# Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 341/2003/GG contro la Commissione europea
- Autore: Mediatore Europeo
- Data: null
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/it/decision/it/1865)
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Strasburgo, 11 novembre 2003   

Egregio signor G.,

Il 10 febbraio 2003 Lei ha presentato una denuncia contro la Commissione europea in merito al trattamento da parte di quest'ultima di una denuncia contro la Germania da Lei presentata alla Commissione.

Il 21 febbraio 2003 il Mediatore europeo ha trasmesso la denuncia al Presidente della Commissione europea.

Con lettera del 24 febbraio 2003, Lei ha inviato al Mediatore ulteriori informazioni in merito alla Sua denuncia, che il Mediatore ha trasmesso alla Commissione il 6 marzo 2003.

Il 7 maggio 2003 Lei mi ha scritto per chiedere una rapida decisione sulla Sua denuncia o l'adozione di misure provvisorie. Nella mia risposta dell'8 maggio 2003, ho spiegato che la Commissione era stata invitata a presentare il suo parere sulla denuncia entro il 31 maggio 2003 e che tale parere Le sarebbe stato trasmesso quanto prima. Le ho inoltre comunicato che il Mediatore non aveva il potere di emettere ordinanze vincolanti nei confronti di altre istituzioni o di adottare misure provvisorie. Una copia della Sua lettera del 7 maggio 2003 e della mia risposta sono state trasmesse alla Commissione per informazione.

La Commissione ha inviato il suo parere (datato 13 maggio 2003) il 23 maggio 2003. L'ho trasmessa a Lei il 28 maggio 2003 con l'invito a formulare osservazioni.

Il 30 maggio 2003 Lei mi ha inviato un'ulteriore denuncia contro la Germania, indirizzata alla Commissione. Confermo di aver ricevuto la presente in data 5 giugno 2003, esprimendo il parere che la presente lettera mi sia stata inviata per mia informazione. Nella Sua risposta dell'11 giugno 2003 mi ha chiesto di trasmettere la Sua lettera del 30 maggio 2003 alla Commissione. L'ho fatto il 20 giugno 2003.

Il 30 giugno 2003 Lei mi ha trasmesso le Sue osservazioni sul parere della Commissione. Il 23 luglio 2003 Lei ha inviato ulteriori osservazioni.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.

IL RECLAMO
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Il denunciante, cittadino tedesco, ha trasferito a una banca svizzera i titoli che aveva detenuto presso la Volksbank Freiburg (una banca tedesca). Secondo il denunciante, si trattava di una normale operazione effettuata apertamente e a proprio nome. Sempre secondo il denunciante, il trasferimento è stato effettuato perché i titoli erano necessari per ottenere prestiti dalla banca svizzera, perché la banca svizzera offriva prodotti più vantaggiosi, una migliore consulenza in materia di titoli, una gamma più ampia di servizi e una gestione degli affari più rapida e affidabile rispetto alla banca tedesca e a causa della sicurezza offerta dal conto presso la banca svizzera.

Nel corso di un'indagine su transazioni illegali effettuata presso la Volksbank di Friburgo sulla base di un mandato di perquisizione emesso il 22 aprile 1998, l'amministrazione fiscale di Friburgo-Land ha inoltre scoperto documenti relativi a tale trasferimento. Secondo il denunciante, l'autorità fiscale andava quindi oltre il suo mandato, che si limitava a esaminare le operazioni effettuate in forma anonima. L'amministrazione fiscale di Friburgo-Land ha successivamente trasmesso le informazioni che aveva scoperto all'amministrazione fiscale di Stoccarda I competente per il denunciante. Quest'ultima ha successivamente avviato una propria indagine fiscale nei confronti del denunciante la cui abitazione e il cui ufficio sono stati perquisiti. A seguito di questa indagine, l'amministrazione fiscale Stoccarda I ha modificato gli oneri fiscali del denunciante per gli anni dal 1989 al 1999 e ha fissato un anticipo più elevato sulle imposte dovute per il 2001. In relazione a tali decisioni, il denunciante ha chiesto al Finanzgericht Baden-Württemberg la sospensione del procedimento. Con decisione 16 aprile 2002 il Finanzgericht ha respinto tali domande. La richiesta del denunciante di accogliere un ricorso dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte suprema finanziaria federale) è stata respinta dal Finanzgericht il 30 luglio 2002. I fatti pertinenti hanno inoltre portato all'avvio di un procedimento penale nei confronti del denunciante.

