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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 759/2003/IP contro la Commissione europea
Decisione
Caso 759/2003/IP - Aperto(a) il Mercoledì | 21 maggio 2003 - Decisione del Mercoledì | 19 maggio 2004
Strasburgo, 19 maggio 2004
Egregio signor M.,
Il 28 aprile 2003 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo, a nome della Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (Fondazione Luso-Americana per lo Sviluppo - di seguito "Fondazione"), in merito al rigetto da parte della Commissione della proposta presentata dalla Fondazione a seguito dell'invito a presentare proposte EuropeAid/113172, Operazioni nei paesi in via di sviluppo (PVD) cofinanziate con ONG europee per lo sviluppo (B7-6000).
Il 21 maggio 2003 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione. La Commissione ha inviato il suo parere il 10 luglio 2003 e l'ho trasmesso a voi con un invito a formulare osservazioni, che avete inviato il 28 agosto 2003.
Alla luce di tali osservazioni, è risultato necessario svolgere ulteriori indagini. Il 10 novembre 2003 ho quindi scritto alla Commissione chiedendo all'istituzione di commentare le sue osservazioni. Il 6 gennaio 2004 ho ricevuto la risposta della Commissione che Le ho trasmesso con l'invito a formulare osservazioni. Il 1° marzo 2004 ho ricevuto le Sue osservazioni.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Secondo il denunciante, i fatti pertinenti sono i seguenti:
Il 17 luglio 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1658/98 relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative europee per lo sviluppo (ONG) di azioni nei settori di interesse per i paesi in via di sviluppo (1). L'articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che "gli agenti di cooperazione ammissibili al cofinanziamento ai sensi del presente regolamento sono le ONG che soddisfano le seguenti condizioni: i) devono essere costituite come organizzazioni autonome senza scopo di lucro in uno Stato membro conformemente alla legislazione di tale Stato; ii) devono avere la sede centrale in uno Stato membro e la sede centrale deve essere il centro principale per le decisioni relative alle operazioni cofinanziate; iii) la maggior parte dei loro finanziamenti deve provenire dall'Europa".
La Fondazione ha presentato una domanda nell'ambito dell'invito a presentare proposte EuropeAid/113172, per un progetto riguardante la riabilitazione del settore produttivo in Angola attraverso la formazione del personale e degli istruttori/2° Edizione - PFQA II, Angola.
Con lettera del 22 gennaio 2003, firmata dal presidente del comitato di valutazione, la Commissione ha informato la Fondazione che la sua domanda non soddisfaceva uno o più criteri di ammissibilità e non era pertanto ammessa.
La Commissione ha sostenuto che la Fondazione è stata istituita nel 1985 nel quadro dell'accordo di cooperazione e di difesa tra i governi del Portogallo e degli Stati Uniti. Il suo Consiglio di fondazione, che definisce la politica generale della Fondazione e sovrintende alle sue attività, è composto da 9 membri, tra cui l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Portogallo e un membro designato dall'Ambasciata americana, gli altri 7 membri sono designati dal Primo Ministro portoghese. Su tale base, la Commissione ha ritenuto che la Fondazione non si qualificasse come organizzazione non governativa. Inoltre, la Commissione ha affermato che era anche discutibile se la maggior parte delle risorse finanziarie della Fondazione provenisse dall'UE e se la Fondazione avesse la capacità di mobilitare risorse finanziarie private in Europa.
Il 24 febbraio 2003 la Fondazione, tramite il suo segretario generale, ha scritto alla Commissione per contestare la decisione della Commissione di respingere la sua domanda. La Fondazione ha formulato i seguenti punti:
Per quanto riguarda l'autonomia della Fondazione, essa ha fatto riferimento all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1658/98, che stabilisce che le organizzazioni che beneficiano del cofinanziamento dovrebbero essere "organizzazioni autonome senza scopo di lucro … in uno Stato membro conformemente alla legislazione di tale Stato". Sebbene la Fondazione abbia ammesso che le dichiarazioni della Commissione relative alla creazione e alla composizione del consiglio di amministrazione erano vere, essa ha sottolineato che, conformemente al decreto legge portoghese n. 168/85 del 20 maggio 1985, la Luso-American Development Foundation è un'organizzazione privata, nonostante la sua origine pubblica, e che è disciplinata dal diritto privato, che è finanziariamente autonoma e che le sue azioni sono subordinate solo alle norme di diritto privato. Il relativo decreto legge è stato recepito dalla legge n. 66/98 del 14 ottobre 1998. Ai sensi di questa legge, gli unici organismi che possono essere considerati organizzazioni non governative di cooperazione allo sviluppo sono quelli disciplinati dal diritto privato e che non hanno scopo di lucro. La Fondazione è stata riconosciuta come ONG ed è registrata come tale. La conclusione della Commissione secondo cui la Fondazione non è una ONG, sulla base delle sue origini pubbliche e dei metodi di designazione dei membri del consiglio di amministrazione, non ha potuto essere accettata.
