendo che essa non aveva avuto tempo e che un documento del fascicolo relativo al caso era andato perduto.

Infine, ha sostenuto che la Commissione non ha verificato (alla luce della denuncia di Y presentata alla Commissione) l'affermazione di EPT secondo cui il collegamento di Y era stato interrotto perché Y non aveva pagato le sue fatture.

Il 2 maggio 2004 il denunciante ha inviato al Mediatore copie di documenti che non sembravano essere collegati alla denuncia in quanto riguardavano la situazione finanziaria di Y e il procedimento dinanzi al giudice nazionale relativo all'accesso alla rete locale.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione

Il parere inviato dalla Commissione può essere sintetizzato come segue.

Il 25 aprile 2001 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa al rifiuto dell’EPT, l’operatore di telecomunicazioni della rete telefonica pubblica fissa in Lussemburgo, di fornire a Y l’accesso alla sua rete locale. La denuncia è stata presentata dal gestore di Y e registrata con il numero di riferimento COMP 38136.

Da tale data, la Commissione ha regolarmente scambiato corrispondenza con le parti interessate al caso: il gestore di Y (5 comunicazioni inviate e 12 comunicazioni ricevute tra il 25 aprile 2001 e il 25 giugno 2003) e di EPT. I servizi della Commissione si sono inoltre recati a Lussemburgo per verificare le circostanze del caso.

Il 4 febbraio 2003, in concomitanza con l'indagine sulla denuncia, la Commissione ha iniziato a ricevere comunicazioni dal denunciante, che, secondo la Commissione, era apparentemente un parente del gestore di Y. La Commissione ha ricevuto 5 comunicazioni: fax del 4, 9 e 17 febbraio 2003 e del 14 aprile 2003 e lettera al sig. Prodi del 1° giugno 2003.

Il 23 giugno 2003 la Commissione ha risposto al denunciante. In tale lettera la Commissione ha ringraziato il denunciante per la sua corrispondenza. Tuttavia, essa non ha capito in quale veste intervenisse nel caso di specie, poiché fino a tale data il contatto ufficiale della Commissione sembrava essere il gestore di Y. La Commissione ha altresì indicato nella presente lettera che l'indagine sulla denuncia era stata sospesa, dato che la Commissione non aveva ricevuto risposta a tale richiesta di informazioni supplementari che essa aveva inviato al gestore di Y il 1o aprile 2003 (con copia inviata all'avvocato di quest'ultimo il 25 giugno 2003).

Il denunciante ha inviato una risposta alla Commissione il 30 giugno 2003. Nella sua lettera ha affermato che stava intervenendo nel caso di Y a causa del suo giuramento di ufficio (che avrebbe informato le autorità sui fatti punibili di cui è a conoscenza). Ha anche sottolineato che era possibile contattare l'avvocato del manager di Y.

Nel suo parere al Mediatore, la Commissione ha sostenuto che la sua lettera del 23 giugno 2003 costituiva una risposta a tutte le comunicazioni precedentemente inviate dal denunciante (dal 4 febbraio 2003 al 1o giugno 2003).

La Commissione ha inoltre ritenuto che le comunicazioni del denunciante, datate 4, 10 e 17 febbraio e 14 aprile 2003, non richiedessero una risposta individuale e specifica per i seguenti motivi:

Il fax del denunciante del 4 febbraio 2003 rispondeva a un messaggio di posta elettronica della Commissione del 13 dicembre 2002 ed è stato pertanto assegnato al fascicolo della denuncia Y. Il suo fax del 9 febbraio 2003 era una richiesta di recapito di M. Buigues e M. Monti e non era necessaria una risposta dato che gli indirizzi richiesti erano noti al gestore di Y e accessibili sul sito web della Commissione e attraverso l'ufficio della Commissione a Lussemburgo. Nel fax del 17 febbraio 2003, il denunciante ha chiesto alla Commissione di prendere in considerazione i documenti da lui forniti e di includerli nel fascicolo della denuncia Y presentata alla Commissione. Con fax del 14 aprile 2003, il denunciante ha inviato un articolo di stampa relativo all'apertura del mercato delle telecomunicazioni in Lussemburgo, con una breve lettera introduttiva. La Commissione ha dichiarato di non aver risposto a tale fax in quanto, il 1o aprile 2003, aveva contattato Y per ottenere informazioni sulla base di documenti precedentemente forniti dal denunciante. La Commissione ha inoltre ritenuto che non fosse necessario rispondere specificamente a tale lettera, dato che aveva già iniziato a preparare la risposta complessa a tutte e quattro le lettere (ossia le lettere del 4, 9 e 17 febbraio e del 14 aprile 2003) inviate in precedenza dal denunciante.

