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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 210/2001/GG contro la Commissione europea


Strasburgo, 4 dicembre 2001

Gentile signora A.,

L'8 febbraio 2001 Lei ha presentato, a nome del Forum europeo per il benessere dei minori, una denuncia al Mediatore europeo in merito al trattamento da parte della Commissione europea della convenzione di sovvenzione n. JAI.1999/DAP/004/WC.

Il 15 febbraio 2001 ho trasmesso la denuncia alla Commissione per le sue osservazioni.

Il 13 marzo 2001 Lei mi ha inviato copia di una lettera da Lei inviata alla Commissione il 12 marzo 2001.

La Commissione ha trasmesso il suo parere sulla Sua denuncia il 20 aprile 2001.

Il 9 maggio 2001 Lei ha trasmesso copia di una lettera della Commissione del 21 marzo 2001 e della Sua risposta del 19 aprile 2001.

Il 14 maggio 2001 Le ho trasmesso il parere della Commissione invitandola, se lo desidera, a formulare osservazioni. Il 26 giugno 2001 Lei mi ha trasmesso le Sue osservazioni sul parere della Commissione.

Il 18 luglio 2001 ho scritto alla Commissione per chiedere ulteriori informazioni. La Commissione ha inviato la sua risposta il 26 settembre 2001 e io l'ho trasmessa a voi il 1° ottobre 2001, invitandovi, se lo desiderate, a formulare osservazioni.

Il 29 novembre 2001 Lei mi ha trasmesso le Sue osservazioni sulla risposta della Commissione.

Ora vi scrivo per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.

IL RECLAMO

Il denunciante è una rete senza scopo di lucro di ONG con sede a Bruxelles che lavora per il benessere dei bambini e dei giovani bisognosi in tutta Europa. Nel 1999 ha chiesto alla Commissione il finanziamento di un progetto denominato: "Inventario di risorse qualificate nell'UE per rispondere, dopo un'adeguata formazione, alle esigenze dei bambini e delle donne vittime di violenza in Kosovo". Questo finanziamento doveva essere coperto dal progetto Daphne della Commissione che sostiene misure per combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne.

La domanda iniziale è stata presentata l’11 giugno 1999. I tre periti valutatori (tra i quali la signora Kane) ai quali la Commissione ha affidato l'esame del ricorso hanno sollevato varie obiezioni. In seguito alle discussioni con i servizi della Commissione, il 6 settembre 1999 è stata presentata una domanda riveduta. Il 28 settembre 1999 il denunciante è stato informato dalla Commissione che la sua proposta era stata accettata ai fini del finanziamento, fatta salva la presentazione di un bilancio riveduto e il suo esame e accettazione da parte del servizio di controllo finanziario della Commissione. Il 4 ottobre 1999 il denunciante ha presentato un bilancio riveduto.

Il 15 novembre 1999 la Commissione ha informato il denunciante di aver deciso di concedergli un contributo finanziario di un importo massimo di 32 000 € per l'organizzazione del progetto summenzionato. La convenzione di sovvenzione pertinente (riferimento n. JAI.1999/DAP/004/WC) è stata firmata dalla Commissione e dal denunciante e datata 15 novembre 1999. Secondo l'accordo, il progetto doveva iniziare il 15 novembre 1999 e concludersi entro il 15 novembre 2000.

L'art. 8 della convenzione stabiliva che le condizioni generali applicabili alle convenzioni di sovvenzione delle Comunità europee (in prosieguo: le «condizioni generali») di cui all'allegato II della convenzione ne costituivano parte integrante.

L’articolo 3 delle condizioni generali relative alla risoluzione dell’accordo contiene le seguenti disposizioni:

"3 (2) La Commissione può risolvere la convenzione se il beneficiario, per nessun motivo valido o tecnico, non adempie uno degli obblighi previsti dalla convenzione e, dopo essere stato avvisato mediante lettera raccomandata di ottemperare a tali obblighi, non lo ha ancora fatto un mese dopo aver ricevuto tale lettera.

