FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Lettura facilitata
  • Dimensioni del testo

Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Lingua attuale: 
  • Italiano
Lingua di partenza: 
Lingue disponibili: 
La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.

Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 340/2003/MF contro la Corte dei conti europea


Strasburgo, 9 giugno 2004

Egregio signor X.,

Il 19 febbraio 2003 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito al concorso generale CC/12/02.

Il 17 marzo 2003 il Mediatore ha trasmesso la denuncia al presidente della Corte dei conti europea. La Corte dei conti europea ha trasmesso il suo parere il 12 giugno 2003. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 26 agosto 2003. Il 26 novembre 2003 ho chiesto alla Corte dei conti ulteriori informazioni in merito alla Sua denuncia. Quest'ultimo ha trasmesso il suo ulteriore parere il 17 dicembre 2003. Il 16 dicembre 2003 Lei ha inviato per posta elettronica un'ulteriore corrispondenza relativa all'oggetto della Sua denuncia. Le è stato trasmesso l'ulteriore parere della Corte dei conti europea, con l'invito a formulare ulteriori osservazioni, da Lei trasmesso il 18 febbraio 2004.

Mi scuso per il tempo impiegato per trattare la Sua denuncia.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

Secondo il denunciante, i fatti pertinenti sono i seguenti:

Il concorso CC/A/12/02, pubblicato nella GU del 18 giugno 2002, è stato organizzato per costituire un elenco di riserva di amministratori nel settore delle tecnologie dell'informazione.

Il punto 2 della sezione III, parte B, del bando di concorso prevedeva che "i candidati devono aver completato un corso di studi universitari e aver conseguito una laurea o un diploma attinente alle funzioni descritte nella sezione II Natura delle funzioni".

Il denunciante ha chiesto di partecipare al concorso. La commissione giudicatrice gli ha comunicato di non essere ammesso alle prove scritte del concorso.

Il 6 febbraio 2003 il denunciante ha presentato ricorso alla commissione giudicatrice contro la decisione di non ammetterlo alle prove scritte. Il 10 febbraio 2003 la commissione giudicatrice ha confermato la sua decisione, affermando che "la qualifica supplementare in possesso del denunciante non era sufficiente" e che il suo diploma o diploma doveva essere "aggiuntivo a quello richiesto per l'ammissione al concorso, successivo ad esso e dello stesso livello di esso, a condizione che fosse direttamente correlato alla natura delle funzioni descritte nella sezione II".

Il 19 febbraio 2003 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo. Egli ha sostenuto che il suo diploma di ingegneria comprendeva cinque anni di studi universitari, più di quanto richiesto dal bando di concorso, ed era direttamente correlato alla natura delle funzioni. Egli ha inoltre affermato che i candidati che hanno cinque anni di studi universitari erano svantaggiati rispetto a quelli il cui diploma comprendeva quattro anni di studi universitari più un diploma aggiuntivo.

Il denunciante ha chiesto alla commissione giudicatrice di ammetterlo al concorso.

L'INCHIESTA

Parere della Corte dei conti

In sintesi, la Corte dei conti ha espresso il seguente parere sulla denuncia:

Contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante, il bando di concorso non menzionava un numero minimo di anni di studi. Il diploma di ingegneria del denunciante non era quindi più di quanto richiesto dal bando di concorso, ma soddisfaceva semplicemente le condizioni speciali di cui al punto 2 della sezione III (B) del bando.

