Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
Lingua attuale:
- IT Italiano
La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1473/99/GG contro la Banca centrale europea
Decisione
Caso 1473/99/GG - Aperto(a) il Giovedì | 02 dicembre 1999 - Decisione del Giovedì | 14 dicembre 2000
Strasburgo, 14 dicembre 2000
Egregio signor P.,
il 29 novembre 1999 Lei ha presentato una denuncia, a nome del signor P., al Mediatore europeo contro la Banca centrale europea (BCE) in merito al trattamento da parte della BCE della domanda del signor P. per il posto di "Principal System Support" presso la BCE.
Il 2 dicembre 1999 ho trasmesso la denuncia alla BCE per le sue osservazioni.
Il 28 marzo 2000 la BCE ha inviato il suo parere sulla Sua denuncia, che Le ho trasmesso il 4 aprile 2000, invitandola a formulare, se lo desidera, osservazioni. Il 10 maggio 2000 ho ricevuto le Sue osservazioni sul parere della Commissione.
L’8 giugno 2000 ho scritto alla BCE per chiedere ulteriori informazioni in merito alla denuncia. La BCE ha inviato la sua risposta (in inglese) il 18 luglio 2000. In considerazione del fatto che la BCE aveva chiesto che uno degli allegati della sua risposta fosse trattato come riservato, ho scritto alla BCE il 25 luglio 2000 per chiedere una versione non riservata di questo documento. Lei ne è stato informato telefonicamente il 26 luglio 2000. Il 1° agosto 2000 Le ho inviato una copia della traduzione tedesca della risposta della BCE alla mia richiesta di informazioni che avevo ricevuto il 28 luglio 2000 e che non conteneva il suddetto documento.
L’11 agosto 2000 la BCE mi ha inviato una versione non riservata del documento in questione. Il 29 agosto 2000 Le ho trasmesso copia della risposta della BCE alla mia richiesta di informazioni e dei suoi allegati, invitandola, se lo desidera, a formulare osservazioni.
Il 7 settembre 2000 Lei mi ha inviato le Sue osservazioni sulla risposta della BCE alla mia richiesta di informazioni.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state effettuate.
IL RECLAMO
Il denunciante ha iniziato a lavorare per l'Istituto monetario europeo (IME) nel 1995 come specialista UNIX. Nel 1998 è stato rilevato dalla Banca centrale europea (BCE). Il suo incarico presso la BCE è stato descritto come quello di coordinatore dei sistemi UNIX presso la Direzione generale dei servizi di informazione (DG-IS). Nella primavera del 1998 è emerso che, nel contesto del trasferimento verso la BCE, dovevano essere coperti diversi posti vacanti. Il 10 giugno 1998 il denunciante ha presentato una domanda per il posto di «Principal System Support». Tale posto è stato successivamente assegnato dalla BCE a un’altra persona che lavorava anche presso la DG-IS. La BCE non aveva pubblicato alcun avviso di posto vacante.
Non avendo ricevuto una risposta formale alla sua domanda, il denunciante ha inviato un sollecito il 20 gennaio 1999. Sembra che il denunciante sia stato informato informalmente che la sua domanda era stata respinta. Poiché il denunciante ha insistito affinché venisse a conoscenza dei motivi che avevano portato al rigetto della sua domanda, il 2 marzo 1999 si è tenuta una riunione con il direttore generale della DG-IS. L'esito di tale riunione non ha soddisfatto il denunciante. Il 21 aprile 1999 il denunciante ha quindi presentato ricorso dinanzi al presidente della BCE. Sostiene che le posizioni dirigenziali presso la BCE sono state ricoperte sulla base della nazionalità e dell'amicizia privata piuttosto che per motivi professionali. Il denunciante ha contestato il punto di vista del direttore generale della DG-IS secondo cui il candidato prescelto era stato nominato tenendo conto, tra l'altro, della sua precedente esperienza di supervisione acquisita in qualità di responsabile del gruppo di sostegno e vicecapo sezione e delle sue ampie conoscenze tecniche adeguate alla posizione. Secondo il denunciante, il candidato prescelto non aveva un diploma universitario né aveva completato alcuna forma comparabile di perfezionamento. Sembra che questo candidato provenisse da una particolare Banca centrale nazionale (BCN), proprio come un certo numero di altri membri del personale della DG-IS, tra cui il direttore generale stesso. Secondo il denunciante, il nepotismo era stato il fattore principale che spiegava la nomina del candidato prescelto. Il denunciante ha sostenuto che la sua domanda non era stata trattata, ma ignorata. Conclude chiedendo un audit imparziale della politica del personale della direzione della DG-IS.
