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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1723/2000/BB contro la Commissione europea
Decisione
Caso 1723/2000/BB - Aperto(a) il Mercoledì | 21 marzo 2001 - Decisione del Venerdì | 07 dicembre 2001
Egregio signor O.,
Il 21 dicembre 2000 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito al trattamento della Sua richiesta di indagine alla Commissione europea inviata il 15 dicembre 1999.
Il 21 marzo 2001 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha inviato il suo parere il 19 luglio 2001 e io l'ho trasmesso a voi con l'invito a formulare osservazioni. Il 30 settembre 2001 Lei ha chiesto una proroga del termine per le Sue osservazioni, che è stata concessa fino al 31 ottobre 2001. Tuttavia, nessuna osservazione sembra essere stata ricevuta da voi.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Nella sua denuncia, la denunciante sostiene che la Commissione europea non ha inviato una risposta alla sua richiesta di indagine relativa al trasferimento di azioni Kemijoki Oy di proprietà del governo finlandese. Il denunciante chiede al Mediatore europeo di indagare sul contesto di tale omissione e se tale pratica possa essere considerata un buon comportamento amministrativo.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneNel suo parere la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:
La lettera del denunciante è stata protocollata il 25 gennaio 2000 dalla DG Concorrenza. Si trattava di un allegato a un’altra lettera inviata da un’altra persona alla DG Ambiente, relativa a una procedura di infrazione avviata dalla Commissione nei confronti del governo finlandese.
Purtroppo i servizi della DG Concorrenza non si sono resi conto che la richiesta di chiarimenti da parte del denunciante aveva un oggetto diverso e la lettera non ha ricevuto un seguito adeguato. Si tratta di un errore deplorevole, che certamente non si qualifica come un buon comportamento amministrativo, ma che non era né intenzionale né orientato allo scopo.
Il denunciante chiede alla Commissione di chiarire se la restituzione delle azioni della società statale Kemijoki Oy a favore di altre società violi gli articoli 87 e 88 del trattato di Roma o se la questione giustifichi altri chiarimenti o misure.
La vendita di beni e attività di proprietà dello Stato, se effettuata in assenza di una gara d'appalto pubblica o della valutazione di un esperto indipendente che accerta una vendita al valore di mercato, potrebbe comportare un aiuto di Stato, a seconda delle caratteristiche del settore e della specificità del caso.
In assenza di ulteriori informazioni, tra l'altro sulla natura delle attività vendute e sulla compensazione ricevuta dallo Stato, non è possibile valutare la presenza di una violazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, la DG Concorrenza ha deciso di presentare la lettera del denunciante come denuncia e indagherà pertanto sul caso.
Il denunciante è stato informato con lettera del 25 giugno 2001 che la Commissione svolgerà le indagini necessarie in relazione alle informazioni fornite.
Osservazioni del denuncianteLa denunciante non sembra aver inviato le sue osservazioni.
LA DECISIONE
1 Mancata risposta da parte della Commissione1.1 Nella sua denuncia, la denunciante sostiene che la Commissione europea non ha risposto alla sua richiesta di avviare un'indagine sul trasferimento delle azioni Kemijoki Oy di proprietà del governo finlandese. Il denunciante chiede al Mediatore europeo di indagare sul contesto di tale omissione e se tale pratica possa essere considerata un buon comportamento amministrativo.
1.2 Nel suo parere, la Commissione afferma che la lettera del denunciante è stata registrata il 25 gennaio 2000 dalla DG Concorrenza. Si trattava di un allegato a un’altra lettera inviata da un’altra persona alla DG Ambiente, relativa a una procedura di infrazione avviata dalla Commissione nei confronti del governo finlandese. Secondo la Commissione, i servizi della DG Concorrenza purtroppo non si sono resi conto che la richiesta di chiarimenti da parte del denunciante aveva un oggetto diverso e la lettera non ha ricevuto un seguito adeguato. Si tratta di un errore deplorevole, che certamente non si qualifica come un buon comportamento amministrativo, ma che non era né intenzionale né orientato allo scopo.
1.3 La Commissione afferma che la DG Concorrenza ha deciso di presentare la lettera del denunciante come denuncia e pertanto indagherà sul caso. La Commissione afferma che il denunciante è stato informato con lettera del 25 giugno 2001 che la Commissione svolgerà le indagini necessarie in relazione alle informazioni fornite.
1.4 Il Mediatore osserva che la Commissione ha ora risposto al denunciante indicando che effettuerà le indagini necessarie. Inoltre, la Commissione si è rammaricata dello sfortunato errore a causa del quale la lettera del denunciante non ha ricevuto un seguito adeguato immediatamente dopo il ricevimento. Sulla base di quanto precede, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione.
2 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore in merito a tale denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Cordiali saluti,
Jacob SÖDERMAN