In tal caso la Commissione paga solo i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario al momento della risoluzione e nessun costo relativo a contratti già conclusi se non per l'esecuzione dopo la data della risoluzione."

Ai sensi dell'articolo 9 delle condizioni generali, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee è competente a trattare le denunce contro le decisioni della Commissione relative all'applicazione o all'interpretazione dell'accordo.

Il 16 marzo 2000 il sig. Simpson, funzionario della Commissione che gestisce il programma Daphne, ha informato il denunciante (e altre organizzazioni) che si sarebbe ritirato dalla Commissione il 1° aprile 2000 e ha presentato il suo successore, il sig. Trousson. In un messaggio di posta elettronica inviato il 28 marzo 2000, Simpson si è congratulato con il denunciante "per lo stato di avanzamento del progetto finora".

Il 10 maggio 2000 la sig.ra Kane, esperta tecnica del programma Daphne, si è recata presso l'ufficio del denunciante per esaminare il lavoro svolto finora. Successivamente, l'esperto ha redatto una relazione in cui raccomandava alla Commissione di valutare la possibilità di porre fine al progetto. Una copia preliminare del progetto di relazione è stata inviata al denunciante, che ha formulato osservazioni dettagliate al riguardo in una lettera alla Commissione del 5 giugno 2000. In tale lettera, il denunciante ha inoltre espresso l'opinione che vi fosse un'urgente necessità di risolvere la questione e che sarebbe stata pertanto apprezzata l'opportunità di una riunione. Il denunciante ha proposto diverse date per tale riunione. Un sollecito è stato inviato alla Commissione per posta elettronica il 22 giugno 2000.

In una lettera del 14 luglio 2000, il sig. Trousson (capo dell'unità A/1 della direzione generale Giustizia e affari interni della Commissione) ha scritto al denunciante per informarlo che, a suo avviso, il progetto così come era gestito non poteva continuare. Ha spiegato tre ragioni per questa posizione: 1) i principali beneficiari del progetto non erano quelli menzionati nel progetto originale, vale a dire i bambini e le donne, ma le agenzie sul campo che avevano fondi per svolgere questo lavoro; 2) non vi erano prove sufficienti del fatto che la banca dati proposta fosse stata creata secondo le prassi standard e 3) il progetto non rientrava negli orientamenti dell'iniziativa Daphne, che stabilivano che i progetti non dovevano avere attività o spese al di fuori delle Comunità. Tuttavia, in considerazione dell'impegno e della reputazione del denunciante e in segno di buona fede, il sig. Trousson ha accettato che al denunciante fosse data l'opportunità di definire un progetto di banca dati correttamente progettato ed eseguito. Sono state menzionate diverse condizioni, in particolare la presentazione e l'approvazione da parte della Commissione di un piano di lavoro e di un bilancio ridefiniti entro la fine di luglio 2000.

Secondo il denunciante, le critiche espresse dal sig. Trousson erano ingiustificate.

Il 24 luglio 2000 il denunciante ha tuttavia presentato un nuovo piano di lavoro e un nuovo bilancio. Nella sua risposta del 18 agosto 2000, il sig. Trousson ha informato il denunciante che alcuni punti del nuovo piano di lavoro dovevano ancora essere migliorati "prima di concludere un accordo ufficiale aggiuntivo al Suo contratto con il nuovo piano di lavoro e il nuovo bilancio". Il 4 ottobre 2000, il denunciante ha presentato una versione riveduta del piano di lavoro e del bilancio.

Il 16 novembre 2000 la denuncia invitava la Commissione (via fax e per posta elettronica) a rispondere alla sua proposta del 4 ottobre 2000. Un ulteriore sollecito è stato inviato il 29 novembre 2000.

