Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
- IT Italiano
Decisione del Mediatore europeo che conclude l'indagine sulla denuncia 1945/2009/(IP)ER contro la Commissione europea
Decisione
Caso 1945/2009/(IP)ER - Aperto(a) il Giovedì | 08 ottobre 2009 - Decisione del Lunedì | 23 luglio 2012
Antefatti della denuncia
1. Il caso in esame riguarda il trattamento da parte della Commissione europea di una denuncia di infrazione riguardante l'attuazione in Italia dei regolamenti (CE) n. 1782/2003[1], n. 2237/2003[2] e n. 1973/2004[3] che istituiscono, tra l'altro, un premio alla qualità per i produttori di frumento duro. Il regime di premio alla qualità prevede che gli agricoltori che producono talune varietà di frumento duro, selezionati dagli Stati membri secondo una serie di parametri di qualità, ricevano un aiuto monetario.
2. Il denunciante è azionista di un'azienda che detiene i diritti commerciali di parecchie varietà di frumento duro. Dal 2004, il denunciante ha ripetutamente contattato la Commissione per protestare contro le misure adottate in Italia per selezionare le varietà di frumento che potrebbero beneficiare del regime di premio alla qualità e che, secondo il denunciante, hanno comportato un'ingiusta esclusione delle sementi della sua azienda. In diverse occasioni, la Commissione ha risposto che la selezione delle varietà di frumento ammissibili al premio è di competenza degli Stati membri e ha invitato il denunciante a fare ricorso a rimedi giuridici nazionali. Il denunciante ha successivamente presentato un ricorso dinanzi al tribunale amministrativo della provincia del Lazio e si è anche rivolto all'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF").
3. Il 18 gennaio 2008, il denunciante ha presentato una nuova denuncia alla Commissione. Ha identificato 20 presunte irregolarità nella gestione da parte delle autorità italiane del regime di premio alla qualità per il frumento duro che, a suo avviso, equivalevano a violazioni delle norme pertinenti dell'UE, e ha chiesto alla Commissione di avviare un procedimento per infrazione contro l'Italia. La Commissione ha registrato la denuncia (INF/2008/4147) e ha accettato di tenere incontri con l'avvocato del denunciante nel maggio 2008, e con il denunciante il 7 novembre 2008.
4. Il 6 gennaio 2009, la Commissione ha informato il denunciante che, il giorno stesso, aveva chiesto alcune informazioni alle autorità italiane e che il termine di un anno per il trattamento della denuncia stabilito dalla comunicazione della Commissione relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario[4] (in appresso denominata "comunicazione") non poteva pertanto essere rispettato, data la natura della questione. Le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste il 17 aprile 2009.
5. Il 20 maggio 2009, su richiesta del denunciante di un aggiornamento sulla situazione riguardo alla sua denuncia, la Commissione lo ha informato che il regolamento (CE) n. 73/2009[5] avrebbe soppresso il regime di premio alla qualità per il frumento duro a partire dal 1° gennaio 2010 e lo avrebbe integrato in un regime di sostegno unitario al reddito degli agricoltori ("regime di pagamento unico"). In attesa dell'adozione di modalità di applicazione dettagliate del nuovo regime, la Commissione ha ritenuto opportuno non prendere una decisione definitiva in merito alla denuncia senza avere una visione completa del nuovo quadro giuridico. Nello scambio di corrispondenza che ne è seguito, il denunciante ha espresso il parere che l'approccio della Commissione era poco convincente e dilatorio e ha chiesto una valutazione della fondatezza delle sue allegazioni. Nelle sue risposte, tuttavia, la Commissione ha mantenuto la sua posizione.
6. Il 29 luglio 2009 il denunciante si è rivolto al Mediatore europeo.
Il contenuto dell'indagine
7. Il Mediatore europeo ha avviato un'indagine sulla seguente allegazione e richiesta:
Allegazione
La Commissione ha omesso di fornire motivi validi e adeguati per non avere ancora preso una decisione sulla denuncia di infrazione INF/2008/4147.
Richiesta
La Commissione dovrebbe prendere una decisione sulla denuncia di infrazione INF/2008/4147 senza ulteriori ritardi.
L'indagine
8. L'8 ottobre 2009, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di formulare un parere in merito all'allegazione e alla richiesta del denunciante entro il 31 dicembre 2009. Il parere della Commissione è stato trasmesso al denunciante con un invito a presentare osservazioni, che il denunciante ha inviato il 7 maggio 2010.
