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Relazione conclusiva dell'interrogazione (Q1/2024/JN) del difensore civico della Comunità germanofona del Belgio sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in materia di prestazioni per i figli a carico

Contesto

1. I difensori civici nazionali e regionali della rete europea dei difensori civici possono chiedere al Mediatore europeo risposte scritte a domande sul diritto dell'UE e sulla sua interpretazione, comprese quelle che sorgono nel trattamento di casi specifici.

2. Il 9 dicembre 2024 il difensore civico della comunità germanofona del Belgio ha presentato tale interrogazione al Mediatore europeo. L'interrogazione riguarda l'interpretazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [1] per quanto riguarda le prestazioni per figli a carico.

3. Il difensore civico della Comunità germanofona del Belgio si occupa da diversi anni di un caso riguardante una famiglia che ha ricevuto prestazioni per figli a carico dal Belgio e dalla Comunità germanofona. La famiglia risiede in Belgio, ma il padre lavora in Germania. La madre era disoccupata e ha ricevuto l'indennità di disoccupazione per qualche tempo in Belgio. La famiglia si trova ora di fronte a una richiesta di recupero degli assegni familiari versati per un periodo di 18 mesi perché l'autorità belga competente ritiene di aver erroneamente stabilito che era responsabile degli assegni familiari e che avrebbero dovuto invece essere versati dalla Germania.

4.  L'interrogazione mirava pertanto a chiarire quale Stato membro debba versare gli assegni per figli a carico in situazioni transfrontaliere analoghe e a quali condizioni gli Stati membri possano recuperare fondi dalle famiglie, in particolare in situazioni in cui lo Stato membro stesso abbia erroneamente stabilito di essere responsabile del pagamento degli assegni per figli a carico.

I quesiti rivolti alla Commissione

5. Sulla base dell'interrogazione, il Mediatore ha posto alla Commissione i seguenti quesiti:

1) Può la Commissione chiarire quale Stato membro deve versare le prestazioni per figli a carico in una situazione in cui i) una famiglia vive in uno Stato membro (Belgio) in cui la madre ha diritto alle prestazioni di disoccupazione e ii) il padre lavora in un altro Stato membro (Germania)?

Se le prestazioni di disoccupazione della madre possano essere considerate come «diritti riconosciuti sulla base di un’attività subordinata o autonoma» ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punto i),[2], del regolamento (CE) n. 883/2004.

2) Dato che la Germania accetta di versare gli assegni familiari solo per i sei mesi precedenti la domanda, come si dovrebbe applicare l'articolo 68, paragrafo 3, lettera b),[3] del regolamento (CE) n. 883/2004 se un altro Stato membro (Belgio) ha già versato la prestazione per più di sei mesi (sebbene la Germania avrebbe dovuto pagare)?

Quali sono le implicazioni per l'eventuale recupero da parte delle autorità dello Stato membro che ha versato gli assegni familiari per più di sei mesi (sebbene un altro Stato membro avrebbe dovuto pagare) presso il beneficiario o presso lo Stato membro che avrebbe dovuto pagare? Il Belgio o la Comunità germanofona del Belgio possono chiedere il rimborso alla Germania?

3) Nella misura in cui le autorità degli Stati membri attuano il diritto dell'Unione e agiscono nel suo ambito di applicazione, se il diritto dell'Unione offra una protezione supplementare alle persone che hanno percepito prestazioni per figli a carico per lunghi periodi di tempo in buona fede e si trovano improvvisamente ad affrontare crediti di recupero sulla base del fatto che le autorità degli Stati membri ritengono di aver erroneamente determinato lo Stato membro che dovrebbe pagare - come la protezione della proprietà (articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e dei diritti acquisiti, i principi di irretroattività, legittimo affidamento, certezza del diritto, proporzionalità e buona amministrazione.

