# Decisione nel caso 2265/2019/EWM sulla presunta mancata adozione di una decisione da parte della Commissione europea in merito a una denuncia di infrazione nei confronti della Germania relativa a una violazione delle norme ambientali dell'UE e alla mancata risposta alle richieste di informazioni in materia
- Autore: Mediatore Europeo
- Data: 2020-06-23T10:00+02:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/it/decision/it/129293)
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> Il caso riguardava il modo in cui la Commissione ha gestito una denuncia relativa alla possibile violazione da parte della Germania della direttiva dell'UE sulla valutazione ambientale strategica. La denuncia è pendente dinanzi alla Commissione da due anni e mezzo e la Commissione ha attualmente contatti regolari con le autorità tedesche. Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che non vi era cattiva amministrazione nel comportamento della Commissione.
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Fatti all'origine della denuncia
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**1.**Nel maggio 2017, il legislatore tedesco ha modificato il codice tedesco della costruzione per consentire la possibilità di elaborare, a determinate condizioni, piani per l'uso del terreno in aree al di fuori delle aree urbanizzate esistenti senza dover effettuare una valutazione ambientale formale.

**2.** Nel settembre 2017 un'associazione per la prevenzione ambientale ha presentato una denuncia di infrazione alla Commissione europea. Ha sostenuto che tale modifica viola la direttiva dell'UE sulla valutazione ambientale strategica^[\[1\],](/#_ftn1){#_ftnref1}^ in base alla quale le autorità pubbliche sono tenute a effettuare una valutazione ambientale prima di elaborare un piano regolatore.

**3.**Il denunciante ha chiesto alla Commissione un aggiornamento sul trattamento di tale denuncia nel febbraio 2019. Nella sua risposta del marzo 2019 la Commissione ha spiegato di essere in contatto con le autorità tedesche e che stava attualmente valutando la risposta più recente delle autorità tedesche. Il denunciante ha inviato altri due messaggi di posta elettronica alla Commissione a maggio e giugno 2019, ma non ha ricevuto un'altra risposta. Si è pertanto rivolto al Mediatore nel dicembre 2019.

L'indagine
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**4.**La Mediatrice ha avviato un'indagine sulla preoccupazione del denunciante in merito al tempo impiegato dalla Commissione per trattare la denuncia di infrazione nei confronti della Germania.

**5.**Nel corso dell'indagine, la Mediatrice ha ricevuto la risposta della Commissione a un'altra richiesta di informazioni che il denunciante aveva inviato alla Commissione nel dicembre 2019. Anche l'équipe investigativa del Mediatore ha incontrato l'équipe della Commissione su questo caso.

### Argomenti presentati al Mediatore

**6.**Secondo il denunciante, la Commissione non ha agito. Afferma che la Commissione dovrebbe infine decidere in merito alla denuncia. Dovrebbe respingerlo o avviare una procedura di infrazione nei confronti della Germania. Secondo il denunciante, è inoltre urgentemente necessaria una decisione della Commissione, in quanto il governo tedesco intendeva presentare un progetto di legge per modificare il codice edilizio tedesco entro la fine del 2019 e prorogare il periodo di validità della legge in questione oltre il 2019.

**7.**La Commissione ha fornito informazioni dettagliate al gruppo di indagine della Mediatrice su come sta trattando efficacemente questa denuncia di infrazione. In particolare, la Commissione ha chiarito di essere attualmente in contatto regolare con le autorità tedesche in relazione a tale denuncia di infrazione.

### Valutazione del Mediatore

**8.**La Commissione è responsabile della supervisione dell'effettiva applicazione, attuazione e applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri. Se uno Stato membro non adempie un obbligo previsto dai trattati dell'UE, la Commissione, in qualità di custode dei trattati, può adottare misure (procedura di infrazione) per porre fine a tale infrazione.

**9.** La Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel decidere se e come avviare un procedimento per inadempimento. Il ruolo del Mediatore in questo settore si estende all'indagine sul trattamento amministrativo e procedurale dei casi di infrazione da parte della Commissione, anche per quanto riguarda il tempo impiegato e i motivi addotti per eventuali ritardi. Il Mediatore riscontrerà un caso di cattiva amministrazione in questo contesto solo se il tempo impiegato dalla Commissione per trattare la questione è stato inutilmente prolungato, a causa di negligenza da parte della Commissione o di rinvii infondati^[\[2\].](/#_ftn2){#_ftnref2}^

**10.**La Commissione ha spiegato al gruppo di indagine del Mediatore in che modo sta trattando efficacemente questo fascicolo di infrazione e ha spiegato in dettaglio la natura dei contatti in corso con le autorità tedesche. I dettagli di questi contatti non possono, al momento, essere resi pubblici. La divulgazione di maggiori dettagli impedirebbe alla Commissione di decidere in merito alla sua posizione libera da influenze esterne e rischierebbe di compromettere il dialogo con le autorità tedesche, per il quale il clima di cooperazione e fiducia reciproca è essenziale. Ciò potrebbe incidere negativamente sulla capacità della Commissione di svolgere il proprio lavoro volto a garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE.

**11.**Tuttavia, dopo aver utilizzato i suoi ampi poteri di indagine per verificare con precisione ciò che sta avvenendo, il Mediatore può rassicurare il denunciante che la Commissione sta trattando il caso con diligenza.

**12.**Il Mediatore sottolinea inoltre alla Commissione che dovrebbe informare adeguatamente il denunciante in merito all'esito della procedura non appena ciò sia possibile.

**13.**Alla luce delle informazioni riservate fornite dalla Commissione europea, il Mediatore assicura al denunciante che l'indagine non ha portato alla luce alcun caso di cattiva amministrazione.

Conclusione
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Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:

**Non vi è cattiva amministrazione da parte della Commissione europea.**

Il denunciante e la Commissione europea saranno informati della presente decisione.

Fergal Ó Regan

Capo delle indagini - Unità 2

Strasburgo, 19.6.2020

[\[1\]](/#_ftnref1){#_ftn1} Più precisamente, la denuncia riguardava l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/42.

[\[2\]](/#_ftnref2){#_ftn2} Cfr. ad esempio la decisione nel caso 369/2018/JAP, disponibile all'indirizzo [https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/119020 #_ftn12.](https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/119020#_ftn12)