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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1349/2003/JMA contro la Commissione europea
Decisione
Caso 1349/2003/JMA - Aperto(a) il Giovedì | 24 luglio 2003 - Decisione del Lunedì | 07 giugno 2004
Strasburgo, 7 giugno 2004
Egregio signor M.,
Il 30 aprile 2003 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea, a nome dell'organizzazione ambientalista "AGADEN Bahía". Essa riguardava la decisione della Commissione del 17 gennaio 2002 di archiviare una denuncia formale da Lei presentata a tale istituzione (fascicolo n. 99/4873), nella quale denunciava che il "Centro Superior de Investigaciones Científicas" (CSIC) spagnolo aveva respinto la Sua richiesta di accesso a determinate informazioni ambientali in violazione della direttiva 90/313/CE relativa alla libertà di accesso all'informazione in materia ambientale.
Il 12 marzo 2003 Lei aveva presentato una precedente denuncia al Mediatore (riferimento n. 511/2003/VJ) riguardante lo stesso oggetto. Esso è stato considerato irricevibile il 23 aprile 2003 in quanto, dalle informazioni fornite, risultava che non erano stati adottati precedenti approcci amministrativi.
Il 24 luglio 2003 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione. Il 9 settembre 2003 la Commissione ha trasmesso il suo parere, che le ho trasmesso invitandola a formulare osservazioni. Ho ricevuto le Sue osservazioni il 17 novembre 2003.
Vi scrivo ora per farvi sapere il risultato delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Nell'aprile 2003 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore contro la Commissione. I fatti della causa erano, in sintesi, i seguenti:
Il 20 gennaio 1999 il denunciante ha chiesto l'accesso a determinate informazioni ambientali al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) spagnolo, un ente pubblico sotto la supervisione del ministero spagnolo dell'Istruzione. Le informazioni richieste comprendevano i programmi di ricerca del CSIC in funzione sul controllo e la protezione di una specie specifica: la lince iberica. In particolare, il denunciante ha chiesto le seguenti informazioni: la durata e la portata di tali programmi; mezzi impiegati nella caccia di questa specie; i controlli applicati e la natura delle procedure di valutazione dei rischi svolte dal CSIC; dati scientifici attuali; i risultati di eventuali autopsie che coinvolgono linci cacciate; e conclusioni finali di qualsiasi programma di ricerca. Nella sua risposta del 5 aprile 1999, il CSIC ha formulato una serie di osservazioni generali che, secondo il ricorrente, non hanno risposto alla sua domanda.
Poiché il denunciante riteneva che il CSIC avesse l'obbligo di concedere l'accesso alle informazioni richieste sulla base delle norme comunitarie esistenti, in particolare la direttiva 90/313/CE relativa alla libertà di accesso all'informazione in materia ambientale, il 29 luglio 1999 ha presentato una denuncia formale alla Commissione. I suoi servizi hanno registrato la denuncia con il numero di fascicolo 99/4873 e hanno avviato un'indagine. Il 20 dicembre 2001 hanno concluso che non vi erano motivi per proseguire l'indagine e hanno deciso di archiviare il caso. Il denunciante è stato informato di tale decisione con lettera del 25 gennaio 2002.
Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha dichiarato che la decisione della Commissione di archiviare la denuncia formale da lui presentata contro le autorità spagnole per il loro rifiuto di concedere l'accesso alle informazioni ambientali richieste era stata presa senza tenere debitamente conto delle disposizioni della direttiva 90/313/CE e, inoltre, che i motivi addotti erano inadeguati.
In sintesi, il denunciante ha sostenuto che la decisione della Commissione del 17 gennaio 2002 che chiudeva la denuncia formale che aveva presentato a tale istituzione non era sufficientemente motivata e che essa non teneva debitamente conto delle disposizioni della direttiva 90/313/CEE.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneNel suo parere, la Commissione ha innanzitutto descritto il contesto fattuale del caso, in particolare il modo in cui ha avuto luogo lo scambio di corrispondenza tra il denunciante, i suoi servizi e le autorità spagnole.
