# Decisione nell'indagine congiunta nei casi 2179/2018/TM e 2093/2018/TM sul trattamento da parte della Commissione europea di una denuncia di infrazione nei confronti della Bulgaria relativa alla conformità dei procedimenti di esecuzione al diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori
- Autore: Mediatore Europeo
- Data: 2019-09-12T10:00:44+02:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/it/decision/it/118895)
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> I casi riguardavano la gestione, da parte della Commissione europea, di una denuncia di infrazione nei confronti della Bulgaria in merito a procedimenti di esecuzione a livello nazionale e alla loro conformità al diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori. I denuncianti hanno contestato il ritardo della Commissione nell'adottare una decisione in merito alla denuncia di infrazione.
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> Nel corso dell'indagine della Mediatrice, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Bulgaria. La Mediatrice ha ritenuto che il tempo impiegato dalla Commissione per adottare una decisione fosse giustificato dalle circostanze specifiche del caso e ha chiuso la sua indagine non riscontrando cattiva amministrazione.
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Fatti all'origine della denuncia
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**1.** Nel febbraio 2014 uno dei denuncianti ha presentato una denuncia di infrazione alla Commissione europea, registrata con il riferimento CHAP(2014)0684. La denuncia riguardava procedimenti e pratiche di esecuzione bulgari che, secondo il denunciante, non erano conformi alla direttiva sulle clausole abusive nei contratti[^\[1\].^](#_ftn1){#_ftnref1} Un altro denunciante si è poi rivolto alla Commissione con la stessa domanda.

**2.** Nel 2015, a seguito di altre denunce correlate, la Commissione ha avviato una procedura EU Pilot^[\[2\]](#_ftn2){#_ftnref2}^ nei confronti della Bulgaria e nel 2016 ha avviato un dialogo strutturato con le autorità nazionali. Essa ne ha informato i denuncianti.

**3.**Insoddisfatti del tempo impiegato dalla Commissione per prendere una decisione in merito, i denuncianti si sono rivolti al Mediatore nel dicembre 2018.

L'indagine
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**4.**La Mediatrice ha indagato sul trattamento da parte della Commissione della procedura EU Pilot e della relativa denuncia di infrazione.

### Argomenti presentati al Mediatore

**5.**I denuncianti hanno sostenuto che la Commissione aveva impiegato troppo tempo (quasi cinque anni) per adottare una decisione sulla denuncia di infrazione e che non era riuscita a tenerli informati sulla gestione della questione e sulla relativa procedura EU Pilot.

**6.**La Commissione si è rammaricata del fatto che ci sia voluto così tanto tempo per trattare la denuncia di infrazione. Ha affermato che il tempo per prendere tali decisioni dipende dalla complessità del caso e da altri fattori. La Commissione ha fornito una spiegazione dettagliata delle circostanze specifiche del caso.

**7.** La Commissione ha inoltre affermato che, all'inizio del 2018, ha cercato di compiere un ultimo tentativo per risolvere la questione nell'ambito della procedura EU Pilot. Poiché le autorità bulgare non hanno affrontato la questione in modo adeguato, il 24 gennaio 2019 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione (e ha inviato una \<\<lettera di costituzione in mora\>\>)^[\[3\].](#_ftn3){#_ftnref3}^

**8.**La Commissione ha dichiarato di aver informato i denuncianti dell'avvio della procedura di infrazione. Ha inoltre fornito aggiornamenti periodici sulla questione al Parlamento europeo, che si occupava delle petizioni pertinenti presentate, tra l'altro, dai denuncianti. Tali informazioni erano a disposizione anche dei denuncianti.

**9.**Infine, la Commissione ha affermato che le autorità bulgare stanno modificando il codice di procedura civile al fine di rispettare il diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori. La Commissione sta valutando le modifiche proposte.

### Valutazione del Mediatore

**10.**La Commissione avvia una procedura di infrazione in risposta a una denuncia o di propria iniziativa. Le denunce sono importanti per la Commissione in quanto la aiutano a individuare eventuali carenze nell'applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri.

**11.** Dato che la Commissione invita le persone a presentare informazioni sui problemi, dovrebbe trattare adeguatamente tali persone cercando di rispettare le norme che si è prefissata in questo settore[^\[4\].^](#_ftn4){#_ftnref4} Conformemente a tali norme, la Commissione ha, in linea di principio, un anno per prendere posizione su una denuncia di infrazione. Qualora non riesca a rispettare tale termine, la Commissione dovrebbe informarne per iscritto il denunciante[^\[5\].^](#_ftn5){#_ftnref5}

**12.**Nel corso dell'indagine, la Commissione ha informato i denuncianti della sua decisione di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Bulgaria in merito alla questione. La Commissione ha spiegato adeguatamente il motivo per cui l'esame del caso ha richiesto più tempo del solito. La Commissione ha inoltre illustrato in che modo aveva cercato di tenere informati i denuncianti durante il processo.

**13.**Alla luce di quanto precede, il Mediatore chiude il caso constatando che non vi è stata cattiva amministrazione da parte della Commissione.

**14.**Per motivi di buona amministrazione, la Commissione potrebbe informare i denuncianti di ciò che intende fare, una volta completata la valutazione delle modifiche proposte alla legislazione nazionale pertinente.

Conclusione
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Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:

**In questo caso non vi è stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea.**

Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.

Emily O'Reilly

Mediatore europeo

Strasburgo, 10/09/2019

[\[1\]](#_ftnref1){#_ftn1} Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0013.](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0013)

[\[2\]](#_ftnref2){#_ftn2} La procedura EU Pilot è un dialogo informale tra la Commissione e lo Stato membro interessato su questioni relative alla potenziale non conformità al diritto dell'UE. Può aver luogo prima che la Commissione avvii una procedura di infrazione.

[\[3\]](#_ftnref3){#_ftn3} La lettera di costituzione in mora costituisce la prima fase della procedura di infrazione. Per maggiori informazioni sulle fasi di una procedura di infrazione, cfr.: <https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_en>

[\[4\]](#_ftnref4){#_ftn4} Comunicazione della Commissione, Diritto dell'UE: Risultati migliori attraverso una migliore applicazione (2017/C 18/02)

\[[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)\&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=EN)\]

[\[5\]](#_ftnref5){#_ftn5} Allegato, Procedure amministrative per la gestione dei rapporti con il denunciante in merito alla

applicazione del diritto dell'Unione europea, sezione 8.