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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 278/2003/JMA contro la Commissione europea
Decisione
Caso 278/2003/JMA - Aperto(a) il Martedì | 18 marzo 2003 - Decisione del Giovedì | 02 dicembre 2004
Strasburgo, 2 dicembre 2004
Egregio signor X.,
Il 6 febbraio 2003 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea a nome dell'organizzazione Y. La Sua denuncia riguardava la decisione della Commissione del 12 agosto 2002 che rifiutava di fornire assistenza finanziaria a Y nel quadro del programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative (ONG).
Il 23 dicembre 2002 Lei ha inviato al Mediatore una precedente denuncia riguardante lo stesso argomento, che è stata dichiarata irricevibile il 10 febbraio 2003.
Il 18 marzo 2003 ho trasmesso la Sua nuova denuncia al Presidente della Commissione europea. La Commissione ha inviato il suo parere il 12 giugno 2003 e l'ho trasmesso a voi con l'invito a formulare osservazioni. Lei mi ha inviato le Sue osservazioni il 24 e 30 luglio, il 30 settembre e il 21 ottobre 2003. Il 18 febbraio 2004 ho chiesto ulteriori informazioni alla Commissione. Ho ricevuto il secondo parere della Commissione il 14 aprile 2004 e ve l'ho trasmesso. Il 29 maggio 2004 mi ha trasmesso le sue osservazioni sul secondo parere della Commissione.
Vi scrivo ora per farvi sapere il risultato delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Il 23 dicembre 2002 il denunciante aveva inizialmente presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione, a nome dell'organizzazione Y.
I fatti di tale causa erano, in sintesi, i seguenti:
Y ha presentato una richiesta di assistenza finanziaria nell'ambito dell'invito a presentare proposte relativo a un programma d'azione comunitario per la promozione delle ONG. L'8 aprile 2002 la Commissione ha confermato di aver ricevuto la richiesta del denunciante. Il 12 giugno 2002 l'istituzione ha informato il denunciante che, a seguito di un primo esame di tutte le domande, Y aveva soddisfatto i criteri di ammissibilità stabiliti nella comunicazione al programma d'azione. Il 12 agosto 2002, tuttavia, la Commissione ha comunicato al denunciante che la sua domanda non era stata selezionata in quanto erano sorti alcuni dubbi in merito alla legittimazione ad agire di Y. Nella sua lettera, la Commissione ha affermato che sembrava sussistere una certa incertezza in merito alla natura del rapporto di Y con un'altra organizzazione denominata Z. La Commissione ha sostenuto che il pubblico ministero nazionale aveva avviato un'indagine sulle accuse secondo cui Y aveva falsificato e modificato illegittimamente il suo statuto, a seguito della quale aveva portato la questione all'attenzione del tribunale penale competente.
Il 30 agosto 2002 il presidente di Y ha scritto alla Commissione e ha spiegato lo status giuridico di Y e il suo accordo di cooperazione con Z. Ha confutato con forza le accuse riguardanti sia la validità dello statuto dell'organizzazione sia la falsificazione di un documento pubblico. Descrive la struttura giuridica di Y come certificata ai sensi del diritto nazionale pertinente. Sulla base di tali informazioni, egli ha chiesto alla Commissione di riconsiderare la sua decisione di respingere la richiesta di assistenza finanziaria di Y nel 2002.
In una lettera al denunciante del 7 ottobre 2002, la Commissione lo informava che la selezione preliminare dei beneficiari era stata conclusa e che era stato stabilito l'elenco dei beneficiari. L'istituzione ha osservato che il periodo 2002 è stato chiuso e, pertanto, non sembrava esserci alcun motivo per ulteriori discussioni.
Il denunciante ha affermato che la Commissione non ha individuato la fonte delle accuse e non ha tenuto conto delle sue argomentazioni prima di prendere la decisione finale. Sostiene inoltre che il ragionamento della Commissione non trova alcuna base giuridica nell'invito a presentare proposte del programma d'azione.