Sviluppi successivi
9. Il 1° dicembre 2009, la Commissione ha informato il denunciante che erano stati recentemente adottati i regolamenti di esecuzione del regolamento (CE) n. 73/2009 e che era stato chiarito il quadro giuridico. Pertanto, la Commissione ha annunciato di essere in grado di prendere una decisione sulla denuncia di infrazione in breve tempo.
10. Il 15 marzo 2010, la Commissione ha informato il denunciante della sua intenzione di archiviare la denuncia di infrazione INF/2008/4147. La Commissione ha sottolineato che varie ragioni rendevano inutile trattare il merito della denuncia. Tanto per cominciare, la base giuridica per un procedimento per infrazione aveva cessato di esistere in seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 73/2009. Inoltre, l'argomento della denuncia rientra nella competenza degli Stati membri. Infine, la presunta infrazione da parte dell'Italia non è stata corroborata da sufficienti elementi di prova, e il denunciante aveva anche presentato una denuncia a un tribunale amministrativo nazionale. Tutte queste considerazioni hanno indotto la Commissione ad esercitare il suo potere discrezionale di non avviare un procedimento per infrazione nel caso del denunciante[6]. La Commissione ha invitato il denunciante a presentare osservazioni sulle sue conclusioni entro un mese.
11. Nelle sue osservazioni inviate alla Commissione il 2 aprile 2010, il denunciante ha sostenuto che le ragioni fornite dalla Commissione erano erronee, infondate e insufficienti, in quanto non sono riuscite a trattare il merito delle allegazioni sollevate nella denuncia di infrazione. Il denunciante ha pertanto chiesto alla Commissione di riconsiderare le sue conclusioni. Con lettera del 9 agosto 2010, la Commissione ha confermato la sua posizione iniziale.
12. Il 1° settembre 2010, il denunciante si è nuovamente rivolto al Mediatore e ha presentato una serie di allegazioni riguardo all'intenzione annunciata dalla Commissione di archiviare la denuncia di infrazione INF/2008/4147. La denuncia è stata registrata come denuncia 2004/2010/IP. Il 24 febbraio 2011, il Mediatore ha deciso che non vi erano motivi sufficienti per avviare un'indagine relativamente a tale denuncia. Il Mediatore ha argomentato che il parere della Commissione, secondo il quale le disposizioni che presumibilmente erano state violate avevano cessato di esistere, era parso ragionevole e appropriato. Vi erano quindi motivi insufficienti per avviare un'indagine sulla denuncia 2004/2010/IP.
13. L'11 ottobre 2010, la Commissione ha informato il denunciante di aver deciso, il 30 settembre 2010, di archiviare la denuncia di infrazione INF/2008/4147.
Analisi e conclusioni del Mediatore
Osservazioni preliminari
14. A scanso di equivoci, è importante ricordare che la portata della presente indagine è limitata a valutare la tempestività del trattamento da parte della Commissione della denuncia di infrazione INF/2008/4147.
15. Il Mediatore osserva che la Commissione ha adottato, nel frattempo, la decisione di archiviare la denuncia di infrazione. Il denunciante ha presentato una denuncia separata al Mediatore sul merito della decisione della Commissione (infrazione 2004/2010/IP) che il Mediatore ha già trattato. Il Mediatore non deve pertanto trattare la questione nella presente decisione.
16. Nel suo parere, la Commissione ha sottolineato che il Mediatore aveva limitato la sua indagine unicamente ad alcune delle argomentazioni addotte dal denunciante e, in particolare, aveva deciso di concentrare la sua indagine sul trattamento della denuncia INF/2008/4147 dalla sua presentazione nel gennaio 2008. Stando alla Commissione, ogni azione precedente a tale data non sarebbe quindi rilevante. Il denunciante ha espresso un fermo disaccordo riguardo alla posizione della Commissione. Nelle sue osservazioni, ha sottolineato che il Mediatore non aveva espressamente escluso dalla sua valutazione la condotta della Commissione anteriormente al gennaio 2008. Inoltre, tale condotta sarebbe stata utile per chiarire il quadro generale e spiegare e contestualizzare gli eventi successivi.
