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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1481/2003/OV contro la Commissione europea
Decisione
Caso 1481/2003/OV - Aperto(a) il Giovedì | 18 settembre 2003 - Decisione del Martedì | 07 dicembre 2004
Sintesi della decisione sulla denuncia 1481/2003/OV contro il Parlamento europeo
Un'organizzazione belga senza scopo di lucro ha chiesto alla Commissione, sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 [1], l'accesso a tutti i documenti relativi a una missione di controllo riguardante il programma dell'obiettivo 3, priorità 3, nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE) nella regione fiamminga. La Commissione ha rifiutato l'accesso al documento richiesto, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento, in quanto i documenti riguardavano una relazione di ispezione sull'utilizzo dei fondi dell'UE versati per un progetto per il quale esisteva una controversia con uno Stato membro. La domanda di conferma presentata dal denunciante è stata ugualmente respinta dal Segretariato generale della Commissione, che ha concluso che non vi era alcun interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento richiesto, in quanto l'interesse del denunciante era un interesse privato e non pubblico.
Nel luglio 2003 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo chiedendo che la Commissione concedesse l'accesso al documento richiesto.
Nel suo parere sulla denuncia, la Commissione ha osservato che il denunciante aveva già ricevuto gli estratti della relazione di ispezione relativi al proprio progetto. Le parti della relazione non comunicate al denunciante erano irrilevanti per quanto riguarda il progetto gestito dal denunciante, in quanto riguardavano gli altri progetti sottoposti ad audit e la gestione centrale da parte dell'Agenzia fiamminga dell'FSE. Per quanto riguarda i motivi del rifiuto del pieno accesso, la Commissione ha affermato in primo luogo che la divulgazione della relazione in questa fase comprometterebbe l'attuale inchiesta, in quanto renderebbe pubbliche le risultanze provvisorie degli ispettori della Commissione, alle quali le parti sottoposte ad audit non hanno ancora risposto. La Commissione ha inoltre ribadito che non vi era alcun interesse pubblico prevalente alla divulgazione della relazione. Il parere della Commissione è stato trasmesso al denunciante, che tuttavia non ha formulato osservazioni.
Nella sua decisione, il Mediatore ha osservato che la relazione richiesta riguardava chiaramente le attività di ispezione, indagine e audit di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001. Sottolinea che, al momento in cui il denunciante ha presentato la sua richiesta di accesso alla relazione sulla missione nel marzo 2003, la Commissione stava ancora proseguendo la sua indagine di controllo finanziario con l'Agenzia fiamminga del FSE - prevista all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999 [2] - e, in base alla risposta di quest'ultima, avrebbe deciso se apportare o meno rettifiche finanziarie ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 448/2001 [3]. La Commissione potrebbe quindi correttamente ritenere che la divulgazione delle altre parti della relazione di missione possa pregiudicare la tutela dello scopo della sua indagine. In tali circostanze, conformemente alla giurisprudenza dei giudici comunitari, la Commissione aveva il diritto di rifiutare l'accesso sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001, a meno che non sussistesse un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Il Mediatore ha tuttavia ritenuto che il denunciante non avesse sufficientemente dimostrato che vi sarebbe stato un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle altre parti della relazione relative agli altri progetti. Non è stato quindi riscontrato alcun caso di cattiva amministrazione.
[1] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145/43).
[2] Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).
[3] Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di rettifica finanziaria dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, GU L 64 del 6 marzo 2001, pag. 15.
Strasburgo, 7 dicembre 2004
Egregio signor V.,
Il 25 luglio 2003 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo a nome della VZW Unizo Regio Kortrijk contro il rifiuto della Commissione di accedere ai documenti relativi alla relazione di audit del Fondo sociale europeo EPD 3, obiettivo 3, dell'ottobre 2002 (OP1999BE05DO003).
Il 18 settembre 2003 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 14 novembre 2003. Le ho trasmesso l'invito a formulare osservazioni, se lo desidera. Nessuna osservazione sembra essere stata ricevuta da voi.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
Mi scuso per il tempo impiegato per trattare la Sua denuncia.