Secondo il denunciante, il trasferimento da lui effettuato rientrava nella libera circolazione dei capitali. Essa non potrebbe quindi essere alla base di un sospetto iniziale di evasione fiscale (Anfangsverdacht). Il denunciante ha sostenuto che le autorità fiscali tedesche sospettano che eventuali trasferimenti verso altri paesi siano potenzialmente abusivi. Tale approccio avrebbe potuto dissuadere i cittadini dall'approfittare della libera circolazione dei capitali ("effetto dissuasivo"). Il denunciante ha ritenuto che le autorità nazionali dovessero tenere conto dell'interesse comunitario a una libera circolazione dei capitali senza ostacoli attraverso le frontiere. Secondo il denunciante, l'amministrazione finanziaria e il Finanzgericht non avevano provveduto in tal senso nel caso di specie. Secondo il denunciante, il Finanzgericht si era opposto al trasferimento dei titoli in quanto esso era stato effettuato senza alcuna ragione economica. Il denunciante ha ritenuto che la necessità di una ragione economica per tali operazioni costituisse una restrizione dissimulata della libera circolazione dei capitali. Egli ha inoltre ritenuto che sussistesse una discriminazione, dato che non era richiesta alcuna ragione economica per un trasferimento a una banca tedesca e che non erano state prese in considerazione ragioni di natura non economica. Il denunciante ha infine sostenuto che le misure adottate dalle autorità fiscali tedesche erano state sproporzionate, dato che l'Amtsgericht di Friburgo, che aveva autorizzato la ricerca presso la Volksbank di Friburgo, aveva sottolineato che l'indagine doveva essere limitata alle operazioni effettuate in forma anonima o utilizzando nomi falsi. Esisteva quindi un divieto assoluto di utilizzare le informazioni sul suo trasferimento che erano state scoperte in occasione della presente inchiesta.

Il 2 settembre 2002 il denunciante si è rivolto alla Commissione (riferimento 2002/5041) per contestare la decisione del Finanzgericht del 30 luglio 2002 in violazione delle norme del trattato CE sulla libera circolazione dei capitali. Il denunciante ha pertanto suggerito alla Commissione di avviare la procedura di cui all'articolo 226. Nella sua risposta del 19 novembre 2002, la Commissione ha sottolineato quanto segue: "In questo contesto non si può ritenere che il Finanzgericht avrebbe giustificato un concreto sospetto iniziale di evasione fiscale nel Suo caso con il fatto che non vi fosse alcuna ragione economica per il trasferimento dei titoli o che avrebbe persino stabilito un requisito generale di tale ragione economica in caso di trasferimenti all'estero." Secondo la Commissione, il giudice tedesco aveva ritenuto che tale sospetto fosse giustificato solo quando l'operazione in questione appariva antieconomica. La Commissione ha informato il denunciante di aver pertanto proposto di archiviare il caso a meno che il denunciante non potesse presentare nuove argomentazioni o elementi di prova.

Il denunciante ha ritenuto che, nella sua lettera del 19 novembre 2002, la Commissione avesse falsificato la decisione del Finanzgericht sostituendo alla posizione di quest'ultimo un argomento che era stato dedotto nel corso del procedimento dall'amministrazione tributaria Stuttgart I e che il Finanzgericht non aveva adottato.

Il denunciante ha contestato il parere della Commissione in diverse altre lettere. Nelle risposte del 13 gennaio e del 3 febbraio 2003, tuttavia, la Commissione ha confermato la sua posizione.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante (1) contesta il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 226 e (2), sostenendo che la Commissione ha falsificato i fatti.

L'INCHIESTA
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**Il parere della Commissione**   

Nel suo parere la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:
*1. Contesto della causa*   

Secondo il diritto tedesco, le indagini fiscali possono basarsi solo su un sospetto iniziale sufficientemente sostanziale di una qualche forma di evasione fiscale ("steuerrechtlicher Anfangsverdacht"). Il Bundesfinanzhof (il più alto tribunale tributario tedesco) ha deciso il 6 febbraio 2001 che qualsiasi indagine fiscale basata esclusivamente sul fatto che vi era stato un trasferimento transfrontaliero di beni da un conto bancario nazionale a un conto bancario estero violava la libertà dei movimenti di capitali tutelata dall'articolo 56 del trattato CE.

