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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1840/2002/GG contro l'Ufficio europeo per la lotta antifrode
Decisione
Caso 1840/2002/GG - Aperto(a) il Martedì | 29 ottobre 2002 - Raccomandazione su Mercoledì | 18 giugno 2003 - Decisione del Giovedì | 20 novembre 2003
Strasburgo, 20 novembre 2003
Egregio signor T.,
Il 22 ottobre 2002 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito al comportamento dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Il 29 ottobre 2002 il Mediatore ha trasmesso la denuncia al direttore generale dell'OLAF. L'OLAF ha trasmesso il suo parere il 16 gennaio 2003. Il Mediatore ve l'ha trasmessa il 23 gennaio 2003 con un invito a formulare osservazioni, da Lei inviato il 27 gennaio 2003.
Il 10 febbraio 2003 il Mediatore ha scritto all'OLAF per chiedere ulteriori informazioni in merito alla Sua denuncia. L'OLAF ha inviato la sua risposta il 24 marzo 2003. Le ho trasmesso il 22 aprile 2003 con un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 24 aprile 2003.
Il 18 giugno 2003 ho presentato all'OLAF un progetto di raccomandazione. Il 2 ottobre 2003 l'OLAF mi ha trasmesso il suo parere circostanziato sul progetto di raccomandazione. Il parere Le è stato trasmesso il 6 ottobre 2003 con l'invito a formulare osservazioni, da Lei inviato il 24 ottobre 2003.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Il denunciante è il corrispondente a Bruxelles del settimanale tedesco "Stern". In due articoli pubblicati il 28 febbraio e il 7 marzo 2002, il giornale ha trattato una serie di accuse relative a presunte irregolarità sollevate da un funzionario dell'UE, il sig. Paul van Buitenen, e le indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in merito a tali accuse. Gli articoli si basavano sulla relazione del sig. van Buitenen e su documenti riservati dell’OLAF ottenuti dal giornale. Secondo il denunciante, nessun altro giornale aveva ottenuto copie di tali documenti a quel tempo.
Il 27 marzo 2002 l'OLAF ha pubblicato un comunicato stampa in cui sottolineava che "un giornalista" aveva ottenuto una serie di documenti relativi alla sua indagine sui punti sollevati dal sig. van Buitenen e che l'OLAF aveva pertanto deciso di avviare un'indagine interna, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/1999 (1), in merito alla presunta divulgazione di dati riservati. Secondo il comunicato stampa, tale indagine interna riguarderebbe anche l'affermazione secondo cui i documenti pertinenti sarebbero stati ottenuti "pagando un dipendente pubblico".(2) Nella sua edizione del 4 aprile 2002, il quotidiano "European Voice" citava un portavoce dell'OLAF che aveva affermato che l'OLAF "aveva ricevuto prove prima facie che un pagamento poteva essere avvenuto".
Il denunciante e il suo giornale hanno ritenuto che, sebbene nel comunicato stampa dell'OLAF non fosse stato menzionato alcun nome, l'accusa di corruzione ivi contenuta doveva essere intesa come rivolta a loro. Secondo il denunciante, l'OLAF si era discostato dalla sua normale prassi pubblicizzando il fatto che era stata avviata un'indagine interna e pubblicando accuse basate su voci e per le quali non esistevano prove fattuali. A titolo di confronto, il denunciante ha fatto riferimento alle accuse formulate nei confronti del portavoce del presidente della Commissione europea in merito alle quali, a suo avviso, l'OLAF aveva reagito in modo diverso. Egli ha inoltre presentato estratti del verbale della riunione del comitato di vigilanza dell’OLAF tenutasi il 9 e 10 aprile 2002, secondo i quali i membri del comitato si erano dichiarati «sorpresi» per il fatto che il comunicato stampa dell’OLAF si riferiva a un pagamento asseritamente effettuato. Il denunciante sospettava che il comportamento dell'OLAF potesse essere dovuto a pressioni esercitate dalla Commissione. In tale contesto, fa riferimento al verbale della riunione della Commissione del 6 marzo 2002.
Il denunciante ha inoltre presentato una copia di un messaggio di posta elettronica interno diffuso all’interno dell’OLAF dal sig. B. (portavoce dell’OLAF) l’11 aprile 2002. In questa e-mail, il sig. B. ha sottolineato che gli unici fatti certi in quel momento erano che un documento riservato dell'OLAF era stato divulgato alla stampa e che vi erano voci secondo cui tale documento era stato persino pagato, con persino un'indicazione del prezzo pagato: "qu'il y avait des "rumeurs" qui circulaient autour de l'OLAF et autour de la Commission européenne selon lesquelles ces documents auraient même été "payés" (avec même l'indication d'un montant …)".
Il denunciante e il suo giornale hanno affermato di non aver mai effettuato alcun pagamento al personale dell'UE o ad altre persone per ottenere i documenti in questione. Il 28 marzo 2002 la “Stern” ha pubblicato un comunicato stampa in tal senso. Il denunciante si chiedeva se, avviando l'indagine pertinente, l'OLAF non avesse ecceduto il suo mandato, che consisteva esclusivamente nell'agire per tutelare gli interessi finanziari della Comunità. Tali interessi finanziari non erano stati messi a repentaglio dalla pubblicazione di un articolo nella “Stern”. Il 3 aprile 2002 il giornale ha scritto al presidente del comitato di vigilanza dell'OLAF. Nella sua risposta dell'11 aprile 2002, il presidente di tale organo ha sottolineato che le informazioni fornite dal giornale erano state annotate. Egli ha inoltre ritenuto che il verbale della riunione della Commissione del 6 marzo 2002 non dimostrasse che la Commissione avesse esercitato alcuna pressione sull’OLAF.