In una lettera del 30 novembre 2000, inviata per posta raccomandata, la Commissione ha informato il denunciante che non era in grado di consentirgli di riprendere i lavori e che il progetto doveva pertanto essere ora interrotto. La Commissione ha inoltre chiesto al denunciante di presentare i suoi conti definitivi con le spese sostenute finora. Ha tuttavia insistito sul fatto che potevano essere presi in considerazione solo i costi diretti relativi alle attività svolte fino alla "prima richiesta di modifiche" della Commissione (agosto 2000).

Il denunciante si è quindi rivolto al direttore generale della DG Giustizia e affari interni. Quest'ultima ha tuttavia confermato la posizione della Commissione in una lettera del 5 febbraio 2001.

Dalla denuncia emerge che il denunciante ritiene che i suoi problemi siano dovuti principalmente al cambiamento del personale addetto al contratto da parte della Commissione.

In sostanza, il denunciante ha formulato la seguente asserzione:

La decisione della Commissione di risolvere il contratto costituiva un caso di cattiva amministrazione in quanto non erano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 delle condizioni generali applicabili alle convenzioni di sovvenzione delle Comunità europee.

Il denunciante ha chiesto l'assistenza del Mediatore nella mediazione con la Commissione al fine di a) ricevere il pagamento in sospeso per i costi del progetto e b) compensare sia il tempo trascorso che le gravi difficoltà finanziarie conseguenti imposte a una piccola ONG come la stessa.

L'INCHIESTA

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione per parere.

Il parere della Commissione

Nel suo parere la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

Il progetto del denunciante apparteneva a 53 progetti che erano stati accettati nel 1999. Ciascuno di questi progetti era stato oggetto di una valutazione intermedia che aveva il duplice obiettivo di individuare eventuali problemi nell'attuazione del progetto e di consigliare i beneficiari delle sovvenzioni sulle possibili soluzioni alle loro difficoltà. La relazione di monitoraggio sul progetto del denunciante era stata la più preoccupante di tutte.

Nelle settimane successive alla valutazione intermedia, la Commissione ha compiuto sforzi particolari per dare al denunciante la possibilità di riorientare il suo progetto in un modo che avrebbe potuto consentirne la prosecuzione. Dopo due tentativi di adattamento, il denunciante non era ancora stato in grado di riorientare efficacemente il suo progetto.

La modifica del coordinatore del programma Daphne non ha influenzato la gestione del caso.

La Commissione si era conformata all'articolo 3, paragrafo 2, delle condizioni generali. Gravi motivi (tecnici, gestionali e amministrativi) hanno sostenuto la qualificazione del progetto del denunciante come "mancato rispetto di uno degli obblighi previsti dall'accordo", vale a dire il corretto svolgimento dei compiti elencati nel programma di lavoro entro il termine stabilito nel suddetto contratto. Pertanto, dopo sei mesi di negoziazione e consulenza, le condizioni per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, delle condizioni generali erano chiaramente soddisfatte.

Osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha formulato le seguenti osservazioni sul parere della Commissione:

Al momento della valutazione intermedia, il progetto aveva raggiunto gli obiettivi stabiliti nell'accordo. I riferimenti della Commissione ai suoi sforzi per "riorientare" il progetto hanno evidenziato l'intenzione della Commissione di modificare il progetto originale, che certamente non era un tipico progetto Daphne, ma che era stato comunque approvato e firmato. Il denunciante aveva tuttavia compiuto enormi sforzi per ridefinire il progetto in modo da soddisfare le richieste della Commissione.

Non era chiaro se la chiusura dell'intero progetto fosse una misura proporzionata. In ogni caso, la Commissione non aveva invitato il denunciante, mediante lettera raccomandata, a rispettare i suoi obblighi.

La riunione di valutazione non era stata obiettiva e il valutatore era stato critico fin dall'inizio della riunione.

La relazione di monitoraggio cui fa riferimento la Commissione non era stata inviata al denunciante.

Dato che il progetto era stato in effetti paralizzato per sette mesi dopo la visita dell'esperto tecnico, i costi effettivi sostenuti dopo l'agosto 2000 avevano coperto ore minime di personale e costi amministrativi per mantenere il progetto.