Per quanto riguarda la procedura di selezione delle qualifiche, la Corte dei conti ha deciso di valutare le qualifiche dei candidati sulla base dei seguenti criteri: "alle qualifiche saranno attribuiti al massimo 40 voti, così ripartiti: titoli o diplomi supplementari rispetto a quelli richiesti per l'ammissione al concorso, successivi ad esso e dello stesso livello di quest'ultimo, a condizione che siano direttamente connessi alla natura delle funzioni descritte nella sezione II: 10 marchi. Esperienza professionale supplementare rispetto a quella di cui alla sezione III, parte B, punto 3, dello stesso livello e della stessa natura di quest'ultima: 30 marchi". I 50 candidati con il punteggio più alto dovevano essere ammessi alle prove scritte.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, lo statuto dei funzionari lasciava alle istituzioni un ampio margine di discrezionalità nell'organizzazione dei concorsi. Tale margine di discrezionalità si applicava quando, a norma dell'articolo 1 dell'allegato III dello statuto, l'autorità che ha il potere di nomina redigeva il bando di concorso e specificava i diversi punti di tale articolo, vale a dire "il tipo di concorso (sia in base alle qualifiche o alle prove, sia in base alle qualifiche e alle prove)" (punto 1.b). Tale potere era limitato solo dal fatto che doveva essere esercitato tenendo conto dell’interesse del servizio e delle condizioni legate ai posti vacanti. La condizione di un diploma o di un diploma supplementare era stata stabilita nell'interesse del servizio in quanto mira a garantire all'istituzione i servizi di funzionari con i più elevati standard di competenza.

La procedura di selezione per titoli era stata effettuata sulla base di criteri oggettivi stabiliti nel bando di concorso. Non vi era stata violazione del principio di uguaglianza. Questo principio è violato quando due situazioni identiche sono trattate in modo diverso, a meno che non vi siano buone ragioni per farlo. La situazione del denunciante, il cui diploma era già stato preso in considerazione per l'ammissione, e la situazione dei candidati che avevano quattro anni di studi universitari più un diploma aggiuntivo, erano completamente diverse, poiché quest'ultimo aveva due diplomi e il denunciante aveva un solo diploma.

Osservazioni del denunciante

Il Mediatore europeo ha trasmesso il parere della Corte dei conti al denunciante invitandolo a formulare osservazioni. Nella sua risposta del 26 agosto 2003, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia. Egli ha affermato che il bando di concorso non menzionava il numero di anni di studi necessari per essere ammessi al concorso. Il numero di anni per ottenere un diploma corrispondente a un "secondo ciclo" varia a seconda degli Stati membri. Assegnando 10 punti al candidato che ha un diploma aggiuntivo diverso da quello richiesto dal bando di concorso, senza specificare il numero di anni per il diploma universitario "di base", il candidato che ha un solo diploma è discriminato, rispetto al candidato che ha due diplomi, anche se il numero di anni studiati dal primo candidato è superiore.

Il denunciante ha inoltre affermato che la commissione giudicatrice ha valutato ingiustamente la sua esperienza professionale e non gli ha attribuito il numero di punti corrispondente. Sostiene, in particolare, che la commissione giudicatrice non ha riconosciuto la sua esperienza professionale di centotrentadue mesi:

  • Sessant'anni dal 1990 al 1995 in un'azienda privata
  • cinquantaquattro mesi dal 1995 al 2000 in due imprese private (trenta mesi dal giugno 1995 al dicembre 1997 e ventiquattro mesi dal gennaio 1998 al dicembre 2000)
  • diciotto mesi presso la Commissione europea
Ulteriori indagini

Dopo un attento esame del parere della Corte dei conti e delle osservazioni del denunciante, è emerso che erano necessarie ulteriori indagini. Il Mediatore ha chiesto alla Corte dei conti europea di esprimergli il suo parere sull'ulteriore affermazione sollevata dal denunciante nelle sue osservazioni, vale a dire che la commissione giudicatrice aveva valutato ingiustamente la sua esperienza professionale e non gli aveva assegnato il numero di punti corrispondente.

Ulteriore parere della Corte dei conti

Nel suo ulteriore parere sulle osservazioni del denunciante, la Corte dei conti ha dichiarato quanto segue:

Il punto III.B.3 del bando di concorso precisava che "i candidati devono aver maturato, successivamente al conseguimento del titolo o diploma richiesto per l'ammissione al concorso, un'esperienza professionale di livello universitario di almeno tre anni relativa alla natura delle funzioni (…)". "I dettagli relativi agli studi, alla formazione, alla ricerca e all'esperienza professionale devono figurare nel modulo di domanda e devono essere forniti documenti giustificativi numerati". I documenti giustificativi devono indicare le date in cui tali attività sono iniziate e terminate e descrivere l'esatta natura del lavoro svolto."