Per quanto riguarda la presunta incertezza circa il rapporto tra Y e Z, il denunciante ha sottolineato che la Commissione era ben consapevole della natura dell'accordo di cooperazione tra le due organizzazioni.
Secondo il denunciante, l'indagine condotta dal pubblico ministero nazionale è il risultato di una campagna di calunnia lanciata da un ex dipendente Y che era stato licenziato. Il denunciante ha sottolineato che il procedimento giudiziario che coinvolgeva la sua organizzazione era stato chiuso dal giudice incaricato dell'indagine il 7 ottobre 2002. Il magistrato ha concluso che non vi erano prove a carico del denunciante.
Alla luce delle informazioni disponibili, il Mediatore ha ritenuto che la denuncia non fosse stata preceduta da adeguati approcci amministrativi nei confronti dell'istituzione interessata, come richiesto dall'articolo 2, paragrafo 4, del suo statuto. Di conseguenza, il Mediatore ha dichiarato la denuncia irricevibile.
Il 6 febbraio 2003 il denunciante ha trasmesso informazioni supplementari, compresa la corrispondenza con i servizi della Commissione in merito all'oggetto della sua denuncia. Tenendo conto di queste nuove prove, il Mediatore ha deciso di registrare la lettera del denunciante come nuova denuncia e ha avviato una nuova indagine.
Il 4 giugno 2003 un terzo ha chiesto l’accesso a tutti i documenti relativi al reclamo. Poiché il denunciante non aveva chiesto che la sua denuncia fosse trattata in modo riservato, il 16 giugno 2003 il Mediatore ha accolto la richiesta di accesso a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, della decisione del Mediatore europeo che adotta le disposizioni di attuazione (1). Dopo essere stato informato della decisione del Mediatore con lettera del 23 giugno 2003, il denunciante ha chiesto che la sua denuncia fosse classificata come riservata. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, delle sue disposizioni di attuazione (2), il Mediatore ha dichiarato riservata la denuncia.
In sintesi, il denunciante sostiene i) che la decisione della Commissione del 12 agosto 2002 non si basa sulle disposizioni dell'invito a presentare proposte che definiscono la base giuridica del programma d'azione e ii) che non gli è stata data la possibilità di essere ascoltato prima dell'adozione della decisione. Sostiene pertanto che la Commissione dovrebbe riconsiderare la sua posizione e concedere al denunciante l'assistenza richiesta.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneNel suo parere, la Commissione ha innanzitutto descritto gli aspetti di fatto e di diritto del caso. Ha spiegato che la richiesta di assistenza finanziaria di Y è stata presentata nel quadro di un programma d'azione comunitario per la promozione delle ONG.
L'organizzazione del denunciante aveva precedentemente ricevuto assistenza da programmi simili. Nel corso di un audit di routine che ha coinvolto una sovvenzione precedente, è stato rilevato un problema relativo alla struttura organizzativa di Y. La Commissione ha quindi deciso di sospendere sia l'ulteriore assistenza all'organizzazione a partire dal 2000, sia di chiedere il rimborso di una parte dei fondi già concessi. A quel tempo, la Commissione è venuta a conoscenza di una serie di problemi giuridici interni che interessano Y, che hanno ribadito la sua posizione di non concedere ulteriori sovvenzioni a tale organizzazione. Dal punto di vista del lavoro svolto da Y, tuttavia, la Commissione ha sottolineato che era sempre stato soddisfacente.
La Commissione ha osservato di non aver mai cercato di essere coinvolta nei problemi interni di Y. Di conseguenza, in tutta la sua corrispondenza, l'istituzione non si era mai pronunciata su tali questioni.
Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui la decisione della Commissione non era basata sulle disposizioni giuridiche che disciplinano l'invito a presentare proposte del 2002, l'istituzione ha sostenuto che le decisioni in materia di sovvenzioni sono coerenti con le disposizioni stabilite nella pertinente decisione giuridica, nel pertinente invito a presentare proposte e nel fascicolo informativo pubblicato con esso. Tuttavia, al momento di assumere un obbligo giuridico, la Commissione deve anche essere soddisfatta della capacità giuridica e finanziaria del beneficiario, nonché della sua integrità complessiva, ai fini di una sana gestione finanziaria. Nel caso di Y, la Commissione ha ritenuto che vi fossero motivi sufficienti per ritenere che tali condizioni generali non fossero soddisfatte, in quanto la struttura dell'organizzazione e il processo decisionale interno non erano chiari. Ha dichiarato che la decisione di non concedere assistenza finanziaria fino al ripristino della fiducia nell'organizzazione è stata adottata sulla base della gestione dei rischi, in piena consultazione e accordo con l'unità Capacità di audit interno della DG responsabile.
La Commissione ha respinto l'asserzione di aver violato i diritti della difesa del denunciante. L'istituzione ha spiegato di avere la prerogativa di decidere in merito all'assegnazione delle sovvenzioni sulla base di tutte le informazioni disponibili. Nel quadro del programma di finanziamento delle ONG, non sono previste riunioni con i beneficiari per discutere l'esito della loro domanda. Il fascicolo informativo pubblicato con ciascun invito a presentare proposte indica esplicitamente che la decisione della Commissione sulle sovvenzioni è definitiva. Questa politica è coerente con l'idea che le sovvenzioni comunitarie debbano essere considerate doni che dovrebbero essere impiegati per raggiungere una serie di obiettivi predeterminati. Su richiesta, tuttavia, possono essere forniti ulteriori chiarimenti scritti sui motivi del rifiuto.
In considerazione delle gravi preoccupazioni della Commissione derivanti dai problemi giuridici interni di Y, l'istituzione ha ritenuto che il potenziale beneficiario avrebbe dovuto dimostrare in modo convincente che non esisteva alcuna situazione illegale e che la sua stabilità istituzionale era stata ripristinata. Secondo la Commissione, non erano stati presentati elementi di prova così sostanziali.
La Commissione ha pertanto concluso di non essere in grado di riconsiderare la sua decisione e di concedere al denunciante l'assistenza richiesta.
Osservazioni del denuncianteIl denunciante ha sostenuto che Y soddisfaceva tutti i criteri enunciati sia nell'invito a presentare proposte che nella decisione pertinente. Ha insistito sul fatto che la decisione di respingere la domanda di finanziamento di Y nel 2002 non era basata sui criteri stabiliti in nessuno dei precedenti strumenti giuridici, ma piuttosto sulla preoccupazione dei suoi servizi per lo status giuridico di Y. Queste riserve erano sconosciute al denunciante che non ha mai avuto l'opportunità di confutarle.
Per quanto riguarda le affermazioni della Commissione relative a potenziali irregolarità finanziarie nell'utilizzo delle sovvenzioni da parte di Y durante i periodi 1998, 1999 e 2000, il denunciante le ha ritenute prive di fondamento. Fa riferimento alle risultanze dell'audit che la Commissione ha effettuato tra il settembre 2001 e l'aprile 2002 sulle azioni di Y. Tali controlli non hanno rilevato alcuna irregolarità e, successivamente, l'istituzione ha dovuto ritirare le sue richieste di rimborso della sovvenzione del 1998 e di sospensione del contributo del 2000 e del 2001. Il denunciante ha tuttavia osservato che i motivi dell'audit della Commissione non erano correlati a quelli forniti dall'istituzione a sostegno della sua decisione di respingere la domanda del denunciante del 2002.
Il denunciante ha confutato l'esistenza di eventuali problemi interni riguardanti la struttura di Y. Ha aggiunto che l'organizzazione ha sempre goduto del sostegno dei suoi membri, come illustrato dalla risoluzione della sua recente assemblea generale. Le azioni legali contro Y sono il risultato di una campagna di calunnia orchestrata da un ex dipendente.