Richiesta di ulteriori
informazioni

Dopo aver ricevuto le osservazioni del denunciante, il Mediatore ha ritenuto di aver bisogno di ulteriori informazioni per trattare la denuncia. Egli ha pertanto chiesto alla Commissione di precisare in che modo essa abbia rispettato l'obbligo di notifica mediante lettera raccomandata di cui all'articolo 3, paragrafo 2, delle condizioni generali e di presentare copia della lettera in questione.

Risposta della Commissione

Nella sua risposta, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

L’articolo 3, paragrafo 2, delle condizioni generali mirava a garantire che, mediante il meccanismo della lettera raccomandata, il mittente sapesse con certezza che il destinatario previsto aveva ricevuto la lettera e avesse quindi letto il contenuto che avvertiva il destinatario della sua inosservanza dell’accordo e gli concedeva un mese per adempiere ai suoi obblighi. Sebbene nessuna lettera precedente a quella del 30 novembre 2000 fosse stata inviata per posta raccomandata, l'obiettivo dell'articolo 3, paragrafo 2, era tuttavia già stato raggiunto. L'ampio scambio di lettere ed e-mail dal maggio al novembre 2000 ha mostrato chiaramente che il denunciante aveva ricevuto diverse lettere e documenti che lo informavano e lo avvertivano della necessità di onorare i suoi obblighi. Pertanto, pur deplorando di non aver inviato una lettera di avvertimento per posta raccomandata, la Commissione ha sostenuto che tale omissione non aveva causato al denunciante alcun danno reale nelle circostanze specifiche del caso.

La Commissione non aveva mai cercato di modificare il progetto in alcun modo, ma solo di garantire la corretta esecuzione dei termini del contratto stipulato tra le parti. Ciò è stato chiaramente dimostrato dalla relazione di monitoraggio. L'affermazione del denunciante secondo cui la relazione di monitoraggio completa e le sue osservazioni non erano state accessibili era del tutto errata. Il documento completo era stato inviato al denunciante, come attestato dal fax dell'esperto del 19 maggio 2000 e dalla lunga risposta del denunciante.

L'accusa di parzialità da parte del valutatore era del tutto infondata.

Osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha formulato, tra l'altro, le seguenti osservazioni:

Dalle lettere della Commissione del 14 luglio 2000 e del 18 agosto 2000, il denunciante aveva compreso la gravità delle preoccupazioni della Commissione, ma non si era reso conto che una minaccia di risoluzione era imminente. La conclusione di un progetto era una questione molto seria e il denunciante si sarebbe aspettato chiarezza al riguardo. Tuttavia, nella sua lettera del 18 agosto 2000, la Commissione aveva ringraziato il denunciante per gli sforzi compiuti nella ridefinizione del progetto. Ciò aveva indicato al denunciante che si stava muovendo nella giusta direzione. Il denunciante si è molto rammaricato della riluttanza della Commissione ad accettare una riunione.

Il denunciante non era d'accordo con l'affermazione della Commissione di non aver adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto. Ha presentato emendamenti validi in due occasioni e ha compiuto enormi sforzi per risolvere la situazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la mancata risoluzione del contratto mediante la procedura corretta ha causato un danno reale e significativo. Tale danno ha riguardato gli altri cofinanziatori del progetto. Se la situazione fosse stata chiarita in una fase precedente, il denunciante avrebbe potuto informarli prima e limitare il danno finanziario subito di conseguenza.

Il denunciante non aveva visto la relazione di monitoraggio allegata al parere della Commissione prima di riceverla tramite il Mediatore. Il documento ricevuto dal valutatore era sostanzialmente diverso.

La critica del denunciante secondo cui la riunione di valutazione non era obiettiva non era stata intesa come una critica personale nei confronti del valutatore. Tuttavia, non è stato imparziale inviare un valutatore per redigere una relazione che aveva già sollevato obiezioni al progetto in fase di candidatura.