Per quanto riguarda l'origine delle sue risorse finanziarie, la Fondazione ha sottolineato che l'argomento invocato dalla Commissione per l'inammissibilità della Fondazione, vale a dire che la maggior parte delle sue risorse finanziarie non proveniva dall'Unione europea e che la sua capacità di mobilitare risorse private non era stata dimostrata, era errato. I fondi provenienti solo dal governo portoghese tra il 1985 e il 1991 costituivano il patrimonio della Fondazione. Da quella data, la Fondazione ha funzionato con il reddito generato dal suo capitale fondatore. Inoltre, fin dall'inizio della sua attività, la capacità della Fondazione di mobilitare altre risorse finanziarie è stata ben nota e lo sviluppo di programmi in partenariato finanziario con altre organizzazioni sotto forma di sovvenzioni corrispondenti fa parte del lavoro della Fondazione.
Inoltre, la Fondazione ha ritenuto la decisione della Commissione ancora più sorprendente in quanto la stessa Fondazione era stata recentemente considerata una ONG dalla Commissione stessa, quando quest'ultima aveva approvato la sua domanda per lo sviluppo di un programma analogo, anche in Angola, che era stato sviluppato con successo nel corso degli anni 2000 e 2001. Secondo la Fondazione, era quindi incomprensibile come, senza alcuna modifica dello Statuto della Fondazione, la stessa non fosse più considerata una ONG dalla stessa Commissione Europea che l'aveva riconosciuta come tale in precedenza.
Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante, che è il presidente del consiglio esecutivo della Fondazione, ha sostenuto che la decisione della Commissione di respingere la domanda della Fondazione era manifestamente errata e che i motivi di inammissibilità invocati dall'istituzione erano infondati. Il denunciante ha inoltre sostenuto che la Fondazione dovrebbe essere riconosciuta come ONG, sia per la presente denuncia che per tutte le future relazioni con l'Unione europea.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneNel suo parere, la Commissione ha formulato in sintesi le seguenti osservazioni:
La Fondazione ha presentato una domanda per un progetto in Angola, nell'ambito dell'invito a presentare proposte EuropeAid/113172 "operazioni nei paesi in via di sviluppo cofinanziate con organizzazioni non governative europee per lo sviluppo (linea di bilancio B7/6000)".
La base giuridica dei progetti relativi alla suddetta linea di bilancio era costituita dal regolamento (CE) n. 1658/98 del 17 luglio 1998 (2) e dalle condizioni generali per il cofinanziamento delle azioni di sviluppo intraprese dalle ONG europee nei paesi in via di sviluppo (di seguito "condizioni generali"), entrate in vigore il 7 gennaio 2000. Tale legislazione prevedeva le condizioni di ammissibilità che consentivano ai servizi della Commissione di verificare se l'organizzazione in questione fosse ben consolidata e radicata nella società civile europea e se provenisse dalla stessa società civile e avesse un sostegno sufficiente all'interno della società europea in generale. La domanda presentata dalla Fondazione era stata analizzata dai servizi della Commissione alla luce di tale normativa. Ne è risultato che non soddisfaceva i criteri di ammissibilità stabiliti per tale precisa linea di bilancio. La Commissione ha pertanto comunicato al denunciante il rigetto della domanda della Fondazione con lettera del 22 gennaio 2003.
Per quanto riguarda i motivi del rigetto della domanda, la Commissione ha tenuto conto dell'autonomia e delle risorse finanziarie della Fondazione, nonché della sua capacità di mobilitare risorse finanziarie private ed eventualmente altro sostegno in Europa.