Per quanto riguarda la lettera del denunciante del 30 giugno 2003, in cui il denunciante chiariva i motivi per cui interveniva nel caso Y e, tra l'altro, forniva anche i recapiti dell'avvocato del direttore di Y, la Commissione afferma di aver preso " debita nota " di tale lettera. La Commissione ha inoltre sottolineato che tale lettera conteneva elementi a cui la Commissione aveva già fatto riferimento nella sua lettera al denunciante del 23 giugno 2003. La Commissione ha inoltre aggiunto che la persona abilitata ad agire per quanto riguarda la denuncia di Y era il gestore di Y e che la Commissione aveva atteso la risposta di quest’ultimo per poter proseguire le sue indagini sulla sua denuncia.

La Commissione ha inoltre dichiarato che, contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante, aveva inviato una copia della sua lettera indirizzata al direttore di Y al suo avvocato e a sostegno di tale dichiarazione allegava l'avviso di ricevimento.

Per quanto riguarda la corrispondenza con il direttore di Y, la Commissione ha spiegato che il 1° aprile 2003 gli aveva inviato la richiesta di informazioni supplementari (e il 25 giugno 2003 una copia al suo avvocato) e che fino alla data del parere non aveva ricevuto risposta.

In sintesi, la Commissione ha ritenuto di aver gestito correttamente le comunicazioni del denunciante e quelle del gestore di Y.

La Commissione ha inoltre sostenuto che, secondo la sua prassi, quando si tratta di casi che richiedono un'ampia corrispondenza, i documenti inviati alla Commissione "a valle" (uno dopo l'altro) sono conservati per un'analisi complessa. Tuttavia, la Commissione ha dichiarato di inviare un avviso di ricevimento e/o una risposta di merito a ogni comunicazione elettronica, lettera o fax che riceve.

Infine, la Commissione ha spiegato che la sua dichiarazione secondo cui il caso è stato archiviato per un anno, data la mancanza di tempo, era pertinente solo per l'anno 2002, quando ha dovuto trattare in via prioritaria i casi Deutsche Telecom e Wanadoo. In tale contesto, la Commissione ha dichiarato che, secondo la giurisprudenza dei tribunali europei (in particolare la causa T-24/90 (1991), punto 77), la sua azione era compatibile con il diritto comunitario.

Per quanto riguarda la dichiarazione della Commissione nella stessa corrispondenza con il denunciante secondo cui un documento è stato perso da un segretario, la Commissione ha riconosciuto il suo errore amministrativo e ha sostenuto che molto presto dopo tale corrispondenza il documento in questione è stato trovato. La Commissione ha sottolineato di aver agito con franchezza nelle sue relazioni con il denunciante.

Nel suo parere, la Commissione ha ritenuto che il denunciante avesse erroneamente affermato che la Commissione non aveva verificato l'affermazione di EPT relativa alle fatture Y (che le fatture non erano state pagate e per questo motivo si è verificata la disconnessione). In tale contesto, la Commissione ha sottolineato di aver informato il denunciante nella sua lettera del 23 giugno 2003 che, secondo le sue informazioni, la disconnessione subita da Y derivava da una controversia commerciale relativa ai pagamenti in sospeso e che il caso era oggetto di un attento esame da parte di un giudice nazionale. Pertanto, la Commissione non ha ritenuto che vi fosse un interesse comunitario ad agire in tale fase dell'inchiesta. Tuttavia, in futuro potrebbe essere possibile allegare la questione presentata dal denunciante al caso Y, sulla base di argomentazioni convincenti ed esplicite.

La Commissione ha allegato al suo parere una serie di allegati, tra cui copie di tutte le comunicazioni menzionate nel parere (da parte sua, del denunciante e del gestore Y e l'avviso di ricevimento del fax della Commissione del 25 giugno 2004).

Osservazioni del denunciante

In sintesi, il denunciante non era d'accordo con le osservazioni della Commissione sulla sua denuncia.

LA DECISIONE

1 Presunta mancata risposta alle lettere

1.1 Il denunciante sostiene che la Commissione non ha risposto né ha confermato di aver ricevuto una serie di lettere riguardanti il caso di Y (segnatamente la lettera del dirigente Y del 15 gennaio 2002, la lettera dell'avvocato del dirigente Y del 25 gennaio 2002 e le lettere del denunciante del 4, 9 e 17 febbraio 2003, del 14 aprile 2003 e del 30 giugno 2003).

1.2 La Commissione sostiene di inviare un avviso di ricevimento e/o una risposta di merito a ogni comunicazione elettronica, lettera o fax che riceve.