In una precedente denuncia alla Commissione del 3 settembre 2001 (riferimento 2001/5037), il denunciante aveva sostenuto che le misure adottate nei confronti sia della sua banca che di se stesso (vale a dire l'esecuzione di un mandato di perquisizione e la confisca di documenti) erano state illegali. Poiché non vi era stata alcuna indicazione di una violazione dell'articolo 56 del trattato CE, il caso era stato chiuso dalla Commissione il 25 gennaio 2002.

Il denunciante ha successivamente presentato un ulteriore reclamo (riferimento 2002/5041) in cui si opponeva alle decisioni del Finanzgericht Baden-Württemberg del 16 aprile 2002 e, in particolare, alla decisione del Finanzgericht del 30 luglio 2002, che respingeva la sua richiesta di revoca delle decisioni del 16 aprile 2002. Il denunciante ha dedotto dalla decisione del 30 luglio 2002 che, in linea generale, il giudice richiedeva ragioni *economiche* per i trasferimenti transfrontalieri di valori mobiliari, il che rappresentava una restrizione dissimulata ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, del trattato CE.
*2. Storia del caso*   

La denuncia (riferimento 2002/5041) era stata presentata dal denunciante il 2 settembre 2002. Il 27 settembre 2002 il denunciante è stato invitato a fornire ulteriori informazioni. Tali informazioni sono state trasmesse l'8 ottobre 2002. Da un'analisi dei servizi della Commissione è emerso che non vi era alcuna indicazione di discriminazione arbitraria nei confronti dei trasferimenti verso paesi stranieri ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, del trattato CE. Il 19 novembre 2002, e con l'approvazione del Servizio giuridico della Commissione, il denunciante è stato pertanto informato dell'intenzione della Commissione di archiviare il caso. Dopo che il denunciante aveva presentato ulteriori osservazioni il 28 novembre 2002 e il 23 dicembre 2002, la Commissione lo ha informato di mantenere la sua posizione secondo cui il caso doveva essere archiviato.
*3. Posizione della Commissione in merito alle argomentazioni del denunciante*   

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha fatto riferimento a rimostranze relative alla legittimità di vari mandati di perquisizione. Tutte queste rimostranze erano state oggetto di decisioni giudiziarie. Il mandato di perquisizione emesso nei confronti della banca del denunciante a Friburgo era stato annullato con decisione del Landgericht Friburgo 26 gennaio 2000. Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui ciò ha portato a un divieto assoluto dell'uso delle prove così acquisite, occorre sottolineare che nel diritto tedesco non esisteva una disposizione chiara che escludesse automaticamente la presa in considerazione di informazioni ottenute illecitamente ("frutto della dottrina dell'albero velenoso"), ma solo una giurisprudenza specifica. Il denunciante aveva presentato una denuncia al Landgericht Stuttgart contro le misure di indagine fiscale adottate nei suoi confronti dall'amministrazione fiscale di Stoccarda. Il tribunale aveva respinto la denuncia il 19 gennaio 2001. La legittimità della confisca dei documenti del denunciante era stata confermata da una decisione dell'Amtsgericht Stuttgart (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda) del 23 gennaio 2001.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore, la denuncia era pertanto irricevibile per quanto riguarda le questioni oggetto del presente procedimento giudiziario.

Per quanto riguarda l'obiezione del denunciante al rifiuto della Commissione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza consolidata dei giudici comunitari, la Commissione disponeva di un potere discrezionale nel decidere se avviare o meno un siffatto procedimento.

Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui il Finanzgericht nella sua decisione del 30 luglio 2002 avrebbe erroneamente confermato uno specifico sospetto iniziale di evasione fiscale nel suo caso sulla base del fatto che non vi era alcuna ragione economica per un trasferimento di titoli, la decisione del giudice recita quanto segue:[(1)](#(1)){#Footnote1}
> "È stato determinante ai fini della sentenza del Senato \[nelle sue decisioni del 16 aprile 2002\] che il trasferimento dei titoli a una banca estera sia avvenuto senza una ragione economica. (...) Poiché la mancanza di una ragione economica è stata determinante per la decisione del Senato, non è rilevante che sia stata trasferita solo una parte del deposito."