Con lettera del 29 luglio 2002, il denunciante si è rivolto al direttore generale dell'OLAF per denunciare il comunicato stampa del 27 marzo 2002. Il denunciante ha chiesto all'OLAF di ritirare tale comunicato stampa o di informare il pubblico che non vi erano motivi di sospetto nei suoi confronti e nei confronti del giornale. Inoltre, il denunciante ha sottolineato che da una risposta fornita dalla Commissione in risposta a un'interrogazione scritta di un membro del Parlamento europeo sembrava possibile che l'OLAF avesse monitorato o consentito di monitorare le e-mail e le telefonate del personale dell'OLAF al fine di scoprire le possibili fonti utilizzate dal giornale. Chiede pertanto all'OLAF di confermare di non aver mai monitorato le sue comunicazioni telefoniche o di posta elettronica con il personale dell'OLAF. Nel caso in cui tale monitoraggio avrebbe dovuto aver luogo, il denunciante ha chiesto all'OLAF di specificare la base giuridica di tale interferenza con la sua sfera privata e quando e come tale interferenza fosse stata autorizzata da un giudice. Il denunciante chiedeva infine quali dati personali che lo riguardavano fossero stati così ottenuti dall'OLAF.
Il 22 agosto 2002 l’OLAF ha risposto alla lettera del denunciante. L'OLAF ha sottolineato di non aver menzionato né il denunciante né il suo giornale nel suo comunicato stampa e che al momento non è previsto alcun ulteriore comunicato stampa in materia. Ha inoltre sottolineato che l'OLAF ha sempre garantito che i suoi metodi di indagine fossero conformi alla legge e ha aggiunto che l'OLAF non possedeva dati personali relativi al denunciante, tranne il suo indirizzo professionale, il suo numero di telefono, ecc.
Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha sostanzialmente formulato le seguenti affermazioni:
(1) L'OLAF aveva agito in modo errato rendendo pubbliche, nel suo comunicato stampa del 27 marzo 2002 e nei commenti a "European Voice", accuse di corruzione che dovevano essere intese come dirette al denunciante e al suo giornale.
(2) L’OLAF non aveva risposto a tutte le domande formulate nella lettera del denunciante del 29 luglio 2002.
Il denunciante ha sostenuto che l'OLAF dovrebbe ritirare le accuse di corruzione, preferibilmente nello stesso modo in cui sono state sollevate, vale a dire mediante un comunicato stampa e una comunicazione separata a "European Voice". Egli ha inoltre sostenuto che l’OLAF avrebbe dovuto fornire una risposta completa ai quesiti nella sua lettera del 29 luglio 2002.
L'INCHIESTA
Parere dell'OLAFNel suo parere, l'OLAF ha formulato le seguenti osservazioni:
Il comunicato stampa dell’OLAF del 27 marzo 2002 indicava che a) l’Ufficio aveva avviato un’indagine interna ai sensi del regolamento n. 1073/1999 in merito a un’apparente fuga di informazioni riservate contenute in una relazione preparata in seno all’OLAF e b) che, secondo le informazioni ricevute dall’Ufficio, un giornalista aveva ricevuto una serie di documenti relativi al cosiddetto caso “Van Buitenen”, e che non era escluso che tali documenti potessero essere stati pagati a qualcuno in seno all’OLAF (o eventualmente a un’altra istituzione dell’Unione).
La decisione di annunciare l'apertura di un'indagine interna è stata presa dopo un attento esame. Le ragioni dell'annuncio sono state:
(1) Le informazioni riservate che sono state poi pubblicate sui media stavano danneggiando l'efficacia dell'OLAF, e quindi la lotta contro la frode, pregiudicando le indagini in corso;
(2) La fuga di informazioni, se imputabile a un funzionario dell'OLAF, costituirebbe una violazione degli obblighi giuridici dell'OLAF, in particolare dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1073/1999, dell'articolo 287 del trattato CE e dell'articolo 17 dello statuto, relativo al segreto professionale, e dell'articolo 286 del trattato CE e del regolamento (CE) n. 45/2001, relativo alla protezione dei dati personali.
(3) L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/1999 imponeva al direttore dell'OLAF di "garantire che i dipendenti dell'Ufficio e le altre persone che agiscono sotto la sua autorità rispettino le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali". L'articolo 8, paragrafo 4, imponeva al direttore dell'OLAF di "garantire l'applicazione di tale articolo [sulla riservatezza delle informazioni raccolte nel corso di un'indagine] e degli articoli 286 e 287 del trattato". Di conseguenza, le azioni intraprese in risposta alle fughe di notizie erano in adempimento degli obblighi giuridici del direttore di intervenire in caso di tali eventi.