La BCE ha deciso che le accuse erano così gravi che era opportuno che un'indagine speciale fosse condotta da un esperto esterno, un ex direttore della Banca europea per gli investimenti. L'esperto ha esaminato quelle che considerava le prove pertinenti e ha ascoltato alcune delle persone coinvolte. Conclude che vi sono stati alcuni problemi, ma che i principi di buona amministrazione sono stati rispettati. Sembra che l'esperto non abbia esaminato l'affermazione del denunciante secondo cui il candidato prescelto non soddisfaceva i criteri asseritamente pertinenti per la copertura del posto.
Il 30 settembre 1999 il denunciante ha presentato ulteriori osservazioni al presidente della BCE. Afferma che si è sviluppata una tendenza sistematica a favore dei candidati di una BCN per le promozioni all'interno della DG-IS. Il denunciante ha inoltre criticato il fatto che la BCE non disponesse ancora di istruzioni generalmente applicabili per la procedura di assunzione. Infine, afferma che vi è una diffusa insoddisfazione tra il personale che lavora nella DG-IS e che un numero significativo di persone se ne è già andato. Il denunciante ha inoltre chiesto di ricevere una copia della relazione redatta dall'investigatore speciale e del mandato in base al quale aveva svolto il suo lavoro.
Con lettera del 4 novembre 1999, il presidente della BCE ha respinto il ricorso del denunciante. Una copia della relazione redatta dall'investigatore speciale e di una lettera del presidente della BCE indirizzata all'investigatore il 22 giugno 1999, che illustrava i compiti di quest'ultimo, sono state fornite al denunciante.
Il denunciante si è quindi rivolto al Mediatore. Nella sua denuncia, ha fatto le seguenti affermazioni:
(1) La BCE non ha provveduto a ricoprire il relativo incarico mediante una procedura ordinata e obiettiva. Non è stato pubblicato alcun avviso di posto vacante. Né il profilo del posto né la larghezza di banda salariale prevista per esso erano stati resi noti in anticipo.
(2) Il posto avrebbe dovuto essere coperto con la partecipazione della direzione del personale. Avrebbe dovuto essere consultato anche il comitato del personale.
(3) Il posto è stato occupato sulla base della nazionalità e dell'amicizia privata. Il nepotismo è stato il fattore principale per la nomina. Il candidato nominato non soddisfaceva i criteri stabiliti nell'e-mail del direttore generale al denunciante del 2 marzo 1999.
(4) La BCE non ha risposto alla domanda di lavoro del denunciante e non ha motivato la sua decisione.
(5) La procedura di reclamo non è stata gestita in modo obiettivo. Il denunciante non è stato ascoltato prima che il suo ricorso fosse respinto.
Il denunciante ha chiesto al Mediatore di ascoltare la sig.ra C. che sarebbe stata in grado di fornire prove in merito a quanto accaduto nella DG-IS in occasione del passaggio dall'Istituto monetario europeo alla BCE.
