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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 754/2003/GG contro la Commissione europea
Decisione
Caso 754/2003/GG - Aperto(a) il Venerdì | 23 maggio 2003 - Decisione del Venerdì | 31 ottobre 2003
Strasburgo, 31 ottobre 2003
Egregio signor C.,
Il 21 aprile 2003 Lei ha presentato una denuncia contro la Commissione europea al Mediatore europeo. Tale denuncia riguardava un contratto stipulato tra l'Irish Sea Fisheries Board e la direzione generale XIV (Pesca) della Commissione europea, con il quale l'Irish Sea Fisheries Board si impegnava a svolgere ricerche sull'interazione fisica tra foche grigie e attrezzi da pesca.
Il 23 maggio 2003 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea.
Il 3 giugno 2003 Lei ha scritto per informarmi che aveva chiesto alla Commissione una copia di una lettera che le aveva inviato nel 1997.
La Commissione ha trasmesso il suo parere il 25 giugno 2003. L'ho trasmessa il 1° luglio 2003 con l'invito a formulare osservazioni. Il 12 luglio, l’11 e il 17 agosto 2003 Lei mi ha trasmesso le Sue osservazioni sul parere della Commissione.
L’8 settembre 2003 ho scritto alla Commissione per chiedere l’accesso al suo fascicolo. La consultazione del fascicolo è stata effettuata l’8 ottobre 2003. Una copia della relazione sull'ispezione è stata inviata a Lei e alla Commissione il 16 ottobre 2003.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
ContestoLa presente denuncia fa seguito a due denunce precedenti (836/2002/GG e 1574/2002/GG) presentate nel 2002.
I fatti alla base di queste precedenti denunce erano i seguenti:
Il denunciante lavorava per l'Irish Sea Fisheries Board (il "Consiglio"), un'autorità irlandese. Il consiglio di amministrazione aveva stipulato un contratto (numero di riferimento PEM/93/06) con la direzione generale ("DG") XIV (Pesca) della Commissione europea, con il quale si era impegnato a svolgere ricerche sul tema "L'interazione fisica tra foche grigie e attrezzi da pesca". Il denunciante era lo scienziato responsabile di questo contratto di ricerca.
A norma dell'articolo 3 ("Relazioni e documenti") del contratto, le prestazioni eseguite dal contraente in esecuzione del presente contratto dovevano formare oggetto di relazioni redatte conformemente all'allegato III. Quest'ultima precisava in particolare come doveva essere presentata la relazione finale e precisava che il progetto di relazione (finale) doveva essere presentato alla Commissione entro una certa data. L'allegato III prevedeva inoltre quanto segue: "La Commissione notificherà quindi la sua accettazione al contraente o gli invierà le sue osservazioni. Entro un mese dal ricevimento delle osservazioni della Commissione, il contraente trasmetterà alla Commissione la relazione definitiva, che terrà conto di tali osservazioni o presenterà punti di vista alternativi. (…)"
Il progetto di relazione finale è stato accettato dalla Commissione nell'aprile 1997. Secondo il denunciante, alcune settimane dopo il consiglio di amministrazione aveva ricevuto istruzioni dalla sua autorità di servizio pubblico madre, il Dipartimento delle risorse naturali marine, di apportare modifiche sostanziali al progetto. Poiché il denunciante non era disposto a farlo, aveva ritenuto che la sua posizione fosse diventata insostenibile e si era dimesso dal consiglio di amministrazione.
Circa un anno dopo, il rapporto è stato pubblicato. Secondo il denunciante, era stato modificato in modo molto sostanziale. Le principali conclusioni del progetto di relazione finale sono state soppresse, negate o diluite. Il denunciante ha ritenuto che tali modifiche non fossero consentite ai sensi del contratto. Ha affermato che non era stata ancora offerta alcuna spiegazione per quanto accaduto.
L'8 maggio 2002 il denunciante si è rivolto al Mediatore (denuncia 836/2002/GG). Nella sua decisione del 27 maggio 2002, il Mediatore ha informato il denunciante di non essere stato in grado di trattare la denuncia in quanto il denunciante non aveva ancora provveduto a rivolgersi preventivamente alla Commissione.
Il denunciante ha quindi scritto al direttore generale della DG Pesca della Commissione europea il 13 giugno 2002 chiedendo spiegazioni. Nel momento in cui ha deciso di rinnovare la sua denuncia al Mediatore nel settembre 2002, il denunciante non aveva ricevuto né una risposta né un avviso di ricevimento in merito alla presente lettera.