È stato inoltre importante tutelare la credibilità dell'OLAF presso il pubblico rendendo noto che sono state intraprese azioni contro tali violazioni. Date le gravi implicazioni della possibilità che un funzionario dell'OLAF sia responsabile della divulgazione illecita di informazioni riservate e dati personali, il direttore dell'OLAF ha deciso di annunciare pubblicamente e nel modo più trasparente possibile che l'OLAF stava indagando su tali violazioni al fine di identificare i responsabili e prevenire ulteriori violazioni.
Inoltre, sulla base di informazioni specifiche ricevute dall’OLAF, quest’ultimo aveva motivo di ritenere che, almeno in un’occasione, fosse stato effettuato un pagamento a favore di un funzionario dell’OLAF o di un altro funzionario dell’Unione per la fornitura di documenti riservati. Se ciò fosse effettivamente avvenuto, il funzionario si sarebbe reso colpevole di corruzione, un reato penale, e avrebbe violato vari articoli dello Statuto. Le indagini sul fatto che ciò fosse effettivamente avvenuto erano ancora in corso.
L'OLAF non aveva mai speculato su quali giornalisti o quali organizzazioni dei media avrebbero potuto pagare all'OLAF o ad altri funzionari dell'UE documenti riservati. Il denunciante non aveva fornito alcuna prova a sostegno della sua affermazione secondo cui egli solo nei media possedeva i documenti in questione al momento dell'avvio dell'indagine dell'OLAF. Al contrario, vi erano prove che altri media avevano ottenuto gli stessi documenti. L’OLAF ha respinto l’affermazione del denunciante secondo cui i suggerimenti secondo cui il pagamento avrebbe potuto essere effettuato dovevano essere intesi come diretti contro se stesso e i suoi datori di lavoro.
La lettera del denunciante del 29 luglio 2002 aveva posto una serie di domande dettagliate sui metodi operativi dell’OLAF, in particolare sull’eventuale utilizzo di tecniche di sorveglianza relative alla posta elettronica e alle comunicazioni telefoniche. Vi sono state circostanze in cui l'OLAF o le autorità degli Stati membri con cui l'OLAF ha collaborato alle indagini potevano ottenere legalmente informazioni con metodi che rientravano in questa rubrica generale. Tale possibilità è stata, ad esempio, affrontata nella recente comunicazione della Commissione al suo personale sull’uso corretto del sistema di posta elettronica da parte dei funzionari. Tuttavia, l'OLAF non era libero di discutere i metodi di indagine utilizzati in relazione a un'indagine in corso. L'OLAF non disponeva né dei mezzi tecnici né di quelli giuridici per intercettare le linee telefoniche.
Alla luce di quanto precede, l'OLAF ha ritenuto di aver trattato la questione in modo del tutto appropriato.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni sul parere dell'OLAF, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia e ha formulato le seguenti ulteriori osservazioni:
Il diritto dell’OLAF di procedere contro eventuali “fughe” all’interno dell’Ufficio non è stato contestato. La denuncia riguardava esclusivamente i metodi utilizzati dall'OLAF nel procedere a tale scopo. L'OLAF aveva menzionato l'obiettivo di procedere "nel modo più trasparente possibile". Tuttavia, la trasparenza riguardava i fatti, mentre il caso in esame riguardava "voci". Era altamente irresponsabile lavorare con voci che non erano state provate.
Sebbene questo caso di cattiva amministrazione abbia potenzialmente colpito un certo numero di giornalisti, il denunciante è stato la principale vittima delle voci diffuse dall'OLAF. Il denunciante ha presentato una serie di ritagli di giornale e di agenzia di stampa per dimostrare che solo la "Stern" era stata nominata come fonte della storia delle rivelazioni del sig. van Buitenen. Anche se anche altri giornalisti avrebbero dovuto possedere i documenti pertinenti (senza citarli), il sospetto di corruzione diffuso dall'OLAF ricadrebbe principalmente sul denunciante, dal momento che egli aveva citato per primo e più ampiamente da tali documenti.
Per quanto riguarda la lettera del 29 luglio 2002, l’OLAF ha ancora rifiutato di rivelare quali fossero le disposizioni qui applicate. Era inaccettabile non essere informati della base giuridica di un'ingerenza così grave nella sfera privata.
Ulteriori indaginiDopo un attento esame del parere dell'OLAF e delle osservazioni del denunciante, è emerso che erano necessarie ulteriori indagini.
Richiesta di ulteriori informazioniIl Mediatore ha pertanto chiesto all’OLAF (1) di spiegare, in particolare alla luce delle prove presentate dal denunciante nelle sue osservazioni, perché ritiene che altre persone fossero o avrebbero potuto essere intese con il riferimento a “un” giornalista nel suo comunicato stampa del 27 marzo 2002, (2) di commentare il fatto che, secondo l’e-mail interna del sig. B. dell’11 aprile 2002, gli unici fatti (“faits”) certi erano che vi era stata una fuga di notizie e che circolavano voci (“qu’il y avait des “rumeurs” qui circulaient”) e (3) di specificare su quali basi potevano essere adottate misure quali la sorveglianza della corrispondenza telefonica o e-mail.