L'INCHIESTA
Il parere della Banca centrale europea
Nel suo parere, la BCE ha formulato le seguenti osservazioni:
La BCE è stata istituita il 1° giugno 1998. La struttura organizzativa della nuova istituzione è stata decisa dal comitato esecutivo l'8 giugno 1998. Tutte le Direzioni della BCE sono state sottoposte a forti pressioni per portare a termine i preparativi per l’avvio della Terza fase dell’Unione monetaria il 1° gennaio 1999 e, pertanto, il passaggio del personale dall’IME alla BCE ha dovuto essere effettuato con la massima urgenza. Non è stato pubblicato alcun avviso di posto vacante per la posizione in questione, né sono stati pubblicati avvisi per nessuno degli oltre 30 posti di personale di alto livello della BCE creati quando la BCE ha iniziato a lavorare. La procedura adottata in tutta la BCE prevedeva che il personale potesse indicare il proprio interesse per una posizione principale attraverso il "modulo di trasferimento" utilizzato nella transizione dall'IME alla BCE. Il denunciante era a conoscenza del posto vacante e ne aveva effettivamente fatto richiesta in linea con tale procedura. Era prassi comune presso la BCE - ed era stato presso l'IME - non pubblicare l'assegnazione delle fasce retributive delle posizioni negli avvisi di posto vacante. Tuttavia, la struttura salariale era a disposizione del personale della BCE e il denunciante avrebbe potuto ottenere ulteriori informazioni senza alcuno sforzo.
Poiché non erano pervenute candidature per il posto in questione da candidati esterni alla DG-IS, la direzione Personale aveva informato la direzione della DG-IS che avrebbe potuto valutare tutte le candidature, intervistare tutti i candidati idonei e successivamente formulare una raccomandazione per la nomina. Tale raccomandazione è stata trasmessa alla direzione Personale secondo le normali procedure per la nomina del personale a nuovi posti. La BCE non ha condiviso il parere del denunciante secondo cui il comitato del personale dovrebbe essere coinvolto nelle assunzioni individuali.
Per quanto riguarda l’asserzione secondo cui la posizione pertinente sarebbe stata soddisfatta sulla base del pregiudizio della nazionalità, dell’amicizia privata e del nepotismo, la BCE ha fatto riferimento alle conclusioni dell’investigatore indipendente. Il denunciante non aveva addotto alcuna argomentazione a sostegno della conclusione che la persona nominata non soddisfacesse i criteri pertinenti. La persona nominata aveva di fatto svolto le funzioni di tale incarico già presso l’IME.
Il 16 giugno 1998 aveva avuto luogo un colloquio con il denunciante, il quale era stato informato oralmente di non aver avuto successo. La domanda del denunciante era stata quindi trattata. Il 20 gennaio 1999 il denunciante aveva chiesto per la prima volta una spiegazione del motivo per cui la sua domanda era stata respinta. Tale richiesta è stata presa in considerazione durante la riunione del 2 marzo 1999.
L'investigatore speciale aveva svolto il suo lavoro in completa indipendenza e aveva parlato con il denunciante in tre occasioni durante la sua indagine. Le condizioni di impiego e le norme sul personale della BCE non escludono né prescrivono che nell'ambito di una procedura di reclamo sia data la possibilità di presentare la causa oralmente all'organo decisionale. Il denunciante non aveva chiesto di essere ascoltato oralmente.
Sulla base degli elementi di cui sopra, la BCE ha ritenuto che la decisione sulla nomina del Principal Systems Support fosse stata adottata per motivi giustificati e legittimi e che le affermazioni del denunciante fossero infondate.
Nelle
sue osservazioni, il denunciante ha formulato le seguenti osservazioni:
Le posizioni principali presso la BCE erano state occupate senza previa pubblicazione di avvisi di posto vacante. Il fatto che la BCE avesse rispettato la sua cosiddetta "procedura ufficiale" non poteva porre rimedio a questo difetto. L’IME aveva lo scopo di preparare l’istituzione della BCE. A quest’ultimo, pertanto, difficilmente potrebbe essere consentito di invocare la mancanza di tempo per giustificare le proprie azioni.
