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Decisione sul modo in cui la Commissione europea ha trattato una denuncia secondo cui il Portogallo viola il diritto nazionale e dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti (caso 15/2022/ABZ)
Decisione
Caso 15/2022/ABZ - Aperto(a) il Giovedì | 27 gennaio 2022 - Decisione del Giovedì | 27 gennaio 2022 - Istituzione coinvolta Commissione europea ( Cattiva amministrazione non riscontrata ) - Paese Stati Uniti
Egregio signor X,
Lei ha recentemente presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea. La Sua denuncia riguarda il modo in cui la Commissione ha trattato la Sua denuncia secondo cui il Portogallo viola il diritto nazionale e dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti.
Nella Sua denuncia alla Commissione Lei ha affermato che, rifiutandoLe ingiustificatamente l'accesso ai documenti che La riguardano, il ministero degli Affari esteri portoghese ha violato il Suo diritto di accesso ai documenti e le norme che ne disciplinano l'esercizio, a livello nazionale [1] e dell'UE [2]. Lei ha chiesto alla Commissione di obbligare le autorità portoghesi a concedere l'accesso ai documenti richiesti.
Nella Sua denuncia al Mediatore, Lei sostiene che la Commissione ha erroneamente rifiutato di indagare sulla Sua denuncia relativa alla questione di cui sopra.
Dopo un'attenta analisi di tutte le informazioni da Lei fornite con la Sua denuncia, abbiamo deciso di chiudere l'indagine con la seguente conclusione:
In questo caso non vi è stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea.
La politica della Commissione in materia di violazioni del diritto dell'UE è illustrata nella sua comunicazione "Diritto dell'UE: Risultati migliori attraverso una migliore applicazione".[3] Per quanto riguarda la sostanza di una denuncia di infrazione, il Mediatore può intervenire (chiedendo alla Commissione di riesaminare la denuncia) solo nel caso in cui vi sia un'indicazione che la Commissione aveva manifestamente torto nella sua presentazione dei fatti o della legge.
La Commissione Le ha comunicato che le norme nazionali in materia di accesso ai documenti detenuti dalle autorità nazionali restano di esclusiva competenza del rispettivo Stato membro. La Commissione non può indagare sulla questione in quanto non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE [4]. Poiché i documenti in questione non sono in possesso della Commissione, le norme dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti non si applicano. La Commissione non può intervenire dinanzi alle autorità nazionali in relazione alla Sua richiesta.
Non troviamo nulla che suggerisca che la Commissione abbia interpretato in modo manifestamente errato i fatti o il diritto nel caso di specie. Riteniamo piuttosto che la Commissione abbia trattato la Sua denuncia in modo adeguato fornendo una risposta ragionevole e adeguata.
Si noti inoltre che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si applica agli Stati membri solo quando attuano il diritto dell'UE [5]. La Carta non è applicabile alle materie che rientrano esclusivamente nella competenza degli Stati membri, come nel caso di specie.
Anche se comprendiamo che questo non è il risultato atteso, speriamo comunque che troviate utili le spiegazioni di cui sopra [6].
Grazie per aver contattato il Mediatore europeo.
Cordiali saluti,
Tina Nilsson
Capo dell'unità Trattamento dei casi
Strasburgo, 27/01/2022
[1] Articolo 268 della Costituzione della Repubblica portoghese e legge n. 26/2016, del 22 agosto 2016, che approva il regime che disciplina l'accesso all'informazione amministrativa e ambientale e il riutilizzo dei documenti amministrativi (...).
[2] Articolo 42 ("Diritto di accesso ai documenti") della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf) e articolo 15, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12016E015). L'esercizio del diritto di accesso ai documenti a livello dell'UE è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN
[3]: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=EN
[4] Conformemente al punto 3 di un allegato della comunicazione della Commissione.
[5] Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
[6] Informazioni complete sulla procedura e sui diritti relativi ai reclami sono disponibili all'indirizzo