Risposta dell'OLAFNella sua risposta, l'OLAF ha formulato le seguenti osservazioni:
Il fatto che il riferimento a un “giornalista” fosse neutrale e non implicasse alcun individuo specifico era dovuto al fatto che, di fatto, altri giornalisti avevano pubblicato articoli prima del comunicato stampa dell’OLAF del 27 marzo 2002 sulla base dello stesso documento interno cui faceva riferimento il denunciante nel suo articolo del 28 febbraio 2002. Ad esempio, il 3 marzo 2002 “Le Monde” aveva pubblicato un articolo che faceva riferimento al documento in questione. Il 22 marzo 2002 l’agenzia di stampa Belga ha riferito in merito alle indagini dell’OLAF, facendo riferimento al documento in questione. Il 26 marzo 2002 la stessa agenzia ha riferito che la presidente della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, sig.ra Theato, si era lamentata del fatto che non era "accettabile che i membri della stampa avessero una relazione riservata dell'OLAF sulle ultime rivelazioni di Paul Van Buitenen e noi no". Di conseguenza, il riferimento a "un" giornalista avrebbe potuto riferirsi al denunciante, ai giornalisti che avevano scritto gli articoli summenzionati o ad altri giornalisti cui fa riferimento la sig.ra Theato.
Infatti, il riferimento avrebbe potuto essere anche a qualsiasi altro giornalista, in quanto l’OLAF non aveva dichiarato che l’indagine era collegata a materiale specifico già pubblicato.
L'OLAF aveva ricevuto informazioni da fonti affidabili, tra cui membri del Parlamento europeo, secondo le quali sarebbe stato effettuato un pagamento per i documenti. Nessun giornalista o persona specifica era stato implicato nell'aver effettuato tale pagamento.
L'OLAF non aveva il potere di adottare misure di sorveglianza telefonica o via e-mail di un privato e non aveva mai adottato tali misure nei confronti del denunciante. In risposta alla questione ipotetica della base giuridica sulla quale tali misure potevano essere adottate, solo le autorità competenti degli Stati membri disponevano di tali poteri. L'esercizio di tali poteri era soggetto ai principi di cui all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni, il denunciante ha formulato le seguenti osservazioni:
Restava il fatto che la “Stern” era stata la prima pubblicazione a citare i documenti. L'espressione "giornalista" era quindi destinata a dare l'impressione che si intendesse il denunciante.
L'OLAF non ha spiegato perché le voci diffuse dai membri del Parlamento europeo dovrebbero avere un valore probatorio più elevato rispetto alle voci diffuse da altre persone.
La questione relativa alla sorveglianza della corrispondenza telefonica o di posta elettronica non riguardava i collegamenti di telecomunicazione (privati o professionali) del denunciante, ma la possibilità che l'OLAF avesse potuto ottenere informazioni sul denunciante controllando i propri dipendenti. La questione della base giuridica della sorveglianza del traffico di telecomunicazioni tra funzionari dell’OLAF e terzi (come il denunciante) e della conservazione di tali dati è rimasta quindi senza risposta.
PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE
Il progetto di raccomandazioneSulla base degli elementi di prova che gli sono stati presentati, il Mediatore ha deciso di presentare all'OLAF il seguente progetto di raccomandazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore:
L'OLAF dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di ritirare le accuse di corruzione che sono state pubblicate e che potrebbero essere intese come dirette al denunciante.
Il presente progetto di raccomandazione si basava sulle seguenti considerazioni:
1 Il denunciante è il corrispondente a Bruxelles del settimanale tedesco “Stern”. In due articoli pubblicati il 28 febbraio e il 7 marzo 2002, il giornale ha trattato una serie di accuse relative a presunte irregolarità sollevate da un funzionario dell'UE, il sig. Paul van Buitenen, e le indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in merito a tali accuse. Gli articoli si basavano sulla relazione del sig. van Buitenen e su documenti riservati dell’OLAF ottenuti dal giornale. Il 27 marzo 2002 l’OLAF ha pubblicato un comunicato stampa in cui sottolineava che “un giornalista” aveva ottenuto una serie di documenti relativi alla sua indagine sui punti sollevati dal sig. van Buitenen e che l’OLAF aveva pertanto deciso di avviare un’indagine interna relativa alla presunta divulgazione di dati riservati. Secondo il comunicato stampa, tale indagine interna riguarderebbe anche l'affermazione secondo cui i documenti pertinenti sarebbero stati ottenuti "pagando un dipendente pubblico".(3) Nella sua edizione del 4 aprile 2002, il quotidiano "European Voice" citava un portavoce dell'OLAF che aveva affermato che l'OLAF "aveva ricevuto prove prima facie che un pagamento poteva essere avvenuto".
2 Il denunciante ha ritenuto che l’OLAF avesse agito in modo errato rendendo pubbliche, nel suo comunicato stampa del 27 marzo 2002 e nei commenti a “European Voice”, accuse di corruzione che dovevano essere intese come dirette a se stesso e al suo giornale.
3 L’OLAF ha ritenuto che il riferimento a un “giornalista” nel suo comunicato stampa fosse neutro e non implicasse alcun individuo specifico. Essa ha inoltre sostenuto che, sulla base di informazioni specifiche ricevute, aveva motivo di ritenere che, almeno in un’occasione, fosse stato effettuato un pagamento a un funzionario dell’OLAF o ad un altro funzionario dell’Unione per la fornitura di documenti riservati.