Il 27 settembre 2001 il denunciante aveva ricevuto, con sua sorpresa, una nota di addebito della Commissione che chiedeva il pagamento di 4 001,87 € per "recupero di parte dell'anticipo". Il 9 novembre 2001 la Commissione ha fornito una spiegazione esaustiva a seguito di una richiesta in tal senso presentata dal denunciante. Mentre il denunciante si aspettava un pagamento di circa 9 000 € da parte della Commissione, ora ha capito che la posizione di quest'ultima era diversa. Poiché i cofinanziatori del progetto avevano versato il loro contributo per intero e in anticipo, la Commissione lo aveva detratto dai costi complessivi del progetto da essa accettati. Tale approccio non ha tuttavia tenuto conto del fatto che il progetto è stato chiuso prematuramente. Il cofinanziamento da prendere in considerazione doveva pertanto essere ridotto proporzionalmente in funzione del periodo di progetto ridotto (8 mesi su 12). Di conseguenza, l'importo ancora dovuto dal denunciante alla Commissione era di soli 390 €.

Il denunciante comprendeva e accettava di essere in debito con la Commissione, ma riteneva che ciò non dovesse superare l'importo di 390 €. Considerati i disagi e i danni causati, il denunciante auspicava "che il Mediatore ritenesse opportuno rinunciare a questo pagamento finale".

LA DECISIONE

1 Risoluzione errata del contratto

1.1 Nel novembre 1999 la Commissione ha concluso un accordo (riferimento n. JAI.1999/DAP/004/WC) con il denunciante nel quadro del programma Daphne in cui aveva accettato di concedere al denunciante un contributo finanziario di un importo massimo di 32 000 € per l'organizzazione di un progetto denominato "Inventario delle risorse qualificate nell'UE per rispondere, dopo un'adeguata formazione, alle esigenze dei bambini e delle donne vittime di violenza in Kosovo". Il denunciante sostiene che la successiva decisione della Commissione di risolvere il contratto, con lettera del 30 novembre 2000, costituiva una cattiva amministrazione in quanto non erano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 delle condizioni generali applicabili alle convenzioni di sovvenzione delle Comunità europee («condizioni generali»). L'articolo 3, paragrafo 2, delle presenti condizioni generali prevede che la Commissione "può risolvere la convenzione qualora il beneficiario, senza alcun motivo valido o tecnico, non rispetti uno degli obblighi derivanti dalla convenzione e, dopo essere stato informato mediante lettera raccomandata dell'adempimento di tali obblighi, non lo abbia ancora fatto un mese dopo aver ricevuto tale lettera".

1.2 La Commissione ritiene che la risoluzione del contratto fosse giustificata. Secondo la Commissione, l'art. 3, n. 2, delle condizioni generali mirava a garantire che, mediante il meccanismo della lettera raccomandata, il mittente sapesse con certezza che il destinatario previsto aveva ricevuto la lettera e avesse quindi letto il contenuto che avvertiva il destinatario della sua inosservanza dell'accordo e gli concedeva un mese per adempiere ai suoi obblighi. Sebbene nessuna lettera precedente a quella del 30 novembre 2000 fosse stata inviata per posta raccomandata, l'obiettivo dell'art. 3, n. 2, era tuttavia già stato raggiunto secondo la Commissione. Secondo la Commissione, l'ampio scambio di lettere ed e-mail dal maggio al novembre 2000 ha dimostrato chiaramente che il denunciante aveva ricevuto diverse lettere e documenti che lo informavano e lo avvertivano della necessità di onorare i suoi obblighi. Pertanto, pur deplorando di non aver inviato una lettera di avvertimento per posta raccomandata, la Commissione sostiene che tale omissione non ha causato al denunciante alcun danno reale nelle circostanze specifiche del caso.