La persona nominata non aveva ricoperto una posizione analoga presso l’IME. Era stato solo supervisore all'Help Desk. La nuova posizione presso la BCE era ora denominata Principal Operations and Help Desk, e la persona che ricopriva tale posizione era stata assunta da una BCN come documentalista tecnico solo poche settimane prima.
Il denunciante non era stato intervistato il 16 giugno 1998 o in qualsiasi altro momento.
Le norme sul personale della BCE invocate dalla BCE erano illegittime in quanto avrebbero dovuto essere adottate dal Consiglio direttivo della BCE, non dal suo Comitato esecutivo, e non erano ancora state discusse con il Comitato del personale.
ULTERIORI RICHIESTE
Alla
luce di quanto precede, il Mediatore ha concluso di aver bisogno di ulteriori informazioni per poter trattare la denuncia. Chiede pertanto alla BCE di fornire informazioni più specifiche in merito ai seguenti punti:
1) i motivi per cui ha ritenuto che non fosse necessario o possibile pubblicare un avviso di posto vacante per il posto in questione;
2) se il posto in questione è stato occupato sulla base di un contratto a tempo indeterminato e, in caso affermativo, perché la BCE aveva ritenuto che, nonostante le circostanze particolari presenti al momento rilevante, non fosse opportuno coprire il posto su base temporanea; e
3) il colloquio con il denunciante in merito al posto in questione che, secondo la BCE, si era tenuto il 16 giugno 1998.
Nella sua risposta,
la BCE ha sottolineato che nel passaggio dall'IME alla BCE è stato creato un numero considerevole di nuovi posti. Al fine di agevolare la transizione, è stato deciso che a tutti i membri del personale dell’IME sarebbe stata offerta una posizione dalla BCE, che sarebbe stata poi riservata a loro. Allo stesso tempo, il personale è stato informato di tutte le posizioni "libere" (ossia posizioni non offerte a un membro del personale) e invitato a manifestare il proprio interesse. In questo processo, tutte le posizioni manageriali e principali non sono state pubblicate come posizioni "libere" e molte di queste posizioni sono state inizialmente pre-nominate dal senior management dell'IME. Tuttavia, a tutto il personale è stata data la possibilità di indicare il proprio interesse a essere preso in considerazione per le posizioni principali, a seguito della quale sarebbe stata effettuata una valutazione da parte della direzione per determinare se il membro del personale fosse qualificato per la posizione. Di conseguenza, il denunciante ha manifestato il suo interesse per la posizione in questione ed è stato intervistato, ma ha ritenuto di non essere adeguatamente qualificato per il posto in questione. La BCE ha inoltre informato il Mediatore che la posizione pertinente era stata ricoperta sulla base di un contratto a tempo indeterminato, in quanto era prassi generale limitare la conclusione di contratti per periodi determinati ai lavori relativi ai progetti o in caso di incertezza sul carico di lavoro futuro, nessuno dei quali si applicava nel caso di specie. Infine, la BCE ha fornito un memorandum del 16 giugno 1998 che riportava un'intervista tenuta, tra l'altro, con il denunciante.
La BCE ha inoltre commentato le osservazioni del denunciante. Essa ha sostenuto che il processo di copertura della posizione in questione era stato trasparente ed equo. La BCE ha inoltre sottolineato che era in procinto di rivedere l’assegnazione delle posizioni alle fasce retributive e intendeva includere la fascia retributiva negli avvisi di posto vacante interni. Secondo la BCE, le affermazioni del denunciante in merito agli antecedenti del candidato preferito erano manifestamente errate.
La BCE ha inoltre fornito una nota al personale del 24 aprile 1998 unitamente agli orientamenti per il trasferimento dall’IME alla BCE con ulteriori informazioni.
Infine, la BCE ha sottolineato che l'affermazione del denunciante secondo cui le sue norme sul personale erano illegittime era stata sollevata nella causa T-333/99 ed era pertanto sub iudice. Tuttavia, la BCE ha sostenuto che l'affermazione del denunciante era in ogni caso infondata.
Nelle
sue osservazioni, il denunciante ha ribadito la sua affermazione secondo cui il 16 giugno 1998 o in qualsiasi altro momento non era stato effettuato alcun colloquio con lui in merito alla posizione in questione.
LA DECISIONE
1 Ambito dell'indagine
Nelle sue osservazioni sul parere fornito dalla Banca centrale europea ("BCE"), il denunciante ha sostenuto che le norme sul personale della BCE erano illegittime. La BCE ha ritenuto che tale domanda fosse stata presentata anche al Tribunale di primo grado nella causa T-333/99 ed era quindi sub judice. Essa ha inoltre ritenuto che tale argomentazione fosse in ogni caso infondata. Dato che tale affermazione non era stata sollevata nella denuncia iniziale e che vi erano indicazioni che fosse stata presentata al Tribunale di primo grado, il Mediatore ha ritenuto che non dovesse essere trattata nella presente decisione.Il denunciante ha chiesto al Mediatore di ascoltare la sig.ra C. che sarebbe stata in grado di fornire prove in merito a quanto accaduto nella DG-IS in occasione del passaggio dall'Istituto monetario europeo alla BCE. Tuttavia, il Mediatore ritiene che le informazioni presentate dal denunciante e dalla BCE siano sufficienti per una corretta valutazione del caso e che pertanto non sia necessario procedere all'audizione del testimone nominato dal denunciante.
Il denunciante ha chiesto al Mediatore di ascoltare la sig.ra C. che sarebbe stata in grado di fornire prove in merito a quanto accaduto nella DG-IS in occasione del passaggio dall'Istituto monetario europeo alla BCE. Tuttavia, il Mediatore ritiene che le informazioni presentate dal denunciante e dalla BCE siano sufficienti per una corretta valutazione del caso e che pertanto non sia necessario procedere all'audizione del testimone nominato dal denunciante.
2 Mancata copertura del relativo incarico mediante una procedura ordinata e obiettiva
2.1 Il denunciante ha presentato domanda per una posizione di "Principal System Support" presso la Direzione generale dei Servizi d'informazione ("DG-IS") della BCE. Tuttavia, la BCE ha nominato un altro candidato. Il denunciante sostiene che la BCE non ha coperto il posto pertinente mediante una procedura ordinata e obiettiva. Sottolinea in particolare che non è stato pubblicato alcun avviso di posto vacante. Il denunciante sostiene inoltre che né il profilo del posto né la larghezza di banda salariale prevista per esso erano stati resi noti in anticipo.
2.2 La BCE ricorda che essa è stata istituita il 1° giugno 1998 e che l'8 giugno 1998 è stata adottata una decisione sulla sua struttura organizzativa. Secondo la BCE, tutte le sue Direzioni sono state sottoposte a forti pressioni per portare a termine i preparativi per l’avvio della Terza fase dell’Unione monetaria il 1° gennaio 1999 e, pertanto, il passaggio del personale dall’IME alla BCE ha dovuto essere effettuato con la massima urgenza. Non è stato pubblicato alcun avviso di posto vacante per la posizione in questione, né sono stati pubblicati avvisi per nessuno degli oltre 30 posti di personale di alto livello della BCE creati all’inizio della BCE. La procedura adottata in tutta la BCE prevedeva che il personale potesse indicare il proprio interesse per una posizione principale attraverso il "modulo di trasferimento" utilizzato nella transizione dall'IME alla BCE. La BCE sostiene che il denunciante era a conoscenza del posto vacante e ne aveva effettivamente fatto richiesta in linea con tale procedura. Era prassi comune presso la BCE - ed era stato presso l'IME - non pubblicare l'assegnazione delle fasce retributive delle posizioni negli avvisi di posto vacante. Tuttavia, la struttura salariale era a disposizione del personale della BCE e il denunciante avrebbe potuto ottenere ulteriori informazioni senza alcuno sforzo.
2.3 Il Mediatore ritiene che i principi di buona amministrazione obblighino le istituzioni e gli organi a ricorrere a una procedura adeguata e trasparente per la copertura dei loro posti. In linea di principio, è pertanto opportuno redigere e pubblicare un avviso di posto vacante ogniqualvolta tale posto debba essere coperto. Tuttavia, la BCE ha spiegato che è stata fondata solo nel giugno 1998 e che vi erano state notevoli pressioni per portare a termine i preparativi per la Terza fase dell’Unione monetaria, che avrebbe dovuto iniziare il 1° gennaio 1999. Non vi sono prove che suggeriscano che sarebbe stato possibile coprire tali posti prima della data di istituzione della BCE. Il Mediatore ritiene pertanto che, alla luce delle circostanze eccezionali prevalenti al momento rilevante, la decisione della BCE di ricoprire la posizione pertinente senza previa pubblicazione di un avviso di posto vacante non appaia in quanto tale irragionevole, a condizione che l'approccio effettivamente scelto dalla BCE abbia consentito ai candidati interessati di ottenere informazioni sufficienti sulle posizioni da ricoprire e di presentare domande per tali posizioni.
2.4 Nella sua risposta alla richiesta di informazioni del Mediatore, la BCE ha fornito ulteriori informazioni in merito alla procedura utilizzata per coprire la posizione a cui il denunciante aveva aspirato e le altre posizioni per le quali non era stato pubblicato alcun avviso di posto vacante. La BCE ha spiegato che era stato deciso che a tutti i membri del personale dell’IME sarebbe stata offerta una posizione da parte della BCE, che sarebbe stata poi riservata a loro. Allo stesso tempo, il personale era stato informato di tutte le posizioni "libere" (ossia posizioni non offerte a un membro del personale) e invitato a manifestare il proprio interesse. In questo processo, tutte le posizioni dirigenziali e principali non erano state pubblicate come posizioni "libere" e molte di queste posizioni erano state inizialmente pre-nominate dai pertinenti alti dirigenti dell'IME. Tuttavia, a tutto il personale era stata data la possibilità di indicare il proprio interesse a essere preso in considerazione per le posizioni principali, a seguito della quale sarebbe stata effettuata una valutazione da parte della direzione per determinare se il membro del personale fosse qualificato per tale posizione. Di conseguenza, il denunciante aveva manifestato il suo interesse per la posizione in questione ed era stato intervistato, ma non era risultato adeguatamente qualificato per il posto in questione.
2.5 Dai documenti presentati al Mediatore emerge che il 28 aprile 1998 il denunciante ha manifestato interesse per la posizione "Principal - Systems Support". Il 10 giugno 1998 il denunciante ha presentato una domanda formale per questo posto. Sembra quindi che il denunciante fosse a conoscenza della posizione da ricoprire e fosse in grado di richiederla. Sembra che il denunciante non fosse a conoscenza dell'assegnazione della fascia retributiva della posizione in questione. Tuttavia, la BCE ha spiegato che la struttura delle retribuzioni era stata messa a disposizione del personale della BCE e che il denunciante avrebbe potuto ottenere informazioni supplementari senza alcuno sforzo. La presunta mancanza di informazioni sullo stipendio da offrire per la posizione in questione non ha in ogni caso impedito al denunciante di candidarsi a tale posizione.
2.6 Il Mediatore ritiene pertanto che, date le circostanze eccezionali prevalenti all'epoca dei fatti, il sistema utilizzato dalla BCE per coprire la posizione in questione e le altre posizioni principali sembri ragionevole.
2.7 Sulla base di quanto precede, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Banca centrale europea per quanto riguarda la prima affermazione formulata dal denunciante.
3 Mancata partecipazione della direzione del personale e del comitato del personale
3.1 Il denunciante sostiene che il posto in questione avrebbe dovuto essere occupato con la partecipazione della direzione del personale e che anche il comitato del personale avrebbe dovuto essere consultato.
3.2 La BCE spiega che, poiché non sono pervenute candidature per il posto in questione da candidati esterni alla DG-IS, la direzione Personale ha informato la direzione della DG-IS che avrebbe potuto valutare tutte le candidature, intervistare tutti i candidati idonei e successivamente formulare una raccomandazione per la nomina. Tale raccomandazione è stata trasmessa alla direzione Personale secondo le normali procedure per la nomina del personale a nuovi posti. La BCE sottolinea inoltre di non condividere il parere del denunciante secondo cui il comitato del personale dovrebbe essere coinvolto nelle assunzioni individuali.
3.3 Il Mediatore ritiene che, anche se avrebbe potuto essere utile coinvolgere il personale della direzione della BCE nel processo di copertura della posizione in questione, le spiegazioni fornite dalla BCE appaiono soddisfacenti. Inoltre, il Mediatore ritiene che l'opinione della BCE secondo cui il comitato del personale non dovrebbe essere coinvolto nelle assunzioni individuali non appaia irragionevole.
3.4 In tali circostanze, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Banca centrale europea per quanto riguarda la seconda affermazione formulata dal denunciante.
4 Motivi errati per la copertura del posto
4.1 Il denunciante sostiene che il posto in questione è stato coperto sulla base della nazionalità e dell'amicizia privata e che il nepotismo è stato il fattore principale per la nomina. Egli sostiene inoltre che il candidato nominato non soddisfaceva i criteri per la nomina a tale posizione.
4.2 La BCE sottolinea di aver preso l'iniziativa senza precedenti di nominare un esperto esterno, un ex direttore della Banca europea per gli investimenti, per esaminare le affermazioni del denunciante. La BCE fa riferimento alle conclusioni di questo esperto secondo cui i principi di buona amministrazione erano stati rispettati.
4.3 Il Mediatore osserva che l'esperto nominato dalla BCE è giunto alla conclusione che l'affermazione del denunciante non poteva essere considerata provata. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante sembra basarsi su due considerazioni per dimostrare la sua affermazione secondo cui il candidato prescelto era stato nominato sulla base del nepotismo, vale a dire la nazionalità e le qualifiche di tale persona. Tuttavia, il semplice fatto che il candidato prescelto avesse la stessa cittadinanza del direttore generale della DG-IS non sembra essere decisivo al riguardo. Per quanto riguarda la seconda considerazione, il denunciante sostiene che il candidato prescelto non aveva né un diploma universitario né una forma comparabile di perfezionamento. Il Mediatore ritiene tuttavia che tali circostanze non dimostrino che la persona nominata non soddisfacesse i criteri pertinenti.
4.4 Non sembra quindi esservi stata cattiva amministrazione da parte della Banca centrale europea per quanto riguarda la terza affermazione avanzata dal denunciante.
5 Mancata corretta gestione della domanda
di lavoro 5.1 Il denunciante sostiene che la BCE non ha gestito correttamente la sua domanda per la posizione in questione. Egli sostiene di non essere stato intervistato per la posizione, di non aver ricevuto risposta alla sua domanda di lavoro e che la BCE non ha motivato la sua decisione di non nominarlo.
5.2 La BCE sostiene che un colloquio con il denunciante ha avuto luogo il 16 giugno 1998 e che il denunciante è stato informato oralmente di non aver avuto successo.
5.3 La BCE ha presentato una nota interna del 17 giugno 1998 che fa riferimento a un'intervista con il denunciante del 16 giugno 1998 e riassume tale intervista. Il Mediatore ritiene che questo documento sembri costituire un elemento di prova a sostegno dell'affermazione della BCE secondo cui un colloquio con il denunciante riguardante la sua domanda per la posizione in questione è stato effettivamente effettuato il 16 giugno 1998. Il denunciante sostiene che tale colloquio non ha avuto luogo. Tuttavia, il denunciante non ha presentato alcun elemento di prova che possa confutare gli elementi di prova presentati dalla BCE.
5.4 La BCE non sembra negare che al denunciante non sia stata data alcuna risposta formale in merito alla sua domanda di assunzione all'epoca. Sarebbe stata buona prassi amministrativa per la BCE rispondere per iscritto e in tempo utile alla domanda del denunciante. Il denunciante non sembra tuttavia mettere in dubbio l'affermazione della BCE secondo cui egli sarebbe stato informato oralmente di non aver avuto successo. Inoltre, il denunciante doveva essere a conoscenza del fatto che un'altra persona era stata nominata al posto. Il Mediatore ritiene pertanto accettabile il comportamento della BCE nel caso di specie.
5.5 Infine, nel caso di una decisione di rigetto di una candidatura, l'autorità che ha il potere di nomina è tenuta, secondo una giurisprudenza costante, a fornire una motivazione, almeno quando respinge un reclamo relativo a tale decisione (1). Il Mediatore osserva che nel caso in esame sembrano essere state fornite spiegazioni al denunciante in occasione di una riunione tenutasi il 2 marzo 1999. Ulteriori spiegazioni sono state fornite nella decisione del Presidente della BCE del 4 novembre 1999 che respingeva il ricorso del denunciante. La BCE sembrerebbe quindi aver rispettato l'obbligo di motivare la sua decisione di respingere la domanda del denunciante.
5.6 In tali circostanze, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Banca centrale europea per quanto riguarda la quarta affermazione avanzata dal denunciante.
6 Mancata corretta gestione della procedura di reclamo 6.1
Il denunciante sostiene che la sua procedura di reclamo non è stata gestita in modo obiettivo e che la BCE non lo ha ascoltato prima di respingere il suo ricorso.
6.2 La BCE sottolinea che l'investigatore speciale ha svolto il suo lavoro in piena indipendenza e ha parlato con il denunciante in tre occasioni durante la sua indagine. Secondo la BCE, le sue condizioni di impiego e le sue norme sul personale non ostano né prescrivono che, nell’ambito di una procedura di reclamo, sia data la possibilità di presentare la causa oralmente all’organo decisionale. La BCE sostiene che il denunciante non ha chiesto di essere ascoltato oralmente.
6.3 La BCE ha informato il Mediatore che il mandato conferito all'investigatore speciale era stato stabilito in una lettera inviata a quest'ultimo dal direttore del personale della BCE il 22 giugno 1999. Secondo tale lettera, l'investigatore doveva esaminare le accuse formulate dal denunciante in relazione alla nomina del Principal - Systems Support. Nella sua relazione del 22 agosto 1999, l'investigatore speciale ha dichiarato che la sua relazione era stata preparata "in completa indipendenza", nell'ambito del mandato conferitogli. Una copia di entrambi questi documenti è stata allegata nella lettera del Presidente della BCE inviata al denunciante il 4 novembre 1999. Secondo il Mediatore, il denunciante non ha presentato alcun elemento di prova che possa dimostrare la sua affermazione secondo cui la procedura di reclamo non è stata trattata in modo obiettivo.
6.4 Per quanto riguarda il diritto del denunciante di essere ascoltato, il Mediatore ritiene che le spiegazioni fornite dalla BCE siano ragionevoli. L'esperto nominato dalla BCE ha parlato con il denunciante in tre occasioni durante la sua indagine. Il denunciante non nega di non aver mai chiesto di essere ascoltato oralmente prima che il presidente della BCE decidesse in merito al suo ricorso.
6.5 In tali circostanze, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Banca centrale europea per quanto riguarda la quinta affermazione avanzata dal denunciante.
7 Conclusione
Sulla base delle indagini del Mediatore europeo su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Banca centrale europea. Il Mediatore archivia pertanto il fascicolo.
Anche il presidente della Banca centrale europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti
Jacob Söderman
(1) Cfr. causa T-52/90, Volger/Parlamento (Raccolta 1992, pag. II-121, punto 36), e causa T-158/94, Brunagel/Parlamento (Raccolta 1996, pag. II-1131, punto 107).