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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 173/2001/BB contro la Commissione europea


Strasburgo, 4 dicembre 2001

Egregio signor M.,

Il 6 febbraio 2001 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo relativa al trattamento amministrativo della Sua denuncia, protocollata il 17 maggio 2000 presso la Commissione europea (rif. SG(00)A/6311).

Il 28 marzo 2001 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 1° giugno 2001. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 28 agosto 2001. Nel frattempo, la Commissione mi ha trasmesso una copia della sua risposta alla Sua denuncia del 26 giugno 2001.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.

IL RECLAMO

Il denunciante sostiene di aver presentato alla Commissione, il 14 aprile 2000, una denuncia relativa ad aiuti di Stato illegali a favore del settore bancario e delle imprese in Finlandia. All'epoca la rappresentanza della Commissione in Finlandia gli spiegò che la Commissione si sarebbe pronunciata in merito entro sei mesi. Il denunciante ha inviato una lettera alla Commissione e ha ricevuto informazioni secondo cui la sua denuncia era stata protocollata il 17 maggio 2000, rif. SG(00)A/6311, e che la sua denuncia era stata trasmessa alla DG Concorrenza.

Il denunciante sostiene di non aver ricevuto informazioni sul trattamento della sua denuncia. Inoltre, il denunciante desiderava che il Mediatore accelerasse il trattamento della sua denuncia alla Commissione.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

La denuncia è stata registrata il 17 maggio 2000 dal Segretariato generale. La denuncia contiene 96 pagine in finlandese. Il denunciante aveva contattato i servizi stampa della Rappresentanza della Commissione in Finlandia il 12 gennaio 2001 chiedendo informazioni sugli sviluppi relativi alla sua denuncia. I servizi della Commissione hanno risposto al denunciante lo stesso giorno tramite i servizi stampa informandolo che erano in attesa della traduzione completa della denuncia. La Rappresentanza permanente aveva informato il denunciante che la Commissione avrebbe presentato le sue osservazioni entro sei mesi prima della fine di luglio 2001. I servizi della Commissione seguiranno il termine fissato dalla rappresentanza permanente in Finlandia.

Due motivi particolari hanno allungato la gestione del reclamo. In primo luogo, la denuncia contiene 94 pagine che, a causa della sua struttura, non è stata facile da analizzare. Pertanto, è stata necessaria una traduzione completa. In secondo luogo, i servizi della Commissione hanno dovuto trattare diverse denunce importanti e urgenti che hanno portato a una procedura più lunga in questo caso particolare che riguarda un aiuto di Stato di circa 2 000 000 EUR concesso più di sette anni fa. La denuncia stessa non conteneva alcun documento a sostegno delle affermazioni.

I servizi della Commissione hanno completato il trattamento della denuncia. Una risposta è in fase di preparazione sui risultati dell'indagine e sarà inviata il prima possibile.

Osservazioni del denunciante

Il denunciante ha ricevuto la risposta della Commissione del 26 giugno 2001. Nelle sue osservazioni il denunciante critica il merito e la motivazione della risposta della Commissione. Il denunciante chiede alla Commissione di ottenere copie di altri documenti dalle autorità nazionali.

Inoltre, il denunciante sottolinea che il trattamento della sua denuncia da parte della Commissione ha richiesto un tempo insolitamente lungo.

LA DECISIONE

1 Osservazione introduttiva

Nelle sue osservazioni il denunciante critica la risposta della Commissione e chiede che quest'ultima ottenga ulteriori documenti dalle autorità nazionali. Tali questioni esulano dall'ambito della denuncia originaria. A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dello statuto del Mediatore, sarebbe opportuno che il denunciante presentasse alla Commissione un approccio amministrativo su tali questioni prima di presentare una denuncia al Mediatore. Il Mediatore non tratterà pertanto tali questioni nel quadro della presente denuncia. Se il denunciante affronta direttamente tali questioni con la Commissione e non riceve una risposta adeguata, ha la possibilità di presentare una nuova denuncia al Mediatore.

2 Presunte irregolarità nel trattamento amministrativo di una denuncia alla Commissione (rif. SG(00)A/6311)

2.1 Il 14 aprile 2000 il denunciante ha presentato alla Commissione una denuncia relativa ad aiuti di Stato illegali a favore del settore bancario e delle imprese in Finlandia. All'epoca, la rappresentanza della Commissione ha spiegato che la Commissione avrebbe espresso il proprio parere in merito entro sei mesi. Successivamente, il denunciante ha inviato una lettera alla Commissione e ha ricevuto informazioni sul fatto che la sua denuncia era stata trasmessa alla DG Concorrenza. Il denunciante sostiene di non aver ricevuto alcuna informazione sul trattamento della sua denuncia.

2.2 Nel suo parere, la Commissione afferma che la denuncia è stata registrata il 17 maggio 2000 dal Segretariato generale. Il 12 gennaio 2001 il denunciante aveva contattato i servizi stampa della Rappresentanza della Commissione in Finlandia chiedendo informazioni sugli sviluppi relativi alla sua denuncia. I servizi della Commissione hanno risposto al denunciante lo stesso giorno tramite i servizi stampa informandolo che erano in attesa della traduzione completa della denuncia. La Rappresentanza permanente aveva informato il denunciante che la Commissione avrebbe presentato le sue osservazioni entro sei mesi prima della fine di luglio 2001. Secondo la Commissione, i suoi servizi rispetterebbero il termine fissato dalla rappresentanza permanente in Finlandia.

2.3 Nel corso dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore europeo 303/97/PD (1), la Commissione europea ha assunto un impegno in base al quale la decisione di archiviare il fascicolo senza intraprendere alcuna azione, o la decisione di avviare una procedura ufficiale di infrazione, devono essere adottate entro un periodo massimo di un anno dalla data di registrazione della denuncia, salvo in casi particolari, i cui motivi devono essere indicati.

2.4 La denuncia in questo caso è stata registrata il 17 maggio 2000. Il 26 giugno 2001 la Commissione ha inviato una risposta dettagliata e motivata al denunciante, spiegando la sua decisione di archiviare il fascicolo. Il trattamento della denuncia è quindi durato poco più di un anno. La Commissione ha spiegato che la denuncia riguardava un grande volume di materiale che non era facile analizzare a causa della sua struttura. La Commissione ha pertanto motivato le circostanze particolari che hanno portato a trattare il caso per più di un anno. Il Mediatore ritiene che la spiegazione della Commissione sia ragionevole. Il Mediatore rileva inoltre che, il 12 gennaio 2001, la Commissione ha informato il denunciante della data entro la quale avrebbe preso posizione e che ha rispettato tale impegno specifico.

2.5 Sulla base delle risultanze di cui sopra, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore in merito a tale denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Cordiali saluti,

 

Jacob SÖDERMAN


(1) Decisione del Mediatore europeo nell'indagine di propria iniziativa 303/97/PD sulle procedure amministrative della Commissione in relazione alle denunce dei cittadini nei confronti delle autorità nazionali, 13 ottobre 1997.

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