IL RECLAMO
Secondo l'avvocato del denunciante, i fatti rilevanti erano i seguenti:
Il denunciante è la "VZW Unizo Regio Kortijk", un'associazione belga senza scopo di lucro. Il 25 marzo 2003 l'avvocato del denunciante ha presentato alla DG Occupazione e affari sociali della Commissione, sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), una richiesta di accesso a tutti i documenti relativi alla missione di controllo riguardante il programma dell'obiettivo 3, priorità 3, nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE) nella regione fiamminga.
Il 7 maggio 2002 la DG Occupazione e affari sociali ha negato l’accesso ai documenti richiesti, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto tali documenti riguardavano una relazione di ispezione sull’utilizzo dei fondi dell’Unione versati per un progetto per il quale esisteva una controversia con uno Stato membro.
Il 21 maggio 2002 l'avvocato del denunciante ha presentato una domanda di conferma al Segretariato generale della Commissione, dichiarando che il suo cliente era individualmente interessato dalla controversia sull'utilizzo dei fondi. Con lettera del 18 giugno 2002, il Segretariato generale della Commissione ha confermato la decisione di rigetto, concludendo che non vi era alcun interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento richiesto, in quanto l'interesse del denunciante era un interesse privato e non pubblico.
Il 25 luglio 2003 il denunciante ha presentato la presente denuncia al Mediatore chiedendo che la Commissione concedesse l'accesso ai documenti richiesti.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneL'avvocato del denunciante ha chiesto pieno accesso alla relazione sulla missione di controllo relativa al programma dell'obiettivo 3, priorità 3, nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE) nella regione fiamminga, che è stata effettuata tra il 30 settembre e il 9 ottobre 2002. Il denunciante ha già ricevuto gli estratti della relazione relativi al suo progetto.
Per quanto riguarda il contesto, la Commissione ha indicato che lo scopo della missione era esaminare e testare i sistemi di gestione e di controllo interno per quanto riguarda i progetti realizzati nelle Fiandre nell'ambito del programma dell'obiettivo 3, che riceve sovvenzioni dal Fondo sociale europeo (FSE). Sono stati selezionati quattro progetti per le visite di controllo in loco. Tra questi figurava un progetto gestito dal denunciante, denominato "L'imprenditore straniero di successo". Diverse disposizioni dei regolamenti sui fondi strutturali sono pertinenti al caso di specie:
A norma dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999 (2) e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 438/2001 (3), l'autorità nazionale di gestione è l'unico interlocutore della Commissione per quanto riguarda tali missioni di controllo. In questo caso, l'autorità nazionale di gestione è l'Agenzia fiamminga dell'FSE.
La relazione richiesta contiene le conclusioni provvisorie della Commissione in merito a tale missione di controllo ed è stata presentata per osservazioni all'Agenzia fiamminga del FSE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999. L'Agenzia ha trasmesso gli estratti pertinenti ai gestori dei progetti interessati, dando loro l'opportunità di commentare le conclusioni della Commissione per quanto riguarda i loro progetti.
In funzione della risposta dell'Agenzia fiamminga del FSE, la Commissione deciderà se apportare o meno rettifiche finanziarie ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 448/2001 (4). Questa procedura non è ancora stata completata.
L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2185/96 (5) stabilisce che "le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio (…)".
Il denunciante ha ricevuto gli estratti della relazione relativi al proprio progetto ed è stato invitato dall'Agenzia fiamminga dell'FSE a commentare le conclusioni della Commissione relative al suo progetto specifico. Il denunciante contesta alcune delle risultanze della Commissione e chiede l'accesso alla relazione completa prima di inviare le sue osservazioni finali all'Agenzia dell'FSE.