17. Il Mediatore rileva che è fuori discussione il fatto che il denunciante ha presentato la denuncia INF/2008/4147 il 18 gennaio 2008. Va inoltre notato che l'oggetto e la portata dell'indagine del Mediatore è stabilito dalle allegazioni e dalle richieste incluse nella lettera di apertura, dato che il Mediatore ritiene che emergano da una denuncia particolare. Mentre l'attuale indagine del Mediatore riguarda il trattamento da parte della Commissione della denuncia INF/2008/4147, ciò non impedisce al Mediatore di prendere in considerazione tutte le azioni poste in essere prima della registrazione della denuncia di infrazione pertinente ogniqualvolta tali azioni siano necessarie per valutare la ragionevolezza del comportamento della Commissione nel trattamento di detta denuncia.
A. Per quanto riguarda il trattamento da parte della Commissione della denuncia di infrazione
Argomentazioni presentate al Mediatore
18. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha sostenuto che la Commissione ha omesso di fornire motivi validi e adeguati per non avere ancora preso una decisione sulla denuncia di infrazione INF/2008/4147. A sostegno di detta allegazione, il denunciante ha argomentato che la decisione della Commissione, ossia di rinviare la sua decisione sulla denuncia di infrazione fino a quando la riforma legislativa non fosse stata completata, non ha rispettato il dovere di prendere una decisione tempestiva. Egli ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto prendere una decisione senza indugio.
19. Nel suo parere, la Commissione ha precisato di avere informato il denunciante della registrazione della denuncia il 14 febbraio 2008 e di aver tenuto incontri con il denunciante e/o il suo avvocato nell'aprile e nel novembre 2008. Soltanto dopo l'intervento del legale del denunciante, è stato possibile individuare completamente le questioni per le quali risultava necessario inviare una richiesta di informazioni alle autorità italiane. Tra il dicembre 2008 e l'inizio gennaio 2009, è stata preparata una bozza di richiesta di informazioni per la quale si è dovuto procedere a un esame molto approfondito del fascicolo, incluse consultazioni dei servizi interessati presso la Direzione generale per l'agricoltura della Commissione e altre Direzioni generali. La Commissione ha ritenuto di aver ottemperato alla comunicazione e, in particolare, ha informato il denunciante che il termine di un anno per il trattamento della denuncia non poteva essere rispettato, data la natura della questione[7].
20. La Commissione ha inoltre sottolineato che il regolamento (CE) n. 73/2009 aveva abrogato il preesistente regime di premio alla qualità per il frumento duro e, di conseguenza, il caso si differenziava nettamente da quello trattato dal Mediatore nella sua decisione sulla denuncia 3453/2005/GG. Nel caso in oggetto, il Mediatore ha ritenuto che, in attesa dell'adozione di un cambiamento nella normativa pertinente, la Commissione non poteva semplicemente astenersi dall'adottare un'azione relativamente a una denuncia di infrazione, ma doveva decidere se rifiutarla o avviare un procedimento per infrazione. La Commissione ha sottolineato che, a differenza di quel caso, nel caso attuale, le questioni relative all'attuazione del regime di premio alla qualità da parte degli Stati membri a partire dal gennaio 2009 non erano più giuridicamente proponibili e che, in ogni caso, il procedimento per infrazione era divenuto inopportuno. La Commissione ha ricordato che il procedimento per infrazione è finalizzato a ottenere dalle autorità nazionali la cessazione del comportamento che viola il diritto dell'UE e che tale procedimento non dovrebbe pertanto essere utilizzato per i fatti prodottisi in passato o qualora l'obiettivo ricercato sia già stato realizzato più rapidamente con altri mezzi, quali la modifica della normativa dell'UE.
21. La Commissione ha inoltre sottolineato che la sua decisione di attendere la pubblicazione dei regolamenti di esecuzione del regolamento (CE) n. 73/2009 prima di prendere una decisione sulla denuncia di infrazione ha rappresentato un adeguato esercizio del suo potere discrezionale nel campo del procedimento per infrazione ed è stata in linea con i principi di certezza del diritto e l'uso appropriato delle risorse nelle procedure. Nel contesto in questione, la Commissione ha anche affermato che, in particolare nella sua lettera al denunciante del 20 maggio 2009, ha fatto riferimento alla necessità di disporre di una visione completa del nuovo quadro giuridico prima di adottare una decisione.
22. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sottolineato che, dal giugno 2007, la Commissione disponeva di elementi sufficienti per concludere che le misure di attuazione per il premio alla qualità per il frumento duro adottate dall'Italia violavano il diritto dell'UE. A differenza di quanto la Commissione aveva dichiarato, è stato possibile accertare facilmente le presunte irregolarità e non è stata necessaria una complessa valutazione tecnica. Inoltre, nel giugno 2008, il denunciante aveva presentato alla Commissione una relazione elaborata da un esperto indipendente che ha mostrato, in termini chiari e oggettivi, che la metodologia adottata dalle autorità italiane per selezionare le varietà di frumento che beneficiano del premio di qualità non era conforme al regolamento 1782/2003. Secondo il denunciante, la proroga del termine per prendere una decisione sulla denuncia di infrazione non era quindi giustificata. Egli ha presupposto che la Commissione era stata reticente a trattare del merito delle sue allegazioni e, nel corso della procedura, aveva adottato un atteggiamento dilatorio, in attesa che una modifica nella legislazione dell'UE rendesse irrilevante il suo caso.
23. Tuttavia, secondo il denunciante, l'adozione del regolamento 73/2009 non esonera la Commissione dal suo dovere di prendere una decisione sulla denuncia di infrazione INF/2008/4147, e le conclusioni raggiunte dal Mediatore nella sua decisione sulla denuncia 3453/2005/GG sono pienamente applicabili al caso di specie. In primo luogo, il regolamento 73/2009 ha abrogato il regime di premio alla qualità per il frumento duro solo a partire dal 1° gennaio 2010 e non era corretto affermare, come ha fatto la Commissione, che la base giuridica per un procedimento per infrazione aveva cessato di esistere prima di detta data. In secondo luogo, il denunciante non è d'accordo sul fatto che la nuova situazione giuridica avrebbe sicuramente reso irrilevante la sua denuncia, dal momento che il nuovo regime, così come attuato dalle autorità italiane, ha esteso de facto gli effetti distorsivi del sistema precedente.
La valutazione del Mediatore
24. Il Mediatore ricorda che le denunce da parte dei cittadini costituiscono un mezzo essenziale per informare la Commissione su eventuali violazioni del diritto dell'UE. Esse consentono alla Commissione di svolgere efficacemente il suo ruolo di "custode" dei trattati.
25. Risulta dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia europea che la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nel valutare le denunce presentate dai cittadini e non è obbligata ad avviare un procedimento di infrazione in ogni caso in cui uno Stato membro abbia violato il diritto dell'UE. I cittadini non sono quindi legittimati a richiedere alla Commissione di adottare una posizione particolare per quanto riguarda la sostanza delle loro denunce di infrazione.
26. Tuttavia, la discrezionalità della Commissione deve essere esercitata conformemente ai principi di buona amministrazione. In particolare, il Mediatore osserva che, nella comunicazione, la Commissione ha assunto alcuni impegni per quanto riguarda il trattamento delle denunce di infrazione.
27. In particolare, il punto 8 della comunicazione stabilisce che "di massima, i servizi della Commissione esaminano le denunce registrate al fine di arrivare a una decisione di costituzione in mora o da archiviazione entro il termine di un anno a decorrere dalla registrazione della denuncia". Il Mediatore, secondo una prassi costante, ha ritenuto che tale disposizione significa che la Commissione si è impegnata ad adoperarsi al massimo per completare l'indagine entro un anno e per decidere se avviare un procedimento per infrazione o archiviare il caso, ma che non è escluso che possa essere necessario più tempo in determinate situazioni[8]. Questo modo di vedere le cose è corroborato dall'ultima frase dello stesso punto, secondo la quale "in caso di superamento di tale termine, il servizio della Commissione responsabile della pratica ne informa per iscritto l'autore della denuncia".
28. Il Mediatore ha inoltre chiarito che il superamento del termine di un anno è giustificato unicamente se la Commissione fornisce motivazioni specifiche e valide[9] per il ritardo e, in ogni caso, se in effetti si sta ancora indagando su un caso. In particolare, nella sua relazione speciale al Parlamento nel caso 3453/2005/GG, il Mediatore ha sottolineato che la decisione della Commissione di astenersi dal prendere qualsiasi azione in un procedimento per infrazione, in attesa dell'adozione della nuova legislazione UE, non è conforme ai principi di buona amministrazione.