Nella sua nuova denuncia (1574/2002/GG), il denunciante ha sostanzialmente criticato 1) il fatto che la Commissione avesse consentito al consiglio di amministrazione di apportare modifiche sostanziali alla relazione rispetto al progetto di relazione che era stato accettato dalla Commissione e 2) la mancata risposta della Commissione alla sua lettera del 13 giugno 2002 in cui chiedeva spiegazioni sui motivi per cui tali modifiche erano state consentite.
Nel suo parere su tale denuncia, la Commissione ha osservato che non era comune, ma che non era ignoto che una relazione finale differisse da un progetto di relazione finale, sebbene quest'ultima fosse stata accettata dalla Commissione. Secondo la Commissione, dopo tutto era responsabilità e dovere del contraente (ossia il comitato) presentare la relazione finale nella forma ritenuta appropriata. La Commissione ha osservato che non intendeva intervenire in tale processo.
Nella sua decisione sulla denuncia 1574/2002/GG, il Mediatore è giunto alla conclusione che il parere della Commissione secondo cui era responsabilità e dovere del contraente consegnare la relazione finale nella forma ritenuta appropriata sembrava ragionevole e che pertanto non si poteva riscontrare alcuna cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto della denuncia. Il Mediatore ha tuttavia formulato un'osservazione critica per quanto riguarda la mancata risposta della Commissione alla lettera del denunciante.
La nuova denunciaIn una lettera presentata nell'aprile 2003, il denunciante ha chiesto al Mediatore di riconsiderare la sua decisione sulla denuncia 1574/2002/GG per quanto riguarda la questione principale. La lettera del denunciante è stata pertanto trattata come una nuova denuncia.
In questa nuova denuncia, il denunciante ha sostenuto che la relazione finale era una versione censurata del progetto di relazione finale. A sostegno di tale tesi, il denunciante ha osservato in particolare che il progetto di relazione finale aveva concluso che erano state campionate 17 tonnellate di pesci danneggiati dalle foche, mentre la conclusione corrispondente contenuta nella relazione finale si era limitata ad affermare che i danni ai pesci potevano essere imputati a grandi predatori quali foche o anguille conger. Secondo il denunciante, non vi erano prove scientifiche che suggerissero che qualsiasi animale diverso dalle foche avesse causato tale danno e le prove che le foche fossero la causa del danno erano state più che ragionevoli. Il denunciante ha sostenuto che il messaggio del progetto di relazione finale sarebbe stato controverso e che questo era il motivo per cui le sue conclusioni erano state modificate nella relazione finale.
Il denunciante ha presentato un numero considerevole di documenti a sostegno del suo caso. Alcuni di questi nuovi documenti erano stati ottenuti dalla Commissione a seguito di una richiesta di accesso a copie di tutta la corrispondenza che era stata scambiata tra la Commissione e il consiglio di amministrazione in relazione al contratto tra l’aprile 1997 e la data di accettazione della relazione finale da parte della Commissione nel 1998. Per la prima volta, il denunciante ha anche fornito copie del progetto di relazione finale e della relazione finale stessa.
Da questi documenti emergono i seguenti fatti:
In una lettera del 2 giugno 1993 indirizzata alla Commissione in merito allo studio da realizzare, il denunciante ha osservato quanto segue: "È del tutto possibile un'interpretazione errata di questi dati da parte di gruppi protezionisti, sulla base delle loro prestazioni storiche". Il programma del comitato per lo studio ha osservato che si sperava "che gli agenti causali dei pesci danneggiati nelle reti da imbrocco e nelle reti da imbrocco fossero chiaramente stabiliti".
Il 28 marzo 1994 la commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo ha presentato una relazione sulle interazioni tra foche e pesca (A3-0186/94). Nella corrispondente proposta di risoluzione si chiedeva di effettuare ricerche sulle interazioni operative tra mammiferi marini e pesca, di "istituire una struttura imparziale, priva di pressioni da parte di gruppi di interesse costituiti, per determinare un quadro scientifico per affrontare le interazioni tra mammiferi marini e pesca nelle acque europee" e si congratulava con la Commissione per aver recentemente approvato il progetto di ricerca oggetto della presente denuncia. Il Parlamento europeo ha adottato questa risoluzione il 6 maggio 1994 (1).