Per quanto riguarda l'autonomia, la Fondazione è stata istituita nel 1985 nel quadro dell'accordo di cooperazione e di difesa tra i governi del Portogallo e degli Stati Uniti. Il suo Consiglio di fondazione, che definisce la politica generale della Fondazione e ne sovrintende le attività, è composto da un minimo di 7 e un massimo di 9 membri. I nomi di due di loro sono proposti dall'Ambasciatore degli Stati Uniti in Portogallo, e gli altri 7 membri sono designati, come indicato sul sito web della Fondazione, dal Primo Ministro del Portogallo. Sulla base dei requisiti della linea di bilancio B7-6000, l'autonomia dell'organizzazione non governativa era una caratteristica essenziale.
Inoltre, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1658/98, che prevede i criteri di ammissibilità delle ONG a titolo di questa linea di bilancio, menziona in via prioritaria l'autonomia e l'indipendenza delle ONG. Anche il testo dell'invito a presentare proposte faceva riferimento a tale norma, nonché alle condizioni generali. Inoltre, il punto 2.2 delle condizioni generali stabilisce che, nel determinare se una ONG è ammissibile al finanziamento, si tiene conto della sua adesione ai principi di base dell'appendice 1, che fa riferimento, al punto C, alla struttura delle ONG. Conformemente a tale disposizione, le ONG dell'UE per lo sviluppo devono essere radicate nella società civile dell'UE, devono essere un gruppo di persone, devono essere indipendenti nel perseguire i propri obiettivi di sviluppo e devono avere un consiglio rappresentativo della circoscrizione delle ONG dell'UE per lo sviluppo e devono essere indipendenti nelle loro azioni.
Sulla base del modo in cui la Fondazione è stata costituita e considerando l'appartenenza a tale organizzazione, vale a dire il modo in cui sono designati i membri dei suoi consigli esecutivi e consultivi, la Commissione ha deciso che la Fondazione non rispettava il criterio dell'autonomia.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1658/98 stabilisce che, per essere ammissibile, la maggior parte del finanziamento delle ONG deve provenire dall'Europa. Questo requisito è stato ricordato anche nell'invito a presentare proposte.
Nel caso della Fondazione, i fondi trasferiti all'organizzazione dal governo portoghese erano stati messi a disposizione dal governo degli Stati Uniti, come indicato ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4 del suo statuto. Poiché le attività della Fondazione erano finanziate dalle entrate prodotte da questo capitale iniziale, come dichiarato dal denunciante stesso, la Fondazione non rispettava la condizione secondo cui la maggior parte del finanziamento della ONG doveva provenire dall'Europa.
Per quanto riguarda la capacità della Fondazione di mobilitare risorse finanziarie private ed eventualmente altre forme di sostegno in Europa, tale disposizione è stata prevista anche nell'invito a presentare proposte e nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1658/58, che impongono alle organizzazioni di dimostrare la capacità di mobilitare un'autentica solidarietà da parte dei cittadini europei.
La Fondazione sembrava, al contrario, totalmente dipendente dai fondi provenienti da fonti pubbliche. Non aveva dimostrato alcuna capacità di mobilitare fondi privati. Tale capacità dovrebbe essere confermata dall'esistenza, tra le risorse finanziarie proprie della Fondazione, di fondi di origine privata. Il fatto che la Fondazione abbia stipulato partenariati con altre organizzazioni fornendo fondi di congruità per programmi o progetti specifici non ha dimostrato che disponesse di tale capacità di mobilitare fondi privati. Eventuali fondi privati mobilitati e investiti in tali programmi o progetti sono stati effettivamente messi a disposizione dalle organizzazioni partner e non dalla Fondazione.
Su tale base, è emerso che la Fondazione non rispettava inoltre la condizione in base alla quale doveva dimostrare la capacità di mobilitare risorse finanziarie private ed eventualmente altre forme di sostegno in Europa ed era pertanto inammissibile.
La domanda presentata dalla Fondazione non era ammissibile ai sensi del regolamento della linea di bilancio B7/6000.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante ha affermato che la Commissione aveva fornito solo una risposta formale, senza trattare i punti specifici sollevati nella denuncia presentata il 28 aprile 2003.