29. Nel caso di specie, il denunciante ha presentato la denuncia INF/2008/4147 il 18 gennaio 2008. Nel marzo 2010, la Commissione ha informato il denunciante della sua intenzione di archiviare il caso. La Commissione ha infine deciso di archiviare la denuncia di infrazione solo il 30 settembre 2010. Il Mediatore rileva che la Commissione aveva invocato due argomentazioni diverse per giustificare il motivo per cui aveva superato il termine di un anno per prendere una decisione sulla denuncia di infrazione: (i) le questioni sollevate dal denunciante sono state varie e complesse e hanno richiesto un'analisi particolarmente approfondita; (ii) in seguito dell'adozione del regolamento 73/2009, che ha abrogato il regime di premio alla qualità per il frumento duro, era appropriato che la Commissione attendesse l'adozione dei relativi regolamenti di esecuzione prima di intraprendere ulteriori azioni.
30. Per quanto riguarda la prima argomentazione, il Mediatore ricorda i fatti seguenti. Il denunciante ha dichiarato che, dal 2004, aveva più volte segnalato alla Commissione le presunte violazioni del regolamento 1782/2003 da parte dell'Italia. La Commissione non ha contestato tale affermazione. Quando la Commissione ha infine deciso di registrare la denuncia INF/2008/4147 il 28 gennaio 2008, era quindi già stata informata nel dettaglio della maggior parte delle allegazioni del denunciante. Tuttavia, le uniche attività riportate nel 2008 sono stati due incontri con l'avvocato del denunciante e lo stesso denunciante, entrambi organizzati su esplicita richiesta del denunciante (maggio 2008 e novembre 2008).
31. Il Mediatore non ha elementi a sua disposizione che mettano in dubbio la valutazione della Commissione secondo cui le argomentazioni sollevate dal denunciante erano complesse. Al contrario, l'analisi del fascicolo mostra che molte di tali argomentazioni erano effettivamente intricate dal punto di vista fattuale, legale e anche tecnico. Tuttavia, la complessità di un caso in quanto tale non può giustificare un ritardo nel trattamento di una denuncia di infrazione, se dovesse emergere che la Commissione ha omesso di adottare misure adeguate nel periodo a sua disposizione.
32. Il Mediatore osserva che, nonostante la complessità riconosciuta del caso di specie, l'azione intrapresa dalla Commissione dal gennaio 2008 al dicembre 2008 è stata alquanto limitata. La Commissione sembra suggerire che ciò che ha percepito come mancanza di chiarezza nelle argomentazioni del denunciante ha costituito un ostacolo cruciale per agire. Il Mediatore non è convinto da questa linea di ragionamento. La buona prassi amministrativa richiede che le istituzioni assumano un approccio proattivo nei confronti dei cittadini anziché attendere passivamente contributi dall'esterno. Se le argomentazioni del denunciante fossero state effettivamente poco chiare, nulla avrebbe impedito alla Commissione di chiedergli chiarimenti e, alla fine, di decidere di archiviare la denuncia. Nel contesto in questione, occorre anche ricordare che il denunciante aveva portato la presunta infrazione all'attenzione della Commissione a partire dal 2004, mentre la Commissione ha registrato la sua denuncia soltanto il 28 gennaio 2008.
33. Il Mediatore prende inoltre atto che la Commissione, il 6 gennaio 2009, ha chiesto informazioni alle autorità italiane, fornite da queste ultime il 17 aprile 2009. Nel consegue che, quando il denunciante si è rivolto al Mediatore il 29 luglio 2009, la Commissione aveva avuto più di tre mesi per valutare le informazioni ricevute. Pur considerando che tale periodo non sembra essere irragionevole in quanto tale, va rilevato che la Commissione non ha sostenuto che fosse necessario per completare la valutazione della risposta dell'Italia al fine di giustificare il tempo impiegato per il trattamento della denuncia di infrazione. Al contrario, risulta chiaramente dalla sua risposta al denunciante del 20 maggio 2009 che la Commissione aveva deciso di sospendere qualsiasi attività sul caso, in attesa dell'adozione di modalità di attuazione dettagliate per il regime di pagamento unico, che sarebbe stato applicabile per gli agricoltori di frumento duro a partire al 1° gennaio 2010.
34. Per quanto riguarda la seconda delle due argomentazioni di cui al punto 29, le parti sono in disaccordo sulla questione se il principio affermato dal Mediatore nel caso 3453/2005/GG, e cioè che la Commissione non può invocare un'imminente riforma della legislazione UE applicabile per evitare di prendere una decisione sul fatto di avviare o meno un procedimento per infrazione, possa essere applicato nell'attuale contesto. La Commissione ha negato che si possa trarre un confronto tra le due situazioni dato che (i) nel caso di specie, la Commissione si è occupata della denuncia a partire dalla sua registrazione fino alla modifica del relativo regolamento e (ii) il nuovo regolamento aveva completamente abrogato le norme invocate dal denunciante.