4 Il Mediatore ritiene di non essere in grado di stabilire se le accuse di corruzione sollevate dall'OLAF siano fondate. Tale questione è oggetto dell'indagine dell'OLAF che non è stata ancora chiusa. L’analisi del Mediatore nel caso di specie si concentra quindi esclusivamente sulla questione se l’OLAF abbia agito correttamente nel fornire al pubblico informazioni relative alla sua indagine attraverso il suo comunicato stampa del 27 marzo 2002 e attraverso informazioni utilizzate in un articolo pubblicato sul quotidiano “European Voice” il 4 aprile 2002. Il Mediatore osserva che l'OLAF non ha contestato l'argomentazione del denunciante secondo cui tale articolo si basava su informazioni fornite dall'OLAF.
5 È buona prassi amministrativa garantire, nell'adottare decisioni, che le misure adottate siano proporzionate allo scopo perseguito. In particolare, l'amministrazione dovrebbe evitare di limitare i diritti dei cittadini quando tali restrizioni non sono in rapporto ragionevole con lo scopo perseguito dall'azione.(4) Tali norme dovrebbero applicarsi non solo alle decisioni, ma all'attività delle amministrazioni in generale. Esse sono quindi rilevanti anche ai fini della comunicazione di informazioni.
6 Il Mediatore ritiene che l'OLAF abbia il diritto di avviare un'indagine nei casi in cui documenti riservati da esso redatti o in suo possesso siano trapelati a terzi. Accetta inoltre che l'OLAF abbia il diritto di informare il pubblico in merito all'avvio di tali indagini in modo adeguato, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità. In effetti, tali informazioni favoriscono la trasparenza in un settore che il più delle volte è caratterizzato dalla segretezza e dalla mancanza di informazioni.
7 Il caso del denunciante si basa su due presupposti, vale a dire 1) che il comunicato stampa dell’OLAF, pur non menzionando alcun nome, doveva essere inteso come riferito a lui quando si riferisce a “un giornalista” e 2) che l’OLAF non aveva il diritto di insinuare che il documento (5) era stato ottenuto mediante corruzione.
8 Il Mediatore ritiene che il denunciante abbia presentato elementi di prova sufficienti per dimostrare di essere stato il primo a citare, nel suo articolo del 28 febbraio 2002, i documenti in questione. Il denunciante ha inoltre presentato un numero considerevole di articoli pubblicati su altri giornali e di relazioni di agenzie di stampa che fanno riferimento al giornale del denunciante come fonte della sua conoscenza di tali documenti o che menzionano che la "Stern" aveva ottenuto tali documenti. Il pubblico informato era quindi ben consapevole del fatto che la "Stern" era stato il primo giornale a attingere da questa fonte. In tali circostanze, e sebbene non sia stato menzionato alcun nome specifico, il riferimento a "un giornalista" nel comunicato stampa dell'OLAF doveva essere probabilmente inteso dal pubblico informato come riferito al denunciante. Nella sua risposta a un'interrogazione rivoltale dal Mediatore, l'OLAF si è basato su tre articoli o relazioni per stabilire che gli autori di tali articoli o relazioni o qualsiasi altro giornalista avrebbero potuto essere intesi con il riferimento a "un giornalista" nel suo comunicato stampa. Il Mediatore ritiene, tuttavia, che ciò che è rilevante non siano le possibilità teoriche di interpretare il comunicato stampa, ma l'interpretazione che molto probabilmente ha ricevuto. Inoltre, gli articoli e le relazioni cui fa riferimento l’OLAF sono stati tutti pubblicati dopo l’articolo del denunciante del 28 febbraio 2002 (il 3, 22 e 26 marzo 2002) e prima della data del comunicato stampa dell’OLAF. Se l'OLAF avesse effettivamente dovuto presumere che i documenti pertinenti fossero stati ottenuti attraverso una fuga di notizie all'interno dell'OLAF o di altre istituzioni dell'UE da più di un giornalista, sarebbe molto difficile capire perché il comunicato stampa si riferisse a "un giornalista" al singolare. Per quanto riguarda la dichiarazione dell'onorevole Theato, l'OLAF non ha dimostrato perché dovrebbe essere pertinente ai fini dell'interpretazione del proprio comunicato stampa pubblicato due giorni dopo. Il Mediatore conclude pertanto che il comunicato stampa dell’OLAF del 27 marzo 2002 poteva essere inteso come riferito al denunciante e al suo giornale. Anche se l'OLAF non avrebbe dovuto fare riferimento al denunciante, doveva essere consapevole dell'impressione che il suo testo era destinato a creare.
9 Il Mediatore europeo ritiene che, a suo parere, l'OLAF abbia spiegato in modo soddisfacente i motivi per cui ha ritenuto necessario informare il pubblico in merito all'avvio di un'indagine sull'apparente fuga di documenti. Il Mediatore osserva tuttavia che l'OLAF non solo ha fornito tali informazioni, ma ha anche informato il pubblico, nel suo comunicato stampa e nelle informazioni fornite al quotidiano "European Voice", che vi era motivo di sospettare che i documenti fossero stati ottenuti mediante corruzione. Resta quindi da verificare se l’OLAF abbia pubblicato correttamente tale sospetto.