La motivazione contenuta nella suddetta relazione contiene le seguenti indicazioni: "Esistono prove che suggeriscono che i valori protezionistici delle ONG hanno influenzato la ricerca scientifica nel campo delle interazioni tra mammiferi marini e pesca negli ultimi due decenni. (…) Il caso della pesca è stato ampiamente ignorato e lo sforzo di ricerca si è concentrato quasi esclusivamente sugli effetti della pesca sui mammiferi marini, non il contrario. Ciò equivale di fatto a una forma di censura scientifica. (…) In nessun altro luogo questa censura è stata dimostrata in modo più drammatico che nel campo delle interazioni foche/pesca. (…)".
Il 16 dicembre 1996 il denunciante ha chiesto una proroga del termine per la presentazione della relazione finale dalla fine del 1996 alla fine del febbraio 1997. Nella sua risposta del 14 gennaio 1997, la Commissione ha osservato di aver accettato tale richiesta e che il progetto di relazione finale doveva essere presentato "entro la fine di febbraio 1997".
Nel presentare il progetto di relazione finale alla Commissione il 4 marzo 1997, il denunciante ha osservato che "alcune piccole modifiche" potrebbero essere ancora necessarie. In un fax del 21 maggio 1997, il denunciante ha spiegato che vi era un "numero di errori tipografici e grammaticali" nel progetto di relazione finale e che desiderava modificarli nella relazione finale. In una lettera del 20 agosto 1997, il denunciante ha informato la Commissione che "non avrebbe apportato alcuna modifica al progetto di relazione finale, che è stato accettato dalla Commissione cinque mesi fa".
In una lettera al consiglio di amministrazione del 15 dicembre 1997, la Commissione ha sottolineato che il progetto di relazione finale era stato approvato e accettato dalla Commissione come soddisfacente. La Commissione ha tuttavia osservato che era ancora in attesa del rendiconto finale dei costi necessario per consentirle di effettuare il pagamento finale e di chiudere il fascicolo finanziario del progetto.
Il 7 gennaio 1998 il consiglio di amministrazione ha risposto che sperava di poter completare il rendiconto finale dei costi entro la metà di febbraio. Il comitato ha inoltre osservato che stava apportando "le correzioni alla relazione finale menzionata nel nostro fax del 21 maggio scorso".
Nella sua risposta del 9 gennaio 1998, la Commissione ha preso atto della dichiarazione del consiglio di amministrazione secondo cui la dichiarazione finale dei costi del progetto sarebbe stata inviata il mese successivo.
Il 1° aprile 1998 il comitato ha presentato alla Commissione il rendiconto finale dei costi.
Il 28 aprile 1998 il consiglio di amministrazione ha trasmesso alla Commissione la “relazione finale definitiva” relativa al progetto.
Il denunciante ha inoltre presentato un modulo dal titolo "Certificat de dépôt et attestation de service fait d'une étude ou enquête effectuée pour la Commission". Questo modulo conteneva informazioni amministrative relative allo studio preparato dal consiglio di amministrazione. Il timbro e la firma del servizio della Commissione interessato ("Bureau Enregistrement des Etudes") sono datati 17 giugno 1997. La sezione G del modulo riguarda la questione se i risultati dello studio possano essere diffusi al di fuori della Commissione. È indicata la risposta "sì" ("oui").
Nella sua nuova denuncia, il denunciante ha quindi sostenuto in sostanza che 1) la Commissione era stata negligente nel non cercare motivazioni o spiegazioni per le modifiche apportate dal comitato e che 2) le modifiche che erano state apportate non avrebbero dovuto essere consentite.
Il denunciante ha espresso la speranza di ricevere scuse per quanto accaduto e assicurazioni che sarebbero stati compiuti sforzi per garantire che simili eventi non si ripetessero.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneNel suo parere la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:
Sebbene si possa sostenere che la Commissione non avrebbe dovuto accettare conclusioni scientifiche infondate e ingiustificate, ciò non potrebbe essere equiparato a una cattiva amministrazione.