La Commissione afferma di aver ritenuto che le lettere del denunciante del 4, 9, 17 febbraio e 14 aprile 2003 non richiedessero una risposta individuale e specifica a causa del loro contenuto. La Commissione sostiene inoltre che la sua lettera inviata al denunciante il 23 giugno 2003 costituisce una risposta a tutte le comunicazioni precedentemente inviate dal denunciante (dal 4 febbraio 2003 al 1o giugno 2003). La Commissione afferma inoltre di aver preso debitamente atto della lettera del denunciante del 30 giugno 2003 e che tale lettera conteneva elementi già menzionati dalla Commissione nella sua lettera al denunciante del 23 giugno 2003.

Infine, la Commissione sottolinea le sue preoccupazioni per quanto riguarda la capacità di intervento del denunciante nel caso di Y, dato che il contatto ufficiale della Commissione in questo caso era un'altra persona.

1.3 Il Mediatore osserva che la dichiarazione generale della Commissione nel suo parere secondo cui essa invia un avviso di ricevimento e/o una risposta sostanziale a ogni comunicazione elettronica, lettera o fax che riceve è coerente con il codice di buona condotta amministrativa della Commissione (1). Secondo il codice della Commissione, la risposta a una lettera indirizzata alla Commissione è inviata entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera da parte del servizio competente della Commissione. Se non è possibile inviare una risposta entro il termine di cui sopra, deve essere inviata una risposta aziendale, indicando una data entro la quale il destinatario può aspettarsi di ricevere una risposta.

1.4 Per quanto riguarda la lettera del direttore Y del 15 gennaio 2002 e la lettera dell'avvocato del direttore del 25 gennaio 2002, le informazioni disponibili non consentono al Mediatore di accertare se la Commissione abbia riconosciuto e/o risposto a tali lettere in tempo utile.

1.5 Per quanto riguarda le lettere del denunciante del 4, 9 e 17 febbraio e del 14 aprile 2003, il Mediatore sottolinea innanzitutto che la capacità con cui il denunciante si rivolgeva alla Commissione non sembra pertinente ai fini del dovere di rispondere alle lettere dei cittadini.

1.6 Il Mediatore osserva che la Commissione ha spiegato che il fax del denunciante del 4 febbraio 2003 era esso stesso una risposta a una e-mail della Commissione del 13 dicembre 2002. La Mediatrice ritiene che il parere della Commissione secondo cui il fax non richiedeva pertanto una risposta individuale sembri ragionevole. Tuttavia, il Mediatore prende atto con sorpresa del parere della Commissione secondo cui non era necessaria una risposta alla richiesta del denunciante del 9 febbraio 2003 di ricevere l'indirizzo di M. Buigues e M. Monti in quanto gli indirizzi richiesti erano noti al gestore di Y e accessibili sul sito web della Commissione e attraverso l'ufficio della Commissione a Lussemburgo.

1.7 Il Mediatore osserva inoltre che, sebbene la Commissione abbia dichiarato nel suo parere che la sua lettera al denunciante del 23 giugno 2003 costituiva una risposta alle lettere del denunciante del 4, 9 e 17 febbraio 2003 e del 14 aprile 2003, la lettera della Commissione del 23 giugno 2003 si riferisce solo all'e-mail del denunciante "del 4 giugno 2003" (il Mediatore comprende: "del 1° giugno 2003") e non menziona la precedente corrispondenza del denunciante. Il Mediatore non comprende pertanto in che modo la lettera della Commissione del 23 giugno 2003 possa essere considerata una risposta alla corrispondenza precedente.

1.8 Il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione non abbia applicato in modo coerente il proprio codice di buona condotta amministrativa nel trattare la corrispondenza del denunciante. Si è trattato di un caso di cattiva amministrazione. Su questo aspetto della denuncia sarà pertanto formulata un'osservazione critica.

2 Trattamento del fascicolo Y da parte della Commissione

2.1 Il denunciante sostiene che la Commissione ha ammesso, nella sua e-mail del 13 dicembre 2002, di non aver condotto un'indagine sulla denuncia di Y per un periodo di un anno e ha giustificato tale ritardo sostenendo di non aver avuto tempo e di aver perso un documento del fascicolo relativo al caso.

2.2 La Commissione spiega che la sua dichiarazione secondo cui il caso è stato archiviato per un anno per mancanza di tempo era valida solo per l'anno 2002, quando ha dovuto trattare in via prioritaria i casi Deutsche Telecom e Wanadoo. In tale contesto, la Commissione afferma che, secondo la giurisprudenza dei tribunali europei (in particolare la causa T-24/90 (1991), punto 77), la sua azione era compatibile con il diritto comunitario.

La Commissione riconosce un errore amministrativo per quanto riguarda il documento Y che è stato temporaneamente perso. La Commissione sottolinea di aver agito con franchezza nelle sue relazioni con il denunciante.