Per quanto riguarda i motivi del rifiuto del pieno accesso, la Commissione ha affermato in primo luogo che la divulgazione della relazione in questa fase comprometterebbe l'attuale inchiesta, in quanto renderebbe pubbliche le risultanze provvisorie degli ispettori della Commissione, alle quali le parti sottoposte ad audit non hanno ancora risposto. È necessario tutelare le indagini e i diritti delle parti sottoposte ad audit. D'altro canto, non sussiste alcun interesse pubblico prevalente alla divulgazione della relazione. Pertanto, l'accesso del pubblico alla presente relazione deve essere negato sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
La relazione è stata divulgata solo alle parti interessate nell'ambito del quadro giuridico applicabile alle missioni di controllo sull'attuazione dei programmi che ricevono sovvenzioni nell'ambito dei Fondi strutturali.
I diritti del denunciante sono stati pienamente rispettati in quanto ha ricevuto gli estratti della relazione relativi al proprio progetto ed è stato invitato a presentare osservazioni al riguardo. Le parti della relazione non comunicate al denunciante sono irrilevanti per quanto riguarda il progetto gestito dal denunciante. Esse riguardano gli altri progetti sottoposti ad audit e la gestione centrale da parte dell'Agenzia dell'FSE. L'argomentazione del denunciante secondo cui non è in grado di commentare le conclusioni della Commissione senza avere accesso alla relazione completa è infondata.
La Commissione ribadisce pertanto la sua posizione secondo cui, in attesa dell'indagine, nessuna parte della relazione può essere divulgata al pubblico sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001. L'accesso è previsto nel quadro delle pertinenti disposizioni relative ai Fondi strutturali ed è limitato all'autorità di gestione e, per quanto riguarda i loro progetti specifici, ai gestori dei progetti.
Osservazioni del denuncianteIl denunciante non ha formulato osservazioni sul parere della Commissione.
LA DECISIONE
1 La domanda di accesso ai documenti richiesti1.1 Il denunciante, un'associazione belga senza scopo di lucro, sostiene che la Commissione dovrebbe concedere l'accesso, sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 (6), alla relazione sulla missione di controllo relativa al programma dell'obiettivo 3, priorità 3, nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE) nella regione fiamminga, effettuata tra il 30 settembre e il 9 ottobre 2002.
1.2 La Commissione ha osservato che il denunciante ha già ricevuto gli estratti della relazione relativi al proprio progetto ed è stato invitato dall'Agenzia fiamminga dell'FSE a commentare le conclusioni della Commissione in merito al suo progetto specifico. Le parti della relazione non comunicate al denunciante sono irrilevanti per quanto riguarda il progetto gestito dal denunciante, in quanto riguardano gli altri progetti sottoposti ad audit e la gestione centrale da parte dell'Agenzia dell'FSE.
Per quanto riguarda i motivi del rifiuto del pieno accesso, la Commissione ha affermato in primo luogo che la divulgazione della relazione in questa fase comprometterebbe l'attuale inchiesta, in quanto renderebbe pubbliche le risultanze provvisorie degli ispettori della Commissione, alle quali le parti sottoposte ad audit non hanno ancora risposto. È necessario tutelare le indagini e i diritti delle parti sottoposte ad audit. D'altro canto, non sussiste alcun interesse pubblico prevalente alla divulgazione della relazione. Pertanto, l'accesso del pubblico alla presente relazione deve essere negato sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001. La Commissione ha inoltre affermato che l'accesso è previsto nel quadro delle pertinenti disposizioni relative ai Fondi strutturali ed è limitato all'autorità di gestione e, per quanto riguarda i loro progetti specifici, ai gestori dei progetti.
1.3 Il Mediatore osserva che l'accesso richiesto dal denunciante riguarda una relazione della Commissione sulla missione di controllo. Scopo della missione era esaminare e testare i sistemi di gestione e di controllo interno relativi a quattro progetti - tra cui quello del denunciante - realizzati nelle Fiandre nell'ambito del programma Obiettivo 3 del Fondo sociale europeo. La relazione contiene le conclusioni provvisorie della Commissione in merito a tale missione di controllo ed è stata presentata per osservazioni all'Agenzia fiamminga del FSE conformemente all'articolo 38 (Controllo finanziario) del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio (7) recante disposizioni generali sui Fondi strutturali. L'Agenzia ha trasmesso gli estratti pertinenti ai gestori dei progetti interessati, dando loro l'opportunità di commentare le conclusioni della Commissione per quanto riguarda i loro progetti. Il denunciante ha quindi avuto accesso agli estratti della relazione sulla missione di controllo relativi al proprio progetto. La Commissione ha tuttavia rifiutato di concedere al denunciante l'accesso alle parti della relazione relative agli altri progetti.