Ciò si riferiva alle precedenti decisioni del Finanzgericht del 16 aprile 2002 che recitavano entrambe come segue:
> "Inoltre, secondo il Senato, non è prassi corrente delle banche nei confronti di paesi stranieri che un deposito esistente sia trasferito complessivamente a una banca estera senza una ragione economica apparente. Questo perché debitore e creditore rimangono gli stessi, cambia solo l'amministrazione dei beni. Al contrario, in tali circostanze il Senato conferma il sospetto iniziale di evasione fiscale."

Che cosa si intendesse per "assenza di ragione economica apparente" e "mancanza di ragione economica" in questo contesto è emerso dalla sezione I delle decisioni del 16 aprile 2002 che recita:
> "\[Il Finanzamt Stuttgart I\] sostiene come giustificazione che l'indagine degli investigatori fiscali si basava su azioni investigative legittime: Il \[ricorrente\] aveva trasferito un deposito dei suoi titoli a tasso fisso in un paese straniero. Non vi erano ragioni economiche per farlo, poiché i costi di tale deposito erano più elevati all'estero."

In tale contesto, i fatti non dimostravano che il Finanzgericht avesse fondato un sospetto iniziale specifico di evasione fiscale nel caso del denunciante sul fatto che non vi fosse alcuna ragione economica per un trasferimento di titoli o addirittura avesse stabilito un requisito generale per l'esistenza di una ragione economica per i trasferimenti transfrontalieri. A seguito di un'analisi esaustiva di tutte le decisioni giudiziarie presentate, è risultato evidente che il giudice conferma un sospetto iniziale di evasione fiscale se il trasferimento transfrontaliero in questione è economicamente svantaggioso. L'amministrazione finanziaria nel caso di specie aveva incontestabilmente sostenuto che i costi del deposito estero erano superiori a quelli addebitati dalla banca tedesca. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante, l'azione investigativa nei suoi confronti si basava sul fatto che il trasferimento era *economicamente svantaggioso e* non sul fatto che mancava una ragione economica.

Il denunciante ha sostenuto che vi erano ragioni economiche o non economiche per il trasferimento da lui effettuato. Tuttavia, tali possibili ragioni erano sconosciute al momento in cui era sorto il sospetto iniziale.

L'articolo 58, paragrafo 1 del trattato CE stabilisce che le disposizioni dell'articolo 56 che sanciscono la libera circolazione dei capitali lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per prevenire le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, in particolare nel settore fiscale. Sulla base delle informazioni di cui disponeva la Commissione, non vi era alcuna indicazione che le autorità tributarie o il Finanzgericht si fossero basati unicamente sul carattere transfrontaliero del trasferimento di titoli al fine di dimostrare un sospetto iniziale di evasione fiscale. Le indagini si erano invece basate sul fatto che all'epoca il trasferimento del denunciante sembrava economicamente svantaggioso e che il denunciante si era rifiutato di fornire ulteriori chiarimenti.

La Commissione disponeva di un potere discrezionale nel decidere se avviare o meno un procedimento per inadempimento. Nel caso del denunciante, tale decisione non si basava su una falsificazione dei fatti, ma sull'interpretazione delle informazioni fornite dal denunciante.
**Osservazioni del denunciante**   

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia e ha formulato le seguenti ulteriori osservazioni:

Dalla decisione del Bundesfinanzhof 6 febbraio 2001 risulta che le indagini fiscali possono fondarsi solo su un sospetto iniziale sufficientemente sostanziale di una qualche forma di evasione fiscale ("steuerrechtlicher Anfangsverdacht"). Ciò significava che tali indagini fiscali potevano essere basate solo sul fatto che vi era stato un trasferimento *anonimo* di beni da una banca nazionale a una straniera. Secondo la giurisprudenza del Bundesfinanzhof, la questione dell'esistenza di una ragione economica per il trasferimento all'estero o dell'apparenza di un trasferimento economicamente svantaggioso è irrilevante.