Il denunciante non aveva allegato alla sua domanda i documenti giustificativi con sufficienti dettagli della sua esperienza professionale, vale a dire le date in cui tali attività sono iniziate e terminate e l'esatta natura dei lavori svolti, come richiesto in diverse sezioni del bando di concorso.

La commissione giudicatrice aveva valutato la candidatura del denunciante sulla base delle condizioni stabilite nel bando di concorso. Il denunciante aveva affermato di avere maturato sessanta mesi di esperienza professionale dal 1990 al 1995. Tuttavia, dato che è stata presa in considerazione solo l’esperienza professionale maturata dopo il conseguimento del diploma richiesto per l’ammissione al concorso, vale a dire a partire dal giugno 1994, la commissione giudicatrice aveva riconosciuto solo dodici mesi di esperienza professionale.

Il denunciante aveva sostenuto di avere diciotto mesi di esperienza professionale presso la Commissione europea. Tuttavia, il denunciante aveva allegato solo una busta paga corrispondente al luglio 2001 come documento giustificativo. La commissione giudicatrice ha pertanto riconosciuto alla Commissione solo un mese di esperienza professionale.

Per quanto riguarda la sua esperienza come consulente in uno studio privato in Francia dal gennaio 1998 al dicembre 2000, il denunciante aveva affermato di aver lavorato per ventiquattro mesi, sebbene avesse presentato documenti attestanti trentasei mesi di attività professionale nel suo modulo di domanda. La commissione giudicatrice ha riconosciuto il periodo di ventiquattro mesi di attività professionale, come sostenuto dal denunciante. Per quanto riguarda il periodo dal giugno 1995 al dicembre 1997, il denunciante aveva fatto valere trenta mesi di esperienza professionale. Tuttavia, dato che egli aveva allegato solo un certificato datato 20 dicembre 1996 come documento giustificativo, la commissione giudicatrice ha riconosciuto solo diciotto mesi di esperienza professionale.

Sulla base dei documenti giustificativi forniti dal denunciante, la commissione giudicatrice ha riconosciuto cinquantacinque mesi di esperienza professionale, anziché i centotrentadue mesi dichiarati dal denunciante. Dato che i candidati devono aver maturato almeno tre anni di esperienza professionale di livello universitario, la commissione giudicatrice ha riconosciuto diciannove mesi di esperienza professionale supplementare e ha assegnato 6,79 punti su 30 al denunciante.

La Corte dei conti ha allegato al suo ulteriore parere una tabella con i dettagli dei mesi di esperienza professionale rivendicati dal denunciante da un lato e accettati dalla commissione giudicatrice dall'altro.

Ulteriori osservazioni del denunciante

Nelle sue ulteriori osservazioni sul parere della Corte dei conti, il denunciante ha mantenuto le sue affermazioni, che possono essere riassunte come segue:

Per quanto riguarda il suo periodo di attività presso la Commissione, il denunciante ha sostenuto che la commissione giudicatrice aveva erroneamente riconosciuto solo un mese di esperienza professionale. Dato che aveva compilato la casella che doveva essere spuntata solo dai funzionari, dato il numero del suo personale e allegato una busta paga corrispondente al suo primo mese di attività, egli riteneva di aver dimostrato di lavorare ancora per la Commissione al termine ultimo per la presentazione delle domande.