1.4 L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 stabilisce che le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli "scopi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione".
1.5 Il Mediatore osserva che la relazione sulla missione di controllo in questione è stata elaborata nel quadro del controllo finanziario dell'assistenza previsto dall'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali. L'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento stabilisce che "la Commissione, nella sua responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale della CE, provvede affinché gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e di controllo funzionanti in modo che i fondi comunitari siano utilizzati in modo efficiente e corretto. A tal fine (…) funzionari e agenti della Commissione possono (…) effettuare controlli in loco, compresi controlli a campione, sulle operazioni finanziate dai Fondi e sui sistemi di gestione e di controllo (…)". A norma dell'articolo 38, paragrafo 4, "dopo tale esame e valutazione (…), la Commissione può formulare osservazioni, in particolare per quanto riguarda l'incidenza finanziaria di eventuali irregolarità riscontrate. Tali osservazioni sono trasmesse allo Stato membro e all'autorità di gestione dell'assistenza in questione. Le osservazioni sono accompagnate, se necessario, da richieste di misure correttive per porre rimedio alle carenze gestionali riscontrate (…)".
1.6 La relazione richiesta nel presente caso riguarda quindi chiaramente le attività ispettive, di indagine e di revisione contabile di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001. Tuttavia, il fatto che il documento controverso riguardi un accertamento non può di per sé giustificare l’applicazione dell’eccezione invocata (8). Il mediatore determina quindi se, nel caso di specie, la Commissione abbia commesso un errore nella sua valutazione secondo cui la divulgazione della relazione potrebbe pregiudicare la tutela degli obiettivi delle ispezioni, delle indagini e degli audit, a meno che non vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
1.7 A tale riguardo, il Mediatore osserva che, al momento in cui il denunciante ha presentato la sua richiesta di accesso alla relazione sulla missione nel marzo 2003, la Commissione stava ancora portando avanti la sua indagine di controllo finanziario presso l'Agenzia fiamminga del FSE - prevista all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999 - e, in base alla risposta di quest'ultima, avrebbe deciso se apportare o meno rettifiche finanziarie ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 448/2001 (9).
1.8 La Commissione potrebbe quindi correttamente ritenere che la divulgazione delle altre parti della relazione di missione potrebbe pregiudicare la tutela dello scopo della sua indagine. In tali circostanze, conformemente alla giurisprudenza dei giudici comunitari, la Commissione aveva il diritto di rifiutare l'accesso sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001, a meno che non sussistesse un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
1.9 A questo proposito, va innanzitutto ricordato che al denunciante è stato dato pieno accesso alle parti della relazione relative al proprio progetto. Il Mediatore ritiene tuttavia che il denunciante non abbia sufficientemente dimostrato che vi sarebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle altre parti della relazione relative agli altri progetti.
1.10 Sulla base di quanto precede, il Mediatore ritiene che la posizione della Commissione appaia ragionevole e conforme al regolamento (CE) n. 1049/2001. Non è stato quindi riscontrato alcun caso di cattiva amministrazione. Occorre tuttavia rilevare che la massima autorità nell'interpretazione del diritto comunitario è la Corte di giustizia.
2 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145/43).
(2) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali (GU L 63 del 3 marzo 2001, pag. 21).
(4) Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di rettifica finanziaria dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, GU L 64 del 6 marzo 2001, pag. 15.
(5) Regolamento n. 2185/96 del Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996).
(6) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145/43).
(7) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).
(8) Cfr., per quanto riguarda i rapporti di ispezione, in particolare la causa T-20/99, Denkavit Nederland BV/Commissione, Racc. 2000, pag. II-3011.
(9) Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di rettifica finanziaria dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, GU L 64 del 6 marzo 2001, pag. 15.