10 Il Mediatore ritiene che l'OLAF non sia stato in grado di dimostrare che la pubblicazione di tale sospetto fosse necessaria ai fini del suo lavoro e proporzionata allo scopo perseguito. Il fatto che l'OLAF avrebbe dovuto decidere di procedere nel modo più trasparente possibile nel caso di specie fornendo dettagli sulla portata della sua indagine al pubblico è certamente da accogliere con favore in linea di principio, dato che tale approccio è conforme all'obbligo imposto alle istituzioni e agli organi dell'UE di prendere decisioni nel modo più trasparente possibile (articolo 1 del trattato sull'Unione europea). Tuttavia, un'insinuazione di corruzione è un'accusa seria che rischia di offuscare la reputazione di un giornalista. Tali insinuazioni non devono pertanto essere rese pubbliche senza una base sufficientemente seria che possa essere esaminata pubblicamente.
11 Il Mediatore osserva che il comunicato stampa dell’OLAF fa riferimento a “informazioni” ottenute dall’OLAF a sostegno della sua opinione secondo cui alcuni pagamenti “possono” essere stati effettuati e che il giornale “European Voice” cita persino l’OLAF per aver ricevuto “prove prima facie che un pagamento può essere avvenuto”. Nel corso dell'indagine condotta dal Mediatore, l'OLAF non ha presentato alcun dettaglio, a parte l'asserzione di aver ricevuto "informazioni da fonti affidabili, tra cui membri del Parlamento europeo, che potrebbe essere stato effettuato un pagamento per i documenti", né tanto meno ha presentato le prove che sosteneva di aver ricevuto. Il Mediatore ritiene che il valore probatorio delle "informazioni" in base alle quali un pagamento "può" essere stato effettuato debba essere necessariamente molto limitato. Sulla base degli elementi di prova presentati al Mediatore, l'opinione del denunciante secondo cui l'OLAF si è effettivamente basato su nient'altro che su voci non sembra pertanto irragionevole. Tale tesi è inoltre corroborata dal messaggio di posta elettronica del sig. B. dell’11 aprile 2002. Il Mediatore non esclude la possibilità che l'OLAF possa avere il diritto di avviare un'indagine sulla base di semplici voci, a condizione che gli atti che sarebbero stati commessi siano sufficientemente gravi. Accetta inoltre che l'OLAF possa essere riluttante o incapace di formulare osservazioni su aspetti di un'indagine in corso. Tuttavia, se l'OLAF decide di fornire informazioni su un'indagine in corso, deve tenere conto delle conseguenze negative che tali informazioni possono avere per la reputazione delle persone interessate dalle accuse che l'OLAF sceglie di rendere pubbliche. Il Mediatore ritiene che, procedendo a formulare accuse di corruzione senza una base fattuale sufficiente e disponibile per il controllo pubblico, l'OLAF sia andato oltre quanto proporzionato allo scopo perseguito dalla sua azione. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore, quest'ultimo ha chiesto all'OLAF di inviare un parere circostanziato sul progetto di raccomandazione. Il Mediatore ha osservato che il parere circostanziato potrebbe consistere nell'accettazione della sua decisione e in una descrizione delle misure adottate per attuare il progetto di raccomandazione.
Parere circostanziato dell'OLAFNel suo parere circostanziato, l'OLAF ha informato il Mediatore di aver accettato il progetto di raccomandazione e di averlo attuato pubblicando un comunicato stampa, di cui è stata allegata copia.
Il presente comunicato stampa, datato 30 settembre 2003, recante il titolo “Chiarimento dell’OLAF in merito a un’apparente fuga di informazioni”, è così formulato:
Osservazioni del denunciante"Il 27 marzo 2002 l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha pubblicato un comunicato stampa in cui annunciava di aver avviato un'indagine interna ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 in merito a un'apparente fuga di informazioni riservate contenute in una relazione elaborata in seno all'OLAF.
Ha dichiarato che, secondo le informazioni ricevute dall'Ufficio, un giornalista aveva ricevuto una serie di documenti relativi al cosiddetto "affare van Buitenen" e che non era escluso che tali documenti potessero essere pagati a qualcuno all'interno dell'OLAF (o eventualmente a un'altra istituzione dell'UE).
Le indagini dell'OLAF non sono ancora state completate, ma ad oggi l'OLAF non ha ottenuto la prova che tale pagamento sia stato effettuato."
Nelle sue osservazioni sul parere circostanziato dell'OLAF, il denunciante ha ritenuto che l'OLAF non avesse attuato adeguatamente il progetto di raccomandazione del Mediatore. Il denunciante ha sostenuto che l'OLAF non aveva espressamente ritirato le accuse di corruzione. Al contrario, la formulazione del suo comunicato stampa implicava che l'OLAF riteneva possibile che potessero ancora emergere elementi di prova a sostegno di tali accuse. Secondo il denunciante, il sospetto esisteva ancora ed era stato vergognosamente richiamato all'attenzione. Il denunciante ha inoltre osservato che l'OLAF non sembra aver fatto nulla per chiarire la sua posizione nei confronti di "European Voice". Conclude affermando che l'OLAF dovrebbe ritirare espressamente le accuse di corruzione e dichiarare formalmente di non aver mai eliminato alcun elemento di prova a sostegno di tali accuse.