Il denunciante ha osservato che l'azione legale contro Y era solo un'indagine preliminare avviata da un pubblico ministero nazionale e, in alcun modo, collegata alla natura dello statuto o alla struttura dell'organizzazione. Per quanto riguarda questo aspetto, la Commissione avrebbe dovuto essere ben consapevole della struttura giuridica di Y, dal momento che aveva mantenuto un rapporto di lavoro regolare con l'organizzazione dal 1996. L'istituzione conservava una grande quantità di informazioni su Y, compresi i suoi statuti ufficiali, che erano stati certificati dalle autorità nazionali.
Secondo il denunciante, l'argomento della Commissione secondo cui il fatto che in tribunale fossero perseguite gravi accuse nei confronti di Y gli imponeva l'onere di dimostrare la solidità della sua organizzazione, ignorava i principi giuridici fondamentali e violava i suoi diritti fondamentali. Il denunciante ha sottolineato che ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a prova contraria, come riconosciuto dall'articolo 11, paragrafo 1, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 14, paragrafo 2, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dall'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
ULTERIORI RICHIESTE
Alla luce delle osservazioni presentate dal denunciante, il Mediatore ha scritto alla Commissione il 18 febbraio 2004. Nella sua lettera, il Mediatore ha osservato che la Commissione sembrava aver basato la sua decisione sull'esistenza di un'indagine penale nei confronti del denunciante. Al fine di valutare la motivazione fornita dalla Commissione, il Mediatore ha chiesto ulteriori chiarimenti in merito a: i) se, in questo caso particolare, la Commissione abbia tenuto debitamente conto non solo della necessità di tutelare gli interessi finanziari della Comunità, ma anche del diritto del denunciante di essere trattato in modo equo e nel debito rispetto della presunzione di innocenza; e ii), se in casi generali che comportano indagini giudiziarie o amministrative in corso sulla capacità giuridica e finanziaria dei potenziali beneficiari dell'assistenza comunitaria, l'istituzione ha fornito orientamenti o istruzioni ai suoi servizi su come rispettare un giusto equilibrio tra gli interessi dei privati e l'interesse pubblico generale.
Secondo parere della CommissioneNel suo secondo parere, la Commissione ha sottolineato che la sana gestione finanziaria è un principio essenziale nella gestione del bilancio comunitario. Di conseguenza, una preoccupazione importante è quella di ridurre al minimo il rischio che il denaro dei contribuenti non sia ben speso.
La Commissione ha ricordato che le sovvenzioni nell'ambito del programma in questione sono concesse su base annuale, una volta che l'istituzione ha valutato le proposte. Ha spiegato che la concessione di sovvenzioni è soggetta ai principi di trasparenza e di parità di trattamento. Questi principi generali erano già enunciati nel "Vademecum sulla gestione delle sovvenzioni" del 1999 e sono stati successivamente inclusi nel nuovo regolamento finanziario, entrato in vigore nel gennaio 2003. I servizi della Commissione devono garantire l'applicazione di tali principi.
La Commissione ha sottolineato che tutti sono innocenti fino a prova contraria. In questo caso, tuttavia, a causa delle fonti e della gravità delle accuse, la Commissione si è sentita in dovere di adottare una posizione prudente, che ha portato alla decisione di non includere Y tra i candidati prescelti. Date le circostanze, la Commissione ha ritenuto che non sarebbe stata una sana gestione finanziaria concedere una sovvenzione a questo particolare richiedente in presenza di tali chiari dubbi.
La Commissione ha spiegato che, come indicato nel suo parere, un problema con la struttura organizzativa di Y è stato scoperto nel corso di un audit di routine delle spese del 1998 effettuato nel febbraio 2001. Il problema riguardava il rapporto non trasparente tra Y e Z, uno dei suoi fondatori. Gran parte della spesa per le attività di Y è stata effettivamente sostenuta da Z, che ha quindi fatturato Y per gli importi corrispondenti. Si trattava di subappalti non consentiti senza l'autorizzazione della Commissione. Dopo ulteriori audit e discussioni interne, è stata presa una decisione per cercare di trovare una soluzione pragmatica al problema. Poiché il lavoro era stato svolto e non sembrava essersi verificata alcuna frode intenzionale, la Commissione ha accettato le spese sostenute da Z per conto di Y, ad eccezione di alcune spese per il personale. Questa soluzione si applicava solo al passato e non costituiva l'approvazione della Commissione a questa struttura organizzativa non trasparente.