Come spiegato nella risposta della Commissione alla denuncia 1574/2002/GG, il principale parametro della Commissione che ha portato all’accettazione o al rigetto di una relazione, sia essa di progetto o definitiva, era il rispetto dei termini del contratto. Questo era il caso del presente contratto. Qualora la Commissione riscontri carenze nell'analisi scientifica dei risultati del lavoro svolto nell'ambito del contratto, il contraente dovrà formulare le opportune osservazioni e chiederne la modifica. Tuttavia, ciò non era avvenuto per questo contratto né nel progetto di relazione né nella relazione finale. Se il contraente desiderava modificare le conclusioni risultanti dall'analisi scientifica nella sua relazione finale, doveva e aveva il diritto di farlo.
Per quanto riguarda gli aspetti contrattuali, la lettura di una copia del contratto e degli allegati aggiunti non ha rivelato alcuna capacità della Commissione di "impedire che ciò che è accaduto si verifichi"(2). Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, non era comune, ma non era ignoto che una relazione finale differisse da un progetto di relazione finale associato, sebbene quest’ultima fosse stata accettata dalla Commissione. Dopo tutto, era responsabilità e dovere del contraente consegnare la relazione finale in una forma che riteneva appropriata. La Commissione non ha voluto intervenire in tale processo.
La Commissione non era in grado di respingere una relazione finale in quanto la riteneva scientificamente errata o per qualsiasi altro motivo diverso dal mancato rispetto delle condizioni del contratto.
In caso contrario, i lunghi documenti giustificativi forniti dal denunciante facevano riferimento a possibili o presunte interazioni tra vari organi amministrativi o governativi in Irlanda su cui la Commissione non aveva alcuna influenza, nonché a differenze di interpretazione dei dati tra il denunciante e la persona che ha redatto la relazione finale e la relazione del Parlamento europeo, le cui risoluzioni non erano vincolanti per la Commissione.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia e ha formulato le seguenti ulteriori osservazioni:
Il funzionario della Commissione incaricato del progetto era stato informato telefonicamente in numerose occasioni, tra il maggio 1997 e il settembre 1997, delle interferenze intervenute nel progetto. In una lettera inviata a tale funzionario il 3 novembre 1997 (3), il denunciante aveva sottolineato di aver scoperto che il ministero "voleva esercitare un controllo editoriale sulla relazione finale prima della sua pubblicazione".
Nella sua lettera dell'11 agosto 2003, il denunciante ha concluso affermando di aver inizialmente chiesto scuse e assicurazioni sul fatto che simili eventi non si sarebbero ripetuti, ma che ora desiderava che il progetto originale di relazione finale fosse pubblicato con una spiegazione ufficiale del motivo per cui ciò era stato fatto. Per lo meno cercava di essere scagionato per essersi rifiutato di far parte della censura scientifica e di ristabilire la sua reputazione.
Nella sua successiva lettera del 17 agosto 2003, tuttavia, il denunciante ha spiegato che, riflettendo, desiderava attendere prima l'esito dell'indagine del Mediatore.
Ulteriori indaginiDopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, è emerso che erano necessarie ulteriori indagini. Con lettera dell’8 settembre 2003, il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di concedergli l’accesso al suo fascicolo.
L’8 ottobre 2003 i servizi del Mediatore hanno esaminato il fascicolo della Commissione. I funzionari della Commissione incaricati del fascicolo hanno spiegato che, al momento della chiusura di un fascicolo relativo a uno studio, non tutti i documenti erano conservati. Per questo motivo il fascicolo non conteneva il progetto di relazione finale che era stato sostituito dalla relazione finale. I funzionari della Commissione hanno inoltre ritenuto che dovessero esserci state conversazioni telefoniche tra la Commissione e il contraente in cui la Commissione aveva chiesto la presentazione della relazione finale. Tuttavia, nessuna registrazione di tali conversazioni telefoniche era stata inserita nel fascicolo.
Il fascicolo della Commissione ispezionato dai servizi del Mediatore conteneva una nota manoscritta datata "18 marzo" e che sembra essere stata redatta dal sig. O., che all'epoca lavorava presso la DG Pesca. Sebbene la presente nota non ne indichi esplicitamente l'oggetto, sembra probabile che il suo contenuto si riferisca al progetto di relazione finale (4). Questa nota dà l'impressione che il suo autore abbia ritenuto che i risultati di tale relazione fossero controversi.