Essa ha osservato che, a seguito del ricevimento della denuncia contro le autorità spagnole, i suoi servizi hanno inviato al denunciante un avviso di ricevimento il 24 agosto 1999. Il 21 ottobre 1999 i suoi servizi hanno chiesto al denunciante se fosse stata presentata una domanda a un'amministrazione o a un tribunale nazionale. Con lettera dell’8 novembre 1999, il denunciante ha spiegato di non aver contestato la decisione adottata dal CSIC. Il 3 luglio 2000 i servizi della Commissione hanno scritto alle autorità spagnole, informandole della denuncia e chiedendo le loro osservazioni. Con lettera del 10 agosto 2000 le autorità spagnole hanno fornito le informazioni richieste. Il 26 ottobre 2001 i servizi della Commissione hanno informato il denunciante del contenuto della risposta spagnola e hanno spiegato che ritenevano che la situazione non costituisse una violazione del diritto comunitario. Alla luce di tali risultanze, i servizi della Commissione hanno informato il denunciante che intendevano suggerire alla Commissione di archiviare il caso e lo hanno invitato a presentare le sue osservazioni. In assenza di osservazioni da parte del denunciante, la Commissione ha archiviato il caso il 20 dicembre 2001. Il denunciante è stato informato di tale decisione con lettera del 17 gennaio 2002.
Per quanto riguarda le affermazioni specifiche contenute nella denuncia al Mediatore, l'istituzione ha sostenuto che le risposte fornite dalle autorità spagnole alla sua richiesta del 29 marzo 1999 erano soddisfacenti. Sembra che a tutte le domande sia stata data una risposta esaustiva, anche se quelle riguardanti i metodi, le valutazioni d'impatto, i dati scientifici e la relazione sulle autopsie erano molto generali. Secondo la Commissione, sembra dubbio che le autorità spagnole avrebbero potuto fornire informazioni più dettagliate in tali casi. Per quanto riguarda, ad esempio, l'esistenza di relazioni scritte sulle autopsie, la Commissione ha sottolineato che la maggior parte degli Stati membri non dispone delle risorse necessarie per disporre di tali informazioni.
La Commissione ha sottolineato che il denunciante non aveva compiuto alcuno sforzo per portare avanti la questione con le autorità spagnole, ma si era basato interamente sui suoi servizi.
La Commissione ha spiegato che negli scambi con il denunciante i suoi servizi hanno chiarito che l'articolo 4 della direttiva 90/313/CEE prevede espressamente che una persona alla cui richiesta di accesso alle informazioni non è stata data risposta possa avere accesso a mezzi di ricorso giudiziari o amministrativi, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale. L'istituzione ha osservato che, nei casi riguardanti l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 90/313/CEE, essa aveva cercato di avvalersi dei poteri ad essa conferiti dall'articolo 226 del trattato CE solo quando la denuncia comportasse un problema di natura orizzontale.
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che i suoi servizi avessero gestito correttamente la denuncia presentata dal denunciante.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante ha ribadito le affermazioni contenute nella sua denuncia. A suo avviso, la risposta fornita dalle autorità spagnole alla richiesta della Commissione era inadeguata e pertanto riteneva che l'istituzione non avrebbe dovuto giudicarla soddisfacente.
Il denunciante ha sostenuto che la posizione della Commissione era ingiustificata in quanto non tutti i cittadini hanno i mezzi per avviare un procedimento giudiziario dinanzi a un tribunale. A suo avviso, le disposizioni della direttiva 90/313/CEE gli attribuivano un diritto che le autorità spagnole non avevano rispettato e, pertanto, la Commissione avrebbe dovuto intervenire.
LA DECISIONE
1 Motivi della decisione della Commissione di archiviare la denuncia1.1 Il denunciante sostiene che la decisione della Commissione del 17 gennaio 2002 di archiviare la denuncia formale da lui presentata a tale istituzione non era sufficientemente motivata e che essa non teneva adeguatamente conto delle disposizioni della direttiva 90/313/CEE.
Secondo il denunciante, la risposta fornita dalle autorità spagnole alla Commissione era inadeguata e pertanto l'istituzione non avrebbe dovuto giudicarla soddisfacente.
1.2 La Commissione sostiene che tutte le domande poste dai suoi servizi nella sua richiesta del 29 marzo 1999 in merito all'oggetto della denuncia formale presentata dal denunciante avevano ricevuto una risposta esauriente e, inoltre, che le risposte fornite dalle autorità spagnole erano soddisfacenti.
1.3 Per quanto riguarda il ragionamento della Commissione, il Mediatore osserva che il diritto a una buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea impone all'amministrazione l'obbligo di motivare le proprie decisioni. Come riconosciuto dal codice di buona condotta amministrativa della Commissione, l'obbligo di giustificare le decisioni implica che una decisione della Commissione debba indicare chiaramente i motivi su cui si basa (1).
