# Decisione sul modo in cui l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha valutato la candidatura di un candidato a una procedura di selezione per amministratori nel settore dell'agricoltura sostenibile e dello sviluppo rurale (caso 576/2022/VS)
- Autore: Mediatore Europeo
- Data: 2023-04-26T00:00+02:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/it/decision/it/169043)
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> Il caso riguardava il modo in cui l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha valutato l'esperienza professionale di un candidato in una procedura di selezione per l'assunzione di personale dell'UE nel settore dell'agricoltura sostenibile e dello sviluppo rurale.
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> Il Mediatore non ha riscontrato alcun errore manifesto nel modo in cui la commissione giudicatrice ha valutato l'esperienza professionale del denunciante e, pertanto, ha chiuso l'indagine senza riscontrare alcuna cattiva amministrazione.
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Fatti all'origine della denuncia
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**1.** Il denunciante ha partecipato a una procedura di selezione per l'assunzione di personale dell'UE[\[1\],](#_ftn1){#_ftnref1} organizzata dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO). La procedura di selezione è stata organizzata per assumere amministratori nel settore dell'agricoltura sostenibile e dello sviluppo rurale.

**2.** L'EPSO ha informato la denunciante di non essere stata ammessa alla fase finale della procedura di selezione (il "centro di valutazione"), in quanto non aveva ottenuto un punteggio sufficiente nella fase di "valutazione dei talenti". Nel talent screener, i candidati devono rispondere a domande sulla loro esperienza professionale e qualifiche. Le domande si basano sui criteri di selezione[\[2\]](#_ftn2){#_ftnref2} per la procedura di selezione. La \<\<commissione di selezione\>\>[\[3\]](#_ftn3){#_ftnref3} valuta e valuta le risposte dei candidati[\[4\]](#_ftn4){#_ftnref4}. Sulla base delle risposte della denunciante nell'ambito del talent screener, la commissione giudicatrice le ha attribuito un punteggio inferiore alla soglia richiesta per essere ammessa alla fase successiva della procedura di selezione.

**3.**La denunciante ha ritenuto che avrebbe dovuto ricevere un punteggio più elevato nel talent screener, in particolare per le sue risposte alle domande 3 e 4, relative all'esperienza professionale, e ha chiesto all'EPSO di rivedere la sua decisione. A seguito del riesame, l'EPSO ha informato la denunciante che la commissione giudicatrice aveva confermato la sua valutazione e la sua decisione di non ammetterla alla fase finale della procedura di selezione.

**4.**Insoddisfatto dell'esito del riesame, il denunciante si è rivolto alla Mediatrice nel marzo 2022.

L'indagine
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**5.**La Mediatrice ha avviato un'indagine sul modo in cui l'EPSO ha valutato l'esperienza professionale del denunciante nella fase dello screening dei talenti della procedura di selezione.

**6.**Nel corso dell'indagine, la squadra investigativa del Mediatore ha ispezionato il fascicolo dell'EPSO pertinente al caso e ha chiesto all'EPSO chiarimenti sui punteggi del denunciante nel talent screener. Il rapporto di ispezione è allegato alla presente decisione.

Valutazione del Mediatore
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**7.** Nel valutare i candidati, le commissioni giudicatrici sono vincolate dai criteri di selezione per la procedura di selezione in questione. Allo stesso tempo, secondo la giurisprudenza dell'Unione, le commissioni giudicatrici dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel valutare le qualifiche e l'esperienza professionale di un candidato sulla base di tali criteri \[5\].[Il](#_ftn5){#_ftnref5} ruolo del Mediatore si limita pertanto a determinare se vi sia stato un errore manifesto da parte della commissione giudicatrice[\[6\].](#_ftn6){#_ftnref6}

**8.**Il talent screener mira a selezionare i candidati idonei i cui profili corrispondono meglio alle mansioni da svolgere. Al fine di effettuare tale scelta, la commissione giudicatrice determina innanzitutto i criteri di valutazione e una griglia di punteggio per ciascuna domanda di selezione dei talenti.