LA DECISIONE
1 Osservazione preliminare1.1 La presente denuncia riguarda un contratto (numero di riferimento PEM/93/06) tra l'Irish Sea Fisheries Board (un'autorità irlandese) e la direzione generale (DG) XIV (Pesca) della Commissione europea, con il quale quest'ultima si è impegnata a fornire una parte dei costi della ricerca sull'interazione fisica tra foche grigie e attrezzi da pesca. Il denunciante, che all'epoca lavorava per il consiglio di amministrazione e che era lo scienziato responsabile di questo contratto di ricerca, sostiene che il progetto di relazione finale è stato sostanzialmente modificato a causa dell'interferenza di un'altra autorità irlandese, l'allora dipartimento delle risorse naturali marine, dopo che era stato accettato dalla Commissione.
1.2 Il Mediatore europeo non è in grado di trattare le denunce rivolte a istituzioni o organi diversi dalle istituzioni o dagli organi della Comunità europea. Non sarebbe quindi in grado di trattare eventuali denunce contro le autorità irlandesi. La presente denuncia, tuttavia, è rivolta alla Commissione e la presente decisione riguarda pertanto solo le accuse mosse nei confronti della Commissione europea.
2 Sull’affermazione secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto consentire le modifiche apportate dal comitato2.1 Il denunciante sostiene che la Commissione non avrebbe dovuto consentire le modifiche apportate dal comitato. A suo avviso, le principali conclusioni del progetto di relazione finale che era stato presentato nel marzo 1997 sono state cancellate, negate o diluite nella relazione finale presentata dal consiglio di amministrazione nell’aprile 1998.
2.2 La Commissione ritiene che sia responsabilità del contraente presentare la relazione finale nella forma che ritiene appropriata e che la Commissione non intenda intervenire in tale processo. Sebbene si possa sostenere che la Commissione non avrebbe dovuto accettare conclusioni scientifiche infondate e ingiustificate, ciò non potrebbe essere equiparato a una cattiva amministrazione. Secondo la Commissione, l'esame del contratto non ha rivelato un requisito come quello asserito dal denunciante.
2.3 Il Mediatore osserva che la Commissione non contesta l'affermazione del denunciante secondo cui sono state apportate modifiche sostanziali al progetto di relazione finale che la Commissione aveva accettato.
2.4 Tuttavia, il Mediatore ritiene, come già indicato nella sua decisione sulla denuncia 1574/2002/GG, che l'opinione della Commissione secondo cui era responsabilità e dovere del contraente consegnare la relazione finale nella forma ritenuta appropriata appaia ragionevole.
2.5 In tali circostanze, non sembra sussistere alcuna cattiva amministrazione da parte della Commissione per quanto riguarda tale affermazione.
3 Presunta negligenza da parte della Commissione nel non cercare ragioni o spiegazioni per le modifiche apportate dal Comitato3.1 Il denunciante sostiene che la Commissione è stata negligente nel non cercare ragioni o spiegazioni per le modifiche apportate dal comitato.
3.2 La Commissione sottolinea che il suo principale parametro che porta all'accettazione o al rifiuto di una relazione, sia essa di progetto o definitiva, è il rispetto dei termini del contratto. Così è stato per il presente contratto. Qualora la Commissione rilevi carenze nell'analisi scientifica dei risultati del lavoro svolto durante il contatto, saranno formulate le opportune osservazioni e saranno richieste modifiche al contraente. Tuttavia, ciò non è avvenuto per questo contratto né nel progetto di relazione né nella relazione finale. Se il contraente desiderava modificare le conclusioni risultanti dall'analisi scientifica nella sua relazione finale, doveva e aveva il diritto di farlo.
3.3 Il Mediatore ritiene che sia buona prassi amministrativa agire in modo coerente (5).
3.4 Nel caso di specie, la Commissione ha esaminato e accettato il progetto di relazione finale nell'aprile 1997. Alla luce delle disposizioni del contratto pertinente, ciò significava che il comitato non doveva svolgere ulteriori lavori in relazione a questo studio, a parte la presentazione di una dichiarazione finale dei costi.
3.5 Il Mediatore ritiene che si possano distinguere due aspetti diversi per quanto riguarda l'obbligo della Commissione di agire in modo coerente.