La Fondazione era, ai sensi del decreto legge portoghese n. 168/85 del 20 maggio 1985, un'organizzazione privata ed è disciplinata dal diritto privato. Il denunciante ha ritenuto che la Commissione avesse completamente violato la legge portoghese nel trattare la domanda presentata dalla Fondazione. Inoltre, il denunciante ha espresso la sua sorpresa per l'atteggiamento della Commissione nel caso di specie, dal momento che in precedenti occasioni la Fondazione era stata considerata idonea ad essere membro del Centro europeo delle fondazioni. Sottolinea inoltre che la decisione della Commissione di non considerare la Fondazione un candidato idoneo per il programma EuropeAid/113172 è manifestamente contraria alla posizione assunta dalla stessa istituzione nel 1999, quando alla Fondazione è stato aggiudicato un appalto per un progetto realizzato in Angola (progetto ANG/3210-98/04).
La Fondazione aveva quindi avuto la legittima aspettativa che la Commissione, come in passato, la considerasse un candidato idoneo. In considerazione del fatto che non vi erano stati cambiamenti nella struttura della Fondazione, il comportamento della Commissione non sembrava essere coerente con la sua precedente posizione.
Per quanto riguarda l'autonomia della Fondazione, il denunciante ha sottolineato che la Fondazione svolgeva la sua attività in modo autonomo e che le sue azioni erano subordinate solo alle norme di diritto privato.
Ulteriori indaginiDopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, è emerso che erano necessarie ulteriori indagini. Il 10 novembre 2003 il Mediatore ha pertanto scritto alla Commissione. Nella sua lettera, ha chiesto all'istituzione di commentare i) l'argomentazione del denunciante secondo cui la Fondazione sarebbe stata costituita come organizzazione autonoma senza scopo di lucro in Portogallo conformemente al diritto di tale Stato membro e ii) l'argomentazione del denunciante secondo cui il comportamento della Commissione nel caso di specie non sembrava coerente con la sua precedente decisione di aggiudicare alla Fondazione un contratto per il progetto ANG/3210-98/04.
Ulteriore parere della CommissioneNella sua risposta, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:
Per quanto riguarda il primo punto sul quale la Commissione era stata invitata a presentare osservazioni, essa non aveva mai contestato il fatto che la Fondazione fosse stata costituita come ONG ai sensi del diritto nazionale portoghese. Tuttavia, ha ritenuto che il riconoscimento come organizzazione senza scopo di lucro ai sensi della legislazione di uno Stato membro fosse solo uno dei criteri da prendere in considerazione. Per accertare se la ONG rispettasse le condizioni richieste, è stato necessario prendere in considerazione altri criteri. Per essere ammissibile, una ONG dell'UE per lo sviluppo doveva i) dimostrare la propria capacità di mobilitare un'autentica solidarietà da parte dei cittadini europei per le sue attività nei paesi in via di sviluppo; ii) essere radicati nella società civile dell'UE; iii) essere un gruppo di persone; iv) essere indipendente nel perseguire i propri obiettivi di sviluppo e disporre di un consiglio rappresentativo della circoscrizione dell'ONG e indipendente nella sua azione.
Il denunciante aveva ignorato (3) i motivi addotti dall'istituzione al punto 2.A del suo parere per spiegare perché aveva ritenuto che la Fondazione non fosse ammissibile.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie e al fine di determinare l'effettiva autonomia e le radici nella società civile dell'UE dell'ONG interessata, è stato necessario che la maggior parte dei suoi finanziamenti provenisse dall'Europa e che l'ONG dimostrasse la sua capacità di mobilitare risorse finanziarie private e/o altro sostegno all'interno dell'Europa. Come indicato nell'invito a presentare proposte, una ONG che presenta domanda di cofinanziamento deve fornire un contributo finanziario significativo da fonti private nell'UE o in altri paesi europei. Sulla base della documentazione fornita dal denunciante, è emerso che la Fondazione non rispettava tali condizioni. Le sue risorse finanziarie hanno avuto origine fondamentalmente negli Stati Uniti, nel quadro di un accordo bilaterale tra i governi del Portogallo e degli Stati Uniti. Oltre a ciò, e anche secondo la documentazione fornita dalla Fondazione, l'organizzazione dipendeva da fondi provenienti da fonti pubbliche, mancando così della capacità di mobilitare risorse finanziarie private e altri sostegni in Europa. L'argomento addotto dalla Fondazione nelle sue osservazioni, secondo cui essa aveva mobilitato alcuni fondi da banche private portoghesi per alcuni progetti specifici, ha dimostrato soltanto che tali fondi dovrebbero essere considerati fondi corrispondenti per progetti e programmi specifici e non in realtà come finanziamento delle risorse finanziarie proprie della Fondazione.
