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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 598/2003/ELB contro l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee


Strasburgo, 9 dicembre 2003

Egregio signor X.,

Il 29 marzo 2003 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito alla Sua esclusione dal concorso COM/C/1/02 a causa dei risultati insufficienti della prova d).

Il 22 aprile 2003 ho trasmesso la denuncia al direttore dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO). L'EPSO ha trasmesso la Sua denuncia alla Commissione, in quanto formalmente il concorso è stato organizzato dalla Commissione. Il 4 giugno 2003 la Commissione ha inviato un parere che l'EPSO ha adottato il 23 giugno 2003. Le ho trasmesso il parere con l'invito a formulare osservazioni, se lo desidera. Nessuna osservazione sembra essere stata ricevuta da voi.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano i seguenti:

Il denunciante ha partecipato al concorso COM/C/1/02 (segretari di lingua francese). Con lettera del 7 febbraio 2003 è stato informato di non aver superato la prova di selezione d), in cui ha ottenuto solo 9,2 punti su 20 ed è stato escluso dal concorso.

Ha chiesto la copia della sua prova d), che ha ricevuto così come i testi originali con le correzioni. Test d) consisteva in due testi in francese contenenti errori ortografici, grammaticali e di sintassi. I candidati sono stati penalizzati se hanno apportato ulteriori correzioni ai testi. Il denunciante ha infatti apportato ulteriori correzioni, che non figurano nel testo originale con le correzioni che gli sono state inviate. Ha controllato con l'Accademia di Francia che considerava giustificate le sue correzioni aggiuntive.

Due volte (il 4 e il 14 marzo 2003) ha chiesto al presidente della commissione giudicatrice di riesaminare la sua prova d). Ha confermato i suoi risultati e ha indicato di non essere stato penalizzato per le correzioni supplementari che aveva apportato.

Egli sostiene che la sua esclusione dal concorso dovrebbe essere spiegata e che il suo test dovrebbe essere riesaminato.

L'INCHIESTA

Parere dell'EPSO

Il parere adottato dall'EPSO può essere sintetizzato come segue:

Il concorso COM/C/1/02 è stato organizzato al fine di costituire un elenco di riserva di dattilografi francofoni. Il denunciante si è candidato a questo concorso. Essendo stato tra i 1.000 migliori candidati dopo le prove di preselezione, è stato invitato a compilare un modulo di candidatura e quindi a partecipare alle prove scritte svoltesi il 29 novembre 2002 a Bruxelles.

La prova di selezione d) mirava a valutare la padronanza della lingua francese da parte dei candidati e consisteva nella correzione di due testi contenenti errori di ortografia, grammatica e sintassi. Tutti i documenti sono stati corretti in forma anonima da almeno due esaminatori sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice ha verificato la corretta applicazione di tali criteri ed ha esaminato le osservazioni formulate dagli esaminatori. La commissione giudicatrice ha determinato i risultati, che sono stati comunicati ai candidati.

Il 7 febbraio 2003 il denunciante è stato informato dei suoi risultati e della sua esclusione dal concorso.

A seguito della richiesta del denunciante, ha ricevuto il suo documento per il test d) e una versione corretta del test.

A seguito della sua prima richiesta di riesame, il presidente della commissione giudicatrice ha confermato i suoi risultati il 12 marzo 2003 e ha spiegato che il testo conteneva circa un centinaio di errori di diversa natura e complessità, che era stata operata una distinzione tra tali errori e che l'importanza di ciascun errore non corretto o erroneamente corretto variava a seconda di tale distinzione.

In risposta alla sua seconda domanda di riesame, il 26 marzo 2003 il presidente della commissione giudicatrice lo informava di non essere stato sanzionato per le correzioni da lui menzionate nella sua domanda di riesame.

Secondo la giurisprudenza consolidata, una commissione giudicatrice non è tenuta a specificare le risposte dei candidati ritenute insufficienti o i motivi per cui tali risposte sono state giudicate insufficienti. È stato inoltre riconosciuto che la comunicazione dei voti ottenuti nelle diverse prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda il riesame del documento del denunciante, tutte le procedure sono state rispettate: la commissione giudicatrice ha tenuto conto delle varie osservazioni e ha effettuato un riesame coscienzioso del fascicolo del denunciante, ma tale riesame non ha indotto la commissione giudicatrice a modificare i voti del denunciante.

LA DECISIONE

1 Presunta mancanza di spiegazioni

1.1 Il denunciante ha partecipato al concorso COM/C/1/02 (segretari di lingua francese). Con lettera 7 febbraio 2003 è stato informato di non aver superato la prova di selezione d) e di essere stato escluso dal concorso. Il denunciante sostiene che la sua esclusione dal concorso dovrebbe essere spiegata e che il suo test dovrebbe essere riesaminato.

1.2 L'EPSO sostiene che tutte le procedure sono state rispettate, che la commissione giudicatrice ha tenuto conto delle varie osservazioni del denunciante, che ha effettuato un riesame coscienzioso del fascicolo del denunciante, ma che tale riesame non ha indotto la commissione a modificare i voti del denunciante.

1.3 Il Mediatore ricorda che, secondo la giurisprudenza consolidata (1), le commissioni giudicatrici godono di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda le modalità e il contenuto dettagliato delle prove previste nell'ambito di un concorso e per quanto riguarda i dettagli e il contenuto delle prove da svolgere nell'ambito di un concorso (2). È altresì giurisprudenza consolidata (3) che la comunicazione dei voti ottenuti nelle varie prove costituisce un'adeguata motivazione delle decisioni della commissione giudicatrice.

1.4 Il Mediatore osserva che il presidente della commissione giudicatrice ha informato il denunciante che il testo conteneva circa un centinaio di errori di diversa natura e complessità, che era stata operata una distinzione tra questi errori e che l'importanza di ciascun errore non corretto o erroneamente corretto variava in base a tale distinzione e che successivamente lo ha informato di non essere stato penalizzato per le correzioni menzionate nella sua richiesta di riesame. Il Mediatore osserva inoltre che il denunciante ha ricevuto una copia del suo documento d'esame contrassegnato.

1.5 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che la commissione giudicatrice abbia agito nei limiti della sua autorità giuridica per quanto riguarda la motivazione fornita al denunciante e il riesame della sua prova. Il Mediatore non riscontra pertanto alcuna cattiva amministrazione.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte dell'EPSO. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il direttore dell'EPSO sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Cfr. causa T-132/89, Galone/Consiglio, Racc. 1990, pag. II-549, punto 27.

(2) Cfr. causa T-156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia, Racc. 1991, pag. II-407, punto 121.

(3) Causa C-254/95, Parlamento contro Innamorati, Racc. 1996, pag. I-3423, punto 31.

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