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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 2147/2002/(TS)BB contro la Commissione europea


Strasburgo, 8 dicembre 2003

Egregio signor X.,

L'11 dicembre 2002 il Mediatore europeo ha ricevuto la Sua denuncia del 19 novembre 2002 relativa alla mancata risposta della Commissione europea alla Sua lettera del 27 settembre 2001.

Il 6 gennaio 2003 il segretariato del Mediatore ha telefonato ai servizi della Commissione per sapere se era stata preparata una risposta e se una copia di tale risposta poteva essere inviata al Mediatore. Il 22 gennaio 2003 i servizi della Commissione hanno trasmesso al Mediatore una copia della loro lettera tradotta in finlandese e datata 17 gennaio 2003. Il Mediatore ha ritenuto che la lettera non rispondesse adeguatamente ai motivi della mancata risposta e ha pertanto avviato un'indagine.

Il 28 gennaio 2003 la denuncia è stata trasmessa al presidente della Commissione europea. La Commissione ha trasmesso il suo parere l'8 aprile 2003. L'ho inoltrato a voi con un invito a fare osservazioni. Nessuna osservazione sembra essere stata ricevuta da voi.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

Il 27 settembre 2001 il denunciante ha inviato una lettera alla Commissione europea per denunciare l'insufficienza delle istruzioni per l'uso di talune vernici e solventi in Finlandia. Il denunciante era diventato sensibile al vapore solvente durante i dieci anni in cui aveva lavorato come insegnante di pittura. Ciò ha portato a una malattia professionale e ha dovuto ritirarsi dal suo incarico nel 1999. Nella lettera alla Commissione il denunciante ha affermato che, pur offrendo le informazioni sulla sicurezza per i prodotti vernicianti, il produttore si è basato su una fonte di informazioni basata sulla direttiva 91/155/CE.

Il denunciante aveva ricevuto dalla Commissione un avviso di ricevimento in data 3 ottobre 2001. Il denunciante osserva che nella lettera di avviso di ricevimento è stato indicato che la sua lettera è stata trasferita alla DG Salute e tutela dei consumatori della Commissione.

Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante sostiene che la Commissione non ha ancora risposto alla sua denuncia.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione europea

In sintesi, la Commissione europea ha formulato i seguenti punti:

La Commissione si è scusata per l'indebito ritardo nel rispondere all'indagine effettuata dal denunciante in merito a istruzioni insufficienti per l'uso di determinate vernici e solventi. La Commissione ha spiegato che il ritardo era dovuto alla necessità di una traduzione e di alcuni chiarimenti interni necessari per stabilire quale servizio fosse competente a rispondere. La Commissione ha inoltre osservato che alla fine diversi servizi hanno contribuito alla risposta per garantirne l'esaustività.

Per quanto riguarda la risposta della Commissione alla lettera iniziale del denunciante inviata il 27 settembre 2001, la Commissione ha dichiarato che, a seguito della richiesta informale del Mediatore europeo del 6 gennaio 2003, si poteva confermare che una lettera che rispondeva integralmente alla domanda del denunciante gli era stata inviata in inglese il 17 gennaio 2003, seguita direttamente da una versione tradotta in finlandese.

Per quanto riguarda l'oggetto della lettera senza risposta, la Commissione ha affermato che l'indagine del denunciante ha sollevato due punti sulle malattie professionali e sulle schede di sicurezza dei dati sul luogo di lavoro. Il riconoscimento e l'indennizzo delle malattie professionali sono di competenza degli Stati membri e pertanto le autorità competenti in Finlandia dovrebbero essere contattate per ulteriori informazioni. La direttiva 91/155/CEE (1) riguarda le schede di dati di sicurezza per le sostanze e i preparati pericolosi e attribuisce la responsabilità di produrre tali schede alla persona che immette la sostanza o il preparato sul mercato. Gli Stati membri devono garantire che tali persone rispettino gli obblighi di informazione specificati nella direttiva che dovrebbero figurare su tali fogli.

Osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha presentato osservazioni.

LA DECISIONE

1 Presunta mancata risposta alla lettera del denunciante del 27 settembre 2001

1.1 Il 27 settembre 2001 il denunciante ha inviato una lettera alla Commissione europea per denunciare l'insufficienza delle istruzioni per l'uso di talune vernici e solventi in Finlandia. Il denunciante aveva ricevuto dalla Commissione un avviso di ricevimento in data 3 ottobre 2001. Il denunciante sostiene di non aver ricevuto una risposta alla sua denuncia da parte della Commissione.

1.2 Nel suo parere sulla denuncia, la Commissione si è scusata per l'indebito ritardo nel rispondere all'indagine effettuata dal denunciante in merito a istruzioni insufficienti per l'uso di determinate vernici e solventi. La Commissione ha spiegato che il ritardo era dovuto alla necessità di una traduzione e di alcuni chiarimenti interni necessari per stabilire quale servizio fosse competente a rispondere. La Commissione ha inoltre osservato che alla fine diversi servizi hanno contribuito alla risposta per garantirne l'esaustività.

1.3 Il Mediatore osserva che, secondo il codice di buona condotta amministrativa della Commissione (2), una risposta a una lettera indirizzata alla Commissione deve essere inviata entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera da parte del servizio competente della Commissione. Se non è possibile inviare una risposta entro il termine di cui sopra, l'agente responsabile dovrebbe inviare una risposta aziendale, indicando una data entro la quale il destinatario può aspettarsi di ricevere una risposta alla luce di questo lavoro supplementare, tenendo conto della relativa urgenza e complessità della questione.

1.4 Il Mediatore osserva che la Commissione ha riconosciuto l'eccessivo ritardo nel rispondere alla lettera del denunciante, si è scusata e ha fornito una spiegazione. Inoltre, il Mediatore osserva che, a seguito della denuncia al Mediatore, la Commissione ha inviato una risposta sostanziale al denunciante entro due settimane. Il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione abbia adottato le opportune misure correttive per far fronte all'eccessivo ritardo e che pertanto non siano giustificate ulteriori indagini su questo caso.

2 Conclusione

Per i motivi sopra esposti, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini sulla presente denuncia. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Direttiva 91/155/CEE della Commissione, del marzo 1991, che definisce e fissa le modalità del sistema d'informazione specifica sui preparati pericolosi in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE (Gazzetta ufficiale L 76 del 22.3.1991, pagg. 35-41; Edizione speciale finlandese: capitolo 15, volume 10, pag. 59; Edizione speciale svedese: Capitolo 15, volume 10, pag. 59).

(2) GU 2000, L 308/26, pag. 308/32.

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