2.3 Il Mediatore ricorda che nella sentenza del Tribunale di primo grado, citata dalla Commissione (2), la Corte ha affermato che il fatto che la Commissione applichi diversi gradi di priorità ai casi che le sono sottoposti in materia di concorrenza è compatibile con gli obblighi impostile dal diritto comunitario. Il Mediatore ha esaminato attentamente il messaggio di posta elettronica della Commissione del 13 dicembre 2002 e osserva che esso afferma che "per un anno il funzionario responsabile del fascicolo di Y è stato molto occupato con due fascicoli molto importanti e non ha avuto un momento da dedicare al fascicolo di Y". Il Mediatore ritiene che la formulazione dell'e-mail sia deplorevole in quanto è aperta a varie interpretazioni, non tutte coerenti con i principi di buona amministrazione. Il Mediatore non ritiene, tuttavia, che l’e-mail in questione sia di per sé sufficiente a dimostrare che la Commissione non ha rispettato i suoi obblighi nel trattamento di una denuncia nel settore della concorrenza.

2.4 Il Mediatore ritiene inoltre deplorevole la perdita temporanea di un documento da parte della Commissione. Tuttavia, il Mediatore osserva che la Commissione ha spiegato la situazione al denunciante in modo rapido e franco e che il documento è stato presto ritrovato. La Commissione ha pertanto adottato le misure necessarie per correggere l'errore amministrativo che si è verificato.

2.5 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che non siano necessarie ulteriori indagini su questo aspetto della denuncia.

3 Presunta mancata trattazione di un aspetto specifico del caso

3.1 Il denunciante sostiene che la Commissione non ha verificato (alla luce della denuncia presentata da Y alla Commissione) l'affermazione dell'operatore di rete pubblica lussemburghese (EPT) secondo cui la connessione di Y era stata interrotta perché Y non aveva pagato le bollette.

3.2 La Commissione afferma di aver informato il denunciante, nella sua lettera del 23 giugno 2003, che la disconnessione subita da Y era il risultato di una controversia commerciale relativa ai pagamenti in sospeso e che il caso è oggetto di un attento esame da parte di un giudice nazionale. Pertanto, la Commissione non ritiene che attualmente vi sia un interesse comunitario ad agire. Sarebbe tuttavia possibile allegare la questione presentata dal denunciante al caso Y in futuro, sulla base di argomentazioni convincenti ed esplicite.

La Commissione sottolinea inoltre che la sua indagine sulla denuncia presentata da Y non è chiusa e che è in attesa della risposta di Y a una richiesta di informazioni supplementari.

3.3 Il Mediatore ritiene utile iniziare la sua valutazione della posizione della Commissione affermando che la sua comprensione dei rispettivi ruoli della Commissione e del giudice nazionale nel caso di specie è la seguente: la Commissione si occupa del caso per quanto riguarda eventuali pratiche commerciali sleali ai sensi del diritto comunitario, mentre il giudice nazionale si occupa di una controversia commerciale che comporta obblighi civili, ai sensi del diritto nazionale.

Il Mediatore osserva inoltre che, per quanto riguarda questo aspetto specifico del caso Y, la questione presentata alla Commissione e quella trattata dal giudice nazionale sembrano essere le stesse nella sostanza.

3.4 In tale contesto, il Mediatore ricorda il principio di leale cooperazione delle istituzioni con i tribunali nazionali, sancito dall'articolo 10 (ex articolo 5) del trattato CE, come stabilito dalla giurisprudenza (3), e che tale principio impone alla Commissione di rispettare le decisioni dei tribunali nazionali riguardanti la stessa materia (4).

3.5 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene ragionevole la posizione della Commissione secondo cui attualmente non ritiene che vi sia un interesse comunitario ad agire. Il Mediatore non riscontra pertanto alcuna cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.

Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore in merito a tale denuncia, è necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

Il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia applicato in modo coerente il proprio codice di buona condotta amministrativa nel trattare la corrispondenza del denunciante. Si è trattato di un caso di cattiva amministrazione.

Dato che questo aspetto del caso riguarda eventi specifici del passato, non è opportuno perseguire una composizione amichevole della questione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Codice di buona condotta amministrativa della Commissione, disponibile sul sito web della Commissione (http://ec.europa.eu/secretariat_general/code/index_en.htm).

(2) Causa T-24/90, Automec Srl/Commissione, Racc. 1992, pag. II-02223.

(3) Cfr. causa C-2/88, Zwartveld, ordinanza della Corte (1990)I-03365, punto 53.

(4) Cfr. causa T-24/90 Automec Srl/Commissione [1992] II-0223, punti 87 e segg.

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