**9.**La commissione giudicatrice valuta i candidati unicamente sulla base delle informazioni fornite nella sezione relativa alla selezione dei talenti del modulo di candidatura. Il Mediatore riconosce che, senza conoscere i dettagli della griglia di punteggio pertinente, potrebbe essere difficile per i candidati comprendere i punteggi assegnati alle loro risposte ai talent screener.

**10.** Inoltre, la convinzione personale di un candidato circa la pertinenza della sua esperienza e il modo in cui ha risposto alle domande del talent screener non può rimettere in discussione la valutazione della commissione giudicatrice e non costituisce una prova di errore manifesto da parte della commissione giudicatrice[\[7\].](#_ftn7){#_ftnref7}

**11.** A seguito della sua richiesta di riesame, l'EPSO ha confermato la sua valutazione del talent screener del denunciante. Sebbene il Mediatore comprenda la delusione del denunciante, i documenti e le spiegazioni forniti al Mediatore nell'ispezione del fascicolo dell'EPSO (cfr. la relazione di ispezione allegata alla presente decisione) non indicano che vi sia stato alcun errore manifesto nel modo in cui la commissione giudicatrice ha valutato le risposte del denunciante nel talent screener.

**12.**Sulla base di quanto precede, il Mediatore non riscontra cattiva amministrazione nel modo in cui la commissione giudicatrice ha valutato le risposte del denunciante al talent screener.

Conclusione
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Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione[\[8\]:](#_ftn8){#_ftnref8}

**Non vi è stata cattiva amministrazione da parte dell'Ufficio europeo di selezione del personale.**

Il denunciante e l'EPSO saranno informati della presente decisione.

Tina Nilsson

Capo dell'unità Trattamento dei casi

Strasburgo, 26.4.2023

[\[1\]](#_ftnref1){#_ftn1} EPSO/AD/389/21 - *Amministratori (AD 7) nel settore dell'agricoltura sostenibile e dello sviluppo rurale,* disponibile all'indirizzo: [https://epso.europa.eu/it/job-opportunities/competition/7728/description](https://epso.europa.eu/en/job-opportunities/competition/7728/description).

[\[2\]](#_ftnref2){#_ftn2} I criteri di selezione sono definiti nel "avviso di concorso", che stabilisce i criteri e le norme applicabili alla

procedura di selezione.

[\[3\]](#_ftnref3){#_ftn3} Ogni procedura di selezione ha una commissione giudicatrice, che è responsabile della selezione dei candidati in ogni fase, sulla base di:

criteri prestabiliti e redazione dell'elenco definitivo dei candidati prescelti.

[\[4\]](#_ftnref4){#_ftn4} Per maggiori informazioni sul talent screener, cfr. <https://epso.europa.eu/help/faq/2711_en>.

[\[5\]](#_ftnref5){#_ftn5} Sentenza del Tribunale dell'11 febbraio 1999, *Mertens/Commissione,* T-244/97, punto 44: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:61997TJ0244.](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:61997TJ0244)

[\[6\]](#_ftnref6){#_ftn6} Cfr. la decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 14/2010/ANA contro l'Ufficio europeo di selezione del personale, punto 14 (decisione disponibile al seguente indirizzo: [https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/10427/html.bookmark#_ftnref5](/cases/decision.faces/en/10427/html.bookmark#_ftnref5)); e sentenza della Corte

Tribunale di primo grado del 31 maggio 2005, *Gibault/Commissione,* T-294/03, punto 41: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62003TJ0294\&qid=1682500777041.](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62003TJ0294&qid=1682500777041)

[\[7\]](#_ftnref7){#_ftn7} Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 luglio 1993, *Camara Alloisio e.a./Commissione,* cause riunite T-17/90, T-28/91 e T-17/92, punto 90: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:61990TJ0017;](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:61990TJ0017) sentenza del Tribunale di primo grado 23 gennaio 2003, *Angioli/Commissione,* T-53/00, punto 94: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62000TJ0053.](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62000TJ0053)

[\[8\]](#_ftnref8){#_ftn8} La denuncia è stata trattata nell'ambito del trattamento dei casi delegati, conformemente [alla decisione del Mediatore europeo che adotta le disposizioni di esecuzione.](/it/legal-basis/implementing-provisions/en#hl10)