Inoltre, essendo stata istituita non dalla società civile portoghese, ma dai governi del Portogallo e degli Stati Uniti nell’ambito di un accordo bilaterale e dipendendo, per quanto riguarda le sue risorse finanziarie, da fonti pubbliche di origine non europea, la Fondazione non avrebbe rispettato le condizioni applicabili al bando di gara specifico.
Per quanto riguarda il secondo punto sul quale la Commissione era stata invitata a presentare osservazioni, non era corretto presumere che, poiché una ONG era stata considerata ammissibile nell'ambito di un programma specifico, essa dovesse essere accettata nell'ambito di qualsiasi altro programma gestito dalla Commissione. Ogni programma aveva obiettivi specifici e disponeva di una propria base giuridica e di proprie norme. La linea di bilancio B7-6000 era accessibile solo alle ONG europee che avevano il diritto esclusivo di iniziativa di proporre operazioni da cofinanziare nell'ambito di questa linea di bilancio. Nell'ambito di questo programma di cofinanziamento, la Commissione integra i principali strumenti di finanziamento della cooperazione allo sviluppo. È per questo motivo che i criteri di ammissibilità sono più rigorosi di quelli di altri strumenti di cooperazione che perseguono obiettivi diversi.
Ulteriori osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che il tono del linguaggio utilizzato dalla Commissione nel suo parere, vale a dire l'uso del termine "escamotear", era inappropriato e inadeguato per qualsiasi pubblica amministrazione. La Fondazione si è sempre rivolta alla Commissione con cortesia e linguaggio adeguato. Tuttavia, la Commissione non aveva utilizzato lo stesso criterio nella sua risposta.
Per quanto riguarda il merito della risposta, il denunciante ha mantenuto la sua posizione sulla natura della Fondazione. Ha inoltre osservato che la Commissione stessa aveva riconosciuto che i criteri di selezione seguiti nel caso del progetto ANG/3210-98/04 e di EuropeAid/113172 erano diversi. Il denunciante ha ritenuto che, trattandosi di due progetti della stessa natura, la Commissione avrebbe dovuto motivare la propria decisione di applicare criteri di selezione diversi e più rigorosi nel caso di specie.
LA DECISIONE
1 Osservazioni preliminari1.1 Nelle sue osservazioni sull'ulteriore parere della Commissione, il denunciante ha sostenuto che il tono del linguaggio utilizzato dalla Commissione nella sua risposta alla lettera del Mediatore del 10 novembre 2003, vale a dire l'uso del termine "escamotear", era inappropriato e inadeguato per una pubblica amministrazione.
1.3 I principi di buona amministrazione esigono che, nelle loro relazioni con il pubblico e nel trattamento delle denunce dei cittadini, le istituzioni utilizzino un linguaggio adeguato.
1.4 Il Mediatore concorda sul fatto che, come sottolineato dal denunciante, il termine "escamotear", utilizzato dalla Commissione nella sua risposta alla lettera del Mediatore del 10 novembre 2003, non sembra appropriato in quanto ha una connotazione peggiorativa per quanto riguarda il comportamento del denunciante. Va tuttavia osservato che il testo portoghese è una traduzione dell'originale del parere della Commissione redatto in inglese. Nella versione inglese, la Commissione ha utilizzato il termine "disregard", che sembrerebbe essere più neutro.
Sebbene sia deplorevole che la traduzione portoghese non fosse coerente con l'originale inglese, il Mediatore non ha motivo di presumere che la Commissione intendesse commettere un reato in questo caso. Al fine di informare il denunciante nel modo più completo possibile, si allega alla presente decisione una copia della versione inglese della risposta della Commissione.