1.4 Il Mediatore osserva che, nell'ambito delle informazioni messe a disposizione nel corso della sua indagine, la Commissione ha trasmesso la sua lettera del 26 ottobre 2001 al denunciante, informandolo dell'intenzione dell'istituzione di archiviare il caso. I servizi della Commissione hanno riassunto nella lettera il contesto fattuale e giuridico della denuncia e il contenuto della sua richiesta di informazioni alle autorità spagnole del 29 marzo 1999. La lettera descriveva in dettaglio i motivi addotti dalle autorità spagnole per respingere parzialmente la richiesta del denunciante, vale a dire che includeva informazioni sulle valutazioni dei rischi e sulle soluzioni alternative che non potevano essere intese come informazioni relative all'ambiente; che si riferiva a operazioni incompiute ed eventi passati; e che è stato prodotto da un terzo che possedeva diritti di proprietà sulle sue opere.
Dopo aver esaminato tali argomentazioni, la Commissione ha concluso che:
"Per quanto riguarda l'oggetto della denuncia, sembra che le autorità spagnole abbiano risposto alla richiesta della Commissione fornendo ampie informazioni e dati e individuando ulteriori fonti di informazione. Le autorità spagnole ritengono che alcune delle eccezioni di cui all'articolo 3 della direttiva 90/313/CEE siano applicabili alla richiesta presentata dal denunciante e ne hanno pertanto giustificato il rifiuto. Il denunciante non si è avvalso di alcun mezzo amministrativo di ricorso per contestare tale decisione.
Alla luce di quanto precede e tenuto conto delle informazioni di cui dispone la Commissione, nel caso di specie non sembra sussistere alcuna violazione del diritto comunitario [...]".
1.5 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che la spiegazione fornita dalla Commissione, vale a dire che, sulla base delle informazioni a sua disposizione, essa ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione del diritto comunitario da parte delle autorità spagnole, ha indicato in modo chiaro e inequivocabile i motivi della sua decisione, in modo da rendere il denunciante consapevole dei motivi della decisione e quindi consentirgli di difendere i propri diritti.
1.6 Il Mediatore osserva che, nella sua corrispondenza con il denunciante, la Commissione lo ha anche informato dei mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale. Il Mediatore ritiene che sia stato opportuno e utile che la Commissione offrisse volontariamente queste informazioni e lo facesse in modo da separare chiaramente questo punto dalla sua constatazione che non vi era stata alcuna violazione del diritto comunitario da parte delle autorità spagnole.
1.7 Il Mediatore conclude pertanto che il ragionamento della Commissione non sembra essere insufficiente.
1.8 Per quanto riguarda il contenuto della decisione, il Mediatore osserva che la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia ambientale (2), mira a garantire la libertà di accesso all'informazione in materia ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e la sua diffusione. Pertanto, le autorità pubbliche di tutti gli Stati membri sono tenute a mettere a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica, su sua richiesta, informazioni relative all’ambiente, senza dover dimostrare un interesse. Questo tipo di informazioni è limitato ai dati sullo stato dell'acqua, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del suolo e dei siti naturali, o su attività o misure che possono incidere su tali elementi. Le autorità pubbliche, tuttavia, possono rifiutare l'accesso a determinate informazioni ambientali. L'articolo 3 della direttiva stabilisce una serie di eccezioni basate, tra l'altro, sulla riservatezza del procedimento, sull'esistenza di questioni oggetto di indagine, sulla riservatezza commerciale e industriale, sui dati personali e sul materiale fornito da terzi.
1.9 Dopo aver esaminato sia le disposizioni pertinenti della direttiva 90/313/CEE sia le prove documentali messe a disposizione del Mediatore dalle parti nel corso della sua indagine, il Mediatore conclude che la conclusione della Commissione secondo cui, sulla base delle informazioni a sua disposizione, non vi è stata alcuna violazione del diritto comunitario da parte delle autorità spagnole appare ragionevole.
Il Mediatore non riscontra pertanto alcuna cattiva amministrazione in questo caso.
2 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Sezione 3, allegato, decisione della Commissione, del 17 ottobre 2000, che modifica il suo regolamento interno (GU L 267 del 20.10.2000, pag. 63).
(2) GU L 158 dell', del 23.6.1990, pag. 56.