LA DECISIONE
1 Pubblicazione di accuse di corruzione1.1 Il denunciante è il corrispondente a Bruxelles del settimanale tedesco “Stern”. In due articoli pubblicati il 28 febbraio e il 7 marzo 2002, il giornale ha trattato una serie di accuse relative a presunte irregolarità sollevate da un funzionario dell'UE, il sig. Paul van Buitenen, e le indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in merito a tali accuse. Gli articoli si basavano sulla relazione del sig. van Buitenen e su documenti riservati dell’OLAF ottenuti dal giornale. Il 27 marzo 2002 l’OLAF ha pubblicato un comunicato stampa in cui sottolineava che “un giornalista” aveva ottenuto una serie di documenti relativi alla sua indagine sui punti sollevati dal sig. van Buitenen e che l’OLAF aveva pertanto deciso di avviare un’indagine interna relativa alla presunta divulgazione di dati riservati. Secondo il comunicato stampa, tale indagine interna riguarderebbe anche l'affermazione secondo cui i documenti pertinenti sarebbero stati ottenuti "pagando un dipendente pubblico". Nella sua edizione del 4 aprile 2002, il quotidiano "European Voice" ha citato un portavoce dell'OLAF che ha affermato che l'OLAF "aveva ricevuto prove prima facie che un pagamento poteva essere avvenuto".
1.2 Il denunciante ha ritenuto che l'OLAF avesse agito in modo errato rendendo pubbliche, nel suo comunicato stampa del 27 marzo 2002 e nei commenti a "European Voice", accuse di corruzione che dovevano essere intese come rivolte a se stesso e al suo giornale.
1.3 L'OLAF ha ritenuto che il riferimento a un "giornalista" nel suo comunicato stampa fosse neutrale e non implicasse alcun individuo specifico. Essa ha inoltre sostenuto che, sulla base di informazioni specifiche ricevute, aveva motivo di ritenere che, almeno in un’occasione, fosse stato effettuato un pagamento a un funzionario dell’OLAF o ad un altro funzionario dell’Unione per la fornitura di documenti riservati.
1.4 Il 18 giugno 2003 il Mediatore ha presentato all'OLAF un progetto di raccomandazione in base al quale l'OLAF dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di ritirare le accuse di corruzione che sono state pubblicate e che potrebbero essere intese come rivolte al denunciante.
1.5 Il 2 ottobre 2003 l'OLAF ha informato il Mediatore di aver accettato il progetto di raccomandazione e di averlo attuato pubblicando un comunicato stampa.
1.6 Il passaggio pertinente del presente comunicato stampa recita come segue: "Le indagini dell'OLAF non sono ancora state completate, ma ad oggi l'OLAF non ha ottenuto la prova che tale pagamento sia stato effettuato."
1.7 Il Mediatore concorda con l'opinione del denunciante secondo cui, pubblicando il presente comunicato stampa, l'OLAF non ha attuato adeguatamente il progetto di raccomandazione del Mediatore. Invece di ritirare le accuse di corruzione, l'OLAF afferma semplicemente che "finora" non ha trovato prove sufficienti a sostegno di tali accuse. La formulazione del presente comunicato stampa implica pertanto che l'OLAF ritiene possibile che possano ancora emergere elementi di prova a sostegno di tali accuse. In tali circostanze, l'azione intrapresa dall'OLAF è manifestamente inadeguata a porre rimedio al caso di cattiva amministrazione individuato dal Mediatore. A tale riguardo sarà pertanto formulata un'osservazione critica.
2 Mancata risposta ai quesiti formulati nella lettera del 29 luglio 20022.1 Il denunciante sosteneva che l'OLAF non aveva risposto a tutte le domande che gli erano state rivolte nella sua lettera del 29 luglio 2002. In tale lettera aveva chiesto all'OLAF di confermare che non aveva mai monitorato le sue comunicazioni telefoniche o di posta elettronica con il personale dell'OLAF. Nel caso in cui tale monitoraggio avrebbe dovuto aver luogo, il denunciante ha chiesto all'OLAF di specificare la base giuridica di tale interferenza con la sua sfera privata e quando e come tale interferenza fosse stata autorizzata.
2.2 L'OLAF ha ritenuto di aver risposto a tali quesiti.
2.3 Il Mediatore osserva che, nella sua risposta del 22 agosto 2002 alla lettera summenzionata, l'OLAF ha spiegato di aver sempre garantito che i suoi metodi di indagine fossero conformi alla legge e ha aggiunto di non essere in possesso di dati personali relativi al denunciante, a parte il suo indirizzo professionale, il suo numero di telefono, ecc. L'OLAF ha inoltre sottolineato che non era libero di discutere i metodi di indagine utilizzati in relazione a un'indagine in corso. Nella sua risposta a un'interrogazione rivoltale dal Mediatore, l'OLAF ha affermato di non avere il potere di adottare misure di sorveglianza telefonica o via e-mail nei confronti di un privato e di non aver mai adottato tali misure nei confronti del denunciante.