Secondo una lettera dell'amministrazione fiscale di Friburgo-Land all'amministrazione fiscale di Stoccarda, l'indagine fiscale era stata avviata nel caso di specie "poiché il trasferimento di titoli a tasso fisso a un deposito in un paese straniero non aveva alcun senso economico e poiché il trasferimento era stato effettuato in stretta vicinanza temporale all'introduzione della detrazione sugli interessi ("Zinsabschlag") \[in Germania\]. I documenti \[relativi al denunciante\] erano stati trattati come documenti trovati per caso ("Zufallsfunde") in quanto non rientravano nel \[mandato di perquisizione\]".

Il 4 settembre 1998 l'Amtsgericht Freiburg aveva respinto la richiesta dell'amministrazione tributaria Freiburg-Land di confermare il sequestro di tali documenti. Il giudice ha sostenuto che, in caso contrario, le restrizioni imposte al mandato di perquisizione emesso il 22 aprile 1998 sarebbero state rese nulle. Tale decisione è stata confermata dal Landgericht Freiburg il 4 marzo 1999. Nonostante tali decisioni, i documenti pertinenti sono stati trasmessi all'amministrazione fiscale Stoccarda I il 9 agosto 1999. Ciò costituiva già una violazione della libera circolazione dei capitali.

Dopo che il 26 gennaio 2000 il Landgericht di Friburgo aveva annullato la decisione di autorizzazione del mandato di perquisizione 22 aprile 1998, i relativi documenti erano stati restituiti alla Volksbank di Friburgo. All'epoca si ignorava che copie di tali documenti erano già state trasmesse all'amministrazione fiscale di Stoccarda. Ciò costituiva anche una violazione della libera circolazione dei capitali del denunciante.

Il 14 novembre 2000 l'amministrazione tributaria di Stoccarda ha chiesto un mandato di perquisizione e di sequestro. Il sospetto iniziale si basava sul fatto che era stato effettuato un trasferimento di titoli su un conto svizzero.

La questione se tale trasferimento fosse stato economicamente svantaggioso non era stata affatto esaminata al momento del sequestro dei documenti, avvenuto il 26 giugno 1998. Tale questione è divenuta rilevante solo nel corso del procedimento dinanzi al Finanzgericht verso la fine del 2001 e nel 2002, dato che l'amministrazione tributaria Stuttgart I aveva invocato l'asserita assenza di uno scopo economico del trasferimento. Non era legittimo rimandare la questione al 1998. In un primo momento il denunciante non aveva risposto a tale questione nel 2001/2002, in quanto, secondo la giurisprudenza del Bundesfinanzhof e della Corte costituzionale tedesca, essa era irrilevante ai fini del sospetto iniziale.

La necessità di un motivo economico per un trasferimento all'estero o che tale trasferimento non appaia economicamente svantaggioso costituiva una discriminazione arbitraria nonché una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, del trattato CE.

LA DECISIONE
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**1 Osservazioni introduttive**   

1.1 Il denunciante, cittadino tedesco, ha ceduto a una banca svizzera i titoli che aveva detenuto presso la Volksbank Freiburg (una banca tedesca). Secondo il denunciante, si trattava di una normale operazione effettuata apertamente e a proprio nome. Nel corso di un'indagine su transazioni illegali effettuata presso la Volksbank di Friburgo sulla base di un mandato di perquisizione emesso il 22 aprile 1998, l'amministrazione fiscale di Friburgo-Land ha inoltre scoperto documenti relativi a tale trasferimento. Secondo il denunciante, l'autorità fiscale andava quindi oltre il suo mandato, che si limitava a esaminare le operazioni effettuate in forma anonima. L'amministrazione fiscale di Friburgo-Land ha successivamente trasmesso le informazioni che aveva scoperto all'amministrazione fiscale di Stoccarda I competente per il denunciante. Quest'ultima ha successivamente avviato una propria indagine fiscale nei confronti del denunciante la cui abitazione e il cui ufficio sono stati perquisiti. A seguito di questa indagine, l'amministrazione fiscale Stoccarda I ha modificato gli oneri fiscali del denunciante per gli anni dal 1989 al 1999 e ha fissato un anticipo più elevato sulle imposte dovute per il 2001. In relazione a tali decisioni, il denunciante ha chiesto al Finanzgericht Baden-Württemberg la sospensione del procedimento. Con decisione 16 aprile 2002 il Finanzgericht ha respinto tali domande. La richiesta del denunciante di accogliere un ricorso dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte suprema finanziaria federale) è stata respinta dal Finanzgericht il 30 luglio 2002. Il 2 settembre 2002 il denunciante si è rivolto alla Commissione europea. Tuttavia, con lettera del 19 novembre 2002, la Commissione ha informato il denunciante di non aver ravvisato alcun motivo per intervenire. La Commissione ha confermato tale posizione in altre lettere del 13 gennaio e del 3 febbraio 2003.

