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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 181/2003/ELB contro la Commissione europea
Decisione
Caso 181/2003/ELB - Aperto(a) il Martedì | 18 febbraio 2003 - Decisione del Venerdì | 05 dicembre 2003
Strasburgo, 5 dicembre 2003
Egregio signor X.,
Il 24 gennaio 2003 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito alla pubblicazione del Suo nome nell'elenco dei candidati al posto di garante europeo della protezione dei dati, pubblicato sul sito web della Commissione.
Il 18 febbraio 2003 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 26 maggio 2003. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 30 agosto 2003.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
In sintesi, i fatti pertinenti secondo il denunciante sembrano essere i seguenti:
Il denunciante ha presentato domanda per il posto di garante europeo della protezione dei dati. L'elenco dei candidati a questo posto è stato pubblicato sul sito web della Commissione. Il denunciante ha chiesto alla Commissione di cancellare il suo nome dall'elenco. La Commissione si è tuttavia rifiutata di dare seguito a tale richiesta.
Il denunciante sostiene che la pubblicazione del suo nome sul sito web della Commissione costituisce una violazione delle norme in materia di protezione dei dati. Sostiene che il suo nome dovrebbe essere cancellato dall'elenco e che il risarcimento dei danni dovrebbe essere concesso a causa della divulgazione di dati personali senza il suo consenso.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneIl parere della Commissione sulla denuncia può essere sintetizzato come segue:
Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (1), prevede l'istituzione di un'autorità di controllo indipendente, denominata Garante europeo della protezione dei dati.
A norma dell'articolo 3 della decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 1o luglio 2002, relativa allo statuto e alle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del garante europeo della protezione dei dati (2), "Il garante europeo della protezione dei dati e il garante aggiunto sono nominati a seguito di un invito pubblico a presentare candidature. (...) L'elenco dei candidati è pubblico (...)".
Un invito pubblico a presentare candidature per la nomina a garante europeo della protezione dei dati e a garante aggiunto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 224 A del 20 settembre 2002. L'invito pubblico a presentare candidature di cui all'allegato 2 della decisione n. 1247/2002/CE.
Il denunciante ha presentato domanda per il posto di garante europeo della protezione dei dati il 27 settembre 2002.
Conformemente alla decisione n. 1247/2002/CE, l'elenco dei 306 candidati al posto di garante europeo della protezione dei dati e di garante aggiunto è stato pubblicato sul sito web della Commissione al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal _market/it/dataprot/application/docs/candidates-list.pdf. Nell'elenco sono indicati solo i cognomi e i nomi dei candidati in ordine alfabetico.
Il 16 gennaio 2003 il denunciante ha inviato un messaggio alla Commissione, in cui si lamentava del fatto che il suo nome era stato menzionato sul sito web. Chiede che il suo nome sia cancellato dall'elenco.
Il 4 febbraio 2003 la Commissione ha risposto al denunciante, spiegando i motivi per cui riteneva di non poter ritirare il nome del denunciante dall'elenco.
Gli argomenti della Commissione erano, in sintesi, i seguenti:
1) Su una presunta violazione delle norme in materia di protezione dei dati a causa della pubblicazione del nome del denunciante sul sito Internet della Commissione.
L’art. 3 della decisione n. 1247/2002 così recita: "Il garante europeo della protezione dei dati e il garante aggiunto sono nominati a seguito di un invito pubblico a presentare candidature. (…). L'elenco dei candidati è pubblico (...)". Tale obbligo era basato sul principio di trasparenza e mira ad assicurare ai cittadini che la nomina è regolare. La pubblicazione dell’elenco costituiva pertanto un trattamento di dati personali necessario per adempiere all’obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento. Tale trattamento dovrebbe essere considerato lecito a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 45/2001.
La Commissione ha ritenuto che, nella società dell'informazione, Internet fosse uno strumento di prim'ordine per la diffusione dell'informazione pubblica. Inoltre, i dati personali pubblicati nell’elenco erano limitati ai cognomi e ai nomi dei candidati, il che costituisce il minimo indispensabile per rispettare l’obbligo di pubblicazione.
Tale obbligo è stato menzionato nella Gazzetta ufficiale insieme all'invito a presentare candidature. Si deve pertanto presumere che il denunciante fosse a conoscenza di tale obbligo.
Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che, pubblicando il nome del denunciante nell'elenco dei candidati al posto di garante europeo della protezione dei dati, essa non fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle norme sulla protezione dei dati, in particolare del regolamento (CE) n. 45/2001.
2) L'affermazione del denunciante che il suo nome dovrebbe essere cancellato dall'elenco e che il risarcimento del danno dovrebbe essere concesso a causa della divulgazione di dati personali senza il suo consenso.
A norma dell'articolo 288 del trattato CE, la Comunità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
Secondo una giurisprudenza consolidata, la responsabilità extracontrattuale può essere accertata se il ricorrente dimostra che il comportamento dell'istituzione è illegale, che si è verificato un danno e che esiste un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno.
Per quanto riguarda l'illegittimità del comportamento dell'istituzione, la Commissione ha ritenuto che la pubblicazione del nome del denunciante sul sito Internet della Commissione non fosse illegale.
Per quanto riguarda i danni, il denunciante non aveva dimostrato di aver subito alcun pregiudizio.
Per quanto riguarda il nesso di causalità tra i due elementi precedenti, non è stato possibile stabilire alcun nesso di causalità.
Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che la pubblicazione in questione non comportasse alcuna responsabilità extracontrattuale della Comunità e che pertanto la richiesta di risarcimento danni del denunciante dovesse essere respinta.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia. Ha espresso l'opinione che pubblicare il suo nome su Internet fosse un'invasione della sua privacy e avesse implicazioni personali per lui, in particolare per quanto riguarda il suo attuale lavoro e datore di lavoro.
LA DECISIONE
1 La portata dell'indagine del Mediatore1.1 Dalle osservazioni del denunciante sul parere inviato dalla Commissione, il Mediatore comprende che il denunciante ritiene che anche la pubblicazione del suo nome abbia costituito un'ingerenza nella sua vita privata. Secondo il denunciante, questo aspetto era già stato sollevato nella sua denuncia. Secondo il Mediatore, tuttavia, nulla indicava che il denunciante volesse lamentarsi anche di un'ingerenza nella sua vita privata. Va inoltre osservato che quando il Mediatore ha informato il denunciante di aver chiesto alla Commissione la sua affermazione secondo cui quest'ultimo aveva violato le norme in materia di protezione dei dati, il denunciante non si è opposto a tale interpretazione della sua denuncia. Il Mediatore ritiene pertanto che, sostenendo che la pubblicazione del suo nome costituiva un'ingerenza nella sua vita privata, il denunciante abbia presentato una nuova accusa.
1.2 Il Mediatore ritiene di disporre di tutte le informazioni necessarie per trattare la denuncia originaria presentata dal denunciante. Sembra inoltre che il denunciante non si sia rivolto in precedenza alla Commissione per quanto riguarda la sua opinione secondo cui anche la pubblicazione del suo nome costituiva un'ingerenza nella sua vita privata. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che non sarebbe opportuno estendere l'ambito della presente indagine a questa nuova accusa, dato che ciò ritarderebbe inevitabilmente la decisione sulla denuncia originaria.
1.3 Il denunciante è naturalmente libero di rivolgere le sue ulteriori accuse alla Commissione e di presentare una nuova denuncia al Mediatore nel caso in cui la Commissione non fornisca una risposta soddisfacente.
2 Presunta violazione delle norme sulla protezione dei dati2.1 Il denunciante sostiene che la pubblicazione del suo nome sul sito web della Commissione costituisce una violazione delle norme in materia di protezione dei dati. Sostiene che il suo nome dovrebbe essere cancellato dall'elenco e che il risarcimento dei danni dovrebbe essere concesso a causa della divulgazione di dati personali senza il suo consenso.
2.2 La Commissione, pubblicando il nome del denunciante nell'elenco dei candidati al posto di garante europeo della protezione dei dati, ritiene di non aver violato gli obblighi ad essa incombenti in forza delle norme sulla protezione dei dati, in particolare del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3). Esso richiama l'articolo 3 della decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 1° luglio 2002, relativa allo statuto e alle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati (4), che dispone quanto segue: "L'elenco dei candidati è pubblico (...)". Secondo la Commissione, tale obbligo si basa sul principio di trasparenza e mira ad assicurare ai cittadini la regolarità della nomina. Secondo la Commissione, la pubblicazione dell’elenco costituisce, di conseguenza, un trattamento di dati personali necessario per adempiere all’obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento. Tale trattamento dovrebbe essere considerato lecito a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 45/2001. La Commissione sottolinea inoltre che i dati personali pubblicati nell’elenco erano limitati ai cognomi e ai nomi dei candidati, il che costituisce il minimo indispensabile per rispettare l’obbligo di pubblicazione. La Commissione sostiene che, in tali circostanze, la pubblicazione in questione non dà luogo ad alcuna responsabilità extracontrattuale della Comunità e che pertanto la domanda di risarcimento danni del denunciante dovrebbe essere respinta.
2.3 Il Mediatore ricorda che il regolamento (CE) n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, è stato adottato per conformarsi all'articolo 286 del trattato. Tale disposizione impone l'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari degli atti comunitari relativi alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati. Il regolamento (CE) n. 45/2001 stabilisce il principio secondo cui i dati personali possono essere trattati solo se sono soddisfatte determinate condizioni. Secondo l'articolo 5, lettera b), ad esempio, tale trattamento è consentito se è "necessario per l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento".
2.4 Il Mediatore osserva che l'articolo 3 della decisione n. 1247/2002 stabilisce che "l'elenco dei candidati è pubblico". L’argomento della Commissione secondo cui essa avrebbe pubblicato i nomi dei candidati al fine di rispettare l’obbligo giuridico sembra quindi ragionevole. Il denunciante non sembra sostenere che l’obbligo pertinente di cui all’articolo 3 della decisione n. 1247/2002 potrebbe di per sé essere contrario alle norme in materia di protezione dei dati. Il Mediatore ritiene inoltre che l'opinione della Commissione secondo cui essa potrebbe adempiere a tale obbligo pubblicando i nomi dei candidati su Internet sia accettabile e conforme al principio di apertura al quale l'Unione europea si è impegnata, come indicato in particolare nell'articolo 1 del trattato sull'Unione europea. Va inoltre osservato che il denunciante avrebbe dovuto essere a conoscenza del contenuto dell’articolo 3 della decisione n. 1247/2002 e quindi del fatto che il suo nome sarebbe stato pubblicato. Il Mediatore ritiene pertanto che l'interpretazione da parte della Commissione del regolamento (CE) n. 45/2001 in questo caso sia giustificata.
2.5 In tali circostanze, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione.
3 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) GU 2001, L 8, pag. 1.
(2) GU 2002, L 183, pag. 1.
(3) GU 2001, L 8, pag. 1.
(4) GU 2002, L 183, pag. 1.