1.3 Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante mantiene la sua denuncia. Essa sostiene di non essere stata in grado di dedurre dalle lettere della Commissione del 14 luglio 2000 e del 18 agosto 2000 che una minaccia di cessazione fosse imminente. Il denunciante sostiene inoltre di non aver visto la relazione di monitoraggio allegata al parere della Commissione prima di riceverla tramite il Mediatore. Essa aggiunge che, nel frattempo, la Commissione le ha chiesto di rimborsare un importo di 4 001,87 €. Il denunciante sottolinea che ora accetta di essere in debito con la Commissione, ma ritiene che ciò non debba superare l'importo di 390 €. Secondo il denunciante, tale importo dovrebbe essere rinunciato, dati i disagi e i danni che le sono stati causati.

1.4 La presente affermazione riguarda gli obblighi derivanti da un contratto concluso tra la Commissione e il denunciante.

1.5 Ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, il Mediatore europeo è abilitato a ricevere denunce "relative a casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni o degli organi comunitari". Il Mediatore ritiene che si verifichino casi di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non agisce conformemente a una norma o a un principio che lo vincolano (1). La cattiva amministrazione può quindi essere constatata anche quando si tratta dell'adempimento di obblighi derivanti da contratti conclusi dalle istituzioni o dagli organi delle Comunità.

1.6 Tuttavia, il Mediatore ritiene che la portata del riesame che può effettuare in tali casi sia necessariamente limitata. In particolare, il Mediatore è del parere che non dovrebbe cercare di determinare se vi sia stata una violazione del contratto da parte di una delle parti, se la questione è controversa. Tale questione potrebbe essere trattata in modo efficace solo da un giudice competente, che avrebbe la possibilità di ascoltare gli argomenti delle parti in merito al diritto nazionale pertinente e di valutare prove contrastanti su eventuali questioni di fatto contestate.

1.7 Il Mediatore ritiene pertanto che nei casi relativi a controversie contrattuali sia giustificato limitare la sua indagine all'esame del fatto che l'istituzione o l'organo comunitario gli abbia fornito una spiegazione coerente e ragionevole della base giuridica delle sue azioni e dei motivi per cui ritiene che il suo punto di vista sulla posizione contrattuale sia giustificato. In tal caso, il Mediatore concluderà che la sua indagine non ha rivelato un caso di cattiva amministrazione. Questa conclusione non pregiudicherà il diritto delle parti a che la loro controversia contrattuale sia esaminata e risolta autorevolmente da un tribunale della giurisdizione competente.

1.8 È buona prassi amministrativa che l'amministrazione rispetti le condizioni contrattuali da essa stipulate. Il Mediatore osserva che l'articolo 3, paragrafo 2, delle condizioni generali prevede che, prima della risoluzione del contratto, la Commissione abbia dovuto intimare al denunciante, mediante lettera raccomandata, di rispettare i suoi obblighi e che la risoluzione era possibile solo se il denunciante avrebbe dovuto ancora non farlo un mese dopo aver ricevuto tale lettera. È vero che, nonostante la formulazione di questa clausola, una diffida può non essere necessaria in circostanze particolari (2). Il Mediatore ritiene tuttavia che la Commissione non abbia spiegato adeguatamente perché avrebbe dovuto essere giustificato risolvere il contratto senza rispettare i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, delle condizioni generali nel caso di specie (3). Come giustamente rilevato dal denunciante, la lettera della Commissione del 18 agosto 2000 non indicava affatto che la Commissione intendesse risolvere il contratto. Al contrario, questa lettera dà l'impressione che, a condizione che alcuni punti siano "migliorati", la Commissione procederà a finalizzare un documento ufficiale aggiuntivo al contratto [del denunciante] con il nuovo piano di lavoro e il nuovo bilancio". Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il denunciante non era stato quindi informato in modo chiaro che, a meno che non avesse rispettato i suoi obblighi contrattuali entro un mese dal ricevimento di tale avviso, il contratto sarebbe stato risolto. Il Mediatore osserva inoltre che la Commissione non ha stabilito che la relazione di monitoraggio redatta dal valutatore fosse stata inviata al denunciante (4).