Risposta della Commissione

6. In risposta al primo quesito, la Commissione ha affermato che:

  • Il regime belga delle prestazioni familiari è un regime basato sulla residenza, il che significa che tutti i figli residenti in Belgio hanno diritto a ricevere prestazioni familiari. La Comunità germanofona del Belgio è competente per il pagamento delle prestazioni familiari per i figli residenti nella Comunità germanofona.
  • L'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 contiene norme di priorità specifiche quando le prestazioni familiari sono erogate per lo stesso periodo e per gli stessi figli a norma della legislazione di più di uno Stato membro, ad esempio perché entrambi i genitori lavorano in Stati membri diversi o perché la famiglia risiede in uno Stato membro con un regime basato sulla residenza mentre lavora in un altro Stato membro.
  • In base a tali norme di priorità, il diritto a una prestazione familiare disponibile sulla base di un'attività subordinata o autonoma ha la priorità su un diritto disponibile sulla base del ricevimento di una pensione e di un diritto disponibile sulla base della residenza. In caso di diritti disponibili in due Stati membri sulla base di un'attività subordinata o autonoma, lo Stato membro in cui risiedono i figli è competente in via principale a condizione che uno dei genitori vi lavori (articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 883/2004).
  • A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 [4], si considera che una persona che percepisce una prestazione in denaro a causa o in conseguenza della sua attività subordinata o autonoma eserciti tale attività. Pertanto, si considera che una persona che percepisce un'indennità di disoccupazione eserciti un'attività professionale. Di conseguenza, ai fini dell'applicazione delle norme prioritarie per il pagamento delle prestazioni familiari di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004, la percezione di una prestazione di disoccupazione deve essere considerata un diritto disponibile sulla base di un'attività subordinata o autonoma.
  • Sulla base delle informazioni fornite, la direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione ´s conclude che:
  1. La Comunità germanofona del Belgio, dove risiede la famiglia, è quindi competente in via prioritaria a versare le prestazioni familiari per il periodo durante il quale la madre dei figli percepisce le prestazioni di disoccupazione in Belgio.
  2. A norma dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 [5], lo Stato membro competente in via subordinata, nella fattispecie la Germania, deve versare un'integrazione differenziale se l'importo delle prestazioni erogate ai sensi della sua legislazione è superiore all'importo delle prestazioni familiari erogate dallo Stato membro competente in via principale.

7. In risposta al secondo quesito, la Commissione ha affermato che:

  • Dalla risposta alla prima questione, vale a dire che la Comunità germanofona è competente in via principale per il pagamento delle prestazioni familiari, risulta che le questioni relative al pagamento e al recupero retroattivi (terza questione) non sono più pertinenti. Tuttavia, per ragioni di completezza, la Commissione ha espresso il proprio parere al riguardo.
  • Ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 883/2004, quando un’istituzione che riceve una domanda di prestazioni familiari ritiene di non essere competente in via prioritaria, essa trasmette senza indugio la domanda all’istituzione competente la cui legislazione si applica in via prioritaria. Quest'ultima istituzione tratta la domanda come se fosse stata presentata direttamente a se stessa e la data in cui tale domanda è stata presentata alla prima istituzione è considerata la data della sua richiesta all'istituzione con priorità.
  • Il 25 aprile 2024 la Corte di giustizia si è pronunciata [6] affermando che l'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 883/2004 è integrato dall'articolo 81 [7]. Essa ha fatto riferimento alla sua precedente giurisprudenza [8], in cui affermava che “l’obiettivo dell’articolo 81 del regolamento (CE) n. 883/2004 è facilitare la circolazione dei lavoratori migranti semplificando le formalità amministrative che essi devono espletare, tenuto conto della complessità delle procedure amministrative esistenti nei vari Stati membri, ed evitare che le persone interessate siano private dei loro diritti per motivi puramente formali [9]. La Corte ha inoltre dichiarato che “l’articolo 81 (...) si applica quando una domanda di assegni familiari è presentata da un lavoratore migrante alle autorità di uno Stato membro che non è competente ad accoglierla in forza delle norme di conflitto previste da tale regolamento”[10].
  • Sulla base di tale giurisprudenza, la direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione ´s ritiene che un'istituzione con competenza primaria per il pagamento delle prestazioni familiari, che applica una legislazione nazionale che limita il pagamento retroattivo a un numero limitato di mesi precedenti la presentazione della domanda, come la legislazione tedesca in questione, non possa applicare tale disposizione e quindi limitare il pagamento retroattivo delle prestazioni familiari qualora un'istituzione di un altro Stato membro abbia ricevuto una domanda per la quale quest'ultima non è principalmente competente, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni formali e sostanziali imposte dalla legislazione dello Stato membro in via prioritaria.

8. Per quanto riguarda la terza domanda, la Commissione ha affermato che:

  • La Corte di giustizia ha statuito che l'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 non consente all'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione non abbia la priorità di chiedere all'interessato il rimborso (parziale) delle prestazioni versate in tale Stato membro, a causa dell'esistenza di un diritto a tali prestazioni previsto dalla legislazione di un altro Stato membro applicabile in via prioritaria [11].
  • Lo Stato membro che ha indebitamente versato prestazioni familiari in quanto ha erroneamente ritenuto che la sua legislazione fosse applicabile in via prioritaria può chiedere il rimborso delle prestazioni familiari indebitamente versate all'istituzione competente in via principale a norma dell'articolo 60, paragrafo 5,[12], del regolamento (CE) n. 987/2009 [13].

9. La Commissione ha concluso che, a suo avviso, e alla luce delle informazioni fornite, le autorità della comunità germanofona del Belgio sono responsabili del pagamento delle prestazioni familiari a una famiglia residente nel suo territorio e nel caso in cui un genitore benefici di prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione belga e l'altro genitore eserciti un'attività professionale in Germania.