1.2 Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante sostiene che la Commissione europea avrebbe dovuto avviare una procedura d'infrazione sulla base dell'articolo 226 del trattato CE. Il denunciante ritiene che nel suo caso le autorità fiscali tedesche e il Finanzgericht abbiano violato la libera circolazione dei capitali.

1.3 A scanso di equivoci, occorre ricordare che l'articolo 195 del trattato CE conferisce al Mediatore europeo il potere di ricevere denunce relative a casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni e degli organi comunitari, ad eccezione della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Il Mediatore europeo non ha quindi il mandato di esaminare le denunce nei confronti di altre istituzioni o organismi, quali le autorità fiscali o i tribunali nazionali. La presente decisione riguarda pertanto esclusivamente la denuncia contro la Commissione europea.

1.4 Nel suo parere, la Commissione sottolinea che le lamentele relative alla legittimità di vari mandati di perquisizione a cui il denunciante aveva fatto riferimento erano oggetto di decisioni giudiziarie. Secondo la Commissione, e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore[(2),](#(2)){#Footnote2} la denuncia è pertanto irricevibile per quanto riguarda le questioni oggetto del presente procedimento giudiziario.

1.5 Va osservato che dall'articolo 1, paragrafo 3, e dall'articolo 2, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore risulta che il Mediatore europeo non può mettere in discussione la fondatezza della decisione di un organo giurisdizionale e che deve dichiarare irricevibile una denuncia se i fatti addotti dal denunciante sono già stati trattati da un organo giurisdizionale. Tuttavia, la presente denuncia riguarda la decisione della Commissione di non avviare procedimenti di infrazione nei confronti della Germania. Poiché tale decisione non sembra essere stata oggetto di un procedimento giudiziario, i dubbi della Commissione in merito alla ricevibilità non sono fondati.

1.6 Va tuttavia osservato che il caso del denunciante si basa sulla premessa che le decisioni adottate dalle autorità fiscali tedesche che sembrano essere state oggetto di procedimenti giudiziari e, in ultima analisi, le decisioni di un tribunale tedesco hanno violato il diritto comunitario. Questo fatto sarà preso in considerazione al momento dell'esame delle affermazioni del denunciante (cfr. punto 2.3).
**2 Mancata apertura di una procedura di infrazione**   

2.1 Il denunciante contesta il rifiuto della Commissione di avviare una procedura d'infrazione nei confronti della Germania sulla base dell'articolo 226 del trattato CE. Egli ritiene che il trasferimento da lui effettuato rientrasse nella libera circolazione dei capitali. Essa non potrebbe quindi essere alla base di un sospetto iniziale di evasione fiscale (Anfangsverdacht). Il denunciante sostiene che l'amministrazione finanziaria e il Finanzgericht non hanno tenuto conto dell'interesse comunitario ad una libera circolazione transfrontaliera dei capitali senza ostacoli. Secondo il denunciante, il Finanzgericht si è opposto al trasferimento dei titoli sulla base del fatto che esso era stato effettuato senza alcuna ragione economica. Il denunciante ritiene che tale approccio costituisca una restrizione dissimulata della libera circolazione dei capitali. Egli sostiene inoltre che sussisteva una discriminazione, dato che non era richiesta alcuna ragione economica per un trasferimento a una banca tedesca e che non erano state prese in considerazione ragioni di natura non economica. Il denunciante ritiene infine che le misure adottate dalle autorità fiscali tedesche fossero sproporzionate, dato che l'Amtsgericht di Friburgo, che aveva autorizzato la ricerca presso la Volksbank di Friburgo, aveva sottolineato che l'indagine doveva essere limitata alle operazioni effettuate in forma anonima o utilizzando nomi falsi. A suo avviso, esisteva quindi un divieto assoluto di utilizzare le informazioni sul suo trasferimento che erano state scoperte in occasione della presente inchiesta.