3.6 In primo luogo, se la Commissione avesse ritenuto che il contraente dovesse ancora fornire la relazione finale, ci si sarebbe aspettati che la Commissione avesse inviato solleciti al comitato chiedendo la presentazione della relazione finale. Tuttavia, i solleciti inviati dalla Commissione si riferiscono solo alla dichiarazione finale dei costi, ma non alla relazione. Ciò è tanto più degno di nota in quanto il termine (prorogato) entro il quale la relazione finale avrebbe dovuto essere presentata (fine febbraio 1997) era scaduto da tempo. Anche se ci fossero state conversazioni telefoniche (non registrate) tra la Commissione e il contraente, il Mediatore ritiene difficile credere che la Commissione avrebbe dovuto non inviare un sollecito scritto, ma semplicemente aspettare che la relazione finale fosse presentata nell'aprile 1998, più di un anno dopo aver accettato il progetto di relazione finale.
3.7 In secondo luogo, la Commissione sottolinea che, qualora rilevi carenze nell'analisi scientifica dei risultati dei lavori effettuati nell'ambito di un contratto, tali carenze saranno segnalate al contraente. Ciò significa che la Commissione esamina una relazione per accertare l'esistenza di tali carenze e non si limita a timbrare la relazione che le è stata presentata. Dalle prove presentate al Mediatore emerge inoltre che la Commissione era a conoscenza del fatto (a) che il contenuto del progetto di studio finale era potenzialmente controverso, (b) che il ministero irlandese intendeva esercitare un controllo editoriale sulla relazione finale prima della sua pubblicazione, (c) che la relazione finale è stata presentata più di un anno dopo che la Commissione aveva approvato il progetto di relazione finale e (d) che tale relazione finale conteneva modifiche sostanziali rispetto al progetto di relazione finale. Alla luce di tali circostanze, ci si sarebbe aspettati che la Commissione avrebbe dovuto esaminare attentamente la relazione finale. Tuttavia, nulla indica che la Commissione abbia effettuato un siffatto esame dopo aver ricevuto la relazione finale nell’aprile 1998.
3.8 In tali circostanze, il Mediatore ritiene che la Commissione avrebbe dovuto esaminare la relazione finale sostanzialmente modificata che le era stata presentata nell'aprile 1998, più di un anno dopo aver accettato il progetto di relazione finale. Trascurando di farlo, la Commissione non ha rispettato l’obbligo di agire in modo coerente. Si è trattato di un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore formula qui di seguito un'osservazione critica.
4 Le affermazioni del denunciante4.1 Nella sua denuncia, il denunciante ha espresso l'auspicio di ricevere scuse per quanto accaduto e assicurazioni che sarebbero stati compiuti sforzi per garantire che simili eventi non si ripetessero. Nella sua lettera dell'11 agosto 2003, il denunciante ha concluso affermando di aver inizialmente chiesto scuse e assicurazioni sul fatto che simili eventi non si sarebbero ripetuti, ma che ora desiderava che il progetto originale di relazione finale fosse pubblicato con una spiegazione ufficiale del motivo per cui ciò era stato fatto. Per lo meno cercava di essere scagionato per essersi rifiutato di far parte della censura scientifica e di ristabilire la sua reputazione.
4.2 Nella sua lettera del 17 agosto 2003, tuttavia, il denunciante ha spiegato che, riflettendo, desiderava attendere prima l'esito dell'indagine del Mediatore.
4.3 In tali circostanze, il Mediatore ritiene che non sia necessario trattare le domande originariamente presentate dal denunciante.
5 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore in merito a tale denuncia, è necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:
Il Mediatore ritiene che la Commissione avrebbe dovuto esaminare la relazione finale sostanzialmente modificata che le era stata presentata nell'aprile 1998, più di un anno dopo aver accettato il progetto di relazione finale. Trascurando di farlo, la Commissione non ha rispettato l’obbligo di agire in modo coerente. Si è trattato di un caso di cattiva amministrazione.
Dato che questi aspetti del caso riguardano procedure relative a eventi specifici del passato, non è opportuno perseguire una composizione amichevole della questione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) GU 1994, n. C 205, pag. 553.
(2) Il riferimento è al testo della denuncia 1574/2002/GG.
(3) Una copia di tale lettera, che il denunciante aveva ottenuto dalla Commissione a seguito di una richiesta di accesso ai documenti, è stata presentata al Mediatore.
(4) La nota fa riferimento al "logo dell'UE sulla copertina". Il progetto di relazione finale presentato il 4 marzo 1997 riporta effettivamente il logo dell'UE sulla copertina.
(5) Cfr. articolo 10, paragrafo 1, del codice europeo di buona condotta amministrativa, disponibile sul sito web del Mediatore (http://www.ombudsman.europa.eu).