Per conoscere la situazione reale, la Commissione ha chiesto all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di indagare su Y. L'OLAF sta ultimando la sua indagine. Al termine di questo processo, e sulla base delle sue conclusioni, la Commissione deciderà se riprendere un normale rapporto con l'organizzazione.
In risposta alle informazioni specifiche richieste dal Mediatore, la Commissione ha spiegato di non aver emanato orientamenti generali per i suoi servizi su come comportarsi in situazioni simili. Spetta all'ordinatore sottodelegato pronunciarsi caso per caso. La Commissione desidera tuttavia sottolineare che, nel processo di concessione delle sovvenzioni, deve valutare tutte le domande in modo equo e nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Pertanto, nei casi gravi di presunte frodi o cattiva gestione, si applicherebbe il principio di precauzione fintantoché la situazione non sia chiaramente stabilita.
Osservazioni del denunciante sul secondo parere della CommissioneNelle sue osservazioni sul secondo parere della Commissione, il denunciante ha ribadito le sue precedenti argomentazioni.
Il denunciante ha sottolineato che la Commissione ha continuato a ripetere gli stessi argomenti incriminanti contro la sua organizzazione, indipendentemente dalle prove che ha fornito e che dimostrano l'incoerenza di tali affermazioni. Ha osservato che l'istituzione ha utilizzato tali argomentazioni per respingere una richiesta di assistenza finanziaria presentata dal denunciante nel 2002 e nel 2003, e da ultimo nel 2004. Anche se ha ripetutamente chiesto di conoscere le accuse a suo carico e di essere ascoltato prima di prendere una decisione, l'istituzione ha ignorato il suo diritto di difesa.
Il denunciante ha fatto riferimento al soddisfacente rapporto tra la Commissione e Y tra il 1996 e il 2000. La sana gestione finanziaria di Y è stata illustrata dai risultati dell'audit della Commissione del 28 gennaio 2002 relativo ai periodi 1998, 1999 e 2000. L'audit ha concluso che non era stata rilevata alcuna irregolarità da parte di Y nonostante l'intenso esame dei revisori.
Per quanto riguarda le informazioni richieste dal Mediatore nella sua lettera alla Commissione, il denunciante ha ritenuto che l'istituzione non avesse fornito ulteriori dettagli e che pertanto non avesse risposto alle richieste del Mediatore.
LA DECISIONE
1 Presunta mancanza di base giuridica per la decisione della Commissione1.1 Il denunciante sostiene che la decisione della Commissione del 12 agosto 2002 di respingere la richiesta di assistenza finanziaria presentata da Y nel 2002 nell'ambito del programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative (ONG) non si basava sulle disposizioni dell'invito a presentare proposte che stabilivano la base giuridica del programma e che non gli era stata data la possibilità di essere ascoltato prima dell'adozione della decisione.
Il denunciante ha sostenuto che la Commissione ha basato la sua decisione di respingere la domanda di finanziamento di Y nel 2002 su una serie di accuse a lui sconosciute e che non ha mai avuto l'opportunità di confutare.
Nelle sue osservazioni, il denunciante sostiene che la giustificazione fornita dalla Commissione per l'esclusione di Y, vale a dire l'esistenza di un'azione legale contro l'organizzazione che era stata portata avanti all'epoca dinanzi ai giudici nazionali, era infondata in quanto tale azione riguardava semplicemente un'indagine preliminare condotta da un pubblico ministero. La Commissione avrebbe dovuto essere ben consapevole della solida struttura giuridica dell'organizzazione, avendo mantenuto un rapporto di lavoro continuo con essa dal 1996.