35. Il Mediatore ricorda che nel caso 3453/2005/GG, egli ha ritenuto che un'eventuale futura modifica nella normativa pertinente in quanto tale non potesse giustificare l'inazione della Commissione. In detto caso, la Commissione aveva presentato, al momento in cui il denunciante si è rivolto al Mediatore, una proposta di modifica della legislazione pertinente che non era ancora stata adottata.
36. Il Mediatore rileva che, nel caso di specie, la modifica della legislazione in materia ha avuto luogo quando il Consiglio ha adottato, il 19 gennaio 2009, il regolamento 73/2009 che ha abrogato il vigente regime di premio per il frumento duro dal 1° gennaio 2010. Pertanto, a partire dal 19 gennaio 2009, era noto che il vigente regime di premio per i produttori di frumento duro avrebbe cessato di essere applicabile dal 1° gennaio 2010.
37. Nel corso dell'indagine sulla presente denuncia, la Commissione ha in sostanza sostenuto di aver dovuto attendere l'adozione dei regolamenti di esecuzione per disporre di una visione completa del nuovo quadro giuridico prima di prendere una decisione sulla denuncia di infrazione del denunciante. Tuttavia, dato che la decisione di abrogare l'attuale regime di premio per il frumento duro dal 1° gennaio 2010 era già stata presa il 19 gennaio 2009 e che su questa decisione la Commissione ha successivamente basato la sua decisione di respingere la denuncia di infrazione del denunciante, il Mediatore non vede alcuna ragione valida che potrebbe spiegare perché la Commissione avrebbe dovuto attenere l'adozione delle disposizioni di attuazione relative al nuovo sistema prima di decidere sulla denuncia di infrazione del denunciante che riguardava il vecchio regime di premio.
38. Alla luce di quanto suesposto, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia omesso di prendere una decisione sulla denuncia di infrazione INF/2008/4147 entro un termine ragionevole e che non abbia fornito valide ragioni per giustificare il suo ritardo. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione.
39. Quando il Mediatore riscontra un caso di cattiva amministrazione, formula, laddove opportuno, una proposta di soluzione amichevole o un progetto di raccomandazione all'istituzione interessata. Nel caso in esame, tuttavia, va rilevato che la Commissione ha adottato, nel frattempo, una decisione per archiviare la denuncia INF/2008/4147. In tali circostanze, il Mediatore è del parere che non avrebbe alcuna utilità formulare una proposta di soluzione amichevole o un progetto di raccomandazione per quanto riguarda la questione del ritardo. Ciò non pregiudica la conclusione succitata che vi è stato un ritardo indebito da parte della Commissione. Di conseguenza, il Mediatore procede in appresso a formulare un'osservazione critica al riguardo.
B. Conclusioni
In base alle indagini condotte in merito alla presente denuncia, il Mediatore archivia il caso con la seguente osservazione critica:
È buona prassi amministrativa trattare le denunce di infrazione entro un termine ragionevole. Nel caso presente, la Commissione ha informato il denunciante della sua intenzione di chiudere il caso più di un anno dopo che il Consiglio aveva adottato il regolamento rilevante. La Commissione non ha fornito valide ragioni per giustificare il suo ritardo. Ciò costituisce un'istanza di cattiva amministrazione.
Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.
P. Nikiforos Diamandouros
Strasburgo, 23 luglio 2012
[1] Regolamento del Consiglio (CE) n. 1782/2003, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU 2003 L 270, pag. 1).
[2] Regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (GU 2003 L 339, pag. 52).
[3] Regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (GU 2004 L 345, pag. 1).
[4] COM(2002)141 def. del 20 marzo 2002.
[5] Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009 L 30, pag. 16).
[6] La Commissione ha anche in parte trattato il merito delle allegazioni del denunciante e ha concluso che alcune riguardavano questioni di carattere puramente nazionale mentre altre erano infondate. Tuttavia, non tutte le 20 allegazioni sollevate sono state trattate in modo specifico e individuale.
[7] Cfr. il punto 8 della comunicazione, citato in appresso nel testo.
[8] Cfr, per esempio, la decisione sulla denuncia 2944/2004/(GK)(OV)ID, punto 1.7 e la decisione sulla denuncia 706/2007/(WP)BEH, punto 34.
[9] Cfr. le decisioni citate alla nota 8.