2.2 Nel suo parere, la Commissione sottolinea che le lamentele del denunciante in merito alla legittimità di vari mandati di perquisizione sono state oggetto di decisioni giudiziarie. Il mandato di perquisizione emesso nei confronti della banca del denunciante a Friburgo è stato annullato con decisione del Landgericht di Friburgo. Tuttavia, secondo la Commissione, nel diritto tedesco non esisteva alcuna disposizione chiara che escludesse automaticamente la presa in considerazione di informazioni ottenute illecitamente (\<\<frutto della dottrina dell'albero velenoso\>\>), ma solo una giurisprudenza specifica. La Commissione ritiene inoltre che i fatti non dimostrassero che il Finanzgericht avesse fondato un sospetto iniziale specifico di evasione fiscale nel caso del denunciante sul fatto che non vi fosse alcuna ragione economica per un trasferimento di titoli o addirittura avesse previsto un requisito generale per l'esistenza di una ragione economica per i trasferimenti transfrontalieri. Sulla base delle informazioni di cui disponeva la Commissione, non vi era alcuna indicazione che le autorità tributarie o il Finanzgericht si fossero basati unicamente sul carattere transfrontaliero del trasferimento di titoli al fine di dimostrare un sospetto iniziale di evasione fiscale. Le indagini si erano invece basate sul fatto che all'epoca il trasferimento del denunciante sembrava economicamente svantaggioso e che il denunciante si era rifiutato di fornire ulteriori chiarimenti.

2.3 Va innanzitutto osservato che la Commissione europea ha il potere di adire la Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE solo se ritiene che vi sia una violazione del diritto comunitario. Il Mediatore ritiene che le argomentazioni summenzionate presentate dalla Commissione a sostegno della sua opinione secondo cui non vi è alcuna violazione sembrino ragionevoli. In particolare, il Mediatore ritiene che l'interpretazione data dalla Commissione alle decisioni del Finanzgericht appaia corretta. Il Mediatore osserva che, nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante sostiene che la presunta assenza di uno scopo economico del trasferimento in questione è stata sollevata per la prima volta nel procedimento dinanzi al Finanzgericht nel 2001/2002 e che non era legittimo proiettare la questione fino al 1998, quando è stata svolta la prima indagine. Sollevando tale argomento, il denunciante mette quindi effettivamente in dubbio la fondatezza delle decisioni del Finanzgericht del 16 aprile 2002 e del 30 luglio 2002. Tuttavia, come indicato al precedente punto 1.5, il Mediatore non può mettere in discussione la fondatezza della sentenza di un organo giurisdizionale. Ne consegue che il denunciante non ha quindi dimostrato la sua affermazione relativa al rifiuto della Commissione di avviare una procedura di infrazione.

2.4 In tali circostanze, non sembra sussistere alcuna cattiva amministrazione da parte della Commissione europea per quanto riguarda la prima censura.
**3 Falsificazione dei fatti**   

3.1 Il denunciante sostiene che la seguente osservazione contenuta nella lettera della Commissione del 19 novembre 2002 ha falsificato i fatti: "In questo contesto non si può ritenere che il Finanzgericht avrebbe giustificato un concreto sospetto iniziale di evasione fiscale nel Suo caso con il fatto che non vi fosse alcuna ragione economica per il trasferimento dei titoli o che avrebbe persino stabilito un requisito generale di tale ragione economica in caso di trasferimenti all'estero." Secondo il denunciante, la Commissione ha sostituito alla posizione del Finanzgericht un argomento che era stato addotto nel corso del procedimento dall'amministrazione fiscale Stoccarda I e che il Finanzgericht non aveva adottato.

3.2 La Commissione ritiene che la sua decisione di non avviare una procedura d'infrazione non si sia basata su una falsificazione dei fatti.

3.3 Come si è già detto (v. punto 2.3), l'interpretazione data dalla Commissione alle decisioni del Finanzgericht appare corretta.

3.4 In tali circostanze, non sembra sussistere alcuna cattiva amministrazione da parte della Commissione europea per quanto riguarda la seconda censura.
**4 Conclusione**   

Sulla base delle indagini del Mediatore in merito a tale denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

*** ** * ** ***

[(1)](#Footnote1){#(1)} Traduzione fornita dalla Commissione.

[(2)](#Footnote2){#(2)} Decisione 94/262 del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (GU 1994, L 113, pag. 15).