1.2 La Commissione sostiene che, nell'assumere un obbligo giuridico, essa deve garantire, ai fini di una sana gestione finanziaria, la capacità giuridica e finanziaria del beneficiario, nonché la sua integrità complessiva. La Commissione ritiene che vi fossero motivi sufficienti per ritenere che tali condizioni generali non fossero soddisfatte nel caso di specie.
La Commissione sostiene di avere la prerogativa di decidere autonomamente, sulla base di tutte le informazioni disponibili, in merito all’assegnazione delle sovvenzioni. Nel quadro del programma di finanziamento delle ONG, non sono previste riunioni con i beneficiari per discutere l'esito della loro domanda. Il fascicolo informativo pubblicato con ciascun invito a presentare proposte indica esplicitamente che la decisione della Commissione sulle sovvenzioni è definitiva. Ciò è in linea con l'idea che le sovvenzioni comunitarie debbano essere considerate doni che dovrebbero essere impiegati per raggiungere una serie di obiettivi predeterminati.
In considerazione della gravità delle accuse che erano state perseguite all'epoca dinanzi ai giudici nazionali, la Commissione ritiene che il potenziale beneficiario avrebbe dovuto dimostrare in modo convincente che non esistevano situazioni illecite. Secondo l'istituzione, non sono stati presentati elementi di prova così sostanziali.
Nel suo secondo parere, la Commissione sostiene che, a causa delle fonti e della gravità delle accuse, si è sentita in dovere di adottare una posizione prudente, che ha portato alla decisione di non includere Y tra i candidati prescelti.
In risposta a una richiesta del Mediatore, la Commissione ha dichiarato di non aver emanato orientamenti generali per i suoi servizi su come rispettare un giusto equilibrio tra gli interessi dei privati e l'interesse pubblico generale nei casi che comportano indagini giudiziarie o amministrative in corso riguardanti la capacità giuridica e finanziaria dei potenziali beneficiari dell'assistenza comunitaria. Spetta all'ordinatore sottodelegato pronunciarsi caso per caso. La Commissione desidera tuttavia sottolineare che, nel processo di concessione delle sovvenzioni, deve valutare tutte le domande in modo equo e nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Pertanto, nei casi gravi di presunte frodi o cattiva gestione, si applicherebbe il principio di precauzione fintantoché la situazione non sia chiaramente stabilita.
1.3 Il Mediatore osserva che il ragionamento seguito dalla Commissione per respingere la domanda del denunciante, come indicato nella sua lettera del 12 agosto 2002, era il seguente:
"Mi dispiace doverLe dire che la Sua domanda è stata una di quelle che non ha avuto successo in questo processo per il seguente motivo:
Con riferimento alla perdurante incertezza in merito all'indipendenza di Y da Z, alle gravi accuse di falsificazione della firma di un documento e alle presunte modifiche illegali dello statuto dell'organizzazione attualmente perseguite da un pubblico ministero [...], la Commissione non riesaminerà la domanda di Y fino a quando non otterrà prove sufficienti della legittimazione giuridica dell'organizzazione."
Dalle informazioni presentate nel corso dell'indagine risulta che, al momento in cui la Commissione stava valutando la domanda del denunciante, un pubblico ministero nazionale stava conducendo un'indagine preliminare su una presunta falsificazione da parte dell'organizzazione del denunciante. Inoltre, la chiusura della procedura di selezione della Commissione ha avuto luogo prima che il magistrato responsabile dell'indagine autorizzasse l'organizzazione del denunciante il 7 ottobre 2002.
1.4 Il Mediatore ritiene che, nell'esaminare le domande di finanziamento comunitario, la Commissione debba tener conto non solo delle norme specifiche che disciplinano tale programma di finanziamento, ma anche di qualsiasi norma o principio che vi sia vincolante. Ai sensi dell'articolo 274 del trattato CE, una delle norme generali applicabili a qualsiasi iniziativa che comporti l'utilizzo di fondi comunitari è l'obbligo di una sana gestione finanziaria.