2.4 Il Mediatore osserva che le risposte dell'OLAF lasciano aperta la possibilità di adottare misure relative alla sorveglianza della corrispondenza per posta elettronica dei propri funzionari o di funzionari di altre istituzioni dell'UE.(6) Tuttavia, l'OLAF ha anche informato il denunciante di non essere in possesso di dati personali che lo riguardano a parte il suo indirizzo professionale, il suo numero di telefono, ecc. Il Mediatore ritiene che le informazioni raccolte da qualsiasi eventuale sorveglianza della corrispondenza per posta elettronica tra il denunciante e i funzionari dell'UE costituirebbero "dati personali" del denunciante ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).
2.5 In tali circostanze, e considerando che l'indagine dell'OLAF è ancora in corso, il Mediatore ritiene che l'OLAF sembra aver risposto alle domande che il denunciante gli ha sottoposto nella sua lettera del 29 luglio 2002.
2.6 Sulla base delle considerazioni che precedono, non sembra sussistere alcuna cattiva amministrazione da parte dell'OLAF per quanto riguarda la seconda censura.
3 Le affermazioni del denunciante3.1 Il denunciante ha sostenuto che l'OLAF dovrebbe ritirare le accuse di corruzione, preferibilmente nello stesso modo in cui sono state sollevate, vale a dire mediante un comunicato stampa e una comunicazione separata a "European Voice". Egli ha inoltre sostenuto che l’OLAF avrebbe dovuto fornire una risposta completa ai quesiti nella sua lettera del 29 luglio 2002.
3.2 A suo parere, l'OLAF non ha formulato osservazioni in merito a tali affermazioni.
3.3 Come indicato in precedenza, il Mediatore ritiene che vi sia cattiva amministrazione da parte dell'OLAF per quanto riguarda la prima accusa. Il Mediatore ritiene che questo caso di cattiva amministrazione possa e debba essere eliminato ritirando le accuse di corruzione che erano state pubblicate e che potevano essere intese come dirette al denunciante. Tuttavia, il progetto di raccomandazione a tal fine presentato dal Mediatore all’OLAF non è stato adeguatamente attuato da quest’ultimo (cfr. punto 1.7 supra). Il Mediatore farà pertanto un'osservazione critica.
4 Conclusione4.1 Sulla base delle indagini del Mediatore in merito alla presente denuncia, è necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:
Procedendo a formulare accuse di corruzione senza una base fattuale sufficiente e accessibile al controllo pubblico, l’OLAF è andato al di là di quanto proporzionato allo scopo perseguito dal suo ricorso. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.
4.2 Il Mediatore osserva che l'OLAF ha accettato il progetto di raccomandazione che gli aveva presentato, anche se, a suo avviso, l'OLAF non l'ha attuato in modo adeguato. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che un'osservazione critica da lui formulata possa costituire un'adeguata soddisfazione per il denunciante. Il Mediatore ritiene pertanto che non sia opportuno presentare una relazione speciale al Parlamento europeo in questo caso.
4.3 Il Mediatore invierà tuttavia una copia di tale decisione all'OLAF e la includerà nella relazione annuale per il 2003 che sarà presentata al Parlamento europeo.
4.4 Il Mediatore archivia quindi il caso.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), GU L 136, pag. 1. Per inciso, le indagini interne sembrano rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, piuttosto che dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.
(2) Il testo inglese del presente comunicato stampa, disponibile sul sito web dell'OLAF, contiene una formulazione leggermente diversa: "Secondo le informazioni ricevute dall'Ufficio, un giornalista ha ricevuto una serie di documenti relativi al cosiddetto "affare Van Buitenen". Non è escluso che tali documenti siano stati pagati a qualcuno all'interno dell'OLAF (o eventualmente a un'altra istituzione dell'UE)."
(3) Il testo inglese del presente comunicato stampa, disponibile sul sito web dell'OLAF, contiene una formulazione leggermente diversa: "Secondo le informazioni ricevute dall'Ufficio, un giornalista ha ricevuto una serie di documenti relativi al cosiddetto "affare Van Buitenen". Non è escluso che tali documenti siano stati pagati a qualcuno all'interno dell'OLAF (o eventualmente a un'altra istituzione dell'UE)."
(4) Cfr. l'articolo 6 del codice di buone pratiche amministrative, disponibile sul sito web del Mediatore europeo (http://www.ombudsman.europa.eu).
(5) Nel suo parere, l'OLAF ha fatto riferimento a "documenti" riservati trapelati. Nella sua risposta alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, tuttavia, l'OLAF ha parlato dello "stesso documento interno cui fa riferimento il denunciante nel suo articolo del 28 febbraio 2002" (ossia la relazione del sig. van Buitenen). Dato che il denunciante sembra aver acquisito il possesso di ulteriori documenti interni dell'OLAF (almeno alcuni dei quali sono stati allegati al denunciante), la presente decisione fa generalmente riferimento a "documenti".
(6) Nella sua risposta a un'interrogazione rivoltale dal Mediatore, l'OLAF ha affermato di non avere il potere di adottare tali misure in relazione ai "privati".
(7) GU 2001, L 8, pag. 1. L'articolo 2, lettera a), stabilisce che, ai fini del regolamento, per "dati personali" si intendono "qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile".