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Decisione del Mediatore europeo sulla mancata risposta integrale della Commissione europea (direzione generale della Concorrenza) alla corrispondenza relativa a presunti aiuti di Stato in relazione alla prevista costruzione della Elbtower ad Amburgo (SA.53848)

Egregio signor X,

Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea. La Sua denuncia riguardava la mancata risposta completa da parte della Commissione (direzione generale della Concorrenza) alla Sua corrispondenza relativa a presunti aiuti di Stato in relazione alla prevista costruzione della Elbtower ad Amburgo.

Abbiamo informato la Commissione europea della Sua denuncia e abbiamo chiesto di risponderLe. La Commissione ci ha ora informato di averlo fatto nel frattempo.

Nel frattempo, Lei ci ha inviato un parere circostanziato che mette in discussione la risposta della Commissione e, in particolare, la sua interpretazione del termine "interessato". Desidero sottolineare che solo la Corte di giustizia dell'Unione europea ha il potere di fornire un'interpretazione vincolante del diritto dell'UE. La Corte ha esaminato attentamente la risposta della Commissione alla luce della giurisprudenza disponibile e la ritiene appropriata. Sia il regolamento 2015/1589 [1] che la giurisprudenza sembrano, in linea di principio, esigere che una persona, in quanto parte, subisca, almeno potenzialmente o indirettamente, un pregiudizio ai suoi interessi economici/commerciali in relazione alla sua posizione concorrenziale sul mercato [2].

Si fa presente che Lei fa riferimento a un caso riguardante un sindacato [3]. Tuttavia, riteniamo che le constatazioni della Corte di giustizia nella presente causa, che si limita ai sindacati, non possano essere interpretate nel senso che tutti possano qualificarsi come interessati ai sensi dell’articolo 1 nonies del regolamento n. 2015/1589. L’art. 1 nonies prevede talune restrizioni a tale nozione, vale a dire «gli Stati membri, le persone, le imprese o le associazioni di imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione dell’aiuto, in particolare i beneficiari dell’aiuto, i concorrenti e le associazioni professionali».

Notiamo inoltre che la Commissione Le ha comunicato la sua valutazione preliminare del presunto aiuto di Stato.

Il caso è pertanto chiuso con il risultato che la denuncia è stata risolta.

Cordiali saluti,

Marta HirschZiembińska
Capo unità ICT e unità Investigazioni 1

Strasburgo, 29.7.2020

 

[1] Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

[2] Oltre alla giurisprudenza citata nella replica della Commissione, v., in particolare, sentenze 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, punti 16-17; 24 maggio 2011, causa C-83/09 P, Commissione/Kronoply & Kronotex, punto 67, e 27 ottobre 2011, causa C-47/10, Austria/Scheuchter-Fleisch e a., punto 132.

[3] C-319/07 P, 3F/Commissione, sentenza del 9 luglio 2009.

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