Il Mediatore osserva che l'interpretazione del principio della sana gestione finanziaria non può essere ridotta a una definizione puramente contabile. Secondo i giudici comunitari, la sua corretta interpretazione deve includere una preoccupazione per le conseguenze pratiche degli atti di gestione finanziaria (3).
1.5 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene ragionevole che, prima di concedere le richieste di assistenza finanziaria, la Commissione valuti se la capacità giuridica e finanziaria dei potenziali beneficiari e la loro integrità complessiva appaiano sufficientemente affidabili. Il Mediatore non è a conoscenza di alcuna norma o principio giuridico che possa impedirlo.
1.6 Il Mediatore ritiene tuttavia che, nell'adottare misure volte a tutelare gli interessi finanziari della Comunità, la Commissione dovrebbe cercare di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi dei privati e l'interesse pubblico generale, in modo che i potenziali beneficiari della sua assistenza finanziaria siano trattati in modo equo e nel rispetto della presunzione di innocenza (4). Il Mediatore sottolinea inoltre che è difficile immaginare in che modo la Commissione possa trovare un giusto equilibrio a meno che non comunichi a un richiedente una sovvenzione gli eventuali dubbi che potrebbe nutrire in merito alla legittimazione ad agire del richiedente e sia quindi disposta ad ascoltare e rispondere alle informazioni fornite dal richiedente al fine di chiarire tali dubbi.
1.7 Nel caso di specie, il Mediatore osserva che l'unico argomento a sostegno della decisione della Commissione del 12 agosto 2002 era l'esistenza di un'indagine penale nei confronti del denunciante. Nella sua decisione, la Commissione non ha fatto riferimento ad alcun tipo di elemento di prova che possa aver dato peso alla sua valutazione negativa della domanda del denunciante. L’istituzione si è limitata a prendere in considerazione l’esistenza formale di un’indagine penale e le relative accuse, senza cercare di verificare tali informazioni.
Il Mediatore osserva che, nonostante l'invito rivolto al denunciante nella decisione della Commissione del 12 agosto 2002 di fornire prove sulla legittimazione ad agire della sua organizzazione, una volta che il denunciante lo ha fatto con lettera del 30 agosto 2002, l'istituzione non sembra aver risposto a tali prove e si è limitata a dichiarare nella sua lettera del 7 ottobre 2002 che i beneficiari del programma d'azione 2002 erano già stati stabiliti.
1.8 Dopo aver esaminato i fatti del caso, il Mediatore ritiene che la Commissione non sia stata in grado di dimostrare che, nel caso di specie, essa abbia raggiunto un giusto equilibrio tra la necessità di perseguire una sana gestione finanziaria delle sue sovvenzioni e il diritto del denunciante di essere trattato in modo equo e nel dovuto rispetto della presunzione di innocenza. Basandosi esclusivamente sull'esistenza formale di un'indagine legale nei confronti del denunciante senza verificare ulteriormente tali informazioni, la Commissione non ha trattato il denunciante in modo equo, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del codice europeo di buona condotta amministrativa. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione. Un'osservazione critica sarà rivolta alla Commissione.
1.9 Il Mediatore desidera richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che simili tipi di problemi potrebbero essere evitati se l'istituzione prendesse l'iniziativa di fornire ai propri servizi orientamenti o istruzioni su come rispettare un giusto equilibrio tra gli interessi dei privati e l'interesse pubblico generale nei casi che comportano indagini giudiziarie o amministrative in corso sulla capacità giuridica e finanziaria dei potenziali beneficiari dell'assistenza comunitaria.
Il Mediatore rivolgerà un'ulteriore osservazione alla Commissione in tal senso di seguito.
2 Riesame dell'assistenza richiesta dal denunciante2.1 Il denunciante sostiene che la Commissione dovrebbe riconsiderare la sua posizione e concedere a Y l'assistenza richiesta.
2.2 La Commissione sostiene di non essere in grado di riconsiderare la sua decisione e di concedere al denunciante l'assistenza richiesta. L'istituzione ha osservato, nei suoi scambi con il denunciante, che il suo periodo di bilancio 2002 era chiuso e che la richiesta di Y non poteva pertanto essere riesaminata.
2.3 Il Mediatore prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui il suo periodo di bilancio 2002 è chiuso e pertanto le domande presentate in quel momento non possono essere riesaminate. Di conseguenza, il riesame della richiesta di assistenza finanziaria presentata dal denunciante nell'ambito del programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative (ONG) del 2002 non sembra più fattibile.
Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che la richiesta del denunciante non possa essere soddisfatta per quanto riguarda il bilancio 2002. Il Mediatore sottolinea, tuttavia, di non essere a conoscenza di nulla che impedisca al denunciante di presentare una domanda di finanziamento in relazione a qualsiasi tornata di sovvenzioni ancora aperta.
3 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito a tale denuncia, appare necessario formulare la seguente osservazione critica:
Il Mediatore ritiene che, nell'adottare misure per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, la Commissione dovrebbe cercare di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi dei privati e l'interesse pubblico generale, in modo che i potenziali beneficiari della sua assistenza finanziaria siano trattati in modo equo e nel dovuto rispetto della presunzione di innocenza. Il Mediatore sottolinea inoltre che è difficile immaginare in che modo la Commissione possa trovare un giusto equilibrio a meno che non comunichi a un richiedente una sovvenzione gli eventuali dubbi che potrebbe nutrire in merito alla legittimazione ad agire del richiedente e sia quindi disposta ad ascoltare e rispondere alle informazioni fornite dal richiedente al fine di chiarire tali dubbi.
Dopo aver esaminato i fatti del caso, il Mediatore constata che la Commissione non è stata in grado di dimostrare che, nel caso di specie, ha raggiunto un giusto equilibrio tra la necessità di perseguire una sana gestione finanziaria delle sue sovvenzioni e il diritto del denunciante di essere trattato in modo equo e nel debito rispetto della presunzione di innocenza. Basandosi esclusivamente sull'esistenza formale di un'indagine legale nei confronti del denunciante senza verificare ulteriormente tali informazioni, la Commissione non ha trattato il denunciante in modo equo, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del codice europeo di buona condotta amministrativa. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.
Dato che questi aspetti del caso riguardano procedure relative a eventi specifici del passato, non è opportuno perseguire una composizione amichevole della questione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
ULTERIORI OSSERVAZIONI
Il Mediatore desidera richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che simili tipi di problemi potrebbero essere evitati se l'istituzione prendesse l'iniziativa di fornire ai propri servizi orientamenti o istruzioni su come rispettare un giusto equilibrio tra gli interessi dei privati e l'interesse pubblico generale nei casi che comportano indagini giudiziarie o amministrative in corso riguardanti la capacità giuridica e finanziaria dei potenziali beneficiari dell'assistenza comunitaria.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) "Le domande di accesso ai seguenti documenti sono concesse automaticamente, tranne in relazione a reclami classificati come riservati ai sensi dell'articolo 10.1 di cui sopra:
(b) denunce e documenti ad esse allegati dal denunciante"
Adottata l'8 luglio 2002 e modificata dalla decisione del Mediatore del 5 aprile 2004, disponibile sul sito web del Mediatore: http://www.ombudsman.europa.eu.
(2) "Se il denunciante ne fa richiesta, il Mediatore classifica una denuncia come riservata".
(3) Causa T-105/99, Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE)/Commissione, Racc. 2000, pag. II-4099, punto 73.
(4) Cfr. l'articolo 6, paragrafo 2, del codice europeo di buona condotta amministrativa, disponibile sul sito web del Mediatore: http://www.ombudsman.europa.eu.