LA DECISIONE

1 L'affermazione secondo cui il diploma di ingegneria del denunciante comprendeva cinque anni di studi universitari, più di quanto richiesto dal bando di concorso, ed era direttamente correlato alla natura delle funzioni

1.1 Concorrenza CC/A/12/02, pubblicata nella GU del 18 giugno 2002, è stata organizzata dalla Corte dei conti europea per costituire un elenco di riserva di amministratori nel settore delle tecnologie dell'informazione. Ai fini dell'ammissibilità, i candidati dovevano aver "completato un corso di studi universitari e conseguito una laurea o un diploma relativi alle funzioni di cui alla sezione II Natura delle funzioni" (sezione III (B) 2 del bando di concorso). Ai sensi del Titolo VI ("Qualifiche") del bando di concorso, "ai titoli saranno attribuiti al massimo 40 voti, così ripartiti: titoli o diplomi supplementari rispetto a quelli richiesti per l'ammissione al concorso, successivi ad esso e dello stesso livello di quest'ultimo, a condizione che siano direttamente connessi alla natura delle funzioni descritte nella sezione II: 10 marchi - esperienza professionale supplementare rispetto a quella di cui alla sezione III, parte B, punto 3, dello stesso livello e della stessa natura di quest'ultima: 30 marchi. Il titolo VII ("Invito alle prove scritte") del bando di concorso stabiliva che "Una volta che le qualifiche sono state valutate, i 50 candidati con il punteggio più alto saranno ammessi alle prove scritte".

Il denunciante ha chiesto di partecipare al concorso, ma è stato informato dalla commissione giudicatrice di non essere ammesso alle prove scritte. Il denunciante ha sostenuto che la decisione della commissione giudicatrice era ingiusta in quanto aveva un diploma di ingegneria che comprendeva cinque anni di studi universitari. Secondo il denunciante, il suo diploma era più di quanto richiesto dal bando di concorso ed era direttamente correlato alla natura delle funzioni.

1.2 La Corte dei conti europea ha dichiarato che il bando di concorso non menzionava un numero minimo di anni di studi. Il diploma di ingegneria del denunciante non era quindi più di quanto richiesto dal bando di concorso, ma soddisfaceva semplicemente le condizioni speciali di cui al punto 2 della sezione III (B) del bando.

1.3 Il Mediatore osserva che, ai sensi del titolo VII del bando di concorso, i candidati potevano ottenere un massimo di 10 voti a condizione che avessero un "grado o diploma aggiuntivo a quello richiesto per l'ammissione al concorso, successivo ad esso e dello stesso livello di esso, a condizione che sia direttamente correlato alla natura delle funzioni descritte al punto 2".

1.4 Nel caso di specie, il denunciante non soddisfaceva tali condizioni, dato che possedeva un solo diploma. Il Mediatore ritiene pertanto che la decisione della commissione giudicatrice appaia ragionevole.

1.5 In tali circostanze, il Mediatore europeo ritiene che non vi sia stata alcuna cattiva amministrazione da parte della Corte dei conti europea per quanto riguarda questo aspetto del caso.

2 Sull'asserzione secondo cui i candidati che hanno compiuto cinque anni di studi universitari sarebbero stati svantaggiati rispetto a quelli il cui diploma comprendeva quattro anni di studi universitari più un diploma supplementare

2.1 Il denunciante sosteneva che i candidati con cinque anni di studi universitari erano svantaggiati rispetto a quelli le cui qualifiche comprendevano quattro anni di studi universitari più un diploma aggiuntivo.

2.2 La Corte dei conti europea ha affermato che non vi era stata alcuna violazione del principio di uguaglianza. La situazione del denunciante, il cui diploma era già stato preso in considerazione per l'ammissione, e la situazione dei candidati le cui qualifiche comprendevano quattro anni di studi universitari più un diploma aggiuntivo, erano completamente diverse, poiché quest'ultimo aveva due diplomi e il denunciante aveva un solo diploma.

2.3 Il Mediatore ritiene che il principio della parità di trattamento richieda che situazioni analoghe siano trattate allo stesso modo, a meno che non vi siano validi motivi per non farlo. Nel caso di specie, il denunciante era in possesso di un diploma di ingegneria che comprendeva cinque anni di studi universitari. Una situazione del genere è diversa da quella dei candidati in possesso di un diploma che comprendeva quattro anni di studi universitari e un altro diploma supplementare. Il Mediatore europeo ritiene che il denunciante non abbia quindi dimostrato l'esistenza di una violazione del principio di uguaglianza.