1.5 Nelle sue osservazioni su tale risposta, il denunciante ha inoltre osservato che la Commissione stessa aveva riconosciuto che i criteri di selezione seguiti nel caso del progetto ANG/3210-98/04 e di EuropeAid/113172 erano diversi. Il denunciante ha pertanto ritenuto che, trattandosi di due progetti della stessa natura, la Commissione avrebbe dovuto motivare la propria decisione di applicare criteri di selezione diversi e più rigorosi nel caso di specie.
Poiché tale affermazione non faceva parte della denuncia iniziale, il Mediatore ritiene che non sarebbe opportuno, al fine di non ritardare la conclusione delle sue indagini nel presente caso, trattare questo aspetto del caso nella presente indagine. Il denunciante resta libero di rivolgersi alla Commissione e, nel caso in cui non riceva una risposta soddisfacente dall'istituzione, di presentare una nuova denuncia al Mediatore.
2 Decisione della Commissione di respingere la proposta della Fondazione2.1 La Luso-American Development Foundation (la Fondazione) ha presentato alla Commissione, nell'ambito dell'invito a presentare proposte EuropeAid/113172, una domanda per un progetto relativo alla riabilitazione del settore produttivo in Angola attraverso la formazione del personale e degli istruttori/2° Edizione - PFQA II, Angola.
Con lettera del 22 gennaio 2003, la Commissione ha informato la Fondazione del suo punto di vista secondo cui la domanda non soddisfaceva uno o più criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa pertinente, vale a dire il regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio (4), e pertanto non era stata accolta.
Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha sostenuto che la decisione della Commissione di respingere la domanda della Fondazione era manifestamente errata e che i motivi di inammissibilità invocati dall'istituzione erano infondati.
2.2 Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante ha ritenuto che la Commissione avesse violato il diritto portoghese nel trattare la domanda presentata dalla Fondazione. Inoltre, il denunciante ha sottolineato che la decisione della Commissione di non considerare la Fondazione un candidato idoneo per il programma EuropeAid/113172 era, a suo avviso, contraria alla posizione assunta dalla stessa istituzione nel 1999, quando alla Fondazione era stato aggiudicato un appalto per un progetto realizzato in Angola (progetto ANG/3210-98/04).
2.3 Nel suo parere, la Commissione ha spiegato che la sua decisione era stata presa conformemente ai criteri di ammissibilità stabiliti dalle norme pertinenti. L'istituzione ha sottolineato di aver tenuto conto dell'autonomia, delle risorse finanziarie della Fondazione e della sua capacità di mobilitare risorse finanziarie private ed eventualmente altre forme di sostegno in Europa.
La Commissione ha ritenuto che, in base al modo in cui la Fondazione era stata costituita e considerando l'appartenenza a tale organizzazione, la Fondazione non rispettasse i criteri di autonomia.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie, la Commissione ha sostenuto che le attività della Fondazione non erano finanziate da fondi provenienti dall'Europa.
Per quanto riguarda la capacità della Fondazione di mobilitare risorse finanziarie private ed eventualmente altri aiuti in Europa, la Fondazione sembrava essere totalmente dipendente dai fondi provenienti da fonti pubbliche. Inoltre, non aveva dimostrato alcuna capacità di mobilitare fondi privati.
2.4 Nel suo secondo parere, la Commissione ha sottolineato di non aver mai contestato il fatto che la Fondazione fosse stata costituita come ONG ai sensi del diritto nazionale portoghese. Tuttavia, il riconoscimento come organizzazione senza scopo di lucro ai sensi della legislazione dello Stato membro era solo uno dei criteri da prendere in considerazione al momento di decidere in merito all'ammissibilità o all'inammissibilità di un richiedente. Inoltre, il fatto che una ONG fosse stata considerata ammissibile nell'ambito di un programma specifico non significava che essa dovesse essere accettata nell'ambito di qualsiasi altro programma gestito dalla Commissione. Ogni programma aveva obiettivi specifici e ha la propria base giuridica e le proprie norme.
2.5 Le norme pertinenti in questo caso sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, e dalle condizioni generali per il cofinanziamento delle azioni di sviluppo intraprese dalle ONG europee nei paesi in via di sviluppo, entrate in vigore il 7 gennaio 2000.