Conclusioni del Mediatore europeo

10. Il Mediatore ritiene che le questioni sollevate nell'interrogazione siano state adeguatamente chiarite. Il Mediatore chiude pertanto l'interrogazione.

Il Mediatore della Comunità germanofona del Belgio e la Commissione saranno informati della presente relazione.

Rosita Hickey
Direttore delle indagini


Strasburgo, 20/03/2025

[1] Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0883-20190731&qid=1736262044384

[2] L’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punto i), così recita:

"1. Se, durante lo stesso periodo e per gli stessi familiari, le prestazioni sono previste dalla legislazione di più di uno Stato membro, si applicano le seguenti regole di priorità:

b) nel caso di prestazioni dovute da più di uno Stato membro sulla stessa base, l'ordine di priorità è stabilito facendo riferimento ai seguenti criteri sussidiari:

i) nel caso di diritti riconosciuti sulla base di un'attività subordinata o autonoma: il luogo di residenza dei figli, a condizione che vi sia tale attività, e inoltre, se del caso, l'importo più elevato delle prestazioni previste dalle legislazioni contrastanti. In quest'ultimo caso, il costo delle prestazioni è ripartito secondo i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione;"

[3] L’art. 68, n. 3, lett. b), così recita:

"3. Se, a norma dell'articolo 67, una domanda di prestazioni familiari è presentata all'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

b) l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile in via prioritaria tratta la domanda come se fosse stata presentata direttamente a se stessa e la data in cui tale domanda è stata presentata alla prima istituzione è considerata la data della sua richiesta all'istituzione prioritaria.";

[4] L'art. 11, n. 2, così recita:

"Ai fini del presente titolo, si considera che le persone che percepiscono prestazioni in denaro a motivo o in conseguenza della loro attività subordinata o autonoma esercitino detta attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità, né alle pensioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale, né alle prestazioni di malattia in denaro che coprono cure di durata illimitata.”

[5] L’articolo 68, paragrafo 2, così recita:

"In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate conformemente alla legislazione designata come prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari in virtù di altre legislazioni o legislazioni contrastanti sono sospesi fino all'importo previsto dalla prima legislazione e viene fornita, se necessario, un'integrazione differenziale per l'importo che supera tale importo. Tuttavia, tale integrazione differenziale non deve essere prevista per i figli residenti in un altro Stato membro quando il diritto alla prestazione in questione è basato unicamente sulla residenza.

[6] Sentenza della Corte del 25 aprile 2024, L/Familienkasse Sachsen der Bundesagentur für Arbeit, C-36/23: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=285191&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20149469

[7] L’articolo 81 così recita:

"Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso che avrebbe dovuto essere presentato, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, entro un termine determinato a un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato membro è ricevibile se è presentato entro lo stesso termine a un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tal caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale che riceve la domanda, la dichiarazione o il ricorso la trasmette senza indugio all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competenti del primo Stato membro, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data in cui tali domande, dichiarazioni o ricorsi sono stati presentati all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale del secondo Stato membro è considerata la data della loro presentazione all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente."

[8] Sentenza della Corte del 29 settembre 2022, FS/Chief Appeals Officer e altri, C-3/21: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266564&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20153614

[9] Punto 26.

[10] Punto 27.

[11] Sentenza della Corte del 25 aprile 2024, L/Familienkasse Sachsen der Bundesagentur für Arbeit, C-36/23. La Corte di giustizia ha dichiarato:

"Articolo 68 del regolamento ... 883/2004 (...) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che stabilisce norme di priorità in caso di cumulo di prestazioni familiari, deve essere interpretato nel senso che, sebbene non consenta all’istituzione di uno Stato membro la cui legislazione non ha priorità (...) di chiedere all’interessato il rimborso parziale di tali prestazioni versate in tale Stato membro, a causa dell’esistenza di un diritto a tali prestazioni previsto dalla legislazione di un altro Stato membro applicabile in via prioritaria, qualora nessuna prestazione familiare sia stata fissata o versata in tale altro Stato membro, essa consente tuttavia a tale istituzione di chiedere all’istituzione competente in via principale il rimborso dell’importo delle prestazioni che eccede quello che essa è tenuta a rimborsare (...)».

[12] L’articolo 60, paragrafo 5, così recita:

“Se l’istituzione che ha erogato prestazioni a titolo provvisorio ha versato più dell’importo di cui è responsabile in ultima istanza, essa può chiedere il rimborso dell’eccedenza all’istituzione responsabile in via principale secondo la procedura di cui all’articolo 73 del regolamento di applicazione.”

[13] Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0987-20180101&qid=1740997969849

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