1.9 Alla luce di tali circostanze, il Mediatore ritiene che il mancato rispetto da parte della Commissione dell'articolo 3, paragrafo 2, delle condizioni generali costituisca un caso di cattiva amministrazione. A tale riguardo sarà pertanto formulata un'osservazione critica.

2 Crediti finanziari

2.1 Nella sua denuncia, il denunciante ha chiesto l'assistenza del Mediatore nel tentativo di ottenere l'importo che riteneva ancora dovuto dalla Commissione, unitamente a una compensazione sia per il tempo trascorso che per le successive difficoltà finanziarie impostegli dalla Commissione. Dalla posizione assunta dalla Commissione nel suo parere e dalla risposta alla richiesta di ulteriori informazioni emerge che la Commissione ritiene che al denunciante non siano dovuti fondi.

2.2 Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, il denunciante accetta di essere in debito con la Commissione. A suo avviso, tuttavia, l’importo dovuto sarebbe solo 390 € anziché il 4 001,87 € che la Commissione le ha ora chiesto di restituire e che l’importo dovuto dovrebbe in ogni caso essere oggetto di rinuncia.

2.3 Il Mediatore ricorda che la portata della sua indagine in caso di accuse di cattiva amministrazione basate su controversie contrattuali è limitata (5). Osserva inoltre che la decisione di rinunciare a un credito finanziario spetta alla Commissione (e non al Mediatore) e che la Commissione non ha ancora avuto l'opportunità di esprimersi su tale richiesta. Il Mediatore ritiene pertanto che non sia necessario proseguire la sua indagine su questo aspetto della denuncia. Egli confida, tuttavia, che la Commissione terrà conto della presente decisione nel trattare la richiesta del denunciante di rinunciare a qualsiasi importo in sospeso.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, è necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

È buona prassi amministrativa che l'amministrazione rispetti i termini dei contratti che ha stipulato. L'articolo 3, paragrafo 2, delle condizioni generali applicabili al contratto con il denunciante stabilisce che, prima della risoluzione del contratto, la Commissione doveva intimare al denunciante, mediante lettera raccomandata, di rispettare i suoi obblighi e che la risoluzione era possibile solo se il denunciante avrebbe dovuto ancora non farlo un mese dopo aver ricevuto tale lettera. La Commissione non ha spiegato adeguatamente perché avrebbe dovuto essere giustificato risolvere il contratto senza rispettare i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, delle condizioni generali nel caso di specie. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.

Dato che questi aspetti del caso riguardano procedure relative a eventi specifici del passato, non è opportuno perseguire una composizione amichevole della questione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

Jacob SÖDERMAN


(1) Cfr. relazione annuale 1997, pag. 22 sequ.

(2) Nella sentenza dell'11 ottobre 2001 nella causa C-77/99 (Commissione/Oder-Plan Architektur GmbH e altri), la Corte di giustizia ha dichiarato, in relazione a una clausola praticamente identica all'articolo 3, paragrafo 2, delle condizioni generali, che un avviso specifico non era necessario alla luce delle circostanze del caso di specie (loc. cit., punto 58).

(3) Nel caso deciso dalla Corte, il contraente aveva informato la Commissione "in termini definiti e inequivocabili che il progetto era giunto a termine". Inoltre, "il rapporto di fiducia tra le parti del contratto, condizione preliminare per la sua corretta esecuzione, è stato distrutto" (loc. cit.).

(4) I documenti presentati al Mediatore dimostrano soltanto che il progetto di relazione è stato inviato al denunciante. Nulla dimostra che la relazione finale (che era sostanzialmente più lunga e riguardava le obiezioni del denunciante alle conclusioni esposte nel progetto di relazione) sia stata debitamente trasmessa al denunciante.

(5) V. supra, paragrafo 1.6.

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