A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, gli agenti di cooperazione ammissibili al cofinanziamento ai sensi del presente regolamento sono ONG che soddisfano le seguenti condizioni: i) devono essere costituite come organizzazioni autonome senza scopo di lucro in uno Stato membro conformemente alla legislazione di tale Stato; ii) devono avere la sede centrale in uno Stato membro e la sede centrale deve essere il centro principale per le decisioni relative alle operazioni cofinanziate; iii) la maggior parte dei loro finanziamenti deve provenire dall'Europa.
Inoltre, conformemente alle condizioni generali per il cofinanziamento delle azioni di sviluppo intraprese dalle ONG europee nei paesi in via di sviluppo, le ONG di sviluppo dell'UE devono essere radicate nella società civile dell'UE, devono essere un gruppo di persone, devono essere indipendenti nel perseguire i propri obiettivi di sviluppo, devono avere un consiglio rappresentativo della circoscrizione delle ONG di sviluppo dell'UE e devono essere indipendenti nelle loro azioni.
2.6 Il Mediatore rileva che la Fondazione è stata istituita nel 1985 nel quadro dell'accordo di cooperazione e di difesa tra i governi del Portogallo e degli Stati Uniti. Il suo Consiglio di fondazione, che definisce la politica generale della Fondazione e ne sovrintende le attività, è composto da un minimo di 7 e un massimo di 9 membri. I nomi di due di loro sono proposti dall'ambasciatore degli Stati Uniti in Portogallo e gli altri 7 membri sono designati dal primo ministro del Portogallo. In tali circostanze, il Mediatore ritiene ragionevole la decisione della Commissione di non considerare la Fondazione come un organismo autonomo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio. Poiché tutti i criteri previsti nell'ambito di un programma specifico devono essere soddisfatti dal richiedente per essere ammissibili, il Mediatore ritiene che, alla luce di quanto precede, non sia necessario verificare se il denunciante abbia rispettato gli altri criteri cui fa riferimento la Commissione.
2.7 Il Mediatore ritiene inoltre che il fatto che una ONG sia stata considerata ammissibile nell'ambito di un programma specifico non significa che debba essere accettata nell'ambito di qualsiasi altro programma gestito dalla Commissione. L'ammissibilità deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti per ogni singolo programma.
2.8 Inoltre, il Mediatore osserva che il denunciante non ha contestato il fatto che nel caso in esame la Commissione abbia applicato criteri di selezione diversi e più rigorosi rispetto ad altri per i quali la Fondazione era stata selezionata.
2.9 Alla luce delle prove e delle argomentazioni presentate nel corso della presente indagine, il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione abbia fornito una spiegazione coerente e ragionevole delle sue azioni e della sua decisione nel caso di specie.
2.10 Il Mediatore ritiene pertanto che non vi siano prove di cattiva amministrazione da parte della Commissione europea in relazione a questo aspetto del caso.
3 La domanda del denunciante3.1 Nella sua denuncia, il denunciante ha sostenuto che la Fondazione dovrebbe essere riconosciuta come ONG, sia per questo caso che per tutte le future relazioni con l'Unione europea.
3.2 Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui la Fondazione dovrebbe essere considerata una ONG per questo caso, il Mediatore ritiene che tale affermazione non possa essere accolta per i motivi sopra esposti.
3.3 Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui la Fondazione dovrebbe essere considerata una ONG per tutte le future relazioni con l'Unione, il Mediatore ritiene che, come indicato al punto 2.7, l'ammissibilità debba essere accertata sulla base dei criteri stabiliti per ogni singolo programma.
3.4 Sulla base di quanto precede, il Mediatore ritiene che la richiesta del denunciante non possa essere accolta.
4 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore in merito a tale denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) GU L 213 del 30.7.1998, pagg. 1-5.
(2) GU L 213 del 30.7.1998, pagg. 1-5.
(3) Nella versione portoghese del parere della Commissione, il termine "disprezzo" è stato tradotto con il termine "escamotear". Questo termine potrebbe essere tradotto come "nascondere qualcosa con intenzione fraudolenta, con mente colpevole".
(4) GU L 213 del 30.7.1998, pagg. 1-5.