2.4 Da quanto precede, il Mediatore europeo conclude che non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Corte dei conti europea in questo aspetto del caso.

3 Sull'affermazione secondo cui la commissione giudicatrice avrebbe valutato erroneamente l'esperienza professionale del denunciante e non gli avrebbe attribuito il numero di punti corrispondente

3.1 Nelle sue osservazioni sul parere della Corte dei conti, il denunciante ha sostenuto che la commissione giudicatrice aveva valutato erroneamente la sua esperienza professionale e non gli aveva assegnato il numero di punti corrispondente.

3.2 Nella sua risposta, la Corte dei conti ha sostenuto che il denunciante non aveva allegato alla sua domanda i documenti giustificativi pertinenti con sufficienti dettagli della sua esperienza professionale, vale a dire le date in cui tali attività sono iniziate e terminate e l'esatta natura del lavoro svolto, come richiesto dal bando di concorso. Sulla base dei documenti giustificativi forniti dal denunciante, la commissione giudicatrice aveva riconosciuto 55 mesi di esperienza professionale, anziché i 132 mesi dichiarati dal denunciante, vale a dire: per il periodo 1990-1995, 12 mesi di esperienza professionale; dal giugno 1995 al dicembre 1997, diciotto mesi; per il periodo dal gennaio 1998 al dicembre 2000, la commissione giudicatrice ha accettato il periodo di 24 mesi di attività professionale, come sostenuto dal denunciante; e un mese di esperienza professionale presso la Commissione. Dato che i candidati dovevano aver maturato almeno tre anni di esperienza professionale di livello universitario, la commissione giudicatrice ha riconosciuto 19 mesi di esperienza professionale supplementare e ha assegnato 6,79 punti su 30 al denunciante.

3.3 Il Mediatore osserva che i candidati sono stati informati nel bando di concorso che dovevano allegare al modulo di candidatura documenti giustificativi numerati con i dettagli della loro esperienza professionale. I candidati sono stati inoltre informati del fatto che tali documenti giustificativi dovevano indicare le date di inizio e di conclusione di tali attività e descrivere l'esatta natura dei lavori svolti (sezione III B, punto 3, del bando). Alla luce delle informazioni a sua disposizione, il Mediatore ritiene che il denunciante non sembra aver allegato al suo modulo di domanda documenti con tali dettagli per tutti i periodi di attività che sosteneva. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che la decisione della commissione giudicatrice di riconoscere solo 55 mesi di esperienza professionale invece dei 132 mesi dichiarati dal denunciante sembri ragionevole.

3.4 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sottolineato di aver compilato la casella che deve essere spuntata solo dai funzionari, ha indicato il numero del suo personale e ha allegato una busta paga corrispondente al suo primo mese di attività. Ritiene pertanto di aver dimostrato di lavorare ancora per la Commissione al termine ultimo per la presentazione delle domande. Il Mediatore osserva che l'allegato del bando di concorso, che stabiliva le condizioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee, non conteneva alcun elemento tale da suggerire che l'obbligo per i candidati di allegare al modulo di candidatura documenti giustificativi numerati con i dettagli della loro esperienza professionale non dovesse applicarsi ai funzionari.

3.5 In tali circostanze, il Mediatore ritiene che la decisione della commissione giudicatrice di riconoscere un solo mese di esperienza professionale presso la Commissione sembri ragionevole, dato che la busta paga presentata dal denunciante corrispondeva a un solo mese di attività professionale.

3.6 Da quanto precede, il Mediatore europeo conclude che non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Corte dei conti europea in questo aspetto del caso.

4 La domanda del denunciante

4.1 Il denunciante ha chiesto alla commissione giudicatrice di ammetterlo al concorso.

4.2 Alla luce dei precedenti paragrafi 1.5, 2.4 e 3.6, il Mediatore ritiene che non sia necessario proseguire le indagini sull'argomentazione del denunciante.

5 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore su tale denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Corte dei conti europea. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il presidente della Corte dei conti europea sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Cosa ne pensa di questa traduzione automatica? Ci faccia sapere il Suo parere!